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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/04/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8953/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
; ; Parte_1 C.F._1 CP_1 C.F._2
; Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
; ; C.F._4 Controparte_4 C.F._5 [...]
; CP_5 C.F._6 Controparte_6 C.F._7 CP_7
;
[...] C.F._8 Controparte_8 C.F._9 [...]
; CP_9 C.F._10 CP_10 C.F._11 Controparte_11
; ; ; C.F._12 CP_12 C.F._13 CP_13 C.F._14
; ; Controparte_14 C.F._15 Controparte_15 C.F._16
; ; Controparte_16 C.F._17 Controparte_17 C.F._18
; Controparte_18 C.F._19 Controparte_19
; ; ; C.F._20 CP_20 C.F._21 CP_21 C.F._22
; ; CP_22 C.F._23 CP_23 C.F._24 CP_24
[...]
con l'Avv.to ORLANDO SALVATORE, elettivamente domiciliati in
[...] C.F._25
Indirizzo Telematico;
RICORRENTI contro con l'Avv.to AVOLIO Controparte_25 P.IVA_1
ANNALISA, elettivamente domiciliata in VIALE GIAN GALEAZZO, 16 20136 MILANO;
Controparte_26
, con l'Avv.to AVOLIO ANNALISA, elettivamente domiciliata in VIALE
[...]
GIAN GALEAZZO, 16 20136 MILANO;
[...]
con l'Avv.to OLGA Controparte_27
MAZZOLANI, domiciliata in PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE n. 3 MILANO;
con l'Avv.to Controparte_28
AVOLIO ANNALISA, elettivamente domiciliata in VIALE GIAN GALEAZZO, 16 20136
MILANO; CP_2
[..
Parte_2 Parte_2
, con gli Avv.ti DONATO VIGEZZI, MARIACHIARA TALATICO, con domicilio eletto in Pt_2
MILANO, VIA PIO III, n.3;
, con Controparte_29
l'Avv.to AVOLIO ANNALISA, elettivamente domiciliata in VIALE GIAN GALEAZZO, 16 20136
MILANO;
RESISTENTI
OGGETTO: Riconoscimento dell'indennità informativo informatica.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 17/7/2024, i ricorrenti, come sopra nominativamente indicati, convenivano in giudizio le ASST individuate, premettendo di essere medici di medicina generale nell'ambito e nell'interesse del Servizio Sanitario
Nazionale e di svolgere l'attività professionale nella forma associativa avanzata disciplinata nell'allegato
A dell'Accordo Integrativo Regionale Medici di Medicina Generale dell'anno 2023.
2 Agivano al fine di rivendicare autonomamente ed in proprio nei confronti delle singole ASST di riferimento, il diritto a percepire le 12 mensilità non riscosse dell'anno 2023 e quelle maturate relativamente all'anno 2024 della cosiddetta indennità per la funzione informativo-informatica (già in precedenza a loro riconosciuta e corrisposta come indennità forfettaria per la collaborazione informatica) di cui all'art. 47 co. 2 lett. D. punto II) del vigente Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 20/1/2022.
Deducevano che tale indennità era stata originariamente riconosciuta con l'istituzione del Fondo regionale a riparto per la qualità dell'assistenza, destinato alla retribuzione degli istituti soggetti a incentivazione come definiti dall'art. 59 lett. B dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005, che con l'ACN il citato fondo era stato ridefinito Fondo aziendale dei fattori produttivi, rimanendone invariata la composizione, assumendo l'indennità forfettaria per la collaborazione informatica la denominazione di “indennità per la funzione informativo – informatica”, determinata nella misura fissata dall'art. 59 lettera B dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i.; che l'Accordo Integrativo Regionale 2023, all'art. 2, rimandava per l'individuazione del contenuto del fondo aziendale dei fattori produttivi a quanto dettato dall'art. 47 comma 2 lettera D, punti I) ed II) dell'ACN 28/4/2022, permanendo, pertanto, in capo a tutti i medici [senza distinzione tra gli esercenti l'attività professionale convenzionata in forma individuale o gli esercenti in forma associativa] il diritto di continuare a percepire le indennità già erogate all'atto della costituzione del fondo come determinate dall'art. 59 lett. B dell'ACN del
23/3/2005 e, quindi, anche dell'indennità prevista al comma 11 del detto articolo, allora detta di collaborazione informatica [art. 59 lett. B, punto 1. b) ACN 2005], oggi denominata indennità per la funzione informativo – informatica [art. 47 lett. D II) ACN 2022]. CP_2 Evidenziavano, tuttavia, che le convenute avevano continuato a riconoscere l'indennità in questione ai soli medici esercenti l'attività professionale in forma individuale e a quelli esercenti l'attività in forma di medicina in associazione, di gruppo o in rete (art. 54 co. 6 ACN 2005), ma non anche ai medici, quali i ricorrenti, della cd. forma associativa avanzata (Allegato A AIR Anno 2023), ai quali l'indennità per la funzione informativo-informatica era stata negata a far data dalla retribuzione del mese di gennaio 2023.
