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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/09/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 667 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to PONTE FLAVIO VINCENZO Parte_1 appellante
E
con l'avv.to CIRILLO LUCA Controparte_1
Appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di primo grado depositato in data 1.2.2018 deduceva di Parte_1 essere dipendente del Banco in seguito incorporato da , con CP_2 Controparte_3 qualifica di Quadro direttivo di 2° livello e di aver subito, a partire da luglio 2007, un progressivo e illecito svuotamento delle proprie mansioni.
In particolare allegava la privazione del portafoglio clienti e delle mansioni di gestore "Small
Business", l'assegnazione a compiti dequalificanti, quali la gestione del credito deteriorato e, successivamente, l'archiviazione documentale ed in sostanza a mansioni di tipo amministrativo non coerenti con il profilo professionale di tipo commerciale rivestito;
l'esclusione dal contesto lavorativo e l'assenza di riscontro alle richieste di riassegnazione di incarichi coerenti con la propria qualifica, nonchè l'insorgenza di una sindrome ansioso- depressiva in connessione causale con la descritta condotta datoriale. Chiedeva, quindi, al
Tribunale adito di accertare l'illegittimità della condotta datoriale in parola a partire dal 2007 e condannare la datrice di lavoro alla riassegnazione delle mansioni originarie svolte oltre al risarcimento dei seguenti danni:
-danno derivante dal impoverimento professionale e da mancato sviluppo delle competenze professionali, calcolato nel 100% della retribuzione mensile moltiplicata per i mesi di inadempimento o, in subordine, in via equitativa;
-danno esistenziale, con gli stessi criteri di quantificazione;
-danno biologico, calcolato in via equitativa o tramite accertamento peritale (CTU medico- legale);
-danno morale, da determinarsi in via equitativa o, in subordine, in misura pari al 50% del danno biologico.
La parte resistente contestava le pretese, affermando che le mansioni assegnate alla stessa erano compatibili con le numerose assenze dovute a incarichi sindacali e permessi ex L.
104/1992; che l'assegnazione al credito problematico avveniva con il suo consenso;
che le attività di archiviazione erano state assegnate temporaneamente e che la stessa ricorrente aveva rifiutato l'assegnazione di un nuovo portafoglio clienti.
Escludeva, inoltre, l'esistenza di mobbing o l'isolamento lavorativo ed eccepiva la genericità
e l'insussistenza dei danni lamentati, nonché la prescrizione decennale per le domande relative a fatti anteriori ad aprile 2008.
Il tribunale di Cosenza, istruita la causa con assunzione di prova testimoniale, dopo avere rilevato che a seguito dell'intervenuto pensionamento in data 31.12.2019 era superata la richiesta di riassegnazione delle originarie mansioni, ha ritenuto infondata la domanda risarcitoria per carenza di allegazioni specifiche e di prova, affermando che dall'istruttoria era emerso solo un generico disagio lavorativo, senza evidenze di mobbing o demansionamento significativo, né tampoco di inattività della ricorrente, né di danno da perdita di chance o decremento professionale. Ha affermato, invece, che la rilevante percentuale di assenze della ricorrente aveva determinato la conseguente necessità di attribuzione a mansioni diverse come funzionale al “bilanciamento tra il diritto della datrice di lavoro di perseguire una organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello della lavoratrice al mantenimento del posto di lavoro” e che “non sono stati allegati e provati profili di danno risarcibile”.
Infine ha rilevato “in merito al danno biologico (e, di fatto, anche gli altri aspetti del danno non patrimoniale correlati al danno biologico, evidenziandosi in merito che, comunque, tali aspetti sono restati genericamente allegati e non dimostrati, atteso che dall'escussione del testi è emersa al più una situazione di disagio della IG.ra , nella relazione del dott. Pt_1 allegata dalla ricorrente si legge che l'aspetto ritenuto insopportabile dalla Per_1
Pag. 2 di 9 ricorrente era relativo alla circostanza per cui, nonostante la lavoratrice fosse inserita in un percorso lavorativo di primaria importanza per l'ente bancario (recupero crediti e sofferenze), non aveva ricevuto riconoscimenti e soddisfazione personale, se non dal direttore dell'epoca.
La ricorrente stessa, dunque, non riferiva di un demansionamento, ma di altre problematiche, relative fondamentalmente al mancato riconoscimento del valore del lavoro svolto.
Un aspetto di demansionamento veniva riferito unicamente, nella relazione indicata, all'attività di archiviazione dei documenti, che deve considerarsi attività provvisoria, non sussistendo elementi in fatto per superare le argomentazioni di parte resistente sulla straordinarietà e brevità di tale attribuzione (nel ricorso si legge, in merito, che
l'assegnazione di tali mansioni era avvenuta tra il 2014 ed il 2015).
