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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/06/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari, all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4622/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRINO GIANCARLO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SAN MARTINO 2/A CERIGNOLA presso il difensore avv. FRINO GIANCARLO
Ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DIMOTOLI PAOLA , elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in alla Via Protano n.13, presso la Struttura C. Burocratico Legale dell' CP_1 [...]
CP_2
Resistente
adiva il Tribunale di Foggia chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale Parte_1 dell' per i danni subiti a seguito delle cure meglio descritte nell'atto introduttivo con CP_3 conseguente condanna della convenuta al risarcimento danni in suo favore.
Con memoria di risposta si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda. CP_2 La causa è stata istruita attraverso acquisizione di documentazione e dell'Atp espletato e viene decisa con la presente ordinanza. La domanda deve essere accolta nei limiti di seguito spiegati. Cont In primo luogo, si ritiene che sussista la responsabilità contrattuale dell' ispetto ai danni lamentati. Negli ultimi anni, il legislatore italiano è intervenuto sulla materia della responsabilità medica attraverso due importanti interventi legislativi, al fine di disciplinare in maniera organica i principi che si erano già consolidati in giurisprudenza e dare, in tal modo, una maggiore certezza della materia. Si tratta, in particolare, prima, della cosiddetta Legge Balduzzi, l. n. 189/2012, e, successivamente, della cosiddetta legge Gelli – Bianco, l. n. 24/2017, in vigore dal 01.04.2017. Attraverso detti interventi legislativi sono stati positivizzati anche i criteri di ripartizione dell'onere probatorio tra il paziente danneggiato e il medico o la struttura sanitaria danneggianti: principi che si erano già sviluppati e consolidati nella giurisprudenza delle corti italiane, sia di merito che di legittimità.
È bene precisare che le norme sostanziali contenute nella L. n. 189/2012, al pari di quelle di cui alla L.
n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 del Codice delle
Assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pagina 2 di 6 pregressi (Cass. n. 28994/2019). Sulla scorta di tale precisazione e avuto riguardo all'epoca in cui i fatti oggetto di causa si sono verificati, la normativa applicabile alla vicenda de qua va rintracciata nella Legge n. 189/2012. L'orientamento ormai diventato pacifico nella giurisprudenza del nostro paese riconosceva e riconosce tutt'ora che i danni derivati da eventi di malpractice medica e in generale da un errato trattamento sanitario, qualora il fatto sia imputabile alla struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, coinvolta nel trattamento stesso, sono inquadrabili all'interno della responsabilità contrattuale. Infatti, la Corte di Cassazione con la sentenza numero 9556 del 2002, ha ritenuto che il rapporto che lega la struttura sanitaria al paziente trovi la sua origine in un contratto obbligatorio atipico che viene definito contratto di spedalità o di assistenza sanitaria.
Tale contratto sorge, non soltanto quando le parti stipulano un vero e proprio documento scritto, ma anche a seguito della semplice accettazione del paziente all'interno della struttura sanitaria, parlandosi in questo caso di una conclusione del contratto sulla base di fatti concludenti. Per quanto riguarda, invece, il suo contenuto, il contratto di spedalità ha ad oggetto l'obbligo della struttura sanitaria di adempiere sia alle prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia alle prestazioni secondarie ed accessorie, come quelle assistenziali nei confronti del malato o quelle di tipo alberghiero, come fornire il vitto e l'alloggio necessario al paziente, nel caso in cui esso sia ricoverato presso la struttura, quelle di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché quelle di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze.
A fronte delle suddette obbligazioni gravanti sulla struttura sanitaria, la controprestazione sinallagmatica dovuta dal paziente o dall'assicurazione o ancora del servizio sanitario nazionale, nel caso in cui sussistano le condizioni perché la spesa relativa all'intervento sanitario sia sostenuta dal servizio sanitario, è quella di corrispondere il prezzo del trattamento sanitario stesso.
