Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/09/2003, n. 12999
CASS
Sentenza 5 settembre 2003

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Massime2

Nel caso in cui i requisiti condizionanti l'attribuzione del diritto alla prestazione assistenziale , quale in specie l'assegno di invalidità, previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, vengano ad esistenza nel corso del giudizio, nell'ambito dell'accertamento consentito ai sensi dell'art. 149 disp. att. cpc, è dovuto al creditore della prestazione anche il maggior importo tra interessi legali e la rivalutazione monetaria sui ratei scaduti.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977 n. 114 e, successivamente, dall'art. 1, comma primo, lettera b), del d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma primo, lettera o), del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ.;tuttavia, laddove manchi una contestazione da parte dell'amministrazione in ordine all'ammontare del reddito, la prova del requisito reddituale non è richiesta, in quanto il requisito non contestato non è compreso nel novero dei fatti costitutivi della pretesa che la parte deve dimostrare, cosicché il giudice può ritenerlo sussistente a prescindere da una eventuale autocertificazione.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 17547 del 17
    https://www.laleggepertutti.it/

    Civile Ord. Sez. 6 Num. 17547 Anno 2013 Presidente: LA TERZA MAURA Relatore: BLASUTTO DANIELA ORDINANZA sul ricorso 4745-2012 proposto da: AMBROSIO ANNA NBRNNA30L57F839U, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PERNA CARMELA, giusta mandato a margine del ricorso; – ricorrente contro INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587 in persona del Direttore Centrale Pensioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, giusta procura speciale in calce al controricorso; Data …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/09/2003, n. 12999
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12999
Data del deposito : 5 settembre 2003

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