CASS
Sentenza 8 giugno 1988
Sentenza 8 giugno 1988
Massime • 1
Il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, benché autonomo rispetto a quello dell'associazione per delinquere previsto dall'art. 416 cod. pen., ne costituisce un'ipotesi specifica, posto che la finalità perseguita con la pratica del metodo mafioso è pur sempre quella di commettere delitti, analogamente a quanto avviene nel delitto di associazione per delinquere. Ne consegue - data la natura permanente del reato associativo - che tutta la condotta incriminata, se cessata in epoca successiva all'entrata in vigore della norma speciale è soggetta alla disciplina da questa dettata. ( V mass n 177896; ( V mass n 177194; ( V mass n 168482; ( Conf mass n 178835; ( Conf mass n 177071).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/1988, n. 6580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6580 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1988 |
Testo completo
# 65/80
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 8.6.88
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA SEZIONE >PENALE I
Composta dagli III.mi Sigg.: N. 1175
Presidente Dott. ROBERTO MODIGLIANI
Consigliere REGISTRO GENERALE
1. Dott. ANGELO VELLA
N. 694/88 2. » OL EL
3. >> MA AN
. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE™
UFFICIO COPIE LUCIO DEL VECCHIO
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Rilasciata copia studio EL SIG? (zikote ha pronunciato la seguente diritti 416000 SENTENZA
20 GEN 1990
IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da 1) RS MO;
2) BO
UC; 3) BR AS;
4) NE DO;
5) NE IT 6) NE GI;
7) RO
IU; 8) RO GI;
9) ON RA;
10) CO NT;
11) CO PA;
12) CO
VA; 13) ER CE;
14) AD DO;
avverso la sentenza "nei 364. figgdano GI 15) RN UN;
986 della Corte d'Appello
di Torino
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Vella
Mod 82
A. Spinosi Roma Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr. Cotronei
che ha concluso per l'annull. senza rinvio nei confront ti dello RO, limitatamente al capo riguardan-
te l'applicazione della libertà vigilata;
rigettarsi i ricorsi di RS, BO, NE, RO,
ON, ER e NE;
inamm. li i ricorsi di AD e IO perchè non corredati da motivi; inamm.mi i ricorsi di BR, NE, CO
VA, CO PA e RD UN perchè
generici e non consentiti.
Udit i i difensori Avv. Orazio Campo, Giampaolo Zancan
RE GaLIna Montana, Renato Cambiano, EL
D'Amico, Enzo Troisi
Svolgimento del processo
La formale complessità della vicenda giudiziaria che
Cor- ha formato l'oggetto della cognizione di questa come illustrata dalla ricostruzione della senten te,
za impugnata, di esemplare e singolare osttagliatez za di indicazioni storiche, di specificazioni e ri-
ferimenti testuali, sufferisce, per intuitive esigen ze di economia espositiva e di essenzialità di inda 3
gine, di contenere la narrazione della vicenda li-
mitandola ai fatti attribuiti agli attuali 16 ri-
correnti, due dei quali peraltro, il AD ed il
IO, non hanno presentato i motivi di ricorso.
I. Tali RS MO, BO UC, BR
AS, NE DO, NE NI,
NE GI, RO IU, RO GI,
ON RA, CO IN (non ricorrente nè giudicato in appello per la dichiarata inammis-
sibilità della sua impugnazione), nonchè i frateLI di questo ultimo NT, PA e VA, veniva- no tratti al giudizio del Tribunale di Torino per rispondere: tutti tranne gli ultimi tre: di asso-
ciazione a delinquere comune e di tipo mafioso, vol.
ta allo scopo di commettere estorsioni in danno di
operatori economici del Marcato Ortofrutticolo (Mer)
cati Generali) di Torino, sino al gennaio '83; il
RS, inoltre, di dodici fatti di estorsione aggravata, in Torino, dal luglio 81 al gennaio-feb-
braio 182, in danno di RI RA per £.10mi
lioni, IA RA (f. 11 milioni), ER
NZ (£. 27 milioni), RI IL (f. 10 mi-
lioni), IN IA UI (f. 25 milioni),
EG UI (f. 25 milioni), UR AC (£. 4 20 milioni), CO RN e RI TE (f. 8 mi lioni), PR CO ( £. 5 milioni), SE Antol
nio (f. 1 milione e 500.000), AR EL (f. 5 mi.
lioni) ed un tentativo di distrazione in danno di
LB IA per f. 5 milioni;
il NE:
1) di un'estorsione aggravata ex artt. 61 n. 7, 629
1° e 2° co. in relazione all'ult. cpv. art. 628 c.p
(danno ingente e numero delle persone) in danno di
AV RI per f. 12.000.000 tra il dicembre 177
ed il gennaio 178; 2) di altra estorsione pluriag-
gravata, consumata in concorso con BO UC ed altri non identificati facenti parte di un'associa zione mafiosa, in danno di MO RE per!
3 milioni il 16.XII.82; 3) estorsione pluriag-
gravata in concorso con RO IU in danno di
ON VA, per £. 30 milioni, nel gennaio '82;
4) estorsione pluriaggravata in concorso con Scaz.
zaro GI ed altri non identificati, in danno.
di NE TA per £. 12 milioni. _ Il Pirrone:
1) di estorsione pluriaggravata in danno di Di Pri
ma RE per £. 10 milioni in concorso con per-
sone non-identificate: nel marzo ed aprile 181;
-27 di altro-reate-analego-in concorso col Parrinel
lo e lo RO in danno di AI Francesca, per
£. 3 milioni e la rinuncia ad un credito (in-favo- re del primo) di 5 milioni verso il 2°: nel luglio 5
181; 3) distrazione pluriaggravata, in concorso con tale De OL (imputato non appellante) e Fe-
derico IN, in danno rispettivamente di Scor-
_damoglia DO e ZO, GI, facente
lo stesso esplodere un ordigno esplosivo nei pressi della casa di abitazione del primo e danneggiando-
ne le relative strutture -, per f. 12 miliordi in
San Raffaele ME (TO) nel settembre 177. Il
BO dell'estorsione già citata in concorso col
NE e di altro identico reato in concorso di persona non identificata in danno di SI UM
per f. 12 milioni, nel giugno-luglio 182. Il Brugna-
no: 1) di estorsione pluriaggravata in concorso col
NE ed altri non identificati in danno di
AT IC: per f. 3 milioni nell'aprile '81;
2) di altro identico reato, in concorso col Parri-
nello e CO IN in danno di De VO Al-
fonso per £. 20 milioni, in epoca prossima al giu gno 181. Il NE delle citate estorsioni con sumate in concorso col BR e col NE;
il
RO: dell'estorsione ON commessa in cconcor sa col NE;
lo RO delle estorsioni com-
messe in concorso, rispettivamente, del NE e.
del NE, in danno dell'AI,e del NE in danno del ES. I tre frateLI CO,
infine, di favoreggiamento personale continuato,
aiutando ON RA ad eludere le investiga-
zioni dell'autorità nei suoi confronti come parte-
cipe di associazione mafiosa, "facendogli pervenire copia dei verbali di interrogatorio del loro fra-
tello IN ove venivano descritti gli elementi di accusa a carico di esso ON". Il Tribunale
cirato, con sentenza 7 dicembre '84 riteneva la re sponsabilità di tutti gli imputati in ordine ai reati per ciascuno di essi, di seguito rispettiva=
mente indicati e condannandoli alle pene di giusti-
zia:
1= RS: per le sole estorsioni, assolvendolo per insufficienza di prove dalla partecipazione al-
l'associazione a delinquere comune e di tipo mafioso;
2= BO, per tutti i reati contestatigli, assol vendolo per insufficienza di prove dall'estorsione
MO;
3- BR, per tutti i reati contestatigli, ana-
logamente per 4- NE, 5- RO 6- Bronte,
7-8= 8 9- tre-frateLI CO, 10- NE
cer associazione a delinquere e 116storsione_De
VO, assolvendolo con la formula dubitativa della-
estorsioni AT ed AI;
11- NE per l'estor sioni Di RI ed AI, assolvendolo per insuffi-
cienza di prove dall'associazione per delinquere;
- 12= Scozzaro, per l'associazione a delinquere e la estorsione ES, assolvendolo con la formula del dubbio dall'estorsione AI.
Tutti i fatti di cui alla sentenza 7. IX.
84 erano stati oggetto dei procedimenti, poi riuni-
ti, nn. 4249/83 e 2683/84: sentenza quella citata che veniva impugnata da tutti i prevenuti e dal P.M
nei confronti del RS e del NE.
II. Il citato Tribunale di Torino, giudicava inol-
tre: RO IU, ER CE, RO
TA, AD ED, BO UC, RO
GI, ON RA, IO GI e
RN UN, per fatti loro attribuiti in ordine di frutta e verdura con sede commercio ingros in Beinasco. al faLImento della S.r.1 "Sicof"/costituita il
12.2.81 con cessazione delle sue attività al 20.6.
.81 dichiarato il 30.X.81 con un passivo accertato. istigatore, amministratore di fatto della società A di oltre f. 400.000.000; il RO quale ideatore,
e beneficiario in larga parte del profitto derivante dal dissesto;
il ER quale amministratore gene rale sino al 27.V.21 -ma gestore della società sinc alla cessazione della sua attività ed in tali qua-
lità concorrente nelle condotte illecite che ne 8
determinarono il dissesto e beneficiario in parte del profitto illecito derivatone;
il RO socio sino al 27.V.81, concorrente e beneficiario come il
ER; RN: preposto ai movimenti merci della società e concorrente nell'attività di predi-
sposizione degli artifici per il finanziamento, e di distrazione dei beni e dell'attrezzatura; AD:
ideatore e consigliere del RO nella gestione della manovra fraudolenta, nella contabilità e nel l'impostazione della stessa, redattore di false comunicazioni sociali e beneficiario di parte dello illecito profitto;
BO: cooperatore del RO
quale coordinatore del movimento merci, detentore dei proventi delle vendite (poi distratti), isti-
gatore, anche con minacce dei comportamenti ille-
citi altrui necessari a non contrastare le finalità
del RO e beneficiario anch'egli di parte del profitto illecito;
IO: beneficiario, con la
cooperazione del RN di ingentissime quantità
di merce distolta nonchè delle attrezzature della società "trafugate nell'imminenza della chiusura della stessa;
ON: beneficiario della somma di
£. -13.722.000 che col concorso dei responsabili del la SI distraeva senza alcuna giustificazione dalla cassa della società "che aveva frequentato. anche in riunioni riservate di programmazione della manovra proditoria"; RO GI: quale tito-
lare della ditta "RO e MA operante mei mercati generali di Torino. ma in realtà socio di fatto in essa con RO IU beneficiava di ingentissime partite di merce della SI e di somme provenienti dalla stessa che riceveva senza alcuna contropartita. A tutti i predetti nelle qualità per ciascuno di essi specificate venivano attribuiti i reati di cui agli artt. 110, 112 n. 1 c.p. 223 p.p e cov n. 1 e 2 in relazione agli artt. 216 p.p.
n. 1 e 2 e co. 3°, 219 p.p. e cpv. n. 1 Legge fal-
limentare e specificamente al RO, al AD, al
RD, al ER , al RO ed al BO:
1) la predisposizione della struttura societaria,
quale strumento per eseguire il disegno fraudolento concertato ma ideato dal RO, già reduce da impre se analoghe a Cesena e Bologna, compiute sempre nel commercio degli ortofrutticoli, e la determinazione.
delle cause volontarie col compimento di operazio-
ni dolose per causare il faLImento;
2) la distra-
zione, la dissipazione e l'occultamento di ingenti'
quantitativi di merci della SI_o_di Sonne della
cassa sociale della stessa senza alcuna giustifica zione;
3) di false comunicazioni sociali;
4) di di
- 1
0 - strazione ed occultamento della contabilità socie-
taria, tenuta comunque in modo da impedire la ri-
costruzione del movimento degli affari "allo scopo di occultare ogni prova circa le proprie respon-
sabilità per le condotte sopra indicate"; 5) per avere restituito al creditore Corno, dopo la cessa zione delle attività e prima della dichiarazione ـخـقـ faLImento merce per lire 2.500.000; 6) di cin-
que ipotesi di truffa. Il RO, il AD, il
RN, il ER ed il RO, inoltre di esportazione illegale di valuta e merci all'estero e di costituzione di capitali in Ispagna.
Il Tribunale di Torino con sentenza 31.1
85 affermava la responsabilità del RO, del Qua
dri, del BO, del RN e del ER per.
tutti i reati loro ascritti, meno la bancarotta pre ferenziale in favore del Corno, unificati per con-
tinuazione, condannandoli a pene di giustizia, pre via concessione delle attenuanti generiche alBer-
nardi ed al ER, rispettivamente equivalenti e prevalenti sulle aggravanti ritenute;
riteneva
il IO responsabila di bancarotta per distra-
zione esclusa l'aggravente ex art 13 cav. n. 1
L.F condannandolo a pena ritenuta congrua, previ concessione delle attenuanti generiche e di quella 11 ex art. 114 c.p. dichiarate prevalenti sull'aggra-
_vante residua: disponeva per tutti i condannati la
_irrogazione delle pene e misure accessorie. Assol-
veva il RO, il ON e lo RO GI
da tutti i reati loro ascritti per insufficienza..
di prove nonchè il RO, il AD, il RN
ed il ER dal reato di esportazione di capi-
tali all'estero pune con la formula del dubbio..
Tale decisione veniva ritualmente impugnata da Ro-
mano, ER, AD, BO, RN, Gior-
dano, RO e ON nonchè dal P.M. nei confron ti del Vertaramo del RO, del RN, del
IO, dello RO e del ON.
La Corte d'Appello di Torino, riuniti, due procedi menti relativi alla due sentenze impugnate, ed in parziale, riforma di queste ultime, con decisione
del 3 aprile 86 così provvedeva nei confronti di
-RS MO che dichiarava colpevole anche de reato di cui all'art. 416 bis c.p., in esso assor
bito in progressione il reato di cui all'art. 416
e ritenuta la continuazione tra tutti i reati,
e quello di associazione a delinquere il più grave tra essi, con la concessione delle attenuanti gene riche prevalenti sulle aggravanti lo condannava al-
la pena di a. 6 di relcusione e f.
1.500.000 di 1
2 - multa: con correlativa pena accessoria e misura di sicurezza;
BO UC: lo assolveva dalle estorsioni in danno di SI UM e MO RE ri-
spettivamente per insufficienza di prove e per non aver commesso il fatto;
riteneva la continuazione tra i reati di cui alla sentenza 31.1.85 (associa zione a delinquere e bancarotta) e associazione
a delinquere di cui alla sentenza 7.XII.84, indican do in tale reato quello più gravee determinava la pena in anni sette di reclusione e £. 600.000 di multa;
con correlative pena accessoria e misura di
sicurezza;
BR AS, concessegli le attenuanti gene riche equivalenti alle aggravanti, riduceva la pena ad anni 4 di reclusione e C.
1.000.000 di multa più
pena accessoria e misura di sicurezza;
NE DO: rudizione della pena ad anni otto di reclusione e £.
2.000.000 di multa, con pe-
na accessoria e misura di sicurezza;
NE NI: assolto dall'estorsione in dan no di AI RA per non aver commesso il fatto, con la concessione delle attenuanti generiche riduceva la pena ad anni tre, mesi sei di reclusio-
ne e f 800.000 di multa con misura di sicurezza della libertà vigilata;
13
NE GI: assolto dalle estorsioni in danno di MA e ZO per insufficien za di prove;
dichiarato responsabile anche del-read to di cui all'art. 416 bis c.p., in esso assorbito in progressione al già contestato reato ex art. 416
c.p., ed unificati tutti i reati per continuazione e considerato tra essi come più grave quello ex art
416 bis c.p., previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, lo condanna-
va alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione
e £.
1.200.000 di multa;
RO IU: assolto dal reato ex art. 416 bis c.p. per non aver commesso il fatto;
B ritenuta la continuazione tra i reati di cui alla sentenza 31.1.
85 ed i residui reati di cui alla sentenza 7.XII.84
tra i quali veniva considerato più grave quello di bancarotta fraudolenta, lo condannava alla pena di anni nove di reclusione e £.
1.200.000 di multa;
n RO GI: assolto dal reato di bancarotta
dall'estorsione AI per non aver commesso il e fatto, concessegli le attenuanti generiche equiva-
tre lenti alle aggravanti, riduceva la pena ad anni mesi sei di reclusione e £. 800.000 di multa;
con pena accessoria e misura di sicurezza;
- ON RA: riduceva la pena ad anni tre e 14
mesi due di reclusione, assolvendolo dal reato ex art. 416 bis c.p. e confermando la sentenza del 31.1.
85%3
- CO NT e PA: ritenute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti riduceva le pene a mesi sei di reclusione ciascuno;
- CO VA: riduzione della pena a mesi
quattro di reclusione;
- ER CE: riduzione della pena ad anni due, mesi due di reclusione e £. 00.000 di multa;
AD DO: con la concessione delle attenuan ti generiche equivalenti, riduzione della pena ad anni tre, mesi quattro di reclusione e£. 600.000
di multa;
Bernardi UN: dichiarate le già concesse atte-
nuanti generiche prevalenti, riduceva la pena ad anni due, mesi sei di reclusione e f. 350.000 di mu
ta;
concedeva a IO GI il beneficio della sospensione condizionale della pena.
I fatti illustrazione dei singoli episodi attri articolata buiti alla responsabilità dei ricorrenti dai giudi ei di merito ed epigraficamente sintetizzati nei correlativi capi di imputazione, ritienesi di dover- 15
-
la riservare alla contestuale trattazione delle cen sure da queLI proposte avverso la decisione della
Corte d'Appello e delle quali si riferità in seguito.
Conviene pertanto qui limitarsi a brevi cenni delle vicende in cui si sono iscritti quegli episodi secondo la concorde ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali:
1- quanto al racket organizzato ai danni di numero-
si operatori commerciali del Mercato ortofrutticolo di Torino, hanno accertato che gli organi di polizia giudiziaria ( (Squadra Mobile, Carabinieri e Guardia
di Finanza) da tempo avevano ricevuto denuncie di
esotrsioni che venivano consumate ai danni di quegli operatori, senza che però le pur accurate indagini espletate riuscissero a vincere le resistenze delle vittime a rivelare i dettagli dei singoli fatti, (co me inizialmente si erano comportati AI NC
SCO, UR AC, IN IA, TA ND)
che pur riferendo di essere stati diffidati a ver-
sare le somme richieste, così come facevano tutti gli altri loro colleghi, pena danni gravi alle per sone ed alle cose (il TA era staro minacciato di un attentato dinamitardo: impresa portata a termine già nel '77, come poi si accerterà, in danno di Scar 16 Idamaglia DO, del quale l'esplosione di un fordigno danneggiava l'abitazione), affermavano di non avere pagato alcunchè e che dopo la denuncia le
[richieste, già reiteratamente rivolte a mezzo tele- Ifono, erano cassate. L'approfondimento delle indagi ni consentiva tuttavia di accertare che taluni dei denuncianti avevano pagato somme cospicue (come i.
F.LI FE GA: £. 27 milioni;
F.LI IN Ber-
tino: £. 20 milioni;
ER AC: f. 12 milioni;
IA CE: £. 11 milioni, etc.). e che il me
todo seguito dagl'ignoti estortori (iniziale richie-
sta di somme elevate;
riduzione delle stesse in se-
de di trattative a cifre molto più modeste;
rinvio delle vittime per conoscere modalità del pagamento a loro colleghi già titolari di identiche esperien-
ze) era comune a quasi tutte le vicende estortive.
Dalla registrazione di conversazioni telefoniche di tale MO RE che nel novembre dello
82 aveva denunciato un tentativo di estorsione di chi pretendeva di accreditare il faLImento-, si certava che il MO aveva pagato una certa somma in misura ridotta rispetto a quella inizial-
mente richiestagli per "l'interessamento"di tale Chia
nello DO (personaggio codesto che emergerà
in numerosi altri eposodi analoghi e noto, secondo- la sua autodefinizione, come "DO il IL) 17=
intervenuto su sollecitazione dei frateLI De VO
già vittime di analoga impresa da parte di tre soggetti, identificati da De VO ON in Fede-
rico IN, NE NI e BR Tomma-
so. Sulla base delle risultanze delle indagini e delle dichiarazioni di indiziati e di vittime,
veniva intanto configurato il reato di associazio- ne a delinquere nelle condotte di NE Bernar-
do, BO UC, RO GI, RO IU,
NE GI, ON RA e RS Co-
simo, tutti amici e corregionali, frequentatoni abi tuali dello Stand dello RO GI ove si
accertava che gli stessi usavano abitualmente riu-
nirsi anche nelle one pomeridiane in cui il Merca
to era chiuso e pur taluno, come il ON, macel- laio, non avendo alcun legittimo interesse alla fre quentazione di quel Mercato. Per tale reato si pro-
cedeva nei confronti dei predetti contestando if fatto con ordine di cattura: analogo provvedimento.
veniva adottato nei confronti del NE per la estorsione De VO, commessa in concorso col Fede-
- che interrogato riferirà utili par- rico IN
ticolari per l'identificazione di altri suoi gorrei il NE ed il BR, e per l'analogo reato 18 in danno del MO;
nei confronti del Bonac-
corsi per le estorsioni RI, IA, AS,
IN IA, EG UO, FE GA e CO: nei confronti del NE per l'estorsione Di RI;
ancora nei confronti del NE e del RO.
per l'estorsione ON. Nel corso dell'istruzione.
formale veniva contestato ai prevenuti anche il reato ex art. 416 bis c.p.In sede di perquisizione domiciliare nei confronti di ON RA ve-.
nivano rinvenuti quattro fogli della copia fotosia-
tica del verbale d'interrogatorio di Federico An-
tonino: accertatosi che tali fotocopie erano state apprestate dai frateLI del CO, NT PA!
e VA, previa surrettizia acquisizione di quell la legittimamente posseduta dall'interessato, e
consengata al ON per favorirgli l'apprestamento della sua linea difensiva, i predetti, con la mo-
glie del CO IN (non ricorrente) veni-
vano incriminati per il reato ci favoreggiamento personale.
II Quanto alla vicenda SI
- società a responsa-
bilità limitata, costituita per atto notar Di Ste-
fano di Cuneo il 18.2.81, deliberato aumento di ca pitale in data 10.3.81. estintasi per cessazione di attività il 20.6.81 e dichiarata faLIta il 30.X.81 si accerterà essersi la stessa svolta ed 19
-
esaurita contemporaneamente alle attività crimino-
se svolte dall'associazione facente capo allo Stand
dello RO, risultante il solo litolare dello stesso, ma socio di fatto col cognato RO GI-
sto, che le risultanze dell'istruttoria: espletata imporranno di ritenere l'ideatore, l'organizzatore ed il gestore unico della Società predetta, a diri gere formalmente la quale designerà volta a volta o soggetti ignari dei suoi disegni o persone, pro-
fessionalmente sprovvedute (come il ER ed il
RO) ma come esso RO interessate a rica-
vare profitto dall'attività fraudolenta costituente la finalità concordata ma inconfessabile della so-1
cietà predetta. Che a dissesto dichiarato risulle.
rà gravata di un passivo superiore ai 400 milioni e priva di beni in senso assoluto, poichè anche le attrezzature esistenti nel capannone di Beinasco
sede della società e locato al Romano che con gli
-
estranei si spacciava per "Cavallaro" dal pro-
piretario Bellezza, al momento della cessazione dell'attività venivano trafugate da IO GI.
SE e dal RN UN, il primo originaria-
mente creditore di 50 milioni a suo dire prestati al RN, ma di fatto utilizzati dal ROmano. 20
-
Dalle indagini espletate nel corso delle istrutto-
rie emergeranno i dati caratterizzanti le modalità.
esecutive della condotta della società, consisten-
ti nell'acquisto di ingenti partite di ortofrutti-
coli anche a prezzi presumibilmente non remunera-
tivi, ma che mai venivano pagati e nella vendita degli stessi a grossisti dei Mercati Generali, tra i quali lo RO GI, o allo estero (donde i reati valutari contestati), senza che alcuna trac cia di tali operazioni risultasse contabilizzata.
L'iniziale accreditamento poi della mancata società
presso operatori economici ed istituti di credito era stato compiuto con accorta pubblicità e con al tre azioni fraudolente (come l'intestazione al Ver=
teramo, ad iniziativa del RO, di un appartament a Palermo, al fine di predisporre la garanzia reale da offrire in vista dalla richiesta di un affida-
mento bancario), sempre nella rigorosa ed imposta esclusione di ogni riferimento alla persona del RO-
-mano, già notoriamente pregiudicato per analoghe vicende sempre nel campo del commercio degli orto-
frutticoli, conclusesi con vistosi dissesti a Cese
na ed a Bologna.
