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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/07/2025, n. 4729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4729 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
ENRICO dott. COLOGNESI Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
2375/2021 posta in deliberazione all'udienza del 03 aprile 2025
TRA
(già ), in Parte_1 Parte_2 persona del legale rapp.te pt, rappresentato e difeso dall'avv.
contro
il in persona del legale rapp.te pt, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 633/2016, emesso in data 22 dicembre 2016, il Tribunale di Rieti Parte ingiungeva al il pagamento, in favore della ostituita tra Controparte_1 Parte_2
(ora ) e della somma complessiva di € Parte_1 Controparte_2
169.593,16, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione del contratto di appalto rep. n. 6940 del 23 settembre 2011, avente ad oggetto la "revisione generale della numerazione civica esterna ed interna del territorio comunale".
Avverso tale decreto ingiuntivo, il Comune di proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di CP_1
Rieti. Con sentenza n. 138/2021, pubblicata il 5 marzo 2021, il Tribunale di Rieti accoglieva integralmente l'opposizione, dichiarando la nullità del contratto d'appalto rep. n. 6940 del 23.09.2011, revocando il decreto ingiuntivo n. 633/16, accertando e dichiarando che nulla era dovuto dal
[...]
dichiarando inammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata da parte CP_1
opposta e condannando a rifondere le spese di lite al Parte_2 Controparte_1
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello (ora Parte_2 Parte_1
), reiterando le proprie pretese e contestando la decisione di primo grado in merito alla
[...]
validità del contratto, all'esistenza della copertura finanziaria, all'ammissibilità della domanda di arricchimento senza causa e alla condanna alle spese di lite. In particolare, l'appellante asseriva la regolarità e la validità del contratto d'appalto in quanto stipulato all'esito di una regolare procedura di gara, sostenendo che l'opera era stata regolarmente eseguita e accettata dal Controparte_1
L'appellante richiamava inoltre le determinazioni dirigenziali n. 1441 del 31.05.2012 e n. 1415 del
26.08.2013 come prova dell'esistenza di tentativi di impegno di spesa e di presunta copertura finanziaria. Infine, contestava l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa, argomentando la tempestività e la ritualità della stessa, e la non applicabilità del requisito della
"residualità" nel caso di specie, sostenendo che l'azione nei confronti del dirigente sarebbe stata residuale solo qualora non fosse stato possibile il riconoscimento del valore della prestazione ai sensi dell'art. 194 TUEL.
Il quale appellato, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado. Il ribadiva l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_1
dell'appello e dei singoli motivi avanzati dall'appellante, rinviando al contenuto della propria comparsa di costituzione in appello per le ampie censure e deduzioni difensive. In via subordinata e riconvenzionale, il insisteva sulle ragioni di doglianza assorbite e formulate in primo Controparte_1
grado, idonee a bloccare la pretesa creditoria azionata.
La sentenza di primo grado è esaustiva e pienamente condivisa da questa Corte;
nondimeno deve evidenziarsi quanto appresso
1. Sulla nullità del contratto per carenza di copertura finanziaria e di valido impegno contabile.
Il primo e assorbente motivo di rigetto dell'appello si fonda sulla radicale nullità del contratto d'appalto rep. n. 6940 del 23 settembre 2011, così come correttamente statuito dal Tribunale di Rieti
e sostenuto dal appellato. La disciplina contabile degli enti locali, contenuta nel D.Lgs. CP_1
267/2000 (TUEL), è improntata a principi di rigore e legalità finanziaria, volti a garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche e ad evitare disavanzi e situazioni debitorie non programmate. In tale contesto, le norme di cui agli artt. 151, comma 5, e 191, comma 1, TUEL rivestono carattere imperativo. Esse stabiliscono in maniera inequivocabile che qualsiasi spesa a carico degli enti locali può essere legittimamente sostenuta solo in presenza di un valido impegno di spesa preventivamente registrato sul pertinente capitolo del bilancio di previsione e con l'attestazione della necessaria copertura finanziaria.
Nel caso di specie, l'istruttoria di primo grado ha acclarato, in maniera incontrovertibile, l'assenza di un valido e preventivo impegno contabile e di una reale e idonea copertura finanziaria per le prestazioni oggetto del contratto d'appalto. L'art. 183, comma 7, TUEL è esplicito nel prevedere l'inefficacia degli impegni di spesa privi dei suddetti requisiti. Non si tratta, come erroneamente sostiene l'appellante, di una mera "irregolarità contabile" sanabile in un momento successivo o superabile attraverso generici "tentativi" di impegno di spesa. La normativa richiede una condizione di efficacia che, per sua natura, deve preesistere o essere contestuale all'assunzione dell'obbligazione.