Chiedevano, alla luce di quanto premesso e dedotto, accogliersi le seguenti conclusioni:
«- Accertare e dichiarare: che tutti i ricorrenti, come sopra generalizzati, hanno diritto per le ragioni esposte nella premessa del presente atto a percepire le mensilità dell'indennità per la funzione informativo – informatica maturate e non riscosse per tutto il 2023, come pure quelle da gennaio a maggio 2024, di € 77,47 cadauna, e così per un totale in favore di ciascun ricorrente di € 1.316,99;
3 per l'effetto: Condannare
[...]
in persona del Direttore Generale e legale Controparte_30 rappresentante pro tempore, P.IVA: , con sede in ZO ED (MI) alla via P.IVA_1
Pandina, n. 1 al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti: Parte_1 CP_1
e come sopra generalizzati, della somma di € Controparte_2 Controparte_3
929,64, pari a 12 mensilità da € 77,47 cadauna dell'indennità di funzione informativo – informatica, maturata e non corrisposta nell'anno 2023, ed ancora la somma di € 387,35 per le prime 5 mensilità di detta indennità dell'anno in corso sin qui maturate e non riscosse, e così complessivamente della somma di € 1.316,99, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole mensilità al soddisfo;
Condannare Parte_3
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, P.IVA:
[...]
, con sede in Milano alla via Giovan Battista Grassi, n. 74 al pagamento in favore di P.IVA_2 ciascuno dei ricorrenti: Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, e , come sopra generalizzati, della somma di €
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
929,64, pari a 12 mensilità da € 77,47 cadauna dell'indennità di funzione informativo – informatica, maturata e non corrisposta nell'anno 2023, ed ancora la somma di € 387,35 per le prime 5 mensilità di detta indennità dell'anno in corso sin qui maturate e non riscosse, e così complessivamente della somma di € 1.316,99, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole mensilità al soddisfo;
Condannare
[...]
in persona del Direttore Controparte_27
Generale e legale rappresentante pro tempore, P.IVA: , con sede in Milano, in Piazza P.IVA_3
Ospedale Maggiore, n. 3 o per essa la
[...]
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Parte_3 pro tempore, P.IVA: , con sede in Milano alla via Giovan Battista Grassi, n. 74, al P.IVA_2 pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti: , e Controparte_11 CP_12 CP_13
, come sopra generalizzati, della somma di € 929,64, pari a 12 mensilità da € 77,47 Parte_4 cadauna dell'indennità di funzione informativo – informatica, maturata e non corrisposta nell'anno
2023, ed ancora la somma di € 387,35 per le prime 5 mensilità di detta indennità dell'anno in corso sin qui maturate e non riscosse, e così complessivamente della somma di € 1.316,99, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole mensilità al soddisfo;
4 Condannare in persona del Controparte_31
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, P.IVA: , con sede in Garbagnate P.IVA_4
Milanese in viale Forlanini, n 95 al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti: Controparte_15
e come sopra generalizzati, della somma Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18 di € 929,64, pari a 12 mensilità da € 77,47 cadauna dell'indennità di funzione informativo – informatica, maturata e non corrisposta nell'anno 2023, ed ancora la somma di € 387,35 per le prime 5 mensilità di detta indennità dell'anno in corso sin qui maturate e non riscosse, e così complessivamente della somma di € 1.316,99, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole mensilità al soddisfo;
Condannare TE
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, P.IVA:
[...] P.IVA_5 con sede in Milano alla via Antonio di Rudinì, n. 8 al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti:
e , come sopra Controparte_19 CP_20 CP_21 CP_22 CP_23 generalizzati, della somma di € 929,64, pari a 12 mensilità da € 77,47 cadauna dell'indennità di funzione informativo – informatica, maturata e non corrisposta nell'anno 2023, ed ancora la somma di € 387,35 per le prime 5 mensilità di detta indennità dell'anno in corso sin qui maturate e non riscosse, e così complessivamente della somma di € 1.316,99, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole mensilità al soddisfo;
Condannare Controparte_33 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, P.IVA: con sede P.IVA_6 in Legnano alla via Papa Giovanni Paolo II C.P. 3 al pagamento in favore della ricorrente
[...]
come sopra generalizzata, della somma di € 929,64, pari a 12 mensilità da € 77,47 cadauna Pt_5 dell'indennità di funzione informativo – informatica, maturata e non corrisposta nell'anno 2023, ed ancora la somma di € 387,35 per le prime 5 mensilità di detta indennità dell'anno in corso sin qui maturate e non riscosse, e così complessivamente della somma di € 1.316,99, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole mensilità al soddisfo;
Con vittoria di spese e competenze di lite».