In considerazione della sussistenza di un rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria, come detto, la responsabilità di quest'ultima, nel caso in cui si configuri un suo inadempimento o comunque un non esatto adempimento delle prestazioni sulla stessa gravante in virtù del suddetto contratto, deve essere inquadrata all'interno della responsabilità contrattuale. La struttura sanitaria, quindi, risponde ai sensi dell'articolo 1218 del Codice civile nel caso in cui non adempia correttamente alle prestazioni sulla medesima gravanti in virtù del suddetto contratto di spedalità, anche nel caso in cui essa si avvalga di dipendenti o di collaboratori esterni, siano essi esercenti professioni sanitarie
(come medici, infermieri eccetera) o personale ausiliario, e siano tali soggetti a porre in essere la condotta che ha determinato l'evento dannoso, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile. In altri termini, il fatto che la struttura sanitaria si avvalga dell'attività altrui per poter adempiere alla propria obbligazione comporta che la stessa struttura sanitaria si assume il rischio e la conseguente responsabilità dei danni che possono derivare al paziente per l'attività del terzo. Pertanto, l'attore ha l'onere di allegare qualificati inadempimenti aventi efficacia causale rispetto al danno, mentre il debitore/convenuto, ex art. 1218 c.c., deve fornire la prova liberatoria. Preme precisare che l'accoglimento di una domanda di risarcimento del danno richiede l'accertamento di due nessi di causalità: il nesso di causalità materiale, cioè il nesso tra la condotta e l'evento di danno inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato, e il nesso di causalità giuridica, cioè il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili. L'accertamento del primo dei due nessi suddetti è necessario per stabilire se vi sia responsabilità ed a chi vada imputata;
l'accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento. La valutazione del nesso di causalità materiale, in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt.
40 e 41 c.p., per cui un evento è da considerarsi causato da un altro se il primo non può verificarsi in assenza del secondo, stante la diversità dei valori in gioco tra la responsabilità penale, nella quale principale punto di riferimento per il legislatore è l'autore del reato, in relazione a fattispecie tipiche, e quella civile, nella quale il legislatore è di regola equidistante dalle parti contendenti, deve essere pagina 3 di 6 condotta sulla base del principio del “più probabile che non”, ovvero della prevalenza probabilistica, e non di quello dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” (cfr., ex multis, Cass. n. 10741/2009). La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza 13 aprile -15 giugno 2021, n. 16936, ribadita la natura contrattuale del rapporto intercorrente tra struttura sanitaria e paziente, afferma che costituisce inadempimento della prestazione il ritardo della stessa, gravando sull'Azienda ospedaliera la prova che il ritardo della prestazione non sia ad essa imputabile o sia imputabile alla parte privata oppure, ancora, si trovi in presenza di un caso di inadempimento reciproco. Infatti, il comportamento del soggetto, in posizione di garanzia con obbligo di protezione verso il paziente, non può che ritenersi gravemente negligente, per aver omesso di rispettare le regole cautelari di condotta, dirette a prevenire gli eventi dannosi involontari ed a salvaguardare i beni giuridici. La violazione del dovere di diligenza è l'essenza normativa della responsabilità colposa che si traduce nella contrarietà alle cautele doverose. Nel caso di specie, l'Atp espletata ha dato conto che:
“L'analisi delle cartelle cliniche e delle successive documentazioni ha evidenziato la tempestiva assistenza, da parte dei sanitari dell' , che hanno posto in essere l'esecuzione di Pt_2 CP_4 accertamenti diagnostici clinico-strumentali e la richiesta di consulenze specialistiche finalizzate al trattamento del caso in esame. Quest'ultime si palesano, altamente superficiali, con evidenza di gravi mancanze nell' iter diagnostico-terapeutico e non hanno consentito l'esecuzione, con la tempestività necessaria, di tutti quegli atti chirurgici utili a prevenire/trattare la sindrome di LK che rappresenta l' esito permanente della quale è rimasta vittima la signora e riassunto da un esame Pt_1
E.M.G eseguito in data 03-08-2018: assenza di risposta sensitiva e motoria dei n. mediano e ulnare dx, assenza di risposta motoria del nervo radiale dx. Trattasi nel caso in esame di prestazione sanitaria ordinaria, che non implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (Art. 2236 c.c.).
Per quanto attiene alla valutazione del danno biologico permanente residuato facendo riferimento ai più comuni “baremes” valutativi (Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona Co in ambito civilistico, edizione 2016 a cura della Società italiana Medicina legale e Controparte_5 delle assicurazioni, Guida alla valutazione medico legale del danno biologico e dell'invalidità permanente) è complessivamente valutabile nella misura del 50%. Tuttavia, anche un tempestivo e corretto trattamento dell'incipiente sindrome comportamentale avrebbe comportato un minimo danno residuo (danno cicatriziale e sfumato danno muscolare) quantizzabile nella misura del 5%. Il danno biologico differenziale o maggior danno o danno risarcibile va quantizzato nella misura del 45% (50%-5%); va riconosciuto inoltre un periodo di inabilità temporanea biologica totale di giorni 10, un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 75% di giorni 10, al 50% di giorni 10. I Consulenti hanno ritenuto negligente ed imperito il comportamento dei Sanitari dell'
[...]
che di fronte ad una manifesta sindrome compartimentale del braccio destro con Controparte_6 chiari segni di una compromissione vascolare e nervosa, non hanno ritenuto necessario provvedere nell'immediato ad un intervento chirurgico di svuotamento dell'ematoma che in quel momento stava creando le premesse per l'instaurarsi di una sindrome di LK e che si era formato spontaneamente a causa della terapia anticoagulante ed antiaggregante prescritta dai sanitari dell'ospedale (Clexane 6000 per 2 v al dì + flectadol 300 mg) quest'ultimo successivamente sospeso a seguito del riscontro diagnostico di sindrome coronarica acuta post episodio di edema polmonare acuto. Lo svuotamento è stato effettuato 13 gg dopo con colpevole ritardo generando gli esiti di cui allo stato la paziente è portatrice.