La nullità, quindi, non deriva da un vizio formale della procedura di gara, ma dalla mancanza di un presupposto essenziale per la nascita di una valida obbligazione a carico dell'ente pubblico.
Le determinazioni dirigenziali n. 1441 del 31.05.2012 e n. 1415 del 26.08.2013, invocate dall'appellante, non sono idonee a modificare tale quadro. Il ha correttamente Controparte_1
eccepito che tali atti, lungi dal configurare un valido e coperto impegno di spesa per l'intero ammontare della pretesa, rappresentano al più tentativi isolati e insufficienti di allocare risorse su capitoli di bilancio che, comunque, non attestavano la necessaria copertura complessiva. L'appellante non ha fornito la prova che tali determinazioni abbiano effettivamente integrato un impegno contabile efficace per l'intero corrispettivo oggetto del decreto ingiuntivo, né che fosse stata attestata una reale disponibilità finanziaria conforme alla normativa.
A ciò si aggiunge, come puntualmente eccepito dal e rilevato dal Giudice di primo Controparte_1
grado, la mancanza della prova della comunicazione dell'impegno contabile al creditore, imposta dall'art. 191, comma 4, TUEL. Questa previsione normativa non è una mera formalità, ma una garanzia essenziale per il contraente privato, il quale, in assenza di tale comunicazione, è legittimamente consapevole di non poter far valere la propria pretesa direttamente nei confronti dell'ente, ma solo nei confronti del funzionario che ha consentito la spesa. La mancata comunicazione attesta ulteriormente l'assenza di un valido vincolo obbligatorio per l'ente.
Conseguentemente, l'assenza di un valido impegno di spesa e della relativa copertura finanziaria rende il contratto nullo e inidoneo a produrre effetti giuridici vincolanti per il precludendo CP_1
qualsiasi pretesa creditoria diretta nei confronti dell'ente, non potendo l'attività contrattuale posta in essere in violazione delle norme contabili essere imputata all'ente stesso, bensì, come previsto dallo stesso TUEL, direttamente al dirigente pro tempore che ha assunto l'obbligazione senza i prescritti requisiti.
Ciò che non viene colto nell'atto di appello è che il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno, in caso di mancato rispetto della procedura di spesa, sulla cui natura imperativa non vi sono dubbi.
Si ritiene pertanto riportare per intero l'art 191 TUEL che costituisce una norma cardine nella contabilità pubblica ed evidenziare la centralità del comma 1 nel quale è prevista la facoltà del terzo interessato di non eseguire la prestazione in difetto di comunicazione., accordandogli quindi una tutela preventiva, oltre a quella successiva prevista dall'art 194 TUEL ( riconoscibilità in bilancio), in difetto delle quali il rapporto obbligatorio è riferibile ai soggetti che hanno assunto l'impegno.
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare(1).
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
5. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto”.
La rigida sequenza procedimentale prevista dalla citata normativa non è stata rispettata, ed ha rilievo centrale e dirimente il mancato rispetto di quanto previsto al terzo periodo del 1° comma che appare opportuno richiamare nuovamente, posto che l'appellante pone l'accento su una larga attività prodromica in realtà per la copertura della spese, che però in concreto non si è tradotto in un impegno effettivo relativamente al contratto de quo non essendovi stata alcuna quella comunicazione, che gli avrebbe consentito di non eseguire la prestazion, evitando così ogni rischio.: “ La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.”
Non sussistono i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale invocata dall'appellante
2. Sull'ammissibilità della domanda di arricchimento senza causa.
Anche il secondo motivo di appello, vertente sull'ammissibilità e fondatezza della domanda di arricchimento senza causa (ex art. 2041 c.c.), è privo di pregio.
La Corte osserva che la pronuncia di inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa operata dal giudice di prime cure per ragioni processuali è superata dalla più recente giurisprudenza di legittimità. In virtù degli orientamenti espressi dalla Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n.
9633 del 24 marzo 2022, e in generale dalla giurisprudenza sulle Sezioni Unite (come la n. 22404 del
2018), la domanda di arricchimento senza causa può essere proposta in via subordinata anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, superando la rigidità interpretativa sulla "novità" della domanda. Tuttavia, pur riconoscendo l'ammissibilità processuale della domanda, essa non appare fondata nel merito. L'azione di arricchimento senza causa presuppone non solo il depauperamento di una parte e l'arricchimento dell'altra, ma anche la mancanza di una giusta causa dell'arricchimento e, fondamentale, che l'arricchimento non sia "imposto" o "non voluto" dalla parte che ne ha beneficiato.
