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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/09/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco
Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4738 del Registro Generale Contenzioso 2014
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in FA (PA), Via San Biagio, Contrada Mollo, elettivamente domiciliato in Messina, Via Antonio Martino, n. 112, presso lo studio degli avv.ti Piero RUGGERI
e Giusy GUGLIANDOLO, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni RIGATUSO
ATTORE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. , CP_1 P.IVA_1
con sede in Roma, Viale Carso n. 44 ed elettivamente domiciliata in Messina, Via
Centonze, n. 182, presso lo studio dell'avv. Nicla MORABITO dalla quale è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Maria Ester
BALDUINI CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. Controparte_2
, con sede in Milano, Corso Como, n. 17 ed elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Messina, Via Nino Bixio, n. 89, presso lo studio dell'avv. Alberto VERMIGLIO, rappresentata e difesa dall'avv. Gesualda BIZZINI
E
1 TRIBUNALE di MESSINA in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, c.f. , con sede in LI TO (TV), Via Marocchesa, P.IVA_3
n. 14, ed elettivamente domiciliata in Messina, Via Nino Bixio, n. 89, presso lo studio dell'avv. Alberto VERMIGLIO, rappresentata e difesa dall'avv. Gesualda BIZZINI
E quale incorporante la Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. AR
, con sede in Bologna, Via Stalingrado, n. 45 ed elettivamente P.IVA_4
domiciliata in Palermo, Viale Croce Rossa, n. 308, presso lo studio dell'avv. Aurelio
ANSELMO dal quale è rappresentata e difesa
E quale incorporante la Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. ON
, con sede in Bologna, Via Stalingrado, n. 45 ed elettivamente P.IVA_4
domiciliata in Messina, Via Cesare Battisti, n. 191, presso lo studio dell'avv. Simona
DI PIETRO dalla quale è rappresentata e difesa TERZI CHIAMATI IN CAUSA avente per OGGETTO: responsabilità professionale medica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_1
in giudizio la al fine di ottenere, previo accertamento della CP_1
responsabilità professionale sanitaria della società titolare della struttura medica
Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia per le prestazioni rese in suo favore, il risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti a causa sia di errori diagnostico- terapeutici, sia di interventi chirurgici non correttamente eseguiti dal personale sanitario della struttura.
Ha esposto che, a causa di una lombosciatalgia sinistra da ernia discale L4-L5, in data 2 aprile 2007 era stato ricoverato presso il reparto di ortopedia dell'Istituto
Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia; che, qualche giorno dopo, in data 6 aprile 2007, veniva sottoposto ad intervento di erniectomia e recessectomia L4-L5; che, in data 11 aprile 2007, a seguito di rassicurazione da parte dei medici dell'istituto circa il buon
2 TRIBUNALE di MESSINA esito dell'operazione, era stato dimesso;
che, tuttavia, a distanza di pochi giorni dalla dimissione, a causa del persistente dolore e della sopravvenuta difficoltà a mantenere la posizione eretta o seduta e a deambulare, veniva nuovamente ricoverato presso la suddetta struttura;
che, in data 28 aprile 2007, veniva sottoposto al medesimo intervento chirurgico di erniectomia e recessectomia L4-L5; che in data 2 maggio
2007, nuovamente tranquillizzato dai sanitari circa il buon esito del secondo intervento, veniva dimesso dal reparto di ortopedia dell'istituto e trasferito nel reparto di riabilitazione dal quale veniva dimesso in data 24 maggio 2007.
Successivamente, a causa del lancinante e persistente dolore, l'attore si era sottoposto a numerose visite presso diverse strutture sanitare e, in data 22 ottobre
2007, ad un ulteriore intervento presso l'Hesperia Hospital di Modena all'esito del quale, pur riscontrandosi una parziale riduzione del dolore, permanevano l'impossibilità alla deambulazione autonoma ed al mantenimento della posizione eretta e seduta.
Ad avviso dell'attore, a causa della non corretta diagnosi, scelta terapeutica ed esecuzione degli interventi chirurgici da parte del personale medico dell'Istituto
Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia, questi, oltre ad essere ancora affetto dalla lombosciatalgia, aveva subìto un'invalidità temporanea – assoluta per 180 giorni e parziale al 50% per 150 giorni e al 25% per 50 giorni – e un'invalidità permanente al
40% per la grave ed irreversibile difficoltà nella deambulazione e nel mantenimento della posizione eretta o seduta.
Ha, dunque, chiesto, previo accertamento della colpa del personale medico dell'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia, la condanna della al CP_1
risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale e patrimoniale subìto quantificandolo nell'importo complessivo di € 414.344,63, di cui € 750,00 di spese mediche documentate, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dalla data del fatto illecito fino al soddisfo.
Con comparsa di risposta, depositata in data 26 novembre 2014, si è costituita in giudizio la eccependo l'infondatezza della domanda risarcitoria e CP_1
rilevando che, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, la diagnosi di ernia
3 TRIBUNALE di MESSINA discale era stata corretta ed i successivi interventi chirurgici erano stati eseguiti dal personale medico nel rispetto dei protocolli sanitari applicabili in casi come quello in esame;
inoltre, corretti sarebbero stati anche i programmi riabilitativi post-operatori indicati dal personale medico dell'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia ai quali, invece, l'attore non si sarebbe attenuto, preferendo rivolgersi ad altre strutture sanitarie.
Sotto il profilo dei danni lamentati ha contestato la quantificazione del danno operata dall'attore in quanto eccessiva e sproporzionata rispetto all'asserita invalidità temporanea e permanente;
ha eccepito la mancanza di prova dei danni morale ed esistenziale invocati e ha evidenziato che, quanto alle spese mediche, spettava all'attore la prova della pertinenza e congruità rispetto alla patologia lamentata oltre che della riconducibilità causale delle stesse alla condotta colposa lamentata.
La società convenuta, infine, premesso che sia all'epoca dei fatti per cui è causa che alla data in cui la richiesta risarcitoria era stata avanzata nei suoi confronti, era assicurata per la responsabilità civile nei confronti di terzi in regime di coassicurazione pro quota con già Controparte_2 Controparte_7
quale incorporante Controparte_8 AR
, e ha chiesto
[...] Controparte_3 ON
al Giudice di essere autorizzata a chiamare in causa le predette società.
Con comparsa di risposta, depositata in data 27 aprile 2015, si è costituita in giudizio la – in qualità di incorporante Controparte_4
già e Controparte_7 Controparte_8 [...]
– la quale, dopo aver preliminarmente rilevato che il AR
contratto di coassicurazione stipulato dalla convenuta era sottoposto al regime claims made – risultando così coperti da assicurazione tutti i fatti e gli eventi dannosi avvenuti anche in periodo precedente a quello assicurato purché denunciati durante lo stesso – ha rappresentato di non avere alcun obbligo di assicurazione, avendo comunicato alla la disdetta dalla propria quota di coassicurazione a Controparte_2
partire dal 31 dicembre 2009 e avendo la comunicato la richiesta di CP_1 risarcimento del danno dell'attore nel 2010, quando era stato attivato un nuovo
4 TRIBUNALE di MESSINA rapporto di coassicurazione di cui questa non era più parte;
ha, inoltre, eccepito l'infondatezza della domanda risarcitoria sotto il profilo sia dell'an che del quantum debeatur.
Con distinte comparse di risposta, entrambe depositate in data 30 aprile 2015, si sono costituite in giudizio la la Controparte_2 Controparte_3
eccependo la prescrizione ex art. 2952 c.c. del diritto della ad
[...] CP_1
essere assicurata e rilevando che, in ogni caso, visto che il contratto di assicurazione invocato prevedeva una ripartizione dell'obbligo di assicurazione pro quota, ciascuna di esse sarebbe stata tenuta a manlevare la convenuta nei limiti della percentuale di assicurazione assunta ed entro il massimale e la franchigia stabiliti.
Hanno, inoltre, eccepito l'infondatezza della domanda risarcitoria rilevando che alcuna responsabilità sarebbe imputabile ai sanitari dell'Istituto Ortopedico del
Mezzogiorno d'Italia, avendo questi agìto con la massima diligenza e perizia rispetto alla patologia di “ernia discale” da cui era affetto il paziente – corretta, infatti, era stata sia l'indicazione che l'esecuzione del primo intervento chirurgico – e che la
“recidiva erniaria” costituisce una complicanza possibile della suddetta tipologia di intervento chirurgico anche in assenza di errori medici e, infine, che, essendosi l'attore sottratto alla terapia prescritta dai medici dell'istituto ortopedico, rivolto ad altre strutture sanitarie e sottoposto ad altri interventi chirurgici, con la propria condotta avrebbe concorso nella causazione o nell'aggravamento dei danni subiti.
Successivamente, con comparsa di risposta, depositata in data 11 maggio 2015, si è nuovamente costituita in giudizio con altro difensore la
[...] dando atto dell'avvenuta incorporazione della Controparte_4 [...]
ed eccependo l'assenza di un proprio obbligo di ON
assicurazione in quanto il contratto di assicurazione invocato dalla convenuta conteneva una clausola claims made e che la comunicazione della richiesta di risarcimento del danno era stata trasmessa in data 23 marzo 2010, successivamente alla scadenza del contratto di cui era parte, avvenuta in data 31 dicembre 2009.
5 TRIBUNALE di MESSINA All'udienza del 22 maggio 2015, il secondo difensore costituito per la ha dichiarato di rinunciare all'incarico vista Controparte_4
l'esistenza di un'anteriore costituzione della propria assistita.
Tuttavia, considerato che in nessuno degli atti difensivi successivi alla suddetta rinuncia il primo difensore costituito per la predetta società assicurativa ha dato atto che il patrocinio sarebbe stato prestato anche per i rapporti giuridici della
[...]
ei quali era subentrata in qualità di incorporante, l'avvocato ON
rinunciante deve considerarsi ancora a tutti gli effetti difensore della
[...]
uale incorporante la Controparte_4 ON
Con note depositate in data 11 gennaio 2023, ha, per la Parte_1
prima volta, invocato anche il risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa e ha ribadito la suddetta domanda, da ultimo, nelle comparse conclusionali depositate in data 13 maggio 2024.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 02.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione, previa concessione dei rituali termini di legge per deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Preliminarmente, in rito, deve essere dichiarata l'inammissibilità delle note conclusionali depositate in data 25 ottobre 2023 e in data 7 maggio 2024 e della comparsa conclusionale depositata in data 24 febbraio 2025 dall'attore in quanto i suddetti atti difensivi – che non possono essere ritenuti note di trattazione scritta, considerata la mancanza adozione di un preliminare decreto che abbia disposto la trattazione scritta della causa – sono stati depositati in vista di udienze di precisazione delle conclusioni e discussione orale fissate ex art. 281 sexies c.p.c. per le quali non è ritualmente previsto il deposito preventivo di memorie difensive se non previa autorizzazione del Tribunale, nella specie non concessa.
Per la medesima ragione deve essere dichiarata l'inammissibilità delle comparse conclusionali depositate in data 23 ottobre 2023 ed in data 20 marzo 2025 sia dalla he dalla Controparte_2 Controparte_3
2. Nel merito, la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della risulta fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito esposti. CP_1
6 TRIBUNALE di MESSINA Quanto alla natura giuridica della responsabilità medico-sanitaria, quale forma particolare di responsabilità professionale ascrivibile alle strutture sanitarie ed agli operatori esercenti le professioni sanitarie, avuto riguardo a fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore sia del D.L. n. 158/2012, convertito dalla L. n. 189/2012
(Decreto “Balduzzi”), che della L. n. 24/2017 (Legge “Gelli-Bianchi”), la più recente giurisprudenza di legittimità, richiamando il principio già affermato con la sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. 3, n. 28994/19 (v. anche Cass. Civ., sent. n.
28811/19), ha ribadito che “[…] Con riguardo alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017 (la quale non trova applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore: Cass. 8 novembre 2019, n. 28811; Cass. 11 novembre 2019, n. 28994), questa
Corte, con orientamento consolidatosi sin dagli ultimi anni dello scorso millennio, ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218
c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (a partire da Cass. 22 gennaio 1999,
n. 589, cfr., tra le tante: Cass. 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. 14 giugno 2007, n.
13953; Cass. 31 marzo 2015, n. 6438; Cass. 22 settembre 2015, n. 18610).
[…]” (v. Cass. Civ., Sez. 3, n. 10050/22).
La qualificazione giuridica della responsabilità sanitaria comporta che, sul piano probatorio, “[…] il criterio di riparto dell'onere della prova in siffatte fattispecie
7 TRIBUNALE di MESSINA non è pertanto quello che governa la responsabilità aquiliana (nell'ambito della quale il danneggiato è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al / danneggiante) ma quello che governa la responsabilità contrattuale, in base al quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n.
13533; tra le conformi più recenti, ex multis, Cass. 20 gennaio 2015, n. 826;/ Cass. 4 gennaio 2019, n. 98; Cass. 11 febbraio 2021, n. 3587). […]”; nel caso specifico di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali tra le quali rientra quella sanitaria, poi, “[…] è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato (Cass. 7 dicembre 2017, 29315; Cass. 15 febbraio 2018,
n. 3704; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. 23 ottobre 2018, n.26700; Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; Cass. 29 ottobre 2019, n. 27606). Il concetto di
"imprevedibilità", pur lessicalmente esplicativo di una soggettività comportamentale che rientra nell'area della colpa, riferito alla causa impeditiva dell'esatto adempimento, va inteso, precisamente, nel senso oggettivo della "non imputabilità"
(art.1218 c.c.), atteso che la non prevedibilità dell'evento (che si traduce nell'assenza di negligenza, imprudenza e imperizia nella condotta dell'agente) è giudizio che attiene alla sfera dell'elemento soggettivo dell'illecito, in funzione della sua esclusione, e che prescinde dalla configurabilità, sul piano oggettivo, di una relazione causale tra condotta ed evento dannoso.[…]” (v. Cass. Civ., Sez. 3, n. 10050/22).
Pertanto, “[…] l'attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento
8 TRIBUNALE di MESSINA dannoso, consistente nella lesione della salute e nelle altre lesioni ad essa connesse
[…] è, invece, onere dei convenuti, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero
l'adempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 26 novembre 2020, n. 26907). […]” (v. Cass. Civ. Sez.
3, n. 10050/22).
Orbene, è fatto non contestato che si sia recato presso Parte_1
l'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia, istituto ospedaliero gestito dalla convenuta in quanto affetto da lombosciatalgia sinistra da ernia discale CP_1
L4-L5 e che presso tale istituto ortopedico sia stato sottoposto a prestazioni sanitarie, e cioè visite mediche e due interventi di erniectomia e recessectomia L4-L5 a sinistra.
Vi è, pertanto, prova della stipulazione del contratto atipico di spedalità con la convenuta atteso che, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “L'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle "lato sensu" alberghiere.” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 8826/07).
Secondo la ricostruzione difensiva dell'attore, la non corretta esecuzione degli interventi chirurgici gli avrebbe, però, procurato “…lo stato di impossibilità alla deambulazione autonoma e al mantenimento della posizione ortostatica e da seduto a causa della continua ed incoercibile sintomatologia algo-disfunzionale…”.
In sede istruttoria è stata disposta consulenza tecnica medico-legale al fine di accertare la sussistenza dell'invalidità lamentata dall'attore.
