Sentenza 5 settembre 2003
Massime • 2
Nel caso in cui i requisiti condizionanti l'attribuzione del diritto alla prestazione assistenziale , quale in specie l'assegno di invalidità, previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, vengano ad esistenza nel corso del giudizio, nell'ambito dell'accertamento consentito ai sensi dell'art. 149 disp. att. cpc, è dovuto al creditore della prestazione anche il maggior importo tra interessi legali e la rivalutazione monetaria sui ratei scaduti.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977 n. 114 e, successivamente, dall'art. 1, comma primo, lettera b), del d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma primo, lettera o), del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ.;tuttavia, laddove manchi una contestazione da parte dell'amministrazione in ordine all'ammontare del reddito, la prova del requisito reddituale non è richiesta, in quanto il requisito non contestato non è compreso nel novero dei fatti costitutivi della pretesa che la parte deve dimostrare, cosicché il giudice può ritenerlo sussistente a prescindere da una eventuale autocertificazione.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 17547 del 17https://www.laleggepertutti.it/
Civile Ord. Sez. 6 Num. 17547 Anno 2013 Presidente: LA TERZA MAURA Relatore: BLASUTTO DANIELA ORDINANZA sul ricorso 4745-2012 proposto da: AMBROSIO ANNA NBRNNA30L57F839U, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PERNA CARMELA, giusta mandato a margine del ricorso; – ricorrente contro INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587 in persona del Direttore Centrale Pensioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, giusta procura speciale in calce al controricorso; Data …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/09/2003, n. 12999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12999 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AM IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato BRUNO AGUGLIA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 26704/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 13/12/99 R.G.N. 19040/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/03 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11 marzo 1993 il Pretore di Roma rigettava il ricorso con il quale MA OR aveva chiesto dichiararsi il diritto all'assegno di cui all'art. 13 della legge 118/1971, con condanna del Ministero a corrispondere i ratei con interessi e rivalutazione monetaria dal 120^ giorno dalla data della domanda amministrativa.
A seguito di gravame, dopo la ricostituzione del contraddittorio e l'espletamento di nuova consulenza medico legale, il Tribunale di Roma con sentenza del 13 dicembre 1999 dichiarava il diritto di MA OR all'assegno di assistenza a decorrere dal 1 maggio 1997 e condannava il Ministero al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 della legge 412/1991. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava - per la parte che ancora interessa in questa sede - che il consulente nominato in sede di gravame aveva riscontrato nell'assicurata un quadro patologico (artrosi diffusa con ridotta funzionalità dell'apparato osteo-articolare; ipertensione arteriosa con iniziale sovraccarico ventricolare destro;
Insufficienza venosa agli arti inferiori;
cataratta senile incipiente in ambedue gli occhi;
ipoacusia bilaterale), comportante una riduzione della capacità di lavoro di oltre due terzi, e precisamente nella misura del 75% con decorrenza dal 1 maggio 1997,e cioè dal momento delle svolgimento delle operazioni peritali. Il giudizio del consulente andava condiviso perché lo stesso, nell'indicare la data di insorgenza della invalidità, aveva correttamente dato atto dell'inizio delle singole malattie per concludere poi con una valutazione globale del complesso patologico invalidante. Sui ratei dovuti dal Ministero erano poi dovuti anche gli interessi legali e la rivalutazione alla stregua dell'art. 16 della legge 412/1991. Avverso tale sentenza 11 Ministero dell'Interno propone ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi.
Resiste con controricorso MA OR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la prima censura il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., e con la seconda doglianza invece lamenta omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Sostiene in particolare il Ministero che la sentenza impugnata, in aperta violazione del principio del doppio grado di giudizio ed in violazione dell'effetto devolutivo dell'atto di appello aveva pronunziato per la prima volta circa la sopravvenienza del requisito sanitario. Nè poteva in contrario addursi il disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c. in quanto tale norma per esigenze di economia processuale porta soltanto a ritenere superflua la presentazione di apposita preventiva domanda di aggravamento in sede amministrativa, stante la pendenza della res litigiosa (tanto che il procedimento giudiziario sembra atteggiarsi quale naturale prosecuzione del procedimento amministrativo medesimo), ma non comporta affatto una deroga ai principi generali regolanti l'appello.
