Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 07/02/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 3441 2024 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. venera Tanasi in sostituzione l'Avv. ANTONUCCIO
DAVIDE che alla luce dell'annullamento dell'Ordinanza ingiunzione opposta chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna dell' al pagamento CP_1
delle spese.
Per l' è presente l'Avv. D. Alaimo in sostituzione dell'Avv. Marcedone che rappresenta CP_1
l'intervenuto annullamento dell'atto impugnato e si associa alla chiesta declaratoria con compensazione delle spese di lite.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio alle ore 13,10
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 07/02/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 3441/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Antonuccio Davide giusta procura in Parte_1
atti;
ricorrente contro
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 02.09.2024 l'istante opponeva l'ordinanza ingiunzione n.OI-
000683853 con cui gli è stato ordinato ed ingiunto il versamento della complessiva somma di
€ 259,55 di cui € 250,50 a titolo di sanzione amministrativa ed € 9,05 a titolo di spese e fondata su un presunto atto di accertamento n. 7601.12/04/2022.0034969 asseritamente CP_1
contestato il 12.04.2022 unitamente alla comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta ex art 16 Legge 689/1981; contestava “l'Illegittimità dell'ordinanza impugnata per mancata notifica del prodromico verbale di accertamento illecito amministrativo atteso che l'ordinanza-ingiunzione oggi opposta, trarrebbe origine da un presunto verbale di accertamento n. 7601.12/04/2022.0034969 in realtà mai contestato all'odierno ricorrente CP_1 con conseguente illegittimità della ordinanza di ingiunzione;
Illegittimità dell'ordinanza opposta in violazione dell'art. 14 L. 689/81; Illegittimità dell'ordinanza impugnata per difetto o/e contraddittorietà della motivazione”. Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che pur contestando la difesa CP_1 attorea e deducendo la legittimità dell'operato dell'Istituto rappresentava che “ricevuto il ricorso giudiziario, e verificato che la notifica dell'atto di accertamento è pervenuta ben oltre l'approvazione del rendiconto generale dell'Istituto, allorquando risulta definitivamente acquisito al bilancio dell'Istituto il credito vantato, ritiene di annullare l'O.I. in autotutela, anche al fine del contenimento delle spese di giudizio”.
All'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere ma con condanna dell'Ente convenuto alla spese di lite.
Il procuratore dell' , associandosi alla chiesta declaratoria chiedeva la compensazione CP_1
delle spese processuali.
Motivi della Decisione
Alla luce dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione n. impugnata, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
Nella fattispecie che ci occupa, l' resistente ha prodotto in atti provvedimento di CP_3 annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-000683853 con la seguente motivazione “Considerato il dies a quo 28.06.2021, data in cui è stato approvato il Rendiconto
Generale dell'anno 2020 che rende certo il credito dell'Istituto, la notifica dell'atto di accertamento del 09.05.2022 è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 14 della legge n.
689/1981”, dunque deve dichiararsi cessata la materia del contendere e, tenuto conto che l' non ha spiegato alcuna difesa processuale, sussistono giustificati motivi per CP_3 compensare per metà le spese processuali ponendo l'altra metà in capo all' liquidate CP_1 come da dispositivo ex D.M 55/14, avuto riguardo all'attività processuale svolta dalle parti ( fase studio e fase introduttiva) ed al valore della causa, e ciò in ragione dell'intervenuto annullamento, (solo in data 29.01.2025 dopo il deposito del ricorso), e posto che la notifica dell'atto di accertamento del 09.05.2022 è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Compensa per ½ le spese processuali ponendo la restante metà a carico dell' -in persona CP_1 del legale rappresentante p.tempore- che liquida in €. 126,00 (importo già dimidiato) per compensi professionali oltre esborsi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv.
Davide Antonuccio.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 07.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna