Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4060 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 15.5.2025 così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 14358/2022 del ruolo generale vertente tra rapp.ta e difesa dall'avv. AURICCHIO RAFFAELE , con Parte_1 cui elett.te domiciliato in VIA CIRCUMVALLAZIONE N°20 TORRE DEL GRECO
ricorrente e
rappr. e difeso dall'avv. TEDESCHI MARIA PIA ed elett.te domiciliato come CP_1 in atti resistente
Con ricorso depositato il 28.7.2022, l'istante di cui in epigrafe, premesso che, già invalida civile parziale dall'01.01.1985, a seguito di azione giudiziale otteneva il riconoscimento dello status di invalida civile totale come da decreto di omologa
Trib. Napoli del 23.12.2015 R.G. n°12392/2014, requisito sanitario confermato come da verbale relativo alla visita di revisione cui veniva sottoposta in data
07.09.2016; che, all'esito della quale, riceveva comunicazione datata 15.02.2017 di riliquidazione della prestazione cat. INVCIV n°02212479 dalla quale non risultavano somme a credito o a debito;
che, a seguito di aggravamento delle proprie condizioni di salute, presentava nuova domanda amministrativa in data
13.12.2019 all'esito della quale veniva riconosciuta ancora “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%” come da verbale sanitario emesso in CP_1 data 17.03.2020; che impugnava in sede giudiziale ottenendo il riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 01.07.2020 come da decreto di omologa Trib. Napoli del 16.07.2021 R.G.
n°3808/2020; che, successivamente, a seguito di domanda di ricostituzione riceveva dall' comunicazione di riliquidazione del 23.08.2021; che avverso CP_1
l'operato dell' , invocando l'insussistenza nonché l'irripetibilità delle somme CP_2 chieste in restituzione dall' inoltrava in data 18.11.2021 ricorso al Comitato CP_1
Provinciale che, ad oggi, non ha ricevuto alcuna risposta. CP_1
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ 1) accertare la parziale insussistenza dell'indebito contestato dall' l'erogazione dell'assegno Parte_2 sociale sostitutivo d'invalidità civile nonché della maggiorazione ex art.38
L.448/2001 per il periodo da Febbraio 2020 a Settembre 2021, per complessivi €
2.355,45 per il 2020 ed € 2.494,53 per il 2021 – rideterminando l'indebito complessivo in € 155,14 per l'anno 2020 ed € 835,38 per l'anno 2021 – per la complessiva somma di € 990,52; 2) accertare altresì l'irripetibilità delle somme indebitamente erogate per i mesi da Agosto 2011 a Gennaio 2020 a titolo di maggiorazione per gli invalidi civili coniugati ex art. 70 comma. 6 l. 388/2000, pari complessivamente ad € 1.146,63 (di cui € 61,98 per l'anno 2011, € 134,29 annuali per gli anni dal 2012 al 2019 ed € 10,33 per il mese di Gennaio 2020); 3) per l'effetto, rideterminare complessivamente l'indebito di € 5.986,28 da Agosto 2011 a Settembre 2021, come contestato dall' , in complessivi € 990,52 e CP_2 dichiarare che detto indebito è ripetibile solo entro i limiti di tale minor somma;
4) di conseguenza, atteso che l' ha già recuperato la somma di € 2.436,87 a CP_1 titolo del predetto indebito, condannare l' alla restituzione di € 1.446,35 CP_2
(pari alla differenza tra l'importo già recuperato di € 2.436,87 e l'importo effettivamente indebito e ripetibile di € 990,52) nonché alla restituzione delle eventuali ulteriori somme a recupero del riferito indebito che l'Istituto avesse successivamente trattenuto in corso di causa, nonché alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito da ogni singola trattenuta mensile al saldo;
5) condannare, altresì, l' al pagamento delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto CP_1 procuratore che si dichiara antistatario.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' contestando che la CP_1 ricorrente non dichiarava il proprio stato coniugale e non comunicava all' i CP_1 redditi del marito, pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Nelle note di trattazione scritta del 13.5.2025, il procuratore di parte resistente deduceva che, sulla scorta della documentazione prodotta dalla parte ricorrente afferente l'intervenuta separazione, si provvedeva a ricalcolare la prestazione per cui è causa ( come da te08 allegato del 26.2.25 all. n. 1 e da nota del 26.2 per il periodo 04/2020 (mese successivo alla separazione) al 09/2021), per cui risultava un credito in favore dell'istante come qui di seguito specificato : periodo
04//2020- 12/2020 E. 2150,64 ( di cui assegno sociale E. 233,24 e maggiorazione sociale 1.917,40) e per il periodo 01/2021- 09/2021 E. 1871,46 ( di cui assegno sociale E. 145,80 e per maggiorazione sociale E. 1725,66) .
