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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
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Art. 240. Decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione 1. L'impresa di assicurazione decade dall'autorizzazione quando:
a) non da' inizio all'attivita' entro i primi dodici mesi;
b) rinuncia espressamente all'autorizzazione;
c) non esercita l'attivita' per un periodo superiore a sei mesi;
d) trasferisce l'intero portafoglio ad altra impresa di assicurazione;
e) si verifica una causa di scioglimento della societa'.
Qualora l'impresa non abbia dato inizio all'attivita' entro i primi dodici mesi ovvero non abbia esercitato la stessa per un periodo superiore a sei mesi, in presenza di giustificati motivi e su richiesta dell'impresa interessata, l' ((IVASS)) puo' consentire un limitato periodo di proroga non superiore a sei mesi.
2. Se l'inattivita', la rinuncia o la cessazione dell'attivita' riguardano soltanto alcuni dei rami per i quali l'impresa di assicurazione e' stata autorizzata, la decadenza concerne esclusivamente tali rami.
(( 3. L'IVASS accerta, con provvedimento pubblicato nel Bollettino, la decadenza dall'autorizzazione e, nel caso riguardi il complesso dei rami esercitati, dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Il provvedimento e' comunicato dall'IVASS alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri, per l'adozione da parte di tali Autorita' di misure idonee a impedire all'impresa di assicurazione di esercitare l'attivita' sul loro territorio. )) (( 3-bis L'IVASS comunica all'AEAP ogni caso in cui un'impresa di assicurazione e riassicurazione decada dall'autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto. )) 4. L'impresa di assicurazione limita l'attivita' alla gestione dei contratti in corso e non assume nuovi affari a far data dalla pubblicazione del provvedimento di decadenza. La medesima disposizione si applica nel caso di decadenza limitata ad uno o piu' rami di attivita'.
5. Le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia con la pubblicazione del provvedimento di decadenza. Nei contratti che hanno durata superiore all'anno il contraente puo' recedere, mediante comunicazione scritta all'impresa, con effetto dalla scadenza della prima annualita' successiva alla pubblicazione del provvedimento di decadenza.
6. Se la decadenza dall'autorizzazione consegue al verificarsi delle situazioni di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), l' ((IVASS)) , quando ricorrono le condizioni previste all'articolo 245, non adotta il provvedimento di decadenza e propone al ((Ministro dello sviluppo economico)) la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che e' autorizzata ad operare nel territorio della Repubblica con una sede secondaria. Quando l'autorita' di vigilanza dello Stato terzo ha adottato un provvedimento di decadenza nei confronti dell'impresa di assicurazione, analogo provvedimento e' adottato nei confronti della sede secondaria.
a) non da' inizio all'attivita' entro i primi dodici mesi;
b) rinuncia espressamente all'autorizzazione;
c) non esercita l'attivita' per un periodo superiore a sei mesi;
d) trasferisce l'intero portafoglio ad altra impresa di assicurazione;
e) si verifica una causa di scioglimento della societa'.
Qualora l'impresa non abbia dato inizio all'attivita' entro i primi dodici mesi ovvero non abbia esercitato la stessa per un periodo superiore a sei mesi, in presenza di giustificati motivi e su richiesta dell'impresa interessata, l' ((IVASS)) puo' consentire un limitato periodo di proroga non superiore a sei mesi.
2. Se l'inattivita', la rinuncia o la cessazione dell'attivita' riguardano soltanto alcuni dei rami per i quali l'impresa di assicurazione e' stata autorizzata, la decadenza concerne esclusivamente tali rami.
(( 3. L'IVASS accerta, con provvedimento pubblicato nel Bollettino, la decadenza dall'autorizzazione e, nel caso riguardi il complesso dei rami esercitati, dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Il provvedimento e' comunicato dall'IVASS alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri, per l'adozione da parte di tali Autorita' di misure idonee a impedire all'impresa di assicurazione di esercitare l'attivita' sul loro territorio. )) (( 3-bis L'IVASS comunica all'AEAP ogni caso in cui un'impresa di assicurazione e riassicurazione decada dall'autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto. )) 4. L'impresa di assicurazione limita l'attivita' alla gestione dei contratti in corso e non assume nuovi affari a far data dalla pubblicazione del provvedimento di decadenza. La medesima disposizione si applica nel caso di decadenza limitata ad uno o piu' rami di attivita'.
5. Le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia con la pubblicazione del provvedimento di decadenza. Nei contratti che hanno durata superiore all'anno il contraente puo' recedere, mediante comunicazione scritta all'impresa, con effetto dalla scadenza della prima annualita' successiva alla pubblicazione del provvedimento di decadenza.
6. Se la decadenza dall'autorizzazione consegue al verificarsi delle situazioni di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), l' ((IVASS)) , quando ricorrono le condizioni previste all'articolo 245, non adotta il provvedimento di decadenza e propone al ((Ministro dello sviluppo economico)) la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che e' autorizzata ad operare nel territorio della Repubblica con una sede secondaria. Quando l'autorita' di vigilanza dello Stato terzo ha adottato un provvedimento di decadenza nei confronti dell'impresa di assicurazione, analogo provvedimento e' adottato nei confronti della sede secondaria.
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