Deve anche considerarsi, in merito al nesso di causalità tra la condotta datoriale e il danno biologico che si assume, che la patologia ansioso - depressiva viene affermata anche con certificazione medica del 2021, laddove la ricorrente è andata in pensione in data 1.1.2020. la stessa veniva documentata sia successivamente al pensionamento, che prima dell'inizio dell'asserito inadempimento datoriale, rendendo non credibile il nesso causale con
l'ambiente di lavoro”.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado ed ha lamentato:
1.l'errata e parziale valutazione delle emergenze istruttorie.
In particolare ha sostenuto che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere :
- l'assegnazione a diverse mansioni, quali la gestione del credito problematico, legittima in relazione alle numerose assenze della ricorrente, assenze dovute principalmente a malattia;
- provvisoria l'adibizione all'attività di archiviazione dei documenti, che in realtà si era protratta per il periodo di oltre 1 anno dal 2014 al 2015;
- carente l'allegazione dei danni e la prova del nesso causale tra la condotta datoriale lamentata e gli stessi perché una corretta valutazione delle emergenze istruttorie avrebbe portato all'accoglimento delle istanze della ricorrente;
- insussistente il demansionamento poiché, rispetto alla qualifica di quadro direttivo di secondo livello, le erano state assegnate mansioni meramente esecutive o di supporto, prive del contenuto specialistico e dell'autonomia operativa richiesti dall'art. 78 del CCNL del credito;
- irrilevante la documentazione medica prodotta dalla ricorrente da cui emergeva il disturbo depressivo reattivo cronico patito dalla stessa, aggravatosi nel tempo a causa dell'ambiente
Pag. 3 di 9 lavorativo ostile. Tale patologia, confermata anche dalla relazione specialistica del Prof. Dr.
(18/01/2021), comportava un danno biologico stimato non inferiore al 25%. Per_2
Ha ribadito che a causa del prolungato demansionamento in violazione dell'art. 2103 c.c., ha diritto al risarcimento dei danni subiti, che conformemente ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, possono essere desunti anche sulla base di elementi presuntivi quali nel caso di specie:
• l'inquadramento alto (quadro direttivo di II livello);
• l'assegnazione a mansioni di basso profilo (rilevazione presenze, attività di supporto a colleghi di livello inferiore);
• l'esclusione da attività proprie del ruolo formalmente attribuito (es. gestione portafoglio clienti);
• la durata del demansionamento;
• l'assenza di risposte datoriali alle richieste di adeguamento;
• il deterioramento dello stato di salute psichica documentato da certificazioni mediche, incluso il parere specialistico del Prof. Dr. (2021); Per_2
• l'età avanzata e la lunga anzianità aziendale della ricorrente.
Ha sottolineato che opera il principio dell'equivalenza causale, sicchè ai sensi dell'art. 41 c.p., anche una causa sopravvenuta – come può essere una patologia preesistente o l'aggravamento successivo – non interrompe il nesso eziologico se l'evento lesivo è comunque ricollegabile all'azione o all'omissione datoriale. Pertanto, il fatto che la ricorrente fosse affetta da disturbi depressivi anche prima dell'illegittimo demansionamento, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, qualora quest'ultimo abbia aggravato o contribuito a determinare l'evento dannoso;
che la condotta datoriale, prolungata e reiterata, si colloca entro i confini dello straining come definito dalla giurisprudenza di legittimità, considerati l'esclusione sistematica dalle attività strategiche;
l'isolamento dal contesto lavorativo;
la frustrazione delle aspettative di crescita e ciò in violazione dell'art. 2087 c.c., con effetti negativi sull'integrità psicofisica.
In via istruttoria ha reiterato CTU contabile (in ordine alla quantificazione del danno da dequalificazione e perdita di chance) e CTU medico-legale in punto di danno biologico non patrimoniale.
La parte appellata ha richiamato tutte le difese svolte in primo grado, anche l'eccezione di prescrizione, rivendicando la legittimità della condotta datoriale per come emerso dall'istruttoria.
Rispetto alle singole voci di danno evidenziate dalla ricorrente ha ribadito che:
Pag. 4 di 9 -nessun danno alla professionalità è imputabile alla Banca, poiché l'assegnazione ad attività non commerciali sarebbe stata richiesta o accettata dalla lavoratrice, per esigenze personali documentate;
la gestione di un portafoglio clienti non era compatibile con la sua situazione e, quanto alla formazione professionale, la lavoratrice aveva partecipato ai corsi formativi messi a disposizione del personale, mentre alcuni di questi erano stati evitati per sua libera scelta, verosimilmente per motivi personali;
- il danno esistenziale/morale non risulta allegato né provato dalla ricorrente, mancando qualsiasi elemento che possa giustificare una liquidazione anche equitativa;
- sul danno alla salute che le patologie non sono collegate all'attività lavorativa né a responsabilità della Banca, contestandosi la perizia della parte ricorrente, definita parziale e priva di verifica oggettiva, basata solo su dichiarazioni della lavoratrice.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte decide nei termini che seguono.
