Sentenza 11 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di reati tributari, il dolo nel delitto di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, è ravvisabile nella consapevolezza, in chi utilizza il documento in dichiarazione, che colui che ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dall'emittente, conseguendo in tal modo un indebito vantaggio fiscale in quanto l'Iva versata dall'utilizzatore della fattura non è stata pagata dall'esecutore della prestazione medesima. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio di diritto tributario, per il quale incombe sull'Erario l'onere di provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento della detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore, non può essere automaticamente trasposto in sede penale, attesa l'autonomia fra i relativi procedimenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2015, n. 19012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19012 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 11/02/2015
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 335
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 39348/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI CO, n. 18/06/1964 a Nocera Inferiore;
AN LI, n. 29/09/1974 a Nocera Inferiore;
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di SALERNO in data 10/03/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. SCARCELLA Alessio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI P., che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udite, per i ricorrenti, le conclusioni dell'Avv. VANNETIELLO D. e dell'Avv. FRANCO M., che hanno chiesto accogliersi i ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 10/03/2014, depositata in data 11/03/2014, il tribunale del riesame di SALERNO rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse dei ricorrenti ed avente ad oggetto il decreto di sequestro preventivo 23/12/2013 con cui il G.I.P. presso il tribunale di NOCERA INFERIORE aveva disposto il sequestro finalizzato alla confisca del prezzo e/o del profitto diretto della società e, ove non possibile, anche per equivalente dei beni del legale rappresentante della stessa, procedendosi per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, nei confronti dello EL quale legale rappresentante della Eurotrade s.r.l., per i fatti descritti nell'imputazione cautelare di cui all'ordinanza impugnata.
2. Hanno proposto un congiunto ricorso PI CO, n.q. come sopra descritta e AN LI, quale amministratrice della Spi.Car s.r.l., a mezzo dei comuni difensori fiduciari cassazionisti Avv. D. Vannetiello ed Avv. M. Franco, impugnando la predetta ordinanza con cui deducono due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deducono, con il primo motivo di ricorso, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), sotto il profilo della violazione ed erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p. in riferimento al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, per difetto degli elementi costitutivi di tale reato, nonché i correlati vizi motivazionali di mancanza e manifesta illogicità della motivazione. In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza per avere i giudici del riesame ritenuto configurabile il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, (utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti), desumendolo in maniera induttiva dalla gravità indiziaria raggiunta in ordine alla falsità soggettiva delle fatture emesse, in favore degli stessi, dalla società del gruppo Citarella/Faiella, di cui ai capi d), h) e v), procedendosi nei loro confronti D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 8; secondo i giudici del riesame, l'indicazione in contabilità di una fattura proveniente da un soggetto diverso dall'effettivo erogatore della prestazione, sarebbe elemento sufficiente ad integrare l'illecito previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, affermazione fondata anche su giurisprudenza di legittimità che non sarebbe applicabile al caso in esame, connotato dalla mera inesistenza soggettiva della fattura, in quanto ipoteticamente emessa da un soggetto diverso dall'erogatore della prestazione realmente effettuata;
