TAR Parma, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 2
TAR
Ordinanza presidenziale 31 marzo 2025
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Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto d'istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la regolarità contributiva sia un requisito da mantenere per tutta la durata della procedura, non solo al momento della presentazione della domanda. L'irregolarità accertata successivamente alla presentazione dell'istanza, anche se contestata, ha comportato la legittima esclusione dagli incentivi, non essendo stata dimostrata la sospensione dell'efficacia dell'atto di accertamento dell'irregolarità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 2
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 2
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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