1.L'appello è infondato.
Occorre premettere che la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente – che residua a seguito del collocamento in quiescenza - postula l'asserito inadempimento datoriale all'obbligo di assegnazione delle mansioni commerciali del profilo di appartenenza di gestore small business sull'assunto di essere stata privata di un portafoglio clienti e di essere rimasta totalmente inattiva con conseguenti pregiudizi sul piano della professionalità, su quello esistenziale, morale e biologico.
Sul punto si rammenta che secondo il principio di diritto consolidato in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, pregiudizio che non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale
(cfr ex multis Cass. n. 19785/2010, Cass. n. 29047/2017, Cass. n. 21527 del 31/07/2024).
Orbene, dall'istruttoria e dalla documentazione in atti è emerso quanto segue.
Pag. 5 di 9 a) dalle schede delle assenze prodotte dalla parte appellata (cfr doc. 4 fasc. ) dal 2005 al CP_1
2017 risulta un rilevante numero di assenze (oltre il 60% e fino all'80% delle ore lavorative teoriche - al netto delle ferie - per malattia, permessi ex lege n. 104/1992 e permessi sindacali);
b) il teste responsabile del personale anche per le filiali di Rende, ha Testimone_1 confermato (capitoli A,B,C,D della memoria della società) che la signora fu Pt_1 trasferita a Rende il 5/07/2000, avendo prima lavorato a Cosenza per consentirle di assumere la carica di RSA Sinfub;
che nell'anno 2005 e nel primo semestre del 2006 fece accusare assenze per oltre il 60% delle ore lavorative teoriche (anche se non è stata in grado di imputare le assenze ai permessi sindacali); che nella filiale di via Verdi – ove all'epoca prestava servizio - era l'unica gestore imprese;
che a causa del significativo numero di assenze – usufruendo sia dei permessi sindacali che di quelli previsti dalla legge n. 104/1992, oltre che della malattia – creò problemi organizzativi e ciò anche per gli anni successivi.
c) la circostanza è stata confermata dal teste direttore nel 2006 della filiale Testimone_2 di via Verdi di Rende, il quale ha dichiarato di ricordare che nel periodo indicato (cioè nell'anno 2005 e nel primo semestre del 2006) la ricorrente aveva fatto circa 115 giorni di assenza tra permessi ex legge 104/92, malattia e permessi sindacali e che le assenze avevano creato problemi alla clientela;
tanto che chiese al capo area di assegnarli un gestore più presente per gestire meglio la clientela;
ella stessa chiese a novembre 2005 di essere esonerata dall'incarico di vicario – sostituto del direttore di filiale perchè non poteva garantire una presenza costante per i suoi impegni sindacali (cfr doc. 7 fasc.della parte appellata)
d) a decorrere dal luglio 2006 la ricorrente fu trasferita nella filiale di via Don Minzoni di
Rende (cfr doc. 2 fasc.appellata), ove vi erano altri gestori imprese (cfr dep. ; Tes_2
e) il teste ( direttore fino a settembre del 2012 presso la filiale di Rende di via Testimone_3
Don Minzoni, ove la iniziò a prestare servizio dal luglio 2006) ha confermato sia Pt_1
l'assiduo impegno della ricorrente come sindacalista, sia un impegno altrettanto assorbente per l'assistenza a familiare disabile per il quale godeva dei permessi di cui alla l. n. 104/1992, precisando che le assenze erano dovute anche al suo personale quadro di salute precario;
che la mancata assegnazione di un portafoglio clienti dipendeva dal fatto che non poteva garantire una presenza costante;
che decise di concerto con la ricorrente di assegnarle attività di carattere amministrativo consistenti nel rilevamento delle presenze / assenze (procedura Inte- sap) e di supporto agli altri gestori nell'adempimento di tutto il carteggio relativo alla gestione del credito problematico;
ha precisato che le assenze della ricorrente erano state così rilevanti
Pag. 6 di 9 nel numero da non potere essere neanche valutata poiché non raggiungeva i 110 giorni di lavoro necessari all'anno;
f) la documentazione prodotta supporta tale dato;
in particolare emerge che la stessa Pt_1 nella scheda di valutazione per l'anno 2010 (cfr doc.
