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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/09/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 1445/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale congiuntamente presentato da
(C.F , rappresentata e difesa dalle avv. Parte_1 C.F._1
BOTTON MARTINA e MINELLE DAJANA, presso loe elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. OSLER MASSIMO, presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo, Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1) Dichiarare con omologa la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 CP_2
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere con le relative annotazioni.
[...]
I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con l'obbligo del rispetto reciproco, a partire dal mese di Marzo 2025.
2) Il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, entro il giorno
05 di ogni mese, a partire dal mese di marzo 2025, sul conto corrente alla stessa intestato,
al seguente IBAN: [...], la somma di € 900,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dal mese di gennaio 2026;
3) La SI.ra , giusta quanto disposto al successivo punto 5), risiederà nell'abitazione Pt_1
coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Vigonovo (VE), Via Isonzo, n. 25, assieme alla figlia e a lei spetteranno tutti gli arredi ivi presenti, ad eccezione dei beni personali Per_1
del marito, già individuati tra le parti;
4) Il marito si impegna a trasferire la propria residenza altrove entro quindici giorni dall'udienza o in epoca antecedente, ove possibile, avendo egli già reperito un immobile in locazione;
5) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali discendenti dal loro matrimonio, i coniugi convengono quanto segue:
a. Il SI. , ad integrazione del contributo al mantenimento a favore della moglie, CP_2
si impegna e obbliga, a mezzo rogito notarile da stipulare entro dieci giorni dall'emananda sentenza di separazione dei coniugi, ad istituire, senza corrispettivo, a favore della moglie, che accetta, il diritto di usufrutto vita natural durante sulla propria quota, pari al 50% dell'intero, dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Vigonovo (VE), Via Isonzo, 25 (Cfr.
Doc. 4 allegato al ricorso introduttivo), con spese notarili a carico di entrambe le parti;
b. contestualmente al predetto impegno e, quindi, entro e non oltre dieci giorni dall'emananda sentenza di separazione dei coniugi, la RA si impegna e si Parte_1
obbliga a cedere, senza corrispettivo, al marito, che accetta, o a persona terza da lui indicata,
la quota sociale dell'1% della C.B. S.N.C. di , con spese relative all'atto di Controparte_2
cessione a carico della società, da onorare con il denaro depositato nel conto societario e riconoscendo la moglie di non avere più nulla a pretendere, per qualsiasi titolo o ragione, in ordine alla predetta società e, per l'effetto, anche ai conti correnti ad essa collegati e alle relative provviste. Il SI. si obbliga, altresì, a versare, personalmente o tramite la CP_2
società, tutte le tasse, le sanzioni e gli altri oneri che dovessero essere richiesti, anche dopo la cessione della quota, alla RA in ragione del rapporto societario, senza che ella Pt_1
debba mai versare alcunché, avendone diritto di ripetizione;
c. i coniugi precisano che le predette operazioni, alle condizioni concordate, sono condizione funzionale e indispensabile alla definizione congiunta della presente procedura di separazione consensuale dei coniugi e chiedono, pertanto, fin d'ora l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 19 della Legge n. 74 del 6 Marzo 1987 (e pertanto l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale e ogni altro beneficio fiscale);
d. infine, i coniugi danno atto di aver già suddiviso le provviste del conto corrente BPER, in cui vi è depositata la somma di € 81.000,00, concordando che detto importo spetti integralmente e in via esclusiva alla RA . Pertanto, il IG ha già Pt_1 CP_2
accreditato sul conto personale della moglie, RA , di cui alla precedente Pt_1
condizione 2), la somma di 81.000,00 €, rilasciando quest'ultima, con la sottoscrizione delle presenti note scritte, acquiescenza dell'avvenuto pagamento. 6) I SInori e dichiarano che, con l'esatta esecuzione di quanto sopra, i Pt_1 CP_2
medesimi hanno disciplinato completamente i loro rapporti, anche patrimoniali, di non avanzare alcuna reciproca pretesa patrimoniale o di qualsivoglia natura, non avendo null'altro a chiedere l'uno dall'altra per alcun motivo al di fuori di quanto esposto sopra.