9 TRIBUNALE di MESSINA Il Collegio peritale, a seguito di visita medica eseguita sull'attore e dell'esame della documentazione prodotta agli atti, dopo aver preliminarmente confermato che
“…Dalla documentazione esaminata emerge che l'attore al momento del ricovero presso l'I.O.M.I. di Messina fosse affetto da ernia discale L4–L5 a sinistra per la quale fu sottoposto ad intervento chirurgico di erniectomia e recessotomia L4 – L5 sinistra e successiva revisione, esitata con persistenza di frammento discale espulso associato a tenaci aderenze responsabili di radicolopatia a carico della radice di L5 sinistra.” (v. pag. 2 della seconda relazione), ha accertato che “Sulla base delle evidenze emerse dalla documentazione esaminata nonché dall'esame anamnestico e clinico, risulta che il Sig. è affetto da postumi di plurimi interventi Parte_1
per “ernia discale L4-L5 a sin” con radiocolopatia L5 persistente con disturbi somato-sensitivi…” (v. pag. 28 della prima relazione).
Quanto, invece, alla correttezza della diagnosi, della conseguente scelta terapeutica del trattamento chirurgico e dell'esecuzione degli interventi chirurgici, il
Collegio, dopo aver premesso che “Sia la diagnosi posta per l'indicazione al ricovero che la scelta terapeutica sono da ritenersi congrue” (v. pag. 2 della seconda relazione), ha ritenuto che “Dalla documentazione sanitaria prodotta si evince un peggioramento del quadro clinico strumentale successivamente a primo e secondo intervento e gli stessi non si ritengono eseguiti in modo adeguato (si vedano le risposte ai successivi quesiti). Inoltre non si riscontrano fattori esterni che possano aver rivestito peso causale” (v. pag. 2 della seconda relazione); inoltre il Collegio peritale ha affermato che “Il primo intervento non risulta correttamente eseguito;
analogamente per il secondo intervento, in esito al quale rimaneva ulteriormente un residuo discale, asportato successivamente in esito a terzo intervento eseguito presso altra struttura sanitaria” (v. pag. 4 della seconda relazione).
In particolare, in merito alla riconducibilità eziologica dell'aggravamento della patologia di cui l'attore soffriva precedentemente agli interventi chirurgici effettuati presso l'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia ed alla loro, asserita, non corretta esecuzione, ha accertato che “… Il Sig. era sottoposto a nuovo intervento a Pt_1
distanza di venti giorni dal primo atto operatorio (6.4.2007). In tale intervallo
10 TRIBUNALE di MESSINA temporale non risulta attestato un periodo di benessere, dovendo pertanto ammettersi che il quadro clinico successivo al primo intervento chirurgico sia ascrivibile a un'incompleta ovvero incongrua esecuzione di quest'ultimo, come peraltro descritto sia il 28.4.2007 (cfr. - “Si rileva bombè discale che viene asportato. Si effettua ulteriore pulizia del disco intervertebrale”) che il 22.10.2007 (cfr. - “Si evidenzia frammento discale espulso e si procede alla sua asportazione e si svuota la parte residua di disco intervertebrale”) …” (v. pag. 3 della seconda relazione), evidenziando altresì “…la persistenza di frammenti discali in occasione di entrambi gli interventi eseguiti presso la struttura convenuta. Non si ravvisano evidenze a valenza diagnostica oggettiva suffraganti la sussistenza di concause di lesione.
Devono inoltre richiamarsi il referto di esame elettromiografico effettuato prima dell'intervento, il 5.4.2007, con riscontro di “non segni di denervazione in atto”, e
l'analogo esame del 17.10.2007 evidenziante “reperti elettrofisiologici compatibili con sofferenza radicolare L5 a sinistra”, indicativi di aggravamento della presentazione iniziale…”. (v. pag. 3 della seconda relazione).
In risposta alle osservazioni pervenute dal consulente di parte – secondo cui la persistenza della sintomatologia dolorosa a seguito del primo intervento era da ricondursi ad una recidiva erniaria, integrante una complicanza possibile di questa tipologia di interventi – il Collegio ha precisato che “…le lesioni appaiono verosimilmente ascrivibili all'intervento chirurgico de quo posto che, come già espresso, la sintomatologia insorgeva nell'immediatezza dell'atto operatorio e infatti il reintervento era eseguito dopo due settimane. Siffatta storia clinica permette di escludere ulteriori cause a etiologia cronico-degenerativa e su base recidivante, così come desumibile dalla letteratura scientifica riportata in calce. Come risulta dalle obiettività descritte nelle successive cartelle, si evidenzia un netto peggioramento clinico, peraltro strumentalmente confermato dall'esame elettromiografico con riscontro di sofferenza neurogena successiva al suddetto intervento. Non possiamo ritenere, in base alla breve evoluzione temporale, che il quadro clinico descritto sia ascrivibile a una recidiva erniaria ma verosimilmente, come già indicato in bozza (cfr.
11 TRIBUNALE di MESSINA pagg. 12-27), a delle alterazioni anatomo-patologiche conseguenti all'insuccesso chirurgico.” (v. pag. 32 della prima relazione).
Il Collegio ha anche risposto ai rilievi critici del consulente di parte rivolti al profilo della quantificazione del danno e, al riguardo, ha chiarito che “In riferimento alla valutazione del danno biologico, non si condivide che lo stesso possa ritenersi emendato in quanto il secondo intervento ha avuto invero caratteristiche maggiormente “riparative”. Inoltre, si sottolinea che alla sintomatologia dell'esordio si è aggiunta in atto una sofferenza radicolare di tipo sensitivo che, si ribadisce, difficilmente può ricondursi esclusivamente a una degenerazione artrosico- degenerativa e/o a esiti fibrotico-cicatriziali. Da tutto quanto precede e richiamando le considerazioni già esposte, non si ritiene di dover modificare il giudizio di correlazione causale né la stima valutativa già espressi…”. (v. pag. 33 della prima relazione).
Il Collegio peritale ha, dunque, accertato che entrambi gli interventi chirurgici svolti dal personale medico dell'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia, ai quali risulta causalmente riconducibile l'aggravamento della patologia lamentata dall'attore, non sono stati eseguiti correttamente in quanto all'esito di entrambi era residuato un frammento discale, successivamente rimosso in occasione del terzo intervento chirurgico svolto presso un'altra struttura sanitaria.
Sotto il profilo dell'imputabilità soggettiva, al fine di accertare la colpa professionale per inosservanza degli standard di diligenza professionale medica richiesti, il Collegio peritale ha riferito che “Possiamo ritenere che tale patologia può considerarsi routinaria, di frequente riscontro nell'attività ortopedica odierna. Il trattamento, che sia conservativo o chirurgico, appare alquanto standardizzato senza che vi siano grandi difficoltà tecniche. Inoltre, nella fattispecie de quo l'intervento chirurgico è stato eseguito presso la struttura di Messina, struttura dotata di CP_1
attrezzature di I° livello, da sanitari specializzati nel prestare le cure necessarie nel caso in esame.” (v. pagg. 29-30 della prima relazione).
Il Collegio peritale ha concluso affermando che “…si ravvisano profili di responsabilità professionale in capo ai sanitari operanti presso l'“Istituto Ortopedico
12 TRIBUNALE di MESSINA del Mezzogiorno d'Italia” di Messina che, con diagnosi di ernia discale L4-L5, in data
6.4.2007 sottoposero il Sig. a intervento chirurgico di Parte_1
“Erniectomia e recessotomia L4-L5 a sx” (v. pag. 31 della prima relazione).
Deve ritenersi, pertanto, che l'aggravamento della condizione patologica accertata in capo all'attore sia imputabile esclusivamente alla deve CP_1
essere, conseguentemente, escluso un concorso del danneggiato nella verificazione dell'evento dannoso per essersi questi rivolto, successivamente ai due interventi chirurgici eseguiti presso l'istituto ortopedico gestito dalla società convenuta, a medici di altre strutture sanitarie e per non avere concluso il ciclo di terapie prescritte dai sanitari dell'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia.
Quali danni-conseguenza dell'accertato aggravamento del pregiudizio fisico causato dagli errati interventi chirurgici, l'attore ha invocato il danno biologico dinamico-relazionale, il danno morale, il danno esistenziale ed il danno patrimoniale consistente nelle spese mediche sostenute;
successivamente, con le note dell'11 gennaio 2023, ha invocato genericamente l'ulteriore danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa.
Quanto al danno biologico dinamico-relazionale risulta opportuno richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario.”
(v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 6341/2014, confermata da Cass. Civ. Sez. 3, n.
21261/24).
Pertanto, nel caso in cui un soggetto già affetto da una patologia si sottoponga a trattamenti sanitari i quali, invece di eliminare la patologia presente, ne comportino un
13 TRIBUNALE di MESSINA aggravamento, potrà essere risarcito il solo danno differenziale, e cioè quella percentuale di danno ulteriore rispetto a quella che sarebbe, comunque e/o eventualmente, residuata in caso di corretta esecuzione del trattamento terapeutico.
La quantificazione non dovrà, però, essere operata partendo dal mero dato percentuale dell'invalidità c.d. differenziale ma dovrà procedersi, preliminarmente, alla quantificazione monetaria dei due valori di invalidità – quello attuale residuato al danneggiato (13%) e quello che sarebbe residuato in ipotesi di perfetta esecuzione della prestazione medica (4%) – per poi sottrarre dal primo il secondo, così ottenendo il valore monetario corrispondente alla percentuale di invalidità differenziale conseguita alla non corretta prestazione medica.
Nel caso in esame il Collegio peritale, chiamato ad accertare la percentuale di invalidità permanente complessiva e quella ineliminabile riscontrata in capo all'attore, dopo aver chiarito che “…In atto permangono quali esiti permanenti: esiti a discreta incidenza funzionale di plurimi interventi per ernia discale L4-L5…”, ha affermato che “…Il quadro menomante descritto integra complessivamente (valutazione in riferimento alla riduzione globale dell'integrità psico-fisica dell'attore) un grado di invalidità permanente stimabile, come danno alla salute, in misura del 13% (tredici percento), secondo quanto previsto dalle tabelle delle orientative guide ufficiali alla valutazione del danno biologico… Tale stima è da intendersi come danno differenziale del 9% (nove percento, dal cinque al tredici percento) rispetto agli esiti comunque attesi per un analogo intervento correttamente effettuato, quest'ultimi valutabili complessivamente, secondo i medesimi riferimenti, in misura oscillante intorno al 4%
(quattro percento)...”.
Inoltre, “In considerazione del tempo intercorso, il Collegio ritiene i postumi residuati stabilizzati ed a carattere permanente. Non è da escludere che un eventuale intervento chirurgico potrebbe consentire un modico miglioramento della sintomatologia algica;
tuttavia, si ritiene improbabile un recupero funzionale” (v. pagg. 30 e 31 della prima relazione).
Successivamente, in sede di richiamo, il Collegio peritale ha ribadito che “…un intervento … correttamente effettuato avrebbe verosimilmente comportato degli esiti
14 TRIBUNALE di MESSINA valutabili in misura oscillante intorno al 4% (quattro percento), secondo quanto previsto dalle tabelle delle orientative guide ufficiali alla valutazione del danno biologico (Linee Guida S.I.M.L.A. - Giuffrè I edizione 2016). Il quadro valutato in sede di operazioni di consulenza del 4.6.2019 configura un'invalidità permanente, come danno alla salute, stimabile secondo i medesimi riferimenti in misura del 13%
(tredici percento). Pertanto, come a suo tempo già precisato, tale stima è da intendersi come danno differenziale del 9% (nove percento, dal cinque al tredici percento)” (v. pag. 4 della seconda relazione).
Alla luce delle Tabelle di cui all'art. 139 del D.Lgs. 209/2005 vigenti alla data di liquidazione – le quali costituiscono parametro di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità (4%) e trovano applicazione in materia di responsabilità professionale medica anche per i fatti anteriori all'entrata in vigore del D.L. n. 158/12 (v. Cass. Civ. Sez. 3, n. 28990/19) – e delle Tabelle del
Tribunale di Milano vigenti alla data di liquidazione – le quali costituiscono parametro di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (13%) verificatasi prima dell'adozione della tabella unica ex art. 138 del D.Lgs.
n. 209/05 (v. Cass. Civ. Sez. 3, n. 5474/23) – dovrà essere riconosciuto all'attore, tenuto conto della sua età alla data del fatto lesivo, e cioè del secondo intervento, a titolo di danno biologico dinamico-relazionale, la somma complessiva di € 27.252,67, calcolata secondo il criterio indicato dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero quale differenza tra il valore monetario indicato nelle tabelle di Milano per il punto percentuale di invalidità complessiva del 13%, e quello indicato nelle tabelle ex art. 139 del D.Lgs. 209/2005 per il punto percentuale di invalidità ineliminabile del 4%.
Al danno, come sopra riconosciuto e liquidato, costituente debito di valore, dovrebbero essere aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi nella misura legale calcolati sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto lesivo – cioè, il secondo intervento chirurgico del 28 aprile 2007 posto che è con quest'ultimo intervento che si è consolidato il danno a carico dell'attore – sino al passaggio in giudicato della sentenza, oltre interessi legali fino al soddisfo (v. massima
Cass. Civ. Sez. 2, n. 39376/21).
15 TRIBUNALE di MESSINA Tuttavia, trattandosi di danno biologico liquidato sulla base delle tabelle attualmente vigenti con il criterio della c.d. “attualità”, al fine di evitare una duplicazione del risarcimento dei medesimi danni, gli interessi compensativi dovranno essere calcolati anno per anno sulla somma liquidata alla c.d. “attualità”, devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto lesivo, e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al soddisfo
(v. massima Cass. Civ., Sez. 1, n. 8766/18).
Nulla, per contro, può essere riconosciuto a titolo di inabilità temporanea in quanto è stata accertata la correttezza della diagnosi e della scelta terapeutica – ragione per la quale sicuramente non appare imputabile alla struttura sanitaria l'eventuale inabilità relativa al periodo di ricovero precedente al primo intervento – mentre, con riguardo ai periodi successivi, non è stata in alcun modo allegata dall'attore la componente di inabilità assoluta o parziale imputabile esclusivamente all'errore medico atteso che, anche laddove il primo intervento fosse stato eseguito correttamente, ugualmente ne sarebbe conseguito un periodo di inabilità necessario al recupero funzionale post-operatorio.
Quanto al danno morale si osserva che, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, questa voce di danno – costituente una componente del danno non patrimoniale, da intendersi come unico e omnicomprensivo – mantiene una sua autonomia rispetto al danno biologico dinamico-relazionale, trattandosi di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende relazionali;
è stato, infatti, affermato che “La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di "vulnus" “interno” al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante”, quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto); ne
16 TRIBUNALE di MESSINA deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 901/18).
Sotto il profilo probatorio, esclusa la natura in re ipsa di tale componente di danno, considerata l'assoluta difficoltà o, addirittura, in alcuni casi, impossibilità del danneggiato di provarne l'esistenza – laddove ad un patimento o ad una sofferenza interiore potrebbe non corrispondere una fenomenologia esterna suscettibile di senso- percezione – questo può essere dimostrato anche grazie alle presunzioni semplici, e cioè mediante l'allegazione di fatti noti dai quali, attraverso l'ausilio delle massime di esperienza, e cioè di regole di giudizio basate su leggi naturali, statistiche di scienza o di esperienza, è possibile risalire al fatto ignoto dell'effettiva sofferenza subita (v.
Cass. Civ. Sez. 3, n. 25164/20).
Invero, è stato accertato dal Collegio peritale che, “…sulla base delle evidenze emerse dalla documentazione esaminata nonché dall'esame anamnestico e clinico, risulta che il Sig. è affetto da postumi di plurimi interventi per Parte_1
“ernia discale L4-L5 a sin” con radiocolopatia L5 persistente con disturbi somato- sensitivi…”, costituisce una massima fondata sull'esperienza clinica quella secondo cui la radiocolopatia, e cioè la patologia che colpisce le radici nervose, determini, oltre a conseguenze sul piano funzionale, anche un forte dolore persistente.