Concludeva, pertanto, che in favore della ricorrente, per il periodo dal 4.20 al 9.21, sussisteva un credito che annullava l'indebito precedentemente accertato .
Tenuto conto delle nuove deduzioni ed allegazioni dell' considerato che CP_1
l'indebito relativo al periodo da aprile 2020 a settembre 2021 è stato annullato, in quanto l' ha riconosciuto ed anche corrisposto somme a credito, va CP_2 dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione a questo capo di domanda.
Residua in contestazione tuttavia, l'accertamento dell'irripetibilità dell'indebito per il periodo dall'agosto 2011 al marzo 2020 per l'importo complessivo di €
1.317,49. In merito, risulta evidente dai modelli RED prodotti dall' (vedi RED 2013 e CP_1
2017) che l'istante aveva correttamente messo a conoscenza l' del proprio CP_2 stato civile e, pertanto, l'errore nell'erogazione della maggiorazione ex art. 70, comma 6, legge 338/2000 è da imputarsi interamente all' , non CP_2 ravvisandosi alcun elemento di dolo nella condotta tenuta dalla ricorrente che, di conseguenza, ha fatto legittimo affidamento sulle somme percepite.
Infatti, dall'analisi dei suddetti modelli si evince chiaramente la presenza del coniuge nonché la rilevanza dei redditi di quest'ultimo ai fini della percezione della prestazione in godimento.
Dunque, già dal 2012 l' era chiaramente a conoscenza dello stato civile CP_2 della ricorrente, anche perché l' , attraverso la procedura ARCANET, ha CP_2 accesso diretto ai dati anagrafici di tutti i propri assicurati.
In alcun modo, infatti, tale indebito può attribuirsi a responsabilità della ricorrente che nella vicenda in oggetto non ha tenuto alcun comportamento doloso/colposo, facendo anzi legittimo affidamento sulle somme percepite in virtù di un valido rapporto assistenziale costituito dal diritto alla pensione d'invalidità civile, poi trasformatasi in assegno sociale sostitutivo.
Dunque, le somme indebitamente percepite dall'istante non vanno restituite in quanto si è “in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost n. 431 del 1993, ma anche Cass. n.1446/2008 est. )” Per_1
(Cass. n°13223/2020); pertanto, essendo il provvedimento che ha accertato CP_3
l'indebito assistenziale – così come confermato dall' in memoria di CP_1 costituzione – datato 23.08.2021, l'indebito così formatosi per il periodo antecedente dall'Agosto 2011 al Gennaio 2020, non è ripetibile ai sensi del D.L.
n. 850/1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29/1977, nonché ai sensi del D.L. n.
173/1988, art. 3, comma 9, convertito in L. n. 291/1988, come da insegnamento costante della Suprema Corte (ex multis, Cass. sent. n°26036/2019, e n°28771/2018, doc. n°15c e 15d fascicolo di parte)
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione all'indebito di €
4.849,98 relativo al periodo da aprile 2020 a settembre 2021, in quanto annullato dall'Istituto per effetto della riliquidazione disposta con comunicazione del
26/02/2025;
- accerta l'irripetibilità dell'indebito residuo di € 1.317,49 relativo al periodo da agosto 2011 a marzo 2020 e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione di CP_2 tale importo in favore della ricorrente, oltre interessi legali e maggior somma da svalutazione monetaria con decorrenza dal 26/02/2025;
-) condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi CP_1
E. 1.500, oltre Iva Cpa e rimborso spese generali con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 22/05/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Maria Rosaria Palumbo