diversamente, si sostiene in ricorso, nell'ipotesi di mera inesistenza soggettiva della fattura ed in presenza di una prestazione effettivamente avvenuta e di un pagamento realmente effettuato, non ricorrerebbero gli estremi della fattispecie evasiva di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, in quanto la mera interposizione soggettiva non è
suscettibile di tradursi in sè in un qualsivoglia indebito vantaggio fiscale per l'utilizzatore; in tal senso, la circostanza per la quale l'emittente è soggetto diverso da quello che reso la prestazione sarebbe del tutto indifferente per l'utilizzatore, che, a prescindere dall'intestatario della fattura, continuerà ad esporre nella propria contabilità sempre un costo effettivamente sostenuto;
la previsione dell'art. 2, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con quella del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, che punisce l'emittente o chi rilascia fatture od altri documenti per operazioni inesistenti, al fine specifico di consentire a terzi l'evasione dell'imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
laddove la presunta falsa fatturazione soggettiva sia stata preordinata per fini diversi rispetto a quello espressamente richiesto dall'art. 8 citato, l'utilizzatore ignaro certamente non potrebbe essere chiamato a rispondere;
il tribunale del riesame, invece, avrebbe illegittimamente interpretato estensivamente la nozione di "terzi" utilizzatori - beneficiari della fattura, asserendo che la condotta ex art. 2 sarebbe da ritenersi integrata in quanto proprio la costruzione dell'art. 8 permetterebbe di sostenere che il soggetto "terzo", ossia chi ha tratto giovamento dalla falsa emissione, non debba necessariamente essere la società il cui legale rappresentante presenti dichiarazione sussumibile nel delitto di cui all'art. 2, bensì qualsivoglia e diverso terzo che rientri nel fuoco del dolo della società emittente quale soggetto giuridico;
in sostanza, sebbene la diversa intestazione delle fatture fosse stata concertata unicamente tra erogatore effettivo della prestazione ed emittente formale della fattura, allo specifico ed unico scopo di consentire al primo un risparmio di imposta sull'imponibile, i ricorrenti, avendo utilizzato le suddette fatture, sarebbero comunque punibili ai sensi dell'art. 2 citato;
tale esegesi, ad avviso dei ricorrenti, opererebbe un'interpretazione in malam partem della norma, in violazione di legge;
in altri termini, se al momento dell'emissione della fattura relativa ad una prestazione effettivamente resa, chi ha effettuato la prestazione fa risultare che il documento contabile è stato emesso formalmente da altro soggetto, non allo scopo di consentire l'evasione IVA all'utilizzatore della fattura, ma al solo scopo di sottrarre la ricchezza imponibile a se stesso, l'utilizzo di tale fattura da parte chi ha effettivamente sostenuto quel costo e pagato l'IVA non potrebbe rientrare nella fattispecie dell'art. 2 citato, trattandosi di reato che presuppone la "propria" evasione;
i ricorrenti - svolgendo poi alcune riflessioni circa l'ascrivibilità della condotta dell'emittente quella fattura soggettivamente falsa nel reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 e del soggetto che interposto fittiziamente la cartiera nel reato di cui al D.Lgs. citato, art. 4, concludono, pertanto, nel senso di ritenere che in tanto sarebbe contestabile all'utilizzatore della fattura l'art. 2, in quanto fossero individuati elementi indizianti dimostrativi del fatto che l'IVA, versata e poi portata in detrazione, sarebbe stata solo apparentemente corrisposta, in quanto solo in tal caso sarebbe configurabile un indebito arricchimento derivante da evasione essendo stati esposti nella dichiarazione annuale elementi passivi fittizi riferibili a costi (rectius, l'Iva) in realtà non sostenuti;
diversamente, come avvenuto nel caso in esame, quando è certo che al momento del pagamento della fattura sia stata effettivamente corrisposta anche l'IVA, la successiva detrazione della stessa non potrebbe integrare alcuna fattispecie evasiva, atteso che, di fatto, alcun indebito arricchimento è stato realizzato.
2.2. Deducono, con il secondo motivo di ricorso, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), c) ed e), sotto il profilo della violazione ed erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p., in riferimento al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, per difetto dell'elemento costitutivo del dolo, nonché il correlato vizio motivazionale di mancanza della motivazione.