Nel caso di specie il per quanto detto nel primo motivo è privo di legittimazione passiva. CP_1
3. Sulle spese di lite. Infine, le censure dell'appellante relative alla condanna alle spese di lite di primo grado sono manifestamente infondate. La decisione del Tribunale di Rieti di condannare Parte_1
(già al pagamento delle spese processuali è una diretta e necessaria Parte_2
conseguenza dell'accoglimento dell'opposizione del e del rigetto integrale delle Controparte_1
domande avanzate dalla stessa appellante. Il principio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., trova piena applicazione nel caso di specie. Non emergono elementi, né sono stati prospettati dall'appellante, che possano giustificare una deroga a tale principio, come ad esempio la presenza di gravi ed eccezionali ragioni che inducano alla compensazione delle spese. La complessità della vicenda o la presunta "buona fede" della società appellante, peraltro contestata dalla condotta processuale e sostanziale del non possono valere a disattendere il principio Controparte_1
fondamentale della soccombenza, specialmente a fronte di una sentenza di primo grado che ha correttamente applicato le norme imperative in materia di contabilità pubblica.
Inoltre, le difese del hanno puntualmente evidenziato ulteriori ragioni, quali la Controparte_1
possibile inesigibilità del credito per mancato avveramento di condizioni sospensive (quali il recupero delle somme dai cittadini), la mancata approvazione del collaudo finale dell'opera e la mancanza di prova scritta del credito stesso, che sebbene assorbite dal carattere dirimente della nullità contrattuale, confermano l'infondatezza della pretesa appellante e la legittimità della condanna alle spese.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere integralmente rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(già ) contro il Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 138/2021 del Tribunale di Rieti, ogni diversa istanza, Controparte_1
eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da (già Parte_1
). Parte_2
2. Conferma integralmente la sentenza n. 138/2021 del Tribunale di Rieti.
3. Condanna l'appellante (già Parte_1 [...]
) a rifondere al le spese del presente grado di giudizio, Parte_2 Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 5.800,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA
e CPA come per legge. IL PRESIDENTE
Roma 03 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
ENRICO dott. COLOGNESI Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
2375/2021 posta in deliberazione all'udienza del 03 aprile 2025
TRA
(già ), in Parte_1 Parte_2 persona del legale rapp.te pt, rappresentato e difeso dall'avv.
contro
il in persona del legale rapp.te pt, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 633/2016, emesso in data 22 dicembre 2016, il Tribunale di Rieti Parte ingiungeva al il pagamento, in favore della ostituita tra Controparte_1 Parte_2
(ora ) e della somma complessiva di € Parte_1 Controparte_2
169.593,16, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione del contratto di appalto rep. n. 6940 del 23 settembre 2011, avente ad oggetto la "revisione generale della numerazione civica esterna ed interna del territorio comunale".
Avverso tale decreto ingiuntivo, il Comune di proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di CP_1
Rieti. Con sentenza n. 138/2021, pubblicata il 5 marzo 2021, il Tribunale di Rieti accoglieva integralmente l'opposizione, dichiarando la nullità del contratto d'appalto rep. n. 6940 del 23.09.2011, revocando il decreto ingiuntivo n. 633/16, accertando e dichiarando che nulla era dovuto dal
[...]
dichiarando inammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata da parte CP_1
opposta e condannando a rifondere le spese di lite al Parte_2 Controparte_1
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello (ora Parte_2 Parte_1
), reiterando le proprie pretese e contestando la decisione di primo grado in merito alla
[...]
validità del contratto, all'esistenza della copertura finanziaria, all'ammissibilità della domanda di arricchimento senza causa e alla condanna alle spese di lite. In particolare, l'appellante asseriva la regolarità e la validità del contratto d'appalto in quanto stipulato all'esito di una regolare procedura di gara, sostenendo che l'opera era stata regolarmente eseguita e accettata dal Controparte_1
L'appellante richiamava inoltre le determinazioni dirigenziali n. 1441 del 31.05.2012 e n. 1415 del
26.08.2013 come prova dell'esistenza di tentativi di impegno di spesa e di presunta copertura finanziaria. Infine, contestava l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa, argomentando la tempestività e la ritualità della stessa, e la non applicabilità del requisito della
"residualità" nel caso di specie, sostenendo che l'azione nei confronti del dirigente sarebbe stata residuale solo qualora non fosse stato possibile il riconoscimento del valore della prestazione ai sensi dell'art. 194 TUEL.
