Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2024, n. 18006
CASS
Sentenza 1 luglio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 27 marzo 2024, con pubblicazione avvenuta il 1° luglio 2024. Le parti in causa erano la Regione Abruzzo, ricorrente, e un contribuente, controricorrente, in merito a una controversia sulla prescrizione di un credito tributario relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2012. Il contribuente contestava la validità di un'ingiunzione di pagamento, sostenendo che fosse intervenuta la prescrizione, poiché l'atto era stato notificato oltre il termine triennale previsto dalla legge.

La Corte ha accolto le argomentazioni del contribuente, ritenendo che il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla data di irretrattabilità dell'atto di accertamento, che era divenuto definitivo il 27 giugno 2015. Pertanto, la notifica dell'ingiunzione di pagamento avvenuta il 16 dicembre 2018 era tardiva, essendo scaduto il termine di prescrizione il 27 aprile 2018. Il giudice ha sottolineato che la normativa di riferimento non consentiva di estendere il termine di prescrizione per gli atti successivi, applicando invece le disposizioni generali del codice civile. La sentenza ha quindi confermato l'annullamento dell'atto impugnato, stabilendo un importante principio di diritto sulla decorrenza della prescrizione in materia tributaria.

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Massime1

In tema di verifica della tempestività della notificazione della cartella per la riscossione coattiva rispetto al presupposto avviso di accertamento relativo a tassa automobilistica, la previsione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986, conv. con modif. dalla l. n. 60 del 1986, non è applicabile in quanto, dettata per l'eterogeneità dei termini di scadenza per il pagamento dell'imposta nel corso dell'anno di competenza, non può estendersi agli atti successivi aventi una decorrenza ben individuata correlata alla data di notifica dell'atto prodromico, con il conseguente richiamo alla disciplina generale ricavabile dagli artt. 2935 e 2943 c.c., secondo la quale, in ipotesi di interruzione del termine di prescrizione, il nuovo termine, nel caso di specie triennale, decorre dalla data di irretrattabilità dell'atto interruttivo e, quindi, decorso il sessantesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'avviso.

Commentario1

  • 1Prescrizione del bollo auto in tre anni
    Andrea Baldini · https://fiscomania.com/ · 19 maggio 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2024, n. 18006
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18006
Data del deposito : 1 luglio 2024

Testo completo