In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza per avere i giudici del riesame ritenuto configurabile il dolo del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, (utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti), pur in difetto dell'elemento soggettivo;
in particolare, si censura, anzitutto, in ricorso l'elusione motivazionale da parte del giudice del riesame quanto alla denunciata contraddittorietà dell'ordinanza genetica (che, da un lato, aveva escluso in capo agli utilizzatori la consapevolezza circa l'illiceità della fatturazione e, dall'altro, aveva ritenuto apoditticamente, la sussistenza del fumus del reato); in secondo luogo, si censura il passaggio motivazionale con cui il tribunale ritiene sussistere il dolo del delitto ipotizzato, in particolare ritenendo che da parte dell'utilizzatore era possibile rappresentarsi quantomeno il fumus commissi delicti che, ricevendo fatture senza alcuna fornitura reale ad esse sottese, abbia accettato quanto meno il rischio della loro natura di cartiera, avvalendosene nella dichiarazione annuale di cui in contestazione;
tale ultimo passaggio argomentativo sarebbe censurabile in quanto non è chiaro come sia possibile accettare un rischio senza avere alcun elemento in ordine alla consapevolezza del fatto che chi emette la fattura non sia colui che effettivamente ha reso la prestazione, utilizzatore che verrebbe a porsi come vittima inconsapevole della sostituzione soggettiva;
del resto, si conclude in ricorso, l'erroneità di tale affermazione emergerebbe anche dalla stessa esegesi operata dalla UE (si richiama, in ricorso, la sentenza 21 maggio 2012, cause riunite C- 80/11 e C- 142/11) che, chiamata a decidere in ordine alla legittima detraibilità dell'IVA relativa a fatture soggettivamente inesistenti, ha chiarito che, al fine di ritenere la irregolarità della detrazione, è necessario dimostrare che il contribuente fosse a conoscenza della frode posta in essere da terzi;
la mancanza, nel caso di specie, di tale positivo accertamento, escluderebbe l'illegittimità della detrazione IVA, con conseguente esclusione del fatto dalla fattispecie penale ipotizzata a carico dell'utilizzatore. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato quanto al ricorrente EL e inammissibile quanto alla ricorrente LL.
5. Occorre premettere che, nel caso in esame, le censure avverso il provvedimento impugnato sono esperibili nei ristretti limiti indicati dall'art. 325 c.p.p., che, com'è noto prevede che "Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge".
L'art. 325 c.p.p., comma 1, dunque, prevede che il ricorso in cassazione avvenga per violazione di legge. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall'art. 606, lett. e), quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. e) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710).
Pertanto, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (v., tra le tante: Sez. 6^, n. 7472 del 21/01/2009
- dep. 20/02/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916).
6. Il controllo della Corte di Cassazione è, dunque, limitato ai soli profili della violazione di legge. La verifica in ordine alle condizioni di legittimità della misura cautelare è necessariamente sommaria e non comporta un accertamento sulla fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformità tra fattispecie legale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu oculi (per tutte: Sez. U, n. 6 del 27/03/1992 - dep. 07/11/1992, Midolini, Rv. 191327; Sez. U, n. 7 del 23/02/2000 - dep. 04/05/2000, Mariano, Rv. 215840). La delibazione non può estendersi neppure all'elemento psicologico del reato e alla ricostruzione in concreto delle possibili e prevedibili modalità con le quali la condotta contestata si sarebbe dovuta manifestare;
in altri termini, quindi, non è possibile che il controllo di cassazione si traduca in un controllo che investe, sia pure in maniera incidentale, il merito dell'impugnazione.
Ciò, peraltro, non significa che il giudice debba acriticamente recepire esclusivamente la tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività. Alla Corte di Cassazione è, infatti, attribuito, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (per tutti: Sez. U, n. 23 del 20/11/1996 - dep. 29/01/1997, Bassi e altri, Rv. 206657).
E, in tale contesto, la più recente giurisprudenza di legittimità, ha precisato che in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice, benché gli sia precluso l'accertamento del merito dell'azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del "fumus" del reato ipotizzato, con riferimento anche all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo (v. Corte cost., ord. n. 153 del 2007;
Sez. 6^, n. 16153 del 06/02/2014 - dep. 11/04/2014, Di Salvo, Rv. 259337).
