Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
Il cittadino extracomunitario che intenda esercitare in Italia la professione forense, ove regolarmente soggiornante in Italia ed in possesso di titoli, legalmente riconosciuti, abilitanti all'esercizio della professione, può, entro un anno dall'entrata in vigore della legge n. 40/1998, chiedere l'iscrizione al relativo albo e, dopo la scadenza del suddetto termine, ove residente in Italia, potrà ottenere la richiesta iscrizione nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere definite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio; ne consegue che il cittadino extracomunitario non residente in Italia non può ottenere l'iscrizione all'albo degli avvocati ne' in base alla normativa comunitaria (non essendo cittadino comunitario), ne' in base alla citata legge n. 40/1998 (non avendo i requisiti per l'iscrizione all'albo previsti da detta legge per i cittadini extracomunitari), ne', infine, in base ad un principio di reciprocità di fatto (o per equivalenza di trattamento) rispetto al paese di provenienza, giacché il principio di reciprocità costituisce una condizione di efficacia della norma che attribuisce un diritto allo straniero e non va confuso con il riconoscimento di tale diritto, non potendosi perciò riconoscere al cittadino extracomunitario il diritto all'iscrizione all'albo in Italia solo perché tale diritto è riconosciuto nel paese di provenienza ai cittadini italiani, occorrendo invece una norma italiana che riconosca tale diritto, e rilevando la reciprocità non come fondamento del diritto, bensì come condizione di efficacia della suddetta norma.
Commentario • 1
- 1. Diritto internazionale privato: la condizione di reciprocitàAccesso limitatoDavide Giovanni Daleffe · https://www.altalex.com/ · 18 novembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/1999, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Antonio SENSALE - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, in persona del rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE ORESTANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MU IN DI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA 117, presso lo studio dell'avvocato LUCIO GHIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimato -
avverso la decisione n. 69/97 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 17/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/98 dal Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO;
uditi gli Avvocati Salvatore ORESTANO per il ricorrente, Lucio GHIA per il controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza in data 16 maggio 1994 il dott. SE US AD, cittadino somalo, chiedeva al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma la iscrizione nell'Albo dei Procuratori legali. Con provvedimento in data 1^ dicembre 1994 il Consiglio dell'Ordine respingeva l'istanza in quanto non risultava che il richiedente fosse in possesso dei requisiti legali previsti dall'ordinamento professionale e, precisamente, della iscrizione nel registro dei praticanti procuratori e dell'abilitazione all'esercizio dinanzi alle Preture.
Con ricorso depositato il 10 gennaio 1995 il dott. SE US AD proponeva ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense che, con decisione depositata il 17 giugno 1997, riformava la decisione del Consiglio dell'Ordine di Roma. In particolare il Consiglio Nazionale riteneva che il dott. US avesse diritto all'iscrizione in base al trattato di amicizia italo-somala e al principio di reciprocità in esso contenuto.
Avverso la decisione del Consiglio Nazionale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del suo Presidente, propone ricorso articolato in due motivi. Il dott. SE US AD resiste con controricorso illustrato con memoria. Il Consiglio dell'Ordine ha quindi presentato memoria con cui denuncia l'inammissibilità del controricorso perché tardivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia il vizio di eccesso di potere per difetto e erroneità di motivazione, errore sui presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento e illogicità manifesta. Lamenta che il Consiglio Nazionale abbia riconosciuto il diritto del dott. AD a esercitare in Italia la professione legale in base al principio di reciprocità contenuto nel trattato di amicizia tra Italia e Somalia firmato a Mogadiscio il 1^ luglio 1960. In tal modo, ad avviso del ricorrente, verrebbe a determinarsi una disparità di trattamento tra cittadini extracomunitari, come il dott. AD, e gli altri cittadini appartenenti agli Stati membri dell'Unità Europea per i quali è previsto il superamento di una prova attitudinale.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 17 e 27 (all'epoca non ancora abrogato dalla Legge n. 27 del 24 febbraio 1997) del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578; dell'art. 6 n. 2 del D.lgs. n. 115 del 27 gennaio 1992; della Direttiva n.
89/48/C.E.E. del 21 dicembre 1988 (attuata in Italia dall'indicato decreto legislativo); degli artt. 1 e 8 della L. 29 dicembre 1990 n.428; dell'art. 5 del Trattato di Amicizia tra Italia e la Somalia 1
luglio 1960; dell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale e di tutte le altre norme regolanti l'esercizio della professione forense in Italia.
Lamenta che il Consiglio Nazionale non abbia tenuto presente che il principio di reciprocità garantisce ai cittadini di un Paese i diritti che godono i cittadini dell'altro Paese, ma fa salve le disposizioni contenute in leggi speciali, come quelle che regolano l'accesso alla professione, e l'iscrizione all'Albo professionale. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e debbono essere dichiarati fondati.