Per tale ragione, deve essere riconosciuto in favore dell'attore il risarcimento del danno morale subìto da quantificare, in base alle tabelle del Tribunale di Milano, in
€ 10.000,00, già rivalutato e comprensivo di interessi compensativi alla data della sentenza, oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo (v. massima
Cass. Civ. Sez. 2, n. 39376/21).
Nessuna somma potrà essere riconosciuta all'attore a titolo di danno esistenziale alla luce del principio secondo cui “In tema di danno non patrimoniale da lesione
17 TRIBUNALE di MESSINA della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali –
e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 901/18).
L'eventuale stravolgimento delle abitudini di vita, laddove congruamente allegato e provato nel rispetto delle decadenze processuali, avrebbe potuto rilevare, tutt'al più, ai fini della personalizzazione del danno biologico dinamico-relazionale atteso che “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute.” (v. massima Cass.
Civ. Sez. 3, n. 23469/18).
Tuttavia, in mancanza di allegazione di specifiche circostanze da cui desumere che il cambiamento della vita relazionale dell'attore sia stato connotato da eccezionalità rispetto a quanto normalmente presunto in pazienti per i quali sia stato
18 TRIBUNALE di MESSINA riscontrato il medesimo grado di invalidità permanente, deve ritenersi che il risarcimento già riconosciuto sia sufficiente e integralmente compensativo del danno subìto e che non sussistano i presupposti per la personalizzazione del danno.
L'attore ha anche chiesto il risarcimento del danno patrimoniale emergente consistente nelle spese mediche sostenute in ragione dell'aggravamento della patologia imputabile alla CP_1
Esaminata la documentazione prodotta risulta che, a seguito del secondo intervento effettuato, l'attore ha sostenuto spese mediche documentate, causalmente connesse all'aggravamento della patologia e ritenute congrue ed eque dal Collegio peritale – non dovute sono, invece, quelle antecedenti all'intervento o la cui riconducibilità alle conseguenze dell'intervento non è stata chiarita – per l'importo complessivo di € 1.072,28 – di cui € 324,00 per visite specialistiche neurochirurgiche attestate da ricevute del 6 luglio 2007 e 14 dicembre 2007, € 251,81 per visita specialistica ortopedica attestata da ricevuta del 28 luglio 2007, € 18,72 per farmaci prescritti a seguito di visita medica attestati da scontrini fiscali del 18 dicembre 2007,
3 gennaio 2008 e 13 gennaio 2008, € 125,00 per busto “thuasne” attestato da fattura del 24 ottobre 2007, fattura di € 33,99 del 24.05.2007, ricevuta bollettino postale di €
40,00 del 25.05.2007 (fattura del 19.06.2007), fattura di € 2,58 del 18.06.2007, ricevuta fiscale di € 21,54 del 19.06.2007 e di € 9,64 del 21.06.2007, ricevuta bollettino postale di € 20,00 del 19.03.2008 (fattura del 09.04.2008), € 200,00 per fattura del 06.09.2018, € 25,00 per fattura del 31.10.2007 – le quali dovranno essere rimborsate dalla oltre interessi compensativi dalla data degli esborsi CP_1
sino al passaggio in giudicato della sentenza che li riconosce, e interessi legali fino al soddisfo.
Non può essere accolta, invece, la domanda di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa.
Come chiarito dalla Corte di legittimità, la perdita della capacità lavorativa, non solo specifica – per chi un lavoro lo ha al momento del fatto lesivo – ma anche generica, può astrattamente costituire, oltre che, secondo l'orientamento tradizionale, una lesione di un'attitudine di un soggetto ricompresa nel danno biologico dinamico-
19 TRIBUNALE di MESSINA relazionale (v. Cass. Civ. Sez. 3, n. 12605/23), anche un danno patrimoniale da lucro cessante per perdita della capacità di produrre reddito distinto dal danno biologico dinamico-relazionale, allorché determini un'effettiva perdita della capacità di produrre reddito;
perdita che, tuttavia, non può essere ritenuta presunta ma deve, al contrario, essere accertata dal Giudice caso per caso, tenuto anche conto del grado di invalidità riscontrato (v. Cass. Civ. Sez. 3, n. 26641/23).
Pertanto, è necessario che, anche laddove la specifica voce di danno non sia stata tempestivamente indicata – visto che la domanda di risarcimento del danno è omnicomprensiva e, quindi, le singole voci di danno invocate possono essere specificate finanche in sede di comparsa conclusionale (v. Cass. Civ. Sez. 3, n.
23233/24) – perlomeno i fatti costitutivi del diritto risarcitorio invocato siano stati specificatamente allegati e provati nel rispetto delle decadenze processuali, pena la declaratoria di infondatezza della domanda per mancanza di prova.
Nel caso in esame, l'attore ha chiesto genericamente il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa per la prima volta con le note dell'11 gennaio 2023
– quindi ben oltre le decadenze processuali – ritenendo, presumibilmente, che questa voce di danno fosse in re ipsa;
non ha, né allegato né provato tempestivamente che prima degli interventi chirurgici per cui è causa avesse un lavoro e che in ragione di questo producesse un reddito successivamente perduto o ridotto per incapacità ad attendere allo stesso o che il grado di invalidità permanente accertato gli avrebbe procurato la perdita o la riduzione della più generale possibilità di svolgere anche altri lavori compatibili e confacenti alle proprie attitudini e condizioni personali.
Pertanto, alcun danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa può essere riconosciuto all'attore talché irrilevante si rivela, ai fini di un'eventuale compensatio lucri cum damno, la circostanza, da questi ammessa, della percezione di un'indennità dall' in ragione dell'invalidità accertata. CP_9
3. Passando all'esame delle domande articolate nei confronti dei terzi chiamati, la domanda di garanzia svolta da nei confronti di CP_1 [...]
Controparte_2 Controparte_7 Controparte_3
20 TRIBUNALE di MESSINA S.p.a. e deve essere accolta nei limiti adesso ON
esposti.
3.1. Contratto di assicurazione n. 127190, appendice n. 1.
La convenuta ha invocato, in via preliminare, il contratto di CP_1
assicurazione per la responsabilità civile efficace alla data del fatto lesivo, contraddistinto dal certificato di applicazione n. 127190, appendice n. 1, concluso – sulla base della convenzione n. 127100 stipulata tra Parte_2
e (in qualità di delegataria delle
[...] Controparte_2
società assicurative AR [...]
e – in regime di Controparte_3 ON
coassicurazione con per la quota del 40%, Controparte_2 [...]
– incorporata da – AR Controparte_4
per la quota del 40%, – già Controparte_3 [...]
– per la quota del 10% e – Controparte_3 ON
incorporata da per la restante quota del 10%. Controparte_4
Dall'esame della suddetta appendice al contratto prodotto in atti emerge – oltre alla circostanza per cui l'appendice risulta numerata 1, e non 8, come allegato dalla convenuta – che la sua efficacia era estesa dalle ore 24 del 31 dicembre 2006 fino alle ore 24 del 31 dicembre 2007.
Come già esposto, la costituitasi con Controparte_4
due distinti procuratori, la prima volta quale incorporante la
[...]
e, la seconda, quale incorporante la AR [...]
ha eccepito che il contratto assicurativo in questione ON
stipulato, tra le altre, dalle due società incorporate conteneva una clausola claims made, e cioè una clausola che prevedeva che la copertura assicurativa sarebbe stata efficace esclusivamente per i sinistri denunciati durante il periodo di efficacia della stessa ma non anche per quelli verificatisi durante tale periodo, ma denunciati successivamente;
pertanto, considerato che, per ammissione della convenuta stessa, la richiesta di risarcimento del danno veniva a lei trasmessa nel 2010, a tale data la
21 TRIBUNALE di MESSINA copertura assicurativa derivante dal contratto n. 127190, appendice n. 8, era già venuta meno.
Con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. la ha, tuttavia, CP_1
eccepito la nullità della clausola claims made invocata rilevando che, da un lato, alterando il sinallagma contrattuale e lo schema tipico del contratto di assicurazione, si porrebbe in contrasto con l'art. 1917 c.c. e, dall'altro, che in quanto limitativa della responsabilità dell'assicuratore e, quindi, vessatoria, sarebbe stata apposta in mancanza della doppia sottoscrizione prevista ex art. 1341 c.c..
Preliminarmente, in punto di diritto, in merito alla natura delle clausole claims made, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che “[…] Malgrado la variegata tipologia di clausole claims made offerte dalla prassi commerciale, esse, schematizzando al massimo, appaiono sussumibili in due grandi categorie: a) clausole
c.d. miste o impure, che prevedono l'operatività della copertura assicurativa solo quando tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con retrodatazione della garanzia, in taluni casi, come quello dedotto in giudizio, alle condotte poste in essere anteriormente (in genere due o tre anni dalla stipula del contratto); b) clausole c.d. pure, destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all'assicurato e da questi all'assicurazione nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito. […]” (v. Cass. Sez. Un. Civ., n. 9140/16).
Sotto il profilo della vessatorietà ed eventuale nullità delle clausole claims made la Suprema Corte, dopo aver preliminarmente affermato che “Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd. clausola "claims made" mista o impura), non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero - ove applicabile la disciplina del d.lgs. n. 206 del 2005 - per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali;
la relativa
22 TRIBUNALE di MESSINA valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata.” (v. massima Cass. Sez. Un. Civ., n. 9140/2016), ha,
a parziale modifica del precedente orientamento, affermato che “Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti - ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale
"on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.” (v. massima Cass. Sez. Un. Civ., n. 22437/18).
Più recentemente, è stato affermato che “In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904
c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe.”
(v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 9861/25).
23 TRIBUNALE di MESSINA La giurisprudenza di legittimità, quindi, dopo aver preliminarmente escluso la natura vessatoria delle clausole claims made – in quanto volte a limitare l'oggetto del contratto e non piuttosto a limitare la responsabilità dell'assicuratore o ad introdurre decadenze per l'assicurato ex art. 1341 c.c. – sotto il profilo del controllo di validità ha ritenuto che tali clausole costituiscano una deroga convenzionale ammessa al modello contrattuale tipico dell'assicurazione per la responsabilità civile ex art. 1917 c.c..
Pertanto, costituendo queste clausole lo strumento mediante il quale alle parti viene consentito di “…liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge…”, non sono soggette al controllo astratto di meritevolezza rivolto ai contratti o alle clausole atipiche bensì a quello concreto della rispondenza del contratto conformato mediante l'introduzione delle suddette clausole all'ordinamento giuridico complessivamente considerato e dell'idoneità dello stesso alla realizzazione dello scopo concreto prefigurato dalle parti al momento della stipulazione del contratto di assicurazione.
La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, chiarito che il controllo sul rispetto dell'art. 1321, comma 1, c.c. ai fini dell'eventuale accertamento della nullità delle clausole in esame, dovrà essere effettuato avendo riguardo, oltre che al profilo della liceità, anche a quello dell'adeguatezza della causa in concreto;
ciò in quanto “[…]
19.2. E l'ottica di adeguatezza del contratto agli interessi in concreto avuti di mira dai paciscenti è proprio quella che costituisce il fulcro dell'indagine in esame, che veicola, per l'appunto, una verifica di idoneità del regolamento effettivamente pattuito rispetto all'anzidetto obiettivo. Verifica che transita attraverso la portata che assume la c.d.
"causa concreta" del contratto, ossia quella che ne rappresenta lo scopo pratico, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso negozio è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato (per tutte, Cass., 8 maggio 2006, n. 10490). 19.3. - È evidente che si tratta di una verifica condizionata dalle circostanze del caso concreto, ma essa trova già su un piano di generica astrazione le proprie coordinate, selezionate, a loro volta, dalla diversità della tipologia dei rapporti assicurativi, rispetto ai quali la risposta in
24 TRIBUNALE di MESSINA termini di tutela non potrà che essere diversificata. […]” (v. Cass. Sez. Un. Civ., n.
22437/18).
Inoltre, tenuto conto della sopravvenuta regolamentazione speciale, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 24/2017, del contenuto astratto minimo del contratto di assicurazione per la responsabilità civile delle strutture sanitarie, la giurisprudenza ha precisato che “[…] 19.4. - Sicché, ove venga in rilievo l'assicurazione della responsabilità civile sanitaria e dei professionisti, la legge (speciale) - come si è evidenziato nel precedente § 10 - ne detta ora, in regime di obbligatorietà, le coordinate di base, inderogabili in pejus, individuando in esse non solo il substrato del modello negoziale "meritevole", ma, con ciò, la stessa "idoneità" del prodotto assicurativo a salvaguardare gli interessi che entrano nel contratto, ai quali non è estraneo quello, di natura superindividuale, di una corretta allocazione dei costi sociali dell'illecito, che sarebbe frustrata ove il terzo danneggiato non potesse essere risarcito del pregiudizio patito a motivo dell'incapienza patrimoniale del danneggiante, siccome, quest'ultimo, privo di "idonea" assicurazione. In tal prospettiva, la disciplina legislativa si colloca ancora sul piano astratto della standardizzazione del contenuto contrattuale che salvaguardia la garanzia minima per evitare i c.d. "buchi di copertura", là dove, però, come del resto impone lo stesso codice delle assicurazioni - tramite l'art. 183, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, che
è norma comunque ricognitiva di un obbligo già inscritto nel principio più generale della condotta improntata a buona fede e correttezza -, il prodotto assicurativo offerto deve comunque adeguarsi alle esigenze dell'assicurato. Sicché rimane intatta, per
l'appunto, l'indagine sulla causa concreta del contratto, che spazia dalla verifica di sussistenza stessa (ossia della adeguatezza rispetto agli interessi coinvolti) a quella di liceità (intesa come lesione di interessi delle parti tutelati dall'ordinamento). 19.5. - In quest'ottica, l'analisi dell'assetto sinallagmatico del contratto assicurativo rappresenta un veicolo utile per apprezzare se, effettivamente, ne sia realizzata la funzione pratica, quale assicurazione adeguata allo scopo (tale da superare le criticità innanzi ricordate: § 17), là dove l'emersione di un disequilibrio palese di detto assetto si presta ad essere interpretato come sintomo di carenza della causa in concreto
25 TRIBUNALE di MESSINA dell'operazione economica. Ciò in quanto, come già affermato da questa Corte, la determinazione del premio di polizza assume valore determinante ai fini dell'individuazione del tipo e del limite del rischio assicurato, onde possa reputarsi in concreto rispettato l'equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni (Cass., 30 aprile 2010, n. 10596; ma, in forza di analoga prospettiva, anche Cass., S.U., 28 febbraio 2007, n. 4631). Non è, dunque, questione di garantire, e sindacare perciò,
l'equilibrio economico delle prestazioni, che è profilo rimesso esclusivamente all'autonomia contrattuale, ma occorre indagare, con la lente del principio di buona fede contrattuale, se lo scopo pratico del regolamento negoziale "on claims made basis" presenti un arbitrario squilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio, giacché, nel contratto di assicurazioni contro i danni, la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato, attraverso criteri di calcolo attuariale. […]” (v. Cass. Sez. Un. Civ., n. 22437/18).
