Ordinanza presidenziale 31 marzo 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00002/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00479/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 479 del 2022, proposto da
OM S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Marzia Pittone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Salvatore Catamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Atti S.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del 18 ottobre 2022 con cui l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL non ha accolto la domanda d'ammissione agli incentivi alle imprese di cui all’Avviso Pubblico ISI 2020 presentata dalla società ricorrente, per mancanza dei requisiti di cui all’art. 7 del medesimo Avviso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa RI PE e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Avviso Pubblico ISI 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 297 del 30 novembre 2020, l’INAIL ha messo a bando la finanziabilità di determinate tipologie di progetti al fine di incentivare le imprese al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.
OM S.r.l. Unipersonale, in data 3 febbraio 2022, ha presentato domanda di ammissione agli incentivi per il progetto di cui all’Allegato 3 all’Avviso Pubblico “ Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto ”, dichiarando il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 7 del citato Avviso.
Con preavviso di rigetto del 30 agosto 2022, l’INAIL ha opposto alla richiedente la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di ammissione agli incentivi, segnalando, tra l’altro, che « L’impresa richiedente deve soddisfare a pena di inammissibilità i requisiti previsti dall’art.7 dell’avviso pubblico 2020. Non è stata rispettata una delle condizioni previste da tale articolo in quanto l'impresa non risulta in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi ».
Ad esito dell’esame delle osservazioni proposte dalla ricorrente, l’INAIL con provvedimento del 18 ottobre 2022 ha rigettato l’istanza di ammissione agli incentivi con la seguente motivazione: « l'impresa richiedente deve soddisfare a pena di inammissibilità i requisiti previsti dall'art.7: in particolare è necessario “essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al documento unico di regolarità contributiva” e tale requisito deve essere mantenuto anche successivamente alla presentazione della domanda; è quindi richiesta la continuità nel mantenimento dei requisiti che legittimano il diritto al finanziamento. In data 1 luglio 2022 è stata rilevata un'irregolarità nel versamento di contributi dovuti a INPS; la documentazione presentata in data 8 settembre 2022 non è idonea a dimostrare la continuità nel mantenimento del requisito della regolarità contributiva e assicurativa ».
Con ricorso proposto come in rito, la società OM S.r.l. Unipersonale ha impugnato il provvedimento con cui l'INAIL non ha accolto la domanda d'ammissione agli incentivi alle imprese di cui all’Avviso Pubblico ISI 2020 per mancanza dei requisiti.
Si è costituito in giudizio l’INAIL instando per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del giorno 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo di ricorso, con cui si deduce “ Violazione di legge. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 11, comma 5 D.Lgs. 81/2008. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 19 dell'Avviso Pubblico ISI - Direzione Regionale INAIL Emilia - Romagna 2020. Eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto d'istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione. Illogicità e ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'atto amministrativo. Violazione dei diritti fondamentali relativi alla tutela giurisdizionale ”.
La società ricorrente premette, in punto di fatto, che:
- al momento della presentazione dell’istanza sussisteva la regolarità contributiva richiesta dall’art. 7 dell’Avviso Pubblico;
- solo in data 29 giugno 2022 le veniva notificato il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2022001927/DDL del 24 giugno 2022, con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli le contestava la violazione dell'art. 29, comma 2, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per inadempimento degli obblighi contributivi, in ragione del quale il DURC del 1° luglio 2022 risultava irregolare;
- avverso il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2022001927/DDL del 24 giugno 2022 essa proponeva opposizione al Comitato per i Rapporti di Lavoro c/o Ispettorato Interregionale del Lavoro di Napoli e ricorso amministrativo all’INPS, con conseguente regolarità del DURC del 3 agosto 2022.
In punto di diritto, quindi, la ricorrente lamenta, sotto svariati profili, sia violazione di legge che eccesso di potere, ritenendo insufficiente il supporto istruttorio del gravato provvedimento che non avrebbe tenuto conto del fatto che al momento della presentazione dell’istanza la società risultava regolare sotto il profilo contributivo e che, dopo un breve lasso di tempo di irregolarità, risultava nuovamente regolare dal 1° agosto 2022 e sino al 1° dicembre 2022, a seguito della proposizione dei ricorsi amministrativi avverso l’atto di accertamento, dei quali l’INAIL non avrebbe tenuto conto.