Si accerterà pure che nei confronti di creditori o fornitori non remissivi in relazione alle pretese del RO o del suo guardaspalle il BO o, per 21
_suo conto, espresse dal RN, venivano usati sistemi di non dissimulate minacce, tanto da indur-
_re un legale a suggerire ad un proprio cliente in-
teressato alle vicende di quella società "di la-
sicare andare perchè si trattava di una pericolosa vicenda di mafia".
Anche in relazione ai particolari delle condotte dei singoli protagonisti di quella vicenda, rite-
nuti responsabili dei reati per i quali hanno ripor tato le condanne denunciate, se ne tratterà diffu-
samente nell'esame dei relativi ricorsi, proposti dai condannati avverso la citata decisione della
Corte d'Appello di Torino, a conforto dei quali so-
no stati deottti i motivi che così epigraficamente possono sintetizzaesi, in relazione a ciascuno dei ricorrenti:
RS MO:
a) Mancanza o contraddittorietà di motivazione della ritenuta responsabilità e per il reato di as-
sociazione a delinquere (in ordine al quale in 1°
grado era stato assolto con la formula dubitativa)e b) per i singoli reati di estorsione, relativamente ai quali egli avrebbe funto unicamente da "media-
tore" tra estortori e vittime;
22
c) ed in ordine alla misura della pena inflittagli;
BO UC:
1) Mancanza di motivazione perchè "apparente" quel-
la adottata in ordine alla responsabilità per il reato ex art. 416 c.p., per l'omessa rilevazione di elementi di riscontro delle chiamate in correità
del CO IN e del RS MO;
2) Mancanza di motivazione della responsabilità in ordine al reato di bancarotta fraudolenta non es- sendosi i giudici di merito preoccupati di "ricer-
care i momenti probatoriamente utili per comprova- re la partecipazione del BO a momenti di ge-
stione societaria".
3) Erroneità e contraddittorietà di motivazione nella determinazione della pena e dell'aumento per la continuazione e per il diniego delle attenuanti generiche.
BR AS:
1) Mancanza di motivazione della responsabilità e dell'associazione a delinquere e per i reati di
estorsione..
2). ZI di motivazione della. determinazione della pena per l'omessa-quantificazione di questa nel minimo edittale.
NE DO÷ 1) Erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p. per 23
l'indimostrata sussistenza degli elementi costitut vi dello stesso ed in particolare dell'utilizzazio-
ne del metodo mafioso;
1
2) Violazione della legge penale per avere ritenuto la sua responsabilità sulla base dei riferimenti ad un non meglio identificato "DO il Sicilia-
no";
3) Mancanza di motivazione della determinazione del la pena e dell'applicazione del 62 bis c.p. e del
giudizio di comparazione, i riferimenti alla sua
personalità ed alle caratteristiche modalità della sua condotta spavalda non potendo essere considera- ti utili e sufficienti elementi di giudizio.
NE GI:
1= Mancanza di motivazione perchè apparente della sua responsabilità ex art. 416 bis C.P.;
a) non essendo stata acquisita alcuna prova della sua partecipazione alla attività associativa dopo il 29.9.82 e prima del suo arresto (avvenuto un mese dopo tale data), le estorsioni attribuitegli essendo state consumate prima di quella data.
b) inoltre non può considerarsi prova della ritenu-
ta partecipazione a nessuna delle due associazioni descritte dal RS (che descriverà anche i 24 limiti di competenza territoriale di ciascuna;
la seconda associazione faceva capo al CO Antoni
no, N.d.E.) che lo indicherà come il OL utilizza to or da una or dall'altra delle associazioni, fun.
gendo solo, al limite, come "mero consulente" nelle transazioni per la conclusione delle estorsioni.
c) relativamente ai singoli episodi estorsivi ed in ispecie per la mancata rinnovazione parziale del dibattimento.
RO IU:
1) ZI logico, contraddittorietà della motivazio-
ne ed errori di rititto e nel metodo seguito dalla
Corte di merito per la rilevazione delle prove del-
l'associazione (considerata come un rispetto ai fatti di estorsione, contrariamente al metodo seguito dal Tribunale che dalle prove dei reati fi ne aveva tratto la dimostrazione dell'associazione
N.d.e.) e per la affermazione della responsabi per l'estorisone ON.-
2) Mancanza di motivazione della responsabilità
per i fatti di bancarotta e di truffa, ritenuta per effetto di "una sorta di riflesso probatorio deri-
vante a lla vicenda associativa"
3) vizio di motivazione della determinazione della pena ed erronea applicazione degli artt. 62 bis, 169, 133 c.p.). 25
RO GI (Avv. Campo)
Il lì Erronea applicazione della legge processuale
(art. 349 2° e 3° co. c.p.D.) per la utilizzazione non verificata da riscontri, dichiarazioni di coim-
putati (il RS) e di "opinioni" e "voci" rife rite da coimputati e testi, omettendo di considera-
re l'eventuale strumentalità delle dichiarazioni de
RS.
2= a) mancanza di motivazione della ritenuta respon sabilità e per l'estorsione attribuitagli ("se mai egli avrebbe interceduto per far cessare l'estorsio ne") e b) per l'associazione di tipo mafioso, posto che le estorsioni venivano concluse senza l'impiego dei metodi mafiosi, ma per consensuale transazione con le vittime.
II - (Avv. Troisi)
1= Inesatta ed inadeguata interpretazione delle ri-
sultanze processuali e valutazioni della prova;
2= Inosservanza ed erronea applicazione delle nor- me sostantive penali di cui agli artt. 416, 416 bis
61 n. 7, 629 e 81 c.p.;
3= Inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali di cui agli artt. 349, 368, 518 e 520 26 - c.p.p. Quanto specificamente alla violazione dello art. 515 c.p.p. si denuncia la "reformatio in pejus"
_ inficiante la sentenza impugnata, che, pur in as-
senza d'impugnazione da parte del P.M. avrebbe in-
flitto allo RO la pena accessoria della in-
terdizione dai pp.uu. e la misura di sicurezza del-
la libertà vigilata.
ON RA:
Mancanza di motivazione, perchè apparente, della responsabilità per il 416 c.p., non potendo attri-
buirsi valore di prova agli elementi utilizzati dalla Corte di merito per il suo giudizio.
CO NT, PA e VA
ZI di motivazione perchè carente, della ritenu-
ta responsabilità ex art. 373.c.p.
ER CE:
1- Errata valutazione delle risultanze istruttorie fondata su "soggettiva interpretazione del giudi-
ce, in relazione alla ritenuta sua responsabilità
per i reati di bancarotta e di truffa.
2- Si chiede l'applicazione del condono ex art. 6
D.P.R. 865/36-
RN Brunc:
li Mancanza di motivazione della responsabilità in ordine ai reati di bancarotta, in ispecie in rela- zione al "Holo" dei singoli episodi in cui si sarebbe 27
articolata la sua condotta;
2= Mancanza di motivazione della richiesta di appli cazione dell'attenuante della minima partecipazione ex art. 114 c.p
NE NI:
1= Mancanza di motivazione della ritenuta responsa-
bilità in ordine alla sua partecipazione all'asso-
ciazione ed ai tentativi di estorsione.
2= Mancanza di motivazione sulla disapplicazione del
"minimo assoluto" della misura edittale della pena inflitta e del giudizio di prevalenza delle conces- se attenuanti generiche, omettendo di considerare a tali fini elementi di fatto risultanti agli atti
(condizioni sociali, economiche e familiari).
Motivi della decisione
Dichiarati inammissibili i ricorsi di AD Edoar-
do e IO GI per mancata presentazione dei motivi, risultano infondati queLI proposti da tutti gli altri ricorrenti, meno queLI dello Scoz-
zaro e del RO, limitatamente, però, alla misura di sicurezza per il primo ed al diniego del condono per il secondo.
Premesso, intanto, il rilievo della estesa, appro-
fondita, puntuale e dettagliata indagine svolta dal 28 la Corte di Torino per la ricerca di tutti i più
utili elementi dimostrativi dei fatti attribuiti rispettivamente ai vari protagonisti della vicenda,
sulla scorta delle censure da ciascuno di essi for mulate nei confronti della sentenza di primo grado,
deve osservarsi che le valutazioni operate ed i conseguenti giudizi espressi risultano a questa
Corte del tutto immuni dai vizi denunciati, come
emerge dalla esaustiva illustrazione dello svolgi-
mento del processo ricostruttivo e valutativo for-
nita dalla sentenza impugnata. Realtà questa che l'esame delle ragioni proposte dai vari ricorrenti
renderà di elementare evidenza.
1= RS MO
EV osservare preliminarmente la inattendibili tà della pretesa di riesaminare i singoli episodi criminosi come ricostruiti dai giudici di merito
per l'asserita erroneità di valutazione degli ele-
menti di prova da essi utilizzati per affermare la effettività di quelle condotte e qualificarle nei termini contestati al prevenuto, gli assunti ogget-
to delle asserzioni difensive risultando manifesta espressione delle stesse, affatto idonee a contre-
stare sul piano logico, semantico e dialettico le opposte valutazioni della sentenza impugnata, che, | perchè ancorate al rigore di applicazione di criter 2.9
di rilevazione e d'interpretazione di sperimentata legittimità e scevre da errori logici e di diritto,
si sottraggono al sindacato di questa Corte. Che,
quindi, oltre che per la sua istituzionale incompe-
tenza, deve rigettare il tentativo di intraprendere sotto specie di verifica della completezza della ricerca degli elementi di prova e di correttezza lo
gica della loro valutazione, un nuovo processo di
ricognizione probatoria e di rivalutazione dei ri-
sultati della stessa. E' osservazione quella formu-
lata di carattere specifico in riferimento al ri-
corso del RS, ma di applicazione generale i relazione alle analoghe richieste oggetto delle do-
glianze degli altri ricorrenti.
Quanto poi al primo motivo del ricorso del Bonaccors
si per asserita mancanza e contraddittorietà della motivazione della ritenuta sua responsabilità per.
il reato di associazione a delinquere, rilevala fa innegabile indeterminatezza della indicazione del vizio denunciato (se la motivazione manca, non è
contraddittoria; se invece è contraddittoria, la mo tivazione esiste il difetto di struttura potendo.
inficiare solo un'entità reale e non una realtà im-
_maginaria), determinante genericità ed approssima- 30 zione del motivo, è da affermare l'assoluta esat-
tezza della valutazione che della condotta del ri-
corrente ha operato la Corte torinese sulla scorta delle inequivoche indicazioni che di quei comporta-
menti fornì lo stesso RS. La riduttiva qua lificazione che degli stessi si pretende doversi attribuire, quella cioè di un benefico, ignaro,
disinteressato mediatore tra gli asseritamente ano nimi estortori e le loro vittime, è resistita dal non equivoco significato di talune apparentemente sue autonome iniziative (come quella nell'estorsio ne IA, allorchè suggerisce a quest'ultimo di indicare ai suoi anonimi interlocutori telefonici,
esso RS, come esattore delle somme da quel li richieste;
o come quella relativa alla assicu-
razione fornita al Comba che egli non sarà toccato)
che impongono di ritenere che egli era parte atti-
va dell'associazione criminosa costituitasi nei
Mercati Generali di Torino, avente un ruolo speci-
ficamente determinato e di assoluto rilievo, per effetto del quale non poteva non conoscere identità,
-funzioni. e collocazioni di tutti gli altri membri della bandar element queLI cennati obbiettivamen te idonei a costituire la dimostrazione della con-
testata attività di partecipazione al consorzio | criminoso. 3.1 -
Quanto poi al secondo motivo avente ad oggetto la misura della pena inflitta che, secondo il ricorren te, "poteva essere ancora maggiormente ridotta"
$
levandosi che sulla sua valutazione "non vi è suffi ciente motivazione", la doglianza è chiaramente gené
rica, l'espressione del disappunto per la delusa aspettativa di una maggiore riduzione della pena e l'affermazione apodittica della insufficiente moti-
vazione essendo argomentazioni di stile, genericamen te utilizzabili e del tutto inidonee a consentire di individuare il vizio di cui su quel capo la sentenza sarebbe inficiata : laddove, invece, a fondamento del suo giudizio la Corte ha assunto la natura e la qualità del ruolo svolto dal ricorrente e l'intensità dell'attività da lui espletata assol-
vendo l'ufficio commessogli dall'organizzazione.
2= BO UC
a) La ritualità della formulazione delle proposée
censure, manifestamente indotta dalla necessità di tentarne l'accreditamento sotto specie di plausibi-
lità, ne tradisce lo scopo reale con la irresolubi le, genericità delle indicazioni;
sicchè non è dato,
quanto in ispecie al primo motivo, determinare il vizio effettivamente diagnosticato della denuncia- 32 ta motivazione, l'affermata mancanza della quale è
assunto fieramente contraddetto dalla non comune.
dimensione della ricerca operata alla Corte di me
rito e, correlativamente, dalla coerenza dei risul tati e della appagante illustrazione che degli stes si è stata fornita..
Premessa la non contestabile correttezza del metodo seguito per la qualificazione giuridica dei fatti conosciuti e, perciò, la premessa confi-
gurazione in essi del reato associativo come corni ce programmatica delle condotte cui il consorzio delittuoso volta a volta si determinava entità
confettuale l'associazione, antologicamente priori-
taria rispetto ai reati fine la Corte Torinese
è pervenuta alla dimostrazione della sussistenza della realtà madre sulla scorta di rilevazioni ed emergenze istruttorie di non dubbio valore probato rio come l'effettività della diffusa conoscenza del fatto dell'esistenza della gang siciliana che operava nell'ambito dei Mercati Generali, della ac-
certata notorietà dei sistemi seguiti dalla stessa per farantire efficacia alla propria incontrastatagarantire attività criminosa, della pesante aura di terrore.
caratterizzante i comportamenti di quanti paventa-
vano di poterne essere vittime -, mutuando poi dal le risultanze degli accertamenti relativi a singoli 33
episodi estorsivi il riscontro per così dire con-
fermativo dei dati forniti dall'indagine di premes sa. La correttezza di tale metodo è indicata dalla necessità strutturale del reato ex art. 416 c.p.,
che non sempre le caratteristiche proprie di ogni vicenda processuale consente di soddisfare compiu-
tamente, surrogandola con le indicazioni probatorie dei reati fine;
attività di surrogazione cui la
Corte torinese, come si accennava - ed in ciò altro dato di pregio della sua attività di ricostruzione e valutazione - si è legittimamente sottratta.
La ritenuta esattezza del metodo non è tradita, poi,
contrariamente a quanto si è sostenuto dal ricor dallak rente dalla fralezza dei riferimenti probatori as-
a fondamento della responsabilità del BO- sunti
Chè se è certo che la chiamata di correo esige a conforto della sua attendibilità l'accertata sussi-
stenza di riscontri, è certo pure che della deter-
minazione di questi e della loro valutazione la
Corte torinese ha fatto attenta ed approfondita ri cerca, mai paga delle pur eloquenti, reiterate af
2' fermazioni che insistentemente variamente proveni-
vano dall'interno della gang.
Al riguardo ritienesi opportuno precisa- 34 - re che, se non sempre può risultare esaustivo della necessità di massima obbiettivazione il risultato della valutazione di molteplici, convergenti indi-
cazioni omogenee di accuse di coimputati, pur dopo la positività della verifica della loro credibili-
tà intrinseca, la insidia della soggettività anni-
dandosi costantemente nelle peghe della naturale variabilità delle rappresentazioni: è tuttavia da contemperare una siffatta realtà con le peculiari caratteristiche dei singoli contesti criminosi, la specifica struttura ontologica e finalistica dei
quali, è premessa di conoscenza ineliminabile per la valutazione di ogni fenomeno che li riguardi
Conciliazione di esigenze che nella specie la Cor-
te torinese ha compiutamente realizzato e con la verifica della credibilità propria dei coimputati chiamanti in correnità delle indicazioni dei quali è stata sperimentata la fondatezza per i convergenti riferimenti di quanti, non imputati,
dei singoli episodi hanno avuto conoscenza e, perf ranto, tant , danno, come vittime degli stessi e per le non eludibili deduzioni conseguenziali che impone-
va di trarre la logica della ricostruzione dei singoli episodi, espressione per così dire scola-
stica del metodo operativo dell'organizzazione criminosa ispirantesi ai criteri mafiosi. E' d'al 35
tra parte da precisare che l'autorità espressiva e efficacia dimostrative dei procedimenti dialet-
tici governati dalle regole della logica non pos- sono essere sottovalutate dalla pretesa incondi-
zionata di conseguire il controllo del riscontro materiale dei risultati probatori, sostanzialmen-
te obbiettivo dovendosi pur ritenere il risultato non confutabile di quei procedimenti correttamen-
edemonizzati te espletati,- miscoMisconosciuti pro prio da chi, praticando raffinati e sperimentati sistemi criminosi. sa di poter fidare sulla illeg-
gittima diffidenza verso testimoni improbabili e vittime atterrite.
b) Inconsistente è poi la seconda censura, dell'af-
fermata responsabilità del BO nei fatti di bancarotta attribuitigli in concorso col RO pe il faLImento SI essendo stata fornita dalla T
Corte torinese una esposizione dettagliata ed élo-
quente, una illustrazione esemplare dei momenti significativi del comportamento del BO, una
interpretazione realistica e coerente del contenu-
to di tale condotta che, se nota ai più come quella di "guardaspalle" del RO, non era limi-
tata unicamente alle funzioni meramente esecutive 3
6 - e personali che tale attività nominalisticamente richiede;
ma dalle indicazioni che l'emergenze.
istruttorie hanno copiosamente fornito ai giudici
(di rilevare di merito, è stato consentito a questi che quella funzione era associata all'altra di componente della gang operante col RO nella SI, con
compiti operativi e quindi eZiologicamente connes- si con il programmato dissesto della società. Ed a smentire le gratuite ed incaute affermazioni del ricorrente sulla mancanza di motivazione del giudi zio impugnato per l'asserita omessa "verifica di una
attività concorsuale del BO ad un momento or-
ganizzativo o comunque esecutivo delle contestate distrazioni"; è sufficiente. - con la precisazione che per la configurazione del concorso nel reato
di bancarotta è richiesta solo una condotta delibe ratamente e consapevolmente volta a produrre alcuno degli eventi che quel reatoLentificano ricordare i vari episodi illustrati dalla vasta ricostruzio-
ne operata dalla Corte torinese sulla partecipazio ne attiva e determinante del BO, non certo ignaro delle ragioni inconfessabili delle minacce da lui-e-dal-RO rivolte- i-seci ufficiali della-
SI nell'aprile dell'81 in casa BO per dif fiðar:icarti dal richiedere il rendiconto esatto dei 200 milioni risultati come passive di qualche mese 37
di attività della società; nè strumento robotizza-
to del sodale RO quando dirotta allo stand del
RO ai Mercati Generali gli autotreni di merce
destinata ai magazzini della SI a Beinasco, inti mando a qualche autista indocile di adeguarsi alle sue minacciose indicazioni.
c) Quanto, infine, alla pretesa contraddittorietà
e mancanza di motivazione del trattamento sanzio-
natorio riservato al BO, l'assoluta inconsi-
stenza della denuncia fondata Su assunto del tutto smentito dalla realtà
- poichè di ogni elemento
costitutivo della pena inflitta al BO: entità
della pena base, correlazione di essa con quella in flitta a coimputati di identico reato, valutazione della condotta compartata a quella dei predetti;
determinazione della misura dello aumento per la continuazione, è stata resa una puntuale e precisa
giustificazione anzi contrario a questa impone T
di dichiarare tale motivo manifestamente infondato e quindi inammissibile.
3= BR AS
a) Privi di pregio sono i motivi dedotti a sostegno dell'impugnazione del BR, che riproduce anco-
ra in questa sede la sua didascalica esposizione 38 della nozione dei reati associativi contestatigli e degli elementi costitutivi degli stessi come premes-
sa della denunciata violazione delle norme relative da parte della Corte di merito. E' al riguardo appe na il caso di rilevare lo spessore rilevante della lealtà e della ortodossia deontologica dimostrate.
dalla Corte torinese nel procedimento conclusosi con la sentenza impugnata e nella motivazione del giudizio in questa formulato - motivazione articola
ta con metodo sintattico di assoluto rigore logico e di non contestabile completezza contenutistica -
per, intanto, affermare che delle premesse teoriche lineamenti delle figure criminose configurate sui nei fatti contestati ai prevenuti, la Corte torine-
se enunciatine i fondamenti secondo i concordi indirizzi di dottrina e giurisprudenza, ha rilevato,
interpretato e valutato con coerenza e realismo, i
dati dimostrativi emergenti dalla ricostruzione pro cessuale, e conseguentemente pervenendo all'affer-
mazione della sussistenza di una associazione crimi nosa finalizzata alla consumazione di estorsioni in danno di operatori economici dei Mercati Generali
ei Torino-£! pertanto del tutto gratuito l'affer-
mazione del ricorrente sulla asserita omissione nel la sentenza impugnata di "qualunque esame" della sussistenza degli elementi costitutivi della rite- 3.9
nuta associazione per delinquere comune prima e di tipo mafioso poi: ed incauta, quell'affermazione a fronte dei riferimenti di cui la illustrazione della Corte di Torino è copiosamente contesta e relativi e alla accertata comune frequentazione dei membri della gang dello stand dello RO e alla destinazione delle somme estorte ai detti sof getti, tutti, si badi, corregionali
- ed al clima di terrore che i sistemi praticati dall'organizza-
zione avevano instaurato, al punto da indurre ta-
luno degli operatori a programmare la cessazione della sua attività per tema degli effetti delle mi nacce, già sperimentati, dei non ignoti estortori;
ed ai ruoli singolarmente svolti dai singoli compo nenti dell'associazione.
D'altra parte la inconfessabile consape-
volezza della inattendibilità delle denuncie pro-
poste è resa manifesta dall'assoluta genericità
delle proposizioni con le quali quelle sono state formulate, mai alcun riferimento specifico e te-
stuale essendo stato enunciato a determinazione e precisazione dei punti indicativi dell'illegittima valutazione della Corte di Torino, che per elabo-
razione ermeneutica dovrebbero identificarsi nelle 40 indicazioni del RS e dell'AT, oggetto delle prime - riscontrate da quelle del ZO
essendo la partecipazione del AS all'asso-
ciazione criminosa, e, delle seconde, la sua par=
tecipazione all'estorsione in danno di esso AT.
E su tali punti l'indagine della Corte d
Torino risulta puntuale, obbiettiva, realistica e coerente, del tutto immune da mende di metodo che ne vizino la regolarità del processo ricognitivo e assolutamente ineccepibile la valutazione giuridica che conseguentemente ne è stata compiuta.
b) Di pari inconsistenza è la doglianza avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio, relativo spe cificamente alla omessa giustificazione del diniego del rapporto di prevalenza delle concesse attenuan ti generiche e dei minimi edittali delle pene in-
flitte. Premesso che, quanto alla misura della sanzione, l'imputato ha unicamente il diritto alla adeguatezza della stessa al reato attribuitogli ed alla giustificazione di tale giudizio - correlati
--vamente al dovere del giudice, sancito dagli artt.
- 1 cost e 132 e 36 cp. Geterminaro-discre-
zionalmente la pena nei limiti fissati dalla legge ed uniformandosi ai criteri da questa stabiliti, indicando 'i motivi che giustificano l'uso del suo
- 41
potere discrezionale" e che funzione propria del-
l'istituto delle attenuanti generiche è quella di
_consentire al giudice di utilizzare, al di là o in mancanza degli strumenti dimensionali della sanzio-
ne comunemente offerti dall'ordinamento, un mezzo che renda la pena più aderente alle caratteristiche personali dell'imputato, più e meglio individualiz-
zata in relazione alla condotta conosciuta ed ai ri sultati della stessa come accertati nel processo;
è di tutta evidenza l'illegittimità della pretesa.
del ricorrente a fronte delle giustificazioni forni te dalla Corte sulla sua valutazione di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. e della misura della pena concretamente inflittagli i minimi edittali della stessa valendo unicamente.
come dato di riferimento del limite dell'area di esercizio del potere discrezionale del giudice e non già come oggetto di un diritto dello imputato
M 4) LO BE.
Infondato è il ricorso per l'assoluta inconsistenzal delle censure che ne sono oggetto.
Assunta, invero, la violazione delle norme di cui agli artt. 416 bis e 629. c.p come asserita causa
di nuLItà, è il ricorrente medesimo a fornire lo 4
2 - argomento risolutore del tema incautamente propo-
sto, esplicitamente ammettendo l'effettività della condotta contestata ("fattispecie concreta... arti-
colata a grossolane iniziative di scocco... tradi-
zionale"), compiutamente configurante, per i metodi di esplicazione, per le caratteristiche di esecu-
zione, per la sperimentata efficacia delle modali-
tà di manifestazione diretta ed indotta, il compor-
tamento dell'associato a consorteria criminosa che,
in virtù e per effetto del terrore ispirato dalla notorietà della sua "tradizionale" efficienza nel-
la collettività in cui è inserita, consegue le pro-
prie finalità illecite constanti, nella specie, nel racket in danno degli operatori dei Mercati Genera-
li di Torino. Perchè, contrariamente a quanto non caso omette di rilevare il ricorrente, finalità
primaria e concettualmente omnicomprensiva dell'as-
sociazione di tipo mafioso, è quella di "commettere tradizionale" delitti e l'attività di "scrocco estorsione -, non infrequentemente è una ordinaria propedeutica o collaterale o funzionale all'altra,
apparentemente lecita di gestire o controllare at.
tività economiche
E della sussistenza di una siffatta con.
dotta la Corte di Torino ha reso una illustrazione t r
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s a
u r
i e
n t
e
,
p u
n t
u a
l e
,
e c
a c
i f
f e
i d 44 assunto come parametro la "personalità particolar-
mente negativa", che è concetto diverso da quello relativo alla modalità di uno specifico comportamen to. E poichè le enunciate indicazioni, rettamente e correttamente interpretate, risultano esauriente-
mente giustificative delle specifiche valutazioni compiute dai giudici del merito sui punti in que-
stione, la sinteticità espressiva non risultando riduttiva della efficacia dimostrativa, deve con-
cludersi per l'insussistenza del vizio denunciato.
5) PI GI.
Inattendibili risultan pure le doglianze di tale
ricorrente, della condotta del quale la sentenza impugnata, come, ripetesi, di quelle di tutti i
→ protagonisti e comprimari del raket costituito nei
Mercati Generali di Torino, ha reso una illustrazio ne completa e realisticamente aderente alle risul-
-tanze processuali, pervenendo alla valutazione con-
testata con procedimento di analisi penetrante e di critica sulla scorta delle deduzioni difensive igamente interpretate: sicchè non è dato rinve Flogic nire alcun margine-per pur sempre legittime riser-
ve d'incertezze semartiche, risolte dalla illuminan,
te ed inequivoca essenzialità degli stessi riferi menti del ricorrente. a) Incontestata, invero, la sua appartenenza alla 45
gang facente capo allo RO, al ON e C.
ed accertata la sua documentata fungibilità come partecipe anche della gang del CO IN,
apparentemente operante in via autonoma dalla pri-
ma, per non inverosimile accorgimento tattico, è
certo che la sua attività di partecipazione alle dette consorterie criminose si è interrotta col suo arresto della fine di ottobre dell'82 e cioè
successivamente all'entrata in vigore della norma di cui all'art. 416 bis c.p.. Sicchè correttamen-
te i giudici di merito hanno ritenuto di qualifica re la condotta svolta in tale periodo come quella integrante la partecipazione ad associazione di ti
ро mafioso, nella quale erasi tradotta l'originaria associazione per delinquere, strutturalmente iden-
tiche, ma geneticamente unitarie, per la non conte stabile effettività dell'attività di partecipazione espressa con la sua "disponibilità per le varie im prese estorsive in cui le due gang delle quali egli era parte risultavano impegnate. Ed è giustificazio ne, quella enunciata, convincentemente esaustiva
della esigenza di fondatezza logica del giudizio espresso, radicato peraltro su emergenze istrutto-
rie analizzate diffusamente ed accuratamente valu- 46 = tate, non validamente contestabile anche con riferi-
mento all'opposta valutazione della condotta del
ON, ritenuta non integrante il delitto ex art. 416 bis c.p. unicamente per la sua estraneità ad
imprese estorsive. Or se tale è il risultato dell'in dagine istruttoria, alcun elemento da questa fornito legittimando a ritenere il ON come coinvolto nel le estorsioni commesse dai soci della sua banda e tale è il parametro di riferimento assunto dai giudi ci di merito per qualificare la condotta effettiva-
mente tenuta successivamente al 29.IX 82: non può
ritenersi illegittimo il criterio adottato dai giu-
dici di merito per differenziare, in base a quel parametro, i comportamenti dei vari soci, la mancan.
za di prove contrarie imponendo di presumere che l'a at tività di mera partecipazione all consoerteria criminosa di taluni dei componenti della stessa sia si limitata nel tempo al settembre '81. E' argomen-
tazione questa che pur autorizza non illegittime ri serve, per quanto in ispecie si dirà con riguardo al
ON: ma è peraltro una valutazione di merito non arbitrariamente svolta dalla Corte di Torino per quanto concerne il RR c. sotto tale profilo,
da ritenere del tutto legittima.
b) GIdizio analogo ritienesi di dover formulare re lativamente alle censure di erroneità e contraddit 47
torietà della motivazione della responsabilità del
NE in ordine ai reati di partecipazione ad associazione a delinquere comune e di tipo mafioso
Se, come risulta evidente, non vengono contestati i dati circostanziali emergenti dalle risultanze istruttorie - testualmente riprodotte in sentenza nella interezza della loro realtà do- cumentale e se la inteLIgente ed illuminata let tura degli stessi impone di ritenere il fatto del-
la disponibilità del NE ad operare ora con i soci della gang maggiore, ora con queLI della ban.
da CO
- operanti in settori distinti degli stessi Mercati Generali
- non è agevolmente e ra-
zionalmente ravvisabile il vizio denunciato, peral.
tro solo nominalmente enunciato, ma privo di articolato riferimento valido a riscattarlo da innegabile ge-
nericità.
Quanto poi alla asserita invalidità del ruolo di "mero consulente nelle illecite transazio. ni estorsive" attribuitogli dal RS, ma
sostanzialmente non contestato dal ricorrente ed se n e m eloquemente dimostrato nella sua effettività da co-
spicue risultanze istruttorie - a costituire ele-
mento dimostrativo della sua attività di partecipa- 48 zione al sodalizio criminoso, è argomentazione di sì badiale inconsistenza da autodestituirsi di di-
gnità dialettica, utilizzabile come mera affermazio ne d'ipotesi generica, le risultanze sopracennate imponendo di ravvisare nei Vari aspetti in cui si manifestava il comportamento del NE, la speri mentata fenomenologia di chi nell'associazione ma-
fiosa ha il ruolo di pubbliche relazioni, necessari per patinare di amara e sofferta accettabilità le spietate imposizioni della cosca.
c) Quanto, infine, alla denunciata violazione dello art. 520 c.p.p. per il diniego della parziale rin-
novazione del dibattimento, la Corte di merito ha esaurientemente giustificato il suo giudizio di esclusione della necessità di esercitare il potere di disattendere parzialmente le acquisizioni sul punto dell'istruttoria espletata, questa consenten do di valutare convenientemente ed approfonditamen-
te la questione prospettatagli, nè la rappresenta=
ta, presumibile suscettibilità di ulteriori appro-
fondimenti della circostanza oggetto di quella que stione imponendorle di aderire alla richiesta
Accertata la idoneità, a fornirle tutti gli elementi utili e necessari per il suo giudizio, legittima-
mente la Corte decise di rigettare l'istanza di rin novazione del dibattimento. 49
6) IN NI.
(a) & destituite di fondamento risultano pure le do-
glianze oggetto del ricorso del NE, in al- cuno dei punti in cui si articola il discorso giu-
stificativo del giudizio di responsabilità formula to nei suoi confronti della Corte di merito essendo individuabile uno solo dei vizi denunciati.
Che, quanto alle valutazioni del merito della con-
testata condotta, si traducono in una censura delle
stesse, sulla scorta di una diversa interpretazio- ne di quei fatti che, da un lato, si sostiene in-
sussistente perchè frutto di mere congetture (la partecipazione all'associazione a delinquere), ispi rate dalle indicazioni del RS;
dall''altro contraddittoriamente valutati per 1 l'erronea valu-
tazione delle dichiarazioni del teste GaLIna.
Intanto è bene precisare che il credito prestato dai giudici di merito alle indicazioni, cautamen
-
te ed accortamente valutate col riscontro penetran te dell'esame del contesto del suo comportamento processuale e dei riferimenti di parti lese e testi
rese dal RS, non può ricondursi in alcun modo alla ipotesi del travisamento del fatto, ipo-
tesi configurantesi solo nella invenzione di circo- 50 stanze insussistenti o nella omissione di dati di fatto già acquisiti al processo.. la diversa - da
_ quella assunta dall'interessato - interpretazione di un ، مكوة o elemento di pr ova essendo il risultato della scelta operata dal giudice tra quante possibi li alla sua inteLIgenza e sensibilità interpreta-
tive. E di quella privilegiata per ritenere l'effet tività della condotta del ricorrente di partecipazio ne all'associazione criminosa imperante nei Mercati
Generali di Torino, la Corte di merito ha fornito una illustrazione compiuta e logicamente corretta sulla base di riferimenti che per la loro cospicui tà, diversità genetica, spontanea concordanza ed univocità di significato, sono da ritenere riscontri obbiettivi delle indicazioni del RS
Partecipe quindi l'"ambulante" NE dell'as-
sociazione a delinquere, condotta ontologicamente autonoma da quella estrinsecata nella consumazione
Sicchè la illustradi uno dei reati fine di questa: sicch zione e rappresentazione delle due diverse entità
è ben lungi dal configurare l'asserita tautologia!
Vin la Corte di Torino ha contentemente dimostrato la effettività della sua condotta concorsuale nel ten tativo di estorsione in danno del De VO, attra-
verso. la ricostruzione di tutta la vicenda sulla scorta delle dichiarazioni dei vari protagonisti 51
della vicenda stessa ed in ispecie dei frateLI
De VO, che correttamente interpretate sono state
ritenute validamente dimostrative della sussisten-
za di tutti gli elementi costitutivi al reato con-
tenstato. Nè siffatta valutazione può ritenersi contraddetta dal pur espletato esame del teste Gal
lina debitore del De VO e come tale indicato al terzetto degli estortori: CO - NE
cugino del 1° e BR le indicazioni dallo stesso fornite essendo risultate irrilevanti nel processo di formazione del giudizio sulla responsa bilità dei tre.
b) Quanto infine all'asserita mancanza di motiva-
zione della determinazione della misura della pena premesse le precisazioni formulate sul punto con riguardo al ricorso del BR -v.di retro n. 3
lett. b), la ritenuta limitatezza della pena e la concessione delle attenuanti generiche equivalenti hanno costituito oggetto specifico di giustificazio ne da parte dei giudici di merito. I quali avendo rilevato gli elementi illustrati entità della condotta di partecipazione, ruolo svolto dal ricor rente nell'organizzazione criminosa come queLI
determinanti il giudizio sulla misura di pena da considerare adeguata, non avevano obbligo alcuno 52 d'indursi a valutare singolarmente altri dati e circostanze di carattere personale, familiare e so-
ciale, sicuramente coinvolti nel giudizio e valuta-
ti di grado deteriore, al fine di questo, di queLI
indicati.
7. RO RA.
La inconsistenza delle ragioni dedotte dal ricorren te a sostegno della sua denuncia di nuLItà è em-
blematicamente riassunta nella indicazione dei vizi da cui la impugnata decisione sarebbe affetta, ri-
ferendosi a tutte le mende di cui è suscettibile una motivazione: "erroneità e contraddittorietà, anzi motivazione meramente apparente". Di contro le cause determinanti i vizi così epigrafati, sono co-
stituite dalla contestata attendibilità attribuita dalla Corte di merito alle indicazioni dei coimpu-
tati RS e CO IN ed all'indizio individuato nei riferimenti del teste Calzetta.
Or è evidente che, intanto, è improprio definire "meramente apparente" una struttura argo-
mentativa che nell'analisi della validità delle di-
chiarazioni dei soggetti innanzi citati si svolge
Flungo un itinerario dialettico scandito da rilievi controLI e richiami incrociati, mai paga dei ri-
sultati pur eloquenti forniti dalla interpretazione! letterale delle dichiarazioni acquisite, sì da CO- 53
stituire un riferimento solido non vincibile dai più raffinati espedienti della retorica. E ciò dicasi e per le dichiarazioni del RS e per quelle del CO. Ma erronea e contraddittoria non può es-
sere una motivazione che si fonda su una data ed esplicita e razionalmente coordinata struttura ar-
gomentativa, intuitivamente non valendo a concreta. attendibilmente un vizio siffatto la pretesa de re lo imputato di conseguire l'accoglimento della pro pria tesi, ispirata all'unilaterale e scoperto in-
teresse della sua difesa La dimostrazione della
..
insostenibile inconsistenza di questa, elementar mente manifestata anche in questa sede ove con la denuncia dei vizi innanzi indicati e propri della motivazione si tenterebbe di reintrodurre l'esame di elementi di prova già esaurientemente espleta-
to in sede di merito è fornita dal ricorrente con la non casuale omissione del copioso corredo di argomenti e riferimenti attraverso i quali la Corte
di merito, illustrando il procedimento di valutazio ne degli elementi di prova acquisiti, è pervenuta alla costituzione del suo giudizio di responsabili tà, tanto legittimo ed ispirato al più rigoroso 54 ossequio dei principi di garanzia dei diritti di difesa, , da aver limitato quella responsabilità alla sola partecipazione al consorzio criminoso, afferman do la estraneità del ON ai reati fine. E sì che dal processo emergevano elementi di non irrilevante abività per ritenere il suo ruolo non disignifsignifical
semplice partecipe all'associazione criminosa, se da taluni ne era indicato come il "capo" - e come tale
si concedeva ogni sera una bottiglia di "Dont Peri-
gnon" che consumava col suo scherano, il NE, al bar Milleluci-, e se non risultò estraneo nemme-
no alla vicenda SI risulta beneficiario di as-
segni della stessa per f. 13.722.000 -, che pur si
inserisce nella trama variegata ma coerente delle imprese criminose della gang avente sede nello stand
RO-RO Ma i capi, nella filosofia mafiosaj per garantire continuità ed efficienza all'organizza zione, hanno diritto all'anonimato e, comunque, con la riverenza ossequiosa dei picciotti, alla più as-
{ soluta copertural.
8. FE NT, VA, e PA.
E infondato il ricorso dei predetti;
anzi l'ogget-
te delle censure proposte, sollecitando la ceitera.
zione dell'esame di merito ed in particolare delle dichiarazioni dei testi relativi alla incriminata loro condotta di favoreggiatori, renderebbe quel 55
ricorso inammissibile, l'oggetto indicato esulando dalla competenza istituzionale di questa Corte.
Ka giova rilevare la completezza della indagine svolta dalla Corte di Torino alla ricerca dei ri-
ferimenti logici più solidi non già della tesi ac-
cusatoria, come insinuato dai ricorrenti, ma di quella risultante prevalente dal processo dialetti co da essa instaurato. Sicchè, contrariamente allo assunto dei denuncianti, oltre all'esame delle giustificazioni, peraltro, puerili ed incaute, da
- e valga per tutte quella relativa essi tentate ai verbali di contravvenzione che avrebbe il Fede-
rico NT fatto copiare alla PE e dei quali le avrebbe perentoriamente vietato la lettura duran te l'operazione di fotocopiatura e quindi alla.
verifica della loro attendibilità a fronte delle indicazioni fornite dagli altri testi;
la Corte si
è proposta talora autonomamente delle tesi di con-
trollo come la opposta interpretazione della depo-
sizione D'ER (verbalizzante) in ordine ai ri-
ferimenti fornitigli dal Parricella. In tal modo dimostrando il rigore e la esaustività della ricer.
сат dalla quale è conseguita una valutazione ob-
biettiva e razionale di cui è stata resa giustifi- - 5
6 - cazione compiuta, corretta, coerente e logicamente strutturala, assolutamente immune quindi dai vizi denunciati dai ricorrenti.
ER CE.
La manifesta infondatezza del ricorso del ER
imporrebbe che se ne dichiarasse l'inammissibilità,
se a sollecitarne una diversa definizione non si rilevasse la risolutiva ammissione resa dal ricor-
rente dello scopo effettivo di tutta la sua condot-
ta incriminata ("toccar quattrini" cioè fare dena-
ro) ed il tentativo di contrabbandare tale finalità
come indicatore di una sorta di stato di necessità
isterilente le capacità psico-intellettive del sog-
getto.
La Corte di Torino,cui pure era stata significata dal ricorrente quella giustificazione nella pretesal di accreditarla come prova della mancanza dell'ele-
mento soggettivo dei reati attribuiti al ER,
ha proceduto con assoluta puntualità e rigorosa cau tela alla rilevazione in tutti i fatti in cui si è
espressa la condotta dell'imputato, proprio dello elemento psicologico degli stessi, accertando la natura delle manifestazioni della non inconsapevo-
le-volontà delle singole azioni, la entità della volontarietà delle stesse, l'irresolubile connessio ne di tutte queste con l'incontestata conoscenza 57
della reale natura dell'impresa del RO in cui egli erasi coinvolto. Ricostruito con obbiettiva aderenza alle risultanze del processo, tutto l'iti-
nerario della sua attività nella SI, durante la sua presidenza e successivamente alle sue dimissio-
ni, e dimostrata la innegabile consapevole volontà
del ER di tutta la condotta contestatagli
(la conoscenza della natura di "bidone" dell'impre sa da lui formalmente presieduta, espressamente di chiaratogli dallo stesso RO che lo invitava a continuare nella sua attività per partecipare alla spartizione delle spoglie! non valse a risolvere le sue perplessità, perchè fu più forte l'ansia di comunque riuscire a "toccar denaro"!), la sen-
tenza impugnata ha correttamente qualificato la condotta esaminata, valutando specificamente, in riscontro anche alle argomentazioni difensive, prg prio la questione del dato, che, naturalmente esi-
geva per la corretta soluzione, la più realistica ricostruzione dei singoli fatti sicchè è da ri tenere ineccepibile il giudizio denunciato ed immu-
ne da viai strutturali e sostanziali la motivazio-
ne che di esso è stata offerta.
10. DI UN. 58
Considerazioni e rilievi non diversi da queLI for-
mulati con riguardo al ricorso del ER, val-
gono anche per il RN, la imperativa eloquenza avers dei fatti attribuitigli evidentemente imposto di focalizzare la censura sulla questione relativa alla pretesa insussistenza dell'elemento psicologico, per l'asserita sua ignoranza della natura effettiva del l'impresa del RO della quale egli era socio.
Premesso che il processo di valutazione della con-
dotta oggetto del reato è naturalmente possibile solo sulla base di una corretta e compiuta ricostru zione della realtà materiale della stessa e che la natura e la struttura dell'elemento soggettivo di essa ne rende possibile la rilevazione solo attra-
verso la determinazione del valore semantico delle azioni di cui la condotta consta: a tale metodo si
è ispirata la Corte di Torino, ripercorrendo con rigore di analisi tutto il comportamento del Bernar
gabiledi ed illustrando i fatti d'innegabile significati-
vità e della sua conoscenza del valore e della in-
cisività societaria della sua attività e della de-
-
liberata finalizzazione di questa al conseguimento
_dello scopo personale di rifarsi comunque delle per dite sofferte nelle sue pregresse vicissitudini com merciali. La ortodossia metodologica caratterizzante del "bidone" dopo l'esplosione del caso, ــنمـ con' 61
troLI di forniture con SO, NI e TA
ro, alla consegna di oggetti della società al Gior-
dano, creditore - vittima del RO), per ricono-
scere l'esattezza delle valutazioni compiute dalla
Corte di merito, la puntualità accurata delle sue rilevazioni storiche e dell'interpretazioni relati ve, la completezza, la correttezza, la eccezionale esaustività della motivazione offertane.
11. ZA GI.
a) Sono infondate le censure formulate da entrambi i difensori dello Scazzaro - eccetto quella relati va alla illegittimità della misura di sicurezza applicata dalla Corte d'Appello, l'applicabilità
della quale è condizionata all'accertamento della pericolosità del soggetto al momento dell'esecuzio-
ne: act. 204 c.p. come 31sostituito dall'art. 1
663/86; e limitatamente a tale punto la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio confan nullamento della pronuncia relativa al punto citato per la inattendibilità e delle motivazioni rispet-
tivamente dedotte e, talune, per la inammissibilità
dell'indagine dalle stesse sollecitate.
Quanto, innanzitutto, a queste ultime esposte dai due difensori ed aventi per oggetto, 59 l'indagine della Corte di merito e la corretta va-
lutazione che dei risultati della stessa ne ha de-
rivato, rendono il giudizio espresso esente da_cen-
sure di legittimità, l'asserita violazione delle norme incriminatrici di riferimento rinvenendo la più incontestabile smentita - con la ulteriore con ferma della pretestuosità e frustraneità della sua proposizione, deontologicamente non giustificata neppure dalla legittimità dell'esercizio del dirit to di difesa da contemperarsi sempre con imprescin dibili doveri di lealtà intellettuale, proprio nella icastica specificazione degli eposodi di mag.
gior rilievo della vicenda SI dalla riunione dei soci dell'aprile 82, alle dichiarazioni rese al ER sulla natura di "bidone" dell'impresa;
dalla confezione del documento della sua falsa as-
sunzione come dipendente della società, datato nel gennaio in giorno in cui la SI non esisteva an-
cora, ai contratti di forniture, es :id Joli cal
Bruni, stipulati e gestiti direttamente come conta-
bile della Società, quando questa aveva già cessa-
to ogni attività -, nei quali la deliberata volontà
di contravvenire-con-determinazione a norme di or cinaria onestà prima che dello ordinamento positivo
è manifestata con clamore ed evidenza irrefragabili 60
Ed è elementare il rilievo che le argomentazioni,
cui erroneamente il ricorrente afferma essere limi--
tato il discorso giustificativo della Corte di meri to, sono gli elementi della struttura di quel di-
scorso che su quelle si articola e di esse, logica-
mente coordinate e coerentemente organizzate, s'in-
tesse e si svolge.
Nè miglior sorte può riservarsi al secondb
motivo del ricorso del RN relativo all'asseri ta violazione dell'art. 114 c.p., per omissione del
la applicazione dello stesso, del quale innanzitutto non può in questa sede tenersi conto poichè propo-
sto come motivo nuovo (in appello era stata richie
sta solo una riduzione della pena). Ma per disatteni derne la proposizione - che per mera completezza d'indagine si deliba - è sufficiente confrontare
la reale significazione della norma - che prevede
l'invocata diminuente solo nelle ipotesi di contri buto causale d'irrilevante incidenza sul meccanismo di produzione dell'evento concorsualmente contesta to con il rilievo e della funzione autonoma del
RN e del valore di suoi comportamenti non
certo ininfluenti nel determinismo de fatti di bancarotta imputatigli (basti pensare, per tutti,
agli accordi col RO per spartirsi le spoglie) 62 da un lato, la contestazione del credito prestato dai giudici del merito alle dichiarazioni del Bonac
corsi e del CO - chiamate in correità. -e,
dall'altro, all'asserita attendibilità riconosciuta alle "opinioni", alle "voci" assunte a fonte di
-conoscenza e del RS e di parti lese esami-
nate come testi, in violazione del divieto di cui all'art. 349 3" e 4° co. cpp devesi osservare che la nobilitazione teorica del tema, operata come pre messa alla disamina della fondatezza o plausibilità
delle dichiarazioni riferentisi al ricorrente, non riscatta le esposte argomentazioni dalla logica loro strumentalità per conseguire in questa sede il riesame del merito dei fatti attribuiti allo Scoz-
zaro, impraticabile in Cassazione ove, come è noto,
è consentita unicamente la verifica della regolarità
e correttezza di svolgimento del procedimento di E'formazione dei giudizi oggetto d'impugnazione.
certo che nell'ambito di tale verifica, sono ricom prese le considerazioni rese necessarie dalle con-
testazioni sulla correttezza formale di tale pro-
cedimento,. senza ovviamente che si debordi dai li- niti della competenza funzionale, la rigorosa_ade-
sione ai quali consente, nel caso di specie, di af fermare che i giudici di merito, assumendo le di- chiarazioni del RS e del CO con ri ferimento a tutta la vicenda ed ai suoi protago-
nisti del raket dei Mercati Generali, ad elementi di prova validi ed efficaci, ne hanno previamente saggiato la credibilità, la coerenza, la natura ge netica, riscontrandone la fondatezza e l'asettici tà intesa come immunità da interferenze specula-
tive di varic ordine - sulla base dei riscontri offerti dalle sofferte dichiarazioni dei vari te-
sti, dalle ammissioni di taluni dei coimputati, tut
2 te interpretate con rigore logico di assoluta za (e l'obbiettività del riscontro sempre necessa rio per l'acquisizione di efficacia probatoria del la chiamata in correità, non significa, come già
precisato innanzi, materialità dello stesso, ma razionale cogente imperatività delle conclusioni derivate dal processo d'interpretazione logica del la circostanza dedotta).