Spetta sempre al giudice di merito, quindi, non solo per i contratti di assicurazione per la responsabilità sanitaria stipulati prima dell'entrata in vigore della normativa sopra richiamata ma anche per quelli successivi – purché conformi al modello legale minimo stabilito dal Legislatore – accertare se la specifica clausola claims made concordata dalle parti – tenuto anche conto dei possibili adattamenti applicati nelle singole fattispecie mediante la previsione della copertura pregressa anche per fatti illeciti verificatisi prima del periodo di efficacia oppure mediante la previsione dell'ultrattività a richieste di risarcimento pervenute dopo il periodo di efficacia, cosiddette clausole sunset clause – per un verso, risponda al canone della liceità – e cioè sia rispettosa dei principi generali dell'ordinamento e non lesiva di interessi meritevoli di tutela – e, per altro verso, risponda al canone dell'adeguatezza e cioè, vista la durata del contratto ed il rapporto tra premio e rischio, sia idonea a realizzare un equo contemperamento tra gli interessi concreti perseguiti dalle parti e a soddisfarli, in ultima analisi a realizzare la causa concreta del contratto.
Nel caso in esame si osserva che, alla luce dei principi sopra richiamati, risultano evidentemente superati i rilievi di nullità astratta della clausola claims made per violazione dell'art. 1917 c.c. o dell'art. 1341 c.c..
26 TRIBUNALE di MESSINA Quanto, invece, alla valutazione dell'eventuale nullità in concreto per violazione dell'art. 1322, comma 1, c.c. si osserva quanto segue.
Esaminate le condizioni particolari del contratto di assicurazione invocato, in particolare l'art. 9, rubricato “Validità temporale dell'assicurazione”, risultava pattiziamente concordato che “…in deroga all'Art. 1917 c.c. 1° comma,
l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all per la Parte_3
prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti posti in essere durante il periodo di validità della garanzia. Al fine di assicurare la continuità della copertura assicurativa: A) per le Strutture Sanitarie aderenti alla Convenzione n. 127000 e con essa garantite al
31.12.2004, il periodo compreso dalle ore 24.00 del 31.12.2003 alle ore 24.00 del
31.12.2004 s'intende ad ogni effetto facente parte del “periodo di validità della garanzia” prestata con la presente Convenzione…”.
Inoltre, all'art. 10, rubricato “Estensione della validità temporale dell'assicurazione”, è stato previsto che “Su richiesta dell'Assicurato, a parziale deroga dell'art. 1917 1° comma, la Società si impegna ad estendere la validità temporale della garanzia come segue: … B) Ad integrazione di quanto disposto all'Art. 9) Validità temporale dell'Assicurazione, la garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all entro 12 mesi Parte_3
dalla cessazione del contratto, sempreché il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo di validità della polizza. Tale estensione verrà prestata a fronte della corresponsione di un premio pari al 50% dell'ultimo premio versato, conteggiato includendo la parte di premio eventualmente corrisposta in sede regolazione (vedasi in tal senso quanto disposto all'Art. 5 delle Norme che regolano
l'Assicurazione in generale)… Su richiesta dell' , nella ipotesi in cui la Parte_3
singola Applicazione non abbia subito disdetta per sinistro, la Società concederà un ulteriore periodo, e comunque sino ad un massimo di 3 anni complessivi, contro pagamento di un premio pari al 30% per il secondo anno e del 20 % per il terzo anno dell'ultimo premio versato, conteggiato includendo la parte di premio eventualmente
27 TRIBUNALE di MESSINA corrisposta in sede di regolazione (vedasi in tal senso quanto disposto all'Art. 5 delle
Norme che regolano l'Assicurazione in generale…”.
Emerge, quindi, che il contratto di assicurazione invocato dal CP_1
contiene una clausola claims made “mista”, con copertura relativa a fatti verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto e, in alcuni casi, nei periodi precedenti, purché la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti fosse pervenuta durante il periodo di efficacia del contratto ma che, su richiesta dell'assicurato, si sarebbe potuta inserire una sunset clause.
Esaminato il suddetto contratto e considerati i rilevi delle parti, non ritiene il
Giudicante che sussistano i presupposti per poter dichiarare la nullità della clausola in esame.
Preliminarmente, si osserva che il modello contrattuale delineato dal Legislatore all'art. 11 della L. n. 24/2017 – che, sebbene vincolante solo per i contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge, può costituire certamente un modello astratto di comparazione ai fini dell'accertamento della liceità e dell'adeguatezza alla soddisfazione degli interessi delle parti dei singoli contratti di volta in volta stipulati – non prevede l'obbligatorietà della clausola sunset clause, e cioè di una clausola che estenda la garanzia anche alle richieste successive al periodo di efficacia del contratto;
pertanto, la mera mancanza di una estensione della garanzia oltre il termine di efficacia del contratto non potrebbe, di per sé, costituire indice di illiceità o inadeguatezza dello specifico regolamento contrattuale.
Inoltre, si osserva che, sebbene l'art. 9 escludesse dalla copertura assicurativa le richieste di risarcimento del danno pervenute dopo la scadenza del contratto, l'art. 10 consentiva all'assicurato di estendere la garanzia alle richieste di risarcimento pervenute fino a 3 anni dopo il periodo di efficacia del contratto mediante il pagamento di un premio assicurativo maggiore;
pertanto, deve ritenersi che, plausibilmente, le parti abbiano inteso modulare la determinazione del premio al rischio assicurato e che all'eventuale estensione del rischio legato alla predisposizione di una clausola sunset clause avrebbe dovuto corrispondere, in favore dell'assicurazione, un proporzionale incremento del premio.
28 TRIBUNALE di MESSINA Né, d'altro canto, un diverso esame dell'adeguatezza del contratto sotto il profilo del bilanciamento tra premio assicurativo e rischio assicurato potrebbe essere effettuato dal Tribunale in quanto la limitandosi ad affermare la nullità CP_1
astratta di tale tipologia di clausola – già esclusa per le ragioni anzidette – e a ribadire i principi generali affermati dalla Corte di Cassazione, non ha allegato alcuna precipua ragione o argomentazione sulla base della quale ritenere che la specifica pattuizione stipulata con le assicurazioni convenute abbia realizzato in concreto uno squilibrio contrattuale o un buco di copertura assicurativa.
Per le ragioni sopra esposte, esclusa la nullità della clausola claims made contenuta nel contratto di assicurazione n. 127190, appendice n. 8, non sussiste alcun obbligo per le società assicuratrici stipulanti la suddetta appendice di manlevare la convenuta per la domanda di risarcimento del danno conseguente agli interventi chirurgici effettuati nel 2007, in quanto la denuncia del sinistro è stata trasmessa in data 7 aprile 2010, e cioè dopo il periodo di efficacia della suddetta appendice.
3.2. Contratto di assicurazione n. 127190, appendice n. 15.
La convenuta, in subordine all'invocato accertamento dell'operatività dell'appendice n. 8 del contratto di assicurazione n. 127190, ha invocato l'appendice n.
15, avente efficacia dalle ore 24 del 31 dicembre 2009 fino alle ore 24 del 31 dicembre
2010 – periodo durante il quale è pervenuta alla convenuta la richiesta di risarcimento del danno dall'attore – stipulata, anch'essa in regime di coassicurazione, con la
[...]
per la quota del 30%, con la Controparte_2 Controparte_10
(non citata in giudizio) per la quota del 40%, con –
[...] Controparte_3 già – per la quota del 10% e con Controparte_3 [...]
– incorporata da – ON Controparte_4
per la restante quota del 10%.
Le terze chiamate in causa e Controparte_2 [...]
invocando l'art. 2952 c.c., hanno eccepito la prescrizione CP_3
rappresentando che, sebbene i fatti di causa risalissero al 2007, la denuncia del sinistro veniva effettuata in data 7 aprile 2010 e l'atto di chiamata in garanzia veniva notificato in data 20 febbraio 2015.
29 TRIBUNALE di MESSINA Con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. la ha, tuttavia, CP_1
rilevato che la denuncia del sinistro era stata inoltrata al broker GE. nei CP_11
termini di legge a seguito della richiesta di risarcimento del danno ricevuta in data 1 aprile 2010 e, inoltre, che l'attore, con atto di citazione del 7 settembre 2011, aveva agìto nei propri confronti dinanzi al Tribunale di Termini Imerese proponendo identica domanda a quella svolta nel presente giudizio e in quel giudizio, conclusosi con ordinanza che aveva dichiarato il difetto di competenza del Giudice adìto, le terze chiamate in causa si erano costituite e nulla avevano eccepito.
Preliminarmente si osserva che, ai sensi dell'art. 2952 c.c., “1. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
2. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
3. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
4.La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questa proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.”.
In materia di assicurazione della responsabilità civile, quindi, il diritto dell'assicurato ad essere tenuto indenne è soggetto al termine prescrizionale di due anni decorrenti dal giorno in cui il terzo danneggiato invoca nei suoi riguardi il risarcimento del danno, in via stragiudiziale o giudiziale, e l'eventuale comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato sospende il corso della prescrizione fino a quando il credito risarcitorio non sia divenuto liquido ed esigibile.
Nel caso di specie, le terze chiamate, limitandosi a richiamare la normativa applicabile ed a rappresentare che i fatti per cui è causa si erano verificati nel 2007, la denuncia del sinistro nel 2010 e le chiamate in causa nel 2011 e nel 2015, non hanno esplicitamente indicato quale dovrebbe essere, a loro avviso, il dies a quo del termine prescrizionale invocato lasciando intendere, tuttavia, che esso debba ritenersi coincidente con la verificazione dei fatti illeciti;
questo, nonostante proprio
30 TRIBUNALE di MESSINA nell'articolo da loro espressamente richiamato sia chiaramente affermato che esso coincide, in materia di assicurazione della responsabilità civile, con la richiesta di risarcimento del danno proveniente dal danneggiato.
Orbene, risulta incontestato tra le parti che la richiesta di risarcimento del danno era stata inoltrata dal danneggiato in data 1 aprile 2010 e che, a distanza di pochi giorni, e cioè in data 7 aprile 2010, era stato denunciato il sinistro alle società assicurative.
Pertanto, alla luce dei principi sopra esposti – anche laddove dovesse ritenersi operante il più breve termine prescrizionale di un anno previsto dall'art. 2952 c.c. nella versione antecedente alle modifiche introdotte nel 2008 – deve affermarsi che il termine prescrizionale, decorrente dalla data dell'1 aprile 2010, sia stato sospeso a partire dal 7 aprile 2010 e che, non essendo ancora intervenuta la liquidazione del danno, il termine sia ancora sospeso in pendenza del presente giudizio.
Per queste ragioni, ritenuta l'inconducenza di tutte le argomentazioni giuridiche prospettate dalle terze chiamate in causa in merito ad eventuali interruzioni del termine, deve escludersi che il diritto della ad essere tenuta indenne e CP_1
manlevata per quanto dovuto all'attore sia prescritto talché l'eccezione deve essere respinta.
Alla data della richiesta di risarcimento risultava efficace il contratto di assicurazione n.127190, appendice n. 15 e, considerato che il contratto è stato stipulato in regime di coassicurazione con obbligazione parziaria in capo a ciascuna società limitatamente alla rispettiva quota, ciascuna delle società assicurative coobbligate durante la vigenza del contratto a tale data – ovvero, tra quelle chiamate in causa, per la quota del 30%, per Controparte_2 Controparte_3
la quota del 10% e in quanto incorporante di Controparte_4
per la quota del 10%, – sarà tenuta a ON
corrispondere la percentuale di indennità assicurata, comprensiva degli interessi e delle spese del giudizio ex art. 1917, comma 3, c.c. e art. 6 della convenzione n. 127100, corrispondente alla propria quota di competenza nel limiti del massimale assicurato.
31 TRIBUNALE di MESSINA Le somme dovute dovranno essere calcolate al netto della franchigia del 20%, ricompresa tra il minimo di 15.000,00 ed il massimo di 50.000,00, anche per
– sebbene la stessa non abbia sollevato una Controparte_4
specifica eccezione – in quanto la previsione della suddetta franchigia risulta dal contratto prodotto in giudizio e, in quanto fatto costitutivo, è rilevabile d'ufficio (v.
Cass. Civ. Sez. 3, sent. n. 30524/19).
CONDANNA ALLE SPESE.
Nei rapporti tra e la convenuta le spese del Parte_1 CP_1
giudizio seguono la soccombenza;
esse riguardano soltanto il giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Messina, avendo già il Giudice del Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di FA, compensato le spese del giudizio svoltosi davanti al
Tribunale dichiaratosi incompetente.
Vanno poste a carico della e liquidate, tenuto conto del principio CP_1
del decisum (v. Cass. Civ., ord. n. 9237/22), della natura e della complessità della controversia, in favore dell'Erario – essendo stato l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato – in complessivi € 7.616,00 per compensi di avvocato di cui €
1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre spese vive se anticipate dallo Stato o prenotate a debito.
Nei rapporti tra e le terze chiamate in causa CP_1 [...]
e Controparte_2 Controparte_3 [...]
le spese del giudizio seguono la soccombenza;
devono Controparte_4
essere poste a carico delle terze chiamate in causa e liquidate in favore della convenuta, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia e delle questioni trattate, in complessivi € 7.616,00 per compensi di avvocato di cui €
1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre alla rifusione delle spese vive.
Le spese e gli onorari di C.T.U., già liquidati in atti, devono essere posti definitivamente a carico di tutte le parti in solido nei rapporti esterni e a carico della
32 TRIBUNALE di MESSINA soccombente nei rapporti interni, con obbligo della stessa a rifonderle CP_1 all'attore o all'Erario o alle altre parti del giudizio, laddove eventualmente anticipate da questi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro e nei confronti dei terzi Parte_1 CP_1
chiamati e Controparte_2 Controparte_3 [...]
Controparte_4
1) accoglie la domanda di risarcimento del danno avanzata da
[...]
nei confronti di nei limiti di cui in parte motiva;
Parte_1 CP_1
2) per l'effetto, condanna la al risarcimento, in favore di CP_1
del danno biologico dinamico-relazionale che quantifica nella Parte_1 somma di € 27.252,67, oltre interessi e rivalutazione secondo il criterio indicato in parte motiva, oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo nonché del danno morale che quantifica nella somma di € 10.000,00, già rivalutato e comprensivo di interessi compensativi alla data della sentenza, oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo;
3) condanna al pagamento, in favore di a CP_1 Parte_1
titolo di danno patrimoniale, della somma di € 1.072,28, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria dagli esborsi sino al passaggio in giudicato della sentenza, oltre interessi legali fino al soddisfo;
4) accoglie la domanda di garanzia avanzata dalla nei confronti di CP_1
e Controparte_2 Controparte_3 [...]
