Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 11522/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con l'Avv.to Egidio Paolucci, con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Milano, Via Privata Cesare Battisti, 2
RICORRENTE contro
), con l'Avv.to Daniele Lastrinetti, con domicilio eletto in CP_1 P.IVA_1
SC, Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto n. 43
RESISTENTE
e con
), on l'Avv.to Cristiana Pomes, con domicilio eletto in Padova, CP_2 P.IVA_2
Piazza Eremitani 18
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 07/10/2024,
ha convenuto in giudizio per l'accertamento Parte_1 CP_1 della nullità o illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del 16 aprile 2024 e la condanna della parte convenuta a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il relativo danno ovvero al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 24 mensilità o all'indennità prevista
spese rifuse al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto CP_1
l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Su istanza di parte ricorrente, veniva autorizzata la chiamata in causa di CP_2 risultata cessionaria dell'azienda di e nei cui confronti il ricorrente chiedeva CP_1
l'estensione del contraddittorio.
si è ritualmente costituita in giudizio, contestando in fatto e in diritto CP_2
l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
È documentale che ha lavorato per Parte_1 CP_3 inizialmente in forza di un rapporto a progetto poi, con decorrenza dal 30/12/2008, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nel terzo livello
CCNL Terziario;
in forza di operazioni di cessione di contratto o trasferimento di azienda il rapporto di lavoro passava in data 30.9 in capo a Original Ferrania srl, in data 1.1.2016 in capo a in data 1.11.2019 in capo ad Amber srl, in data 31.12.2020 in capo a Gruppo Controparte_4
Gimoka srl e, da ultimo, con decorrenza 01/06/2022, in capo a;
con CP_1 decorrenza da novembre 2012 al lavoratore veniva riconosciuto l'inquadramento al primo livello quale impiegato commerciale, dovendosi occupare della gestione dei rapporti con gli affiliati gestori di negozi a marchio . Parte_2
Per quanto di interesse, con lettera del 16 aprile 2024, comunicava a CP_1
la risoluzione del rapporto per le seguenti motivazioni: Parte_1
[…] La nostra società sta cercando di affrontare la difficile situazione economica e patrimoniale che sta attraversando e che nell'ultimo anno ha provocato una drastica riduzione di fatturato e generato un'importante perdita, situazione che purtroppo perdura anche nel 2024.
Ciò premesso ed in considerazione della riduzione dell'attività da lei svolta ci troviamo nostro malgrado nella necessità di procedere alla risoluzione del Suo rapporto di lavoro in quanto, nell'ambito del riassetto organizzativo in atto nella nostra società, anche in un'ottica di efficientamento dei costi di gestione e del personale, è stata decisa, tra l'altro, la soppressione della Sua posizione di addetto ai rapporti con clienti affiliati e i suoi residui compiti, a partire dalla cessazione, saranno affidati ad altre figure già esistenti.
2 | 8 In ragione di quanto sopra e, comunque, in un'ottica di contenimento dei costi di gestione e di una migliore e più efficiente organizzazione, a seguito di tale decisione riorganizzativa, la Sua attività lavorativa non può più essere proficuamente utilizzata dall'azienda.
Teniamo a precisarle che abbiamo considerato attentamente anche la possibilità di affidarle un diverso incarico, ma la
Sua formazione professionale non ci consente di proporle delle altre posizioni equivalenti a quella attuale e neppure di livello inferiore.
Ai sensi delle leggi п. 604/1966, n. 300/1970, n. 108/1990, e del CCNL per dipendenti dalle aziende del settore terziario, Il Suo rapporto di lavoro cesserà a tutti gli effetti in data odierna e non dovrà effettuare alcun periodo di preavviso, in sostituzione del quale Le sarà erogata la relativa indennità […].
Nel presente giudizio il ricorrente ha esposto che la sua posizione lavorativa non sarebbe stata soppressa, si duolo che non gli sarebbero state offerte alternative lavorative al licenziamento;
*
Tanto premesso, preliminarmente si osserva che il rapporto di lavoro del ricorrente deve intendersi sorto, anche ai fini della tutela applicabile, in data 2 gennaio 2009.
A tale proposito, come sopra accennato, è documentale in causa che Parte_1
:
[...]
i) in data 2 gennaio 2009 veniva assunto in tale data da (poi denominata Digital CP_3
Ferrania Spa);
ii) in data 30 settembre 2013, il contratto di lavoro veniva ceduto a con Controparte_5 riconoscimento della anzianità di servizio maturata;
iii) in data 1° gennaio 2016 il contratto veniva ceduto a anche in questo caso, Controparte_4 senza soluzione di continuità; iv) in data 31 dicembre 2020 il rapporto proseguiva in capo a Gruppo Gimoka Srl per effetto della fusione per incorporazione di CP_4
v) infine, il rapporto di lavoro passava in capo alla odierna convenuta 101 per CP_1 effetto di trasferimento a seguito di cessione di ramo di azienda.
