Articolo 1 della Legge 19 marzo 1955, n. 104
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13 aprile 1955
Art. 1. Articolo unico.

L'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329 , e' sostituito dal seguente:
"I figli adottivi e gli affiliati possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli relativi alla loro famiglia di origine. Ove questa non sia conosciuta, il beneficio puo' essere concesso anche per i titoli relativi alla famiglia dell'adottante o dell'affiliante, sempre che, in quest'ultimo caso, il rapporto di affiliazione sia intervenuto non oltre la data di compimento del 12° anno di eta'".

Entrata in vigore il 13 aprile 1955