***
L'odierno ricorso appare infondato e, pertanto, deve essere rigettato, per le motivazioni di merito di seguito enunciate ed esposte, che, in virtù del principio della c.d. ragione liquida, determinano l'assorbimento delle eccezioni di difetto di legittimazione processuale passiva che, pertanto, non saranno esaminate.
5 La rivendicazione degli odierni ricorrenti trae origine nell'ACN 2005, con particolare riferimento all'art. 46, che istituiva in ogni singola Regione “un fondo a riparto per la retribuzione degli istituti soggetti ad incentivazione come definiti dall'articolo 59 lettera B” (comma 1) “finalizzato a incentivare assetti organizzativi, strutturali e obiettivi assistenziali di qualità dell'assistenza primaria” (comma 2), meglio declinati, per quanto qui di interesse, nell'art. 59, co. 11, secondo cui: “Dalla entrata in vigore del presente Accordo tutti i medici di assistenza primaria sono obbligati a garantire, dal momento dell'assunzione dell'incarico, nel proprio studio e mediante apparecchiature e programmi informatici, la gestione della scheda sanitaria individuale e la stampa prevalente (non inferiore al 70%) delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche. Le apparecchiature di cui sopra devono essere idonee ad eventuali collegamenti con il centro unico di prenotazione e devono consentire l'elaborazione dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, il monitoraggio dell'andamento prescrittivo e la verifica di qualità dell'assistenza. Per questo e fino alla stipula degli accordi regionali, con risorse attinte al fondo di cui all'art. 46 come integrato dai precedenti commi 2 e 3, è corrisposta un'indennità forfetaria mensile di Euro 77,47”.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, con l il “Fondo a Riparto per la Qualità CP_34 dell'Assistenza”, di cui all'art. 46 ACN 2005, sarebbe stato ridefinito in “Fondo Aziendale dei Fattori
Produttivi” permanendo, tuttavia, invariata la composizione dello stesso, all'interno del quale l'indennità forfettaria per la collaborazione informatica avrebbe mutato denominazione, assumendo il nome di
“indennità per la funzione informativo – informatica”. Tale indennità andrebbe determinata nella misura fissata dall'art. 59 lett. B ACN 2005 e s.m.i., così deponendo l'art. 47 co. 2 lettera d) ACN 2022, che recita: “I) Alla istituzione delle AFT, come previsto dall'art. 8, comma 2, le indennità e gli incentivi del fondo di cui all'articolo 46 dell'ACN 23 marzo 2005 e ed dell'attività dei medici Controparte_35 CP_36
a ciclo di scelta, ad eccezione della quota di cui alla precedente lettera B, punto I, costituiscono il fondo aziendale dei fattori produttivi.
II) Costituiscono tale fondo i compensi per l'attività in forma associativa e le indennità per la funzione informativa- informatica, l'impiego di collaboratore di studio e di personale infermieristico o altro professionista sanitario, come determinati dall'art. 59, lettera B dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., già erogati ai medici alla data di costituzione del fondo stesso (…)”.
Con l'istituzione del Fondo Aziendale dei Fattori Produttivi (art. 47 ACN 2022) permarrebbe, dunque, in capo a tutti i medici [senza distinzione tra gli esercenti l'attività professionale convenzionata in forma individuale o gli esercenti in forma associativa] il diritto di continuare a percepire le indennità già erogate all'atto della costituzione del fondo come determinate dall'art. 59 lett. B ACN2005 e, quindi, anche dell'indennità prevista al comma 11 del detto articolo, prima denominata di collaborazione
6 informatica [art. 59 lett. B, punto 1. b) ACN 2005], oggi denominata indennità per la funzione informativo – informatica [art. 47 lett. D II) ACN 2022].