7. Così definito il perimetro del sindacato di questa Corte in materia di provvedimenti di cautela reale, è dunque evidente come, nel caso in esame, non sia possibile da parte del Collegio esercitare il sindacato richiesto dai ricorrenti avverso l'impugnata ordinanza. Ed infatti, le censure della difesa, più che prospettare un vizio di "violazione di legge" inteso nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, si risolvono in una critica, pur se argomentata, al procedimento valutativo attraverso il quale il tribunale del riesame ha ritenuto come - rebus sic stantibus - non sussistessero elementi sufficienti per poter accogliere le doglianze difensive.
7.1. Ed invero, quanto al primo motivo, il provvedimento del tribunale del riesame richiama l'esito delle attività di indagine da cui risulta che, effettivamente - per quanto concerne la posizione del ricorrente EL, unico che ha proposto istanza di riesame nella qualità di legale rappresentante della Eurotrade s.c.a.r.l. - le fatture esposte nelle dichiarazioni 2007, 2008 e 2009 fossero riferibili a società "cartiere" (la SIA s.r.l. e la Impresa s.r.l.), come emerso dalle indagini della Guardia di Finanza;
i giudici della cautela, dopo aver affrontato il thema decidendum (v., amplius, pag. 4 dell'ordinanza impugnata), escludono che possa revocarsi in dubbio la natura soggettivamente inesistente delle fatture oggetto di contestazione, confermando che nessuna delle prestazioni oggetto delle fatture risulta essere stata erogata in favore della Eurotrade s.a.r.l., sicché è evidente che quanto indicato nelle fatture in questione non poteva essere stato corrisposto dalle società "cartiere" fatture dunque emesse al fine di favorire l'evasione o l'abbattimento del debito tributario dei promotori dell'associazione di cui al capo a), configurandosi dunque il fumus a carico dell'utilizzatore.
7.2. A fronte del percorso motivazionale sviluppato dai giudici della cautela, emerge all'evidenza come le censure difensive di cui al primo motivo non colgono il segno.
Ed infatti è stato già affermato da questa stessa Sezione (v., sul punto: Sez. 3^, n. 10394 del 14/01/2010 - dep. 16/03/2010, Gerotto, Rv. 246327; Sez. 3^, n. 27392 del 27/04/2012 - dep. 11/07/2012, P.M. in proc. Bosco e altro, Rv. 253055) che nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2) la falsità può essere riferita anche all'indicazione dei soggetti con cui è intercorsa l'operazione, intendendosi per "soggetti diversi da quelli effettivi", ai sensi del citato D.Lgs., art. 1, lett. a), coloro che, pur avendo apparentemente emesso il documento, non hanno effettuato la prestazione, sono irreali, come nel caso di nomi di fantasia, o non hanno avuto alcun rapporto con il contribuente finale. Per quanto concerne il delitto di cui all'art. 2, si osserva che esso è configurabile allorché per mezzo di fatture per operazioni inesistenti, soggettivamente o oggettivamente, si indicano in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte dirette o all'IVA elementi passivi fittizi al fine di evadere dette imposte. L'inesistenza soggettiva si configura allorché la fattura - o il documento equipollente - riporti l'indicazione di nominativi diversi rispetto agli effettivi partecipanti all'operazione imponibile. In tema di IVA, la nozione di fattura soggettivamente inesistente presuppone, da un lato, l'effettività dell'acquisto dei beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa utilizzatrice delle fatture e, dall'altro, la simulazione soggettiva, ossia la provenienza della merce da ditta diversa da quella figurante sulle fatture medesima.
A differenza di quanto disposto della L. n. 516 del 1982, art. 4, comma 1, lett. d) il falso rilevante è solo quello che incide sul cessionario deve cioè essere diretto a consentire l'evasione delle imposte all'utilizzatore. Il falso che cade sul cedente entra nell'orbita applicativa dell'art.