Controparte_4
5) per l'effetto, condanna Controparte_2 Controparte_3
e ciascuna limitatamente alla propria
[...] Controparte_4
percentuale di coassicurazione, comunque entro il massimale assicurato ed al netto della franchigia, a garantire e manlevare la per quanto questa CP_1
33 TRIBUNALE di MESSINA corrisponderà a in ragione della presente sentenza, inclusi gli Parte_1
interessi e le spese del giudizio;
6) condanna la alla rifusione delle spese del giudizio in favore CP_1
dell'Erario – essendo stato l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato – che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi di avvocato di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, €
2.905,00 per la fase decisoria, oltre spese vive se anticipate dallo Stato o prenotate a debito;
7) condanna e Controparte_2 Controparte_3
in solido, alla rifusione delle spese del Controparte_4
giudizio in favore della che liquida in complessivi € 7.616,00 per CP_1 compensi di avvocato di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre alla rifusione delle spese vive;
8) pone le spese e gli onorari di C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico di tutte le parti in solido nei rapporti esterni e a carico della sola convenuta soccombente nei rapporti interni, con obbligo della stessa a rifonderle CP_1
laddove eventualmente anticipate dall'attore o all'Erario o dalle altre parti del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 01.09.2025. Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Marta Cavallaro, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco
Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4738 del Registro Generale Contenzioso 2014
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in FA (PA), Via San Biagio, Contrada Mollo, elettivamente domiciliato in Messina, Via Antonio Martino, n. 112, presso lo studio degli avv.ti Piero RUGGERI
e Giusy GUGLIANDOLO, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni RIGATUSO
ATTORE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. , CP_1 P.IVA_1
con sede in Roma, Viale Carso n. 44 ed elettivamente domiciliata in Messina, Via
Centonze, n. 182, presso lo studio dell'avv. Nicla MORABITO dalla quale è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Maria Ester
BALDUINI CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. Controparte_2
, con sede in Milano, Corso Como, n. 17 ed elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Messina, Via Nino Bixio, n. 89, presso lo studio dell'avv. Alberto VERMIGLIO, rappresentata e difesa dall'avv. Gesualda BIZZINI
E
1 TRIBUNALE di MESSINA in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, c.f. , con sede in LI TO (TV), Via Marocchesa, P.IVA_3
n. 14, ed elettivamente domiciliata in Messina, Via Nino Bixio, n. 89, presso lo studio dell'avv. Alberto VERMIGLIO, rappresentata e difesa dall'avv. Gesualda BIZZINI
E quale incorporante la Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. AR
, con sede in Bologna, Via Stalingrado, n. 45 ed elettivamente P.IVA_4
domiciliata in Palermo, Viale Croce Rossa, n. 308, presso lo studio dell'avv. Aurelio
ANSELMO dal quale è rappresentata e difesa
E quale incorporante la Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. ON
, con sede in Bologna, Via Stalingrado, n. 45 ed elettivamente P.IVA_4
domiciliata in Messina, Via Cesare Battisti, n. 191, presso lo studio dell'avv. Simona
DI PIETRO dalla quale è rappresentata e difesa TERZI CHIAMATI IN CAUSA avente per OGGETTO: responsabilità professionale medica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_1
in giudizio la al fine di ottenere, previo accertamento della CP_1
responsabilità professionale sanitaria della società titolare della struttura medica
Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia per le prestazioni rese in suo favore, il risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti a causa sia di errori diagnostico- terapeutici, sia di interventi chirurgici non correttamente eseguiti dal personale sanitario della struttura.
Ha esposto che, a causa di una lombosciatalgia sinistra da ernia discale L4-L5, in data 2 aprile 2007 era stato ricoverato presso il reparto di ortopedia dell'Istituto
Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia; che, qualche giorno dopo, in data 6 aprile 2007, veniva sottoposto ad intervento di erniectomia e recessectomia L4-L5; che, in data 11 aprile 2007, a seguito di rassicurazione da parte dei medici dell'istituto circa il buon
2 TRIBUNALE di MESSINA esito dell'operazione, era stato dimesso;
che, tuttavia, a distanza di pochi giorni dalla dimissione, a causa del persistente dolore e della sopravvenuta difficoltà a mantenere la posizione eretta o seduta e a deambulare, veniva nuovamente ricoverato presso la suddetta struttura;
che, in data 28 aprile 2007, veniva sottoposto al medesimo intervento chirurgico di erniectomia e recessectomia L4-L5; che in data 2 maggio
2007, nuovamente tranquillizzato dai sanitari circa il buon esito del secondo intervento, veniva dimesso dal reparto di ortopedia dell'istituto e trasferito nel reparto di riabilitazione dal quale veniva dimesso in data 24 maggio 2007.
Successivamente, a causa del lancinante e persistente dolore, l'attore si era sottoposto a numerose visite presso diverse strutture sanitare e, in data 22 ottobre
2007, ad un ulteriore intervento presso l'Hesperia Hospital di Modena all'esito del quale, pur riscontrandosi una parziale riduzione del dolore, permanevano l'impossibilità alla deambulazione autonoma ed al mantenimento della posizione eretta e seduta.
Ad avviso dell'attore, a causa della non corretta diagnosi, scelta terapeutica ed esecuzione degli interventi chirurgici da parte del personale medico dell'Istituto
Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia, questi, oltre ad essere ancora affetto dalla lombosciatalgia, aveva subìto un'invalidità temporanea – assoluta per 180 giorni e parziale al 50% per 150 giorni e al 25% per 50 giorni – e un'invalidità permanente al
40% per la grave ed irreversibile difficoltà nella deambulazione e nel mantenimento della posizione eretta o seduta.
Ha, dunque, chiesto, previo accertamento della colpa del personale medico dell'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia, la condanna della al CP_1
risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale e patrimoniale subìto quantificandolo nell'importo complessivo di € 414.344,63, di cui € 750,00 di spese mediche documentate, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dalla data del fatto illecito fino al soddisfo.
Con comparsa di risposta, depositata in data 26 novembre 2014, si è costituita in giudizio la eccependo l'infondatezza della domanda risarcitoria e CP_1
rilevando che, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, la diagnosi di ernia
3 TRIBUNALE di MESSINA discale era stata corretta ed i successivi interventi chirurgici erano stati eseguiti dal personale medico nel rispetto dei protocolli sanitari applicabili in casi come quello in esame;
inoltre, corretti sarebbero stati anche i programmi riabilitativi post-operatori indicati dal personale medico dell'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia ai quali, invece, l'attore non si sarebbe attenuto, preferendo rivolgersi ad altre strutture sanitarie.
Sotto il profilo dei danni lamentati ha contestato la quantificazione del danno operata dall'attore in quanto eccessiva e sproporzionata rispetto all'asserita invalidità temporanea e permanente;
ha eccepito la mancanza di prova dei danni morale ed esistenziale invocati e ha evidenziato che, quanto alle spese mediche, spettava all'attore la prova della pertinenza e congruità rispetto alla patologia lamentata oltre che della riconducibilità causale delle stesse alla condotta colposa lamentata.
La società convenuta, infine, premesso che sia all'epoca dei fatti per cui è causa che alla data in cui la richiesta risarcitoria era stata avanzata nei suoi confronti, era assicurata per la responsabilità civile nei confronti di terzi in regime di coassicurazione pro quota con già Controparte_2 Controparte_7
quale incorporante Controparte_8 AR
, e ha chiesto
[...] Controparte_3 ON
al Giudice di essere autorizzata a chiamare in causa le predette società.
Con comparsa di risposta, depositata in data 27 aprile 2015, si è costituita in giudizio la – in qualità di incorporante Controparte_4
già e Controparte_7 Controparte_8 [...]
– la quale, dopo aver preliminarmente rilevato che il AR
contratto di coassicurazione stipulato dalla convenuta era sottoposto al regime claims made – risultando così coperti da assicurazione tutti i fatti e gli eventi dannosi avvenuti anche in periodo precedente a quello assicurato purché denunciati durante lo stesso – ha rappresentato di non avere alcun obbligo di assicurazione, avendo comunicato alla la disdetta dalla propria quota di coassicurazione a Controparte_2
partire dal 31 dicembre 2009 e avendo la comunicato la richiesta di CP_1 risarcimento del danno dell'attore nel 2010, quando era stato attivato un nuovo
4 TRIBUNALE di MESSINA rapporto di coassicurazione di cui questa non era più parte;
ha, inoltre, eccepito l'infondatezza della domanda risarcitoria sotto il profilo sia dell'an che del quantum debeatur.
Con distinte comparse di risposta, entrambe depositate in data 30 aprile 2015, si sono costituite in giudizio la la Controparte_2 Controparte_3
eccependo la prescrizione ex art. 2952 c.c. del diritto della ad
[...] CP_1
essere assicurata e rilevando che, in ogni caso, visto che il contratto di assicurazione invocato prevedeva una ripartizione dell'obbligo di assicurazione pro quota, ciascuna di esse sarebbe stata tenuta a manlevare la convenuta nei limiti della percentuale di assicurazione assunta ed entro il massimale e la franchigia stabiliti.
Hanno, inoltre, eccepito l'infondatezza della domanda risarcitoria rilevando che alcuna responsabilità sarebbe imputabile ai sanitari dell'Istituto Ortopedico del
Mezzogiorno d'Italia, avendo questi agìto con la massima diligenza e perizia rispetto alla patologia di “ernia discale” da cui era affetto il paziente – corretta, infatti, era stata sia l'indicazione che l'esecuzione del primo intervento chirurgico – e che la
“recidiva erniaria” costituisce una complicanza possibile della suddetta tipologia di intervento chirurgico anche in assenza di errori medici e, infine, che, essendosi l'attore sottratto alla terapia prescritta dai medici dell'istituto ortopedico, rivolto ad altre strutture sanitarie e sottoposto ad altri interventi chirurgici, con la propria condotta avrebbe concorso nella causazione o nell'aggravamento dei danni subiti.
Successivamente, con comparsa di risposta, depositata in data 11 maggio 2015, si è nuovamente costituita in giudizio con altro difensore la
[...] dando atto dell'avvenuta incorporazione della Controparte_4 [...]
ed eccependo l'assenza di un proprio obbligo di ON
assicurazione in quanto il contratto di assicurazione invocato dalla convenuta conteneva una clausola claims made e che la comunicazione della richiesta di risarcimento del danno era stata trasmessa in data 23 marzo 2010, successivamente alla scadenza del contratto di cui era parte, avvenuta in data 31 dicembre 2009.
5 TRIBUNALE di MESSINA All'udienza del 22 maggio 2015, il secondo difensore costituito per la ha dichiarato di rinunciare all'incarico vista Controparte_4
l'esistenza di un'anteriore costituzione della propria assistita.
Tuttavia, considerato che in nessuno degli atti difensivi successivi alla suddetta rinuncia il primo difensore costituito per la predetta società assicurativa ha dato atto che il patrocinio sarebbe stato prestato anche per i rapporti giuridici della
[...]
ei quali era subentrata in qualità di incorporante, l'avvocato ON
rinunciante deve considerarsi ancora a tutti gli effetti difensore della
[...]
uale incorporante la Controparte_4 ON
Con note depositate in data 11 gennaio 2023, ha, per la Parte_1
prima volta, invocato anche il risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa e ha ribadito la suddetta domanda, da ultimo, nelle comparse conclusionali depositate in data 13 maggio 2024.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 02.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione, previa concessione dei rituali termini di legge per deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Preliminarmente, in rito, deve essere dichiarata l'inammissibilità delle note conclusionali depositate in data 25 ottobre 2023 e in data 7 maggio 2024 e della comparsa conclusionale depositata in data 24 febbraio 2025 dall'attore in quanto i suddetti atti difensivi – che non possono essere ritenuti note di trattazione scritta, considerata la mancanza adozione di un preliminare decreto che abbia disposto la trattazione scritta della causa – sono stati depositati in vista di udienze di precisazione delle conclusioni e discussione orale fissate ex art. 281 sexies c.p.c. per le quali non è ritualmente previsto il deposito preventivo di memorie difensive se non previa autorizzazione del Tribunale, nella specie non concessa.
Per la medesima ragione deve essere dichiarata l'inammissibilità delle comparse conclusionali depositate in data 23 ottobre 2023 ed in data 20 marzo 2025 sia dalla he dalla Controparte_2 Controparte_3
2. Nel merito, la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della risulta fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito esposti. CP_1
6 TRIBUNALE di MESSINA Quanto alla natura giuridica della responsabilità medico-sanitaria, quale forma particolare di responsabilità professionale ascrivibile alle strutture sanitarie ed agli operatori esercenti le professioni sanitarie, avuto riguardo a fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore sia del D.L. n. 158/2012, convertito dalla L. n. 189/2012
(Decreto “Balduzzi”), che della L. n. 24/2017 (Legge “Gelli-Bianchi”), la più recente giurisprudenza di legittimità, richiamando il principio già affermato con la sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. 3, n. 28994/19 (v. anche Cass. Civ., sent. n.
28811/19), ha ribadito che “[…] Con riguardo alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017 (la quale non trova applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore: Cass. 8 novembre 2019, n. 28811; Cass. 11 novembre 2019, n. 28994), questa
Corte, con orientamento consolidatosi sin dagli ultimi anni dello scorso millennio, ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218
c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (a partire da Cass. 22 gennaio 1999,
n. 589, cfr., tra le tante: Cass. 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. 14 giugno 2007, n.
13953; Cass. 31 marzo 2015, n. 6438; Cass. 22 settembre 2015, n. 18610).
[…]” (v. Cass. Civ., Sez. 3, n. 10050/22).
La qualificazione giuridica della responsabilità sanitaria comporta che, sul piano probatorio, “[…] il criterio di riparto dell'onere della prova in siffatte fattispecie
7 TRIBUNALE di MESSINA non è pertanto quello che governa la responsabilità aquiliana (nell'ambito della quale il danneggiato è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al / danneggiante) ma quello che governa la responsabilità contrattuale, in base al quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n.
13533; tra le conformi più recenti, ex multis, Cass. 20 gennaio 2015, n. 826;/ Cass. 4 gennaio 2019, n. 98; Cass. 11 febbraio 2021, n. 3587). […]”; nel caso specifico di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali tra le quali rientra quella sanitaria, poi, “[…] è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato (Cass. 7 dicembre 2017, 29315; Cass. 15 febbraio 2018,
n. 3704; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. 23 ottobre 2018, n.26700; Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; Cass. 29 ottobre 2019, n. 27606). Il concetto di
"imprevedibilità", pur lessicalmente esplicativo di una soggettività comportamentale che rientra nell'area della colpa, riferito alla causa impeditiva dell'esatto adempimento, va inteso, precisamente, nel senso oggettivo della "non imputabilità"
(art.1218 c.c.), atteso che la non prevedibilità dell'evento (che si traduce nell'assenza di negligenza, imprudenza e imperizia nella condotta dell'agente) è giudizio che attiene alla sfera dell'elemento soggettivo dell'illecito, in funzione della sua esclusione, e che prescinde dalla configurabilità, sul piano oggettivo, di una relazione causale tra condotta ed evento dannoso.[…]” (v. Cass. Civ., Sez. 3, n. 10050/22).
Pertanto, “[…] l'attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento
8 TRIBUNALE di MESSINA dannoso, consistente nella lesione della salute e nelle altre lesioni ad essa connesse
[…] è, invece, onere dei convenuti, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero
l'adempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 26 novembre 2020, n. 26907). […]” (v. Cass. Civ. Sez.
3, n. 10050/22).
Orbene, è fatto non contestato che si sia recato presso Parte_1
l'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia, istituto ospedaliero gestito dalla convenuta in quanto affetto da lombosciatalgia sinistra da ernia discale CP_1
L4-L5 e che presso tale istituto ortopedico sia stato sottoposto a prestazioni sanitarie, e cioè visite mediche e due interventi di erniectomia e recessectomia L4-L5 a sinistra.
Vi è, pertanto, prova della stipulazione del contratto atipico di spedalità con la convenuta atteso che, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “L'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle "lato sensu" alberghiere.” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 8826/07).
Secondo la ricostruzione difensiva dell'attore, la non corretta esecuzione degli interventi chirurgici gli avrebbe, però, procurato “…lo stato di impossibilità alla deambulazione autonoma e al mantenimento della posizione ortostatica e da seduto a causa della continua ed incoercibile sintomatologia algo-disfunzionale…”.
In sede istruttoria è stata disposta consulenza tecnica medico-legale al fine di accertare la sussistenza dell'invalidità lamentata dall'attore.