Il quale appellato, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado. Il ribadiva l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_1
dell'appello e dei singoli motivi avanzati dall'appellante, rinviando al contenuto della propria comparsa di costituzione in appello per le ampie censure e deduzioni difensive. In via subordinata e riconvenzionale, il insisteva sulle ragioni di doglianza assorbite e formulate in primo Controparte_1
grado, idonee a bloccare la pretesa creditoria azionata.
La sentenza di primo grado è esaustiva e pienamente condivisa da questa Corte;
nondimeno deve evidenziarsi quanto appresso
1. Sulla nullità del contratto per carenza di copertura finanziaria e di valido impegno contabile.
Il primo e assorbente motivo di rigetto dell'appello si fonda sulla radicale nullità del contratto d'appalto rep. n. 6940 del 23 settembre 2011, così come correttamente statuito dal Tribunale di Rieti
e sostenuto dal appellato. La disciplina contabile degli enti locali, contenuta nel D.Lgs. CP_1
267/2000 (TUEL), è improntata a principi di rigore e legalità finanziaria, volti a garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche e ad evitare disavanzi e situazioni debitorie non programmate. In tale contesto, le norme di cui agli artt. 151, comma 5, e 191, comma 1, TUEL rivestono carattere imperativo. Esse stabiliscono in maniera inequivocabile che qualsiasi spesa a carico degli enti locali può essere legittimamente sostenuta solo in presenza di un valido impegno di spesa preventivamente registrato sul pertinente capitolo del bilancio di previsione e con l'attestazione della necessaria copertura finanziaria.
Nel caso di specie, l'istruttoria di primo grado ha acclarato, in maniera incontrovertibile, l'assenza di un valido e preventivo impegno contabile e di una reale e idonea copertura finanziaria per le prestazioni oggetto del contratto d'appalto. L'art. 183, comma 7, TUEL è esplicito nel prevedere l'inefficacia degli impegni di spesa privi dei suddetti requisiti. Non si tratta, come erroneamente sostiene l'appellante, di una mera "irregolarità contabile" sanabile in un momento successivo o superabile attraverso generici "tentativi" di impegno di spesa. La normativa richiede una condizione di efficacia che, per sua natura, deve preesistere o essere contestuale all'assunzione dell'obbligazione.
La nullità, quindi, non deriva da un vizio formale della procedura di gara, ma dalla mancanza di un presupposto essenziale per la nascita di una valida obbligazione a carico dell'ente pubblico.
Le determinazioni dirigenziali n. 1441 del 31.05.2012 e n. 1415 del 26.08.2013, invocate dall'appellante, non sono idonee a modificare tale quadro. Il ha correttamente Controparte_1
eccepito che tali atti, lungi dal configurare un valido e coperto impegno di spesa per l'intero ammontare della pretesa, rappresentano al più tentativi isolati e insufficienti di allocare risorse su capitoli di bilancio che, comunque, non attestavano la necessaria copertura complessiva. L'appellante non ha fornito la prova che tali determinazioni abbiano effettivamente integrato un impegno contabile efficace per l'intero corrispettivo oggetto del decreto ingiuntivo, né che fosse stata attestata una reale disponibilità finanziaria conforme alla normativa.
A ciò si aggiunge, come puntualmente eccepito dal e rilevato dal Giudice di primo Controparte_1
grado, la mancanza della prova della comunicazione dell'impegno contabile al creditore, imposta dall'art. 191, comma 4, TUEL. Questa previsione normativa non è una mera formalità, ma una garanzia essenziale per il contraente privato, il quale, in assenza di tale comunicazione, è legittimamente consapevole di non poter far valere la propria pretesa direttamente nei confronti dell'ente, ma solo nei confronti del funzionario che ha consentito la spesa. La mancata comunicazione attesta ulteriormente l'assenza di un valido vincolo obbligatorio per l'ente.
Conseguentemente, l'assenza di un valido impegno di spesa e della relativa copertura finanziaria rende il contratto nullo e inidoneo a produrre effetti giuridici vincolanti per il precludendo CP_1
qualsiasi pretesa creditoria diretta nei confronti dell'ente, non potendo l'attività contrattuale posta in essere in violazione delle norme contabili essere imputata all'ente stesso, bensì, come previsto dallo stesso TUEL, direttamente al dirigente pro tempore che ha assunto l'obbligazione senza i prescritti requisiti.