Appare, quindi, evidente che il rapporto del ricorrente debba ritenersi sorto in data 2 gennaio
2009, atteso che tutte le successive vicende ne hanno visto la prosecuzione senza soluzione di continuità vuoi in forza di cessione individuale di contratto vuoi per trasferimento di azienda, fermo restando l'identità degli effetti ovvero la continuità giuridica del rapporto.
Quest'ultimo, per quanto visto, non può ritenersi soggetto alle previsioni di cui al D.lgs 23/15 come invece dedotto dalla difesa di . CP_2
***
3 | 8 Con Per quanto concerne il licenziamento, può senza dubbio convenirsi con la difesa di sul fatto che nel 2024 la società si trovava ad affrontare una crisi economica e CP_1 patrimoniale.
A tale proposito, il provvedimento del Tribunale di Milano del 2 febbraio 2024, con il quale venivano confermate le misure protettive a seguito dell'avvio della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa ai sensi degli artt. 12 ss D.lgs 14/2019.
In particolare, nel provvedimento in commento (versato in atti) si dà atto della sussistenza delle condizioni di squilibri economico-patrimoniale-finanziario della società e della necessità, secondo la relazione dell'esperto indipendente nominato, dell'immissione di nuove risorse per il risanamento dell'impresa.
*
Tuttavia, se anche il presupposto alla base del licenziamento può ritenersi provato, non altrettanto può dirsi per le ulteriori ragioni poste alla base della risoluzione.
Come sopra accennato, difatti, ha fondato quest'ultimo, in relazione CP_1 specifica al rapporto di lavoro di , evocando la riduzione della sua Parte_1 attività, un riassetto organizzativo per l'efficientamento dei costi di gestione e del personale e la conseguente soppressione della sua posizione di addetto ai rapporti con clienti affiliati.
Ebbene, è agevole osservare che , in proposito, non ha fornito nessuna CP_1 documentazione o allegazione a supporto.
Nella memoria difensiva, difatti, la società si è laconicamente limitata a dedurre di aver dismesso i negozi a marchio cui il ricorrente sarebbe stato addetto e di non fornire Parte_2 più loro la merce;
a dire della società, inoltre, da aprile 2024 non avrebbe avuto più punti vendita nella provincia di Reggio Emilia e limitrofe ove operava . Parte_1
Di tali circostanze, tuttavia, non vi è alcuna evidenza documentale, laddove i due capitoli di prova in calce alla memoria difensiva sono del tutto generici e, quindi inammissibili, fermo restando che trattasi di circostanze da provarsi necessariamente in via documentale.
*
Pertanto, deve ritenersi che la società non ha dato minimamente conto delle ragioni poste alla base del licenziamento, ivi compresa quindi la soppressione della posizione di addetto ai rapporti con i clienti affiliati del ricorrente.
4 | 8 Non senza considerare, inoltre, che difetta altresì alcuna prova del corretto assolvimento dell'onere di repêchage, rispetto al quale la società nulla ha dedotto se non in termini assolutamente generici e in questa sede non apprezzabili.
Tanto più, infine, avendo riguardo al fatto che nel presente giudizio non è stato nemmeno prodotto il LUL di per valutare se la società non abbia eventualmente assunto CP_1 altre dipendenti per mansioni o inquadramento compatibili con quelli del ricorrente.
*
Il licenziamento per cui è causa è, quindi, senza dubbio da dichiararsi illegittimo.
A dire del ricorrente, il recesso sarebbe in realtà sorretto da motivo illecito in quanto finalizzato a ridurre la consistenza di personale in vista di una cessione di azienda.
Ora, va rilevato che già all'epoca del licenziamento del ricorrente l'eventualità che il piano di risanamento dell'impresa dovesse realizzarsi attraverso una cessione di azienda proprio alla emerge dalla stessa lettura dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 30 aprile CP_2
2024 con la quale veniva disposta la proroga delle misure protettive all'8 agosto 2024.
Si legge, in particolare, in tale provvedimento come all'epoca fosse in corso l'esecuzione dell'accordo commerciale con Livello 5 chi ha così consentito, allo stato, il superamento delle criticità emerse in ordine all'approvvigionamento necessario, nella gestione ordinaria, per rifornire la filiera distributiva.
Nel medesimo provvedimento si evidenzia come dalla relazione dell'esperto risultasse il serio interessamento dell'investitore intenzionato a formalizzare una proposta entro il successivo mese di giugno, dal che la considerazione che il nuovo piano si sarebbe poggiato su un arco temporale di breve durata, in ragione della prevista tempistica per dare ricorso alla cessione dell'azienda previa procedura competitiva.
*
Vero, poi, che, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente in corso di causa (ed in particolare le visure aggiornate di e ) risulta che solo in data CP_1 CP_2
01/10/2024 veniva disposto tra le due società un affitto di azienda dalla prima alla seconda.