Quanto poi all'asserita violazione dello citato, è addebito gratuito ed in- art. 349 €
fondato, poichè tutte le volte che nelle dichiara-
zioni acquisite i giudici di merito hanno rinvenu to riferimenti di non certa determinazione geneti ca.す hanno proceduto con puntigliosa accuratezza-al l'analisi delle locuzioni relative - come nel case- 64
di quelle utilizzate dal RS e dal CO
per ricostruirne il significato effettivo, non reso
palese per furbesca dissimulazione a scopi scoper-
tamente difensivi (ma è il frutto del sistema di omertà vigente all'interno della gang). E quanto poi alle "voci" ed al "notorio" che si assume esse-
re stati accreditati come indebita fonte di conoscen za, è solo da rilevare che tali elementi di prete
-
sa illegittimità probatoria - hanno rinvenuto, nel caso di specie, riferimenti testuali e nelle dichia ragioni di coimputati ed in deposizioni testimonia li e, quanto al clima d'intimidazione spirante nella collettività degli operatori dei Mercati Generali
ed instaurato dai sistemi adottati dalla gang e per effetto della notorietà dell'attività di questa,
da non controverse registrazioni di conversazioni telefoniche. Sicchè per le risultanze che l'istrutto ria aveva fornito, non già di voci trattavasi più,
nè il notorio era frutto di mere congetture. Ed in tali sensi hanno argomentato i giudici di merito,
senza che possa loro addebitarsi alcunchè sul piano della correttezza funzionale ed intellettuale.
Da tale rilievo deriva la con: latazione della in-.
fondatezza della censura sulla illegittimità del metodo seguito dalla Corte Torinese per la ricostru zione dei fatti e, quindi, per la valutazione degl 65
stessi, proprio con riferimento allo RO. Dalt
l'acquisizione della certezza dell'attendibilità
dei referenti acquisti e dal coordinamento logico,
storico ed interpersonale degli stessi, valutando- ne la coerenza sulla scorta delle critiche propo- ste dalla difesa - di segno analogo a quello che caratterizza le censure in questione - e dibattute vivacemente in prima e seconda istanza, la Corte
di merito non poteva sottrarsi all'imperatività
logica del giudizio espresso.
b) Quanto poi alla denunciata violazione cell'art. 520 cpp. per la pretesa illegittimità del diniego della rinnovazione del dibattimento richiesta per l'esame del teste GL, genero del ES
(motivo avv. Troisi), la Corte di Torino ha giusti ficato diffusamente e persuasivamente quel suo giu dizio, fondato sulla frustraneità della richiesta avente ad oggetto un accertamento che le già docu-
mentate acquisizioni consentivano di espletare con compiutezza ed obbiettività: sicchè nessuna ragione di risolutiva rilevanza risultava rappresentata dalla richiesta formulata che imponesse di vincere!
la fondata presunzione di attendibilità offerta da dati già acquisiti e che legittimasse l'esercizio 6.6 eccezionale del potere conferito dall'ordinamento al giudice del riesame.
c) Correlativamente ai rilievi sin qui esposti, de-
vesi osservare che non sussiste nella motivazione.
della decisione impugnata e e specificamente in quella relativa ai fatti attribuiti allo RO alcun vizio riconducibile alle ipotesi di mancanza di mo-
tivazione, la asserita apparenza della stessa (e per giova ripeterlo, è da intendere quella apparenza, consideDi affer: affermazione apodittiche, constante razioni meramente assertive prive di supporto argo-
mentativo e di svolgimento compiuto del processo.
sotteso a quelle affermazioni) essendo una qualifi
cazione suggerita da impropria suggestione retorica mentre la utilizzazione della figura del "travisa-
mento dell'emergenze processuali" è strumento dia-
lettico concernente la interpretazione del signifi cato delle prove che è oggetto esclusivo del pote-
re di scelta del giudice del mermerito: il risultato della relativa attività è sì legittimamente conte-
stabile, ma a patto che se ne dimostri infondatezza ed arbitrarietà. Sicchè resistere alle soluzioni adottate-e-logicamente dimostrato nella loro va-
lenza semantica e nella loro efficacia giuridica,
qualificandole come illecito risultato di travisa- mento, è espediente dialetticamente improprio e 67
certo inidoneo per conseguire un inammissibile rie same del merito in sede di legittimità.
d) Relativamente poi alle doglianze sulla asseri-
ta erroneità della qualificazione giuridica della condotta del ricorrente sub specie ex artt. 416,
416 bis cp., formulate da entrambi i difensori,
impraticabile, come più innanzi si è enunciato, il tentativo di conseguire in questa sede una nuova
edizione dei fatti in cui quella condotta si arti colò, la lettura che degli stessi hanno compiuto i giudici del merito risultando obbiettivamente e lealmente aderente alle indicazioni delle risul tanze istruttorie, interpretate col sussidio di strumenti critici di carattere logico, psicologico oltre che letterale: sicchè essa è sottratta al sindacato di legittimità-, è da rilevare che è in-
sussistente il vizio denunciato, la puntuale rile-
vazione nei fatti accertati di validissimi elementi dimostrativi dell'effettività strutturale e fina-
listica delle ipotesi contestate, conferendo alle conseguenti valutazioni il crisma dell'assoluta loro legittimità. Intanto, è da ritenere perfet-
tamente corretto - e del tutto legittimo, come na-
turale espressione della sua autonomia funzionale- 68 il metodo seguito dalla Corte di Torino che ha vol-
to la sua ricerca prioritaria all'accertamento degli elementi costitutivi del reato associativo, ontolo-
gicamente autonomo rispetto a queLI che ne costi-
tuiscono l'attuazione del programma, di questi po-
tendo essere ritenuti responsabili solo quegli as-
sociali a delinquere, cioè partecipi del consorzio criminoso, che agli stessi, cioè alla loro specifica concretizzazione, hanno dato un contributo causale,
materiale o semplicemente morale, con azione volon taria, determinata a cosciente. E se le regole della sintassi ricostruttiva postulano che, correlativa-
mente, siano autonomi anche i processi dimostrativi delle distinte ipotesi delittuose, la notoria in-
formalità dell'accordo societario, naturalmente elu-
sivo di ritualismi costitutivi di potenziale perico losità probatoria, da un lato e la possibile poli-
valenza degli elementi di prova acquisiti nel pro-
cesso: sono fatti che consentono al giudice di de-
--sumere da detti elementi argomenti dimostrativi e
della sussistenza dei singoli reati cui specifica-
mente si riferiscono e della persistenza..di un fatto
-associativo-criminoso a. carattere permanente del programma del quale quei reati costituiscono l'at-
-tuazione (Sez. I, 14.1.87, Fiandaca in C.P. 188, 0. 1605). 69
Ma nel caso di specie la Corte di Torino
ha utilizzato gli elementi di prova dei reati fine,
l'estorsioni, come materiale di integrazione e con-
valida dei copiosi riferimenti, acquisiti in via diretta e per deduzione logica, della sussistenza dell'associazione a delinquere, i componenti della quale usavano convenire abitualmente nello stand dello RO, relativamente al quale la distinzio ne funzionale e finalistica tra i vari elementi di*
prova, è precisa e non equivoca. E' peraltro obbli-
go ineludibile del giudice, nel procedere alla.co-
gnizione di una vicenda esprimentesi nella ritenu-
ta costituzione di un'associazione a delinquere operativa (sino al 26.XII.82
- episodio Tramontand
con la consumazione di una serie di delitti che ne realizzano il programma, rifuggire da schematizza-
zioni pseudo garantistiche e da idiosincrasic para-
formalistiche, la natura dell'oggetto della sua co-
gnizione imponendogli il dovere della necessaria mobilitazione di tutto il materiale di prova possi-
bile donde derivare le argomentazioni dimostrative più efficaci ed adeguate..
Dovere al quale non si è sottratta la sen tenza impugnata, nella quale, e con riferimento spe 70 - cifico allo RO, per ricostruirne la condotta nella estorsione ES, ha ricomposto tutto il mosaico dei fatti di tal natura che lo indicavano come coinvolto, per derivare dall'analisi comparati va e critica dei singoli aspetti degli stessi gli strumenti per la corretta interpretazione del ruolo da lui svolto, in concorso col NE, nell'epi-
sodio ES. Che,se isolatamente letto di certo autorizzava quanto meno il dubbio sulla finalità ef fettiva perseguita dal ricorrente: ma tale metodo
avrebbe costituito violazione di elementari principi di logica di giudizio, che, per essere fondamenti dell'ordinamento positivo è sindacabile in cassazio-
ne.
Principio, quello testè affermato, imposto dalla struttura del nostro ordinamento, dalle caratteri-
stiche propre della orditura del processo di valu-
tazione dei fenomeni della vita dell'uomo e della collettività in cui opera, dalle esigenze funzionali di un corretto giudizio.
Principio l'osservanza del quale è determinante nel la ricostruzione dei fatti di criminalità associata violazione del quale contrabbangata notoriam mente con protestuose giustificazioni di lealtà pro batoria produce inevitabilmente decisioni inesatte perciò, ingiuste. 71
Ma la Corte di Torino a quel principio si è costantemente ispirata e nella ricostruzione dei fatti conosciuti e nella qualificazione degli stessi, derivandone come logica conseguenza del processo rigorosamente seguito la dimostrazione del la preesistenza nell'ambito dei Mercati Generali
di un consorzio criminoso, costituilosi fra un gruppo di siciliani, non tutti interessati alle at tività economiche svolgentisi in quel luogo
- CO-
me il ON ed il NE - ma tutti da tempo autori di estorsioni in danno or di questo or di quell'operatore (la Polizia ritiene che tali delit-
ti, sino alla data dell'arresto dei vari imputati di questo processo, siano assommati a duecento,
circostanza confermata anche dal MO che par-
la di f. 2 miliardi di somme estorte), adottando metodi violenti come l'uso di esplosivi (caso Scor
damaglia) e di reiterate minacce telefoniche ed utilizzando come "postini" delle somme che le va-
rie persone estorte "versavano, talune delle vitti me, es. il RO, cui era noto solo taluno della gang, che, però, s'illudeva di apparire come il neu trale intermediario o talvolta come lo accorto me- diatore tra gli innoignotiestortori.ele vittime. Ora 72. =
un sistema siffatto accortamente strutturato sulla base di tradizionali esperienze legate anche alla
_comune origine regionale degl'imputati, poteva ri-
sultare valido a patto che il gruppo di appartenen-
za dei vari attori risultasse ed apparisse compatto,
determinato e spietato e rigidamente fedele a deter minate regole di comportamento interno ed esterno...
Tutte tali caratteristiche la Corte torinese ha colt to nella vicenda, sicchè ha legittimamente concluso per la sussistenza di un'associazione criminosa fi-
nalizzata ad eseguire estorsioni, adottando metodi di mafiosi ancor prima che la legge 646/82 introdu- figure cesse la nuova e di reato di associazione a de-
linquere di tipo mafioso. Che, benchè autonoma ri-
spetto a quella dell'associazione a delinquere com- mastese ex art 416 cp - per la diversità ontologi-
ne costituisce norma speciale se la finalità
che si persegue con la pratica del metodo mafioso
è quella di commettere delitti, identica allo scopo dell'associazione ex art. 416 c.). (Sez. I, 31.1.85
AA. in C.P. 86, p. 1238): di conseguenza, per la natura permanente del reato associativo, tutta la condotta incriminata, se cessate in s oca successi-
va all'entrata in vigore della norma speciale, è
soggetta alla disciplina da questa dettata (Sez. I, 11.4.83, Grifo ivi, 85 p. 381). Alla quale quindi 73
non può sottrarsi il ricorrente la cessazione della sua attività associativa essendo avvenuta solo
"alcuni mesi dopo" l'entrata in vigore della nuova norma.
e) E' poi da disattendere la doglianza della man-
canza di motivazione della sussistenza degli ele-
menti costitutivi dell'associazione di tipo mafio-
So la sentenza impugnata avendo illustrato con co-
piosa riproduzione testuale dei documenti del pro-
cesso, con argomentazioni di realistica adesione alle risultanze degli stessi, ed il clima che la sola notorietà dell'esistenza di quella gang aveva instaurato nei Mercati Generali e gli effetti psi-
cologici indotti in quanti s'imbattevano nei Compo nenti di tale consorzio criminoso, disposti, tacen do (le vittime identificate hanno parlato solo in sede giudiziaria e molte dopo essere state incrimi
nate per falsa testimonianza), a soggiacere alle pretese loro rivolte con minacciose blandizie, an-
che se mediate da apparenti uomini in buona fede
(vedi episodi MO e ES). E la valu-
tazione di tutte tali mircostanze for il rigore 12
gico caratterizzante il processo relativo, immune perciò da vizi strutturali, esula dalla cognizione 7
4 - di questa Corte Suprema.
Considerazioni analoghe son da formulare in ordine:
(1) al dedotto difetto di motivazione della svalutata circostanza delle condizioni economiche del ricor-
rente (assunte a fatto non giustificativo della con dotta estorsiva per l'asserita loro floridita ed as seritamente inidonee a sostenere l'onere della cau-
zione impostagli per la concessione della libertà
provvisoria) é) ed al diniego del valore di preva-
lenza alle circostanze generiche. Quanto al primo punto la Corte ha convincentemente illustrato il sud
(giudizio di disvalore delle argomentazioni svolte dal ricorrente, con considerazioni di spessore logi
\co e fondamento fattuale tali da dimostrare la non apoditticità del suo giudizio e quindi a sottrargi,
(per la correttezza del processo di formazione dello stesso, alle critiche in questa sede. Ove deve solo
Cosservarsi essere ininfluente l'entità e la dimensio ne economica dell'estortore, che nella specie opera va non in proprio, verosimilmente, ma come esponente attivo ed autorevole di una gang (ed il RS
icasticamente additerà al RO il gruppo di suoi sodali permanentemente gravitanti e di fazione nello stand dello RO con l'espressione: "sono queLI
che mangiano i tuoi soldi!") della quale eran parte anche soggetti apparentemente sforniti di grossi 75
patrimoni come il macellaio ON, il Chianello,
il BR etc., che però nell'attività estorsiva dell'associazione mafiosa avevano trovato la con-
te dei loro guadagni.
Quanto poi al secondo punto vale quanto, relativa-
mente alla questione è stato esposto con riguardo al BR (retro n. 3, lett. 0).
Relativamente poi all'asserita erroneità del reato assunto a parametro per la determinazione della pe na base e dell'aumento per la continuazione, la questione è manifestamente priva d'interesse, la misura di quell'aumento essendo di entità cosi ri
dotta da poter essere espressa con riferimento e
416 bis cp. ed alla pena edittale prevista per il a quella di cui all'art. 629 cp., la precisa de-
reato da fungere da parametro ri terminazione del sultando al fine propostosi dalla denuncia,del tut to irrilevante.
12 NO IU.
Prive di consistenza risultano le cen-
sure oggetto del ricorso del RO - meno quella relativa all'illegittimo din logo del condono-di cui al d.p.r. 744/31 applicabile limitatamente al-
la pena inflitta per il reato di truffa per cui 7.6.
il ricorso dev'essere, con l'eccezione citata, ri-
gettato.
a) Va segnalata innanzitutto la estensibilità alle.
questioni proposte col primo motivo delle argomen'
tazioni svolte esaminando il ricorso dello RO
ed in particolare quelle relative al contestato me todo di indagine per la rilevazione degli elementi costitutivi del reato associativo come ontologica.
premessa del reato di estorsione ed alla utilizza-
zione, per le rispettive indagini, di elementi di prova acquisiti nel corso dell'accertamento del reato-scopo,.. la potenzialità probatoria di questi ultimi, per la loro naturale intensità semantica, im
ponendo razionalmente la loro utilizzabilità con riferimento alla condotta, come scandita nelle sue varie espressioni, incriminata, senza che l'opera-
zione legittima per principio elementare di logi-
ca e di dialettica argomentativa - produca alcun fatto d'arbitrio procedurale-o-induca a-ritenere fondata l'opinione di una deviante pregiudiziale trasfusione di concetti o di risultati probatori
Ciò premesso è da rilevare che nell'articolato di- scorso del ricorrente, con riferimento al primo no-
tivo, non rilevasi alcun elemento valido e convin-
cente della sussistenza dei denunciati vizi di giu- 27dizio e di motivazione in ordine alla ritenuta sua responsabilità per i reati di associazione a delin quere e di estorsione in danno del Ramundo, le doglianze sul metodo (condite dal rilievo dell'"ec cessivo rigorismo" usato nei suoi confronti espres sione che implica il riconoscimento della legitti-
mità di un trattamento rigoroso nei suoi confronti(-)
ed evidenziantisi come infondate perchè consisten ti in singolari, erratiche spigolature nel diffuso e penetrante discorso svolto dalla Corte di merito.
assunte volta a volta come prova di contraddittoriė
tà o come segno di illogicità del discorso, esen-
plare indizio d'insufficienza argomentativa,risul- Lando esplicita sollecitazione ad un riesame del-
la elaborazione operata dai giudici torinesi,della vicenda. La impraticabilità di tale proposta è
peraltro conosciuta bene dal ricorrente: se enun-
cia come asserita fonte dei vizi che denuncia la
"straordinaria ampiezza" di trattazione della vicen da di cui fu protagonista e la puntuale ed estesa disamina che nel corso di essa la Corte torinese ha operato di tutti i rilievi difensivi: ammissio- ni cho denuncianc 1'infandatezza degli assunti cen sorii, la trattazione in questione risultando es-
sere stata svolta con accurata ricerca di tutti 78
gli elementi di prova più idonei ad illuminare sul la vicenda che le risultanze istruttorie potevano offrire;
con penetrante acutezza nella rilevazione delle più razionali e realistiche significazioni di tali elementi;
con esemplare obbiettività nella selezione di quei significati di non affidabile cre dibilità: assoggettando tutti i risultati consegui.
ti dalla sua attività d'interpretazione, coordina-
mento e valutazione, al confronto con le critiche formulate dal ricorrente ed affermando, motivatamen te, le sue risolutive conclusioni.
Valutate, invero, tutte le dichiarazioni dei coimputati e dei vari testimoni relative alla indicazione del RO come componente della gang di estortori accampata presso lo stand a lui in-
testato ed abitualmente aggirantesi anche nei pres.
si o entro il bar "La Ciattigliera", sito in pros-
simità dei Mercati Generali, ed analizzato con rigore ed acume critici esemplari lo svolgimento dell'episodio della seconda estorsione del Ramundo
come illustrato dai suoi protagonisti (il Chianelld
e la vittima), nelle dichiarazioni rese nelle va-
rie fasi istruttorie, - depurato le stesse di tutte le varianti volta-a-volta inserite per effetto di intuibili interferenze di varia natura-; precisato il momento, le modalità ed il contenuto dell'inter
- 79
vento del ROmano nella vicenda ed analizzatene cri ticamente affermazioni, deduzioni e controdeduzioni:
alcun margine di libertà di giudizio residuava dal la stringente conseguenzialità di tali operazioni,
governate tutte dal costante rispetto delle non elucibili regole della logica e dell'ermeneutica.
b) Considerazioni analoghe impone l'esame del se-
condo motivo, riferentesi a pretesi, ma indimostra-
ti vizi di motivazione dell'affermata responsabili tà in ordine ai reati faLImentari ed alla truffa
(capo b) procedimento per faLImento SI), vizi chiaramente enunciati in forma consapevolmente ge- nerica e sostanzialmente puntualizzati con riferi-
mento alla sola ipotesi di bancarotta documentale e condensati nell'affermazione di una pretesa il-
legittimità della ricostruzione dei fatti per aver assunto a premessa della stessa "presupposti solo apparenti
La irresistibile evidenza della realtà dei fatti attribuiti al ricorrente, già convincente dai sintetici cenni storici esposti nelle premesse di fatto, emerge con l'imperativa autorevolezza-vel---
la speculare riproduzione della sua inalterabile entità, dalla articolata, approfondita, illuminante 80 ricognizione, analisi e valutazione di tutta la vi cenda della società: operazione condotta sulla scor ta dell'elaborazioni peritali delle attività econo-
mico-finanziarie; ricostruendo le vicissitudini del le varie attività di fornitura e di rivendita delle merci commerciate attraverso l'esame di quanti in ciascuna delle stesse fossero coinvolti;
verifican do l'attendibilità di tutti i riferimenti acquisiti per dichiarazioni di coimputati, di testi e di perso
ne offese. La capacità solidamente strutturata di
tale indagine, capillarmente illustrata dalla sen-
tenza impugnata, con argomentazioni logiche e ra-
zionali assolutamente aderenti a tutte l'emergenze processuali, fondamento di rara consistenza di va-
lutazioni giuridiche assolutamente corrette, si di mostra, a giudizio di questa Corte Suprema, del tultut to immune da vizi di alcun genere per quanto attie- ne e l'esattezza della decisione e la completezza,.
esaustività e logicità della motivazione della stessa.
Nè può attendersi l'invero extravagante rilievo sul riflesso probatorio" esercitato nel processo di valutazione dei fatti di bancarotta da
gli accertamenti della condotta del RO come partecipe dell'associazione a delinquere, la non opinabile strumentalità della vicenda SI per il 81
conseguimento dei fini di quell'associazione risul tando come effetto non del mero indizio della conti guità cronologica delle due vicende, ma dalla pre-
senza attiva nei fatti SI oltre che del RO,
di personaggi di spicco di quell'associazione come lo RO, il ON ed il BO, in essa ope-
ranti a vario titolo;
dall'impiego di metodi propri dei sistemi delinquenziali usati nelle consorterie mafiose.
c) Quanto infine alle doglianze per la mancanza di
motivazione del diniego delle attenuanti generiche e della ritenuta continuazione tra i reati di ban carotta e quello di estorsione, la deduzione è pri-
va di fondamento, entrambe le statuizioni risultan-
do oggetto di persistenti e puntuali considerazioni che, per la loro sostanziale esattezza storica e valutativa, non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità.
Ove giova solo rilevare l'erroneo concetto, che
risulta ancora imperante, dell'istituto delle atte nuanti generiche, la cui funzione, al di là di ogni comoda e pietistica interpretazione e ad onta delle più viete ma persistenti e devianti applicazioni in quella chiave, è quella di offrire al giudice 82
uno strumento idoneo a dimensionare, con realisti са aderenza alle caratteristiche soggettive dello agente ed oggettive della sua condotta di specie, il trattamento sanzionatorio, sì da renderlo effettiva-
mente funzionale alle finalità sue proprie.
Conclusivamente, dichiarati inammissibili i ricorsi di AD DO e IO GI, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti dello RO e del RO, limitatamente alla mi-
sura di sicurezza per il primo, ed al condono ex ar
6 1. 744/81 per il secondo da applicare nella misu-
ra di mesi otto di reclusione ef 300.000 di multa riferibile al reato di truffa aggravata. Con i ricor si dello Scozzaro e del RO vanno pure rigettati i ricorsi di tutti gli altri ricorrenti con la con-
danna solidale di questi ultimi oltre che del Qua- dri e del IO al pagamento delle spese del pro cedimento e di ciascuno della somma di £. 500.000
in favore della Cassa delle ammende.
La Corte Suprema di Cassazione
Sezione RI Penale.
letti gli artt, 534, 537, 549-eap. 204 cp- --6 D.PR
744/81
dichiara inammissibili i ricorsi proposti da AD DO 83
e IO GI avverso la sentenza 3 aprile
'86 della Corte d'Appello di Torino.
Annulla
senza rinvio la sentenza predetta nei confronti di
RO GI, limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata,
che elimina.
Annulla
altresì, senza rinvio, la stessa sentenza nei con-
fronti di RO IU limitatamente al din go del condono ex art. 6 d. p.r. 744 4/81 che applica nel la misura di mesi otto di reclusione e £. 300.000
di multa, pena riferita al reato di truffa aggrava-
ta.
Rigetta
infine i ricorsi proposti avverso la citata senten- za da RS MO, BO UC, BR
AS, NE DO, ON RA, Par-
rinello NI, NE GI, CO NT,
CO VA, CO PA, Verteramo Vincen
ZO e RN UN.