9 TRIBUNALE di MESSINA Il Collegio peritale, a seguito di visita medica eseguita sull'attore e dell'esame della documentazione prodotta agli atti, dopo aver preliminarmente confermato che
“…Dalla documentazione esaminata emerge che l'attore al momento del ricovero presso l'I.O.M.I. di Messina fosse affetto da ernia discale L4–L5 a sinistra per la quale fu sottoposto ad intervento chirurgico di erniectomia e recessotomia L4 – L5 sinistra e successiva revisione, esitata con persistenza di frammento discale espulso associato a tenaci aderenze responsabili di radicolopatia a carico della radice di L5 sinistra.” (v. pag. 2 della seconda relazione), ha accertato che “Sulla base delle evidenze emerse dalla documentazione esaminata nonché dall'esame anamnestico e clinico, risulta che il Sig. è affetto da postumi di plurimi interventi Parte_1
per “ernia discale L4-L5 a sin” con radiocolopatia L5 persistente con disturbi somato-sensitivi…” (v. pag. 28 della prima relazione).
Quanto, invece, alla correttezza della diagnosi, della conseguente scelta terapeutica del trattamento chirurgico e dell'esecuzione degli interventi chirurgici, il
Collegio, dopo aver premesso che “Sia la diagnosi posta per l'indicazione al ricovero che la scelta terapeutica sono da ritenersi congrue” (v. pag. 2 della seconda relazione), ha ritenuto che “Dalla documentazione sanitaria prodotta si evince un peggioramento del quadro clinico strumentale successivamente a primo e secondo intervento e gli stessi non si ritengono eseguiti in modo adeguato (si vedano le risposte ai successivi quesiti). Inoltre non si riscontrano fattori esterni che possano aver rivestito peso causale” (v. pag. 2 della seconda relazione); inoltre il Collegio peritale ha affermato che “Il primo intervento non risulta correttamente eseguito;
analogamente per il secondo intervento, in esito al quale rimaneva ulteriormente un residuo discale, asportato successivamente in esito a terzo intervento eseguito presso altra struttura sanitaria” (v. pag. 4 della seconda relazione).
In particolare, in merito alla riconducibilità eziologica dell'aggravamento della patologia di cui l'attore soffriva precedentemente agli interventi chirurgici effettuati presso l'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia ed alla loro, asserita, non corretta esecuzione, ha accertato che “… Il Sig. era sottoposto a nuovo intervento a Pt_1
distanza di venti giorni dal primo atto operatorio (6.4.2007). In tale intervallo
10 TRIBUNALE di MESSINA temporale non risulta attestato un periodo di benessere, dovendo pertanto ammettersi che il quadro clinico successivo al primo intervento chirurgico sia ascrivibile a un'incompleta ovvero incongrua esecuzione di quest'ultimo, come peraltro descritto sia il 28.4.2007 (cfr. - “Si rileva bombè discale che viene asportato. Si effettua ulteriore pulizia del disco intervertebrale”) che il 22.10.2007 (cfr. - “Si evidenzia frammento discale espulso e si procede alla sua asportazione e si svuota la parte residua di disco intervertebrale”) …” (v. pag. 3 della seconda relazione), evidenziando altresì “…la persistenza di frammenti discali in occasione di entrambi gli interventi eseguiti presso la struttura convenuta. Non si ravvisano evidenze a valenza diagnostica oggettiva suffraganti la sussistenza di concause di lesione.
Devono inoltre richiamarsi il referto di esame elettromiografico effettuato prima dell'intervento, il 5.4.2007, con riscontro di “non segni di denervazione in atto”, e
l'analogo esame del 17.10.2007 evidenziante “reperti elettrofisiologici compatibili con sofferenza radicolare L5 a sinistra”, indicativi di aggravamento della presentazione iniziale…”. (v. pag. 3 della seconda relazione).
In risposta alle osservazioni pervenute dal consulente di parte – secondo cui la persistenza della sintomatologia dolorosa a seguito del primo intervento era da ricondursi ad una recidiva erniaria, integrante una complicanza possibile di questa tipologia di interventi – il Collegio ha precisato che “…le lesioni appaiono verosimilmente ascrivibili all'intervento chirurgico de quo posto che, come già espresso, la sintomatologia insorgeva nell'immediatezza dell'atto operatorio e infatti il reintervento era eseguito dopo due settimane. Siffatta storia clinica permette di escludere ulteriori cause a etiologia cronico-degenerativa e su base recidivante, così come desumibile dalla letteratura scientifica riportata in calce. Come risulta dalle obiettività descritte nelle successive cartelle, si evidenzia un netto peggioramento clinico, peraltro strumentalmente confermato dall'esame elettromiografico con riscontro di sofferenza neurogena successiva al suddetto intervento. Non possiamo ritenere, in base alla breve evoluzione temporale, che il quadro clinico descritto sia ascrivibile a una recidiva erniaria ma verosimilmente, come già indicato in bozza (cfr.
11 TRIBUNALE di MESSINA pagg. 12-27), a delle alterazioni anatomo-patologiche conseguenti all'insuccesso chirurgico.” (v. pag. 32 della prima relazione).
Il Collegio ha anche risposto ai rilievi critici del consulente di parte rivolti al profilo della quantificazione del danno e, al riguardo, ha chiarito che “In riferimento alla valutazione del danno biologico, non si condivide che lo stesso possa ritenersi emendato in quanto il secondo intervento ha avuto invero caratteristiche maggiormente “riparative”. Inoltre, si sottolinea che alla sintomatologia dell'esordio si è aggiunta in atto una sofferenza radicolare di tipo sensitivo che, si ribadisce, difficilmente può ricondursi esclusivamente a una degenerazione artrosico- degenerativa e/o a esiti fibrotico-cicatriziali. Da tutto quanto precede e richiamando le considerazioni già esposte, non si ritiene di dover modificare il giudizio di correlazione causale né la stima valutativa già espressi…”. (v. pag. 33 della prima relazione).
Il Collegio peritale ha, dunque, accertato che entrambi gli interventi chirurgici svolti dal personale medico dell'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia, ai quali risulta causalmente riconducibile l'aggravamento della patologia lamentata dall'attore, non sono stati eseguiti correttamente in quanto all'esito di entrambi era residuato un frammento discale, successivamente rimosso in occasione del terzo intervento chirurgico svolto presso un'altra struttura sanitaria.
Sotto il profilo dell'imputabilità soggettiva, al fine di accertare la colpa professionale per inosservanza degli standard di diligenza professionale medica richiesti, il Collegio peritale ha riferito che “Possiamo ritenere che tale patologia può considerarsi routinaria, di frequente riscontro nell'attività ortopedica odierna. Il trattamento, che sia conservativo o chirurgico, appare alquanto standardizzato senza che vi siano grandi difficoltà tecniche. Inoltre, nella fattispecie de quo l'intervento chirurgico è stato eseguito presso la struttura di Messina, struttura dotata di CP_1
attrezzature di I° livello, da sanitari specializzati nel prestare le cure necessarie nel caso in esame.” (v. pagg. 29-30 della prima relazione).
Il Collegio peritale ha concluso affermando che “…si ravvisano profili di responsabilità professionale in capo ai sanitari operanti presso l'“Istituto Ortopedico
12 TRIBUNALE di MESSINA del Mezzogiorno d'Italia” di Messina che, con diagnosi di ernia discale L4-L5, in data
6.4.2007 sottoposero il Sig. a intervento chirurgico di Parte_1
“Erniectomia e recessotomia L4-L5 a sx” (v. pag. 31 della prima relazione).
Deve ritenersi, pertanto, che l'aggravamento della condizione patologica accertata in capo all'attore sia imputabile esclusivamente alla deve CP_1
essere, conseguentemente, escluso un concorso del danneggiato nella verificazione dell'evento dannoso per essersi questi rivolto, successivamente ai due interventi chirurgici eseguiti presso l'istituto ortopedico gestito dalla società convenuta, a medici di altre strutture sanitarie e per non avere concluso il ciclo di terapie prescritte dai sanitari dell'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia.
Quali danni-conseguenza dell'accertato aggravamento del pregiudizio fisico causato dagli errati interventi chirurgici, l'attore ha invocato il danno biologico dinamico-relazionale, il danno morale, il danno esistenziale ed il danno patrimoniale consistente nelle spese mediche sostenute;
successivamente, con le note dell'11 gennaio 2023, ha invocato genericamente l'ulteriore danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa.
Quanto al danno biologico dinamico-relazionale risulta opportuno richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario.”
(v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 6341/2014, confermata da Cass. Civ. Sez. 3, n.
21261/24).
Pertanto, nel caso in cui un soggetto già affetto da una patologia si sottoponga a trattamenti sanitari i quali, invece di eliminare la patologia presente, ne comportino un
13 TRIBUNALE di MESSINA aggravamento, potrà essere risarcito il solo danno differenziale, e cioè quella percentuale di danno ulteriore rispetto a quella che sarebbe, comunque e/o eventualmente, residuata in caso di corretta esecuzione del trattamento terapeutico.
La quantificazione non dovrà, però, essere operata partendo dal mero dato percentuale dell'invalidità c.d. differenziale ma dovrà procedersi, preliminarmente, alla quantificazione monetaria dei due valori di invalidità – quello attuale residuato al danneggiato (13%) e quello che sarebbe residuato in ipotesi di perfetta esecuzione della prestazione medica (4%) – per poi sottrarre dal primo il secondo, così ottenendo il valore monetario corrispondente alla percentuale di invalidità differenziale conseguita alla non corretta prestazione medica.
Nel caso in esame il Collegio peritale, chiamato ad accertare la percentuale di invalidità permanente complessiva e quella ineliminabile riscontrata in capo all'attore, dopo aver chiarito che “…In atto permangono quali esiti permanenti: esiti a discreta incidenza funzionale di plurimi interventi per ernia discale L4-L5…”, ha affermato che “…Il quadro menomante descritto integra complessivamente (valutazione in riferimento alla riduzione globale dell'integrità psico-fisica dell'attore) un grado di invalidità permanente stimabile, come danno alla salute, in misura del 13% (tredici percento), secondo quanto previsto dalle tabelle delle orientative guide ufficiali alla valutazione del danno biologico… Tale stima è da intendersi come danno differenziale del 9% (nove percento, dal cinque al tredici percento) rispetto agli esiti comunque attesi per un analogo intervento correttamente effettuato, quest'ultimi valutabili complessivamente, secondo i medesimi riferimenti, in misura oscillante intorno al 4%
(quattro percento)...”.
Inoltre, “In considerazione del tempo intercorso, il Collegio ritiene i postumi residuati stabilizzati ed a carattere permanente. Non è da escludere che un eventuale intervento chirurgico potrebbe consentire un modico miglioramento della sintomatologia algica;
tuttavia, si ritiene improbabile un recupero funzionale” (v. pagg. 30 e 31 della prima relazione).
Successivamente, in sede di richiamo, il Collegio peritale ha ribadito che “…un intervento … correttamente effettuato avrebbe verosimilmente comportato degli esiti
14 TRIBUNALE di MESSINA valutabili in misura oscillante intorno al 4% (quattro percento), secondo quanto previsto dalle tabelle delle orientative guide ufficiali alla valutazione del danno biologico (Linee Guida S.I.M.L.A. - Giuffrè I edizione 2016). Il quadro valutato in sede di operazioni di consulenza del 4.6.2019 configura un'invalidità permanente, come danno alla salute, stimabile secondo i medesimi riferimenti in misura del 13%
(tredici percento). Pertanto, come a suo tempo già precisato, tale stima è da intendersi come danno differenziale del 9% (nove percento, dal cinque al tredici percento)” (v. pag. 4 della seconda relazione).
Alla luce delle Tabelle di cui all'art. 139 del D.Lgs. 209/2005 vigenti alla data di liquidazione – le quali costituiscono parametro di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità (4%) e trovano applicazione in materia di responsabilità professionale medica anche per i fatti anteriori all'entrata in vigore del D.L. n. 158/12 (v. Cass. Civ. Sez. 3, n. 28990/19) – e delle Tabelle del
Tribunale di Milano vigenti alla data di liquidazione – le quali costituiscono parametro di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (13%) verificatasi prima dell'adozione della tabella unica ex art. 138 del D.Lgs.
n. 209/05 (v. Cass. Civ. Sez. 3, n. 5474/23) – dovrà essere riconosciuto all'attore, tenuto conto della sua età alla data del fatto lesivo, e cioè del secondo intervento, a titolo di danno biologico dinamico-relazionale, la somma complessiva di € 27.252,67, calcolata secondo il criterio indicato dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero quale differenza tra il valore monetario indicato nelle tabelle di Milano per il punto percentuale di invalidità complessiva del 13%, e quello indicato nelle tabelle ex art. 139 del D.Lgs. 209/2005 per il punto percentuale di invalidità ineliminabile del 4%.
Al danno, come sopra riconosciuto e liquidato, costituente debito di valore, dovrebbero essere aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi nella misura legale calcolati sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto lesivo – cioè, il secondo intervento chirurgico del 28 aprile 2007 posto che è con quest'ultimo intervento che si è consolidato il danno a carico dell'attore – sino al passaggio in giudicato della sentenza, oltre interessi legali fino al soddisfo (v. massima
Cass. Civ. Sez. 2, n. 39376/21).
15 TRIBUNALE di MESSINA Tuttavia, trattandosi di danno biologico liquidato sulla base delle tabelle attualmente vigenti con il criterio della c.d. “attualità”, al fine di evitare una duplicazione del risarcimento dei medesimi danni, gli interessi compensativi dovranno essere calcolati anno per anno sulla somma liquidata alla c.d. “attualità”, devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto lesivo, e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al soddisfo
(v. massima Cass. Civ., Sez. 1, n. 8766/18).
Nulla, per contro, può essere riconosciuto a titolo di inabilità temporanea in quanto è stata accertata la correttezza della diagnosi e della scelta terapeutica – ragione per la quale sicuramente non appare imputabile alla struttura sanitaria l'eventuale inabilità relativa al periodo di ricovero precedente al primo intervento – mentre, con riguardo ai periodi successivi, non è stata in alcun modo allegata dall'attore la componente di inabilità assoluta o parziale imputabile esclusivamente all'errore medico atteso che, anche laddove il primo intervento fosse stato eseguito correttamente, ugualmente ne sarebbe conseguito un periodo di inabilità necessario al recupero funzionale post-operatorio.
Quanto al danno morale si osserva che, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, questa voce di danno – costituente una componente del danno non patrimoniale, da intendersi come unico e omnicomprensivo – mantiene una sua autonomia rispetto al danno biologico dinamico-relazionale, trattandosi di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende relazionali;
è stato, infatti, affermato che “La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di "vulnus" “interno” al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante”, quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto); ne
16 TRIBUNALE di MESSINA deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 901/18).
Sotto il profilo probatorio, esclusa la natura in re ipsa di tale componente di danno, considerata l'assoluta difficoltà o, addirittura, in alcuni casi, impossibilità del danneggiato di provarne l'esistenza – laddove ad un patimento o ad una sofferenza interiore potrebbe non corrispondere una fenomenologia esterna suscettibile di senso- percezione – questo può essere dimostrato anche grazie alle presunzioni semplici, e cioè mediante l'allegazione di fatti noti dai quali, attraverso l'ausilio delle massime di esperienza, e cioè di regole di giudizio basate su leggi naturali, statistiche di scienza o di esperienza, è possibile risalire al fatto ignoto dell'effettiva sofferenza subita (v.
Cass. Civ. Sez. 3, n. 25164/20).
Invero, è stato accertato dal Collegio peritale che, “…sulla base delle evidenze emerse dalla documentazione esaminata nonché dall'esame anamnestico e clinico, risulta che il Sig. è affetto da postumi di plurimi interventi per Parte_1
“ernia discale L4-L5 a sin” con radiocolopatia L5 persistente con disturbi somato- sensitivi…”, costituisce una massima fondata sull'esperienza clinica quella secondo cui la radiocolopatia, e cioè la patologia che colpisce le radici nervose, determini, oltre a conseguenze sul piano funzionale, anche un forte dolore persistente.