8.3. fasc.parte appellata) dichiara di condividere il giudizio espresso dal superiore – sostanzialmente negativo come per l'anno
2009 - causata dalle assenze, confermando la sua disponibilità all'affiancamento operativo ai
Gestori volto alla definizione dell'arretrato sul credito deteriorato ed alla ottimizzazione della gestione del credito problematico in generale;
g) nelle schede di valutazione per gli anni successivi – cioè 2011, 2012, 2013, 2014 – risulta attestato che la ha continuato a svolgere le mansioni che le erano state proposte e Pt_1 che aveva accettato;
h) lo svolgimento delle mansioni relative al recupero credito è stato confermato anche per gli anni 2015,2016 e 2017 dai testi (cfr dep. , , ; in particolare il Tes_4 Tes_5 Tes_6 Tes_7 teste ha precisato che l'istruttoria dei crediti in sofferenza rientra nelle competenze del Tes_7 gestore azienda e che nel caso di specie la ricorrente, essendo priva di portafoglio, si occupava delle pratiche dei clienti rientranti nei portafogli dei suoi colleghi (cfr dep. ; Tes_7
i) il teste – direttore della filiale dal settembre 2012 a gennaio 2015 – dopo avere Tes_5 confermato che al suo insediamento la svolgeva le mansioni sopra dette e che ha Pt_1 continuato a svolgerle, ha dichiarato che nel 2013 le propose di riprendere la gestione commerciale per un numero di clienti, ma che la ricorrente sostanzialmente rifiutò, dicendo che le piaceva il lavoro che stava facendo;
l) la teste ha confermato che analoga proposta le fu formulata anche negli anni 2016 e Tes_1
2017 dai direttori e;
lo stesso direttore dell'epoca – – sentito Pt_2 Tes_6 Testimone_8 come teste ha dichiarato di avere offerto alla di gestire un portafoglio clienti, ma Pt_1 che la ricorrente rispose che in quel momento non aveva intenzione di gestire un portafoglio clienti e che era soddisfatta della sua situazione lavorativa;
m) tutti i testi escussi hanno confermato l'elevata percentuale di assenze;
n) la documentazione in atti attesta la frequenza di corsi di aggiornamento (cfr doc. 9);
o) dalle deposizioni dei testi si ricava che i rapporti con i colleghi, anche con i superiori gerarchici come i direttori della filiale erano nella norma, anche se la ricorrente ad alcuni di loro aveva manifestato uno stato di disagio dovuto alla mancanza di un portafoglio clienti (cfr dep. e . Tes_7 Tes_5
Orbene, alla luce delle risultanze sopra esposte, si deve concludere per
Pag. 7 di 9 a) l'insussistenza dell'asserita prolungata condizione di totale inattività con la precisazione che la datrice di lavoro non aveva affatto ammesso di avere adibito la ricorrente ad attività di archiviazione, ma alla gestione del credito deteriorato, anche nel breve periodo in cui ha svolto contemporaneamente attività consistente nella verifica delle garanzie personali in essere presso le Filiali di Rende, compito reso necessario dopo l'accorpamento alla filiale di
Rende Via Don Minzoni delle altre due filiali all'epoca coesistenti sulla piazza (cfr p. 7 della memoria di costituzione); e ciò ha rinvenuto supporto nelle deposizioni dei testi e nelle schede di valutazione allegate che attestano lo svolgimento delle mansioni di recupero credito anche negli anni 2014 e 2015;
b) l'insussistenza di un ambiente di lavoro ostile e/o stressogeno, avendo consentito la datrice di lavoro anche la formazione della dipendente ed essendo del tutto irrilevante il mero percepire di essere stata messa da parte riferito dalla ricorrente ai colleghi per la propria condizione originata dalla mancata assegnazione di un portafoglio clienti, condizione che, peraltro, ella stessa non ha inteso superare, sicchè è da escludere sia il danno esistenziale/morale sia nesso causale per il lamentato danno biologico anche in termini di contributo concausale al suo asserito aggravamento;
c) l'insussistenza di un inadempimento colpevole in capo alla datrice di lavoro all'obbligo di assegnarle un portafoglio clienti da gestire, non potendo garantire la ricorrente la necessaria presenza costante al fine di assicurare la redditività del portafoglio e l'adeguata consulenza per la soddisfazione delle esigenze dei clienti (ovvero le “attività inerenti la gestione e lo sviluppo di un portafoglio clienti cfr accordo collettivo del 29.1.2009 in atti).
Conseguentemente l'asserito impoverimento professionale – neanche compiutamente dedotto in violazione del principio giurisprudenziale sopra riportato che impone la specifica allegazione del pregiudizio subito - e l'asserita perdita di chance di crescita professionale – appena accennata solo nel gravame ed anch'essa per nulla estrinsecata nelle concrete e specifiche occasioni perdute – per la mancata gestione di un portafoglio clienti sarebbero piuttosto da attribuire all'elevata percentuale di assenze, essendo peraltro evidente che la scarsa presenza in ufficio non consentiva l'affidamento di ruoli impegnativi tant'è che la stessa ricorrente chiese sin da subito la revoca dell'incarico di vicario del direttore presso la filiale di via Verdi.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
2.Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 8 di 9 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato il 6.7.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 331/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in € 4.996,00 oltre accessori come per legge;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
7.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 9 di 9
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 667 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to PONTE FLAVIO VINCENZO Parte_1 appellante
E
con l'avv.to CIRILLO LUCA Controparte_1
Appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di primo grado depositato in data 1.2.2018 deduceva di Parte_1 essere dipendente del Banco in seguito incorporato da , con CP_2 Controparte_3 qualifica di Quadro direttivo di 2° livello e di aver subito, a partire da luglio 2007, un progressivo e illecito svuotamento delle proprie mansioni.