Condanna tutti i ricorrenti, ad eccezione dello Scozzaro e del Romano, al pagamento in solido delle spese del 84 procedimento, nonchè ciascuno della somma di lire cinquecentomila in favore della Cassa delle ammende,
Roma, 11 8 giugno 1988.
IL PRESIDENTE
Ecc. Dr. Roberto Modigliani
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
EL
DEPOSITATA DIRETTORE DI SEZIONE IN CANCELLERIA
(Carlo Navacci)
29 APR 1989
IL CANCELLIERE
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 8.6.88
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA SEZIONE >PENALE I
Composta dagli III.mi Sigg.: N. 1175
Presidente Dott. ROBERTO MODIGLIANI
Consigliere REGISTRO GENERALE
1. Dott. ANGELO VELLA
N. 694/88 2. » OL EL
3. >> MA AN
. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE™
UFFICIO COPIE LUCIO DEL VECCHIO
+. >>
Rilasciata copia studio EL SIG? (zikote ha pronunciato la seguente diritti 416000 SENTENZA
20 GEN 1990
IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da 1) RS MO;
2) BO
UC; 3) BR AS;
4) NE DO;
5) NE IT 6) NE GI;
7) RO
IU; 8) RO GI;
9) ON RA;
10) CO NT;
11) CO PA;
12) CO
VA; 13) ER CE;
14) AD DO;
avverso la sentenza "nei 364. figgdano GI 15) RN UN;
986 della Corte d'Appello
di Torino
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Vella
Mod 82
A. Spinosi Roma Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr. Cotronei
che ha concluso per l'annull. senza rinvio nei confront ti dello RO, limitatamente al capo riguardan-
te l'applicazione della libertà vigilata;
rigettarsi i ricorsi di RS, BO, NE, RO,
ON, ER e NE;
inamm. li i ricorsi di AD e IO perchè non corredati da motivi; inamm.mi i ricorsi di BR, NE, CO
VA, CO PA e RD UN perchè
generici e non consentiti.
Udit i i difensori Avv. Orazio Campo, Giampaolo Zancan
RE GaLIna Montana, Renato Cambiano, EL
D'Amico, Enzo Troisi
Svolgimento del processo
La formale complessità della vicenda giudiziaria che
Cor- ha formato l'oggetto della cognizione di questa come illustrata dalla ricostruzione della senten te,
za impugnata, di esemplare e singolare osttagliatez za di indicazioni storiche, di specificazioni e ri-
ferimenti testuali, sufferisce, per intuitive esigen ze di economia espositiva e di essenzialità di inda 3
gine, di contenere la narrazione della vicenda li-
mitandola ai fatti attribuiti agli attuali 16 ri-
correnti, due dei quali peraltro, il AD ed il
IO, non hanno presentato i motivi di ricorso.
I. Tali RS MO, BO UC, BR
AS, NE DO, NE NI,
NE GI, RO IU, RO GI,
ON RA, CO IN (non ricorrente nè giudicato in appello per la dichiarata inammis-
sibilità della sua impugnazione), nonchè i frateLI di questo ultimo NT, PA e VA, veniva- no tratti al giudizio del Tribunale di Torino per rispondere: tutti tranne gli ultimi tre: di asso-
ciazione a delinquere comune e di tipo mafioso, vol.
ta allo scopo di commettere estorsioni in danno di
operatori economici del Marcato Ortofrutticolo (Mer)
cati Generali) di Torino, sino al gennaio '83; il
RS, inoltre, di dodici fatti di estorsione aggravata, in Torino, dal luglio 81 al gennaio-feb-
braio 182, in danno di RI RA per £.10mi
lioni, IA RA (f. 11 milioni), ER
NZ (£. 27 milioni), RI IL (f. 10 mi-
lioni), IN IA UI (f. 25 milioni),
EG UI (f. 25 milioni), UR AC (£. 4 20 milioni), CO RN e RI TE (f. 8 mi lioni), PR CO ( £. 5 milioni), SE Antol
nio (f. 1 milione e 500.000), AR EL (f. 5 mi.
lioni) ed un tentativo di distrazione in danno di
LB IA per f. 5 milioni;
il NE:
1) di un'estorsione aggravata ex artt. 61 n. 7, 629
1° e 2° co. in relazione all'ult. cpv. art. 628 c.p
(danno ingente e numero delle persone) in danno di
AV RI per f. 12.000.000 tra il dicembre 177
ed il gennaio 178; 2) di altra estorsione pluriag-
gravata, consumata in concorso con BO UC ed altri non identificati facenti parte di un'associa zione mafiosa, in danno di MO RE per!
3 milioni il 16.XII.82; 3) estorsione pluriag-
gravata in concorso con RO IU in danno di
ON VA, per £. 30 milioni, nel gennaio '82;
4) estorsione pluriaggravata in concorso con Scaz.
zaro GI ed altri non identificati, in danno.
di NE TA per £. 12 milioni. _ Il Pirrone:
1) di estorsione pluriaggravata in danno di Di Pri
ma RE per £. 10 milioni in concorso con per-
sone non-identificate: nel marzo ed aprile 181;
-27 di altro-reate-analego-in concorso col Parrinel
lo e lo RO in danno di AI Francesca, per
£. 3 milioni e la rinuncia ad un credito (in-favo- re del primo) di 5 milioni verso il 2°: nel luglio 5
181; 3) distrazione pluriaggravata, in concorso con tale De OL (imputato non appellante) e Fe-
derico IN, in danno rispettivamente di Scor-
_damoglia DO e ZO, GI, facente
lo stesso esplodere un ordigno esplosivo nei pressi della casa di abitazione del primo e danneggiando-
ne le relative strutture -, per f. 12 miliordi in
San Raffaele ME (TO) nel settembre 177. Il
BO dell'estorsione già citata in concorso col
NE e di altro identico reato in concorso di persona non identificata in danno di SI UM
per f. 12 milioni, nel giugno-luglio 182. Il Brugna-
no: 1) di estorsione pluriaggravata in concorso col
NE ed altri non identificati in danno di
AT IC: per f. 3 milioni nell'aprile '81;
2) di altro identico reato, in concorso col Parri-
nello e CO IN in danno di De VO Al-
fonso per £. 20 milioni, in epoca prossima al giu gno 181. Il NE delle citate estorsioni con sumate in concorso col BR e col NE;
il
RO: dell'estorsione ON commessa in cconcor sa col NE;
lo RO delle estorsioni com-
messe in concorso, rispettivamente, del NE e.
del NE, in danno dell'AI,e del NE in danno del ES. I tre frateLI CO,
infine, di favoreggiamento personale continuato,
aiutando ON RA ad eludere le investiga-
zioni dell'autorità nei suoi confronti come parte-
cipe di associazione mafiosa, "facendogli pervenire copia dei verbali di interrogatorio del loro fra-
tello IN ove venivano descritti gli elementi di accusa a carico di esso ON". Il Tribunale
cirato, con sentenza 7 dicembre '84 riteneva la re sponsabilità di tutti gli imputati in ordine ai reati per ciascuno di essi, di seguito rispettiva=
mente indicati e condannandoli alle pene di giusti-
zia:
1= RS: per le sole estorsioni, assolvendolo per insufficienza di prove dalla partecipazione al-
l'associazione a delinquere comune e di tipo mafioso;
2= BO, per tutti i reati contestatigli, assol vendolo per insufficienza di prove dall'estorsione
MO;
3- BR, per tutti i reati contestatigli, ana-
logamente per 4- NE, 5- RO 6- Bronte,
7-8= 8 9- tre-frateLI CO, 10- NE
cer associazione a delinquere e 116storsione_De
VO, assolvendolo con la formula dubitativa della-
estorsioni AT ed AI;
11- NE per l'estor sioni Di RI ed AI, assolvendolo per insuffi-
cienza di prove dall'associazione per delinquere;
- 12= Scozzaro, per l'associazione a delinquere e la estorsione ES, assolvendolo con la formula del dubbio dall'estorsione AI.
Tutti i fatti di cui alla sentenza 7. IX.
84 erano stati oggetto dei procedimenti, poi riuni-
ti, nn. 4249/83 e 2683/84: sentenza quella citata che veniva impugnata da tutti i prevenuti e dal P.M
nei confronti del RS e del NE.
II. Il citato Tribunale di Torino, giudicava inol-
tre: RO IU, ER CE, RO
TA, AD ED, BO UC, RO
GI, ON RA, IO GI e
RN UN, per fatti loro attribuiti in ordine di frutta e verdura con sede commercio ingros in Beinasco. al faLImento della S.r.1 "Sicof"/costituita il
12.2.81 con cessazione delle sue attività al 20.6.
.81 dichiarato il 30.X.81 con un passivo accertato. istigatore, amministratore di fatto della società A di oltre f. 400.000.000; il RO quale ideatore,
e beneficiario in larga parte del profitto derivante dal dissesto;
il ER quale amministratore gene rale sino al 27.V.21 -ma gestore della società sinc alla cessazione della sua attività ed in tali qua-
lità concorrente nelle condotte illecite che ne 8
determinarono il dissesto e beneficiario in parte del profitto illecito derivatone;
il RO socio sino al 27.V.81, concorrente e beneficiario come il
ER; RN: preposto ai movimenti merci della società e concorrente nell'attività di predi-
sposizione degli artifici per il finanziamento, e di distrazione dei beni e dell'attrezzatura; AD:
ideatore e consigliere del RO nella gestione della manovra fraudolenta, nella contabilità e nel l'impostazione della stessa, redattore di false comunicazioni sociali e beneficiario di parte dello illecito profitto;
BO: cooperatore del RO
quale coordinatore del movimento merci, detentore dei proventi delle vendite (poi distratti), isti-
gatore, anche con minacce dei comportamenti ille-
citi altrui necessari a non contrastare le finalità
del RO e beneficiario anch'egli di parte del profitto illecito;
IO: beneficiario, con la
cooperazione del RN di ingentissime quantità
di merce distolta nonchè delle attrezzature della società "trafugate nell'imminenza della chiusura della stessa;
ON: beneficiario della somma di
£. -13.722.000 che col concorso dei responsabili del la SI distraeva senza alcuna giustificazione dalla cassa della società "che aveva frequentato. anche in riunioni riservate di programmazione della manovra proditoria"; RO GI: quale tito-
lare della ditta "RO e MA operante mei mercati generali di Torino. ma in realtà socio di fatto in essa con RO IU beneficiava di ingentissime partite di merce della SI e di somme provenienti dalla stessa che riceveva senza alcuna contropartita. A tutti i predetti nelle qualità per ciascuno di essi specificate venivano attribuiti i reati di cui agli artt. 110, 112 n. 1 c.p. 223 p.p e cov n. 1 e 2 in relazione agli artt. 216 p.p.
n. 1 e 2 e co. 3°, 219 p.p. e cpv. n. 1 Legge fal-
limentare e specificamente al RO, al AD, al
RD, al ER , al RO ed al BO:
1) la predisposizione della struttura societaria,
quale strumento per eseguire il disegno fraudolento concertato ma ideato dal RO, già reduce da impre se analoghe a Cesena e Bologna, compiute sempre nel commercio degli ortofrutticoli, e la determinazione.
delle cause volontarie col compimento di operazio-
ni dolose per causare il faLImento;
2) la distra-
zione, la dissipazione e l'occultamento di ingenti'
quantitativi di merci della SI_o_di Sonne della
cassa sociale della stessa senza alcuna giustifica zione;
3) di false comunicazioni sociali;
4) di di
- 1
0 - strazione ed occultamento della contabilità socie-
taria, tenuta comunque in modo da impedire la ri-
costruzione del movimento degli affari "allo scopo di occultare ogni prova circa le proprie respon-
sabilità per le condotte sopra indicate"; 5) per avere restituito al creditore Corno, dopo la cessa zione delle attività e prima della dichiarazione ـخـقـ faLImento merce per lire 2.500.000; 6) di cin-
que ipotesi di truffa. Il RO, il AD, il
RN, il ER ed il RO, inoltre di esportazione illegale di valuta e merci all'estero e di costituzione di capitali in Ispagna.
Il Tribunale di Torino con sentenza 31.1
85 affermava la responsabilità del RO, del Qua
dri, del BO, del RN e del ER per.
tutti i reati loro ascritti, meno la bancarotta pre ferenziale in favore del Corno, unificati per con-
tinuazione, condannandoli a pene di giustizia, pre via concessione delle attenuanti generiche alBer-
nardi ed al ER, rispettivamente equivalenti e prevalenti sulle aggravanti ritenute;
riteneva
il IO responsabila di bancarotta per distra-
zione esclusa l'aggravente ex art 13 cav. n. 1
L.F condannandolo a pena ritenuta congrua, previ concessione delle attenuanti generiche e di quella 11 ex art. 114 c.p. dichiarate prevalenti sull'aggra-
_vante residua: disponeva per tutti i condannati la
_irrogazione delle pene e misure accessorie. Assol-
veva il RO, il ON e lo RO GI
da tutti i reati loro ascritti per insufficienza..
di prove nonchè il RO, il AD, il RN
ed il ER dal reato di esportazione di capi-
tali all'estero pune con la formula del dubbio..
Tale decisione veniva ritualmente impugnata da Ro-
mano, ER, AD, BO, RN, Gior-
dano, RO e ON nonchè dal P.M. nei confron ti del Vertaramo del RO, del RN, del
IO, dello RO e del ON.
La Corte d'Appello di Torino, riuniti, due procedi menti relativi alla due sentenze impugnate, ed in parziale, riforma di queste ultime, con decisione
del 3 aprile 86 così provvedeva nei confronti di
-RS MO che dichiarava colpevole anche de reato di cui all'art. 416 bis c.p., in esso assor
bito in progressione il reato di cui all'art. 416
e ritenuta la continuazione tra tutti i reati,
e quello di associazione a delinquere il più grave tra essi, con la concessione delle attenuanti gene riche prevalenti sulle aggravanti lo condannava al-
la pena di a. 6 di relcusione e f.
1.500.000 di 1
2 - multa: con correlativa pena accessoria e misura di sicurezza;
BO UC: lo assolveva dalle estorsioni in danno di SI UM e MO RE ri-
spettivamente per insufficienza di prove e per non aver commesso il fatto;
riteneva la continuazione tra i reati di cui alla sentenza 31.1.85 (associa zione a delinquere e bancarotta) e associazione
a delinquere di cui alla sentenza 7.XII.84, indican do in tale reato quello più gravee determinava la pena in anni sette di reclusione e £. 600.000 di multa;
con correlative pena accessoria e misura di
sicurezza;
BR AS, concessegli le attenuanti gene riche equivalenti alle aggravanti, riduceva la pena ad anni 4 di reclusione e C.
1.000.000 di multa più
pena accessoria e misura di sicurezza;
NE DO: rudizione della pena ad anni otto di reclusione e £.
2.000.000 di multa, con pe-
na accessoria e misura di sicurezza;
NE NI: assolto dall'estorsione in dan no di AI RA per non aver commesso il fatto, con la concessione delle attenuanti generiche riduceva la pena ad anni tre, mesi sei di reclusio-
ne e f 800.000 di multa con misura di sicurezza della libertà vigilata;
13
NE GI: assolto dalle estorsioni in danno di MA e ZO per insufficien za di prove;
dichiarato responsabile anche del-read to di cui all'art. 416 bis c.p., in esso assorbito in progressione al già contestato reato ex art. 416
c.p., ed unificati tutti i reati per continuazione e considerato tra essi come più grave quello ex art
416 bis c.p., previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, lo condanna-
va alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione
e £.
1.200.000 di multa;
RO IU: assolto dal reato ex art. 416 bis c.p. per non aver commesso il fatto;
B ritenuta la continuazione tra i reati di cui alla sentenza 31.1.
85 ed i residui reati di cui alla sentenza 7.XII.84
tra i quali veniva considerato più grave quello di bancarotta fraudolenta, lo condannava alla pena di anni nove di reclusione e £.
1.200.000 di multa;
n RO GI: assolto dal reato di bancarotta
dall'estorsione AI per non aver commesso il e fatto, concessegli le attenuanti generiche equiva-
tre lenti alle aggravanti, riduceva la pena ad anni mesi sei di reclusione e £. 800.000 di multa;
con pena accessoria e misura di sicurezza;
- ON RA: riduceva la pena ad anni tre e 14
mesi due di reclusione, assolvendolo dal reato ex art. 416 bis c.p. e confermando la sentenza del 31.1.
85%3
- CO NT e PA: ritenute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti riduceva le pene a mesi sei di reclusione ciascuno;
- CO VA: riduzione della pena a mesi
quattro di reclusione;
- ER CE: riduzione della pena ad anni due, mesi due di reclusione e £. 00.000 di multa;
AD DO: con la concessione delle attenuan ti generiche equivalenti, riduzione della pena ad anni tre, mesi quattro di reclusione e£. 600.000
di multa;
Bernardi UN: dichiarate le già concesse atte-
nuanti generiche prevalenti, riduceva la pena ad anni due, mesi sei di reclusione e f. 350.000 di mu
ta;
concedeva a IO GI il beneficio della sospensione condizionale della pena.
I fatti illustrazione dei singoli episodi attri articolata buiti alla responsabilità dei ricorrenti dai giudi ei di merito ed epigraficamente sintetizzati nei correlativi capi di imputazione, ritienesi di dover- 15
-
la riservare alla contestuale trattazione delle cen sure da queLI proposte avverso la decisione della
Corte d'Appello e delle quali si riferità in seguito.
Conviene pertanto qui limitarsi a brevi cenni delle vicende in cui si sono iscritti quegli episodi secondo la concorde ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali:
1- quanto al racket organizzato ai danni di numero-
si operatori commerciali del Mercato ortofrutticolo di Torino, hanno accertato che gli organi di polizia giudiziaria ( (Squadra Mobile, Carabinieri e Guardia
di Finanza) da tempo avevano ricevuto denuncie di
esotrsioni che venivano consumate ai danni di quegli operatori, senza che però le pur accurate indagini espletate riuscissero a vincere le resistenze delle vittime a rivelare i dettagli dei singoli fatti, (co me inizialmente si erano comportati AI NC
SCO, UR AC, IN IA, TA ND)
che pur riferendo di essere stati diffidati a ver-
sare le somme richieste, così come facevano tutti gli altri loro colleghi, pena danni gravi alle per sone ed alle cose (il TA era staro minacciato di un attentato dinamitardo: impresa portata a termine già nel '77, come poi si accerterà, in danno di Scar 16 Idamaglia DO, del quale l'esplosione di un fordigno danneggiava l'abitazione), affermavano di non avere pagato alcunchè e che dopo la denuncia le
[richieste, già reiteratamente rivolte a mezzo tele- Ifono, erano cassate. L'approfondimento delle indagi ni consentiva tuttavia di accertare che taluni dei denuncianti avevano pagato somme cospicue (come i.
F.LI FE GA: £. 27 milioni;
F.LI IN Ber-
tino: £. 20 milioni;
ER AC: f. 12 milioni;
IA CE: £. 11 milioni, etc.). e che il me
todo seguito dagl'ignoti estortori (iniziale richie-
sta di somme elevate;
riduzione delle stesse in se-
de di trattative a cifre molto più modeste;
rinvio delle vittime per conoscere modalità del pagamento a loro colleghi già titolari di identiche esperien-
ze) era comune a quasi tutte le vicende estortive.
Dalla registrazione di conversazioni telefoniche di tale MO RE che nel novembre dello
82 aveva denunciato un tentativo di estorsione di chi pretendeva di accreditare il faLImento-, si certava che il MO aveva pagato una certa somma in misura ridotta rispetto a quella inizial-
mente richiestagli per "l'interessamento"di tale Chia
nello DO (personaggio codesto che emergerà
in numerosi altri eposodi analoghi e noto, secondo- la sua autodefinizione, come "DO il IL) 17=
intervenuto su sollecitazione dei frateLI De VO
già vittime di analoga impresa da parte di tre soggetti, identificati da De VO ON in Fede-
rico IN, NE NI e BR Tomma-
so. Sulla base delle risultanze delle indagini e delle dichiarazioni di indiziati e di vittime,
veniva intanto configurato il reato di associazio- ne a delinquere nelle condotte di NE Bernar-
do, BO UC, RO GI, RO IU,
NE GI, ON RA e RS Co-
simo, tutti amici e corregionali, frequentatoni abi tuali dello Stand dello RO GI ove si
accertava che gli stessi usavano abitualmente riu-
nirsi anche nelle one pomeridiane in cui il Merca
to era chiuso e pur taluno, come il ON, macel- laio, non avendo alcun legittimo interesse alla fre quentazione di quel Mercato. Per tale reato si pro-
cedeva nei confronti dei predetti contestando if fatto con ordine di cattura: analogo provvedimento.
veniva adottato nei confronti del NE per la estorsione De VO, commessa in concorso col Fede-
- che interrogato riferirà utili par- rico IN
ticolari per l'identificazione di altri suoi gorrei il NE ed il BR, e per l'analogo reato 18 in danno del MO;
nei confronti del Bonac-
corsi per le estorsioni RI, IA, AS,
IN IA, EG UO, FE GA e CO: nei confronti del NE per l'estorsione Di RI;
ancora nei confronti del NE e del RO.
per l'estorsione ON. Nel corso dell'istruzione.
formale veniva contestato ai prevenuti anche il reato ex art. 416 bis c.p.In sede di perquisizione domiciliare nei confronti di ON RA ve-.
nivano rinvenuti quattro fogli della copia fotosia-
tica del verbale d'interrogatorio di Federico An-
tonino: accertatosi che tali fotocopie erano state apprestate dai frateLI del CO, NT PA!
e VA, previa surrettizia acquisizione di quell la legittimamente posseduta dall'interessato, e
consengata al ON per favorirgli l'apprestamento della sua linea difensiva, i predetti, con la mo-
glie del CO IN (non ricorrente) veni-
vano incriminati per il reato ci favoreggiamento personale.
II Quanto alla vicenda SI
- società a responsa-
bilità limitata, costituita per atto notar Di Ste-
fano di Cuneo il 18.2.81, deliberato aumento di ca pitale in data 10.3.81. estintasi per cessazione di attività il 20.6.81 e dichiarata faLIta il 30.X.81 si accerterà essersi la stessa svolta ed 19
-
esaurita contemporaneamente alle attività crimino-
se svolte dall'associazione facente capo allo Stand
dello RO, risultante il solo litolare dello stesso, ma socio di fatto col cognato RO GI-
sto, che le risultanze dell'istruttoria: espletata imporranno di ritenere l'ideatore, l'organizzatore ed il gestore unico della Società predetta, a diri gere formalmente la quale designerà volta a volta o soggetti ignari dei suoi disegni o persone, pro-
fessionalmente sprovvedute (come il ER ed il
RO) ma come esso RO interessate a rica-
vare profitto dall'attività fraudolenta costituente la finalità concordata ma inconfessabile della so-1
cietà predetta. Che a dissesto dichiarato risulle.
rà gravata di un passivo superiore ai 400 milioni e priva di beni in senso assoluto, poichè anche le attrezzature esistenti nel capannone di Beinasco
sede della società e locato al Romano che con gli
-
estranei si spacciava per "Cavallaro" dal pro-
piretario Bellezza, al momento della cessazione dell'attività venivano trafugate da IO GI.
SE e dal RN UN, il primo originaria-
mente creditore di 50 milioni a suo dire prestati al RN, ma di fatto utilizzati dal ROmano. 20
-
Dalle indagini espletate nel corso delle istrutto-
rie emergeranno i dati caratterizzanti le modalità.
esecutive della condotta della società, consisten-
ti nell'acquisto di ingenti partite di ortofrutti-
coli anche a prezzi presumibilmente non remunera-
tivi, ma che mai venivano pagati e nella vendita degli stessi a grossisti dei Mercati Generali, tra i quali lo RO GI, o allo estero (donde i reati valutari contestati), senza che alcuna trac cia di tali operazioni risultasse contabilizzata.
L'iniziale accreditamento poi della mancata società
presso operatori economici ed istituti di credito era stato compiuto con accorta pubblicità e con al tre azioni fraudolente (come l'intestazione al Ver=
teramo, ad iniziativa del RO, di un appartament a Palermo, al fine di predisporre la garanzia reale da offrire in vista dalla richiesta di un affida-
mento bancario), sempre nella rigorosa ed imposta esclusione di ogni riferimento alla persona del RO-
-mano, già notoriamente pregiudicato per analoghe vicende sempre nel campo del commercio degli orto-
frutticoli, conclusesi con vistosi dissesti a Cese
na ed a Bologna.