7) Spese legali compensate.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.03.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio mediante rito concordatario in data 02.03.1986 a San Pietro di Stra,
regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 3, Parte II, Serie A, anno
1986, del Comune di Stra;
che da tale unione erano nati i figli a OL (VE) Persona_2
il 02.11.1993 e a OL (VE) il 01.03.1998, maggiorenni economicamente Persona_3
autosufficienti; che la casa coniugale veniva stabilita in un immobile sito in Vigonovo (VE),
Via Isonzo, 25, in comproprietà tra i coniugi.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 15.04.2025 per il 18.09.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 12.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 18.09.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento. Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza in punto delle parti, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con l'obbligo del rispetto reciproco, a partire dal mese di Marzo 2025.
2) Il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, entro il giorno
05 di ogni mese, a partire dal mese di marzo 2025, sul conto corrente alla stessa intestato, al seguente IBAN: [...], la somma di € 900,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dal mese di gennaio 2026;
3) La SI.ra , giusta quanto disposto al successivo punto 5), risiederà nell'abitazione Pt_1
coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Vigonovo (VE), Via Isonzo, n. 25, assieme alla figlia e a lei spetteranno tutti gli arredi ivi presenti, ad eccezione dei beni personali Per_1
del marito, già individuati tra le parti;
4) Il marito si impegna a trasferire la propria residenza altrove entro quindici giorni dall'udienza o in epoca antecedente, ove possibile, avendo egli già reperito un immobile in locazione;
5) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali discendenti dal loro matrimonio, i coniugi convengono quanto segue:
a. Il SI. , ad integrazione del contributo al mantenimento a favore della moglie, CP_2
si impegna e obbliga, a mezzo rogito notarile da stipulare entro dieci giorni dall'emananda sentenza di separazione dei coniugi, ad istituire, senza corrispettivo, a favore della moglie, che accetta, il diritto di usufrutto vita natural durante sulla propria quota, pari al 50% dell'intero, dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Vigonovo (VE), Via Isonzo, 25 (Cfr.
Doc. 4 allegato al ricorso introduttivo), con spese notarili a carico di entrambe le parti;
b. contestualmente al predetto impegno e, quindi, entro e non oltre dieci giorni dall'emananda sentenza di separazione dei coniugi, la RA si impegna e si Parte_1
obbliga a cedere, senza corrispettivo, al marito, che accetta, o a persona terza da lui indicata, la quota sociale dell'1% della C.B. S.N.C. di , con spese relative all'atto di Controparte_2
cessione a carico della società, da onorare con il denaro depositato nel conto societario e riconoscendo la moglie di non avere più nulla a pretendere, per qualsiasi titolo o ragione, in ordine alla predetta società e, per l'effetto, anche ai conti correnti ad essa collegati e alle relative provviste. Il SI. si obbliga, altresì, a versare, personalmente o tramite la CP_2
società, tutte le tasse, le sanzioni e gli altri oneri che dovessero essere richiesti, anche dopo la cessione della quota, alla RA in ragione del rapporto societario, senza che ella Pt_1
debba mai versare alcunché, avendone diritto di ripetizione;
c. i coniugi precisano che le predette operazioni, alle condizioni concordate, sono condizione funzionale e indispensabile alla definizione congiunta della presente procedura di separazione consensuale dei coniugi e chiedono, pertanto, fin d'ora l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 19 della Legge n. 74 del 6 Marzo 1987 (e pertanto l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale e ogni altro beneficio fiscale);
d. infine, i coniugi danno atto di aver già suddiviso le provviste del conto corrente BPER, in cui vi è depositata la somma di € 81.000,00, concordando che detto importo spetti integralmente e in via esclusiva alla RA . Pertanto, il IG ha già Pt_1 CP_2
accreditato sul conto personale della moglie, RA , di cui alla precedente Pt_1
condizione 2), la somma di 81.000,00 €, rilasciando quest'ultima, con la sottoscrizione delle presenti note scritte, acquiescenza dell'avvenuto pagamento.
6) I SInori e dichiarano che, con l'esatta esecuzione di quanto sopra, i Pt_1 CP_2
medesimi hanno disciplinato completamente i loro rapporti, anche patrimoniali, di non avanzare alcuna reciproca pretesa patrimoniale o di qualsivoglia natura, non avendo null'altro a chiedere l'uno dall'altra per alcun motivo al di fuori di quanto esposto sopra.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate tra le parti.
