Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2019, n. 8700
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Sentenza 28 febbraio 2019

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In tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare dell'imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza. (Nella fattispecie, la Corte ha affermato che, ai fini della legittimità della deduzione, da parte di una società avente sede in Germania e con stabile organizzazione in Italia, dei costi di direzione e di quelli generali di amministrazione sostenuti in Italia, deve essere dimostrato, con idonea attestazione tecnico-contabile, il requisito dell'inerenza dei costi all'oggetto dell'attività - prescritto dalla normativa fiscale italiana e dall'art. 7 della Convenzione Italia - Germania firmata a Bonn il 18.10.1989 sul divieto di doppia imposizione fiscale, ratificata con legge n. 459 del 1992 – e l'inesistenza di duplicazione di costi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2019, n. 8700
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8700
    Data del deposito : 28 febbraio 2019

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