Si accerterà pure che nei confronti di creditori o fornitori non remissivi in relazione alle pretese del RO o del suo guardaspalle il BO o, per 21
_suo conto, espresse dal RN, venivano usati sistemi di non dissimulate minacce, tanto da indur-
_re un legale a suggerire ad un proprio cliente in-
teressato alle vicende di quella società "di la-
sicare andare perchè si trattava di una pericolosa vicenda di mafia".
Anche in relazione ai particolari delle condotte dei singoli protagonisti di quella vicenda, rite-
nuti responsabili dei reati per i quali hanno ripor tato le condanne denunciate, se ne tratterà diffu-
samente nell'esame dei relativi ricorsi, proposti dai condannati avverso la citata decisione della
Corte d'Appello di Torino, a conforto dei quali so-
no stati deottti i motivi che così epigraficamente possono sintetizzaesi, in relazione a ciascuno dei ricorrenti:
RS MO:
a) Mancanza o contraddittorietà di motivazione della ritenuta responsabilità e per il reato di as-
sociazione a delinquere (in ordine al quale in 1°
grado era stato assolto con la formula dubitativa)e b) per i singoli reati di estorsione, relativamente ai quali egli avrebbe funto unicamente da "media-
tore" tra estortori e vittime;
22
c) ed in ordine alla misura della pena inflittagli;
BO UC:
1) Mancanza di motivazione perchè "apparente" quel-
la adottata in ordine alla responsabilità per il reato ex art. 416 c.p., per l'omessa rilevazione di elementi di riscontro delle chiamate in correità
del CO IN e del RS MO;
2) Mancanza di motivazione della responsabilità in ordine al reato di bancarotta fraudolenta non es- sendosi i giudici di merito preoccupati di "ricer-
care i momenti probatoriamente utili per comprova- re la partecipazione del BO a momenti di ge-
stione societaria".
3) Erroneità e contraddittorietà di motivazione nella determinazione della pena e dell'aumento per la continuazione e per il diniego delle attenuanti generiche.
BR AS:
1) Mancanza di motivazione della responsabilità e dell'associazione a delinquere e per i reati di
estorsione..
2). ZI di motivazione della. determinazione della pena per l'omessa-quantificazione di questa nel minimo edittale.
NE DO÷ 1) Erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p. per 23
l'indimostrata sussistenza degli elementi costitut vi dello stesso ed in particolare dell'utilizzazio-
ne del metodo mafioso;
1
2) Violazione della legge penale per avere ritenuto la sua responsabilità sulla base dei riferimenti ad un non meglio identificato "DO il Sicilia-
no";
3) Mancanza di motivazione della determinazione del la pena e dell'applicazione del 62 bis c.p. e del
giudizio di comparazione, i riferimenti alla sua
personalità ed alle caratteristiche modalità della sua condotta spavalda non potendo essere considera- ti utili e sufficienti elementi di giudizio.
NE GI:
1= Mancanza di motivazione perchè apparente della sua responsabilità ex art. 416 bis C.P.;
a) non essendo stata acquisita alcuna prova della sua partecipazione alla attività associativa dopo il 29.9.82 e prima del suo arresto (avvenuto un mese dopo tale data), le estorsioni attribuitegli essendo state consumate prima di quella data.
b) inoltre non può considerarsi prova della ritenu-
ta partecipazione a nessuna delle due associazioni descritte dal RS (che descriverà anche i 24 limiti di competenza territoriale di ciascuna;
la seconda associazione faceva capo al CO Antoni
no, N.d.E.) che lo indicherà come il OL utilizza to or da una or dall'altra delle associazioni, fun.
gendo solo, al limite, come "mero consulente" nelle transazioni per la conclusione delle estorsioni.
c) relativamente ai singoli episodi estorsivi ed in ispecie per la mancata rinnovazione parziale del dibattimento.
RO IU:
1) ZI logico, contraddittorietà della motivazio-
ne ed errori di rititto e nel metodo seguito dalla
Corte di merito per la rilevazione delle prove del-
l'associazione (considerata come un rispetto ai fatti di estorsione, contrariamente al metodo seguito dal Tribunale che dalle prove dei reati fi ne aveva tratto la dimostrazione dell'associazione
N.d.e.) e per la affermazione della responsabi per l'estorisone ON.-
2) Mancanza di motivazione della responsabilità
per i fatti di bancarotta e di truffa, ritenuta per effetto di "una sorta di riflesso probatorio deri-
vante a lla vicenda associativa"
3) vizio di motivazione della determinazione della pena ed erronea applicazione degli artt. 62 bis, 169, 133 c.p.). 25
RO GI (Avv. Campo)
Il lì Erronea applicazione della legge processuale
(art. 349 2° e 3° co. c.p.D.) per la utilizzazione non verificata da riscontri, dichiarazioni di coim-
putati (il RS) e di "opinioni" e "voci" rife rite da coimputati e testi, omettendo di considera-
re l'eventuale strumentalità delle dichiarazioni de
RS.
2= a) mancanza di motivazione della ritenuta respon sabilità e per l'estorsione attribuitagli ("se mai egli avrebbe interceduto per far cessare l'estorsio ne") e b) per l'associazione di tipo mafioso, posto che le estorsioni venivano concluse senza l'impiego dei metodi mafiosi, ma per consensuale transazione con le vittime.
II - (Avv. Troisi)
1= Inesatta ed inadeguata interpretazione delle ri-
sultanze processuali e valutazioni della prova;
2= Inosservanza ed erronea applicazione delle nor- me sostantive penali di cui agli artt. 416, 416 bis
61 n. 7, 629 e 81 c.p.;
3= Inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali di cui agli artt. 349, 368, 518 e 520 26 - c.p.p. Quanto specificamente alla violazione dello art. 515 c.p.p. si denuncia la "reformatio in pejus"
_ inficiante la sentenza impugnata, che, pur in as-
senza d'impugnazione da parte del P.M. avrebbe in-
flitto allo RO la pena accessoria della in-
terdizione dai pp.uu. e la misura di sicurezza del-
la libertà vigilata.
ON RA:
Mancanza di motivazione, perchè apparente, della responsabilità per il 416 c.p., non potendo attri-
buirsi valore di prova agli elementi utilizzati dalla Corte di merito per il suo giudizio.
CO NT, PA e VA
ZI di motivazione perchè carente, della ritenu-
ta responsabilità ex art. 373.c.p.
ER CE:
1- Errata valutazione delle risultanze istruttorie fondata su "soggettiva interpretazione del giudi-
ce, in relazione alla ritenuta sua responsabilità
per i reati di bancarotta e di truffa.
2- Si chiede l'applicazione del condono ex art. 6
D.P.R. 865/36-
RN Brunc:
li Mancanza di motivazione della responsabilità in ordine ai reati di bancarotta, in ispecie in rela- zione al "Holo" dei singoli episodi in cui si sarebbe 27
articolata la sua condotta;
2= Mancanza di motivazione della richiesta di appli cazione dell'attenuante della minima partecipazione ex art. 114 c.p
NE NI:
1= Mancanza di motivazione della ritenuta responsa-
bilità in ordine alla sua partecipazione all'asso-
ciazione ed ai tentativi di estorsione.
2= Mancanza di motivazione sulla disapplicazione del
"minimo assoluto" della misura edittale della pena inflitta e del giudizio di prevalenza delle conces- se attenuanti generiche, omettendo di considerare a tali fini elementi di fatto risultanti agli atti
(condizioni sociali, economiche e familiari).
Motivi della decisione
Dichiarati inammissibili i ricorsi di AD Edoar-
do e IO GI per mancata presentazione dei motivi, risultano infondati queLI proposti da tutti gli altri ricorrenti, meno queLI dello Scoz-
zaro e del RO, limitatamente, però, alla misura di sicurezza per il primo ed al diniego del condono per il secondo.
Premesso, intanto, il rilievo della estesa, appro-
fondita, puntuale e dettagliata indagine svolta dal 28 la Corte di Torino per la ricerca di tutti i più
utili elementi dimostrativi dei fatti attribuiti rispettivamente ai vari protagonisti della vicenda,
sulla scorta delle censure da ciascuno di essi for mulate nei confronti della sentenza di primo grado,
deve osservarsi che le valutazioni operate ed i conseguenti giudizi espressi risultano a questa
Corte del tutto immuni dai vizi denunciati, come
emerge dalla esaustiva illustrazione dello svolgi-
mento del processo ricostruttivo e valutativo for-
nita dalla sentenza impugnata. Realtà questa che l'esame delle ragioni proposte dai vari ricorrenti
renderà di elementare evidenza.
1= RS MO
EV osservare preliminarmente la inattendibili tà della pretesa di riesaminare i singoli episodi criminosi come ricostruiti dai giudici di merito
per l'asserita erroneità di valutazione degli ele-
menti di prova da essi utilizzati per affermare la effettività di quelle condotte e qualificarle nei termini contestati al prevenuto, gli assunti ogget-
to delle asserzioni difensive risultando manifesta espressione delle stesse, affatto idonee a contre-
stare sul piano logico, semantico e dialettico le opposte valutazioni della sentenza impugnata, che, | perchè ancorate al rigore di applicazione di criter 2.9
di rilevazione e d'interpretazione di sperimentata legittimità e scevre da errori logici e di diritto,
si sottraggono al sindacato di questa Corte. Che,
quindi, oltre che per la sua istituzionale incompe-
tenza, deve rigettare il tentativo di intraprendere sotto specie di verifica della completezza della ricerca degli elementi di prova e di correttezza lo
gica della loro valutazione, un nuovo processo di
ricognizione probatoria e di rivalutazione dei ri-
sultati della stessa. E' osservazione quella formu-
lata di carattere specifico in riferimento al ri-
corso del RS, ma di applicazione generale i relazione alle analoghe richieste oggetto delle do-
glianze degli altri ricorrenti.
Quanto poi al primo motivo del ricorso del Bonaccors
si per asserita mancanza e contraddittorietà della motivazione della ritenuta sua responsabilità per.
il reato di associazione a delinquere, rilevala fa innegabile indeterminatezza della indicazione del vizio denunciato (se la motivazione manca, non è
contraddittoria; se invece è contraddittoria, la mo tivazione esiste il difetto di struttura potendo.
inficiare solo un'entità reale e non una realtà im-
_maginaria), determinante genericità ed approssima- 30 zione del motivo, è da affermare l'assoluta esat-
tezza della valutazione che della condotta del ri-
corrente ha operato la Corte torinese sulla scorta delle inequivoche indicazioni che di quei comporta-
menti fornì lo stesso RS. La riduttiva qua lificazione che degli stessi si pretende doversi attribuire, quella cioè di un benefico, ignaro,
disinteressato mediatore tra gli asseritamente ano nimi estortori e le loro vittime, è resistita dal non equivoco significato di talune apparentemente sue autonome iniziative (come quella nell'estorsio ne IA, allorchè suggerisce a quest'ultimo di indicare ai suoi anonimi interlocutori telefonici,
esso RS, come esattore delle somme da quel li richieste;
o come quella relativa alla assicu-
razione fornita al Comba che egli non sarà toccato)
che impongono di ritenere che egli era parte atti-
va dell'associazione criminosa costituitasi nei
Mercati Generali di Torino, avente un ruolo speci-
ficamente determinato e di assoluto rilievo, per effetto del quale non poteva non conoscere identità,
-funzioni. e collocazioni di tutti gli altri membri della bandar element queLI cennati obbiettivamen te idonei a costituire la dimostrazione della con-
testata attività di partecipazione al consorzio | criminoso. 3.1 -
Quanto poi al secondo motivo avente ad oggetto la misura della pena inflitta che, secondo il ricorren te, "poteva essere ancora maggiormente ridotta"
$
levandosi che sulla sua valutazione "non vi è suffi ciente motivazione", la doglianza è chiaramente gené
rica, l'espressione del disappunto per la delusa aspettativa di una maggiore riduzione della pena e l'affermazione apodittica della insufficiente moti-
vazione essendo argomentazioni di stile, genericamen te utilizzabili e del tutto inidonee a consentire di individuare il vizio di cui su quel capo la sentenza sarebbe inficiata : laddove, invece, a fondamento del suo giudizio la Corte ha assunto la natura e la qualità del ruolo svolto dal ricorrente e l'intensità dell'attività da lui espletata assol-
vendo l'ufficio commessogli dall'organizzazione.
2= BO UC
a) La ritualità della formulazione delle proposée
censure, manifestamente indotta dalla necessità di tentarne l'accreditamento sotto specie di plausibi-
lità, ne tradisce lo scopo reale con la irresolubi le, genericità delle indicazioni;
sicchè non è dato,
quanto in ispecie al primo motivo, determinare il vizio effettivamente diagnosticato della denuncia- 32 ta motivazione, l'affermata mancanza della quale è
assunto fieramente contraddetto dalla non comune.
dimensione della ricerca operata alla Corte di me
rito e, correlativamente, dalla coerenza dei risul tati e della appagante illustrazione che degli stes si è stata fornita..
Premessa la non contestabile correttezza del metodo seguito per la qualificazione giuridica dei fatti conosciuti e, perciò, la premessa confi-
gurazione in essi del reato associativo come corni ce programmatica delle condotte cui il consorzio delittuoso volta a volta si determinava entità
confettuale l'associazione, antologicamente priori-
taria rispetto ai reati fine la Corte Torinese
è pervenuta alla dimostrazione della sussistenza della realtà madre sulla scorta di rilevazioni ed emergenze istruttorie di non dubbio valore probato rio come l'effettività della diffusa conoscenza del fatto dell'esistenza della gang siciliana che operava nell'ambito dei Mercati Generali, della ac-
certata notorietà dei sistemi seguiti dalla stessa per farantire efficacia alla propria incontrastatagarantire attività criminosa, della pesante aura di terrore.
caratterizzante i comportamenti di quanti paventa-
vano di poterne essere vittime -, mutuando poi dal le risultanze degli accertamenti relativi a singoli 33
episodi estorsivi il riscontro per così dire con-
fermativo dei dati forniti dall'indagine di premes sa. La correttezza di tale metodo è indicata dalla necessità strutturale del reato ex art. 416 c.p.,
che non sempre le caratteristiche proprie di ogni vicenda processuale consente di soddisfare compiu-
tamente, surrogandola con le indicazioni probatorie dei reati fine;
attività di surrogazione cui la
Corte torinese, come si accennava - ed in ciò altro dato di pregio della sua attività di ricostruzione e valutazione - si è legittimamente sottratta.
La ritenuta esattezza del metodo non è tradita, poi,
contrariamente a quanto si è sostenuto dal ricor dallak rente dalla fralezza dei riferimenti probatori as-
a fondamento della responsabilità del BO- sunti
Chè se è certo che la chiamata di correo esige a conforto della sua attendibilità l'accertata sussi-
stenza di riscontri, è certo pure che della deter-
minazione di questi e della loro valutazione la
Corte torinese ha fatto attenta ed approfondita ri cerca, mai paga delle pur eloquenti, reiterate af
2' fermazioni che insistentemente variamente proveni-
vano dall'interno della gang.
Al riguardo ritienesi opportuno precisa- 34 - re che, se non sempre può risultare esaustivo della necessità di massima obbiettivazione il risultato della valutazione di molteplici, convergenti indi-
cazioni omogenee di accuse di coimputati, pur dopo la positività della verifica della loro credibili-
tà intrinseca, la insidia della soggettività anni-
dandosi costantemente nelle peghe della naturale variabilità delle rappresentazioni: è tuttavia da contemperare una siffatta realtà con le peculiari caratteristiche dei singoli contesti criminosi, la specifica struttura ontologica e finalistica dei
quali, è premessa di conoscenza ineliminabile per la valutazione di ogni fenomeno che li riguardi
Conciliazione di esigenze che nella specie la Cor-
te torinese ha compiutamente realizzato e con la verifica della credibilità propria dei coimputati chiamanti in correnità delle indicazioni dei quali è stata sperimentata la fondatezza per i convergenti riferimenti di quanti, non imputati,
dei singoli episodi hanno avuto conoscenza e, perf ranto, tant , danno, come vittime degli stessi e per le non eludibili deduzioni conseguenziali che impone-
va di trarre la logica della ricostruzione dei singoli episodi, espressione per così dire scola-
stica del metodo operativo dell'organizzazione criminosa ispirantesi ai criteri mafiosi. E' d'al 35
tra parte da precisare che l'autorità espressiva e efficacia dimostrative dei procedimenti dialet-
tici governati dalle regole della logica non pos- sono essere sottovalutate dalla pretesa incondi-
zionata di conseguire il controllo del riscontro materiale dei risultati probatori, sostanzialmen-
te obbiettivo dovendosi pur ritenere il risultato non confutabile di quei procedimenti correttamen-
edemonizzati te espletati,- miscoMisconosciuti pro prio da chi, praticando raffinati e sperimentati sistemi criminosi. sa di poter fidare sulla illeg-
gittima diffidenza verso testimoni improbabili e vittime atterrite.
b) Inconsistente è poi la seconda censura, dell'af-
fermata responsabilità del BO nei fatti di bancarotta attribuitigli in concorso col RO pe il faLImento SI essendo stata fornita dalla T
Corte torinese una esposizione dettagliata ed élo-
quente, una illustrazione esemplare dei momenti significativi del comportamento del BO, una
interpretazione realistica e coerente del contenu-
to di tale condotta che, se nota ai più come quella di "guardaspalle" del RO, non era limi-
tata unicamente alle funzioni meramente esecutive 3
6 - e personali che tale attività nominalisticamente richiede;
ma dalle indicazioni che l'emergenze.
istruttorie hanno copiosamente fornito ai giudici
(di rilevare di merito, è stato consentito a questi che quella funzione era associata all'altra di componente della gang operante col RO nella SI, con
compiti operativi e quindi eZiologicamente connes- si con il programmato dissesto della società. Ed a smentire le gratuite ed incaute affermazioni del ricorrente sulla mancanza di motivazione del giudi zio impugnato per l'asserita omessa "verifica di una
attività concorsuale del BO ad un momento or-
ganizzativo o comunque esecutivo delle contestate distrazioni"; è sufficiente. - con la precisazione che per la configurazione del concorso nel reato
di bancarotta è richiesta solo una condotta delibe ratamente e consapevolmente volta a produrre alcuno degli eventi che quel reatoLentificano ricordare i vari episodi illustrati dalla vasta ricostruzio-
ne operata dalla Corte torinese sulla partecipazio ne attiva e determinante del BO, non certo ignaro delle ragioni inconfessabili delle minacce da lui-e-dal-RO rivolte- i-seci ufficiali della-
SI nell'aprile dell'81 in casa BO per dif fiðar:icarti dal richiedere il rendiconto esatto dei 200 milioni risultati come passive di qualche mese 37
di attività della società; nè strumento robotizza-
to del sodale RO quando dirotta allo stand del
RO ai Mercati Generali gli autotreni di merce
destinata ai magazzini della SI a Beinasco, inti mando a qualche autista indocile di adeguarsi alle sue minacciose indicazioni.
c) Quanto, infine, alla pretesa contraddittorietà
e mancanza di motivazione del trattamento sanzio-
natorio riservato al BO, l'assoluta inconsi-
stenza della denuncia fondata Su assunto del tutto smentito dalla realtà
- poichè di ogni elemento
costitutivo della pena inflitta al BO: entità
della pena base, correlazione di essa con quella in flitta a coimputati di identico reato, valutazione della condotta compartata a quella dei predetti;
determinazione della misura dello aumento per la continuazione, è stata resa una puntuale e precisa
giustificazione anzi contrario a questa impone T
di dichiarare tale motivo manifestamente infondato e quindi inammissibile.
3= BR AS
a) Privi di pregio sono i motivi dedotti a sostegno dell'impugnazione del BR, che riproduce anco-
ra in questa sede la sua didascalica esposizione 38 della nozione dei reati associativi contestatigli e degli elementi costitutivi degli stessi come premes-
sa della denunciata violazione delle norme relative da parte della Corte di merito. E' al riguardo appe na il caso di rilevare lo spessore rilevante della lealtà e della ortodossia deontologica dimostrate.
dalla Corte torinese nel procedimento conclusosi con la sentenza impugnata e nella motivazione del giudizio in questa formulato - motivazione articola
ta con metodo sintattico di assoluto rigore logico e di non contestabile completezza contenutistica -
per, intanto, affermare che delle premesse teoriche lineamenti delle figure criminose configurate sui nei fatti contestati ai prevenuti, la Corte torine-
se enunciatine i fondamenti secondo i concordi indirizzi di dottrina e giurisprudenza, ha rilevato,
interpretato e valutato con coerenza e realismo, i
dati dimostrativi emergenti dalla ricostruzione pro cessuale, e conseguentemente pervenendo all'affer-
mazione della sussistenza di una associazione crimi nosa finalizzata alla consumazione di estorsioni in danno di operatori economici dei Mercati Generali
ei Torino-£! pertanto del tutto gratuito l'affer-
mazione del ricorrente sulla asserita omissione nel la sentenza impugnata di "qualunque esame" della sussistenza degli elementi costitutivi della rite- 3.9
nuta associazione per delinquere comune prima e di tipo mafioso poi: ed incauta, quell'affermazione a fronte dei riferimenti di cui la illustrazione della Corte di Torino è copiosamente contesta e relativi e alla accertata comune frequentazione dei membri della gang dello stand dello RO e alla destinazione delle somme estorte ai detti sof getti, tutti, si badi, corregionali
- ed al clima di terrore che i sistemi praticati dall'organizza-
zione avevano instaurato, al punto da indurre ta-
luno degli operatori a programmare la cessazione della sua attività per tema degli effetti delle mi nacce, già sperimentati, dei non ignoti estortori;
ed ai ruoli singolarmente svolti dai singoli compo nenti dell'associazione.
D'altra parte la inconfessabile consape-
volezza della inattendibilità delle denuncie pro-
poste è resa manifesta dall'assoluta genericità
delle proposizioni con le quali quelle sono state formulate, mai alcun riferimento specifico e te-
stuale essendo stato enunciato a determinazione e precisazione dei punti indicativi dell'illegittima valutazione della Corte di Torino, che per elabo-
razione ermeneutica dovrebbero identificarsi nelle 40 indicazioni del RS e dell'AT, oggetto delle prime - riscontrate da quelle del ZO
essendo la partecipazione del AS all'asso-
ciazione criminosa, e, delle seconde, la sua par=
tecipazione all'estorsione in danno di esso AT.
E su tali punti l'indagine della Corte d
Torino risulta puntuale, obbiettiva, realistica e coerente, del tutto immune da mende di metodo che ne vizino la regolarità del processo ricognitivo e assolutamente ineccepibile la valutazione giuridica che conseguentemente ne è stata compiuta.
b) Di pari inconsistenza è la doglianza avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio, relativo spe cificamente alla omessa giustificazione del diniego del rapporto di prevalenza delle concesse attenuan ti generiche e dei minimi edittali delle pene in-
flitte. Premesso che, quanto alla misura della sanzione, l'imputato ha unicamente il diritto alla adeguatezza della stessa al reato attribuitogli ed alla giustificazione di tale giudizio - correlati
--vamente al dovere del giudice, sancito dagli artt.
- 1 cost e 132 e 36 cp. Geterminaro-discre-
zionalmente la pena nei limiti fissati dalla legge ed uniformandosi ai criteri da questa stabiliti, indicando 'i motivi che giustificano l'uso del suo
- 41
potere discrezionale" e che funzione propria del-
l'istituto delle attenuanti generiche è quella di
_consentire al giudice di utilizzare, al di là o in mancanza degli strumenti dimensionali della sanzio-
ne comunemente offerti dall'ordinamento, un mezzo che renda la pena più aderente alle caratteristiche personali dell'imputato, più e meglio individualiz-
zata in relazione alla condotta conosciuta ed ai ri sultati della stessa come accertati nel processo;
è di tutta evidenza l'illegittimità della pretesa.
del ricorrente a fronte delle giustificazioni forni te dalla Corte sulla sua valutazione di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. e della misura della pena concretamente inflittagli i minimi edittali della stessa valendo unicamente.
come dato di riferimento del limite dell'area di esercizio del potere discrezionale del giudice e non già come oggetto di un diritto dello imputato
M 4) LO BE.
Infondato è il ricorso per l'assoluta inconsistenzal delle censure che ne sono oggetto.
