Articolo 593 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 584Articolo 594
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9 ottobre 2010
Art. 593. Trasferimento d'autorita' del personale della Marina militare 1. L'onere derivante dall'applicazione della legge 12 febbraio 1974, n. 35 , in materia di trasferimenti d'autorita' del personale della Marina militare, e' quantificato in euro 51.646,00 annui a decorrere dall'anno 1974.
Nota all' art. 593:
- La legge 12 febbraio 1974, n. 35 (Modifiche al regio decreto 3 giugno 1938, n. 850 , relativo alla indennita' di trasferimento agli ufficiali e sottufficiali della Marina imbarcati e loro famiglie nei casi di elezione di una precaria residenza), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1974, n. 60.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010