8. Gli elementi passivi fittizi, secondo la definizione di cui all'art. 1, lett. b) consistono in costi effettivamente non sostenuti o sostenuti in misura inferiore a quella indicata. Il ricorrente EL assume che, trattandosi di fatture solo soggettivamente inesistenti, ossia trattandosi di semplice simulazione soggettiva, non sarebbe configurabile il reato perché non sarebbero stati esposti costi non sostenuti. La censura, osserva il Collegio, potrebbe essere apprezzata solo per l'evasione alle imposte dirette, qualora effettivamente si accertasse che gli elementi passivi esposti corrispondevano a costi effettivamente sostenuti, ma non per l'evasione dell'IVA che può essere configurabile anche in presenza di costi effettivamente sostenuti. Invero, la detrazione Iva è ammessa solo in presenza di fatture provenienti dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione. Non entrano, cioè, nel conteggio del dare ed avere ai fini Iva le fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, in quanto tali fatture riguardano operazioni inesistenti per quanto concerne il rapporto relativo alle operazioni fatturate.
Ed a nulla rileva che le medesime fatture costituiscano la "copertura" di prestazioni acquisite da altri soggetti. In proposito, la Sezione tributaria civile di questa Corte, con orientamento ormai consolidato (Sez. 5^, Sentenza n. 15374 del 04/11/2002, Rv. 558186;
Sez. 5^, sentenza n. 5719 del 12/03/2007, Rv. 596605; Sez. 5^, ordinanza n. 23987 del 13/11/2009, Rv. 610032; Sez. 5^, sentenza n. 735 del 19/01/2010, Rv. 611260), ha statuito che in tema d'imposta sul valore aggiunto, la fatturazione effettuata in favore di soggetto diverso da quello effettivo non è riconducibile ad una ipotesi di fatturazione con "indicazioni incomplete o inesatte" di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 41, comma 3, ne' a quella di omissione dell'indicazione dei soggetti tra cui la operazione è effettuata, prescritta dall'art. 21, comma 2, n. 1, cit. Decreto. Di conseguenza deve essere necessariamente riconducibile ad un'operazione inesistente.
7.3. Del resto, l'intero meccanismo dell'Iva che poggia sul presupposto che il tributo sia versato a chi ha eseguito prestazioni imponibili (che a sua volta potrà compensarla con l'Iva corrisposta per l'acquisto di beni e di servizi) mentre il versamento dell'Iva a un soggetto non operativo apre la strada al recupero indebito dell'imposta stessa, trova riscontro anche nella giurisprudenza comunitaria. La Corte di giustizia (sentenze n. 78/2003, cause C- 78/02 e C-79/02, e n. 566/2009, causa C-566/07) ha sottolineato che l'avvenuta fatturazione di un'operazione con applicazione dell'Iva mediante addebito alla controparte non è elemento assorbente per stabilire che il tributo resti definitivamente dovuto, in quanto tale effetto discende dalla ricorrenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'applicazione dell'imposta medesima, rispetto alle quali l'addebito, isolatamente considerato, "non ha che una valenza indicativa del comportamento tenuto dal soggetto passivo". Cercando di astrarre dei principi dall'affermazione della Corte, si può stabilire che l'imposta si applica sulle operazioni che oggettivamente e soggettivamente sono comprese nella sfera di applicazione del tributo;
di qui nasce l'obbligo della rivalsa (cioè dell'addebito), in mancanza del quale non può sorgere nella controparte il potere di esercitare la detrazione. Per la realizzazione dello schema attuativo dell'IVA nel suo complesso l'addebito è necessario ma non sufficiente. La soggezione di un'operazione ad Iva, peraltro, non dipende dall'addebito (altrimenti basterebbe ometterlo - o effettuarlo - per condurre l'operazione stessa fuori dal - o rispettivamente dentro il - campo applicativo dell'imposta) ma esclusivamente dalla ricorrenza delle condizioni normative (desunte da direttive comunitarie e legislazione interna) che riguardano gli elementi oggettivo e soggettivo. Pertanto, non è