Tuttavia, la circostanza che già ad aprile la prospettiva di cessione dell'azienda fosse in corso di esecuzione, peraltro, con una tempistica più breve rispetto a quella poi verificatasi, rende ad avviso del giudicante evidente che la tesi difensiva del ricorrente colga nel segno.
In particolare, avendo riguardo a quanto già visto al paragrafo precedente circa l'assoluta infondatezza del licenziamento, ne deriva che effettivamente l'intento delle parti (da un lato
[...]
e dall'altro ) fosse effettivamente quello di ridurre i costi di CP_1 CP_2
5 | 8 personale proprio per rendere più appetibile l'acquisto dell'azienda, circostanza verificatasi quantomeno in relazione alla posizione del ricorrente.
Per quanto detto, risultano assolutamente integrati i presupposti dell'articolo 1345 c.c. in quanto il licenziamento per cui a causa è stato chiaramente intimato per un motivo illecito, ovvero quello di privare il ricorrente del legittimo diritto di essere parte dell'azienda ceduta.
Per quanto detto, il recesso deve essere dichiarato nullo in forza delle previsioni dell'articolo
18, comma 1, L. 300/70.
*
Ciò comporta, da un lato, il diritto del ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro, nonché del diritto al pagamento di una indennità pari all'ultima retribuzione globale di fatto (nella misura non contestata di euro 2853,49 mensili) oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati dal licenziamento alla reintegra.
Quest'ultima peraltro va disposta nei confronti di in quanto pacificamente CP_2 cessionaria dell'azienda, laddove il diritto alla indennità risarcitoria va posto a carico solidale delle due società fino alla cessione di azienda (così come il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali) laddove da tale momento la responsabilità è unicamente in capo a . CP_2
Per inciso, la deduzione di quest'ultima circa il fatto che, in ogni caso, il ricorrente non dovrebbe essere ricompreso nel ramo affittato (sul presupposto che la sua attività fosse limitata alla gestione dei negozi a marchio nell'Emilia-Romagna, non compresi nel contratto Parte_2 di affitto) è priva di fondamento giuridico.
Innanzitutto, l'argomentazione della società circa il fatto che i punti vendita dell'Emilia-
Romagna fossero da considerarsi autonomi rami di azienda costituendo una articolazione funzionalmente autonoma del ciclo produttivo di è, sostanzialmente, postulata CP_1
e priva di alcun riscontro documentale.
Non senza considerare che dalla stessa lettura delle buste paga del ricorrente, questi risultava assegnato alla sede di SC (evidentemente non solo centro di costo, ma sede di effettiva appartenenza), la quale ultima rientra a pieno titolo nel ramo di azienda affittato.
***
Infine, deve accogliersi la domanda di volta alla condanna di CP_2 CP_1
a tenerla manlevata e indenne dalle conseguenze economiche connesse al presente
[...] accertamento.
6 | 8 Il contratto di affitto, difatti, prevedeva espresse garanzie da parte di sulla CP_1 consistenza del ramo, anche in relazione ai dipendenti, così come l'ulteriore garanzia dell'assenza di soggetti diversi da quelli indicati nel contratto titolari del diritto di rivendicare la sussistenza di un rapporto con la cessionaria;
dava inoltre atto dell'assenza di procedimenti CP_1 relativi al ramo, salvo che, alla data di conclusione del contratto di affitto, il ricorrente aveva già provveduto alla impugnazione del licenziamento.
Pertanto, i plurimi inadempimenti delle garanzie fornite dalla cedente (la CP_1 quale, per inciso, sul punto non si è nemmeno difesa) rendono evidente la fondatezza della domanda in commento.
***
Il ricorso va, quindi, integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
1) accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato da a CP_1
con lettera del 16/4/2024; Parte_1
2) per l'effetto condanna:
i) quale cessionaria dell'azienda di , a reintegrare CP_2 CP_1
nel posto di lavoro;
Parte_1
ii) condanna e , in solido tra loro, a corrispondere a CP_1 CP_2
quale indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni dovute Parte_1 dal licenziamento (al tallone mensile di euro 2.853,49) allo 01/10/2024 nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati nel medesimo periodo;
iii) condanna la sola a corrispondere a quale CP_2 Parte_1 indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni dovute dallo 01/10/2024 (al tallone mensile di euro 2.853,49) all'effettive reintegra nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati nel medesimo periodo;
iv) condanna e , in solido tra loro, a rimborsare al ricorrente CP_1 CP_2 le spese di lite che liquida in complessivi euro 9.257,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
7 | 8 v) condanna a tenere indenne di quanto quest'ultima sarà CP_1 CP_2 tenuta a corrispondere al ricorrente in esecuzione della presente sentenza;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 02/04/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
8 | 8