Assunta, invero, la violazione delle norme di cui agli artt. 416 bis e 629. c.p come asserita causa
di nuLItà, è il ricorrente medesimo a fornire lo 4
2 - argomento risolutore del tema incautamente propo-
sto, esplicitamente ammettendo l'effettività della condotta contestata ("fattispecie concreta... arti-
colata a grossolane iniziative di scocco... tradi-
zionale"), compiutamente configurante, per i metodi di esplicazione, per le caratteristiche di esecu-
zione, per la sperimentata efficacia delle modali-
tà di manifestazione diretta ed indotta, il compor-
tamento dell'associato a consorteria criminosa che,
in virtù e per effetto del terrore ispirato dalla notorietà della sua "tradizionale" efficienza nel-
la collettività in cui è inserita, consegue le pro-
prie finalità illecite constanti, nella specie, nel racket in danno degli operatori dei Mercati Genera-
li di Torino. Perchè, contrariamente a quanto non caso omette di rilevare il ricorrente, finalità
primaria e concettualmente omnicomprensiva dell'as-
sociazione di tipo mafioso, è quella di "commettere tradizionale" delitti e l'attività di "scrocco estorsione -, non infrequentemente è una ordinaria propedeutica o collaterale o funzionale all'altra,
apparentemente lecita di gestire o controllare at.
tività economiche
E della sussistenza di una siffatta con.
dotta la Corte di Torino ha reso una illustrazione t r
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i d 44 assunto come parametro la "personalità particolar-
mente negativa", che è concetto diverso da quello relativo alla modalità di uno specifico comportamen to. E poichè le enunciate indicazioni, rettamente e correttamente interpretate, risultano esauriente-
mente giustificative delle specifiche valutazioni compiute dai giudici del merito sui punti in que-
stione, la sinteticità espressiva non risultando riduttiva della efficacia dimostrativa, deve con-
cludersi per l'insussistenza del vizio denunciato.
5) PI GI.
Inattendibili risultan pure le doglianze di tale
ricorrente, della condotta del quale la sentenza impugnata, come, ripetesi, di quelle di tutti i
→ protagonisti e comprimari del raket costituito nei
Mercati Generali di Torino, ha reso una illustrazio ne completa e realisticamente aderente alle risul-
-tanze processuali, pervenendo alla valutazione con-
testata con procedimento di analisi penetrante e di critica sulla scorta delle deduzioni difensive igamente interpretate: sicchè non è dato rinve Flogic nire alcun margine-per pur sempre legittime riser-
ve d'incertezze semartiche, risolte dalla illuminan,
te ed inequivoca essenzialità degli stessi riferi menti del ricorrente. a) Incontestata, invero, la sua appartenenza alla 45
gang facente capo allo RO, al ON e C.
ed accertata la sua documentata fungibilità come partecipe anche della gang del CO IN,
apparentemente operante in via autonoma dalla pri-
ma, per non inverosimile accorgimento tattico, è
certo che la sua attività di partecipazione alle dette consorterie criminose si è interrotta col suo arresto della fine di ottobre dell'82 e cioè
successivamente all'entrata in vigore della norma di cui all'art. 416 bis c.p.. Sicchè correttamen-
te i giudici di merito hanno ritenuto di qualifica re la condotta svolta in tale periodo come quella integrante la partecipazione ad associazione di ti
ро mafioso, nella quale erasi tradotta l'originaria associazione per delinquere, strutturalmente iden-
tiche, ma geneticamente unitarie, per la non conte stabile effettività dell'attività di partecipazione espressa con la sua "disponibilità per le varie im prese estorsive in cui le due gang delle quali egli era parte risultavano impegnate. Ed è giustificazio ne, quella enunciata, convincentemente esaustiva
della esigenza di fondatezza logica del giudizio espresso, radicato peraltro su emergenze istrutto-
rie analizzate diffusamente ed accuratamente valu- 46 = tate, non validamente contestabile anche con riferi-
mento all'opposta valutazione della condotta del
ON, ritenuta non integrante il delitto ex art. 416 bis c.p. unicamente per la sua estraneità ad
imprese estorsive. Or se tale è il risultato dell'in dagine istruttoria, alcun elemento da questa fornito legittimando a ritenere il ON come coinvolto nel le estorsioni commesse dai soci della sua banda e tale è il parametro di riferimento assunto dai giudi ci di merito per qualificare la condotta effettiva-
mente tenuta successivamente al 29.IX 82: non può
ritenersi illegittimo il criterio adottato dai giu-
dici di merito per differenziare, in base a quel parametro, i comportamenti dei vari soci, la mancan.
za di prove contrarie imponendo di presumere che l'a at tività di mera partecipazione all consoerteria criminosa di taluni dei componenti della stessa sia si limitata nel tempo al settembre '81. E' argomen-
tazione questa che pur autorizza non illegittime ri serve, per quanto in ispecie si dirà con riguardo al
ON: ma è peraltro una valutazione di merito non arbitrariamente svolta dalla Corte di Torino per quanto concerne il RR c. sotto tale profilo,
da ritenere del tutto legittima.
b) GIdizio analogo ritienesi di dover formulare re lativamente alle censure di erroneità e contraddit 47
torietà della motivazione della responsabilità del
NE in ordine ai reati di partecipazione ad associazione a delinquere comune e di tipo mafioso
Se, come risulta evidente, non vengono contestati i dati circostanziali emergenti dalle risultanze istruttorie - testualmente riprodotte in sentenza nella interezza della loro realtà do- cumentale e se la inteLIgente ed illuminata let tura degli stessi impone di ritenere il fatto del-
la disponibilità del NE ad operare ora con i soci della gang maggiore, ora con queLI della ban.
da CO
- operanti in settori distinti degli stessi Mercati Generali
- non è agevolmente e ra-
zionalmente ravvisabile il vizio denunciato, peral.
tro solo nominalmente enunciato, ma privo di articolato riferimento valido a riscattarlo da innegabile ge-
nericità.
Quanto poi alla asserita invalidità del ruolo di "mero consulente nelle illecite transazio. ni estorsive" attribuitogli dal RS, ma
sostanzialmente non contestato dal ricorrente ed se n e m eloquemente dimostrato nella sua effettività da co-
spicue risultanze istruttorie - a costituire ele-
mento dimostrativo della sua attività di partecipa- 48 zione al sodalizio criminoso, è argomentazione di sì badiale inconsistenza da autodestituirsi di di-
gnità dialettica, utilizzabile come mera affermazio ne d'ipotesi generica, le risultanze sopracennate imponendo di ravvisare nei Vari aspetti in cui si manifestava il comportamento del NE, la speri mentata fenomenologia di chi nell'associazione ma-
fiosa ha il ruolo di pubbliche relazioni, necessari per patinare di amara e sofferta accettabilità le spietate imposizioni della cosca.
c) Quanto, infine, alla denunciata violazione dello art. 520 c.p.p. per il diniego della parziale rin-
novazione del dibattimento, la Corte di merito ha esaurientemente giustificato il suo giudizio di esclusione della necessità di esercitare il potere di disattendere parzialmente le acquisizioni sul punto dell'istruttoria espletata, questa consenten do di valutare convenientemente ed approfonditamen-
te la questione prospettatagli, nè la rappresenta=
ta, presumibile suscettibilità di ulteriori appro-
fondimenti della circostanza oggetto di quella que stione imponendorle di aderire alla richiesta
Accertata la idoneità, a fornirle tutti gli elementi utili e necessari per il suo giudizio, legittima-
mente la Corte decise di rigettare l'istanza di rin novazione del dibattimento. 49
6) IN NI.
(a) & destituite di fondamento risultano pure le do-
glianze oggetto del ricorso del NE, in al- cuno dei punti in cui si articola il discorso giu-
stificativo del giudizio di responsabilità formula to nei suoi confronti della Corte di merito essendo individuabile uno solo dei vizi denunciati.
Che, quanto alle valutazioni del merito della con-
testata condotta, si traducono in una censura delle
stesse, sulla scorta di una diversa interpretazio- ne di quei fatti che, da un lato, si sostiene in-
sussistente perchè frutto di mere congetture (la partecipazione all'associazione a delinquere), ispi rate dalle indicazioni del RS;
dall''altro contraddittoriamente valutati per 1 l'erronea valu-
tazione delle dichiarazioni del teste GaLIna.
Intanto è bene precisare che il credito prestato dai giudici di merito alle indicazioni, cautamen
-
te ed accortamente valutate col riscontro penetran te dell'esame del contesto del suo comportamento processuale e dei riferimenti di parti lese e testi
rese dal RS, non può ricondursi in alcun modo alla ipotesi del travisamento del fatto, ipo-
tesi configurantesi solo nella invenzione di circo- 50 stanze insussistenti o nella omissione di dati di fatto già acquisiti al processo.. la diversa - da
_ quella assunta dall'interessato - interpretazione di un ، مكوة o elemento di pr ova essendo il risultato della scelta operata dal giudice tra quante possibi li alla sua inteLIgenza e sensibilità interpreta-
tive. E di quella privilegiata per ritenere l'effet tività della condotta del ricorrente di partecipazio ne all'associazione criminosa imperante nei Mercati
Generali di Torino, la Corte di merito ha fornito una illustrazione compiuta e logicamente corretta sulla base di riferimenti che per la loro cospicui tà, diversità genetica, spontanea concordanza ed univocità di significato, sono da ritenere riscontri obbiettivi delle indicazioni del RS
Partecipe quindi l'"ambulante" NE dell'as-
sociazione a delinquere, condotta ontologicamente autonoma da quella estrinsecata nella consumazione
Sicchè la illustradi uno dei reati fine di questa: sicch zione e rappresentazione delle due diverse entità
è ben lungi dal configurare l'asserita tautologia!
Vin la Corte di Torino ha contentemente dimostrato la effettività della sua condotta concorsuale nel ten tativo di estorsione in danno del De VO, attra-
verso. la ricostruzione di tutta la vicenda sulla scorta delle dichiarazioni dei vari protagonisti 51
della vicenda stessa ed in ispecie dei frateLI
De VO, che correttamente interpretate sono state
ritenute validamente dimostrative della sussisten-
za di tutti gli elementi costitutivi al reato con-
tenstato. Nè siffatta valutazione può ritenersi contraddetta dal pur espletato esame del teste Gal
lina debitore del De VO e come tale indicato al terzetto degli estortori: CO - NE
cugino del 1° e BR le indicazioni dallo stesso fornite essendo risultate irrilevanti nel processo di formazione del giudizio sulla responsa bilità dei tre.
b) Quanto infine all'asserita mancanza di motiva-
zione della determinazione della misura della pena premesse le precisazioni formulate sul punto con riguardo al ricorso del BR -v.di retro n. 3
lett. b), la ritenuta limitatezza della pena e la concessione delle attenuanti generiche equivalenti hanno costituito oggetto specifico di giustificazio ne da parte dei giudici di merito. I quali avendo rilevato gli elementi illustrati entità della condotta di partecipazione, ruolo svolto dal ricor rente nell'organizzazione criminosa come queLI
determinanti il giudizio sulla misura di pena da considerare adeguata, non avevano obbligo alcuno 52 d'indursi a valutare singolarmente altri dati e circostanze di carattere personale, familiare e so-
ciale, sicuramente coinvolti nel giudizio e valuta-
ti di grado deteriore, al fine di questo, di queLI
indicati.
7. RO RA.
La inconsistenza delle ragioni dedotte dal ricorren te a sostegno della sua denuncia di nuLItà è em-
blematicamente riassunta nella indicazione dei vizi da cui la impugnata decisione sarebbe affetta, ri-
ferendosi a tutte le mende di cui è suscettibile una motivazione: "erroneità e contraddittorietà, anzi motivazione meramente apparente". Di contro le cause determinanti i vizi così epigrafati, sono co-
stituite dalla contestata attendibilità attribuita dalla Corte di merito alle indicazioni dei coimpu-
tati RS e CO IN ed all'indizio individuato nei riferimenti del teste Calzetta.
Or è evidente che, intanto, è improprio definire "meramente apparente" una struttura argo-
mentativa che nell'analisi della validità delle di-
chiarazioni dei soggetti innanzi citati si svolge
Flungo un itinerario dialettico scandito da rilievi controLI e richiami incrociati, mai paga dei ri-
sultati pur eloquenti forniti dalla interpretazione! letterale delle dichiarazioni acquisite, sì da CO- 53
stituire un riferimento solido non vincibile dai più raffinati espedienti della retorica. E ciò dicasi e per le dichiarazioni del RS e per quelle del CO. Ma erronea e contraddittoria non può es-
sere una motivazione che si fonda su una data ed esplicita e razionalmente coordinata struttura ar-
gomentativa, intuitivamente non valendo a concreta. attendibilmente un vizio siffatto la pretesa de re lo imputato di conseguire l'accoglimento della pro pria tesi, ispirata all'unilaterale e scoperto in-
teresse della sua difesa La dimostrazione della
..
insostenibile inconsistenza di questa, elementar mente manifestata anche in questa sede ove con la denuncia dei vizi innanzi indicati e propri della motivazione si tenterebbe di reintrodurre l'esame di elementi di prova già esaurientemente espleta-
to in sede di merito è fornita dal ricorrente con la non casuale omissione del copioso corredo di argomenti e riferimenti attraverso i quali la Corte
di merito, illustrando il procedimento di valutazio ne degli elementi di prova acquisiti, è pervenuta alla costituzione del suo giudizio di responsabili tà, tanto legittimo ed ispirato al più rigoroso 54 ossequio dei principi di garanzia dei diritti di difesa, , da aver limitato quella responsabilità alla sola partecipazione al consorzio criminoso, afferman do la estraneità del ON ai reati fine. E sì che dal processo emergevano elementi di non irrilevante abività per ritenere il suo ruolo non disignifsignifical
semplice partecipe all'associazione criminosa, se da taluni ne era indicato come il "capo" - e come tale
si concedeva ogni sera una bottiglia di "Dont Peri-
gnon" che consumava col suo scherano, il NE, al bar Milleluci-, e se non risultò estraneo nemme-
no alla vicenda SI risulta beneficiario di as-
segni della stessa per f. 13.722.000 -, che pur si
inserisce nella trama variegata ma coerente delle imprese criminose della gang avente sede nello stand
RO-RO Ma i capi, nella filosofia mafiosaj per garantire continuità ed efficienza all'organizza zione, hanno diritto all'anonimato e, comunque, con la riverenza ossequiosa dei picciotti, alla più as-
{ soluta copertural.
8. FE NT, VA, e PA.
E infondato il ricorso dei predetti;
anzi l'ogget-
te delle censure proposte, sollecitando la ceitera.
zione dell'esame di merito ed in particolare delle dichiarazioni dei testi relativi alla incriminata loro condotta di favoreggiatori, renderebbe quel 55
ricorso inammissibile, l'oggetto indicato esulando dalla competenza istituzionale di questa Corte.
Ka giova rilevare la completezza della indagine svolta dalla Corte di Torino alla ricerca dei ri-
ferimenti logici più solidi non già della tesi ac-
cusatoria, come insinuato dai ricorrenti, ma di quella risultante prevalente dal processo dialetti co da essa instaurato. Sicchè, contrariamente allo assunto dei denuncianti, oltre all'esame delle giustificazioni, peraltro, puerili ed incaute, da
- e valga per tutte quella relativa essi tentate ai verbali di contravvenzione che avrebbe il Fede-
rico NT fatto copiare alla PE e dei quali le avrebbe perentoriamente vietato la lettura duran te l'operazione di fotocopiatura e quindi alla.
verifica della loro attendibilità a fronte delle indicazioni fornite dagli altri testi;
la Corte si
è proposta talora autonomamente delle tesi di con-
trollo come la opposta interpretazione della depo-
sizione D'ER (verbalizzante) in ordine ai ri-
ferimenti fornitigli dal Parricella. In tal modo dimostrando il rigore e la esaustività della ricer.
сат dalla quale è conseguita una valutazione ob-
biettiva e razionale di cui è stata resa giustifi- - 5
6 - cazione compiuta, corretta, coerente e logicamente strutturala, assolutamente immune quindi dai vizi denunciati dai ricorrenti.
ER CE.
La manifesta infondatezza del ricorso del ER
imporrebbe che se ne dichiarasse l'inammissibilità,
se a sollecitarne una diversa definizione non si rilevasse la risolutiva ammissione resa dal ricor-
rente dello scopo effettivo di tutta la sua condot-
ta incriminata ("toccar quattrini" cioè fare dena-
ro) ed il tentativo di contrabbandare tale finalità
come indicatore di una sorta di stato di necessità
isterilente le capacità psico-intellettive del sog-
getto.
La Corte di Torino,cui pure era stata significata dal ricorrente quella giustificazione nella pretesal di accreditarla come prova della mancanza dell'ele-
mento soggettivo dei reati attribuiti al ER,
ha proceduto con assoluta puntualità e rigorosa cau tela alla rilevazione in tutti i fatti in cui si è
espressa la condotta dell'imputato, proprio dello elemento psicologico degli stessi, accertando la natura delle manifestazioni della non inconsapevo-
le-volontà delle singole azioni, la entità della volontarietà delle stesse, l'irresolubile connessio ne di tutte queste con l'incontestata conoscenza 57
della reale natura dell'impresa del RO in cui egli erasi coinvolto. Ricostruito con obbiettiva aderenza alle risultanze del processo, tutto l'iti-
nerario della sua attività nella SI, durante la sua presidenza e successivamente alle sue dimissio-
ni, e dimostrata la innegabile consapevole volontà
del ER di tutta la condotta contestatagli
(la conoscenza della natura di "bidone" dell'impre sa da lui formalmente presieduta, espressamente di chiaratogli dallo stesso RO che lo invitava a continuare nella sua attività per partecipare alla spartizione delle spoglie! non valse a risolvere le sue perplessità, perchè fu più forte l'ansia di comunque riuscire a "toccar denaro"!), la sen-
tenza impugnata ha correttamente qualificato la condotta esaminata, valutando specificamente, in riscontro anche alle argomentazioni difensive, prg prio la questione del dato, che, naturalmente esi-
geva per la corretta soluzione, la più realistica ricostruzione dei singoli fatti sicchè è da ri tenere ineccepibile il giudizio denunciato ed immu-
ne da viai strutturali e sostanziali la motivazio-
ne che di esso è stata offerta.
10. DI UN. 58
Considerazioni e rilievi non diversi da queLI for-
mulati con riguardo al ricorso del ER, val-
gono anche per il RN, la imperativa eloquenza avers dei fatti attribuitigli evidentemente imposto di focalizzare la censura sulla questione relativa alla pretesa insussistenza dell'elemento psicologico, per l'asserita sua ignoranza della natura effettiva del l'impresa del RO della quale egli era socio.
Premesso che il processo di valutazione della con-
dotta oggetto del reato è naturalmente possibile solo sulla base di una corretta e compiuta ricostru zione della realtà materiale della stessa e che la natura e la struttura dell'elemento soggettivo di essa ne rende possibile la rilevazione solo attra-
verso la determinazione del valore semantico delle azioni di cui la condotta consta: a tale metodo si
è ispirata la Corte di Torino, ripercorrendo con rigore di analisi tutto il comportamento del Bernar
gabiledi ed illustrando i fatti d'innegabile significati-
vità e della sua conoscenza del valore e della in-
cisività societaria della sua attività e della de-
-
liberata finalizzazione di questa al conseguimento
_dello scopo personale di rifarsi comunque delle per dite sofferte nelle sue pregresse vicissitudini com merciali. La ortodossia metodologica caratterizzante del "bidone" dopo l'esplosione del caso, ــنمـ con' 61
troLI di forniture con SO, NI e TA
ro, alla consegna di oggetti della società al Gior-
dano, creditore - vittima del RO), per ricono-
scere l'esattezza delle valutazioni compiute dalla
Corte di merito, la puntualità accurata delle sue rilevazioni storiche e dell'interpretazioni relati ve, la completezza, la correttezza, la eccezionale esaustività della motivazione offertane.
11. ZA GI.
a) Sono infondate le censure formulate da entrambi i difensori dello Scazzaro - eccetto quella relati va alla illegittimità della misura di sicurezza applicata dalla Corte d'Appello, l'applicabilità
della quale è condizionata all'accertamento della pericolosità del soggetto al momento dell'esecuzio-
ne: act. 204 c.p. come 31sostituito dall'art. 1
663/86; e limitatamente a tale punto la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio confan nullamento della pronuncia relativa al punto citato per la inattendibilità e delle motivazioni rispet-
tivamente dedotte e, talune, per la inammissibilità
dell'indagine dalle stesse sollecitate.
Quanto, innanzitutto, a queste ultime esposte dai due difensori ed aventi per oggetto, 59 l'indagine della Corte di merito e la corretta va-
lutazione che dei risultati della stessa ne ha de-
rivato, rendono il giudizio espresso esente da_cen-
sure di legittimità, l'asserita violazione delle norme incriminatrici di riferimento rinvenendo la più incontestabile smentita - con la ulteriore con ferma della pretestuosità e frustraneità della sua proposizione, deontologicamente non giustificata neppure dalla legittimità dell'esercizio del dirit to di difesa da contemperarsi sempre con imprescin dibili doveri di lealtà intellettuale, proprio nella icastica specificazione degli eposodi di mag.
gior rilievo della vicenda SI dalla riunione dei soci dell'aprile 82, alle dichiarazioni rese al ER sulla natura di "bidone" dell'impresa;
dalla confezione del documento della sua falsa as-
sunzione come dipendente della società, datato nel gennaio in giorno in cui la SI non esisteva an-
cora, ai contratti di forniture, es :id Joli cal
Bruni, stipulati e gestiti direttamente come conta-
bile della Società, quando questa aveva già cessa-
to ogni attività -, nei quali la deliberata volontà
di contravvenire-con-determinazione a norme di or cinaria onestà prima che dello ordinamento positivo
è manifestata con clamore ed evidenza irrefragabili 60
Ed è elementare il rilievo che le argomentazioni,
cui erroneamente il ricorrente afferma essere limi--
tato il discorso giustificativo della Corte di meri to, sono gli elementi della struttura di quel di-
scorso che su quelle si articola e di esse, logica-
mente coordinate e coerentemente organizzate, s'in-
tesse e si svolge.
Nè miglior sorte può riservarsi al secondb
motivo del ricorso del RN relativo all'asseri ta violazione dell'art. 114 c.p., per omissione del
la applicazione dello stesso, del quale innanzitutto non può in questa sede tenersi conto poichè propo-
sto come motivo nuovo (in appello era stata richie
sta solo una riduzione della pena). Ma per disatteni derne la proposizione - che per mera completezza d'indagine si deliba - è sufficiente confrontare
la reale significazione della norma - che prevede
l'invocata diminuente solo nelle ipotesi di contri buto causale d'irrilevante incidenza sul meccanismo di produzione dell'evento concorsualmente contesta to con il rilievo e della funzione autonoma del
RN e del valore di suoi comportamenti non
certo ininfluenti nel determinismo de fatti di bancarotta imputatigli (basti pensare, per tutti,
agli accordi col RO per spartirsi le spoglie) 62 da un lato, la contestazione del credito prestato dai giudici del merito alle dichiarazioni del Bonac
corsi e del CO - chiamate in correità. -e,
dall'altro, all'asserita attendibilità riconosciuta alle "opinioni", alle "voci" assunte a fonte di
-conoscenza e del RS e di parti lese esami-
nate come testi, in violazione del divieto di cui all'art. 349 3" e 4° co. cpp devesi osservare che la nobilitazione teorica del tema, operata come pre messa alla disamina della fondatezza o plausibilità
delle dichiarazioni riferentisi al ricorrente, non riscatta le esposte argomentazioni dalla logica loro strumentalità per conseguire in questa sede il riesame del merito dei fatti attribuiti allo Scoz-
zaro, impraticabile in Cassazione ove, come è noto,
è consentita unicamente la verifica della regolarità
e correttezza di svolgimento del procedimento di E'formazione dei giudizi oggetto d'impugnazione.
certo che nell'ambito di tale verifica, sono ricom prese le considerazioni rese necessarie dalle con-
testazioni sulla correttezza formale di tale pro-
cedimento,. senza ovviamente che si debordi dai li- niti della competenza funzionale, la rigorosa_ade-
sione ai quali consente, nel caso di specie, di af fermare che i giudici di merito, assumendo le di- chiarazioni del RS e del CO con ri ferimento a tutta la vicenda ed ai suoi protago-
nisti del raket dei Mercati Generali, ad elementi di prova validi ed efficaci, ne hanno previamente saggiato la credibilità, la coerenza, la natura ge netica, riscontrandone la fondatezza e l'asettici tà intesa come immunità da interferenze specula-
tive di varic ordine - sulla base dei riscontri offerti dalle sofferte dichiarazioni dei vari te-
sti, dalle ammissioni di taluni dei coimputati, tut
2 te interpretate con rigore logico di assoluta za (e l'obbiettività del riscontro sempre necessa rio per l'acquisizione di efficacia probatoria del la chiamata in correità, non significa, come già
precisato innanzi, materialità dello stesso, ma razionale cogente imperatività delle conclusioni derivate dal processo d'interpretazione logica del la circostanza dedotta).