possibile assegnare all'avvenuto addebito dell'imposta un'efficacia sostitutiva della ricorrenza delle condizioni normative, ne' l'esercizio della rivalsa costituisce prova certa dell'appartenenza dell'operazione al campo di applicazione dell'Iva, ma, al più, semplicemente un elemento indiziario che denota la convinzione delle parti in buona fede di dover ricondurre lo schema contrattuale della cessione o della prestazione all'interno di quel campo. In conclusione, non v'è perfetta simmetria tra pagamento dell'IVA e diritto al rimborso. Pertanto esporre dati fittizi anche solo soggettivamente significa creare le premesse per un rimborso al quale per il principio dianzi esposto non si ha diritto. L'indicazione di un soggetto diverso7 da quello che ha effettuato la fornitura, non è circostanza indifferente ai fini dell'IVA, dal momento che la qualità del venditore può incidere sulla misura dell'aliquota e, conseguentemente, sull'entità dell'imposta che l'acquirente può legittimamente detrarre.
Alla stregua delle considerazioni svolte il primo motivo di ricorso è dunque infondato.
8. Può, quindi, procedersi all'esame del secondo motivo di ricorso, che si appalesa parimenti infondato.
Ed invero, come analiticamente evidenziato in sede di illustrazione del relativo motivo, il ricorrente si duole sostenendo che i giudici non avrebbero correttamente valutato la sussistenza del dolo richiesto per ritenersi integrata la violazione dell'art.
2. Il tribunale del riesame, esaminando la questione, osserva invece che la tesi accusatoria sarebbe fondata in quanto il reato sussiste anche in caso di eseguita prestazione, tenuto conto della diversificazione tra soggetto erogante la prestazione e ente emittente la fattura con controlli in sede di contabilità che certamente la società avrebbe altrimenti compiuto in sede di preparazione della dichiarazione a fini tributari.
8.1. La doglianza difensiva - che valorizza in chiave critica un passaggio argomentativo del tribunale, ritenendo oscuro come sia possibile accettare un rischio senza avere alcun elemento in ordine alla consapevolezza del fatto che chi emette la fattura non sia colui che effettivamente ha reso la prestazione, utilizzatore che verrebbe a porsi come vittima inconsapevole della sostituzione soggettiva - è priva di pregio.
Ed invero, non va qui dimenticato che l'elemento soggettivo richiesto (dolo) è desumibile dal fatto che è ben vero che l'utilizzatore sostiene di aver effettivamente versato le somme indicate in fattura e di aver ricevuto la prestazione fatturata, ma è altrettanto vero che l'utilizzatore che espone in dichiarazione un costo (rectius, UVA), fatturato da soggetto diverso rispetto a quello che ha reso effettivamente la prestazione, è - prima ancora che giuridicamente, logicamente - consapevole di porre in essere una condotta vietata, atteso che (più che dell'accettazione del rischio che l'emittente sia o possa essere una società "cartiera") v'è la piena consapevolezza che chi ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dall'emittente, donde è evidente la chiara consapevolezza che l'esecutore della prestazione abbia conseguito un indebito vantaggio tributario in quanto l'Iva versata dall'utilizzatore della fattura non è stata pagata dall'esecutore della prestazione medesima. Quanto, poi, all'obiezione sollevata in ricorso secondo cui il diritto del contribuente alla relativa detrazione costituisce principio fondamentale del sistema comune europeo - come ripetutamente affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze 6 luglio 2006, in C-439/04 e C-440/04, 6 dicembre 2012, in C-285/11, 31 gennaio 2013, in C-642/11) - e non è suscettibile, in linea di principio, di limitazioni (donde è a carico dell'Erario, ove ritenga che il diritto debba essere negato attenendo la fatturazione ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, l'onere di provare che le operazioni non sono state effettuate o, nella seconda ipotesi, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore;
