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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/05/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 163/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 163/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. BARTALENA Parte_1 C.F._1
ANDREA e dell'avv. LIBRASI FRANCESCA;
ATTORI contro
(C.F.: ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CAMPORA FRANCESCO;
CONVENUTA
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 26 febbraio 2025: per gli attori opponenti e “voglia l'Ill.mo Tribunale Parte_2 Parte_1
di Livorno, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare a tutti gli effetti il decreto ingiuntivo n.1403/2022 emesso provvisoriamente esecutivo dal
Tribunale di Livorno in data 8 novembre 2022 per tutti e ciascuno dei motivi esposti in narrativa e conseguentemente dichiarare non dovuto il credito reclamato nei confronti della sig.ra
[...]
con ogni conseguenziale pronunzia;
in ogni caso con vittoria nelle spese e competenze Parte_1 del presente giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CNP ed IVA come per legge”; per la convenuta opposta “nel Controparte_2
merito per il rigetto delle domande della opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e per pagina 1 di 6 l'effetto per la conferma integrale del decreto opposto n.1043/2022 del 8 novembre 2022 R.G.
n.3480/2022, emesso dal Tribunale di Livorno”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. A seguito del ricorso della il Tribunale di Parte_3
Livorno, con decreto provvisoriamente esecutivo n. 1403/2022 dell'8 novembre 2022, ingiungeva a e di pagare, in solido tra loro, la somma di euro Parte_2 Parte_1
161.915,26, oltre accessori di legge.
Il decreto veniva notificato agli opponenti in data 30 novembre 2022.
II. Con atto notificato a mezzo PEC in data 9 gennaio 2023, e Parte_2 [...]
roponevano opposizione e domandavano la revoca del decreto opposto, deducendo ed Parte_1
eccependo che: la banca aveva risolto il contratto di prestito chirografario in data 21 settembre 2022 e quello di conto corrente in data 27 settembre 2022; il contratto di prestito chirografario n. 00000003299 veniva stipulato in data 27 dicembre 2019 per l'acquisto dei macchinari, di cui si avvaleva la ditta individuale di l'art. 4 del Parte_2
contratto prevedeva che il rimborso del finanziamento avvenisse mediante piano di ammortamento le cui rate erano addebitate sul c/c ordinario n. 00010675767; il contratto di apertura di credito in c/c dell'importo di € 10.000,00, veniva stipulato in data 30 agosto 2018 e regolato sul c/c ordinario n.
00010675767, intestato alla ditta individuale il contratto di apertura di credito Controparte_3 in c/c dell'importo di € 100.000,00 veniva stipulato in data 21 giugno 2021 e regolato sul c/c ordinario n. 00010675783, intestato sempre alla ditta individuale Controparte_3 in data 26 settembre 2022 l'opponente aveva depositato il ricorso per l'accesso Parte_2
ad uno strumento di regolazione della crisi, anticipando la volontà di presentare la domanda di concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi degli artt. 40 e 44 D. Lgs. n.14/2019 e il ricorso veniva pubblicato in data 27 settembre 2022 nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 54 II comma
CCII; in data 12 luglio 2022 veniva notificato all'opponente atto di pignoramento del Parte_2 deposito bancario presso la per un credito dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione Controparte_1
di euro 280.220,39 e la bloccava il conto corrente i pagamenti delle rate del finanziamento CP_1
chirografario addebitato su quel conto;
pagina 2 di 6 in data 21 settembre 2022 la comunicava la risoluzione del contratto di finanziamento CP_1
chirografario a seguito del mancato pagamento delle rate di luglio e di agosto 2022 (rispettivamente di
€ 1.468,79 e di € 1.465,65) relative al predetto finanziamento e intimava il pagamento per l'intero importo dovuto, ammontante a € 134.967,77 sia al he al fideiussore Parte_2 [...]
Parte_1
la risoluzione era però illegittima in quanto aveva sempre adempiuto al Parte_2
pagamento della rata fino al giugno 2022 e non era a conoscenza che sul conto non erano presenti fondi sufficienti al pagamento delle rate e non poteva utilizzare il conto perché lo stesso era stato bloccato dalla banca a seguito del pignoramento;
in data 26 settembre 2022 l'opponente aveva depositato il ricorso per l'accesso Parte_2
ad uno strumento di regolazione della crisi ai sensi degli artt. 40 e 44 D. Lgs. n.14/2019 e il ricorso veniva pubblicato in data 27 settembre 2022 nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 54 II comma
CCII; in data 29 settembre 2022 il Tribunale di Livorno pronunciava il decreto ai sensi dell'art. 44 CCII e in data 24 ottobre 2022 confermava le misure protettive ai sensi dell'art. 55 CCII;
in data 27 settembre 2022 la Banca comunicava all'opponente la risoluzione e Parte_2 revocare di tutti i rapporti contrattuali in essere con l'opponente, fra cui i rapporti indicati nel ricorso monitorio avversario (ossia i contratti di conto corrente n. 00010675767 e n. 00010675783 e i contratti di apertura di credito in c/c per sconto e/o anticipazione effetti/fatture regolati sui predetti c/c) e intimava il pagamento della somma di € 39.413,48; la risoluzione in data 21 settembre 2022 del contratto di prestito chirografario era illegittima in quanto il mancato pagamento di due rate del finanziamento era dipeso dall'assenza di fondi sul c/c n.10675767 di cui l'opponente on era a conoscenza e non era stato informato dalla Banca in Parte_2
violazione degli artt. 1175 e 1375 cc;
l'opponente potrà pagare le rate solo nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato che sarebbe stata proposto dinanzi al Tribunale di Livorno;
il credito era anteriore al deposito del ricorso introduttivo e non poteva essere adempiuto ai sensi degli artt. 40, 44, 94, 96, 97 e 100 e 155 CCII;
non era configurabile alcun inadempimento dell'opponente in quanto il credito non poteva essere saldato;
la comunicazione della risoluzione dei contratti di conto corrente e di apertura di credito del 27 settembre 2022 era successiva alla presentazione della domanda prenotativa ex artt. 40 e 44 CII e pagina 3 di 6 all'iscrizione presso il Registro delle Imprese delle misure protettive, poi confermate dal Tribunale di
Livorno;
i contratti erano pendenti al momento del deposito del ricorso introduttive e non potevano essere risolti ai sensi degli artt. 64 III comma, 94 bis, 97 e 100 CCII;
la fideiussione specifica rilasciata dalla Sig.ra in data 27 dicembre 2019 a garanzia del Parte_1 prestito chirografario n. 00000003299, sino a concorrenza di € 202.500,00 e la fideiussione omnibus rilasciata dalla Sig.ra in data 21 giugno 2021 a garanzia delle ulteriori esposizioni debitorie Parte_1 summenzionate, sino a concorrenza della somma di € 150.000,00 erano nulle in quanto, come sostenuto dalla Corte di Cassazione n.29810/2017, aderivano al modello ABI, che era contrario all'art. 2, co. 2, lett. a), l. 287/90, in base a quanto statuito dell'AGCM, con provvedimento del n. 55 del 2 maggio
2005; la clausola delle fideiussioni che impediva alla opponente di eccepire la nullità delle Parte_1
modalità con la quale la banca aveva receduto dai rapporti bancaria era nulla in quanto vessatoria ai sensi degli artt. 33, co. 2, lett. t) e 36, co. 1, Codice del Consumo.
II. Con comparsa depositata in data 18 aprile 2023 si costituiva in giudizio la
[...]
e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_4
decreto opposto.
III. All'udienza del 15 febbraio 2024 il Giudice ordinava la separazione della causa pendente tra e la relativa interruzione a seguito del deposito Parte_2 Controparte_1
in data 9 febbraio 2024 della sentenza di liquidazione giudiziale di sospendeva Parte_2
la provvisoria esecutorietà del decreto opposto nei confronti di Parte_1
IV. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 26 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione del fideiussore è infondata e deve essere conseguentemente Parte_1
respinta.
L'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate da in data 27 dicembre Parte_1
2019 e in data 21 giugno 2021 in quanto sarebbero aderenti al modello ABI, la cui adozione dal sistema bancario è stato ritenuto contrario alla legge n.287/1990 dalla Banca d'Italia con provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 non è fondata.
In base all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le fideiussioni sono parzialmente nulle con riferimento a quelle clausole del modello ABI sanzionate da Banca d'Italia.
pagina 4 di 6 Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nel caso di specie, quelle clausole non hanno trovato applicazione nella escussione delle due fideiussioni dedotte in giudizio da parte della nei confronti di Controparte_1 [...]
Parte_1
L'eccezione di nullità dell'art. 5 V comma delle fideiussioni rilasciate dalla Parte_1 in data 27 dicembre 2019 e in data 21 giugno 2021, laddove prevede l'impossibilità per il fideiussore di contestare il momento in cui la banca esercita la facoltà di recedere dal contratto con il debitore principale, è nulla in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 II comma lettera T) e 36 D. Lgs. n.206/2005. non agiva come professionista quando rilasciava le due fideiussioni in Parte_1
favore del coniuge professionista Parte_2
La nullità della singola clausola non determina la nullità dell'intero negozio giuridico ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. n.296/2005.
Fatta questa premessa, l'opponente è legittimato ad eccepire la illegittimità delle lettere di risoluzione del contratto di mutuo chirografario 3299 di euro 135.000,00 in data 21 settembre 2022 e del conto corrente anticipo fatture e di apertura di credito in conto corrente in data 27 settembre 2022.
L'imprenditore individuale risulta aver depositato in data 26 settembre 2022 il Parte_2 ricorso per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, con richiesta di misure cautelari ai sensi degli artt. 40 e 44 D. Lgs. n.14/2019 e il ricorso veniva pubblicato in data 27 settembre 2022 nel
Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 54 II comma CCII.
L'art. 54 II comma CCII inibisce ai creditori di iniziare o proseguire le azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del richiedente, ma non inibisce le facoltà contrattuali di risoluzione del contratto per inadempimento.
La disciplina invocata dall'opponente sulla impossibilità di scioglimento dei contratti è applicabile solo quando: viene depositata la domanda di accesso al concordato preventivo ai sensi dell'art. 97 I comma CCII;
pagina 5 di 6 viene depositata la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione con richiesta di concessione delle misure protettive e cautelari ai sensi dell'art. 64 III comma CCII.
Nel caso di specie, dal decreto del Tribunale di Livorno del 29 settembre 2022 risulta depositata unicamente la domanda cd. “prenotativa” di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
Nel merito, poi, la banca era legittimata a risolvere i contratti in quanto il debitore esecutato era inadempiente al pagamento di due rate del finanziamento.
Ed era obbligo contrattuale del mutuatario pagare le rate alla scadenza senza attendere formali richieste o avvisi della ai sensi dell'art. 1219 II comma n.3 cc. CP_1 soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_1
spese di lite a favore di spese Controparte_2
che vengono liquidate nella misura di euro 8.443,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro ogni diversa domanda, Controparte_2
deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo avanzata da e conferma il Parte_1 decreto opposto n. 1403/2022 dell'8 novembre 2022; condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1
a somma di euro 8.443,00 per Controparte_2
onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 20 maggio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 163/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. BARTALENA Parte_1 C.F._1
ANDREA e dell'avv. LIBRASI FRANCESCA;
ATTORI contro
(C.F.: ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CAMPORA FRANCESCO;
CONVENUTA
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 26 febbraio 2025: per gli attori opponenti e “voglia l'Ill.mo Tribunale Parte_2 Parte_1
di Livorno, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare a tutti gli effetti il decreto ingiuntivo n.1403/2022 emesso provvisoriamente esecutivo dal
Tribunale di Livorno in data 8 novembre 2022 per tutti e ciascuno dei motivi esposti in narrativa e conseguentemente dichiarare non dovuto il credito reclamato nei confronti della sig.ra
[...]
con ogni conseguenziale pronunzia;
in ogni caso con vittoria nelle spese e competenze Parte_1 del presente giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CNP ed IVA come per legge”; per la convenuta opposta “nel Controparte_2
merito per il rigetto delle domande della opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e per pagina 1 di 6 l'effetto per la conferma integrale del decreto opposto n.1043/2022 del 8 novembre 2022 R.G.
n.3480/2022, emesso dal Tribunale di Livorno”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. A seguito del ricorso della il Tribunale di Parte_3
Livorno, con decreto provvisoriamente esecutivo n. 1403/2022 dell'8 novembre 2022, ingiungeva a e di pagare, in solido tra loro, la somma di euro Parte_2 Parte_1
161.915,26, oltre accessori di legge.
Il decreto veniva notificato agli opponenti in data 30 novembre 2022.
II. Con atto notificato a mezzo PEC in data 9 gennaio 2023, e Parte_2 [...]
roponevano opposizione e domandavano la revoca del decreto opposto, deducendo ed Parte_1
eccependo che: la banca aveva risolto il contratto di prestito chirografario in data 21 settembre 2022 e quello di conto corrente in data 27 settembre 2022; il contratto di prestito chirografario n. 00000003299 veniva stipulato in data 27 dicembre 2019 per l'acquisto dei macchinari, di cui si avvaleva la ditta individuale di l'art. 4 del Parte_2
contratto prevedeva che il rimborso del finanziamento avvenisse mediante piano di ammortamento le cui rate erano addebitate sul c/c ordinario n. 00010675767; il contratto di apertura di credito in c/c dell'importo di € 10.000,00, veniva stipulato in data 30 agosto 2018 e regolato sul c/c ordinario n.
00010675767, intestato alla ditta individuale il contratto di apertura di credito Controparte_3 in c/c dell'importo di € 100.000,00 veniva stipulato in data 21 giugno 2021 e regolato sul c/c ordinario n. 00010675783, intestato sempre alla ditta individuale Controparte_3 in data 26 settembre 2022 l'opponente aveva depositato il ricorso per l'accesso Parte_2
ad uno strumento di regolazione della crisi, anticipando la volontà di presentare la domanda di concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi degli artt. 40 e 44 D. Lgs. n.14/2019 e il ricorso veniva pubblicato in data 27 settembre 2022 nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 54 II comma
CCII; in data 12 luglio 2022 veniva notificato all'opponente atto di pignoramento del Parte_2 deposito bancario presso la per un credito dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione Controparte_1
di euro 280.220,39 e la bloccava il conto corrente i pagamenti delle rate del finanziamento CP_1
chirografario addebitato su quel conto;
pagina 2 di 6 in data 21 settembre 2022 la comunicava la risoluzione del contratto di finanziamento CP_1
chirografario a seguito del mancato pagamento delle rate di luglio e di agosto 2022 (rispettivamente di
€ 1.468,79 e di € 1.465,65) relative al predetto finanziamento e intimava il pagamento per l'intero importo dovuto, ammontante a € 134.967,77 sia al he al fideiussore Parte_2 [...]
Parte_1
la risoluzione era però illegittima in quanto aveva sempre adempiuto al Parte_2
pagamento della rata fino al giugno 2022 e non era a conoscenza che sul conto non erano presenti fondi sufficienti al pagamento delle rate e non poteva utilizzare il conto perché lo stesso era stato bloccato dalla banca a seguito del pignoramento;
in data 26 settembre 2022 l'opponente aveva depositato il ricorso per l'accesso Parte_2
ad uno strumento di regolazione della crisi ai sensi degli artt. 40 e 44 D. Lgs. n.14/2019 e il ricorso veniva pubblicato in data 27 settembre 2022 nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 54 II comma
CCII; in data 29 settembre 2022 il Tribunale di Livorno pronunciava il decreto ai sensi dell'art. 44 CCII e in data 24 ottobre 2022 confermava le misure protettive ai sensi dell'art. 55 CCII;
in data 27 settembre 2022 la Banca comunicava all'opponente la risoluzione e Parte_2 revocare di tutti i rapporti contrattuali in essere con l'opponente, fra cui i rapporti indicati nel ricorso monitorio avversario (ossia i contratti di conto corrente n. 00010675767 e n. 00010675783 e i contratti di apertura di credito in c/c per sconto e/o anticipazione effetti/fatture regolati sui predetti c/c) e intimava il pagamento della somma di € 39.413,48; la risoluzione in data 21 settembre 2022 del contratto di prestito chirografario era illegittima in quanto il mancato pagamento di due rate del finanziamento era dipeso dall'assenza di fondi sul c/c n.10675767 di cui l'opponente on era a conoscenza e non era stato informato dalla Banca in Parte_2
violazione degli artt. 1175 e 1375 cc;
l'opponente potrà pagare le rate solo nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato che sarebbe stata proposto dinanzi al Tribunale di Livorno;
il credito era anteriore al deposito del ricorso introduttivo e non poteva essere adempiuto ai sensi degli artt. 40, 44, 94, 96, 97 e 100 e 155 CCII;
non era configurabile alcun inadempimento dell'opponente in quanto il credito non poteva essere saldato;
la comunicazione della risoluzione dei contratti di conto corrente e di apertura di credito del 27 settembre 2022 era successiva alla presentazione della domanda prenotativa ex artt. 40 e 44 CII e pagina 3 di 6 all'iscrizione presso il Registro delle Imprese delle misure protettive, poi confermate dal Tribunale di
Livorno;
i contratti erano pendenti al momento del deposito del ricorso introduttive e non potevano essere risolti ai sensi degli artt. 64 III comma, 94 bis, 97 e 100 CCII;
la fideiussione specifica rilasciata dalla Sig.ra in data 27 dicembre 2019 a garanzia del Parte_1 prestito chirografario n. 00000003299, sino a concorrenza di € 202.500,00 e la fideiussione omnibus rilasciata dalla Sig.ra in data 21 giugno 2021 a garanzia delle ulteriori esposizioni debitorie Parte_1 summenzionate, sino a concorrenza della somma di € 150.000,00 erano nulle in quanto, come sostenuto dalla Corte di Cassazione n.29810/2017, aderivano al modello ABI, che era contrario all'art. 2, co. 2, lett. a), l. 287/90, in base a quanto statuito dell'AGCM, con provvedimento del n. 55 del 2 maggio
2005; la clausola delle fideiussioni che impediva alla opponente di eccepire la nullità delle Parte_1
modalità con la quale la banca aveva receduto dai rapporti bancaria era nulla in quanto vessatoria ai sensi degli artt. 33, co. 2, lett. t) e 36, co. 1, Codice del Consumo.
II. Con comparsa depositata in data 18 aprile 2023 si costituiva in giudizio la
[...]
e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_4
decreto opposto.
III. All'udienza del 15 febbraio 2024 il Giudice ordinava la separazione della causa pendente tra e la relativa interruzione a seguito del deposito Parte_2 Controparte_1
in data 9 febbraio 2024 della sentenza di liquidazione giudiziale di sospendeva Parte_2
la provvisoria esecutorietà del decreto opposto nei confronti di Parte_1
IV. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 26 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione del fideiussore è infondata e deve essere conseguentemente Parte_1
respinta.
L'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate da in data 27 dicembre Parte_1
2019 e in data 21 giugno 2021 in quanto sarebbero aderenti al modello ABI, la cui adozione dal sistema bancario è stato ritenuto contrario alla legge n.287/1990 dalla Banca d'Italia con provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 non è fondata.
In base all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le fideiussioni sono parzialmente nulle con riferimento a quelle clausole del modello ABI sanzionate da Banca d'Italia.
pagina 4 di 6 Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nel caso di specie, quelle clausole non hanno trovato applicazione nella escussione delle due fideiussioni dedotte in giudizio da parte della nei confronti di Controparte_1 [...]
Parte_1
L'eccezione di nullità dell'art. 5 V comma delle fideiussioni rilasciate dalla Parte_1 in data 27 dicembre 2019 e in data 21 giugno 2021, laddove prevede l'impossibilità per il fideiussore di contestare il momento in cui la banca esercita la facoltà di recedere dal contratto con il debitore principale, è nulla in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 II comma lettera T) e 36 D. Lgs. n.206/2005. non agiva come professionista quando rilasciava le due fideiussioni in Parte_1
favore del coniuge professionista Parte_2
La nullità della singola clausola non determina la nullità dell'intero negozio giuridico ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. n.296/2005.
Fatta questa premessa, l'opponente è legittimato ad eccepire la illegittimità delle lettere di risoluzione del contratto di mutuo chirografario 3299 di euro 135.000,00 in data 21 settembre 2022 e del conto corrente anticipo fatture e di apertura di credito in conto corrente in data 27 settembre 2022.
L'imprenditore individuale risulta aver depositato in data 26 settembre 2022 il Parte_2 ricorso per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, con richiesta di misure cautelari ai sensi degli artt. 40 e 44 D. Lgs. n.14/2019 e il ricorso veniva pubblicato in data 27 settembre 2022 nel
Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 54 II comma CCII.
L'art. 54 II comma CCII inibisce ai creditori di iniziare o proseguire le azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del richiedente, ma non inibisce le facoltà contrattuali di risoluzione del contratto per inadempimento.
La disciplina invocata dall'opponente sulla impossibilità di scioglimento dei contratti è applicabile solo quando: viene depositata la domanda di accesso al concordato preventivo ai sensi dell'art. 97 I comma CCII;
pagina 5 di 6 viene depositata la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione con richiesta di concessione delle misure protettive e cautelari ai sensi dell'art. 64 III comma CCII.
Nel caso di specie, dal decreto del Tribunale di Livorno del 29 settembre 2022 risulta depositata unicamente la domanda cd. “prenotativa” di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
Nel merito, poi, la banca era legittimata a risolvere i contratti in quanto il debitore esecutato era inadempiente al pagamento di due rate del finanziamento.
Ed era obbligo contrattuale del mutuatario pagare le rate alla scadenza senza attendere formali richieste o avvisi della ai sensi dell'art. 1219 II comma n.3 cc. CP_1 soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_1
spese di lite a favore di spese Controparte_2
che vengono liquidate nella misura di euro 8.443,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro ogni diversa domanda, Controparte_2
deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo avanzata da e conferma il Parte_1 decreto opposto n. 1403/2022 dell'8 novembre 2022; condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1
a somma di euro 8.443,00 per Controparte_2
onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 20 maggio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
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