Quanto poi all'asserita violazione dello citato, è addebito gratuito ed in- art. 349 €
fondato, poichè tutte le volte che nelle dichiara-
zioni acquisite i giudici di merito hanno rinvenu to riferimenti di non certa determinazione geneti ca.す hanno proceduto con puntigliosa accuratezza-al l'analisi delle locuzioni relative - come nel case- 64
di quelle utilizzate dal RS e dal CO
per ricostruirne il significato effettivo, non reso
palese per furbesca dissimulazione a scopi scoper-
tamente difensivi (ma è il frutto del sistema di omertà vigente all'interno della gang). E quanto poi alle "voci" ed al "notorio" che si assume esse-
re stati accreditati come indebita fonte di conoscen za, è solo da rilevare che tali elementi di prete
-
sa illegittimità probatoria - hanno rinvenuto, nel caso di specie, riferimenti testuali e nelle dichia ragioni di coimputati ed in deposizioni testimonia li e, quanto al clima d'intimidazione spirante nella collettività degli operatori dei Mercati Generali
ed instaurato dai sistemi adottati dalla gang e per effetto della notorietà dell'attività di questa,
da non controverse registrazioni di conversazioni telefoniche. Sicchè per le risultanze che l'istrutto ria aveva fornito, non già di voci trattavasi più,
nè il notorio era frutto di mere congetture. Ed in tali sensi hanno argomentato i giudici di merito,
senza che possa loro addebitarsi alcunchè sul piano della correttezza funzionale ed intellettuale.
Da tale rilievo deriva la con: latazione della in-.
fondatezza della censura sulla illegittimità del metodo seguito dalla Corte Torinese per la ricostru zione dei fatti e, quindi, per la valutazione degl 65
stessi, proprio con riferimento allo RO. Dalt
l'acquisizione della certezza dell'attendibilità
dei referenti acquisti e dal coordinamento logico,
storico ed interpersonale degli stessi, valutando- ne la coerenza sulla scorta delle critiche propo- ste dalla difesa - di segno analogo a quello che caratterizza le censure in questione - e dibattute vivacemente in prima e seconda istanza, la Corte
di merito non poteva sottrarsi all'imperatività
logica del giudizio espresso.
b) Quanto poi alla denunciata violazione cell'art. 520 cpp. per la pretesa illegittimità del diniego della rinnovazione del dibattimento richiesta per l'esame del teste GL, genero del ES
(motivo avv. Troisi), la Corte di Torino ha giusti ficato diffusamente e persuasivamente quel suo giu dizio, fondato sulla frustraneità della richiesta avente ad oggetto un accertamento che le già docu-
mentate acquisizioni consentivano di espletare con compiutezza ed obbiettività: sicchè nessuna ragione di risolutiva rilevanza risultava rappresentata dalla richiesta formulata che imponesse di vincere!
la fondata presunzione di attendibilità offerta da dati già acquisiti e che legittimasse l'esercizio 6.6 eccezionale del potere conferito dall'ordinamento al giudice del riesame.
c) Correlativamente ai rilievi sin qui esposti, de-
vesi osservare che non sussiste nella motivazione.
della decisione impugnata e e specificamente in quella relativa ai fatti attribuiti allo RO alcun vizio riconducibile alle ipotesi di mancanza di mo-
tivazione, la asserita apparenza della stessa (e per giova ripeterlo, è da intendere quella apparenza, consideDi affer: affermazione apodittiche, constante razioni meramente assertive prive di supporto argo-
mentativo e di svolgimento compiuto del processo.
sotteso a quelle affermazioni) essendo una qualifi
cazione suggerita da impropria suggestione retorica mentre la utilizzazione della figura del "travisa-
mento dell'emergenze processuali" è strumento dia-
lettico concernente la interpretazione del signifi cato delle prove che è oggetto esclusivo del pote-
re di scelta del giudice del mermerito: il risultato della relativa attività è sì legittimamente conte-
stabile, ma a patto che se ne dimostri infondatezza ed arbitrarietà. Sicchè resistere alle soluzioni adottate-e-logicamente dimostrato nella loro va-
lenza semantica e nella loro efficacia giuridica,
qualificandole come illecito risultato di travisa- mento, è espediente dialetticamente improprio e 67
certo inidoneo per conseguire un inammissibile rie same del merito in sede di legittimità.
d) Relativamente poi alle doglianze sulla asseri-
ta erroneità della qualificazione giuridica della condotta del ricorrente sub specie ex artt. 416,
416 bis cp., formulate da entrambi i difensori,
impraticabile, come più innanzi si è enunciato, il tentativo di conseguire in questa sede una nuova
edizione dei fatti in cui quella condotta si arti colò, la lettura che degli stessi hanno compiuto i giudici del merito risultando obbiettivamente e lealmente aderente alle indicazioni delle risul tanze istruttorie, interpretate col sussidio di strumenti critici di carattere logico, psicologico oltre che letterale: sicchè essa è sottratta al sindacato di legittimità-, è da rilevare che è in-
sussistente il vizio denunciato, la puntuale rile-
vazione nei fatti accertati di validissimi elementi dimostrativi dell'effettività strutturale e fina-
listica delle ipotesi contestate, conferendo alle conseguenti valutazioni il crisma dell'assoluta loro legittimità. Intanto, è da ritenere perfet-
tamente corretto - e del tutto legittimo, come na-
turale espressione della sua autonomia funzionale- 68 il metodo seguito dalla Corte di Torino che ha vol-
to la sua ricerca prioritaria all'accertamento degli elementi costitutivi del reato associativo, ontolo-
gicamente autonomo rispetto a queLI che ne costi-
tuiscono l'attuazione del programma, di questi po-
tendo essere ritenuti responsabili solo quegli as-
sociali a delinquere, cioè partecipi del consorzio criminoso, che agli stessi, cioè alla loro specifica concretizzazione, hanno dato un contributo causale,
materiale o semplicemente morale, con azione volon taria, determinata a cosciente. E se le regole della sintassi ricostruttiva postulano che, correlativa-
mente, siano autonomi anche i processi dimostrativi delle distinte ipotesi delittuose, la notoria in-
formalità dell'accordo societario, naturalmente elu-
sivo di ritualismi costitutivi di potenziale perico losità probatoria, da un lato e la possibile poli-
valenza degli elementi di prova acquisiti nel pro-
cesso: sono fatti che consentono al giudice di de-
--sumere da detti elementi argomenti dimostrativi e
della sussistenza dei singoli reati cui specifica-
mente si riferiscono e della persistenza..di un fatto
-associativo-criminoso a. carattere permanente del programma del quale quei reati costituiscono l'at-
-tuazione (Sez. I, 14.1.87, Fiandaca in C.P. 188, 0. 1605). 69
Ma nel caso di specie la Corte di Torino
ha utilizzato gli elementi di prova dei reati fine,
l'estorsioni, come materiale di integrazione e con-
valida dei copiosi riferimenti, acquisiti in via diretta e per deduzione logica, della sussistenza dell'associazione a delinquere, i componenti della quale usavano convenire abitualmente nello stand dello RO, relativamente al quale la distinzio ne funzionale e finalistica tra i vari elementi di*
prova, è precisa e non equivoca. E' peraltro obbli-
go ineludibile del giudice, nel procedere alla.co-
gnizione di una vicenda esprimentesi nella ritenu-
ta costituzione di un'associazione a delinquere operativa (sino al 26.XII.82
- episodio Tramontand
con la consumazione di una serie di delitti che ne realizzano il programma, rifuggire da schematizza-
zioni pseudo garantistiche e da idiosincrasic para-
formalistiche, la natura dell'oggetto della sua co-
gnizione imponendogli il dovere della necessaria mobilitazione di tutto il materiale di prova possi-
bile donde derivare le argomentazioni dimostrative più efficaci ed adeguate..
Dovere al quale non si è sottratta la sen tenza impugnata, nella quale, e con riferimento spe 70 - cifico allo RO, per ricostruirne la condotta nella estorsione ES, ha ricomposto tutto il mosaico dei fatti di tal natura che lo indicavano come coinvolto, per derivare dall'analisi comparati va e critica dei singoli aspetti degli stessi gli strumenti per la corretta interpretazione del ruolo da lui svolto, in concorso col NE, nell'epi-
sodio ES. Che,se isolatamente letto di certo autorizzava quanto meno il dubbio sulla finalità ef fettiva perseguita dal ricorrente: ma tale metodo
avrebbe costituito violazione di elementari principi di logica di giudizio, che, per essere fondamenti dell'ordinamento positivo è sindacabile in cassazio-
ne.
Principio, quello testè affermato, imposto dalla struttura del nostro ordinamento, dalle caratteri-
stiche propre della orditura del processo di valu-
tazione dei fenomeni della vita dell'uomo e della collettività in cui opera, dalle esigenze funzionali di un corretto giudizio.
Principio l'osservanza del quale è determinante nel la ricostruzione dei fatti di criminalità associata violazione del quale contrabbangata notoriam mente con protestuose giustificazioni di lealtà pro batoria produce inevitabilmente decisioni inesatte perciò, ingiuste. 71
Ma la Corte di Torino a quel principio si è costantemente ispirata e nella ricostruzione dei fatti conosciuti e nella qualificazione degli stessi, derivandone come logica conseguenza del processo rigorosamente seguito la dimostrazione del la preesistenza nell'ambito dei Mercati Generali
di un consorzio criminoso, costituilosi fra un gruppo di siciliani, non tutti interessati alle at tività economiche svolgentisi in quel luogo
- CO-
me il ON ed il NE - ma tutti da tempo autori di estorsioni in danno or di questo or di quell'operatore (la Polizia ritiene che tali delit-
ti, sino alla data dell'arresto dei vari imputati di questo processo, siano assommati a duecento,
circostanza confermata anche dal MO che par-
la di f. 2 miliardi di somme estorte), adottando metodi violenti come l'uso di esplosivi (caso Scor
damaglia) e di reiterate minacce telefoniche ed utilizzando come "postini" delle somme che le va-
rie persone estorte "versavano, talune delle vitti me, es. il RO, cui era noto solo taluno della gang, che, però, s'illudeva di apparire come il neu trale intermediario o talvolta come lo accorto me- diatore tra gli innoignotiestortori.ele vittime. Ora 72. =
un sistema siffatto accortamente strutturato sulla base di tradizionali esperienze legate anche alla
_comune origine regionale degl'imputati, poteva ri-
sultare valido a patto che il gruppo di appartenen-
za dei vari attori risultasse ed apparisse compatto,
determinato e spietato e rigidamente fedele a deter minate regole di comportamento interno ed esterno...
Tutte tali caratteristiche la Corte torinese ha colt to nella vicenda, sicchè ha legittimamente concluso per la sussistenza di un'associazione criminosa fi-
nalizzata ad eseguire estorsioni, adottando metodi di mafiosi ancor prima che la legge 646/82 introdu- figure cesse la nuova e di reato di associazione a de-
linquere di tipo mafioso. Che, benchè autonoma ri-
spetto a quella dell'associazione a delinquere com- mastese ex art 416 cp - per la diversità ontologi-
ne costituisce norma speciale se la finalità
che si persegue con la pratica del metodo mafioso
è quella di commettere delitti, identica allo scopo dell'associazione ex art. 416 c.). (Sez. I, 31.1.85
AA. in C.P. 86, p. 1238): di conseguenza, per la natura permanente del reato associativo, tutta la condotta incriminata, se cessate in s oca successi-
va all'entrata in vigore della norma speciale, è
soggetta alla disciplina da questa dettata (Sez. I, 11.4.83, Grifo ivi, 85 p. 381). Alla quale quindi 73
non può sottrarsi il ricorrente la cessazione della sua attività associativa essendo avvenuta solo
"alcuni mesi dopo" l'entrata in vigore della nuova norma.
e) E' poi da disattendere la doglianza della man-
canza di motivazione della sussistenza degli ele-
menti costitutivi dell'associazione di tipo mafio-
So la sentenza impugnata avendo illustrato con co-
piosa riproduzione testuale dei documenti del pro-
cesso, con argomentazioni di realistica adesione alle risultanze degli stessi, ed il clima che la sola notorietà dell'esistenza di quella gang aveva instaurato nei Mercati Generali e gli effetti psi-
cologici indotti in quanti s'imbattevano nei Compo nenti di tale consorzio criminoso, disposti, tacen do (le vittime identificate hanno parlato solo in sede giudiziaria e molte dopo essere state incrimi
nate per falsa testimonianza), a soggiacere alle pretese loro rivolte con minacciose blandizie, an-
che se mediate da apparenti uomini in buona fede
(vedi episodi MO e ES). E la valu-
tazione di tutte tali mircostanze for il rigore 12
gico caratterizzante il processo relativo, immune perciò da vizi strutturali, esula dalla cognizione 7
4 - di questa Corte Suprema.
Considerazioni analoghe son da formulare in ordine:
(1) al dedotto difetto di motivazione della svalutata circostanza delle condizioni economiche del ricor-
rente (assunte a fatto non giustificativo della con dotta estorsiva per l'asserita loro floridita ed as seritamente inidonee a sostenere l'onere della cau-
zione impostagli per la concessione della libertà
provvisoria) é) ed al diniego del valore di preva-
lenza alle circostanze generiche. Quanto al primo punto la Corte ha convincentemente illustrato il sud
(giudizio di disvalore delle argomentazioni svolte dal ricorrente, con considerazioni di spessore logi
\co e fondamento fattuale tali da dimostrare la non apoditticità del suo giudizio e quindi a sottrargi,
(per la correttezza del processo di formazione dello stesso, alle critiche in questa sede. Ove deve solo
Cosservarsi essere ininfluente l'entità e la dimensio ne economica dell'estortore, che nella specie opera va non in proprio, verosimilmente, ma come esponente attivo ed autorevole di una gang (ed il RS
icasticamente additerà al RO il gruppo di suoi sodali permanentemente gravitanti e di fazione nello stand dello RO con l'espressione: "sono queLI
che mangiano i tuoi soldi!") della quale eran parte anche soggetti apparentemente sforniti di grossi 75
patrimoni come il macellaio ON, il Chianello,
il BR etc., che però nell'attività estorsiva dell'associazione mafiosa avevano trovato la con-
te dei loro guadagni.
Quanto poi al secondo punto vale quanto, relativa-
mente alla questione è stato esposto con riguardo al BR (retro n. 3, lett. 0).
Relativamente poi all'asserita erroneità del reato assunto a parametro per la determinazione della pe na base e dell'aumento per la continuazione, la questione è manifestamente priva d'interesse, la misura di quell'aumento essendo di entità cosi ri
dotta da poter essere espressa con riferimento e
416 bis cp. ed alla pena edittale prevista per il a quella di cui all'art. 629 cp., la precisa de-
reato da fungere da parametro ri terminazione del sultando al fine propostosi dalla denuncia,del tut to irrilevante.
12 NO IU.
Prive di consistenza risultano le cen-
sure oggetto del ricorso del RO - meno quella relativa all'illegittimo din logo del condono-di cui al d.p.r. 744/31 applicabile limitatamente al-
la pena inflitta per il reato di truffa per cui 7.6.
il ricorso dev'essere, con l'eccezione citata, ri-
gettato.
a) Va segnalata innanzitutto la estensibilità alle.
questioni proposte col primo motivo delle argomen'
tazioni svolte esaminando il ricorso dello RO
ed in particolare quelle relative al contestato me todo di indagine per la rilevazione degli elementi costitutivi del reato associativo come ontologica.
premessa del reato di estorsione ed alla utilizza-
zione, per le rispettive indagini, di elementi di prova acquisiti nel corso dell'accertamento del reato-scopo,.. la potenzialità probatoria di questi ultimi, per la loro naturale intensità semantica, im
ponendo razionalmente la loro utilizzabilità con riferimento alla condotta, come scandita nelle sue varie espressioni, incriminata, senza che l'opera-
zione legittima per principio elementare di logi-
ca e di dialettica argomentativa - produca alcun fatto d'arbitrio procedurale-o-induca a-ritenere fondata l'opinione di una deviante pregiudiziale trasfusione di concetti o di risultati probatori
Ciò premesso è da rilevare che nell'articolato di- scorso del ricorrente, con riferimento al primo no-
tivo, non rilevasi alcun elemento valido e convin-
cente della sussistenza dei denunciati vizi di giu- 27dizio e di motivazione in ordine alla ritenuta sua responsabilità per i reati di associazione a delin quere e di estorsione in danno del Ramundo, le doglianze sul metodo (condite dal rilievo dell'"ec cessivo rigorismo" usato nei suoi confronti espres sione che implica il riconoscimento della legitti-
mità di un trattamento rigoroso nei suoi confronti(-)
ed evidenziantisi come infondate perchè consisten ti in singolari, erratiche spigolature nel diffuso e penetrante discorso svolto dalla Corte di merito.
assunte volta a volta come prova di contraddittoriė
tà o come segno di illogicità del discorso, esen-
plare indizio d'insufficienza argomentativa,risul- Lando esplicita sollecitazione ad un riesame del-
la elaborazione operata dai giudici torinesi,della vicenda. La impraticabilità di tale proposta è
peraltro conosciuta bene dal ricorrente: se enun-
cia come asserita fonte dei vizi che denuncia la
"straordinaria ampiezza" di trattazione della vicen da di cui fu protagonista e la puntuale ed estesa disamina che nel corso di essa la Corte torinese ha operato di tutti i rilievi difensivi: ammissio- ni cho denuncianc 1'infandatezza degli assunti cen sorii, la trattazione in questione risultando es-
sere stata svolta con accurata ricerca di tutti 78
gli elementi di prova più idonei ad illuminare sul la vicenda che le risultanze istruttorie potevano offrire;
con penetrante acutezza nella rilevazione delle più razionali e realistiche significazioni di tali elementi;
con esemplare obbiettività nella selezione di quei significati di non affidabile cre dibilità: assoggettando tutti i risultati consegui.
ti dalla sua attività d'interpretazione, coordina-
mento e valutazione, al confronto con le critiche formulate dal ricorrente ed affermando, motivatamen te, le sue risolutive conclusioni.
Valutate, invero, tutte le dichiarazioni dei coimputati e dei vari testimoni relative alla indicazione del RO come componente della gang di estortori accampata presso lo stand a lui in-
testato ed abitualmente aggirantesi anche nei pres.
si o entro il bar "La Ciattigliera", sito in pros-
simità dei Mercati Generali, ed analizzato con rigore ed acume critici esemplari lo svolgimento dell'episodio della seconda estorsione del Ramundo
come illustrato dai suoi protagonisti (il Chianelld
e la vittima), nelle dichiarazioni rese nelle va-
rie fasi istruttorie, - depurato le stesse di tutte le varianti volta-a-volta inserite per effetto di intuibili interferenze di varia natura-; precisato il momento, le modalità ed il contenuto dell'inter
- 79
vento del ROmano nella vicenda ed analizzatene cri ticamente affermazioni, deduzioni e controdeduzioni:
alcun margine di libertà di giudizio residuava dal la stringente conseguenzialità di tali operazioni,
governate tutte dal costante rispetto delle non elucibili regole della logica e dell'ermeneutica.
b) Considerazioni analoghe impone l'esame del se-
condo motivo, riferentesi a pretesi, ma indimostra-
ti vizi di motivazione dell'affermata responsabili tà in ordine ai reati faLImentari ed alla truffa
(capo b) procedimento per faLImento SI), vizi chiaramente enunciati in forma consapevolmente ge- nerica e sostanzialmente puntualizzati con riferi-
mento alla sola ipotesi di bancarotta documentale e condensati nell'affermazione di una pretesa il-
legittimità della ricostruzione dei fatti per aver assunto a premessa della stessa "presupposti solo apparenti
La irresistibile evidenza della realtà dei fatti attribuiti al ricorrente, già convincente dai sintetici cenni storici esposti nelle premesse di fatto, emerge con l'imperativa autorevolezza-vel---
la speculare riproduzione della sua inalterabile entità, dalla articolata, approfondita, illuminante 80 ricognizione, analisi e valutazione di tutta la vi cenda della società: operazione condotta sulla scor ta dell'elaborazioni peritali delle attività econo-
mico-finanziarie; ricostruendo le vicissitudini del le varie attività di fornitura e di rivendita delle merci commerciate attraverso l'esame di quanti in ciascuna delle stesse fossero coinvolti;
verifican do l'attendibilità di tutti i riferimenti acquisiti per dichiarazioni di coimputati, di testi e di perso
ne offese. La capacità solidamente strutturata di
tale indagine, capillarmente illustrata dalla sen-
tenza impugnata, con argomentazioni logiche e ra-
zionali assolutamente aderenti a tutte l'emergenze processuali, fondamento di rara consistenza di va-
lutazioni giuridiche assolutamente corrette, si di mostra, a giudizio di questa Corte Suprema, del tultut to immune da vizi di alcun genere per quanto attie- ne e l'esattezza della decisione e la completezza,.
esaustività e logicità della motivazione della stessa.
Nè può attendersi l'invero extravagante rilievo sul riflesso probatorio" esercitato nel processo di valutazione dei fatti di bancarotta da
gli accertamenti della condotta del RO come partecipe dell'associazione a delinquere, la non opinabile strumentalità della vicenda SI per il 81
conseguimento dei fini di quell'associazione risul tando come effetto non del mero indizio della conti guità cronologica delle due vicende, ma dalla pre-
senza attiva nei fatti SI oltre che del RO,
di personaggi di spicco di quell'associazione come lo RO, il ON ed il BO, in essa ope-
ranti a vario titolo;
dall'impiego di metodi propri dei sistemi delinquenziali usati nelle consorterie mafiose.
c) Quanto infine alle doglianze per la mancanza di
motivazione del diniego delle attenuanti generiche e della ritenuta continuazione tra i reati di ban carotta e quello di estorsione, la deduzione è pri-
va di fondamento, entrambe le statuizioni risultan-
do oggetto di persistenti e puntuali considerazioni che, per la loro sostanziale esattezza storica e valutativa, non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità.
Ove giova solo rilevare l'erroneo concetto, che
risulta ancora imperante, dell'istituto delle atte nuanti generiche, la cui funzione, al di là di ogni comoda e pietistica interpretazione e ad onta delle più viete ma persistenti e devianti applicazioni in quella chiave, è quella di offrire al giudice 82
uno strumento idoneo a dimensionare, con realisti са aderenza alle caratteristiche soggettive dello agente ed oggettive della sua condotta di specie, il trattamento sanzionatorio, sì da renderlo effettiva-
mente funzionale alle finalità sue proprie.
Conclusivamente, dichiarati inammissibili i ricorsi di AD DO e IO GI, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti dello RO e del RO, limitatamente alla mi-
sura di sicurezza per il primo, ed al condono ex ar
6 1. 744/81 per il secondo da applicare nella misu-
ra di mesi otto di reclusione ef 300.000 di multa riferibile al reato di truffa aggravata. Con i ricor si dello Scozzaro e del RO vanno pure rigettati i ricorsi di tutti gli altri ricorrenti con la con-
danna solidale di questi ultimi oltre che del Qua- dri e del IO al pagamento delle spese del pro cedimento e di ciascuno della somma di £. 500.000
in favore della Cassa delle ammende.
La Corte Suprema di Cassazione
Sezione RI Penale.
letti gli artt, 534, 537, 549-eap. 204 cp- --6 D.PR
744/81
dichiara inammissibili i ricorsi proposti da AD DO 83
e IO GI avverso la sentenza 3 aprile
'86 della Corte d'Appello di Torino.
Annulla
senza rinvio la sentenza predetta nei confronti di
RO GI, limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata,
che elimina.
Annulla
altresì, senza rinvio, la stessa sentenza nei con-
fronti di RO IU limitatamente al din go del condono ex art. 6 d. p.r. 744 4/81 che applica nel la misura di mesi otto di reclusione e £. 300.000
di multa, pena riferita al reato di truffa aggrava-
ta.
Rigetta
infine i ricorsi proposti avverso la citata senten- za da RS MO, BO UC, BR
AS, NE DO, ON RA, Par-
rinello NI, NE GI, CO NT,
CO VA, CO PA, Verteramo Vincen
ZO e RN UN.
Condanna tutti i ricorrenti, ad eccezione dello Scozzaro e del Romano, al pagamento in solido delle spese del 84 procedimento, nonchè ciascuno della somma di lire cinquecentomila in favore della Cassa delle ammende,
Roma, 11 8 giugno 1988.
IL PRESIDENTE
Ecc. Dr. Roberto Modigliani
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
EL
DEPOSITATA DIRETTORE DI SEZIONE IN CANCELLERIA
(Carlo Navacci)
29 APR 1989
IL CANCELLIERE