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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/04/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. n. 512/2023 vertente
TRA
, C.F.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Milano, via Lodovico Settala n. 3, presso lo studio dell'avv. Valentina Camicia, che la rappresentata e difende, unitamente all'avv. Massimo Romano, in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione in opposizione all'esecuzione.
OPPONENTE
E
avv. , C.F.: , elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliato in Milano, via Maestri Campionesi n. 27, presso lo studio dell'avv. Daniela
De Rosa, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opponente ha premesso che con atto di precetto del 6 marzo 2023 notificato in data 21 marzo 2023, l'avvocato ha intimato all'istante il pagamento di € Controparte_1
pagina 1 di 6 12.088,53, oltre gli interessi moratori in luogo di quelli legali e degli accessori di legge,
a titolo di somma dovuta a seguito dell'attività difensiva prestata, per come riconosciuto nel decreto ingiuntivo esecutivo n. 17856/2022 (sub. R.G. n. 33523/2022), emesso dal
Tribunale di Milano in data 26 gennaio 2023. Ha eccepito, tuttavia, l'infondatezza delle pretese pecuniarie di controparte.
Va dichiarata cessata tra le parti la materia del contendere. Invero, com'è noto, “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, si verifica quando sia sopravvenuta una situazione che – come quella determinata da un accordo transattivo sull'oggetto della lite – abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti, facendo contemporaneamente venir meno l'oggettiva necessità della richiesta pronuncia del giudice e, conseguentemente, l'interesse ad agire e contraddire delle parti medesime” (Cass. SS. UU. n. 2463/1982). “A differenza della rinunzia agli atti del giudizio, che produce l'effetto tipico di estinguere la fase di giudizio in cui interviene, la transazione non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, bensì sul diritto sostanziale che ne forma oggetto, comportando la cessazione della materia del contendere” (Cass. n. 2647/2003). “La cessazione della materia del contendere a seguito dell'esecuzione di una transazione può essere dichiarata dal giudice nel corso del giudizio quando i fatti siano incontroversi, ancorché le parti non concordino su tale declaratoria, potendo il giudice valutare quali effetti giuridici scaturiscano dalle allegazioni di fatto” (Cass. n. 11581/2005). Ed ancora: “La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicchè, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (così Cass. n. 6909/2009; nello stesso senso
Cass. n. 10553/2009, n. 23289/2007, n. 17861/2007, n. 4714/2006, n. 6393/2004, n.
14775/2004).
Orbene, nel caso in esame la parte opponente ha indicato che “la sig.ra ha Pt_1 effettuato il pagamento della somma precettata per intero, come confermato in atti anche da controparte, con bonifico di €.12.088,53” (v. note di trattazione scritta per l'udienza del 25.03.2025).
La parte opposta ha rilevato che “la IG.ra [ha, n.d.e.] saldato l'importo Pt_1 precettato (cfr. Doc. 9)” (v. note di trattazione scritta per l'udienza del 25.02.2025).
pagina 2 di 6 L'avvenuto pagamento della somma precettata comporta, quindi, la cessazione della materia del contendere. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la stessa, nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere, avviene, com'è noto, secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale, sempre che non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass. n. 10553/2009). Occorre, quindi, valutare quale sarebbe stato l'esito del giudizio nel caso in cui non si fosse pervenuti ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Ritiene questo Giudice che sarebbe stata dichiarata inammissibile l'opposizione a precetto, avanzata dalla parte opposta.
1. Sull'eccezione preliminare di incompetenza del giudice del monitorio.
L'eccezione è inammissibile. L'opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano in relazione all'articolo 33 del Codice del Consumo, secondo cui la competenza per territorio a conoscere della vicenda degli onorari e della misura degli stessi spetta al Giudice del luogo di residenza del consumatore.
Orbene, è noto che in sede di opposizione all'esecuzione non possono essere invocati fatti impeditivi o estintivi anteriori alla formazione del titolo. È infatti principio consolidato che, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (ex multis Cass. civ., n. 12664/2000).
2. Sull'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo e del precetto per mancata acquisizione del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
L'eccezione è inammissibile. L'opponente ha eccepito la nullità in quanto il procedimento per ingiunzione a tutela del credito relativo ad onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziale è disciplinato dagli artt. 633, comma 1°, n. 2, il quale prescrive che: «la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre pagina 3 di 6 se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie», e dall'art. 636 c.p.c.
Nel caso in esame, il titolo esecutivo ha natura giudiziale (decreto ingiuntivo n.
17856/2022 del 04.11.2022 emesso dal Tribunale di Milano) e non appare, quindi, censurabile in questa sede. E' noto, invero, che in ipotesi di titoli giudiziali la contestazione in sede di opposizione all'esecuzione non può riguardare la formazione del titolo, coperta dal giudicato, ma soltanto la sua efficacia (la contestazione è possibile solo per fatti posteriori alla formazione del titolo - in tal senso la costante giurisprudenza della Suprema Corte: per tutte Cass., sentenza n. 9061 del 28.08.1999, secondo cui in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore ( nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso;
nello stesso senso v. Cass. n. 26089 del 30.11.2005, n. 10504/2004, n. 17632/2002 - che pur non inficiando il titolo nella sua formazione, siano idonei a dimostrare la sua inefficacia - ad esempio in quanto il diritto in esso consacrato è già stato soddisfatto), ovvero può involgere il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o la legittimazione attiva o passiva all'esecuzione o infine la pignorabilità dei beni. E quanto al decreto ingiuntivo è noto che “In sede di opposizione all'esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, in quanto non opposto (art. 647 cod. proc. civ.), il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti” (Cass., sez. III, sentenza n. 27159 del 19.12.2006, Rv. 593747 - 01); “Il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i fatti estintivi
(o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (Cass., sez. lavoro, sentenza n. 3667 del 14.02.2013, Rv. 625093 - 01).
pagina 4 di 6 Orbene, nel caso di specie, l'opponente contesta, tra l'altro, il diritto dell'opposto di procedere ad esecuzione forzata, invocando fatti anteriori alla formazione del titolo, deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso.
3. Sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c., avanzata dalla parte opposta.
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Invero, non è stato dimostrato il pregiudizio effettivamente patito per effetto della instaurazione del presente giudizio, oltre che l'elemento soggettivo dell'illecito.
Ed invero l'affermazione di responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, I comma, c.p.c., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri, in primo luogo, la ricorrenza del dolo o della colpa grave eventualmente sottesi al comportamento processuale della controparte, cioè della consapevolezza - oppure dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza - dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 23.5.1990, n. 4651), e, in aggiunta, la concreta ed effettiva esistenza di un danno quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (cfr. Cass. civ., Sez. I, 4.11.2005, n. 21393).
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza (virtuale), sicché va disposta la condanna della parte opponente alla loro rifusione in favore della parte opposta. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dei giudizi ordinari, ridotti del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1 D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate, in relazione allo scaglione fino ad € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 5 di 6
2. condanna al pagamento in favore dell'avv. Parte_1 CP_1
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.698,50, di cui
[...]
€ 1.698,50 per compensi ed € 0,00 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.
Così deciso in Paola, 17.04.2025
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)
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