Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2015, n. 19012
CASS
Sentenza 11 febbraio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di reati tributari, il dolo nel delitto di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, è ravvisabile nella consapevolezza, in chi utilizza il documento in dichiarazione, che colui che ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dall'emittente, conseguendo in tal modo un indebito vantaggio fiscale in quanto l'Iva versata dall'utilizzatore della fattura non è stata pagata dall'esecutore della prestazione medesima. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio di diritto tributario, per il quale incombe sull'Erario l'onere di provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento della detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore, non può essere automaticamente trasposto in sede penale, attesa l'autonomia fra i relativi procedimenti).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2015, n. 19012
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19012
    Data del deposito : 11 febbraio 2015

    Testo completo