Venezia, 19.9.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 1445/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale congiuntamente presentato da
(C.F , rappresentata e difesa dalle avv. Parte_1 C.F._1
BOTTON MARTINA e MINELLE DAJANA, presso loe elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. OSLER MASSIMO, presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo, Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1) Dichiarare con omologa la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 CP_2
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere con le relative annotazioni.
[...]
I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con l'obbligo del rispetto reciproco, a partire dal mese di Marzo 2025.
2) Il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, entro il giorno
05 di ogni mese, a partire dal mese di marzo 2025, sul conto corrente alla stessa intestato,
al seguente IBAN: [...], la somma di € 900,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dal mese di gennaio 2026;
3) La SI.ra , giusta quanto disposto al successivo punto 5), risiederà nell'abitazione Pt_1
coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Vigonovo (VE), Via Isonzo, n. 25, assieme alla figlia e a lei spetteranno tutti gli arredi ivi presenti, ad eccezione dei beni personali Per_1
del marito, già individuati tra le parti;
4) Il marito si impegna a trasferire la propria residenza altrove entro quindici giorni dall'udienza o in epoca antecedente, ove possibile, avendo egli già reperito un immobile in locazione;
5) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali discendenti dal loro matrimonio, i coniugi convengono quanto segue:
a. Il SI. , ad integrazione del contributo al mantenimento a favore della moglie, CP_2
si impegna e obbliga, a mezzo rogito notarile da stipulare entro dieci giorni dall'emananda sentenza di separazione dei coniugi, ad istituire, senza corrispettivo, a favore della moglie, che accetta, il diritto di usufrutto vita natural durante sulla propria quota, pari al 50% dell'intero, dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Vigonovo (VE), Via Isonzo, 25 (Cfr.
Doc. 4 allegato al ricorso introduttivo), con spese notarili a carico di entrambe le parti;
b. contestualmente al predetto impegno e, quindi, entro e non oltre dieci giorni dall'emananda sentenza di separazione dei coniugi, la RA si impegna e si Parte_1
obbliga a cedere, senza corrispettivo, al marito, che accetta, o a persona terza da lui indicata,
la quota sociale dell'1% della C.B. S.N.C. di , con spese relative all'atto di Controparte_2
cessione a carico della società, da onorare con il denaro depositato nel conto societario e riconoscendo la moglie di non avere più nulla a pretendere, per qualsiasi titolo o ragione, in ordine alla predetta società e, per l'effetto, anche ai conti correnti ad essa collegati e alle relative provviste. Il SI. si obbliga, altresì, a versare, personalmente o tramite la CP_2
società, tutte le tasse, le sanzioni e gli altri oneri che dovessero essere richiesti, anche dopo la cessione della quota, alla RA in ragione del rapporto societario, senza che ella Pt_1
debba mai versare alcunché, avendone diritto di ripetizione;
c. i coniugi precisano che le predette operazioni, alle condizioni concordate, sono condizione funzionale e indispensabile alla definizione congiunta della presente procedura di separazione consensuale dei coniugi e chiedono, pertanto, fin d'ora l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 19 della Legge n. 74 del 6 Marzo 1987 (e pertanto l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale e ogni altro beneficio fiscale);
d. infine, i coniugi danno atto di aver già suddiviso le provviste del conto corrente BPER, in cui vi è depositata la somma di € 81.000,00, concordando che detto importo spetti integralmente e in via esclusiva alla RA . Pertanto, il IG ha già Pt_1 CP_2
accreditato sul conto personale della moglie, RA , di cui alla precedente Pt_1
condizione 2), la somma di 81.000,00 €, rilasciando quest'ultima, con la sottoscrizione delle presenti note scritte, acquiescenza dell'avvenuto pagamento. 6) I SInori e dichiarano che, con l'esatta esecuzione di quanto sopra, i Pt_1 CP_2
medesimi hanno disciplinato completamente i loro rapporti, anche patrimoniali, di non avanzare alcuna reciproca pretesa patrimoniale o di qualsivoglia natura, non avendo null'altro a chiedere l'uno dall'altra per alcun motivo al di fuori di quanto esposto sopra.