Per tale ragione, deve essere riconosciuto in favore dell'attore il risarcimento del danno morale subìto da quantificare, in base alle tabelle del Tribunale di Milano, in
€ 10.000,00, già rivalutato e comprensivo di interessi compensativi alla data della sentenza, oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo (v. massima
Cass. Civ. Sez. 2, n. 39376/21).
Nessuna somma potrà essere riconosciuta all'attore a titolo di danno esistenziale alla luce del principio secondo cui “In tema di danno non patrimoniale da lesione
17 TRIBUNALE di MESSINA della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali –
e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 901/18).
L'eventuale stravolgimento delle abitudini di vita, laddove congruamente allegato e provato nel rispetto delle decadenze processuali, avrebbe potuto rilevare, tutt'al più, ai fini della personalizzazione del danno biologico dinamico-relazionale atteso che “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute.” (v. massima Cass.
Civ. Sez. 3, n. 23469/18).
Tuttavia, in mancanza di allegazione di specifiche circostanze da cui desumere che il cambiamento della vita relazionale dell'attore sia stato connotato da eccezionalità rispetto a quanto normalmente presunto in pazienti per i quali sia stato
18 TRIBUNALE di MESSINA riscontrato il medesimo grado di invalidità permanente, deve ritenersi che il risarcimento già riconosciuto sia sufficiente e integralmente compensativo del danno subìto e che non sussistano i presupposti per la personalizzazione del danno.
L'attore ha anche chiesto il risarcimento del danno patrimoniale emergente consistente nelle spese mediche sostenute in ragione dell'aggravamento della patologia imputabile alla CP_1
Esaminata la documentazione prodotta risulta che, a seguito del secondo intervento effettuato, l'attore ha sostenuto spese mediche documentate, causalmente connesse all'aggravamento della patologia e ritenute congrue ed eque dal Collegio peritale – non dovute sono, invece, quelle antecedenti all'intervento o la cui riconducibilità alle conseguenze dell'intervento non è stata chiarita – per l'importo complessivo di € 1.072,28 – di cui € 324,00 per visite specialistiche neurochirurgiche attestate da ricevute del 6 luglio 2007 e 14 dicembre 2007, € 251,81 per visita specialistica ortopedica attestata da ricevuta del 28 luglio 2007, € 18,72 per farmaci prescritti a seguito di visita medica attestati da scontrini fiscali del 18 dicembre 2007,
3 gennaio 2008 e 13 gennaio 2008, € 125,00 per busto “thuasne” attestato da fattura del 24 ottobre 2007, fattura di € 33,99 del 24.05.2007, ricevuta bollettino postale di €
40,00 del 25.05.2007 (fattura del 19.06.2007), fattura di € 2,58 del 18.06.2007, ricevuta fiscale di € 21,54 del 19.06.2007 e di € 9,64 del 21.06.2007, ricevuta bollettino postale di € 20,00 del 19.03.2008 (fattura del 09.04.2008), € 200,00 per fattura del 06.09.2018, € 25,00 per fattura del 31.10.2007 – le quali dovranno essere rimborsate dalla oltre interessi compensativi dalla data degli esborsi CP_1
sino al passaggio in giudicato della sentenza che li riconosce, e interessi legali fino al soddisfo.
Non può essere accolta, invece, la domanda di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa.
Come chiarito dalla Corte di legittimità, la perdita della capacità lavorativa, non solo specifica – per chi un lavoro lo ha al momento del fatto lesivo – ma anche generica, può astrattamente costituire, oltre che, secondo l'orientamento tradizionale, una lesione di un'attitudine di un soggetto ricompresa nel danno biologico dinamico-
19 TRIBUNALE di MESSINA relazionale (v. Cass. Civ. Sez. 3, n. 12605/23), anche un danno patrimoniale da lucro cessante per perdita della capacità di produrre reddito distinto dal danno biologico dinamico-relazionale, allorché determini un'effettiva perdita della capacità di produrre reddito;
perdita che, tuttavia, non può essere ritenuta presunta ma deve, al contrario, essere accertata dal Giudice caso per caso, tenuto anche conto del grado di invalidità riscontrato (v. Cass. Civ. Sez. 3, n. 26641/23).
Pertanto, è necessario che, anche laddove la specifica voce di danno non sia stata tempestivamente indicata – visto che la domanda di risarcimento del danno è omnicomprensiva e, quindi, le singole voci di danno invocate possono essere specificate finanche in sede di comparsa conclusionale (v. Cass. Civ. Sez. 3, n.
23233/24) – perlomeno i fatti costitutivi del diritto risarcitorio invocato siano stati specificatamente allegati e provati nel rispetto delle decadenze processuali, pena la declaratoria di infondatezza della domanda per mancanza di prova.
Nel caso in esame, l'attore ha chiesto genericamente il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa per la prima volta con le note dell'11 gennaio 2023
– quindi ben oltre le decadenze processuali – ritenendo, presumibilmente, che questa voce di danno fosse in re ipsa;
non ha, né allegato né provato tempestivamente che prima degli interventi chirurgici per cui è causa avesse un lavoro e che in ragione di questo producesse un reddito successivamente perduto o ridotto per incapacità ad attendere allo stesso o che il grado di invalidità permanente accertato gli avrebbe procurato la perdita o la riduzione della più generale possibilità di svolgere anche altri lavori compatibili e confacenti alle proprie attitudini e condizioni personali.
Pertanto, alcun danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa può essere riconosciuto all'attore talché irrilevante si rivela, ai fini di un'eventuale compensatio lucri cum damno, la circostanza, da questi ammessa, della percezione di un'indennità dall' in ragione dell'invalidità accertata. CP_9
3. Passando all'esame delle domande articolate nei confronti dei terzi chiamati, la domanda di garanzia svolta da nei confronti di CP_1 [...]
Controparte_2 Controparte_7 Controparte_3
20 TRIBUNALE di MESSINA S.p.a. e deve essere accolta nei limiti adesso ON
esposti.
3.1. Contratto di assicurazione n. 127190, appendice n. 1.
La convenuta ha invocato, in via preliminare, il contratto di CP_1
assicurazione per la responsabilità civile efficace alla data del fatto lesivo, contraddistinto dal certificato di applicazione n. 127190, appendice n. 1, concluso – sulla base della convenzione n. 127100 stipulata tra Parte_2
e (in qualità di delegataria delle
[...] Controparte_2
società assicurative AR [...]
e – in regime di Controparte_3 ON
coassicurazione con per la quota del 40%, Controparte_2 [...]
– incorporata da – AR Controparte_4
per la quota del 40%, – già Controparte_3 [...]
– per la quota del 10% e – Controparte_3 ON
incorporata da per la restante quota del 10%. Controparte_4
Dall'esame della suddetta appendice al contratto prodotto in atti emerge – oltre alla circostanza per cui l'appendice risulta numerata 1, e non 8, come allegato dalla convenuta – che la sua efficacia era estesa dalle ore 24 del 31 dicembre 2006 fino alle ore 24 del 31 dicembre 2007.
Come già esposto, la costituitasi con Controparte_4
due distinti procuratori, la prima volta quale incorporante la
[...]
e, la seconda, quale incorporante la AR [...]
ha eccepito che il contratto assicurativo in questione ON
stipulato, tra le altre, dalle due società incorporate conteneva una clausola claims made, e cioè una clausola che prevedeva che la copertura assicurativa sarebbe stata efficace esclusivamente per i sinistri denunciati durante il periodo di efficacia della stessa ma non anche per quelli verificatisi durante tale periodo, ma denunciati successivamente;
pertanto, considerato che, per ammissione della convenuta stessa, la richiesta di risarcimento del danno veniva a lei trasmessa nel 2010, a tale data la
21 TRIBUNALE di MESSINA copertura assicurativa derivante dal contratto n. 127190, appendice n. 8, era già venuta meno.
Con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. la ha, tuttavia, CP_1
eccepito la nullità della clausola claims made invocata rilevando che, da un lato, alterando il sinallagma contrattuale e lo schema tipico del contratto di assicurazione, si porrebbe in contrasto con l'art. 1917 c.c. e, dall'altro, che in quanto limitativa della responsabilità dell'assicuratore e, quindi, vessatoria, sarebbe stata apposta in mancanza della doppia sottoscrizione prevista ex art. 1341 c.c..
Preliminarmente, in punto di diritto, in merito alla natura delle clausole claims made, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che “[…] Malgrado la variegata tipologia di clausole claims made offerte dalla prassi commerciale, esse, schematizzando al massimo, appaiono sussumibili in due grandi categorie: a) clausole
c.d. miste o impure, che prevedono l'operatività della copertura assicurativa solo quando tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con retrodatazione della garanzia, in taluni casi, come quello dedotto in giudizio, alle condotte poste in essere anteriormente (in genere due o tre anni dalla stipula del contratto); b) clausole c.d. pure, destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all'assicurato e da questi all'assicurazione nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito. […]” (v. Cass. Sez. Un. Civ., n. 9140/16).
Sotto il profilo della vessatorietà ed eventuale nullità delle clausole claims made la Suprema Corte, dopo aver preliminarmente affermato che “Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd. clausola "claims made" mista o impura), non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero - ove applicabile la disciplina del d.lgs. n. 206 del 2005 - per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali;
la relativa
22 TRIBUNALE di MESSINA valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata.” (v. massima Cass. Sez. Un. Civ., n. 9140/2016), ha,
a parziale modifica del precedente orientamento, affermato che “Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti - ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale
"on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.” (v. massima Cass. Sez. Un. Civ., n. 22437/18).
Più recentemente, è stato affermato che “In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904
c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe.”
(v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 9861/25).
23 TRIBUNALE di MESSINA La giurisprudenza di legittimità, quindi, dopo aver preliminarmente escluso la natura vessatoria delle clausole claims made – in quanto volte a limitare l'oggetto del contratto e non piuttosto a limitare la responsabilità dell'assicuratore o ad introdurre decadenze per l'assicurato ex art. 1341 c.c. – sotto il profilo del controllo di validità ha ritenuto che tali clausole costituiscano una deroga convenzionale ammessa al modello contrattuale tipico dell'assicurazione per la responsabilità civile ex art. 1917 c.c..
Pertanto, costituendo queste clausole lo strumento mediante il quale alle parti viene consentito di “…liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge…”, non sono soggette al controllo astratto di meritevolezza rivolto ai contratti o alle clausole atipiche bensì a quello concreto della rispondenza del contratto conformato mediante l'introduzione delle suddette clausole all'ordinamento giuridico complessivamente considerato e dell'idoneità dello stesso alla realizzazione dello scopo concreto prefigurato dalle parti al momento della stipulazione del contratto di assicurazione.
La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, chiarito che il controllo sul rispetto dell'art. 1321, comma 1, c.c. ai fini dell'eventuale accertamento della nullità delle clausole in esame, dovrà essere effettuato avendo riguardo, oltre che al profilo della liceità, anche a quello dell'adeguatezza della causa in concreto;
ciò in quanto “[…]
19.2. E l'ottica di adeguatezza del contratto agli interessi in concreto avuti di mira dai paciscenti è proprio quella che costituisce il fulcro dell'indagine in esame, che veicola, per l'appunto, una verifica di idoneità del regolamento effettivamente pattuito rispetto all'anzidetto obiettivo. Verifica che transita attraverso la portata che assume la c.d.
"causa concreta" del contratto, ossia quella che ne rappresenta lo scopo pratico, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso negozio è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato (per tutte, Cass., 8 maggio 2006, n. 10490). 19.3. - È evidente che si tratta di una verifica condizionata dalle circostanze del caso concreto, ma essa trova già su un piano di generica astrazione le proprie coordinate, selezionate, a loro volta, dalla diversità della tipologia dei rapporti assicurativi, rispetto ai quali la risposta in
24 TRIBUNALE di MESSINA termini di tutela non potrà che essere diversificata. […]” (v. Cass. Sez. Un. Civ., n.
22437/18).
Inoltre, tenuto conto della sopravvenuta regolamentazione speciale, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 24/2017, del contenuto astratto minimo del contratto di assicurazione per la responsabilità civile delle strutture sanitarie, la giurisprudenza ha precisato che “[…] 19.4. - Sicché, ove venga in rilievo l'assicurazione della responsabilità civile sanitaria e dei professionisti, la legge (speciale) - come si è evidenziato nel precedente § 10 - ne detta ora, in regime di obbligatorietà, le coordinate di base, inderogabili in pejus, individuando in esse non solo il substrato del modello negoziale "meritevole", ma, con ciò, la stessa "idoneità" del prodotto assicurativo a salvaguardare gli interessi che entrano nel contratto, ai quali non è estraneo quello, di natura superindividuale, di una corretta allocazione dei costi sociali dell'illecito, che sarebbe frustrata ove il terzo danneggiato non potesse essere risarcito del pregiudizio patito a motivo dell'incapienza patrimoniale del danneggiante, siccome, quest'ultimo, privo di "idonea" assicurazione. In tal prospettiva, la disciplina legislativa si colloca ancora sul piano astratto della standardizzazione del contenuto contrattuale che salvaguardia la garanzia minima per evitare i c.d. "buchi di copertura", là dove, però, come del resto impone lo stesso codice delle assicurazioni - tramite l'art. 183, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, che
è norma comunque ricognitiva di un obbligo già inscritto nel principio più generale della condotta improntata a buona fede e correttezza -, il prodotto assicurativo offerto deve comunque adeguarsi alle esigenze dell'assicurato. Sicché rimane intatta, per
l'appunto, l'indagine sulla causa concreta del contratto, che spazia dalla verifica di sussistenza stessa (ossia della adeguatezza rispetto agli interessi coinvolti) a quella di liceità (intesa come lesione di interessi delle parti tutelati dall'ordinamento). 19.5. - In quest'ottica, l'analisi dell'assetto sinallagmatico del contratto assicurativo rappresenta un veicolo utile per apprezzare se, effettivamente, ne sia realizzata la funzione pratica, quale assicurazione adeguata allo scopo (tale da superare le criticità innanzi ricordate: § 17), là dove l'emersione di un disequilibrio palese di detto assetto si presta ad essere interpretato come sintomo di carenza della causa in concreto
25 TRIBUNALE di MESSINA dell'operazione economica. Ciò in quanto, come già affermato da questa Corte, la determinazione del premio di polizza assume valore determinante ai fini dell'individuazione del tipo e del limite del rischio assicurato, onde possa reputarsi in concreto rispettato l'equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni (Cass., 30 aprile 2010, n. 10596; ma, in forza di analoga prospettiva, anche Cass., S.U., 28 febbraio 2007, n. 4631). Non è, dunque, questione di garantire, e sindacare perciò,
l'equilibrio economico delle prestazioni, che è profilo rimesso esclusivamente all'autonomia contrattuale, ma occorre indagare, con la lente del principio di buona fede contrattuale, se lo scopo pratico del regolamento negoziale "on claims made basis" presenti un arbitrario squilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio, giacché, nel contratto di assicurazioni contro i danni, la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato, attraverso criteri di calcolo attuariale. […]” (v. Cass. Sez. Un. Civ., n. 22437/18).
