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27 gennaio 1991
27 gennaio 1991
Art. 8. Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/48/CEE deve avvenire in modo da assicurare:
a) l'indicazione dei parametri di riferimento per la determinazione, in misura possibilmente completa e comunque successivamente integrabile, delle attivita' professionali contemplate dalla direttiva nonche' dei requisiti e delle condizioni richiesti dall'ordinamento giuridico nazionale per il loro esercizio; b) il rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva per il riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'esercizio delle corrispondenti attivita' professionali da parte dei cittadini degli altri Stati membri delle Comunita' europee, dei titoli di formazione che risultino conformi al sistema delineato dalla direttiva stessa; c) la possibilita', per i cittadini degli Stati membri la cui formazione professionale - attestata dal titolo addotto - risulti di durata inferiore di almeno un anno a quella prescritta dal vigente ordinamento italiano, di completare la formazione stessa comprovando un periodo di esperienza professionale determinato nella misura strettamente necessaria a garantire un livello corrispondente alla formazione richiesta dalle norme interne; d) la facolta', per i cittadini degli altri Stati membri la cui formazione professionale - attestata dal titolo addotto - risulti sostanzialmente diversa quanto al suo contenuto ovvero quanto alle concrete attivita' o prestazioni cui da' accesso rispetto alla disciplina vigente in Italia, di scegliere - ai fini dell'adeguamento alla disciplina stessa - tra un tirocinio di adattamento, per una durata determinata, ed una prova attitudinale, ambedue da valutare dalle autorita' competenti; e) l'esatta indicazione delle attivita' professionali il cui accesso, da parte dei cittadini degli Stati membri, sia condizionato al superamento di una prova attitudinale, allorche' l'esercizio di dette attivita' richieda una precisa conoscenza del diritto italiano e la consulenza, e/o l'assistenza, per quanto riguarda il diritto italiano costituisca elemento essenziale e costante delle attivita' stesse; f) le forme ed i termini per l'esame dei titoli addotti dagli interessati per l'iscrizione - ove prescritta - agli albi, ruoli od elenchi delle persone abilitate all'esercizio delle attivita' consid- erate, per la designazione ai competenti organi comunitari delle autorita' italiane all'uopo delegate, nonche' per le prescritte comunicazioni agli organi stessi.
Nota all' art. 8:
- La direttiva 89/483CE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 23 del 20 marzo 1989, 2a serie speciale.
a) l'indicazione dei parametri di riferimento per la determinazione, in misura possibilmente completa e comunque successivamente integrabile, delle attivita' professionali contemplate dalla direttiva nonche' dei requisiti e delle condizioni richiesti dall'ordinamento giuridico nazionale per il loro esercizio; b) il rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva per il riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'esercizio delle corrispondenti attivita' professionali da parte dei cittadini degli altri Stati membri delle Comunita' europee, dei titoli di formazione che risultino conformi al sistema delineato dalla direttiva stessa; c) la possibilita', per i cittadini degli Stati membri la cui formazione professionale - attestata dal titolo addotto - risulti di durata inferiore di almeno un anno a quella prescritta dal vigente ordinamento italiano, di completare la formazione stessa comprovando un periodo di esperienza professionale determinato nella misura strettamente necessaria a garantire un livello corrispondente alla formazione richiesta dalle norme interne; d) la facolta', per i cittadini degli altri Stati membri la cui formazione professionale - attestata dal titolo addotto - risulti sostanzialmente diversa quanto al suo contenuto ovvero quanto alle concrete attivita' o prestazioni cui da' accesso rispetto alla disciplina vigente in Italia, di scegliere - ai fini dell'adeguamento alla disciplina stessa - tra un tirocinio di adattamento, per una durata determinata, ed una prova attitudinale, ambedue da valutare dalle autorita' competenti; e) l'esatta indicazione delle attivita' professionali il cui accesso, da parte dei cittadini degli Stati membri, sia condizionato al superamento di una prova attitudinale, allorche' l'esercizio di dette attivita' richieda una precisa conoscenza del diritto italiano e la consulenza, e/o l'assistenza, per quanto riguarda il diritto italiano costituisca elemento essenziale e costante delle attivita' stesse; f) le forme ed i termini per l'esame dei titoli addotti dagli interessati per l'iscrizione - ove prescritta - agli albi, ruoli od elenchi delle persone abilitate all'esercizio delle attivita' consid- erate, per la designazione ai competenti organi comunitari delle autorita' italiane all'uopo delegate, nonche' per le prescritte comunicazioni agli organi stessi.
Nota all' art. 8:
- La direttiva 89/483CE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 23 del 20 marzo 1989, 2a serie speciale.
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 4
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