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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/04/2024, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel. Cron. N.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere Rep. N.
Dott. Marco Benatti Consigliere R. Gen. N. 954/2022 ha pronunciato la seguente Camp. Civ. N. S E N T E N Z A nella causa civile n. 954/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 30/09/2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 15/11/2023
d a
con il patrocinio dell'avv. GUERCIONI MARY , Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA G. D'ANNUNZIO, 15 64011 ALBA ADRIATICA presso il difensore avv. GUERCIONI MARY OGGETTO:
Licenza d'uso APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. LECCHI LAURA , Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA DE¿ CARBONESI 12 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. LECCHI LAURA
APPELLATO
In punto: appello avverso ordinanza ex art.702 ter cpc del Tribunale di Brescia in data 23/08/2022 in causa a RGN 11540/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante principale
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis:
A) In riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia in data 23.08.2022, accogliere il presente appello per i motivi tutti dedotti in narrativa;
B) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata ed appellante incidentale
• Rigettarsi l'appello proposto da avverso l'impugnata Parte_1 ordinanza, pronunciata in data 23.08.2022 e notificata il 24.08.22 dal Tribunale di pagina 1 di 12 Brescia all'esito di un ricorso 702 ter c.p.c. in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto;
• In parziale riforma della predetta ordinanza, accogliersi la spiegata e evocata domanda già formulata con ricorso ex art. 702 ter c.p.c., e, per l'effetto, condannare a corrispondere a la somma Parte_1 Controparte_1 complessiva di Euro 28.699,28 .(Euro ventottomilaseicentonovantanove, ventotto), per i titoli di cui alla narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, anche di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ha convenuto in giudizio con rito sommario la società Controparte_1
esponendo: Parte_1
- di aver ricevuto dalla convenuta l'incarico di sviluppare un software ERP
(enterprise resource planning – pianificazione delle risorse d'impresa) con servizi connessi quali assistenza, manutenzione ed aggiornamento;
- che, a seguito di una fase di trattative, nel corso delle quali essa si era attivata per svolgere tutte le attività di approfondimento, verifica e analisi delle condizioni tecniche di lavoro ed aveva predisposto diversi preventivi per assecondare le richieste del cliente, le parti avevano in data 3.5.2021 stipulato il contratto di licenza d'uso (doc.1 di parte attrice);
- che la convenuta, nonostante aveva scelto quale modalità di pagamento l'opzione 1 del contratto, la quale prevedeva “pagamento diretto 25% all'ordine, saldo RB 30/60/90/120/150/180”);
- che, tuttavia, essa, al momento della stipula del contratto, non le aveva corrisposto
– come avrebbe dovuto - l'importo di € 7.174,82 (pari al 25% + IVA del compenso);
- che dopo soli dieci giorni dalla conclusione del contratto la convenuta le aveva comunicato telefonicamente che intendeva avvalersi dei servizi offerti da una società concorrente, e perciò recedere dal contratto, sebbene appena concluso;
- che, non ritenendo tale recesso valido ai sensi dell'art. 2 del contratto, la ricorrente aveva comunque proseguito i lavori, e quindi emesso fattura n. 643/2 del 15.5.2021 di € 28.699,28 “a saldo delle attività commissionate” (doc. 3 di pare attrice) ed aveva infine tentato di consegnare le chiavi di licenza del software incontrando però il rifiuto della convenuta (doc. 4 di parte attrice);
- che in data 20.5.2021 il legale della convenuta aveva formalizzato via pec la perdurante intenzione della cliente di recere dal contratto;
- che a nulla erano valse le richieste stragiudiziali di pagamento del compenso.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto disporsi la condanna della convenuta:
- in principalità al risarcimento del danno da inadempimento e da recesso abusivo dal contratto, quantificato in misura pari al corrispettivo di cui al contratto, di € 28.699,28;
- in subordine al pagamento dell'importo di € 7.174,82 pari al 25% del compenso pagina 2 di 12 pattuito, pari all'anticipo che la controparte le avrebbe dovuto consegnare secondo contratto alla stipula di quest'ultimo;
- in ulteriore subordine al risarcimento dei danni corrispondente alle spese sostenute pari ad € 4.250,00.
***
La convenuta costituendosi in giudizio, ha sostenuto di non Parte_1 aver sottoscritto alcun accordo impegnativo con la ricorrente: infatti alla prima proposta di vendita erano state apportate delle modifiche;
la successiva conferma d'ordine andava pertanto intesa come nuova proposta, della quale non risultava l'accettazione da parte della cliente;
ha aggiunto, in ogni caso, di aver manifestato sin da subito alla controparte l'intenzione di rivolgersi ad altra società concorrente per l'elaborazione del medesimo software. Ha pertanto concluso chiedendo respingersi le domande attoree.
***
Con ordinanza ex art.702 ter cpc in causa RGN 11540/2021 il Tribunale di Brescia ha definito la lite respingendo la domanda principale di ed Parte_2 accogliendo quella in primo subordine e condannando la parte convenuta alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite.
***
Avverso la predetta decisione ha proposto appello ex art.702 quater cpc Parte_1
chiedendo che in riforma di essa venisse disposto l'integrale rigetto delle
[...] pretese della controparte, con condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di ambo i gradi di giudizio.
***
costituendosi, ha chiesto respingersi il gravame avversario, del Parte_2 quale ha predicato l'inammissibilità per carenza delle indicazioni richieste dall'art.342 cpc, ed, in accoglimento dell'appello incidentale da essa proposto, ed in parziale riforma della decisione impugnata, venisse disposta la condanna della controparte al pagamento per intero del corrispettivo pattuito, pari ad €.28.699,28, con accessori e spese di lite anche per il presente grado.
***
La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/11/2023, tenutasi con modalità cartolare, ex art.127 ter cpc, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza ex art.702 ter cpc oggetto di impugnazione.
Il Tribunale è pervenuto alle conclusioni sopra riferite sulla base dei seguenti passaggi argomentativi.
1)
Il documento 1) di parte attrice è da intendersi a tutti gli effetti quale negozio pagina 3 di 12 contrattuale idoneo a spiegare tra le parti gli effetti di cui all'art.1372 cc1
Risulta dagli atti di causa la conclusione, tra le parti, del contratto di licenza d'uso in data 3.5.2021: il documento prodotto dalla ricorrente su carta intestata della
[...]
(doc. 1) riporta chiaramente il timbro della e la CP_1 Parte_1 firma del suo legale rappresentante nell'apposita sezione denominata “per sottoscrizione del contratto – il legale rappresentante”, collocata in calce alla
“proposta di vendita” (pag. 15), alle “condizioni di vendita” (pag. 16) e al “contratto di fornitura servizi” (pag. 17 e 18).
La società convenuta non ha contestato né disconosciuto tali plurime sottoscrizioni, ma si è limitata ad affermare che la proposta di vendita era stata modificata rispetto alla versione originaria e, per questo, necessitava di accettazione da parte della ricorrente e poi di ulteriore accettazione da parte della stessa cliente.
Sennonché la convenuta risulta aver firmato una proposta di vendita che, per sua stessa ammissione, già riportava le correzioni a penna: in tal senso è la comparsa di costituzione e risposta a pag.3: “in data 3.5.2021 due rappresentanti commerciali di si recavano presso la sede della con una Controparte_1 Parte_1 proposta economica che nell'occasione veniva modificata negli importi, nelle quantità nelle modalità di pagamento”.
Il documento in oggetto deve dunque ritenersi la versione definitiva dell'accordo raggiunto dalle parti su tutti i punti dell'affare, incluse le modifiche alle citate condizioni contrattuali, senza necessità di ulteriori reciproche accettazioni.
La conferma d'ordine inviata dalla ricorrente il 5.5.2021 va pertanto intesa quale mero riepilogo dell'accordo già raggiunto in altra sede. Ciò del resto risulta chiaramente anche dalla prima pagina del documento: doc. 2 parte attrice: “a seguito della definizione delle condizioni di acquisto vi inviamo conferma d'ordine riepilogativo di quanto concordato con il nostro rappresentante commerciale”, ed ancora dalla mail accompagnatoria prodotta dalla stessa convenuta sub doc. 3 (“in riferimento alla nostra offerta da voi accettata in data 3.5.2021 vi invio la conferma d'ordine”) ed infine dalla circostanza che le condizioni contrattuali ivi riportate coincidono perfettamente con le correzioni a penna.
Non vi è alcuna ragione, pertanto, per considerare tale documento, come pretenderebbe la convenuta, una nuova proposta diversa dalla precedente.
2)
Quanto all'esercizio del diritto di recesso, è pacifico e non contestato che la convenuta, pochi giorni dopo la stipula del contratto, ha contattato telefonicamente la ricorrente per comunicarle l'intenzione di recedere dal contratto e di avvalersi dei servizi offerti da un'altra società: “a distanza di soli 10 giorni dalla conclusione del contratto la comunicava telefonicamente alla ricorrente la Parte_1 volontà di avvalersi dei servizi offerti da una società concorrente alla CP_1
(cfr. pag. 3 ricorso) e “la esercitando il suo legittimo
[...] Parte_1 diritto di ripensamento comunicava telefonicamente tale scelta alla Parte_3
[...] 1 L'interpretazione in tal senso del provvedimento impugnato è dello scrivente.
[...] pagina 4 di 12 s.p.a.” (cfr. pag. 3 comparsa).
Sebbene l'art. 2 del contratto richieda espressamente che il recesso venga esercitato in forma scritta e tramite pec, occorre tuttavia considerare che la ratio di tale disposizione é quella di assicurare certezza nel rapporto giuridico e di rendere tempestivamente edotta la società ricorrente del ripensamento del cliente e della sopravvenuta perdita di interesse per l'affare; non si può, infatti, diversamente interpretare l'esigenza di un simile formalismo in un rapporto tra privati. Per tale motivo non pare opportuno applicare in modo estremamente rigoroso e formalistico la citata clausola contrattuale, ma deve ritenersi più corretto valorizzarne la ratio anche nell'ottica del generale principio del raggiungimento dello scopo, che induce a ritenere validi ed efficaci gli atti e i comportamenti materiali che, pur non rispettosi del rigore formale richiesto dalla legge o dal contratto, siano comunque idonei a raggiungere lo scopo cui tendono evitando, così, un'inutile duplicazione dell'attività.
Ebbene, la telefonata di a deve considerarsi strumento Parte_1 CP_1 idoneo a manifestare l'intenzione della convenuta di sciogliersi dal vincolo contrattuale, dato che è avvenuta a pochi giorni di distanza dalla conclusione del contratto (quando questo, presumibilmente, non era ancora stato eseguito e la ricorrente era nelle condizioni, senz'altro non eccessivamente gravose, di sospendere il lavoro sino a quel momento svolto); del resto che la ricorrente stessa si era dichiarata dispiaciuta per il repentino ripensamento della controparte e risentita per la decisione del cliente di rivolgersi ad una società concorrente;
deve pertanto concludersi riconoscendo che la comunicazione, sebbene telefonica, abbia raggiunto lo scopo di determinare il recesso dal contratto.
3)
Pur a fronte di un valido ed efficace recesso e di un'inequivocabile volontà del cliente di abbandonare l'affare, la ricorrente ha inteso comunque proseguire nell'attività commissionata chiedendo, sia in via stragiudiziale sia in questa sede in via principale, il pagamento di € 28.699,28 come da fattura 634/2 del 15.5.2021 (doc. 3) pari all'intero compenso pattuito “per l'attività commissionata” (cfr. pag. 3 ricorso).
La domanda di condanna al pagamento di tale importo non può però essere accolta.
Anzitutto perchè la ricorrente, pur perfettamente a conoscenza del sopravvenuto disinteresse manifestato dalla cliente, ha scelto di proseguire un'attività che sapeva non essere più autorizzata assumendosene tutti i relativi rischi.
In secondo luogo perchè non vi è, in ogni caso, prova che tale attività sia stata effettivamente svolta.
Tale circostanza, essenziale ai fini della liquidazione del compenso, non può infatti essere desunta dal documento di tentata consegna di cui al doc. 4 posto che quest'ultimo nulla dice quanto all'oggetto della consegna né dimostra (in assenza di qualsiasi allegazione sul punto da parte della ricorrente che, per prima, ha fatto riferimento ad attività “commissionata” e non “eseguita”) che il rapporto contrattuale si sarebbe esaurito con l'elaborazione delle chiavi di lettura del software (ben potendo essere questa solo una delle attività commissionate che non giustifica la pagina 5 di 12 richiesta di pagamento dell'intero compenso).
Non è infine possibile collocare temporalmente la tentata consegna nel brevissimo periodo compreso tra la conclusione del contratto ed il recesso telefonico, dato quest'ultimo necessario in quanto l'eventuale attività svolta successivamente non poteva più ritenersi autorizzata dal cliente e, di conseguenza, idonea a giustificare la pretesa di pagamento del compenso.
4)
La ricorrente ha altresì allegato il mancato pagamento, da parte della convenuta, dell'importo di € 7.l74,82 (corrispondente al 25% del compenso per l'attività commissionata) che, secondo l'opzione 1 del contratto scelta dalla convenuta quale modalità di pagamento, avrebbe dovuto essere corrisposto al momento della stipula del contratto (“pagamento diretto 25% all'ordine, saldo RB 30/60/90/120/150/180” – cfr. pag. 16 contratto).
Tale circostanza non è stata contestata da parte convenuta né in relazione all'an né in merito al quantum.
Poiché l'opzione 1 del contratto é chiara nello stabilire che il 25% del compenso dovesse essere corrisposto immediatamente dal cliente, è da ritenersi che detto pagamento sia stato pattuito come dovuto, a prescindere dallo svolgimento dell'attività commissionata e da eventuali “ripensamenti sull'affare”, che, logicamente, avrebbero dovuto ricadere sulla parte che avesse esercitato il diritto di recesso.
Per tale motivo, provata la stipulazione del contratto e nulla eccepito quanto all'inadempimento, doveva essere disposta la condanna della convenuta al pagamento di € 7.174,82.
5)
Ne veniva assorbita l'analisi della domanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente in via ulteriormente subordinata.
6)
L'accoglimento di una delle domande formulate da parte ricorrente non rendeva possibile l'accoglimento della richiesta di condanna, nei suoi confronti, ex art. 96
c.p.c.
7)
Le spese di lite andavano regolate secondo criterio di soccombenza e perciò poste a carico di parte ricorrente.
***
L'appello principale di Parte_1
Col primo motivo di gravame l'appellante principale lamenta erronea valutazione ed interpretazione degli atti di causa, con riferimento al capo di sentenza col quale il giudice di prime cure è pervenuto all'affermazione della piena efficacia tra le parti, quale atto contrattuale, del doc.1 di parte attrice;
contesta inoltre come erronea la pagina 6 di 12 qualificazione della conferma d'ordine 5/05/2021 come mero riepilogo dell'accordo già raggiunto. Ribadisce che i rapporti tra le società si erano interrotti nella fase delle trattative cristallizzate con la proposta economica del 03.05.2022; infatti il successivo contratto, redatto in base alle richieste della convenuta e alle concessioni della (a titolo di esempio uno sconto sul prezzo), non veniva poi Controparte_1 sottoscritto dalle parti. Ribadisce, inoltre, che all'incontro del 03.05.2021, l'appellata aveva sottoposto alla una proposta economica, tutt'altro che Parte_1 definitiva, alla quale venivano apportate modifiche secondo le esigenze e le richieste della società odierna appellante;
una volta rientrata in sede, la Controparte_1 formalizzava l'accordo stipulando il contratto che veniva sottoposto alla Parte_1 per la sottoscrizione;
e così con mail del 05.05.2021 la Pt_1 Controparte_1 inviava il contratto con le condizioni generali di vendita ed ulteriore documentazione chiedendone la compilazione, la sottoscrizione e la restituzione, (cfr. doc.3 fascicolo di parte); il giorno successivo, scusandosi dell'errore nel precedente invio, essa trasmetteva il contratto corretto con le condizioni generali di vendita, unitamente ad altra documentazione, e nuovamente ne chiedeva a la Parte_1 compilazione, la sottoscrizione e la restituzione da parte, (cfr. doc.3 fascicolo di parte). La tuttavia, non riscontrava tale richiesta non essendo Parte_1 interessata a tale offerta commerciale.
La decisione del Tribunale sarebbe pertanto errata nel capo col quale aveva riconosciuto valore contrattuale alla proposta economica del 03.05.2021, considerando la conferma d'ordine trasmessa con mail del 05/06.05.2021 quale mero riepilogo dell'accordo già raggiunto;
il provvedimento impugnato doveva pertanto essere riformato statuendosi che nessun vincolo contrattuale si era perfezionato fra le parti.
Col secondo motivo di gravame, prima parte, l'appellante censura come erronea l'affermazione del Tribunale secondo la quale “la conferma d'ordine inviata alla ricorrente il 5.5.2021 avrebbe dovuto intendersi quale mero riepilogo dell'accordo già raggiunto in altra sede. L'appellante, a tale proposito, ribadisce che, a seguito delle trattative espresse nella proposta economica, era stato redatto il contratto definitivo (la conferma d'ordine) che la aveva sottoposto per Controparte_1 l'accettazione alla e che quest'ultima non aveva sottoscritto, Parte_1 Parte_1 comunicando di non essere interessata alla proposta economica di controparte. Ciò emerge anche dal confronto tra i due documenti: nella conferma d'ordine alla voce
“Descrizione dei Moduli Acquistati” è scritto: quantità 4. Altro Descrizione: Org_1 interconnessioni con 4 controlli FANUC. ”, mentre nella proposta Org_2 Orga economica si legge “1° connessione Fanuc q.ta 1; 2° connessione Org_4 q.ta 1”; nella proposta economica alla voce “Formazione” è indicato il mese di Giugno, mentre nella “conferma d'ordine” si legge Maggio 2021; la “conferma d'ordine” prevede “la spedizione tramite corriere del kit di installazione sarà a nostro carico”, mentre nella proposta economica si legge “l'eventuale spedizione tramite corriere sarà a vostro carico”; nella “conferma d'ordine” spese pratica, bollo a seconda dell'importo e spese di incasso sono a carico del cliente, mentre nella proposta economica non sono indicati: “Perizia tecnica industria 4.0 nuova m.u. dello : Da convenire”. Organizzazione_5
pagina 7 di 12 La decisione del Tribunale sarebbe pertanto errata nel capo col quale aveva riconosciuto valore di mero riepilogo alla conferma d'ordine; doveva pertanto riconoscersi che la proposta economica proveniente dalla controparte era espressione di mere trattative e che tra le parti non si era perfezionato alcun vincolo contrattuale.
Col secondo motivo di gravame, seconda parte, l'appellante censura come erronea l'affermazione del Tribunale laddove quest'ultimo, nell'ordinanza impugnata, “a fronte di un valido ed efficace recesso dal contratto” da parte dell'appellante, aveva ritenuto di dover condannare la al pagamento di € 7.174,82, pari Parte_1 al 25% del compenso per l'attività commissionata, aggiungendo che “l'opzione 1 del contratto” era “chiara nello stabilire che il 25% del compenso debba essere corrisposto immediatamente dal cliente, a prescindere dallo svolgimento dell'attività commissionata e da eventuali ripensamenti sull'affare che, logicamente, ricadranno sulla parte che ha esercitato il diritto di recesso”.
<< Posto che la telefonata con la quale la comunicava di non Parte_1 essere più interessata all'affare, configura esercizio legittimo della facoltà di recesso delle trattative, anziché scioglimento da un impegno contrattuale già assunto, anche a voler aderire all'interpretazione del Giudice di valido recesso dal contratto, non si può condividere la conseguente condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 7.174,82. La rescissione del contratto, infatti, ha come obbiettivo quello di far venir gli effetti del contratto;
ha quindi efficacia estintiva.>>
Non solo. Tale importo non << è stato mai richiesto dalla : Controparte_1
<> aveva < somma di € 7.174,82 “da pagarsi all'ordine”, poiché effettivamente la
[...] non le aveva commissionato alcuna prestazione>>. Parte_1
Non era pertanto condivisibile, ed era ingiusto, condannare l'appellante al pagamento di € 7.174,82.
Col terzo motivo di gravame l'appellante sottopone a censura il provvedimento impugnato per contraddittoria applicazione degli effetti giuridici prodotti dal rapporto obbligatorio intercorso tra le parti. L'appellante principale ravvisa contraddittorietà nella motivazione dell'ordinanza impugnata laddove la stessa aveva da una parte accolto la richiesta di pagamento formulata dal ricorrente, e dall'altra rigettato la domanda di risarcimento danni sul presupposto per non essersi dimostrata l'esecuzione del contratto, ritenendo valida la revoca svolta dalla Parte_1
Ritiene in particolare contraddittoria la conclusione circa la carenza di prova quanto ad esecuzione del contratto ed il riconoscimento del diritto al pagamento dell'anticipo contrattuale, che si sostanzia nel pagamento di una prestazione mai avvenuta. L'appellante assume che la corretta interpretazione dei fatti e degli atti compiuta dal Giudice di prime cure avrebbe dovuto condurlo a rigettare non solo la richiesta di risarcimento danni ma anche quelle economiche formulate - in via principale e/o subordinata- non essendovi prova dell'avvenuta prestazione e risultando il comportamento della controparte contrario a correttezza e buona fede.
L'appello incidentale di Controparte_1
Con unico motivo di gravame l'appellante incidentale sottopone a censura la decisione del Tribunale di Brescia per aver erroneamente ritenuto valido il recesso pagina 8 di 12 comunicato dalla controparte in forma telefonica laddove il contratto richiedeva l'adozione della forma scritta con preavviso di due mesi, invocando a proprio favore il disposto di cui all'art.1352 c.c. in tema di forme convenzionali.
Le valutazioni del collegio
Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per violazione del disposto di cui all'art.342 cpc
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa di con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c. nella CP_1 formulazione dell'appello principale di Parte_1
L'art. 342 c.p.c., infatti, impone all'appellante di indicare, in modo chiaro e puntuale, l'oggetto del gravame, circoscrivendo il giudizio di impugnazione con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, n.
27199/2017); tanto basta affinché la Corte d'appello venga posta in condizione di individuare e valutare le ragioni che potrebbero determinare le modifiche richieste alla sentenza appellata.
Nel caso in esame, il gravame proposto individua in modo sufficientemente chiaro sia le parti della decisione impugnata di cui viene chiesta la riforma, sia il modo in cui l'appellante ritiene che queste debbano essere modificate;
di qui il rigetto dell'eccezione in discorso.
Sull'intervenuta stipulazione dell'accordo contrattuale mediante la sottoscrizione della scrittura di cui al doc.1 di parte appellata.
Il collegio ritiene persuasiva e convincente la motivazione addotta al riguardo dal
Tribunale il quale ha rilevato, con riferimento al contratto di licenza d'uso in data 3.5.2021, che il documento prodotto dalla ricorrente su carta intestata della
[...]
(doc. 1) riporta chiaramente il timbro della e la CP_1 Parte_1 firma del suo legale rappresentante nell'apposita sezione denominata “per sottoscrizione del contratto – il legale rappresentante”, collocata in calce alla
“proposta di vendita” (pag. 15), alle “condizioni di vendita” (pag. 16) e al “contratto di fornitura servizi” (pag. 17 e 18), e, rilevato che la società convenuta non aveva contestato né disconosciuto tali plurime sottoscrizioni, ma si era limitata ad affermare che la proposta di vendita era stata modificata rispetto alla versione originaria e, per questo, necessitava di accettazione da parte della ricorrente e poi di ulteriore accettazione da parte della stessa cliente, ha osservato, a tale proposito, che la convenuta aveva perciò sottoscritto una proposta di vendita che, per sua stessa ammissione, già riportava le correzioni a penna (in tal senso la comparsa di costituzione e risposta a pag.3: “in data 3.5.2021 due rappresentanti commerciali di si recavano presso la sede della con una Controparte_1 Parte_1 proposta economica che nell'occasione veniva modificata negli importi, nelle pagina 9 di 12 quantità nelle modalità di pagamento”). Logicamente ed ineccepibilmente il giudice di prime cure ha pertanto concluso affermando che il documento in oggetto dovesse pertanto costituire la versione definitiva dell'accordo raggiunto dalle parti su tutti i punti dell'affare, incluse le modifiche alle citate condizioni contrattuali, senza necessità di ulteriori reciproche accettazioni.
Condividendo tale logica conclusione il collegio non può che confermare quanto ritenuto al riguardo dal giudice di prime cure, con conseguente rigetto del primo motivo di gravame.
Quanto al secondo motivo, prima parte, dalla ritenuta piena validità ed efficacia quale contratto della scrittura privata di cui al doc.1 discende necessariamente che alla conferma d'ordine inviata dalla ricorrente il 5.5.2021 non possa essere attribuita altro rilievo sul piano giuridico e contrattuale se non quello di mero riepilogo dell'accordo già raggiunto in altra sede.
Le ulteriori considerazioni espresse al riguardo nella decisione impugnata risultano pertanto del tutto superflue ed irrilevanti, così come inconferente ne risulta la critica.
Certo è, infatti, che attesa la piena validità ed efficacia quale contratto della scrittura privata di cui al doc.1 non può attribuirsi alla conferma d'ordine valenza di nuova proposta contrattuale.
Sull'inefficacia del recesso telefonico
Ritiene il collegio che debba trovare accoglimento la censura esposta in appello incidentale;
avendo le parti previsto che il recesso dovesse essere comunicato con talune specifiche forme specificamente individuate, ciò deve presumersi voluto a pena di nullità, secondo il disposto di cui all'art.1352 cc.
L'efficacia degli impegni contrattuali derivanti dalla scrittura privata di cui al doc.1 non può pertanto ritenersi venuta meno per effetto della comunicazione telefonica in discorso.
Sul diritto al pagamento del corrispettivo e del relativo anticipo.
Da ciò tuttavia non deriva il diritto del fornitore al pagamento del corrispettivo pattuito, se non a seguito della dimostrazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione a suo carico e della relativa offerta reale alla controparte.
E tuttavia il giudice di prime cure ha correttamente rilevato che dal doc.4 non poteva trarsi alcuna utile informazione a tale riguardo Il documento di tentata consegna infatti nulla dice quanto al relativo oggetto della consegna né dimostra (in assenza di qualsiasi allegazione sul punto da parte della ricorrente che, per prima, ha fatto riferimento ad attività “commissionata” e non “eseguita”) che il rapporto contrattuale si sia esaurito con l'elaborazione delle chiavi di lettura del software (ben potendo essere questa solo una delle attività commissionate che non giustifica la richiesta di pagamento dell'intero compenso).
In assenza di prova della prestazione non può riconoscersi diritto al corrispettivo, né per l'intero né in relazione all'anticipo convenzionalmente pattuito. Quest'ultimo, infatti, non compete a prescindere dall'esecuzione della prestazione che lo giustifica, ma si atteggia quale modalità di pagamento atta a rendere più agevole all'esecutore la pagina 10 di 12 prestazione commessagli.
Va pertanto accolto il secondo motivo seconda parte dell'appello principale, con conseguente accertamento dell'insussistenza del diritto al pagamento dell'anticipo di
€.7.174,82.
Sul rimborso spese
Non consta reiterazione in grado d'appello della domanda proposta in ulteriore subordine, da intendersi perciò abbandonata ai sensi dell'art.364 cpc.
In ogni caso l'affermazione della di aver dovuto sostenere oneri per Parte_2
l'esecuzione del contratto risulta priva di riscontro sul piano probatorio, tanto più in assenza di prova dell'avvenuta esecuzione di quanto stabilito nel contratto stesso.
Determinazioni finali
Il provvedimento impugnato va pertanto riformato con rigetto di tutte le domande di parte attrice, odierna appellata ed appellante incidentale, la quale è tenuta a rifondere alla convenuta, odierna appellante principale, le spese del doppio grado, che si liquidano, secondo tariffa 2022, dm 147/2022, valore dichiarato compreso tra €5.201 ed €26.000, quanto al primo grado in complessivi € 4.237,00, per compenso professionale tabellare, di cui € 919,00 per studio della controversia, valore medio, €
777,00 per fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 840,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, ed € 1.701,00 per fase decisionale, valore medio, e, quanto al secondo grado, in complessivi € 4.888,00, per compenso professionale tabellare, di cui € 1.134,00 per studio della controversia, valore medio, € 921,00 per fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, ed € 1.911,00 per fase decisionale, valore medio, oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge (iva e cpa) se dovuti.
All'appellante principale spetta inoltre il diritto alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione dell'ordinanza ex art.702 ter cpc oggetto di impugnazione.
***
Atteso il rigetto integrale del gravame, va disposta a carico dell'appellante incidentale la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La corte d'appello di Brescia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così dispone: in riforma dell'impugnata ordinanza ex art.702 ter cpc del Tribunale di Brescia, in causa a NRG 11540/2021, respinge le domande rivolte da nei Controparte_1 confronti di dichiarando il diritto di quest'ultima alla Parte_1 restituzione di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento a quella del saldo;
pagina 11 di 12 condanna a rifondere a le spese del doppio Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio, liquidate come in parte motiva.
Con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10/04/2024
Il presidente estensore
Giuseppe Magnoli
pagina 12 di 12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel. Cron. N.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere Rep. N.
Dott. Marco Benatti Consigliere R. Gen. N. 954/2022 ha pronunciato la seguente Camp. Civ. N. S E N T E N Z A nella causa civile n. 954/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 30/09/2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 15/11/2023
d a
con il patrocinio dell'avv. GUERCIONI MARY , Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA G. D'ANNUNZIO, 15 64011 ALBA ADRIATICA presso il difensore avv. GUERCIONI MARY OGGETTO:
Licenza d'uso APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. LECCHI LAURA , Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA DE¿ CARBONESI 12 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. LECCHI LAURA
APPELLATO
In punto: appello avverso ordinanza ex art.702 ter cpc del Tribunale di Brescia in data 23/08/2022 in causa a RGN 11540/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante principale
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis:
A) In riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia in data 23.08.2022, accogliere il presente appello per i motivi tutti dedotti in narrativa;
B) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata ed appellante incidentale
• Rigettarsi l'appello proposto da avverso l'impugnata Parte_1 ordinanza, pronunciata in data 23.08.2022 e notificata il 24.08.22 dal Tribunale di pagina 1 di 12 Brescia all'esito di un ricorso 702 ter c.p.c. in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto;
• In parziale riforma della predetta ordinanza, accogliersi la spiegata e evocata domanda già formulata con ricorso ex art. 702 ter c.p.c., e, per l'effetto, condannare a corrispondere a la somma Parte_1 Controparte_1 complessiva di Euro 28.699,28 .(Euro ventottomilaseicentonovantanove, ventotto), per i titoli di cui alla narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, anche di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ha convenuto in giudizio con rito sommario la società Controparte_1
esponendo: Parte_1
- di aver ricevuto dalla convenuta l'incarico di sviluppare un software ERP
(enterprise resource planning – pianificazione delle risorse d'impresa) con servizi connessi quali assistenza, manutenzione ed aggiornamento;
- che, a seguito di una fase di trattative, nel corso delle quali essa si era attivata per svolgere tutte le attività di approfondimento, verifica e analisi delle condizioni tecniche di lavoro ed aveva predisposto diversi preventivi per assecondare le richieste del cliente, le parti avevano in data 3.5.2021 stipulato il contratto di licenza d'uso (doc.1 di parte attrice);
- che la convenuta, nonostante aveva scelto quale modalità di pagamento l'opzione 1 del contratto, la quale prevedeva “pagamento diretto 25% all'ordine, saldo RB 30/60/90/120/150/180”);
- che, tuttavia, essa, al momento della stipula del contratto, non le aveva corrisposto
– come avrebbe dovuto - l'importo di € 7.174,82 (pari al 25% + IVA del compenso);
- che dopo soli dieci giorni dalla conclusione del contratto la convenuta le aveva comunicato telefonicamente che intendeva avvalersi dei servizi offerti da una società concorrente, e perciò recedere dal contratto, sebbene appena concluso;
- che, non ritenendo tale recesso valido ai sensi dell'art. 2 del contratto, la ricorrente aveva comunque proseguito i lavori, e quindi emesso fattura n. 643/2 del 15.5.2021 di € 28.699,28 “a saldo delle attività commissionate” (doc. 3 di pare attrice) ed aveva infine tentato di consegnare le chiavi di licenza del software incontrando però il rifiuto della convenuta (doc. 4 di parte attrice);
- che in data 20.5.2021 il legale della convenuta aveva formalizzato via pec la perdurante intenzione della cliente di recere dal contratto;
- che a nulla erano valse le richieste stragiudiziali di pagamento del compenso.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto disporsi la condanna della convenuta:
- in principalità al risarcimento del danno da inadempimento e da recesso abusivo dal contratto, quantificato in misura pari al corrispettivo di cui al contratto, di € 28.699,28;
- in subordine al pagamento dell'importo di € 7.174,82 pari al 25% del compenso pagina 2 di 12 pattuito, pari all'anticipo che la controparte le avrebbe dovuto consegnare secondo contratto alla stipula di quest'ultimo;
- in ulteriore subordine al risarcimento dei danni corrispondente alle spese sostenute pari ad € 4.250,00.
***
La convenuta costituendosi in giudizio, ha sostenuto di non Parte_1 aver sottoscritto alcun accordo impegnativo con la ricorrente: infatti alla prima proposta di vendita erano state apportate delle modifiche;
la successiva conferma d'ordine andava pertanto intesa come nuova proposta, della quale non risultava l'accettazione da parte della cliente;
ha aggiunto, in ogni caso, di aver manifestato sin da subito alla controparte l'intenzione di rivolgersi ad altra società concorrente per l'elaborazione del medesimo software. Ha pertanto concluso chiedendo respingersi le domande attoree.
***
Con ordinanza ex art.702 ter cpc in causa RGN 11540/2021 il Tribunale di Brescia ha definito la lite respingendo la domanda principale di ed Parte_2 accogliendo quella in primo subordine e condannando la parte convenuta alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite.
***
Avverso la predetta decisione ha proposto appello ex art.702 quater cpc Parte_1
chiedendo che in riforma di essa venisse disposto l'integrale rigetto delle
[...] pretese della controparte, con condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di ambo i gradi di giudizio.
***
costituendosi, ha chiesto respingersi il gravame avversario, del Parte_2 quale ha predicato l'inammissibilità per carenza delle indicazioni richieste dall'art.342 cpc, ed, in accoglimento dell'appello incidentale da essa proposto, ed in parziale riforma della decisione impugnata, venisse disposta la condanna della controparte al pagamento per intero del corrispettivo pattuito, pari ad €.28.699,28, con accessori e spese di lite anche per il presente grado.
***
La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/11/2023, tenutasi con modalità cartolare, ex art.127 ter cpc, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza ex art.702 ter cpc oggetto di impugnazione.
Il Tribunale è pervenuto alle conclusioni sopra riferite sulla base dei seguenti passaggi argomentativi.
1)
Il documento 1) di parte attrice è da intendersi a tutti gli effetti quale negozio pagina 3 di 12 contrattuale idoneo a spiegare tra le parti gli effetti di cui all'art.1372 cc1
Risulta dagli atti di causa la conclusione, tra le parti, del contratto di licenza d'uso in data 3.5.2021: il documento prodotto dalla ricorrente su carta intestata della
[...]
(doc. 1) riporta chiaramente il timbro della e la CP_1 Parte_1 firma del suo legale rappresentante nell'apposita sezione denominata “per sottoscrizione del contratto – il legale rappresentante”, collocata in calce alla
“proposta di vendita” (pag. 15), alle “condizioni di vendita” (pag. 16) e al “contratto di fornitura servizi” (pag. 17 e 18).
La società convenuta non ha contestato né disconosciuto tali plurime sottoscrizioni, ma si è limitata ad affermare che la proposta di vendita era stata modificata rispetto alla versione originaria e, per questo, necessitava di accettazione da parte della ricorrente e poi di ulteriore accettazione da parte della stessa cliente.
Sennonché la convenuta risulta aver firmato una proposta di vendita che, per sua stessa ammissione, già riportava le correzioni a penna: in tal senso è la comparsa di costituzione e risposta a pag.3: “in data 3.5.2021 due rappresentanti commerciali di si recavano presso la sede della con una Controparte_1 Parte_1 proposta economica che nell'occasione veniva modificata negli importi, nelle quantità nelle modalità di pagamento”.
Il documento in oggetto deve dunque ritenersi la versione definitiva dell'accordo raggiunto dalle parti su tutti i punti dell'affare, incluse le modifiche alle citate condizioni contrattuali, senza necessità di ulteriori reciproche accettazioni.
La conferma d'ordine inviata dalla ricorrente il 5.5.2021 va pertanto intesa quale mero riepilogo dell'accordo già raggiunto in altra sede. Ciò del resto risulta chiaramente anche dalla prima pagina del documento: doc. 2 parte attrice: “a seguito della definizione delle condizioni di acquisto vi inviamo conferma d'ordine riepilogativo di quanto concordato con il nostro rappresentante commerciale”, ed ancora dalla mail accompagnatoria prodotta dalla stessa convenuta sub doc. 3 (“in riferimento alla nostra offerta da voi accettata in data 3.5.2021 vi invio la conferma d'ordine”) ed infine dalla circostanza che le condizioni contrattuali ivi riportate coincidono perfettamente con le correzioni a penna.
Non vi è alcuna ragione, pertanto, per considerare tale documento, come pretenderebbe la convenuta, una nuova proposta diversa dalla precedente.
2)
Quanto all'esercizio del diritto di recesso, è pacifico e non contestato che la convenuta, pochi giorni dopo la stipula del contratto, ha contattato telefonicamente la ricorrente per comunicarle l'intenzione di recedere dal contratto e di avvalersi dei servizi offerti da un'altra società: “a distanza di soli 10 giorni dalla conclusione del contratto la comunicava telefonicamente alla ricorrente la Parte_1 volontà di avvalersi dei servizi offerti da una società concorrente alla CP_1
(cfr. pag. 3 ricorso) e “la esercitando il suo legittimo
[...] Parte_1 diritto di ripensamento comunicava telefonicamente tale scelta alla Parte_3
[...] 1 L'interpretazione in tal senso del provvedimento impugnato è dello scrivente.
[...] pagina 4 di 12 s.p.a.” (cfr. pag. 3 comparsa).
Sebbene l'art. 2 del contratto richieda espressamente che il recesso venga esercitato in forma scritta e tramite pec, occorre tuttavia considerare che la ratio di tale disposizione é quella di assicurare certezza nel rapporto giuridico e di rendere tempestivamente edotta la società ricorrente del ripensamento del cliente e della sopravvenuta perdita di interesse per l'affare; non si può, infatti, diversamente interpretare l'esigenza di un simile formalismo in un rapporto tra privati. Per tale motivo non pare opportuno applicare in modo estremamente rigoroso e formalistico la citata clausola contrattuale, ma deve ritenersi più corretto valorizzarne la ratio anche nell'ottica del generale principio del raggiungimento dello scopo, che induce a ritenere validi ed efficaci gli atti e i comportamenti materiali che, pur non rispettosi del rigore formale richiesto dalla legge o dal contratto, siano comunque idonei a raggiungere lo scopo cui tendono evitando, così, un'inutile duplicazione dell'attività.
Ebbene, la telefonata di a deve considerarsi strumento Parte_1 CP_1 idoneo a manifestare l'intenzione della convenuta di sciogliersi dal vincolo contrattuale, dato che è avvenuta a pochi giorni di distanza dalla conclusione del contratto (quando questo, presumibilmente, non era ancora stato eseguito e la ricorrente era nelle condizioni, senz'altro non eccessivamente gravose, di sospendere il lavoro sino a quel momento svolto); del resto che la ricorrente stessa si era dichiarata dispiaciuta per il repentino ripensamento della controparte e risentita per la decisione del cliente di rivolgersi ad una società concorrente;
deve pertanto concludersi riconoscendo che la comunicazione, sebbene telefonica, abbia raggiunto lo scopo di determinare il recesso dal contratto.
3)
Pur a fronte di un valido ed efficace recesso e di un'inequivocabile volontà del cliente di abbandonare l'affare, la ricorrente ha inteso comunque proseguire nell'attività commissionata chiedendo, sia in via stragiudiziale sia in questa sede in via principale, il pagamento di € 28.699,28 come da fattura 634/2 del 15.5.2021 (doc. 3) pari all'intero compenso pattuito “per l'attività commissionata” (cfr. pag. 3 ricorso).
La domanda di condanna al pagamento di tale importo non può però essere accolta.
Anzitutto perchè la ricorrente, pur perfettamente a conoscenza del sopravvenuto disinteresse manifestato dalla cliente, ha scelto di proseguire un'attività che sapeva non essere più autorizzata assumendosene tutti i relativi rischi.
In secondo luogo perchè non vi è, in ogni caso, prova che tale attività sia stata effettivamente svolta.
Tale circostanza, essenziale ai fini della liquidazione del compenso, non può infatti essere desunta dal documento di tentata consegna di cui al doc. 4 posto che quest'ultimo nulla dice quanto all'oggetto della consegna né dimostra (in assenza di qualsiasi allegazione sul punto da parte della ricorrente che, per prima, ha fatto riferimento ad attività “commissionata” e non “eseguita”) che il rapporto contrattuale si sarebbe esaurito con l'elaborazione delle chiavi di lettura del software (ben potendo essere questa solo una delle attività commissionate che non giustifica la pagina 5 di 12 richiesta di pagamento dell'intero compenso).
Non è infine possibile collocare temporalmente la tentata consegna nel brevissimo periodo compreso tra la conclusione del contratto ed il recesso telefonico, dato quest'ultimo necessario in quanto l'eventuale attività svolta successivamente non poteva più ritenersi autorizzata dal cliente e, di conseguenza, idonea a giustificare la pretesa di pagamento del compenso.
4)
La ricorrente ha altresì allegato il mancato pagamento, da parte della convenuta, dell'importo di € 7.l74,82 (corrispondente al 25% del compenso per l'attività commissionata) che, secondo l'opzione 1 del contratto scelta dalla convenuta quale modalità di pagamento, avrebbe dovuto essere corrisposto al momento della stipula del contratto (“pagamento diretto 25% all'ordine, saldo RB 30/60/90/120/150/180” – cfr. pag. 16 contratto).
Tale circostanza non è stata contestata da parte convenuta né in relazione all'an né in merito al quantum.
Poiché l'opzione 1 del contratto é chiara nello stabilire che il 25% del compenso dovesse essere corrisposto immediatamente dal cliente, è da ritenersi che detto pagamento sia stato pattuito come dovuto, a prescindere dallo svolgimento dell'attività commissionata e da eventuali “ripensamenti sull'affare”, che, logicamente, avrebbero dovuto ricadere sulla parte che avesse esercitato il diritto di recesso.
Per tale motivo, provata la stipulazione del contratto e nulla eccepito quanto all'inadempimento, doveva essere disposta la condanna della convenuta al pagamento di € 7.174,82.
5)
Ne veniva assorbita l'analisi della domanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente in via ulteriormente subordinata.
6)
L'accoglimento di una delle domande formulate da parte ricorrente non rendeva possibile l'accoglimento della richiesta di condanna, nei suoi confronti, ex art. 96
c.p.c.
7)
Le spese di lite andavano regolate secondo criterio di soccombenza e perciò poste a carico di parte ricorrente.
***
L'appello principale di Parte_1
Col primo motivo di gravame l'appellante principale lamenta erronea valutazione ed interpretazione degli atti di causa, con riferimento al capo di sentenza col quale il giudice di prime cure è pervenuto all'affermazione della piena efficacia tra le parti, quale atto contrattuale, del doc.1 di parte attrice;
contesta inoltre come erronea la pagina 6 di 12 qualificazione della conferma d'ordine 5/05/2021 come mero riepilogo dell'accordo già raggiunto. Ribadisce che i rapporti tra le società si erano interrotti nella fase delle trattative cristallizzate con la proposta economica del 03.05.2022; infatti il successivo contratto, redatto in base alle richieste della convenuta e alle concessioni della (a titolo di esempio uno sconto sul prezzo), non veniva poi Controparte_1 sottoscritto dalle parti. Ribadisce, inoltre, che all'incontro del 03.05.2021, l'appellata aveva sottoposto alla una proposta economica, tutt'altro che Parte_1 definitiva, alla quale venivano apportate modifiche secondo le esigenze e le richieste della società odierna appellante;
una volta rientrata in sede, la Controparte_1 formalizzava l'accordo stipulando il contratto che veniva sottoposto alla Parte_1 per la sottoscrizione;
e così con mail del 05.05.2021 la Pt_1 Controparte_1 inviava il contratto con le condizioni generali di vendita ed ulteriore documentazione chiedendone la compilazione, la sottoscrizione e la restituzione, (cfr. doc.3 fascicolo di parte); il giorno successivo, scusandosi dell'errore nel precedente invio, essa trasmetteva il contratto corretto con le condizioni generali di vendita, unitamente ad altra documentazione, e nuovamente ne chiedeva a la Parte_1 compilazione, la sottoscrizione e la restituzione da parte, (cfr. doc.3 fascicolo di parte). La tuttavia, non riscontrava tale richiesta non essendo Parte_1 interessata a tale offerta commerciale.
La decisione del Tribunale sarebbe pertanto errata nel capo col quale aveva riconosciuto valore contrattuale alla proposta economica del 03.05.2021, considerando la conferma d'ordine trasmessa con mail del 05/06.05.2021 quale mero riepilogo dell'accordo già raggiunto;
il provvedimento impugnato doveva pertanto essere riformato statuendosi che nessun vincolo contrattuale si era perfezionato fra le parti.
Col secondo motivo di gravame, prima parte, l'appellante censura come erronea l'affermazione del Tribunale secondo la quale “la conferma d'ordine inviata alla ricorrente il 5.5.2021 avrebbe dovuto intendersi quale mero riepilogo dell'accordo già raggiunto in altra sede. L'appellante, a tale proposito, ribadisce che, a seguito delle trattative espresse nella proposta economica, era stato redatto il contratto definitivo (la conferma d'ordine) che la aveva sottoposto per Controparte_1 l'accettazione alla e che quest'ultima non aveva sottoscritto, Parte_1 Parte_1 comunicando di non essere interessata alla proposta economica di controparte. Ciò emerge anche dal confronto tra i due documenti: nella conferma d'ordine alla voce
“Descrizione dei Moduli Acquistati” è scritto: quantità 4. Altro Descrizione: Org_1 interconnessioni con 4 controlli FANUC. ”, mentre nella proposta Org_2 Orga economica si legge “1° connessione Fanuc q.ta 1; 2° connessione Org_4 q.ta 1”; nella proposta economica alla voce “Formazione” è indicato il mese di Giugno, mentre nella “conferma d'ordine” si legge Maggio 2021; la “conferma d'ordine” prevede “la spedizione tramite corriere del kit di installazione sarà a nostro carico”, mentre nella proposta economica si legge “l'eventuale spedizione tramite corriere sarà a vostro carico”; nella “conferma d'ordine” spese pratica, bollo a seconda dell'importo e spese di incasso sono a carico del cliente, mentre nella proposta economica non sono indicati: “Perizia tecnica industria 4.0 nuova m.u. dello : Da convenire”. Organizzazione_5
pagina 7 di 12 La decisione del Tribunale sarebbe pertanto errata nel capo col quale aveva riconosciuto valore di mero riepilogo alla conferma d'ordine; doveva pertanto riconoscersi che la proposta economica proveniente dalla controparte era espressione di mere trattative e che tra le parti non si era perfezionato alcun vincolo contrattuale.
Col secondo motivo di gravame, seconda parte, l'appellante censura come erronea l'affermazione del Tribunale laddove quest'ultimo, nell'ordinanza impugnata, “a fronte di un valido ed efficace recesso dal contratto” da parte dell'appellante, aveva ritenuto di dover condannare la al pagamento di € 7.174,82, pari Parte_1 al 25% del compenso per l'attività commissionata, aggiungendo che “l'opzione 1 del contratto” era “chiara nello stabilire che il 25% del compenso debba essere corrisposto immediatamente dal cliente, a prescindere dallo svolgimento dell'attività commissionata e da eventuali ripensamenti sull'affare che, logicamente, ricadranno sulla parte che ha esercitato il diritto di recesso”.
<< Posto che la telefonata con la quale la comunicava di non Parte_1 essere più interessata all'affare, configura esercizio legittimo della facoltà di recesso delle trattative, anziché scioglimento da un impegno contrattuale già assunto, anche a voler aderire all'interpretazione del Giudice di valido recesso dal contratto, non si può condividere la conseguente condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 7.174,82. La rescissione del contratto, infatti, ha come obbiettivo quello di far venir gli effetti del contratto;
ha quindi efficacia estintiva.>>
Non solo. Tale importo non << è stato mai richiesto dalla : Controparte_1
<> aveva < somma di € 7.174,82 “da pagarsi all'ordine”, poiché effettivamente la
[...] non le aveva commissionato alcuna prestazione>>. Parte_1
Non era pertanto condivisibile, ed era ingiusto, condannare l'appellante al pagamento di € 7.174,82.
Col terzo motivo di gravame l'appellante sottopone a censura il provvedimento impugnato per contraddittoria applicazione degli effetti giuridici prodotti dal rapporto obbligatorio intercorso tra le parti. L'appellante principale ravvisa contraddittorietà nella motivazione dell'ordinanza impugnata laddove la stessa aveva da una parte accolto la richiesta di pagamento formulata dal ricorrente, e dall'altra rigettato la domanda di risarcimento danni sul presupposto per non essersi dimostrata l'esecuzione del contratto, ritenendo valida la revoca svolta dalla Parte_1
Ritiene in particolare contraddittoria la conclusione circa la carenza di prova quanto ad esecuzione del contratto ed il riconoscimento del diritto al pagamento dell'anticipo contrattuale, che si sostanzia nel pagamento di una prestazione mai avvenuta. L'appellante assume che la corretta interpretazione dei fatti e degli atti compiuta dal Giudice di prime cure avrebbe dovuto condurlo a rigettare non solo la richiesta di risarcimento danni ma anche quelle economiche formulate - in via principale e/o subordinata- non essendovi prova dell'avvenuta prestazione e risultando il comportamento della controparte contrario a correttezza e buona fede.
L'appello incidentale di Controparte_1
Con unico motivo di gravame l'appellante incidentale sottopone a censura la decisione del Tribunale di Brescia per aver erroneamente ritenuto valido il recesso pagina 8 di 12 comunicato dalla controparte in forma telefonica laddove il contratto richiedeva l'adozione della forma scritta con preavviso di due mesi, invocando a proprio favore il disposto di cui all'art.1352 c.c. in tema di forme convenzionali.
Le valutazioni del collegio
Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per violazione del disposto di cui all'art.342 cpc
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa di con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c. nella CP_1 formulazione dell'appello principale di Parte_1
L'art. 342 c.p.c., infatti, impone all'appellante di indicare, in modo chiaro e puntuale, l'oggetto del gravame, circoscrivendo il giudizio di impugnazione con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, n.
27199/2017); tanto basta affinché la Corte d'appello venga posta in condizione di individuare e valutare le ragioni che potrebbero determinare le modifiche richieste alla sentenza appellata.
Nel caso in esame, il gravame proposto individua in modo sufficientemente chiaro sia le parti della decisione impugnata di cui viene chiesta la riforma, sia il modo in cui l'appellante ritiene che queste debbano essere modificate;
di qui il rigetto dell'eccezione in discorso.
Sull'intervenuta stipulazione dell'accordo contrattuale mediante la sottoscrizione della scrittura di cui al doc.1 di parte appellata.
Il collegio ritiene persuasiva e convincente la motivazione addotta al riguardo dal
Tribunale il quale ha rilevato, con riferimento al contratto di licenza d'uso in data 3.5.2021, che il documento prodotto dalla ricorrente su carta intestata della
[...]
(doc. 1) riporta chiaramente il timbro della e la CP_1 Parte_1 firma del suo legale rappresentante nell'apposita sezione denominata “per sottoscrizione del contratto – il legale rappresentante”, collocata in calce alla
“proposta di vendita” (pag. 15), alle “condizioni di vendita” (pag. 16) e al “contratto di fornitura servizi” (pag. 17 e 18), e, rilevato che la società convenuta non aveva contestato né disconosciuto tali plurime sottoscrizioni, ma si era limitata ad affermare che la proposta di vendita era stata modificata rispetto alla versione originaria e, per questo, necessitava di accettazione da parte della ricorrente e poi di ulteriore accettazione da parte della stessa cliente, ha osservato, a tale proposito, che la convenuta aveva perciò sottoscritto una proposta di vendita che, per sua stessa ammissione, già riportava le correzioni a penna (in tal senso la comparsa di costituzione e risposta a pag.3: “in data 3.5.2021 due rappresentanti commerciali di si recavano presso la sede della con una Controparte_1 Parte_1 proposta economica che nell'occasione veniva modificata negli importi, nelle pagina 9 di 12 quantità nelle modalità di pagamento”). Logicamente ed ineccepibilmente il giudice di prime cure ha pertanto concluso affermando che il documento in oggetto dovesse pertanto costituire la versione definitiva dell'accordo raggiunto dalle parti su tutti i punti dell'affare, incluse le modifiche alle citate condizioni contrattuali, senza necessità di ulteriori reciproche accettazioni.
Condividendo tale logica conclusione il collegio non può che confermare quanto ritenuto al riguardo dal giudice di prime cure, con conseguente rigetto del primo motivo di gravame.
Quanto al secondo motivo, prima parte, dalla ritenuta piena validità ed efficacia quale contratto della scrittura privata di cui al doc.1 discende necessariamente che alla conferma d'ordine inviata dalla ricorrente il 5.5.2021 non possa essere attribuita altro rilievo sul piano giuridico e contrattuale se non quello di mero riepilogo dell'accordo già raggiunto in altra sede.
Le ulteriori considerazioni espresse al riguardo nella decisione impugnata risultano pertanto del tutto superflue ed irrilevanti, così come inconferente ne risulta la critica.
Certo è, infatti, che attesa la piena validità ed efficacia quale contratto della scrittura privata di cui al doc.1 non può attribuirsi alla conferma d'ordine valenza di nuova proposta contrattuale.
Sull'inefficacia del recesso telefonico
Ritiene il collegio che debba trovare accoglimento la censura esposta in appello incidentale;
avendo le parti previsto che il recesso dovesse essere comunicato con talune specifiche forme specificamente individuate, ciò deve presumersi voluto a pena di nullità, secondo il disposto di cui all'art.1352 cc.
L'efficacia degli impegni contrattuali derivanti dalla scrittura privata di cui al doc.1 non può pertanto ritenersi venuta meno per effetto della comunicazione telefonica in discorso.
Sul diritto al pagamento del corrispettivo e del relativo anticipo.
Da ciò tuttavia non deriva il diritto del fornitore al pagamento del corrispettivo pattuito, se non a seguito della dimostrazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione a suo carico e della relativa offerta reale alla controparte.
E tuttavia il giudice di prime cure ha correttamente rilevato che dal doc.4 non poteva trarsi alcuna utile informazione a tale riguardo Il documento di tentata consegna infatti nulla dice quanto al relativo oggetto della consegna né dimostra (in assenza di qualsiasi allegazione sul punto da parte della ricorrente che, per prima, ha fatto riferimento ad attività “commissionata” e non “eseguita”) che il rapporto contrattuale si sia esaurito con l'elaborazione delle chiavi di lettura del software (ben potendo essere questa solo una delle attività commissionate che non giustifica la richiesta di pagamento dell'intero compenso).
In assenza di prova della prestazione non può riconoscersi diritto al corrispettivo, né per l'intero né in relazione all'anticipo convenzionalmente pattuito. Quest'ultimo, infatti, non compete a prescindere dall'esecuzione della prestazione che lo giustifica, ma si atteggia quale modalità di pagamento atta a rendere più agevole all'esecutore la pagina 10 di 12 prestazione commessagli.
Va pertanto accolto il secondo motivo seconda parte dell'appello principale, con conseguente accertamento dell'insussistenza del diritto al pagamento dell'anticipo di
€.7.174,82.
Sul rimborso spese
Non consta reiterazione in grado d'appello della domanda proposta in ulteriore subordine, da intendersi perciò abbandonata ai sensi dell'art.364 cpc.
In ogni caso l'affermazione della di aver dovuto sostenere oneri per Parte_2
l'esecuzione del contratto risulta priva di riscontro sul piano probatorio, tanto più in assenza di prova dell'avvenuta esecuzione di quanto stabilito nel contratto stesso.
Determinazioni finali
Il provvedimento impugnato va pertanto riformato con rigetto di tutte le domande di parte attrice, odierna appellata ed appellante incidentale, la quale è tenuta a rifondere alla convenuta, odierna appellante principale, le spese del doppio grado, che si liquidano, secondo tariffa 2022, dm 147/2022, valore dichiarato compreso tra €5.201 ed €26.000, quanto al primo grado in complessivi € 4.237,00, per compenso professionale tabellare, di cui € 919,00 per studio della controversia, valore medio, €
777,00 per fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 840,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, ed € 1.701,00 per fase decisionale, valore medio, e, quanto al secondo grado, in complessivi € 4.888,00, per compenso professionale tabellare, di cui € 1.134,00 per studio della controversia, valore medio, € 921,00 per fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, ed € 1.911,00 per fase decisionale, valore medio, oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge (iva e cpa) se dovuti.
All'appellante principale spetta inoltre il diritto alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione dell'ordinanza ex art.702 ter cpc oggetto di impugnazione.
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Atteso il rigetto integrale del gravame, va disposta a carico dell'appellante incidentale la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La corte d'appello di Brescia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così dispone: in riforma dell'impugnata ordinanza ex art.702 ter cpc del Tribunale di Brescia, in causa a NRG 11540/2021, respinge le domande rivolte da nei Controparte_1 confronti di dichiarando il diritto di quest'ultima alla Parte_1 restituzione di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento a quella del saldo;
pagina 11 di 12 condanna a rifondere a le spese del doppio Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio, liquidate come in parte motiva.
Con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10/04/2024
Il presidente estensore
Giuseppe Magnoli
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