1.1. I suddetti motivi sono infondati e, pertanto, vanno rigettati. Questa Corte ha statuito che l'art. 149 c.p.c., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, essendo volto a superare preclusioni che possano derivare dal generale principio, in materia previdenziale, della previa domanda amministrativa, e, nell'ordinamento processuale, della pronuncia nei limiti della domanda e quindi dello stesso principio devolutivo che regola, in via generale, il processo di appello, trova applicazione - quale espressione di un principio generale di economia processuale, nonché in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza - anche nel corso del giudizio di appello (cfr.. in tali sensi: Cass. 4 aprile 2002 n. 4834). Ed i giudici di legittimità hanno, in adesione ai suddetti principi e canoni ermeneutici, ritenuto anche che l'assicurato, ove abbia proposto domanda di attribuzione di assegno di invalidità e nel corso del giudizio sia stata accertata a suo carico la sussistenza di aggravamenti o nuove infermità - tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa - può avanzare nel medesimo giudizio domanda di pensione di inabilità atteso che, in caso contrario, egli sarebbe costretto ad attendere l'esito del giudizio, secondo quanto dispone l'art. 11 della legge n. 222 del 1984, ed a ricominciare successivamente l'iter amministrativo con l'oggettiva preclusione di una piena tutela del suo diritto (proprio in una situazione in cui egli avrebbe maggior bisogno di una tutela sollecita in ragione del grave stato di salute e della conseguente inabilità ad ogni proficuo lavoro), tale da apparire lesiva di diritti fondamentali, quali quelli garantiti dagli artt. 3, 24 e 38 Cost. (in tali sensi cfr.:
Cass. 27 marzo 2001 n. 4385).
1.2. Questa Corte ritiene di ribadire le statuizioni ora indicate, volte a riconoscere all'art. 149 disp. att. c.p.c. un ambito applicativo ben più esteso di quello indicato dal ricorrente, non essendo state addotte dallo stesso ragioni Idonee a sminuire la fondatezza delle suddette statuizioni.
2. Con la terza e quarta censura il Ministero dell'Interno deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118/1971 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. (pag. 11 del ricorso sub n. 2) nonché omesso esame e/o omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. (pag. 12 del ricorso sub n. 3). Il ricorrente deduce che per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità è necessaria la sussistenza del requisito c.d. socio- economico (possesso di un reddito entro un certo limite), la cui prova a carico dell'assicurato non può essere fornita attraverso il mero richiamo alla "dichiarazione di responsabilità", essendo la stessa, priva anche di valore indiziario. Deve cioè in ordine al requisito socio-economico come di quello della incollocazione essere fornita adeguata prova documentale.