In Italia, come del resto negli altri Paesi della Comunità Europea, l'esercizio delle libere professioni non può essere svolto da chiunque, ma solo da coloro che presentano particolari requisiti. L'accertamento di tali requisiti è compito del Consiglio dell'Ordine professionale (art. 2229, secondo comma cod. civ.) e risulta dalla iscrizione nell'albo dell'Ordine. Solo coloro che sono iscritti nell'Albo sono abilitati ad esercitare una determinata professione. I requisiti per l'iscrizione sono stabiliti dalla legge e possono essere diversi a seconda della professione: età, residenza, buona condotta, possesso di una adeguata preparazione tecnico- professionale risultante da un praticantato e dal superamento di un esame di Stato abilitante e, in generale, il possesso della cittadinanza italiana.
Il principio del requisito della cittadinanza italiana subisce tuttavia alcune deroghe sia in relazione ai cittadini extracomunitari sia, ancora più, in relazione ai cittadini comunitari. Per quanto riguarda gli avvocati degli altri Paesi membri della Comunità europea va osservato che il principio generale della libera circolazione delle persone, contenuto nel trattato di Roma, implica che coloro i quali desiderano prestare un servizio o stabilirsi in un qualsiasi Stato membro per esercitarvi la propria attività possono farlo alle stesse condizioni stabilite per i cittadini di quello Stato;
e norme particolari sono state emanate dal Consiglio per facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (Direttiva 77/249/Cee) e per attuare il principio del mutuo riconoscimento dei diplomi di laurea. Per quanto riguarda, invece, gli avvocati dei Paesi extra- comunitari la legge 6 marzo 1998 n. 40, intitolata "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", contiene una norma sulle attività professionali che consente l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali degli stranieri in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana (art. 35).
La norma è una tipica disposizione con effetto transitorio. L'iscrizione all'Albo, infatti, deve essere richiesta entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge (e cioè entra il 21 marzo 1999); dopo la scadenza di questo termine gli stranieri che abbiano la residenza e i titoli di studio necessari possono iscriversi agli Ordini, Collegi e elenchi speciali nell'ambito della quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato. Le quote sono definite annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3, comma 4 della legge e secondo percentuali massime di impiego, in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione. È necessario, tuttavia, che lo straniero, al momento della entrata in vigore della legge (21 marzo 1998), sia regolarmente soggiornante in Italia e sia in possesso dei titoli professionali, legalmente riconosciuti in Italia, abilitanti all'esercizio delle professioni.
Nel caso in esame il sig. SE US AD non ha diritto all'iscrizione nell'Albo degli avvocati in base alla normativa comunitaria in quanto non è cittadino comunitario;
e non ha diritto alla iscrizione in base alla legge 6 marzo 1998 n. 40 in quanto non risulta residente in Italia e in possesso dei titoli professionali, legalmente riconosciuti in Italia, abilitanti all'esercizio delle professioni.
D'altra parte il diritto all'iscrizione all'Albo degli Avvocati da parte del cittadino somalo non può essere fondato sul principio della reciprocità di fatto (o reciprocità per equivalenza di trattamento) che, secondo il Consiglio Nazionale, sussisterebbe tra l'ordinamento somalo e quello italiano.
Al riguardo è sufficiente osservare che il principio di reciprocità costituisce una condizione di efficacia della norma che attribuisce un diritto allo straniero e non deve essere confuso con il riconoscimento di tale diritto. In altri termini non può essere riconosciuto al cittadino somalo, in mancanza di una norma espressa, il diritto all'iscrizione all'albo solo perché l'ordinamento somalo ha riconosciuto ai cittadini italiani il diritto all'iscrizione negli Albi professionali somali. Occorre invece una norma italiana che riconosca al cittadino somalo il diritto all'iscrizione; e la reciprocità rileva non come fondamento del diritto, ma come condizione di efficacia della norma che tale diritto ha già attribuito.
Ora manca nel nostro ordinamento alcuna norma che attribuisca ai cittadini somali tale diritto. E pertanto del tutto irrilevante è il richiamo fatto dalla decisione del Consiglio Nazionale al principio di reciprocità.
Il trattato, infatti, riconosce i diritti civili al cittadino somalo in Italia ma non contiene, come ha riconosciuto lo stesso Consiglio Nazionale, alcun espresso riconoscimento di abilitazione dei cittadini somali all'esercizio della professione in Italia;
e il riconoscimento dei diritti civili non significa riconoscimento della cittadinanza italiana come sembra invece ritenere la decisione del Consiglio Nazionale.
La decisione deve pertanto essere cassata e la causa va rinviata allo stesso Consiglio Nazionale forense che si atterrà ai principi indicati in questa sentenza.
Si ritiene equo dichiarare integralmente compensata tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte cassa la decisione impugnata e rinvia la causa al Consiglio Nazionale Forense. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 1998
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 1999.