TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10902 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile - nella persona del
Giudice dott. Ciro Caccaviello ha emesso la seguente letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 18.3.24, con il quale il G.I. disponeva trattarsi la causa mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
rilevato che la causa può essere decisa immediatamente, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, stante la sostanziale cessazione della materia del contendere;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4044 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto:
inadempimento
TRA
sentenza proc. n. 4044/22 r.g. pag. 1 , già già Parte_1 Parte_2
( in persona del Parte_2 P.IVA_1
Procuratore Dr. , (giusta procura del 14/12/2021, in atti Parte_3
Dott. Notaio in Milano Rep. N. Persona_1
129371), ed elett.te dom.to in Napoli alla Tr. Pr. T. de Amicis, 52 – presso lo studio dell'Avv. Loredana Basile (C.F.
) che lo rapp.ta e difende come da procura in C.F._1
calce al presente atto.
ATTORE
E
Controparte_1
(c.f. rapp.ta e difesa dall'Avv. Luigi
[...] P.IVA_2
TE (C.F. , elett.te domiciliata presso il suo C.F._2
studio in Napoli, alla P.zza Cavour 168 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 9.2.22 Parte_2
conveniva in giudizio l' Controparte_1
,
[...]
L'attore, premesso che:
è creditore quale cessionario del credito delle seguenti somme:
sentenza proc. n. 4044/22 r.g. pag. 2 1. € 798.793,81 per sorte capitale, portati da numerose fatture cedute all'istante da diverse società come da elenco allegato;
Parte_1
2. gli interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Istituto, della fattura ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
3. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12;
4. € 800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; deduceva che il convenuto non ha provveduto al pagamento;
chiedeva quindi condannarsi il convenuto al pagamento delle somme indicate, con vittoria di spese.
Si costituiva il convenuto e contestava la domanda dell'attore, deducendo che:
manca la prova del titolo negoziale;
gli interessi non sono dovuti al tasso commerciale;
chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Parte Successivamente riduceva la propria domanda ad € 22.709,36 in virtù di pagamenti intervenuti nel corso del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
sentenza proc. n. 4044/22 r.g. pag. 3 Si premette in diritto che il cessionario del credito, al fine di agire nei confronti del debitore ceduto, deve provare non solo la cessione del credito ma anche il rapporto di valuta sulla base del quale il credito ceduto è sorto.
E' noto, infatti, che il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente.
Va ulteriormente premesso che le norme sulla contabilità di Stato prevedono che i contratti con la pubblica amministrazione debbano essere redatti per iscritto a pena di nullità.
Parte Orbene ha prodotto, oltre agli atti di cessione del credito debitamente notificati, anche i contratti sulla base dei quali sono state emesse le fatture in questione.
La convenuta null'altro ha contestato, avendo anzi provveduto al tardivo pagamento di quasi tutta la somma dovuta.
Gli interessi sono dovuti al tasso commerciale avendo i crediti titolo contrattuale.
In definitiva la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 22.709,36 a titolo di residua sorta capitale oltre interessi moratori ed anatocistici ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 nonché degli interessi moratori ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 sul capitale di € 776.030,45 sino alla data del pagamento nonché della somma di € 800,00 quale risarcimento del danno.
sentenza proc. n. 4044/22 r.g. pag. 4 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo, ai minimi stante la natura seriale della lite e l'intervenuto pagamento di quasi tutto il dovuto.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art.282
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato il Controparte_1
9.2.22, così provvede:
1. condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 22.709,36 oltre interessi moratori ed anatocistici ex artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 nonché degli interessi moratori ex artt. 2
e 5 del D. Lgs. n. 231/02 sul capitale di € 776.030,45 sino alla data del pagamento nonché della somma di € 800,00;
2. condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 14.598 per onorario ed euro 1.713 per spese oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 24.11.25.
IL GIUDICE
(Dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 4044/22 r.g. pag. 5