Vari specialisti (chirurgo generale, neurologi e neurochirurghi ma non un chirurgo vascolare) si sono avvicendati nelle consulenze, ma ognuno di loro sconsigliava l'evacuazione dell'ematoma senza darne spiegazione e nonostante una ecografia eseguita nell'immediato (10-01) evidenziasse il vasto ematoma (40x20 cm) a carico del muscolo bicipite omerale. Addirittura, è stata praticata una biopsia muscolare nell'ipotesi di una neoplasia.
pagina 4 di 6 Finalmente dopo aver praticato una Tac e dopo un consulto ortopedico la paziente in data 20-01 è stata sottoposta all'intervento di svuotamento che però non ha evitato i reliquati dei quali la paziente è portatrice. L'analisi delle cartelle cliniche e delle successive documentazioni ha evidenziato la tempestiva assistenza, da parte dei sanitari dell' , che hanno posto in essere l'esecuzione di Parte_3 accertamenti diagnostici clinico-strumentali e la richiesta di consulenze specialistiche finalizzate al trattamento del caso in esame. Quest'ultime si palesano altamente superficiali, con evidenza di gravi mancanze nell' iter diagnostico-terapeutico e non hanno consentito l'esecuzione, con la tempestività necessaria, di tutti quegli atti chirurgici utili a prevenire/trattare la sindrome di LK che rappresenta l' esito permanente della quale è rimasta vittima la signora e riassunto da un esame Pt_1
E.M.G eseguito in data 03-08-2018: assenza di risposta sensitiva e motoria dei n. mediano e ulnare dx, assenza di risposta motoria del nervo radiale dx. La ctu ha accertato il nesso eziologico tra la condotta e l'evento e tra quest'ultimo e le conseguenze dannose. Cont Accertati, quindi, i presupposti della responsabilità dell' appare fondata la domanda risarcitoria dell'attrice, prospettata sotto il profilo del danno biologico. Ai fini dell' individuazione e liquidazione dei lamentati danni, si procederà con ordine all'esame delle singole voci, facendo applicazione della tabella unica del 2025 poiché la liquidazione del danno biologico, ovvero il risarcimento del danno alla salute, viene effettuata sulla base delle tabelle in vigore al momento della decisione del giudice, non al momento del fatto che ha causato il danno. Detto principio vale sia per il danno biologico temporaneo che per quello permanente.
Si tiene conto, altresì, dell'età della ricorrente al momento della decisione (cioè, quando viene effettuata la valutazione per il risarcimento).
Danno biologico tenuto conto dell'età della ricorrente – anni 80- pari ad euro € 182.218,99 a cui deve aggiungersi Itt per giorni 10, itp un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 75% di giorni
10, al 50% di giorni 10
Invalidità temporanea totale per 10 giorni: € 552,40 Invalidità temporanea al 75% per 10 giorni: € 414,30
Invalidità temporanea al 50% per 10 giorni: € 276,20 Danno temporaneo totale: € 1.242,90 Totale danno non patrimoniale € 183.461,89
Su detta somma vanno calcolati gli interessi legali dalla domanda al soddisfo e la rivalutazione monetraria.
Con riferimento alla domanda di personalizzazione, si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7513 del 2018 ha stabilito il principio secondo il quale tale voce va riconosciuta solo in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Il danno morale, poi, afferisce ai pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore.
La domanda afferente alla personalizzazione del danno ed al danno morale non è fondata poiché in relazione a dette voci di danno parte ricorrente non ha offerto alcuna allegazione specifica né elementi probatori.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo, al minimo e al netto della fase istruttoria non tenutasi a carico di parte resistente.
Le spese di Atp vanno poste a carico di parte convenuta stante l'esito del giudizio.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda nei limiti spiegati nella parte motiva e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro € 183.461,89, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e rivalutazione monetaria. Cont
- Condanna l a rimborsare le spese di lite, che si liquidano in euro 4.217,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre contributo unificato i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Pone le spese di atp a carico di parte convneuta.
Così deciso in Foggia il 17 giugno 2025.
Il giudice
Filomena Mari
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