Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/03/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190
c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7356 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: Spedizione-Trasporto (Nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo…) vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via
Generale Orsini n.42, presso lo studio dell'avv. Attilio Fantoni che, unitamente all'avv. Massimo Giordano, la rappresenta e difende in virtù della procura alle liti a margine dell'atto di appello
Appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._1
Napoli, alla Via P. Ascanio n. 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Pinto, che lo rappresenta e difende in virtù della procura in atti
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è stata redatta conformemente agli artt. 132, comma secondo, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla legge n.69/2009,
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IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
ossia omettendo lo svolgimento del processo, grazie al rinvio di cui all'art. 359
c.p.c.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava la Parte_1
sentenza n. 3956/2020 del Giudice di Pace di Frattamaggiore – pronunciata il
18.11.2020 e pubblicata il 28.12.2020 nel procedimento R.G. n. 2205/2018 – con cui il giudice di primo grado aveva accolto la domanda proposta da CP_1 condannando la compagnia al pagamento della compensazione pecuniaria di €
600,00 ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004, in relazione al ritardo del volo
AA683 del 17 agosto 2017 sulla tratta Montego Bay – Parte_1
Charlotte e alla conseguente perdita delle coincidenze per l'Italia.
Quali motivi di appello, l'appellante deduceva: - l'erroneità della sentenza per non aver il Giudice di Pace dichiarato l'inapplicabilità del Regolamento (CE) n.
261/2004 e, di conseguenza, per non aver rigettato la domanda di pagamento della compensazione pecuniaria prevista dallo stesso;
-che nel caso di specie andava applicata la Convenzione di Montreal sulla base della quale il Giudice di Pace avrebbe comunque dovuto respingere le domande attoree per difetto di allegazione e prova sia del danno subito che della sua quantificazione.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di “- Accogliere per i motivi dedotti il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respingere le domande di risarcimento proposte in primo grado dal Sig. ; − per CP_1
l'effetto condannare alla restituzione di quanto pagato dalla in Parte_1 forza della sentenza impugnata, ovvero €.600,00 a titolo di sorte ed €.845,52 a titolo di spese legali, spese esenti ed accessori di legge inclusi;
− con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio come per legge.” (cfr. pag .9 dell'atto di appello)
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'infondatezza dei CP_1
motivi di appello.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “ - Rigettare l'appello perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, per i motivi sopra esposti e per l'effetto
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confermare le statuizioni della sentenza appellata. - Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del secondo grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatore.” (cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta)
Esaminati gli atti, all'udienza dell'08.10.2024 la causa veniva assegnata a sentenza con termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di
20 per le successive repliche.
Non veniva acquisito il fascicolo di I grado.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare deve darsi atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Inoltre, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado. Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni
Unite, ha precisato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte
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in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n.
2973 del 10/02/2006).
Tanto premesso, venendo al merito, si osserva quanto segue, non ostando alla presente decisione la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, risultando la causa pronta per la decisione sulla base della documentazione in atti.
Orbene, l'art. 3 del Regolamento 261 del 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di imbarco negato, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, stabilisce che:
“
1. Il presente regolamento si applica: a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario.(…)”.
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La Corte di Giustizia Europea, nel dirimere una questione pregiudiziale postagli dal giudice del rinvio, con la decisione n. 173 del 10.7.2008, ha fornito un'interpretazione del sopra riportato art.
3. In particolare, con la citata decisione, la Corte di Giustizia ha stabilito quanto segue: “Da tale art. 3, n. 1, letto complessivamente risulta che il regolamento si applica alle situazioni nelle quali i passeggeri effettuano un volo sia in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro [lett.a)], sia in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo verso un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, a condizione che il vettore aereo che opera il volo sia un vettore comunitario [lett.
b)]. Ne consegue che una situazione nella quale i passeggeri partono da un aeroporto situato in un paese terzo non può essere considerata come rientrante nel novero di quelle contemplate all'art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento n.
261/2004, e che, pertanto, essa rientra nell'ambito di applicazione del detto regolamento solo alla condizione prevista allo stesso art. 3, n. 1, lett. b), ossia la condizione secondo cui il vettore aereo operante il volo è un vettore comunitario.” La Corte ha altresì precisato che la circostanza che il volo di andata e il volo di ritorno siano oggetto di un'unica prenotazione è priva di rilevanza ai fini dell'interpretazione di tale disposizione (cfr. Corte giustizia UE, sez. IV,
10/07/2008, n. 173).