In particolare allegava la privazione del portafoglio clienti e delle mansioni di gestore "Small
Business", l'assegnazione a compiti dequalificanti, quali la gestione del credito deteriorato e, successivamente, l'archiviazione documentale ed in sostanza a mansioni di tipo amministrativo non coerenti con il profilo professionale di tipo commerciale rivestito;
l'esclusione dal contesto lavorativo e l'assenza di riscontro alle richieste di riassegnazione di incarichi coerenti con la propria qualifica, nonchè l'insorgenza di una sindrome ansioso- depressiva in connessione causale con la descritta condotta datoriale. Chiedeva, quindi, al
Tribunale adito di accertare l'illegittimità della condotta datoriale in parola a partire dal 2007 e condannare la datrice di lavoro alla riassegnazione delle mansioni originarie svolte oltre al risarcimento dei seguenti danni:
-danno derivante dal impoverimento professionale e da mancato sviluppo delle competenze professionali, calcolato nel 100% della retribuzione mensile moltiplicata per i mesi di inadempimento o, in subordine, in via equitativa;
-danno esistenziale, con gli stessi criteri di quantificazione;
-danno biologico, calcolato in via equitativa o tramite accertamento peritale (CTU medico- legale);
-danno morale, da determinarsi in via equitativa o, in subordine, in misura pari al 50% del danno biologico.
La parte resistente contestava le pretese, affermando che le mansioni assegnate alla stessa erano compatibili con le numerose assenze dovute a incarichi sindacali e permessi ex L.
104/1992; che l'assegnazione al credito problematico avveniva con il suo consenso;
che le attività di archiviazione erano state assegnate temporaneamente e che la stessa ricorrente aveva rifiutato l'assegnazione di un nuovo portafoglio clienti.
Escludeva, inoltre, l'esistenza di mobbing o l'isolamento lavorativo ed eccepiva la genericità
e l'insussistenza dei danni lamentati, nonché la prescrizione decennale per le domande relative a fatti anteriori ad aprile 2008.
Il tribunale di Cosenza, istruita la causa con assunzione di prova testimoniale, dopo avere rilevato che a seguito dell'intervenuto pensionamento in data 31.12.2019 era superata la richiesta di riassegnazione delle originarie mansioni, ha ritenuto infondata la domanda risarcitoria per carenza di allegazioni specifiche e di prova, affermando che dall'istruttoria era emerso solo un generico disagio lavorativo, senza evidenze di mobbing o demansionamento significativo, né tampoco di inattività della ricorrente, né di danno da perdita di chance o decremento professionale. Ha affermato, invece, che la rilevante percentuale di assenze della ricorrente aveva determinato la conseguente necessità di attribuzione a mansioni diverse come funzionale al “bilanciamento tra il diritto della datrice di lavoro di perseguire una organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello della lavoratrice al mantenimento del posto di lavoro” e che “non sono stati allegati e provati profili di danno risarcibile”.
Infine ha rilevato “in merito al danno biologico (e, di fatto, anche gli altri aspetti del danno non patrimoniale correlati al danno biologico, evidenziandosi in merito che, comunque, tali aspetti sono restati genericamente allegati e non dimostrati, atteso che dall'escussione del testi è emersa al più una situazione di disagio della IG.ra , nella relazione del dott. Pt_1 allegata dalla ricorrente si legge che l'aspetto ritenuto insopportabile dalla Per_1
Pag. 2 di 9 ricorrente era relativo alla circostanza per cui, nonostante la lavoratrice fosse inserita in un percorso lavorativo di primaria importanza per l'ente bancario (recupero crediti e sofferenze), non aveva ricevuto riconoscimenti e soddisfazione personale, se non dal direttore dell'epoca.
La ricorrente stessa, dunque, non riferiva di un demansionamento, ma di altre problematiche, relative fondamentalmente al mancato riconoscimento del valore del lavoro svolto.
Un aspetto di demansionamento veniva riferito unicamente, nella relazione indicata, all'attività di archiviazione dei documenti, che deve considerarsi attività provvisoria, non sussistendo elementi in fatto per superare le argomentazioni di parte resistente sulla straordinarietà e brevità di tale attribuzione (nel ricorso si legge, in merito, che
l'assegnazione di tali mansioni era avvenuta tra il 2014 ed il 2015).
Deve anche considerarsi, in merito al nesso di causalità tra la condotta datoriale e il danno biologico che si assume, che la patologia ansioso - depressiva viene affermata anche con certificazione medica del 2021, laddove la ricorrente è andata in pensione in data 1.1.2020. la stessa veniva documentata sia successivamente al pensionamento, che prima dell'inizio dell'asserito inadempimento datoriale, rendendo non credibile il nesso causale con
l'ambiente di lavoro”.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado ed ha lamentato:
1.l'errata e parziale valutazione delle emergenze istruttorie.
In particolare ha sostenuto che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere :
- l'assegnazione a diverse mansioni, quali la gestione del credito problematico, legittima in relazione alle numerose assenze della ricorrente, assenze dovute principalmente a malattia;
- provvisoria l'adibizione all'attività di archiviazione dei documenti, che in realtà si era protratta per il periodo di oltre 1 anno dal 2014 al 2015;
- carente l'allegazione dei danni e la prova del nesso causale tra la condotta datoriale lamentata e gli stessi perché una corretta valutazione delle emergenze istruttorie avrebbe portato all'accoglimento delle istanze della ricorrente;
- insussistente il demansionamento poiché, rispetto alla qualifica di quadro direttivo di secondo livello, le erano state assegnate mansioni meramente esecutive o di supporto, prive del contenuto specialistico e dell'autonomia operativa richiesti dall'art. 78 del CCNL del credito;
- irrilevante la documentazione medica prodotta dalla ricorrente da cui emergeva il disturbo depressivo reattivo cronico patito dalla stessa, aggravatosi nel tempo a causa dell'ambiente
Pag. 3 di 9 lavorativo ostile. Tale patologia, confermata anche dalla relazione specialistica del Prof. Dr.
(18/01/2021), comportava un danno biologico stimato non inferiore al 25%. Per_2
Ha ribadito che a causa del prolungato demansionamento in violazione dell'art. 2103 c.c., ha diritto al risarcimento dei danni subiti, che conformemente ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, possono essere desunti anche sulla base di elementi presuntivi quali nel caso di specie:
• l'inquadramento alto (quadro direttivo di II livello);
• l'assegnazione a mansioni di basso profilo (rilevazione presenze, attività di supporto a colleghi di livello inferiore);
• l'esclusione da attività proprie del ruolo formalmente attribuito (es. gestione portafoglio clienti);
• la durata del demansionamento;
• l'assenza di risposte datoriali alle richieste di adeguamento;
• il deterioramento dello stato di salute psichica documentato da certificazioni mediche, incluso il parere specialistico del Prof. Dr. (2021); Per_2
• l'età avanzata e la lunga anzianità aziendale della ricorrente.
Ha sottolineato che opera il principio dell'equivalenza causale, sicchè ai sensi dell'art. 41 c.p., anche una causa sopravvenuta – come può essere una patologia preesistente o l'aggravamento successivo – non interrompe il nesso eziologico se l'evento lesivo è comunque ricollegabile all'azione o all'omissione datoriale. Pertanto, il fatto che la ricorrente fosse affetta da disturbi depressivi anche prima dell'illegittimo demansionamento, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, qualora quest'ultimo abbia aggravato o contribuito a determinare l'evento dannoso;
che la condotta datoriale, prolungata e reiterata, si colloca entro i confini dello straining come definito dalla giurisprudenza di legittimità, considerati l'esclusione sistematica dalle attività strategiche;
l'isolamento dal contesto lavorativo;
la frustrazione delle aspettative di crescita e ciò in violazione dell'art. 2087 c.c., con effetti negativi sull'integrità psicofisica.
In via istruttoria ha reiterato CTU contabile (in ordine alla quantificazione del danno da dequalificazione e perdita di chance) e CTU medico-legale in punto di danno biologico non patrimoniale.
La parte appellata ha richiamato tutte le difese svolte in primo grado, anche l'eccezione di prescrizione, rivendicando la legittimità della condotta datoriale per come emerso dall'istruttoria.
Rispetto alle singole voci di danno evidenziate dalla ricorrente ha ribadito che:
Pag. 4 di 9 -nessun danno alla professionalità è imputabile alla Banca, poiché l'assegnazione ad attività non commerciali sarebbe stata richiesta o accettata dalla lavoratrice, per esigenze personali documentate;
la gestione di un portafoglio clienti non era compatibile con la sua situazione e, quanto alla formazione professionale, la lavoratrice aveva partecipato ai corsi formativi messi a disposizione del personale, mentre alcuni di questi erano stati evitati per sua libera scelta, verosimilmente per motivi personali;
- il danno esistenziale/morale non risulta allegato né provato dalla ricorrente, mancando qualsiasi elemento che possa giustificare una liquidazione anche equitativa;
- sul danno alla salute che le patologie non sono collegate all'attività lavorativa né a responsabilità della Banca, contestandosi la perizia della parte ricorrente, definita parziale e priva di verifica oggettiva, basata solo su dichiarazioni della lavoratrice.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte decide nei termini che seguono.
1.L'appello è infondato.
Occorre premettere che la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente – che residua a seguito del collocamento in quiescenza - postula l'asserito inadempimento datoriale all'obbligo di assegnazione delle mansioni commerciali del profilo di appartenenza di gestore small business sull'assunto di essere stata privata di un portafoglio clienti e di essere rimasta totalmente inattiva con conseguenti pregiudizi sul piano della professionalità, su quello esistenziale, morale e biologico.
Sul punto si rammenta che secondo il principio di diritto consolidato in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, pregiudizio che non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale
(cfr ex multis Cass. n. 19785/2010, Cass. n. 29047/2017, Cass. n. 21527 del 31/07/2024).
Orbene, dall'istruttoria e dalla documentazione in atti è emerso quanto segue.
Pag. 5 di 9 a) dalle schede delle assenze prodotte dalla parte appellata (cfr doc. 4 fasc. ) dal 2005 al CP_1
2017 risulta un rilevante numero di assenze (oltre il 60% e fino all'80% delle ore lavorative teoriche - al netto delle ferie - per malattia, permessi ex lege n. 104/1992 e permessi sindacali);
b) il teste responsabile del personale anche per le filiali di Rende, ha Testimone_1 confermato (capitoli A,B,C,D della memoria della società) che la signora fu Pt_1 trasferita a Rende il 5/07/2000, avendo prima lavorato a Cosenza per consentirle di assumere la carica di RSA Sinfub;
che nell'anno 2005 e nel primo semestre del 2006 fece accusare assenze per oltre il 60% delle ore lavorative teoriche (anche se non è stata in grado di imputare le assenze ai permessi sindacali); che nella filiale di via Verdi – ove all'epoca prestava servizio - era l'unica gestore imprese;
che a causa del significativo numero di assenze – usufruendo sia dei permessi sindacali che di quelli previsti dalla legge n. 104/1992, oltre che della malattia – creò problemi organizzativi e ciò anche per gli anni successivi.
c) la circostanza è stata confermata dal teste direttore nel 2006 della filiale Testimone_2 di via Verdi di Rende, il quale ha dichiarato di ricordare che nel periodo indicato (cioè nell'anno 2005 e nel primo semestre del 2006) la ricorrente aveva fatto circa 115 giorni di assenza tra permessi ex legge 104/92, malattia e permessi sindacali e che le assenze avevano creato problemi alla clientela;
tanto che chiese al capo area di assegnarli un gestore più presente per gestire meglio la clientela;
ella stessa chiese a novembre 2005 di essere esonerata dall'incarico di vicario – sostituto del direttore di filiale perchè non poteva garantire una presenza costante per i suoi impegni sindacali (cfr doc. 7 fasc.della parte appellata)
d) a decorrere dal luglio 2006 la ricorrente fu trasferita nella filiale di via Don Minzoni di
Rende (cfr doc. 2 fasc.appellata), ove vi erano altri gestori imprese (cfr dep. ; Tes_2
e) il teste ( direttore fino a settembre del 2012 presso la filiale di Rende di via Testimone_3
Don Minzoni, ove la iniziò a prestare servizio dal luglio 2006) ha confermato sia Pt_1
l'assiduo impegno della ricorrente come sindacalista, sia un impegno altrettanto assorbente per l'assistenza a familiare disabile per il quale godeva dei permessi di cui alla l. n. 104/1992, precisando che le assenze erano dovute anche al suo personale quadro di salute precario;
che la mancata assegnazione di un portafoglio clienti dipendeva dal fatto che non poteva garantire una presenza costante;
che decise di concerto con la ricorrente di assegnarle attività di carattere amministrativo consistenti nel rilevamento delle presenze / assenze (procedura Inte- sap) e di supporto agli altri gestori nell'adempimento di tutto il carteggio relativo alla gestione del credito problematico;
ha precisato che le assenze della ricorrente erano state così rilevanti
Pag. 6 di 9 nel numero da non potere essere neanche valutata poiché non raggiungeva i 110 giorni di lavoro necessari all'anno;
f) la documentazione prodotta supporta tale dato;
in particolare emerge che la stessa Pt_1 nella scheda di valutazione per l'anno 2010 (cfr doc.
8.3. fasc.parte appellata) dichiara di condividere il giudizio espresso dal superiore – sostanzialmente negativo come per l'anno
2009 - causata dalle assenze, confermando la sua disponibilità all'affiancamento operativo ai
Gestori volto alla definizione dell'arretrato sul credito deteriorato ed alla ottimizzazione della gestione del credito problematico in generale;
g) nelle schede di valutazione per gli anni successivi – cioè 2011, 2012, 2013, 2014 – risulta attestato che la ha continuato a svolgere le mansioni che le erano state proposte e Pt_1 che aveva accettato;
h) lo svolgimento delle mansioni relative al recupero credito è stato confermato anche per gli anni 2015,2016 e 2017 dai testi (cfr dep. , , ; in particolare il Tes_4 Tes_5 Tes_6 Tes_7 teste ha precisato che l'istruttoria dei crediti in sofferenza rientra nelle competenze del Tes_7 gestore azienda e che nel caso di specie la ricorrente, essendo priva di portafoglio, si occupava delle pratiche dei clienti rientranti nei portafogli dei suoi colleghi (cfr dep. ; Tes_7
i) il teste – direttore della filiale dal settembre 2012 a gennaio 2015 – dopo avere Tes_5 confermato che al suo insediamento la svolgeva le mansioni sopra dette e che ha Pt_1 continuato a svolgerle, ha dichiarato che nel 2013 le propose di riprendere la gestione commerciale per un numero di clienti, ma che la ricorrente sostanzialmente rifiutò, dicendo che le piaceva il lavoro che stava facendo;
l) la teste ha confermato che analoga proposta le fu formulata anche negli anni 2016 e Tes_1
2017 dai direttori e;
lo stesso direttore dell'epoca – – sentito Pt_2 Tes_6 Testimone_8 come teste ha dichiarato di avere offerto alla di gestire un portafoglio clienti, ma Pt_1 che la ricorrente rispose che in quel momento non aveva intenzione di gestire un portafoglio clienti e che era soddisfatta della sua situazione lavorativa;
m) tutti i testi escussi hanno confermato l'elevata percentuale di assenze;
n) la documentazione in atti attesta la frequenza di corsi di aggiornamento (cfr doc. 9);
o) dalle deposizioni dei testi si ricava che i rapporti con i colleghi, anche con i superiori gerarchici come i direttori della filiale erano nella norma, anche se la ricorrente ad alcuni di loro aveva manifestato uno stato di disagio dovuto alla mancanza di un portafoglio clienti (cfr dep. e . Tes_7 Tes_5
Orbene, alla luce delle risultanze sopra esposte, si deve concludere per
Pag. 7 di 9 a) l'insussistenza dell'asserita prolungata condizione di totale inattività con la precisazione che la datrice di lavoro non aveva affatto ammesso di avere adibito la ricorrente ad attività di archiviazione, ma alla gestione del credito deteriorato, anche nel breve periodo in cui ha svolto contemporaneamente attività consistente nella verifica delle garanzie personali in essere presso le Filiali di Rende, compito reso necessario dopo l'accorpamento alla filiale di
Rende Via Don Minzoni delle altre due filiali all'epoca coesistenti sulla piazza (cfr p. 7 della memoria di costituzione); e ciò ha rinvenuto supporto nelle deposizioni dei testi e nelle schede di valutazione allegate che attestano lo svolgimento delle mansioni di recupero credito anche negli anni 2014 e 2015;
b) l'insussistenza di un ambiente di lavoro ostile e/o stressogeno, avendo consentito la datrice di lavoro anche la formazione della dipendente ed essendo del tutto irrilevante il mero percepire di essere stata messa da parte riferito dalla ricorrente ai colleghi per la propria condizione originata dalla mancata assegnazione di un portafoglio clienti, condizione che, peraltro, ella stessa non ha inteso superare, sicchè è da escludere sia il danno esistenziale/morale sia nesso causale per il lamentato danno biologico anche in termini di contributo concausale al suo asserito aggravamento;
c) l'insussistenza di un inadempimento colpevole in capo alla datrice di lavoro all'obbligo di assegnarle un portafoglio clienti da gestire, non potendo garantire la ricorrente la necessaria presenza costante al fine di assicurare la redditività del portafoglio e l'adeguata consulenza per la soddisfazione delle esigenze dei clienti (ovvero le “attività inerenti la gestione e lo sviluppo di un portafoglio clienti cfr accordo collettivo del 29.1.2009 in atti).
Conseguentemente l'asserito impoverimento professionale – neanche compiutamente dedotto in violazione del principio giurisprudenziale sopra riportato che impone la specifica allegazione del pregiudizio subito - e l'asserita perdita di chance di crescita professionale – appena accennata solo nel gravame ed anch'essa per nulla estrinsecata nelle concrete e specifiche occasioni perdute – per la mancata gestione di un portafoglio clienti sarebbero piuttosto da attribuire all'elevata percentuale di assenze, essendo peraltro evidente che la scarsa presenza in ufficio non consentiva l'affidamento di ruoli impegnativi tant'è che la stessa ricorrente chiese sin da subito la revoca dell'incarico di vicario del direttore presso la filiale di via Verdi.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
2.Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 8 di 9 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato il 6.7.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 331/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in € 4.996,00 oltre accessori come per legge;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
7.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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