La tesi non può, tuttavia, trovare accoglimento, risultando maggiormente persuasiva la comune CP_2 interpretazione resa dalle resistenti secondo cui il nuovo Fondo Aziendale dei Fattori Produttivi, previsto dall'ACN 2022 (e disciplinato dall'Accordo Regionale 2023), sarebbe destinato a remunerare in modo globale e omnicomprensivo una pletora di elementi legati allo sviluppo strutturale e organizzativo dell'attività dei medici di medicina generale, tra cui l'organizzazione dell'attività in forma associativa avanzata, nella quale rientra il supporto strumentale logistico ed informatico che avrebbe, pertanto, determinato l'assorbimento dell'indennità forfettaria mensile di € 77,47 prevista dall'art. 59 ACN 2005.
Ciò appare, in primis, in linea con la ratio dell'indennità informatica, dall'affermata natura temporanea
(“fino alla stipula degli accordi regionali”) e funzionalmente ricollegata (“per questo”) alla garanzia, dal momento dell'assunzione dell'incarico, nel proprio studio e mediante apparecchiature idonee ad eventuali collegamenti con il CUP e atte all'elaborazione dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, del monitoraggio dell'andamento prescrittivo, della verifica della qualità dell'assistenza, nonché mediante programmi informatici, della gestione della scheda sanitaria individuale e della stampa prevalente (non inferiore al 70%) delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche.
Tali apparecchiature, secondo la previsione, dovevano essere idonee a supportare eventuali collegamenti con il centro unico di prenotazione e a consentire l'elaborazione dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, il monitoraggio dell'andamento prescrittivo e la verifica di qualità dell'assistenza.
In altri termini, nella fase di sviluppo e implementazione del processo di informatizzazione del servizio di erogazione delle prestazioni sanitarie, viene fornito un supporto economico al perseguimento dell'obiettivo, volto a favorire l'acquisizione di hardware e software adeguati, tali da consentire la gestione della scheda sanitaria individuale tramite strumenti informatici, la stampa delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche.
Nella medesima direzione depone la previsione contenuta nella disposizione transitoria n. 6 dell'ACN 2022, secondo la quale “I compensi e le indennità di cui all'articolo 47, co. 2, lett. d) (NDR quota del
Fondo Aziendale dei Fattori Produttivi, definita a livello nazionale e negoziata a livello regionale) sono riconosciuti nella misura e secondo i criteri di cui all'articolo 59, lettera B dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. fino alla costituzione del fondo aziendale dei fattori produttivi” così lasciando intendere che, successivamente alla costituzione di detto fondo, l'erogazione avrebbe avuto luogo secondo criteri e modalità diverse, il che
7 lascia intendere che il neo istituito Fondo Aziendale abbia accorpato e inglobato Controparte_37 le risorse che, nell'ACN 2005, risultavano parcellizzate tra indennità varie e incentivi individuali indicati nella disposizione di cui all'art. 59 lett. b) ACN 2005.
L'ipotesi della confluenza dell'indennità forfettaria per la collaborazione informatica (con la nuova denominazione di indennità informativo informatica) appare suggellata dall'art. 47 lett. d) I e II ACN
2002, che appare opportuno nuovamente richiamare: “I) Alla istituzione delle AFT, come previsto dall'articolo 8, comma 2, le indennità e gli incentivi del fondo di cui all'articolo 46 dell'ACN 23 marzo
2005 e s.m.i. strutturale ed organizzativo dell'attività dei medici a ciclo di scelta, ad CP_35 eccezione della quota di cui alla precedente lettera B, punto I, costituiscono il fondo aziendale dei fattori produttivi.
II) Costituiscono tale fondo i compensi per attività in forma associativa e le indennità per la funzione informativo-informatica, l'impiego di collaboratore di studio e di personale infermieristico o altro professionista sanitario, come determinati dall'articolo 59, lettera B dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., già erogati ai medici alla data di costituzione del fondo stesso. Il valore complessivo del fondo include anche gli oneri previdenziali a carico dell . CP_27
Le indennità e gli incentivi del fondo di cui all'articolo 46 dell'ACN 23 marzo 2005, come declinati dall'art. 59 lett. b) costituiscono l'AFT, ed in essi è ricompresa l'indennità per funzione informativo- informatica, che pertanto, è quota del Fondo Aziendale dei Fattori Produttivi, disciplinato, a livello decentrato, dall'art. 2 Accordo Regionale e, coerentemente, diversamente da quanto operato dall' CP_38
, non è più quantificata nell'ACN 2022 e non può, dunque, essere rivendicata separatamente dagli
[...] odierni ricorrenti.
Per quanto sopra esposto ed argomentato il ricorso non può trovare accoglimento, in quanto giuridicamente infondato. La sussistenza di notevoli aspetti di complessità ermeneutica induce a ritenere sussistenti i motivi di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in quanto giuridicamente infondato;
dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
riserva il deposito della sentenza nel termine di giorni 60.
Milano, 12/2/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
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