Spetta sempre al giudice di merito, quindi, non solo per i contratti di assicurazione per la responsabilità sanitaria stipulati prima dell'entrata in vigore della normativa sopra richiamata ma anche per quelli successivi – purché conformi al modello legale minimo stabilito dal Legislatore – accertare se la specifica clausola claims made concordata dalle parti – tenuto anche conto dei possibili adattamenti applicati nelle singole fattispecie mediante la previsione della copertura pregressa anche per fatti illeciti verificatisi prima del periodo di efficacia oppure mediante la previsione dell'ultrattività a richieste di risarcimento pervenute dopo il periodo di efficacia, cosiddette clausole sunset clause – per un verso, risponda al canone della liceità – e cioè sia rispettosa dei principi generali dell'ordinamento e non lesiva di interessi meritevoli di tutela – e, per altro verso, risponda al canone dell'adeguatezza e cioè, vista la durata del contratto ed il rapporto tra premio e rischio, sia idonea a realizzare un equo contemperamento tra gli interessi concreti perseguiti dalle parti e a soddisfarli, in ultima analisi a realizzare la causa concreta del contratto.
Nel caso in esame si osserva che, alla luce dei principi sopra richiamati, risultano evidentemente superati i rilievi di nullità astratta della clausola claims made per violazione dell'art. 1917 c.c. o dell'art. 1341 c.c..
26 TRIBUNALE di MESSINA Quanto, invece, alla valutazione dell'eventuale nullità in concreto per violazione dell'art. 1322, comma 1, c.c. si osserva quanto segue.
Esaminate le condizioni particolari del contratto di assicurazione invocato, in particolare l'art. 9, rubricato “Validità temporale dell'assicurazione”, risultava pattiziamente concordato che “…in deroga all'Art. 1917 c.c. 1° comma,
l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all per la Parte_3
prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti posti in essere durante il periodo di validità della garanzia. Al fine di assicurare la continuità della copertura assicurativa: A) per le Strutture Sanitarie aderenti alla Convenzione n. 127000 e con essa garantite al
31.12.2004, il periodo compreso dalle ore 24.00 del 31.12.2003 alle ore 24.00 del
31.12.2004 s'intende ad ogni effetto facente parte del “periodo di validità della garanzia” prestata con la presente Convenzione…”.
Inoltre, all'art. 10, rubricato “Estensione della validità temporale dell'assicurazione”, è stato previsto che “Su richiesta dell'Assicurato, a parziale deroga dell'art. 1917 1° comma, la Società si impegna ad estendere la validità temporale della garanzia come segue: … B) Ad integrazione di quanto disposto all'Art. 9) Validità temporale dell'Assicurazione, la garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all entro 12 mesi Parte_3
dalla cessazione del contratto, sempreché il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo di validità della polizza. Tale estensione verrà prestata a fronte della corresponsione di un premio pari al 50% dell'ultimo premio versato, conteggiato includendo la parte di premio eventualmente corrisposta in sede regolazione (vedasi in tal senso quanto disposto all'Art. 5 delle Norme che regolano
l'Assicurazione in generale)… Su richiesta dell' , nella ipotesi in cui la Parte_3
singola Applicazione non abbia subito disdetta per sinistro, la Società concederà un ulteriore periodo, e comunque sino ad un massimo di 3 anni complessivi, contro pagamento di un premio pari al 30% per il secondo anno e del 20 % per il terzo anno dell'ultimo premio versato, conteggiato includendo la parte di premio eventualmente
27 TRIBUNALE di MESSINA corrisposta in sede di regolazione (vedasi in tal senso quanto disposto all'Art. 5 delle
Norme che regolano l'Assicurazione in generale…”.
Emerge, quindi, che il contratto di assicurazione invocato dal CP_1
contiene una clausola claims made “mista”, con copertura relativa a fatti verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto e, in alcuni casi, nei periodi precedenti, purché la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti fosse pervenuta durante il periodo di efficacia del contratto ma che, su richiesta dell'assicurato, si sarebbe potuta inserire una sunset clause.
Esaminato il suddetto contratto e considerati i rilevi delle parti, non ritiene il
Giudicante che sussistano i presupposti per poter dichiarare la nullità della clausola in esame.
Preliminarmente, si osserva che il modello contrattuale delineato dal Legislatore all'art. 11 della L. n. 24/2017 – che, sebbene vincolante solo per i contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge, può costituire certamente un modello astratto di comparazione ai fini dell'accertamento della liceità e dell'adeguatezza alla soddisfazione degli interessi delle parti dei singoli contratti di volta in volta stipulati – non prevede l'obbligatorietà della clausola sunset clause, e cioè di una clausola che estenda la garanzia anche alle richieste successive al periodo di efficacia del contratto;
pertanto, la mera mancanza di una estensione della garanzia oltre il termine di efficacia del contratto non potrebbe, di per sé, costituire indice di illiceità o inadeguatezza dello specifico regolamento contrattuale.
Inoltre, si osserva che, sebbene l'art. 9 escludesse dalla copertura assicurativa le richieste di risarcimento del danno pervenute dopo la scadenza del contratto, l'art. 10 consentiva all'assicurato di estendere la garanzia alle richieste di risarcimento pervenute fino a 3 anni dopo il periodo di efficacia del contratto mediante il pagamento di un premio assicurativo maggiore;
pertanto, deve ritenersi che, plausibilmente, le parti abbiano inteso modulare la determinazione del premio al rischio assicurato e che all'eventuale estensione del rischio legato alla predisposizione di una clausola sunset clause avrebbe dovuto corrispondere, in favore dell'assicurazione, un proporzionale incremento del premio.
28 TRIBUNALE di MESSINA Né, d'altro canto, un diverso esame dell'adeguatezza del contratto sotto il profilo del bilanciamento tra premio assicurativo e rischio assicurato potrebbe essere effettuato dal Tribunale in quanto la limitandosi ad affermare la nullità CP_1
astratta di tale tipologia di clausola – già esclusa per le ragioni anzidette – e a ribadire i principi generali affermati dalla Corte di Cassazione, non ha allegato alcuna precipua ragione o argomentazione sulla base della quale ritenere che la specifica pattuizione stipulata con le assicurazioni convenute abbia realizzato in concreto uno squilibrio contrattuale o un buco di copertura assicurativa.
Per le ragioni sopra esposte, esclusa la nullità della clausola claims made contenuta nel contratto di assicurazione n. 127190, appendice n. 8, non sussiste alcun obbligo per le società assicuratrici stipulanti la suddetta appendice di manlevare la convenuta per la domanda di risarcimento del danno conseguente agli interventi chirurgici effettuati nel 2007, in quanto la denuncia del sinistro è stata trasmessa in data 7 aprile 2010, e cioè dopo il periodo di efficacia della suddetta appendice.
3.2. Contratto di assicurazione n. 127190, appendice n. 15.
La convenuta, in subordine all'invocato accertamento dell'operatività dell'appendice n. 8 del contratto di assicurazione n. 127190, ha invocato l'appendice n.
15, avente efficacia dalle ore 24 del 31 dicembre 2009 fino alle ore 24 del 31 dicembre
2010 – periodo durante il quale è pervenuta alla convenuta la richiesta di risarcimento del danno dall'attore – stipulata, anch'essa in regime di coassicurazione, con la
[...]
per la quota del 30%, con la Controparte_2 Controparte_10
(non citata in giudizio) per la quota del 40%, con –
[...] Controparte_3 già – per la quota del 10% e con Controparte_3 [...]
– incorporata da – ON Controparte_4
per la restante quota del 10%.
Le terze chiamate in causa e Controparte_2 [...]
invocando l'art. 2952 c.c., hanno eccepito la prescrizione CP_3
rappresentando che, sebbene i fatti di causa risalissero al 2007, la denuncia del sinistro veniva effettuata in data 7 aprile 2010 e l'atto di chiamata in garanzia veniva notificato in data 20 febbraio 2015.
29 TRIBUNALE di MESSINA Con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. la ha, tuttavia, CP_1
rilevato che la denuncia del sinistro era stata inoltrata al broker GE. nei CP_11
termini di legge a seguito della richiesta di risarcimento del danno ricevuta in data 1 aprile 2010 e, inoltre, che l'attore, con atto di citazione del 7 settembre 2011, aveva agìto nei propri confronti dinanzi al Tribunale di Termini Imerese proponendo identica domanda a quella svolta nel presente giudizio e in quel giudizio, conclusosi con ordinanza che aveva dichiarato il difetto di competenza del Giudice adìto, le terze chiamate in causa si erano costituite e nulla avevano eccepito.
Preliminarmente si osserva che, ai sensi dell'art. 2952 c.c., “1. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
2. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
3. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
4.La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questa proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.”.
In materia di assicurazione della responsabilità civile, quindi, il diritto dell'assicurato ad essere tenuto indenne è soggetto al termine prescrizionale di due anni decorrenti dal giorno in cui il terzo danneggiato invoca nei suoi riguardi il risarcimento del danno, in via stragiudiziale o giudiziale, e l'eventuale comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato sospende il corso della prescrizione fino a quando il credito risarcitorio non sia divenuto liquido ed esigibile.
Nel caso di specie, le terze chiamate, limitandosi a richiamare la normativa applicabile ed a rappresentare che i fatti per cui è causa si erano verificati nel 2007, la denuncia del sinistro nel 2010 e le chiamate in causa nel 2011 e nel 2015, non hanno esplicitamente indicato quale dovrebbe essere, a loro avviso, il dies a quo del termine prescrizionale invocato lasciando intendere, tuttavia, che esso debba ritenersi coincidente con la verificazione dei fatti illeciti;
questo, nonostante proprio
30 TRIBUNALE di MESSINA nell'articolo da loro espressamente richiamato sia chiaramente affermato che esso coincide, in materia di assicurazione della responsabilità civile, con la richiesta di risarcimento del danno proveniente dal danneggiato.
Orbene, risulta incontestato tra le parti che la richiesta di risarcimento del danno era stata inoltrata dal danneggiato in data 1 aprile 2010 e che, a distanza di pochi giorni, e cioè in data 7 aprile 2010, era stato denunciato il sinistro alle società assicurative.
Pertanto, alla luce dei principi sopra esposti – anche laddove dovesse ritenersi operante il più breve termine prescrizionale di un anno previsto dall'art. 2952 c.c. nella versione antecedente alle modifiche introdotte nel 2008 – deve affermarsi che il termine prescrizionale, decorrente dalla data dell'1 aprile 2010, sia stato sospeso a partire dal 7 aprile 2010 e che, non essendo ancora intervenuta la liquidazione del danno, il termine sia ancora sospeso in pendenza del presente giudizio.
Per queste ragioni, ritenuta l'inconducenza di tutte le argomentazioni giuridiche prospettate dalle terze chiamate in causa in merito ad eventuali interruzioni del termine, deve escludersi che il diritto della ad essere tenuta indenne e CP_1
manlevata per quanto dovuto all'attore sia prescritto talché l'eccezione deve essere respinta.
Alla data della richiesta di risarcimento risultava efficace il contratto di assicurazione n.127190, appendice n. 15 e, considerato che il contratto è stato stipulato in regime di coassicurazione con obbligazione parziaria in capo a ciascuna società limitatamente alla rispettiva quota, ciascuna delle società assicurative coobbligate durante la vigenza del contratto a tale data – ovvero, tra quelle chiamate in causa, per la quota del 30%, per Controparte_2 Controparte_3
la quota del 10% e in quanto incorporante di Controparte_4
per la quota del 10%, – sarà tenuta a ON
corrispondere la percentuale di indennità assicurata, comprensiva degli interessi e delle spese del giudizio ex art. 1917, comma 3, c.c. e art. 6 della convenzione n. 127100, corrispondente alla propria quota di competenza nel limiti del massimale assicurato.
31 TRIBUNALE di MESSINA Le somme dovute dovranno essere calcolate al netto della franchigia del 20%, ricompresa tra il minimo di 15.000,00 ed il massimo di 50.000,00, anche per
– sebbene la stessa non abbia sollevato una Controparte_4
specifica eccezione – in quanto la previsione della suddetta franchigia risulta dal contratto prodotto in giudizio e, in quanto fatto costitutivo, è rilevabile d'ufficio (v.
Cass. Civ. Sez. 3, sent. n. 30524/19).
CONDANNA ALLE SPESE.
Nei rapporti tra e la convenuta le spese del Parte_1 CP_1
giudizio seguono la soccombenza;
esse riguardano soltanto il giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Messina, avendo già il Giudice del Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di FA, compensato le spese del giudizio svoltosi davanti al
Tribunale dichiaratosi incompetente.
Vanno poste a carico della e liquidate, tenuto conto del principio CP_1
del decisum (v. Cass. Civ., ord. n. 9237/22), della natura e della complessità della controversia, in favore dell'Erario – essendo stato l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato – in complessivi € 7.616,00 per compensi di avvocato di cui €
1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre spese vive se anticipate dallo Stato o prenotate a debito.
Nei rapporti tra e le terze chiamate in causa CP_1 [...]
e Controparte_2 Controparte_3 [...]
le spese del giudizio seguono la soccombenza;
devono Controparte_4
essere poste a carico delle terze chiamate in causa e liquidate in favore della convenuta, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia e delle questioni trattate, in complessivi € 7.616,00 per compensi di avvocato di cui €
1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre alla rifusione delle spese vive.
Le spese e gli onorari di C.T.U., già liquidati in atti, devono essere posti definitivamente a carico di tutte le parti in solido nei rapporti esterni e a carico della
32 TRIBUNALE di MESSINA soccombente nei rapporti interni, con obbligo della stessa a rifonderle CP_1 all'attore o all'Erario o alle altre parti del giudizio, laddove eventualmente anticipate da questi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro e nei confronti dei terzi Parte_1 CP_1
chiamati e Controparte_2 Controparte_3 [...]
Controparte_4
1) accoglie la domanda di risarcimento del danno avanzata da
[...]
nei confronti di nei limiti di cui in parte motiva;
Parte_1 CP_1
2) per l'effetto, condanna la al risarcimento, in favore di CP_1
del danno biologico dinamico-relazionale che quantifica nella Parte_1 somma di € 27.252,67, oltre interessi e rivalutazione secondo il criterio indicato in parte motiva, oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo nonché del danno morale che quantifica nella somma di € 10.000,00, già rivalutato e comprensivo di interessi compensativi alla data della sentenza, oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo;
3) condanna al pagamento, in favore di a CP_1 Parte_1
titolo di danno patrimoniale, della somma di € 1.072,28, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria dagli esborsi sino al passaggio in giudicato della sentenza, oltre interessi legali fino al soddisfo;
4) accoglie la domanda di garanzia avanzata dalla nei confronti di CP_1
e Controparte_2 Controparte_3 [...]
Controparte_4
5) per l'effetto, condanna Controparte_2 Controparte_3
e ciascuna limitatamente alla propria
[...] Controparte_4
percentuale di coassicurazione, comunque entro il massimale assicurato ed al netto della franchigia, a garantire e manlevare la per quanto questa CP_1
33 TRIBUNALE di MESSINA corrisponderà a in ragione della presente sentenza, inclusi gli Parte_1
interessi e le spese del giudizio;
6) condanna la alla rifusione delle spese del giudizio in favore CP_1
dell'Erario – essendo stato l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato – che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi di avvocato di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, €
2.905,00 per la fase decisoria, oltre spese vive se anticipate dallo Stato o prenotate a debito;
7) condanna e Controparte_2 Controparte_3
in solido, alla rifusione delle spese del Controparte_4
giudizio in favore della che liquida in complessivi € 7.616,00 per CP_1 compensi di avvocato di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre alla rifusione delle spese vive;
8) pone le spese e gli onorari di C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico di tutte le parti in solido nei rapporti esterni e a carico della sola convenuta soccombente nei rapporti interni, con obbligo della stessa a rifonderle CP_1
laddove eventualmente anticipate dall'attore o all'Erario o dalle altre parti del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 01.09.2025. Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Marta Cavallaro, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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