giurisprudenza costante, del resto, in sede tributaria civile, v. tra le tante, Sez. 5^, Sentenza n. 24426 del 30/10/2013, Rv. 629419), deve rilevarsi che, detto principio, sicuramente valevole nei rapporti civilistici tra Amministrazione finanziaria e contribuente, non può essere automaticamente trasposto in sede penale, attesa l'autonomia più volte rimarcata del processo penale rispetto a quello tributario, donde è esclusivamente al giudice penale che, sulla base degli elementi di fatto oggetto di libera valutazione ai fini probatori, compete accertare la configurabilità di eventuali illeciti penali. E, nel caso di specie, dalla ricostruzione operata dal tribunale, che ha riconosciuto come fondato l'impianto accusatorio, è emersa la sussistenza di un'ipotesi di inesistenza soggettiva dell'operazione, sorretta dal dolo normativamente richiesto. L'affermazione della Corte territoriale, in ogni caso, basandosi sulla teoria dell'accettazione del rischio, sembra evocare all'evidenza un'ipotesi di dolo eventuale dell'utilizzatore, situazione del tutto compatibile con la struttura della fattispecie penale incriminatrice, come del resto riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di questa Corte, che ha correttamente evidenziato come in relazione al fatto normativamente previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2, (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), la volizione dell'elemento specializzante (utilizzazione in dichiarazione) è insita almeno a titolo di dolo eventuale nell'azione posta in essere, tanto più che l'indicazione in dichiarazione costituisce accadimento normale e prevedibile della utilizzazione (Sez. 3^, n. 6228 del 27/04/2000 - dep. 29/05/2000, Bellavia G, Rv. 217015). Non va, infine, dimenticato che il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (da ultimo: Sez. 6^, n. 45908 del 16/10/2013 - dep. 14/11/2013, Orsi, Rv. 257383) Anche tale secondo motivo, dunque, è infondato e dev'essere rigettato.
9. Quanto, infine, al ricorso AN, lo stesso è inammissibile.
Ed infatti, emerge pacificamente dall'impugnata ordinanza - unica trasmessa a questa Corte - che la stessa non risulta essere stata parte nel procedimento svoltosi davanti al giudice del riesame e oggetto di esame da parte di questo Collegio di legittimità (proc. n. 32/14 RTLR - n. 2729/12 RGNR), non risultando dagli atti trasmessi a questa S.C. che la stessa abbia proposto impugnazione davanti al tribunale avverso il provvedimento di sequestro che l'aveva attinta nella qualità di legale rappresentante della Spi.Car. s.r.l.; ne', peraltro, può ritenersi che la LL abbia inteso proporre ricorso "per saltum" ex art. 325 c.p.p., comma 2, sia per il mancato rispetto del termine indicato dall'art. 324 c.p.p., comma 1, sia, soprattutto, esplicando ciò valenza assorbente, perché il ricorso per cassazione datato 2/09/2014 e depositato in data 8/09/2014 è pacificamente rivolto avverso l'ordinanza 11/03/2014 (essendo per errore indicata la data del 14/03/2014 nell'impugnazione di legittimità, riferendosi la premessa del ricorso ai dati numerici di RTLR e di RGNR inequivocabilmente riferibili all'ordinanza qui esaminata), ordinanza che ha deciso solo in merito all'istanza di riesame proposta dallo PI.
10. Il ricorso AN dev'essere, dunque, dichiarato inammissibile;
il ricorso PI, dev'essere, invece, rigettato. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente PI al pagamento delle spese del procedimento;
quanto alla ricorrente AN, oltre alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, non emergendo ragioni di esonero, dev'essere pronunciata altresì condanna al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare, in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso di PI CO, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di AN LI, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 11 febbraio 2015. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2015