7) Spese legali compensate.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.03.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio mediante rito concordatario in data 02.03.1986 a San Pietro di Stra,
regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 3, Parte II, Serie A, anno
1986, del Comune di Stra;
che da tale unione erano nati i figli a OL (VE) Persona_2
il 02.11.1993 e a OL (VE) il 01.03.1998, maggiorenni economicamente Persona_3
autosufficienti; che la casa coniugale veniva stabilita in un immobile sito in Vigonovo (VE),
Via Isonzo, 25, in comproprietà tra i coniugi.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 15.04.2025 per il 18.09.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 12.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 18.09.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento. Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza in punto delle parti, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con l'obbligo del rispetto reciproco, a partire dal mese di Marzo 2025.
2) Il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, entro il giorno
05 di ogni mese, a partire dal mese di marzo 2025, sul conto corrente alla stessa intestato, al seguente IBAN: [...], la somma di € 900,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dal mese di gennaio 2026;
3) La SI.ra , giusta quanto disposto al successivo punto 5), risiederà nell'abitazione Pt_1
coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Vigonovo (VE), Via Isonzo, n. 25, assieme alla figlia e a lei spetteranno tutti gli arredi ivi presenti, ad eccezione dei beni personali Per_1
del marito, già individuati tra le parti;
4) Il marito si impegna a trasferire la propria residenza altrove entro quindici giorni dall'udienza o in epoca antecedente, ove possibile, avendo egli già reperito un immobile in locazione;
5) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali discendenti dal loro matrimonio, i coniugi convengono quanto segue:
a. Il SI. , ad integrazione del contributo al mantenimento a favore della moglie, CP_2
si impegna e obbliga, a mezzo rogito notarile da stipulare entro dieci giorni dall'emananda sentenza di separazione dei coniugi, ad istituire, senza corrispettivo, a favore della moglie, che accetta, il diritto di usufrutto vita natural durante sulla propria quota, pari al 50% dell'intero, dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Vigonovo (VE), Via Isonzo, 25 (Cfr.
Doc. 4 allegato al ricorso introduttivo), con spese notarili a carico di entrambe le parti;
b. contestualmente al predetto impegno e, quindi, entro e non oltre dieci giorni dall'emananda sentenza di separazione dei coniugi, la RA si impegna e si Parte_1
obbliga a cedere, senza corrispettivo, al marito, che accetta, o a persona terza da lui indicata, la quota sociale dell'1% della C.B. S.N.C. di , con spese relative all'atto di Controparte_2
cessione a carico della società, da onorare con il denaro depositato nel conto societario e riconoscendo la moglie di non avere più nulla a pretendere, per qualsiasi titolo o ragione, in ordine alla predetta società e, per l'effetto, anche ai conti correnti ad essa collegati e alle relative provviste. Il SI. si obbliga, altresì, a versare, personalmente o tramite la CP_2
società, tutte le tasse, le sanzioni e gli altri oneri che dovessero essere richiesti, anche dopo la cessione della quota, alla RA in ragione del rapporto societario, senza che ella Pt_1
debba mai versare alcunché, avendone diritto di ripetizione;
c. i coniugi precisano che le predette operazioni, alle condizioni concordate, sono condizione funzionale e indispensabile alla definizione congiunta della presente procedura di separazione consensuale dei coniugi e chiedono, pertanto, fin d'ora l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 19 della Legge n. 74 del 6 Marzo 1987 (e pertanto l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale e ogni altro beneficio fiscale);
d. infine, i coniugi danno atto di aver già suddiviso le provviste del conto corrente BPER, in cui vi è depositata la somma di € 81.000,00, concordando che detto importo spetti integralmente e in via esclusiva alla RA . Pertanto, il IG ha già Pt_1 CP_2
accreditato sul conto personale della moglie, RA , di cui alla precedente Pt_1
condizione 2), la somma di 81.000,00 €, rilasciando quest'ultima, con la sottoscrizione delle presenti note scritte, acquiescenza dell'avvenuto pagamento.
6) I SInori e dichiarano che, con l'esatta esecuzione di quanto sopra, i Pt_1 CP_2
medesimi hanno disciplinato completamente i loro rapporti, anche patrimoniali, di non avanzare alcuna reciproca pretesa patrimoniale o di qualsivoglia natura, non avendo null'altro a chiedere l'uno dall'altra per alcun motivo al di fuori di quanto esposto sopra.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate tra le parti.
Venezia, 19.9.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero