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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1190/2020 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
, e (C.F. ), Persona_1 Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe FORTUNATO (C.F.
e Agostino FORTUNATO (C.F. ); C.F._3 C.F._4
- attori - contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giancarlo DE SANTIS (C.F. ; C.F._5
- convenuta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 22.10.2020,
(nella qualità di erede di deceduto Parte_1 Persona_1
l'8.1.2020) e hanno convenuto al Parte_2 Controparte_1
fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di 5.000, oltre interessi, pari al valore dei cinque buoni sottoscritti da e Persona_1 Parte_2
presso la filiale di Praia a Mare:
[...]
1) buono postale fruttifero a termine serie AA3 emesso in data 6.3.2002 – 0027
BET 0288;
2) buono postale fruttifero a termine serie 18F emesso in data 6.2.2006 – 0016
EBT 0005;
3) buono postale fruttifero a termine serie 18F emesso in data 6.2.2006 – 0017
EBT 0006;
4) buono postale fruttifero a termine serie 18F emesso in data 6.2.2006 – 0018
EBT 0007;
5) buono postale fruttifero a termine serie 18F emesso in data 6.2.2006 – 0019
EBT 0008.
Hanno dedotto che;
- recatisi presso l'ufficio postale di Praia a Mare, non avevano ottenuto il dovuto rimborso, essendo stato loro contestato il decorso del termine decennale di prescrizione;
- con PEC e raccomandata del 27.2.2020, indirizziate a Controparte_1
ed alla sua filiale di Praia a Mare, avevano invitato formalmente la
[...]
società convenuta ad effettuare il rimborso dei buoni postali;
- tuttavia, con nota del 24.4.2020, veva ribadito la Controparte_1 tesi dell'intervenuta prescrizione.
Le attrici hanno, però, eccepito la violazione dei doveri di informazione e trasparenza che gravavano sulla convenuta, non essendo stati messi nella possibilità di avere contezza del termine entro cui il diritto al rimborso poteva essere fatto valere ex
2 art. 2935 cod. civ. sia perché sui buoni non era indicata alcuna data di scadenza sia perché non era stato consegnato alcun foglio informativo.
1.2. – Si è costituita la quale ha chiesto di rigettare Controparte_1
la domanda per intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni oggetto di causa.
Ha, in particolare, dedotto che:
- i buoni fruttiferi postali, rappresentati da documenti cartacei nominativi, si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo;
- la prescrizione del titolo fa venir meno il diritto al rimborso sia del capitale investito che degli interessi maturati;
- i buoni delle serie “AA3” (in vigore dal 23/10/2001 al 2/5/2002) e della serie
“18F” (in vigore dall'1/2/2006 al 28/2/2006) – emessi sulla base rispettivamente del DM del Ministero del Tesoro del 29.3.2001 (G.U. n. 87 del 14 aprile 2001) e del DM del MEF del 6.10.2004 (G.U. n. 241 del
13.10.2004) – divenivano infruttiferi alla scadenza del settimo anno (serie
AA3) e del diciottesimo mese (serie 18F) dalla data di sottoscrizione e si prescrivevano dieci anni dopo;
- i citati DDMM non prevedevano l'apposizione di timbri sul documento di legittimazione attestante la durata del buono;
- infatti, il D.M. 19.12.2000 ha abrogato la disposizione che prevedeva l'indicazione sui Buoni Fruttiferi dei rendimenti e della scadenza, stabilendo che le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei buoni “a termine” venissero effettuate con modalità idonee, mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet di Cassa
Depositi e Prestiti ovvero tramite l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico e pubblicazioni sui quotidiani a diffusione nazionale;
- i buoni consegnati alle attrici non erano quindi incompleti ma rispecchiavano chiaramente i dettami del nuovo Decreto Ministeriale;
- in ogni caso, all'atto della sottoscrizione del buono era stato consegnato il foglio informativo e la sottoscrizione del buono comporta la piena conoscenza e accettazione del foglio informativo e regolamento del prestito.
3 1.3. – Le parti si sono scambiate le memorie ex art. 183, 6° comma, cpc.
Con la prima memoria, le attrici hanno rimarcato il fatto che al momento della sottoscrizione nessun foglio informativo è stato consegnato e le uniche indicazioni fornite verbalmente dall'impiegato allo sportello erano quelle relative al rendimento.
Hanno concluso, insistendo per l'accoglimento della domanda o, in subordine, per la condanna di al risarcimento del danno, quantificato in € Controparte_1
6.000,00, a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
1.4. – L'attività istruttoria è consistita nell'escussione dei testi Tes_1
e (all'udienza del 24.11.2022).
[...] Testimone_2
2.1. – Ciò posto, la domanda di adempimento, formulata dalle attrici con l'originaria atto di citazione, è infondata.
Invero, per risalente, granitica giurisprudenza – superata nella sola materia risarcitoria attraverso la valorizzazione della specifica previsione contenuta nell'art. 2947, 1° comma, cod. civ. – “l'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione comincia
a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce alle sole cause giuridiche impeditive dell'esercizio del diritto e non anche ai semplici ostacoli di fatto” salve deroghe legislative (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 356 del 18/2/1964; conf. Sez. 1,
Sentenza n. 1893 del 5/7/1973, Sez. L, Sentenza n. 1047 del 3/2/1988, Sez. 3, Sentenza
n. 12825 del 19/11/1999, Sez. 3, Sentenza n. 14249 del 28/7/2004, Sez. 3, Sentenza n.
14576 del 22/6/2007, Sez. L, Sentenza n. 15991 del 8/7/2009, Sez.
6 - L, Ordinanza n.
3584 del 7/3/2012, Sez. L, Sentenza n. 10828 del 26/5/2015, Sez. 1, Sentenza n. 29609 del 16/11/2018, Sez. 1, Ordinanza n. 20642 del 31/7/2019, Sez. L, Ordinanza n. 14193 del 24/5/2021, Sez. 2, Ordinanza n. 996 del 14/1/2022, Sez. 3, Ordinanza n. 13343 del
28/4/2022, Sez. L, Ordinanza n. 28594 del 6/11/2024).
Nel caso di specie, neppure le attrici hanno dedotto il doloso occultamento del credito da parte della convenuta (rilevanti ex art. 2941 n. 8 cod. civ.), ma soltanto la mancata indicazione sui buoni fruttiferi postali delle date di scadenza e prescrizione, la mancato consegna dei fogli informativi contenenti tali dati e l'assenza di informazioni orali su scadenza e prescrizione in occasione della sottoscrizione.
Nondimeno, tale eccepita violazione del dovere di buona fede e trasparenza – pur astrattamente rilevante sul piano risarcitorio – non è considerata da nessuna
4 disposizione legislativa come cause di sospensione della prescrizione o comunque impeditiva della sua decorrenza.
È, poi, pacifico tra le parti il B.F.P. della serie “AA3”, sottoscritto il 6.3.2002, scadeva sette anni dopo, il 6.3.2009, sicché il termine decennale di prescrizione è maturato il 6.3.2019, anteriormente alla diffida documentata del 27.2.2020.
Invece, i della serie “18F”, sottoscritti il 6.2.2006, scadevano 18 mesi Pt_3
dopo, il 6.8.2007, sicché il termine decennale di prescrizione è maturato il 6.8.2017, anche in tal caso anteriormente alla predetta diffida.
2.2. – È, però, fondata la domanda di risarcimento danni a titolo di responsabilità contrattuale, legittimamente proposta dalle attrici con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 cpc quale subordinata conseguente all'eccezione di prescrizione formalizzata dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta.
Invero, ai sensi dell'art. 3, 3° comma, del decreto MEF del 19/12/2000, la convenuta doveva consegnare al sottoscrittore dei buoni anche il relativo foglio informativo.
Tuttavia, i testi escussi, e , hanno riferito Testimone_1 Testimone_2
che nessun foglio informativo è stato consegnato ai sottoscrittori dei buoni per cui è causa e che nessuna informazione sulla prescrizione è stata resa oralmente presso l'ufficio postale in occasione delle sottoscrizioni. Nessuna indicazione sulla scadenza o sulla prescrizione dei buoni è, poi, stata annotata su di essi.
L'omissione di tali informazioni costituisce anche violazione del dovere di buona fede ex art. 1175 cod. civ. ed ha costituito un rilevante e decisivo ostacolo all'esercizio del diritto di rimborso durante la decorrenza del termine di prescrizione.
Peraltro, secondo l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale (cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), era la convenuta ad essere gravata dalla dimostrazione dell'osservanza del suo dovere informativo ex art. 3, 3° comma, del decreto MEF del 19/12/2000 e art. 1175 cod. civ., ma nessun elemento ha fornito al riguardo.
Quanto alla liquidazione dei pregiudizi risarcibili, poiché, come detto, la violazione del dovere informativo della convenuta ha determinato la perdita integrale dei diritti di crediti incorporati nei buoni postati per intervenuta prescrizione, il danno
5 derivato da tale inadempienza è esattamente pari all'ammontare dei medesimi crediti, oltre interessi legali dalla diffida del 27.2.2020 fino al soddisfo.
2.3. – La novità delle questioni trattate e la non uniformità degli orientamenti giurisprudenziali esistenti in materia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di rimborso dei buoni fruttiferi postali indicati in motivazione;
2) condanna al pagamento, a titolo di risarcimento Controparte_1
danni, del valore dei medesimi buoni fruttiferi postali (capitale ed interessi previsti), oltre interessi legali dal 27.2.2020 al soddisfo;
3) compensa le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 5 gennaio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
6
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
, e (C.F. ), Persona_1 Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe FORTUNATO (C.F.
e Agostino FORTUNATO (C.F. ); C.F._3 C.F._4
- attori - contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giancarlo DE SANTIS (C.F. ; C.F._5
- convenuta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 22.10.2020,
(nella qualità di erede di deceduto Parte_1 Persona_1
l'8.1.2020) e hanno convenuto al Parte_2 Controparte_1
fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di 5.000, oltre interessi, pari al valore dei cinque buoni sottoscritti da e Persona_1 Parte_2
presso la filiale di Praia a Mare:
[...]
1) buono postale fruttifero a termine serie AA3 emesso in data 6.3.2002 – 0027
BET 0288;
2) buono postale fruttifero a termine serie 18F emesso in data 6.2.2006 – 0016
EBT 0005;
3) buono postale fruttifero a termine serie 18F emesso in data 6.2.2006 – 0017
EBT 0006;
4) buono postale fruttifero a termine serie 18F emesso in data 6.2.2006 – 0018
EBT 0007;
5) buono postale fruttifero a termine serie 18F emesso in data 6.2.2006 – 0019
EBT 0008.
Hanno dedotto che;
- recatisi presso l'ufficio postale di Praia a Mare, non avevano ottenuto il dovuto rimborso, essendo stato loro contestato il decorso del termine decennale di prescrizione;
- con PEC e raccomandata del 27.2.2020, indirizziate a Controparte_1
ed alla sua filiale di Praia a Mare, avevano invitato formalmente la
[...]
società convenuta ad effettuare il rimborso dei buoni postali;
- tuttavia, con nota del 24.4.2020, veva ribadito la Controparte_1 tesi dell'intervenuta prescrizione.
Le attrici hanno, però, eccepito la violazione dei doveri di informazione e trasparenza che gravavano sulla convenuta, non essendo stati messi nella possibilità di avere contezza del termine entro cui il diritto al rimborso poteva essere fatto valere ex
2 art. 2935 cod. civ. sia perché sui buoni non era indicata alcuna data di scadenza sia perché non era stato consegnato alcun foglio informativo.
1.2. – Si è costituita la quale ha chiesto di rigettare Controparte_1
la domanda per intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni oggetto di causa.
Ha, in particolare, dedotto che:
- i buoni fruttiferi postali, rappresentati da documenti cartacei nominativi, si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo;
- la prescrizione del titolo fa venir meno il diritto al rimborso sia del capitale investito che degli interessi maturati;
- i buoni delle serie “AA3” (in vigore dal 23/10/2001 al 2/5/2002) e della serie
“18F” (in vigore dall'1/2/2006 al 28/2/2006) – emessi sulla base rispettivamente del DM del Ministero del Tesoro del 29.3.2001 (G.U. n. 87 del 14 aprile 2001) e del DM del MEF del 6.10.2004 (G.U. n. 241 del
13.10.2004) – divenivano infruttiferi alla scadenza del settimo anno (serie
AA3) e del diciottesimo mese (serie 18F) dalla data di sottoscrizione e si prescrivevano dieci anni dopo;
- i citati DDMM non prevedevano l'apposizione di timbri sul documento di legittimazione attestante la durata del buono;
- infatti, il D.M. 19.12.2000 ha abrogato la disposizione che prevedeva l'indicazione sui Buoni Fruttiferi dei rendimenti e della scadenza, stabilendo che le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei buoni “a termine” venissero effettuate con modalità idonee, mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet di Cassa
Depositi e Prestiti ovvero tramite l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico e pubblicazioni sui quotidiani a diffusione nazionale;
- i buoni consegnati alle attrici non erano quindi incompleti ma rispecchiavano chiaramente i dettami del nuovo Decreto Ministeriale;
- in ogni caso, all'atto della sottoscrizione del buono era stato consegnato il foglio informativo e la sottoscrizione del buono comporta la piena conoscenza e accettazione del foglio informativo e regolamento del prestito.
3 1.3. – Le parti si sono scambiate le memorie ex art. 183, 6° comma, cpc.
Con la prima memoria, le attrici hanno rimarcato il fatto che al momento della sottoscrizione nessun foglio informativo è stato consegnato e le uniche indicazioni fornite verbalmente dall'impiegato allo sportello erano quelle relative al rendimento.
Hanno concluso, insistendo per l'accoglimento della domanda o, in subordine, per la condanna di al risarcimento del danno, quantificato in € Controparte_1
6.000,00, a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
1.4. – L'attività istruttoria è consistita nell'escussione dei testi Tes_1
e (all'udienza del 24.11.2022).
[...] Testimone_2
2.1. – Ciò posto, la domanda di adempimento, formulata dalle attrici con l'originaria atto di citazione, è infondata.
Invero, per risalente, granitica giurisprudenza – superata nella sola materia risarcitoria attraverso la valorizzazione della specifica previsione contenuta nell'art. 2947, 1° comma, cod. civ. – “l'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione comincia
a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce alle sole cause giuridiche impeditive dell'esercizio del diritto e non anche ai semplici ostacoli di fatto” salve deroghe legislative (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 356 del 18/2/1964; conf. Sez. 1,
Sentenza n. 1893 del 5/7/1973, Sez. L, Sentenza n. 1047 del 3/2/1988, Sez. 3, Sentenza
n. 12825 del 19/11/1999, Sez. 3, Sentenza n. 14249 del 28/7/2004, Sez. 3, Sentenza n.
14576 del 22/6/2007, Sez. L, Sentenza n. 15991 del 8/7/2009, Sez.
6 - L, Ordinanza n.
3584 del 7/3/2012, Sez. L, Sentenza n. 10828 del 26/5/2015, Sez. 1, Sentenza n. 29609 del 16/11/2018, Sez. 1, Ordinanza n. 20642 del 31/7/2019, Sez. L, Ordinanza n. 14193 del 24/5/2021, Sez. 2, Ordinanza n. 996 del 14/1/2022, Sez. 3, Ordinanza n. 13343 del
28/4/2022, Sez. L, Ordinanza n. 28594 del 6/11/2024).
Nel caso di specie, neppure le attrici hanno dedotto il doloso occultamento del credito da parte della convenuta (rilevanti ex art. 2941 n. 8 cod. civ.), ma soltanto la mancata indicazione sui buoni fruttiferi postali delle date di scadenza e prescrizione, la mancato consegna dei fogli informativi contenenti tali dati e l'assenza di informazioni orali su scadenza e prescrizione in occasione della sottoscrizione.
Nondimeno, tale eccepita violazione del dovere di buona fede e trasparenza – pur astrattamente rilevante sul piano risarcitorio – non è considerata da nessuna
4 disposizione legislativa come cause di sospensione della prescrizione o comunque impeditiva della sua decorrenza.
È, poi, pacifico tra le parti il B.F.P. della serie “AA3”, sottoscritto il 6.3.2002, scadeva sette anni dopo, il 6.3.2009, sicché il termine decennale di prescrizione è maturato il 6.3.2019, anteriormente alla diffida documentata del 27.2.2020.
Invece, i della serie “18F”, sottoscritti il 6.2.2006, scadevano 18 mesi Pt_3
dopo, il 6.8.2007, sicché il termine decennale di prescrizione è maturato il 6.8.2017, anche in tal caso anteriormente alla predetta diffida.
2.2. – È, però, fondata la domanda di risarcimento danni a titolo di responsabilità contrattuale, legittimamente proposta dalle attrici con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 cpc quale subordinata conseguente all'eccezione di prescrizione formalizzata dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta.
Invero, ai sensi dell'art. 3, 3° comma, del decreto MEF del 19/12/2000, la convenuta doveva consegnare al sottoscrittore dei buoni anche il relativo foglio informativo.
Tuttavia, i testi escussi, e , hanno riferito Testimone_1 Testimone_2
che nessun foglio informativo è stato consegnato ai sottoscrittori dei buoni per cui è causa e che nessuna informazione sulla prescrizione è stata resa oralmente presso l'ufficio postale in occasione delle sottoscrizioni. Nessuna indicazione sulla scadenza o sulla prescrizione dei buoni è, poi, stata annotata su di essi.
L'omissione di tali informazioni costituisce anche violazione del dovere di buona fede ex art. 1175 cod. civ. ed ha costituito un rilevante e decisivo ostacolo all'esercizio del diritto di rimborso durante la decorrenza del termine di prescrizione.
Peraltro, secondo l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale (cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), era la convenuta ad essere gravata dalla dimostrazione dell'osservanza del suo dovere informativo ex art. 3, 3° comma, del decreto MEF del 19/12/2000 e art. 1175 cod. civ., ma nessun elemento ha fornito al riguardo.
Quanto alla liquidazione dei pregiudizi risarcibili, poiché, come detto, la violazione del dovere informativo della convenuta ha determinato la perdita integrale dei diritti di crediti incorporati nei buoni postati per intervenuta prescrizione, il danno
5 derivato da tale inadempienza è esattamente pari all'ammontare dei medesimi crediti, oltre interessi legali dalla diffida del 27.2.2020 fino al soddisfo.
2.3. – La novità delle questioni trattate e la non uniformità degli orientamenti giurisprudenziali esistenti in materia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di rimborso dei buoni fruttiferi postali indicati in motivazione;
2) condanna al pagamento, a titolo di risarcimento Controparte_1
danni, del valore dei medesimi buoni fruttiferi postali (capitale ed interessi previsti), oltre interessi legali dal 27.2.2020 al soddisfo;
3) compensa le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 5 gennaio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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