Sentenza 8 luglio 1999
Massime • 2
Alla controversia che, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall'art. 409 cod. proc. civ., sia stata decisa col rito ordinario, è applicabile il regime della sospensione dei termini, di impugnazione nel periodo feriale, giacché il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'art. 3 legge n. 742 del 1969.
La controversia con la quale il lavoratore richiede il rimborso di spese che egli assume di aver sostenuto nell'espletamento dell'attività lavorativa è devoluta alla competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, giacché sono riservate alla competenza funzionale di detto giudice non solo le controversie relative agli obblighi più tipici del rapporto di lavoro, ma altresì tutte quelle per le quali le pretese fatte valere si colleghino direttamente a detto rapporto che, pur non rappresentando la "causa petendi" della pretesa, si ponga tuttavia come antecedente e presupposto necessario, non meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale nei confronti di un determinato oggetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/07/1999, n. 7171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7171 |
| Data del deposito : | 8 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA S.R.L. - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domociliato in ROMA VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato FABIO PULSONI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO TROCCOLI, giusta delega in atti;
-ricorrente-
contro
IZ AR ET;
-intimati-
avverso la sentenza n. 2/96 del Giudice conciliatore di BITONTO, depositata il 19/1/96 R.G.N. 104/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/2/99 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per inammissibilità perché notificato tardivamente, in ipotesi rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 18/95 emesso dal Conciliatore di Bitonto su istanza di AR NC RI, veniva ingiunto alla Cooperativa artigiana di Garanzia il pagamento, in favore della RI, della somma di L. 296.000, oltre interessi, spese, IVA e cap. quale rimborso spese di viaggio per lo svolgimento di attività lavorativa, in favore della predetta Cooperativa, da gennaio ad ottobre 1993. Con atto di opposizione, la Cooperativa ingiunta eccepiva l'incompetenza funzionale del Giudice adito, rientrando la controversia nell'ambito di applicazione dell'art. 409 c.p.c., la carenza di prova scritta di cui agli artt.63 S. c.p.c., l'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato dall'epoca dei fatti, e, comunque, l'intervenuta transazione sindacale perfezionata il 30/9/1993. Il Conciliatore di Bitonto, con sentenza notificata il 14/6/1996, riteneva la propria competenza e rigettava l'opposizione, confermando per intero il decreto opposto e ponendo a carico dell'opponente le spese di causa.
Osservava il Conciliatore che la somma richiesta di L. 296.000 rappresentava non un credito di lavoro, ma il rimborso delle spese di benzina anticipato dalla RI per recarsi con la propria auto alla Banca Popolare di Bari per svolgere attività riguardante le pratiche dei soci della Cooperativa: a suo giudizio, quindi, "il riferimento al rapporto di lavoro fatto dalla RI andava considerato come puro e semplice riferimento storico nel quale inquadrare la pretesa attrice e non un riferimento specifico del quale affrontare il merito per trame l'esistenza o meno dell'azionato diritto". Nel merito il Conciliatore rilevava che non era possibile far riferimento alla transazione del 30/9/1993 "a causa della ritenuta natura strettamente privatistica dell'anticipazione del costo della benzina". Avverso detta sentenza la Cooperativa ha proposto, con atto notificato il 26/9/1996, ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha fatto seguito - in prossimità dell'udienza - una memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. - l'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - denunciando la violazione dell'art. 409 c.p.c. - lamenta la ricorrente che il Conciliatore abbia del tutto ignorato la competenza funzionale del giudice del lavoro nel caso di specie nel quale il credito vantato deriva da un rapporto di collaborazione - subordinata o autonoma - che ne costituisce l'antecedente e presupposto necessario.
Col secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 410, 411 c.c., 2113 e 1965 c.c., poiché il presunto credito vantato dalla RI è in ogni caso superato dalla transazione raggiunta tra le parti in sede sindacale, il 3/9/1993, nella quale la RI dichiarava di "non aver null'altro a pretendere a qualsiasi titolo o ragione dalla Cooperativa e dai suoi consulenti o amministratori" Col terzo motivo - denunziandosi violazione dell'art. 633 c.p.c. - si ribadisce l'assoluta carenza di prove scritte a sostegno del decreto ingiuntivo opposto.
Col quarto motivo la ricorrente lamenta una non meglio specificata omissione, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento, con esso restano assorbiti, in questa sede, i restanti motivi.
Va premessa la diretta ricorribilità per cassazione delle sentenze del conciliatore, sulla base della previsione dell'art. 339, c.
3 - nel testo applicabile alle cause ancora pendenti (come quella presente) al 1/5/1995.
Va altresì precisato - per rispondere alla richiesta formulata in udienza dal P.M. che ha ritenuto la tardività del ricorso - che il ricorso, pur essendo stato notificato oltre i 60gg. dalla notifica della sentenza impugnata, resta pur sempre tempestivo, essendo applicabile il regime della sospensione dei termini feriali in ogni caso - come quello in esame - di impugnazione proposta avverso sentenza non pronunziata da giudice del lavoro. Ed infatti il rito ordinario di fatto adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, sicché detto rito costituisce per le parti stesse l'unico criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'art. 3 della legge 7/10/1969, n. 742 sulla sospensione dei termini feriali (Cass. nn.
6011/83; 3924/86; 6947/87 ed altre che hanno affermato il principio della c.d. "ultrattività del rito").
Deve, pertanto ritenersi del tutto tempestivo il ricorso notificato in data 26/9/1996 avverso la sentenza del Conciliatore notificata il 14/6/1996.
In punto competenza, va rilevato che erroneamente il Conciliatore ha escluso la riconducibilità della controversia in esame dall'ambito di applicazione dell'art. 409 c.p.c. Ed invero, dalla stessa motivazione della sentenza impugnata risulta chiaramente come il credito vantato dalla RI afferiva al rimborso di spese di viaggio dalla medesima sostenute nell'esercizio della sua attività lavorativa, svolta nella sua qualità di segretaria della Cooperativa ricorrente.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che rientrano nelle controversie di lavoro - riservate alla competenza funzionale del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 c.p.c. - non solo quelle relative agli obblighi più tipici del rapporto di lavoro, ma anche tutte quelle per le quali le pretese fatte valere si colleghino direttamente a detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la "causa petendi" di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario, non meramente occasionale della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale nei confronti di un determinato soggetto.
Rientra, quindi, tra le predette controversie, e va, quindi devoluta alla competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, quella con la quale il lavoratore richiede il rimborso di spese che egli assume di aver sostenuto - salvo l'onere di fornirne la dimostrazione - nell'espletamento della sua attività lavorativa, nell'interesse del suo datore di lavoro (Cass. nn. 2049/94, 308/98, 5253/98 ecc.). Restando assorbiti gli altri. motivi, va affermata la competenza per materia del pretore del lavoro da individuarsi - ad iniziativa della parte - secondo i criteri di competenza territoriale (qui non oggetto di giudizio) dettati dall'art. 413 c.p.c. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'intimata nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 1^ motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Pretore del lavoro competente per territorio. Dichiara assorbiti gli altri motivi. Condanna l'intimata al pagamento delle spese di questo giudizio oltre a L. 600.000 (seicentomila) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1999