Nella fattispecie in esame, il volo per il quale il sig. ha richiesto la CP_1
compensazione pecuniaria è partito dall'aeroporto di Montego Bay in Giamaica, situato in un Paese terzo, con destinazione Charlotte (USA), anch'esso ubicato in un Paese terzo. Orbene, pur ipotizzando di considerare unitariamente l'intero itinerario MontegoBay - Charlotte-Londra-Roma, e dunque la destinazione finale in un Stato membro dell'UE, non è stata comunque fornita prova dall'attore in primo grado, qui appellato, che l' rientrasse nella categoria Parte_1
dei vettori comunitari, non bastando in tal senso la circostanza che essa operi all'interno dello spazio aereo comunitario, rinvenendosi la definizione di “vettore comunitario” nell'art.2, lett. c) del Regolamento Comunitario n.261/2004 nel senso di: “un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno
Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del
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Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ”. Non avendo l'appellato (attore in primo grado) dimostrato quanto precede, ossia il rilascio, da parte di uno stato comunitario, della licenza di esercizio alla Parte_1
la disciplina comunitaria non può essere invocata.
[...]
Ne consegue che il giudice di prime cure ha errato nell'accogliere la domanda dell'odierno appellato, avendo erroneamente ritenuto applicabile il
Regolamento in parola ad una fattispecie che, invece, ne resta esclusa.
Invero, è per contro applicabile al caso di specie, così come correttamente rilevato da parte appellante, la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 che, con, specifico riferimento all'inadempimento del vettore aereo, prevede, all'art. 19, una presunzione di imputabilità dell'inadempimento nel caso di ritardo del volo:
"Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri (...). Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle", e, all'art. 22, c. 1, una limitazione della responsabilità del vettore: "Nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all'articolo 19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4.150,00 (DSP) per passeggero."
La richiamata Convenzione, diversamente dal Regolamento 261/04/CE, si fonda su un principio risarcitorio "puro", e non contempla ipotesi indennitarie o di danno in re-ipsa, sicché chi agisce a fini risarcitori sulla base della norma internazionale pattizia, pur godendo della presunzione di imputabilità al vettore dell'inadempimento (i.e. del danno evento) di cui all'art. 19 cit., è gravato dall'ordinario onere di allegare lo specifico danno (conseguenza) subito e quantificarlo.
In altri termini, come anche evidenziato dalla Cassazione, la normativa convenzionale, per quanto concerne il contenuto specifico dell'obbligazione risarcitoria va necessariamente integrata con la normativa nazionale: "...l'art. 22,
n. 2 della Convenzione di Montreal individua, entro un determinato "limite assoluto" di ristoro, soltanto la portata complessiva dell'area di risarcibilità del
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danno, da assumersi secondo una nozione generica e come tale astrattamente omnicomprensiva sia del pregiudizio inferto alla sfera meramente patrimoniale del passeggero (il danno "materiale"), sia di quello attinente alla sfera "non patrimoniale" (il danno "morale"), lasciando, però, alle regole di ciascun ordinamento degli Stati aderenti la fissazione del contenuto proprio della obbligazione risarcitoria..." (cfr. Cass. n. 14667/2015).
Incombeva, pertanto, sull'attore in primo grado ed odierno appellato,
l'onere di allegare e di provare gli elementi costitutivi del suo diritto al risarcimento del danno: l'esistenza di uno specifico pregiudizio, patrimoniale e/o non patrimoniale, risarcibile secondo il diritto interno, ed il nesso causale tra ritardo e pregiudizio.
Di converso, nella fattispecie in esame, parte appellata non ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante, non avendo prodotto la documentazione di primo grado a sostegno delle proprie pretese, nonostante le contestazioni sollevate in questa sede dall'appellante. In tal modo, essa non si è resa parte diligente nell'attività processuale, omettendo di fornire la necessaria dimostrazione del fondamento della propria domanda.
Pertanto, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, la sentenza di primo grado riformata, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta dal e condanna di quest'ultimo alla restituzione di quanto eventualmente CP_1
percepito in esecuzione della decisione impugnata.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza di parte appellata e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese di parte e non essendosi svolta la fase istruttoria/trattazione, secondo i criteri ed i valori medi di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e nel cd. scaglione compreso tra
“euro 1.100,01 ed euro 5.200,00” tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il
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procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Considerato che la soccombenza va valutata in relazione all'esito finale e complessivo della lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto od in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91
c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Cass. 28 settembre 2015, n. 19122; Cass. n.
6259/2014; in senso conforme: Cass. n. 23226/2013, Cass. n. 18837/2010, Cass.
n. 15483/2008). Ne consegue che parte appellata va condannata al pagamento in favore della parte appellante anche delle spese di lite del giudizio di primo grado come ivi liquidate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del giudice dott.ssa
Cristina Capone, definitivamente pronunziando in grado d'appello, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza di primo grado, RIGETTA la domanda attorea ivi esercitata da e CP_1
CONDANNA quest'ultimo alla restituzione, in favore dell'appellante, di quanto eventualmente riscosso in esecuzione della stessa;
2) CONDANNA al pagamento, nei confronti della CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del Parte_1
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presente giudizio di appello, che si liquidano in €.174,00 per esborsi ed
€.1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote;
3) CONDANNA al pagamento, nei confronti della CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del Parte_1
giudizio di primo grado, come ivi liquidate.
Aversa, 01 marzo 2025.
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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