Con memoria del 9 ottobre 2025, parte ricorrente aggiunge, rispetto a quanto già rassegnato nell’atto introduttivo del giudizio, di aver proposto ricorso, in data 28 febbraio 2023, innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro “ per l’accertamento negativo del diritto dell’Inps e dell’ITL di Napoli di ogni pretesa creditoria nei confronti della OM ”.
Insiste per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento dell’atto impugnato.
Il ricorso è infondato.
L’art. 7 dell’Avviso Pubblico ISI 2020 prevede, al comma 2, che “(…) Ai fini della concessione del finanziamento, i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui al presente Avviso, a pena di esclusione, dovranno essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva disciplinato dai decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016 e dall'articolo 31, commi 3 e 8 bis, del d.l. n.69/2013 convertito con modificazioni dalla legge 98/2013 (pagamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi ed alla Cassa edile di quanto ad essi dovuto per le inadempienze contributive accertate) (…) Eventuali irregolarità contributive, sopraggiunte successivamente alla concessione del contributo, potranno essere compensate in fase di erogazione del finanziamento, secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 3 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98 ”; prevede, poi, al comma 6 che “ I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda a valere sul presente Avviso, fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione ”.
Dalla piana lettura della disposizione in questione emerge che la regolarità contributiva è requisito richiesto non solo al momento della presentazione dell’istanza di ammissione agli incentivi, ma per tutta la durata della procedura, dovendo essere i requisiti e le condizioni di ammissibilità mantenuti “ anche successivamente alla presentazione della domanda (…) fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione ”; e che le uniche irregolarità per cui si ammette una forma di compensazione sono quelle “ sopraggiunte successivamente alla concessione del contributo ”.
In tal senso si è già espressa la giurisprudenza amministrativa, rilevando che « Il requisito in esame [regolarità contributiva] , inoltre, come chiaramente indicato dalla rubrica dell’articolo 7 cit. (“Requisiti dei soggetti destinatari e condizioni di ammissibilità”), costituisce condizione di ammissibilità della domanda di finanziamento e, pertanto, doveva sussistere già al momento della presentazione della domanda di ammissione al finanziamento, come può evincersi agevolmente dal comma 6 del medesimo art. 7, a mente del quale “I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda a valere sul presente Avviso, fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione”. È ovvio che la previsione appena richiamata non avrebbe alcun senso se si aderisse alla soluzione ermeneutica sposata dalla parte ricorrente, che, facendo unicamente affidamento sull’inciso iniziale del secondo comma dell’art. 7 (“Ai fini della concessione del finanziamento…”), ne ricava che la regolarità contributiva del socio lavorante condizioni soltanto la concessione del finanziamento, venendo in rilievo quindi nella successiva fase di erogazione dello stesso e non in quella di valutazione dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità della domanda. Tale interpretazione, però, mal si concilia con l’inserimento della previsione interpretata (vale a dire l’art. 7, comma 2 dell’Avviso) all’interno di un articolo chiaramente dedicato, come da rubrica, alla disciplina dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità e trova per di più espressa smentita, come si è detto, nel disposto del sesto comma del medesimo art. 7, che richiede la continuità dei requisiti e delle condizioni previste dai commi precedenti per tutta la durata del procedimento, dalla presentazione della domanda fino alla realizzazione del progetto e alla sua rendicontazione » (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. V, 9 dicembre 2024 n. 3381).
Ebbene, nel caso di specie la ricorrente, pur regolare sotto il profilo contributivo al momento della proposizione dell’istanza, è successivamente risultata irregolare, per violazione dell'art. 29, comma 2, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 accertata con Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2022001927/DDL dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli del 24 giugno 2022.
È irrilevante, poi, la circostanza che avverso tale atto di accertamento la ricorrente abbia proposto ricorso amministrativo e, successivamente, ricorso giurisdizionale, non risultando comprovata agli atti del giudizio l’eventuale adozione di un provvedimento di sospensione dell’efficacia dell’atto di accertamento che avrebbe potuto impedire la produzione di effetti diretti sulla regolarità contributiva della società richiedente l’ammissione agli incentivi.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo SO, Presidente
RI PE, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI PE | Italo SO |
IL SEGRETARIO