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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott.
Giuseppe Rini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 2684/2024 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA avv. Barbieri Claudio, rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Polidori
( ) per procura allegata al ricorso Email_1
RICORRENTE
E
in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege a Palermo, via Mariano Stabile n. 182, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato (ads. Email_2
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RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto di pagamento
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
“vorrà l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Termini Imerese in riforma dell'impugnato decreto, liquidare l'importo di € 1.844,00 (milleottocentoquarantaquattro/00), oltre spese generali al 15% e CPA a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo penale indicato in epigrafe, nonché condannare il resistente alla rifusione delle spese anche del presente ricorso, da quantificare con separata nota di riservato deposito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, 15 D.Lgs.
150/2011 e 281 undecies c.p.c. depositato il 13 dicembre 2024, l'avv. Claudio
Barbieri ha impugnato il decreto emesso in data 10 ottobre 2024 (e comunicato il successivo 14 novembre), con cui il giudice monocratico penale di questo Tribunale rigettava l'istanza di liquidazione presentata dal predetto professionista per l'attività svolta quale difensore d'ufficio di nel procedimento davanti alla Corte Suprema di Cassazione Parte_1
iscritto al n. 35263/2022 R.G., avente ad oggetto l'impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa il 21 settembre 2022 nell'ambito di un processo penale per il delitto di cui agli artt. 110, 582 e
585 c.p., in relazione al quale l'imputato era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente
[...]
, non costituitosi benché regolarmente evocato in giudizio in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, nella domiciliazione ope legis presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la ritualità dell'odierna opposizione, posto che – come precisato dai giudici di legittimità – il procedimento ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011, nell'ipotesi di impugnazione del decreto di liquidazione del compenso dovuto al difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, vede come uniche parti legittimate il difensore della parte ammessa e il
(Cass. civ. n. 5318/2023) e deve essere instaurato Controparte_1
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento ovvero, in assenza di tale notificazione o comunicazione, entro il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. (che opera
2 per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo), con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto (Cass. civ. n. 6864/2024).
Nel merito, si osserva che l'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti appresso specificati.
E invero – come rilevato in ricorso – il rigetto dell'istanza di liquidazione presentata dall'avv. Barbieri, con la quale era stato chiesto l'importo di
€ 1.844,00 (oltre accessori di legge), si fonda sul disposto dell'art. 91 D.P.R.
115/2002, muovendo dal presupposto che, nel menzionato procedimento davanti alla Corte di Cassazione, l'imputato fosse assistito da Parte_1
due difensori, ovvero l'odierno opponente e un legale di fiducia non revocato né rinunciatario.
Senonché – come rilevato in ricorso – un tale assunto si rivela erroneo, giacché l'avv. Barbieri veniva nominato difensore d'ufficio dell'imputato per il giudizio di legittimità in sostituzione del difensore di fiducia già designato (avv. Nicasio Fabio Trombetta), stante la mancata iscrizione di quest'ultimo all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori previsto dall'art. 22 L. 147/2012 (recante la “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”).
È appena il caso di osservare, del resto, come la coesistenza tra un difensore di fiducia e uno d'ufficio sia esclusa dal disposto dell'art. 97, commi 1 e 6, c.p.p.
Di qui la fondatezza dell'opposizione proposta dall'avv. Barbieri, il quale ha quindi diritto a conseguire la liquidazione del compenso per l'attività difensiva prestata nel procedimento in questione.
Al riguardo si osserva che nella fattispecie devono trovare applicazione i parametri previsti dal D.M. 55/2014 (nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. 37/2018 e, da ultimo, con D.M.
3 147/2022) e, in particolare, i valori indicati nella Tabella n. 15 (“Giudizi penali - Corte di Cass. e Giur. Sup.”)
Ciò posto, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (riconducibile alle fasi di studio e decisionale) e dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede penale previsti dall'art. 12 D.M. cit., nonché del fatto che, a norma degli artt. 82 e 106-bis D.P.R. 115/2002, i compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono superare i valori medi e devono essere ridotti di un terzo, nel caso specifico appare congruo liquidare l'importo di € 1.228,67 (pari a un terzo del valore minimo di € 1.843,00).
Di qui la (parziale) fondatezza dell'opposizione proposta dall'avv.
Barbieri, con conseguente riforma del provvedimento impugnato e liquidazione, in favore dell'opponente, dell'importo sopra indicato, al quale vanno aggiunti il rimborso spese forfettarie al 15% e la C.P.A. al 4%, così giungendo alla somma di € 1.469,49.
Avuto riguardo alla mancata costituzione del e Controparte_1
all'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione, le spese processuali sostenute dall'opponente vanno lasciate a suo carico.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia del , così Controparte_1
provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'avv. Claudio
Barbieri con ricorso depositato il 13 dicembre 2024 e, per l'effetto, in riforma del decreto di rigetto emesso dal giudice monocratico penale del Tribunale di Termini Imerese in data 10 ottobre 2024,
2) liquida all'opponente, a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta in favore di nel procedimento davanti alla Corte Parte_1
4 Suprema di Cassazione iscritto al n. 35263/2022 R.G., la somma di
€ 1.228,67, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% e
C.P.A. al 4%, per un totale di € 1.469,49, ponendone il pagamento a carico dell'Erario.
3) lascia a carico dell'opponente le spese processuali dallo stesso sostenute.
Termini Imerese, 18 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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