Ciò che non viene colto nell'atto di appello è che il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno, in caso di mancato rispetto della procedura di spesa, sulla cui natura imperativa non vi sono dubbi.
Si ritiene pertanto riportare per intero l'art 191 TUEL che costituisce una norma cardine nella contabilità pubblica ed evidenziare la centralità del comma 1 nel quale è prevista la facoltà del terzo interessato di non eseguire la prestazione in difetto di comunicazione., accordandogli quindi una tutela preventiva, oltre a quella successiva prevista dall'art 194 TUEL ( riconoscibilità in bilancio), in difetto delle quali il rapporto obbligatorio è riferibile ai soggetti che hanno assunto l'impegno.
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare(1).
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
5. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto”.
La rigida sequenza procedimentale prevista dalla citata normativa non è stata rispettata, ed ha rilievo centrale e dirimente il mancato rispetto di quanto previsto al terzo periodo del 1° comma che appare opportuno richiamare nuovamente, posto che l'appellante pone l'accento su una larga attività prodromica in realtà per la copertura della spese, che però in concreto non si è tradotto in un impegno effettivo relativamente al contratto de quo non essendovi stata alcuna quella comunicazione, che gli avrebbe consentito di non eseguire la prestazion, evitando così ogni rischio.: “ La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.”
Non sussistono i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale invocata dall'appellante
2. Sull'ammissibilità della domanda di arricchimento senza causa.
Anche il secondo motivo di appello, vertente sull'ammissibilità e fondatezza della domanda di arricchimento senza causa (ex art. 2041 c.c.), è privo di pregio.
La Corte osserva che la pronuncia di inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa operata dal giudice di prime cure per ragioni processuali è superata dalla più recente giurisprudenza di legittimità. In virtù degli orientamenti espressi dalla Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n.
9633 del 24 marzo 2022, e in generale dalla giurisprudenza sulle Sezioni Unite (come la n. 22404 del
2018), la domanda di arricchimento senza causa può essere proposta in via subordinata anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, superando la rigidità interpretativa sulla "novità" della domanda. Tuttavia, pur riconoscendo l'ammissibilità processuale della domanda, essa non appare fondata nel merito. L'azione di arricchimento senza causa presuppone non solo il depauperamento di una parte e l'arricchimento dell'altra, ma anche la mancanza di una giusta causa dell'arricchimento e, fondamentale, che l'arricchimento non sia "imposto" o "non voluto" dalla parte che ne ha beneficiato.
Nel caso di specie il per quanto detto nel primo motivo è privo di legittimazione passiva. CP_1
3. Sulle spese di lite. Infine, le censure dell'appellante relative alla condanna alle spese di lite di primo grado sono manifestamente infondate. La decisione del Tribunale di Rieti di condannare Parte_1
(già al pagamento delle spese processuali è una diretta e necessaria Parte_2
conseguenza dell'accoglimento dell'opposizione del e del rigetto integrale delle Controparte_1
domande avanzate dalla stessa appellante. Il principio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., trova piena applicazione nel caso di specie. Non emergono elementi, né sono stati prospettati dall'appellante, che possano giustificare una deroga a tale principio, come ad esempio la presenza di gravi ed eccezionali ragioni che inducano alla compensazione delle spese. La complessità della vicenda o la presunta "buona fede" della società appellante, peraltro contestata dalla condotta processuale e sostanziale del non possono valere a disattendere il principio Controparte_1
fondamentale della soccombenza, specialmente a fronte di una sentenza di primo grado che ha correttamente applicato le norme imperative in materia di contabilità pubblica.
Inoltre, le difese del hanno puntualmente evidenziato ulteriori ragioni, quali la Controparte_1
possibile inesigibilità del credito per mancato avveramento di condizioni sospensive (quali il recupero delle somme dai cittadini), la mancata approvazione del collaudo finale dell'opera e la mancanza di prova scritta del credito stesso, che sebbene assorbite dal carattere dirimente della nullità contrattuale, confermano l'infondatezza della pretesa appellante e la legittimità della condanna alle spese.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere integralmente rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(già ) contro il Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 138/2021 del Tribunale di Rieti, ogni diversa istanza, Controparte_1
eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da (già Parte_1
). Parte_2
2. Conferma integralmente la sentenza n. 138/2021 del Tribunale di Rieti.
3. Condanna l'appellante (già Parte_1 [...]
) a rifondere al le spese del presente grado di giudizio, Parte_2 Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 5.800,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA
e CPA come per legge. IL PRESIDENTE
Roma 03 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE