Articolo 4 della Legge 10 gennaio 1985, n. 1
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 gennaio 1985
Art. 4.
Il comma ottavo dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"Sono puniti con le pene stabilite dal sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , gli amministratori che, nonostante il formale invito a provvedere da parte del servizio dell'editoria, violano le disposizioni di cui ai primi undici commi dell'articolo 1 e di cui all'articolo 11 della presente legge. Sono soggetti alle stesse pene gli amministratori delle societa' titolari di azioni o quote di societa' editrici che comunque controllino, direttamente o indirettamente, societa' editrici, che non trasmettono alle imprese di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci, malgrado il formale invito da parte del servizio dell'editoria".
Entrata in vigore il 13 gennaio 1985
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