Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/07/1999, n. 7171
CASS
Sentenza 8 luglio 1999

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Alla controversia che, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall'art. 409 cod. proc. civ., sia stata decisa col rito ordinario, è applicabile il regime della sospensione dei termini, di impugnazione nel periodo feriale, giacché il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'art. 3 legge n. 742 del 1969.

La controversia con la quale il lavoratore richiede il rimborso di spese che egli assume di aver sostenuto nell'espletamento dell'attività lavorativa è devoluta alla competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, giacché sono riservate alla competenza funzionale di detto giudice non solo le controversie relative agli obblighi più tipici del rapporto di lavoro, ma altresì tutte quelle per le quali le pretese fatte valere si colleghino direttamente a detto rapporto che, pur non rappresentando la "causa petendi" della pretesa, si ponga tuttavia come antecedente e presupposto necessario, non meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale nei confronti di un determinato oggetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/07/1999, n. 7171
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7171
    Data del deposito : 8 luglio 1999

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