Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2024, n. 26527
CASS
Sentenza 11 aprile 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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E' legittimo il ricorso al criterio di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive di cui all'art. 135 cod. pen. per garantire, in conformità al divieto di "bis in idem" sancito dalla Corte EDU, la proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio da applicare a un medesimo fatto storico, previsto come delitto tributario e già punito in sede amministrativa, con l'intervenuta irrogazione della relativa sanzione pecuniaria.

In tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile in sede di legittimità la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del "cui prodest", qualora sia supportato da elementi di fatto ulteriori, di sicuro valore indiziante. (Fattispecie relativa a delitto di dichiarazione infedele, in cui la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di condanna che aveva valorizzato il rinvenimento di contabilità parallela in "nero" e numerose testimonianze su accordi tra imputato e clienti per prestazioni senza fattura).

In tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., costituendo un precedente giudiziario, può essere ritenuto ostativo al riconoscimento del beneficio.

Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale, ma, in caso di insorgenza di indizi di reato, la parte del documento redatta successivamente a tale emersione è utilizzabile a condizione che si sia proceduto nell'osservanza delle modalità di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

In tema di reati tributari, l'accordo conciliativo concluso tra il contribuente e l'ufficio ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non vincola il giudice penale, al quale sono rimessi l'accertamento e la determinazione dell'imposta evasa senza alcuna pregiudiziale, in ossequio al principio di autonomia del processo penale rispetto a quello amministrativo, sancito dall'art. 20 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Commentari4

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    Ciro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 18 giugno 2025

  • 2Art. 4 D.lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione infedele
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2024, n. 26527
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26527
Data del deposito : 11 aprile 2024

Testo completo