Articolo 4 della Legge 15 maggio 2023, n. 55
Articolo 3Articolo 5
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27 maggio 2023
Art. 4. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 13.053 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 27 maggio 2023