2.1. Anche i suddetti motivi risultano destituiti di giuridico fondamento e, pertanto, vanno rigettati.
Questa Corte, riunita a Sezioni Unite, per risolvere un contrasto sorto all'interno della Sezione Lavoro ha statuito che "La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977 n. 114 e, successivamente dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.p.r. 20 ottobre 1998 n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma 1, lettera o), del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è idonea a comprovare, fino a contraria risultanza detta situazione nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti con la predetta instaurati ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nel, giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni". Le Sezioni Unite dopo avere, come visto, negato all'atto di autocertificazione anche un mero valore indiziario nel giudizio di cognizione hanno però osservato - in adesione ai principi da esse stesse fissati con sentenza 23 gennaio 2001 n. 761 - che, nel giudizio per il riconoscimento delle prestazioni per invalidità, l'esigenza di specificità della contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda deve ritenersi soddisfatta dalla contestazione della sussistenza del requisito reddituale perché non adeguatamente provato, non gravando sull'amministrazione convenuta - stante l'irrilevanza sul piano probatorio dell'autocertificazione - un aggiuntivo non previsto onere di positiva prova contraria. Laddove, però, manca la contestazione, la prova del requisito reddituale non è richiesta, in quanto il requisito non contestato non è compreso nel novero dei fatti costitutivi della pretesa che la parte deve dimostrare di guisa che il giudice dovrà ritenerlo sussistente non già in base alla eventuale autocertificazione, di per sè priva di qualsiasi rilievo probatorio, anche a livello di mero indizio, bensì in ragione della non contestata allegazione circa la sussistenza del requisito. Orbene, nel caso di specie come risulta dagli atti di causa il Ministero dell'Interno ha limitato le sue contestazioni al requisito sanitario, deducendo unicamente la non spettanza della prestazione richiesta dall'assicurata per non avere la stessa superato la soglia invalidante mentre non ha tempestivamente eccepito nulla in ordine al requisito reddituale. E la stessa mancanza di tempestiva contestazione si rinviene anche con riferimento all'ulteriore requisito dell'incollocazione sicché, in applicazione delle statuizioni della già ricordata decisione delle Sezioni Unite n. 761 del 2001, la terza e quarta censura del Ministero vanno, come detto, rigettate.
3. Prive di fondamento giuridico risultano anche la quinta e sesta censura (riportate a pag. 13 del ricorso sub nn. 4 e 5) attraverso le quali il Ministero ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 429, ult. comma, c.p.c. nonché dell'art. 1282 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonché
motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Lamenta in particolare il Ministero una errata liquidazione sia degli interessi legali, che sarebbero dovuti decorrere solo da data successiva alla sentenza, di primo grado, sia della rivalutazione monetaria per non essere configurabile nel caso di specie alcuna mora per essersi riconosciuto il requisito medico legale solo durante il corso del giudizio di secondo grado. Ai fini di rilevare l'infondatezza della doglianze del Ministero è sufficiente osservare come la sentenza impugnata, che ha statuito che gli interessi e la rivalutazione monetaria sui ratei scaduti vanno computati "nei limiti di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 1991 n. 412", non può che avere inteso che all'assicurata sui ratei scaduti dell'assegno spettava, alla stregua della menzionata disciplina legale, soltanto il maggior importo tra interessi legali e la rivalutazione monetaria (cumulo poi escluso anche con riguardo ai crediti di lavoro, sorti dopo il 31 dicembre 1994, dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724; norma questa ultima poi dichiarata costituzionalmente illegittima - in riferimento all'art. 36 Cost. - limitatamente alle parole "e privati" da Corte Cost. 2 novembre 2000 n. 459, con effetti ripristinatori quindi dell'iniziale disciplina dell'art. 429 c.p.c. soltanto con riguardo ai crediti di lavoro vantati nei riguardi di privati). Nè può sostenersi - contro la corretta conclusione cui è pervenuta la impugnata sentenza - la non configurabilità nella fattispecie in oggetto della mora debendi per farne derivare le conseguenze volute dal Ministero in termini di computo di interessi o di rivalutazione monetaria ed infatti, l'attuale assetto normativo attraverso l'attribuzione della maggiore somma tra interessi e rivalutazione monetaria - tende a perseguire lo scopo di annullare la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardi, cioè dopo il maturarsi del suo credito (credito dell'assicurata che nel caso di specie la sentenza impugnata fa risalire al maggio 1997) nonché di liquidare, con sistemi di automatismo legale e senza bisogno di prova alcuna anche in relazione all'imputabilità del ritardo il pregiudizio consistente nella ingiusta privazione della naturale fertilità del denaro (cfr. per riferimenti al riguardo: Cass. Sez. Un., 29 gennaio 2001 n. 38).
4. Per concludere il ricorso va rigettato con l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
5. In ragione della soccombenza il Ministero dell'Interno va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate in euro 4,00, oltre euro 1,500,00 (millecinquecento) per onorari difensivi. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2003