Ordinanza cautelare 24 novembre 2022
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00249/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01105/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1105 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Turarolo, Chiara Narizzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento prot. N. -OMISSIS- datato -OMISSIS- e notificato in data 8.9.2022 emesso dalla Prefettura di Cuneo che dispone il rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ai sensi dell'art 103, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Cuneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 3 febbraio 2026, svoltasi con modalità di cui all’art. art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. NL Di IT;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 10.10.2022 e depositato il 9.11.2022, è impugnato il provvedimento prefettizio in epigrafe, notificato in data 8.9.2022, che dispone il rigetto della domanda di emersione del lavoro irregolare di sostegno al bisogno familiare ai sensi dell'art 103, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020.
L’atto reiettivo si fonda sul rilievo ostativo di cui al comma 10, lett. d) della citata previsione, secondo cui “Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri: … d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale 321”.
Tanto in ragione dei seguenti precedenti riportati dall’istante: i) sentenza di condanna del-OMISSIS- emessa dal Tribunale di Torino per i reati di cui agli artt. 477 e 482 с.р.; ii) sentenza di condanna del -OMISSIS- emessa dal Tribunale di Mantova per i delitti di cui agli artt. 494, 624, 611 n.11 c.p. per furto di un passaporto di altro soggetto, al fine di varcare la frontiera; iii) provvedimenti amministrativi di espulsione dal territorio nazionale ai quali non ha mai ottemperato.
Parte ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione.
In sintesi, lamenta che l’amministrazione ha rigettato la domanda senza svolgere alcun accertamento sulla concreta pericolosità sociale del richiedente, facendo discendere effetti reiettivi in via automatica da sentenze di condanne per fattispecie tipizzate dal legislatore e senza tenere conto del periodo di permanenza in Italia.
Aggiunge che i reati contestati sono legati al periodo in cui l’istante non possedeva alcun permesso di soggiorno che gli consentisse il reperimento di una attività lavorativa regolare, mentre attualmente è coniugato con prole e vive con la famiglia in un Comune dove può anche contare sul sostegno economico ed affettivo del fratello.
Pertanto, sussisterebbe anche violazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, secondo cui “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Si è costituita l’amministrazione che deposita documentazione e conclude per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 1099 del 24.11.2022, il T.a.r. ha rigettato la domanda cautelare con la seguente motivazione: “ad un sommario esame tipico della fase cautelare, non sussistono elementi di fondatezza, poiché il provvedimento impugnato, prima facie, pare essere sufficientemente motivato, tra l’altro, nella parte in cui evidenzia che la Questura di Cuneo aveva ribadito il parere negativo già espresso, in quanto la posizione del cittadino straniero rientrava nella fattispecie di cui all’art. 103, comma 10, lett. d) del d.l. n. 34 del 2020 che, ai fini della valutazione della pericolosità sociale, tiene conto di diversi parametri, ed in particolare, in quanto gravato da diverse sentenze di condanna attuali, contro il patrimonio e la fede pubblica, nonostante un primo provvedimento in sede penale per falsità in atti”.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l’art. 103 si colloca nell'ambito di una disciplina (recata dal D.L. n. 34 del 2020, come convertito dalla L. n. 77 del 2020), volta a introdurre "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
Fra le misure previste, l'art. 103 delinea, per alcuni settori economici (comma 3 dell'articolo citato), tre procedure riguardanti l'emersione del lavoro irregolare e la possibile stipula di nuovi contratti di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.
Le prime due procedure, regolate al comma 1 del citato art. 103 D.L. n. 34 del 2020, operano su impulso del datore di lavoro, il quale può presentare istanza "per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri", oppure "per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri".
La terza procedura - di cui all'art. 103, comma 2 - attribuisce, invece, ai cittadini stranieri un permesso di lavoro temporaneo della durata di sei mesi, suscettibile di essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se lo straniero, nel corso dei sei mesi, "esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3".
L'accesso alle procedure di cui ai commi 1 e 2 dell'indicato art. 103 non è, tuttavia, consentito ai "cittadini stranieri", aspiranti al contratto di lavoro o lavoratori irregolari, che si trovino nelle situazioni delineate al comma 10 del medesimo art. 103 D.L. n. 34 del 2020.
Per quanto rileva nel presente giudizio, la lett. d) del comma 10 individua un gruppo di ipotesi che inibisce ai cittadini stranieri l'ammissione alle citate procedure solo se, in concreto, siano reputati "una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza" sulla base di un accertamento "della pericolosità " che tiene conto "anche di eventuali condanne [...] per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale".
In tali ipotesi il legislatore associa alla condanna per tali reati una presunzione assoluta di pericolosità che inibisce la possibilità stessa di verificare in concreto se lo straniero continui o meno a rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza, al momento in cui viene presentata l'istanza di accesso alle procedure di cui all'art. 103, commi 1 e 2, del D.L. n. 34 del 2020, come convertito.
Ebbene, la Corte costituzionale ha chiarito in passato che le presunzioni assolute violano il principio di eguaglianza solo se sono arbitrarie e irrazionali, ovvero se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit (sentenza n. 253 del 2019, che richiama sul punto la sentenza n. 57 del 2013). Si disvela, dunque, una irragionevolezza della presunzione assoluta tutte le volte in cui sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa (sentenza n. 213 del 2013, nello stesso senso, sentenze n. 202 e n. 57 del 2013; n. 88 del 2023).
Ebbene, nel caso in esame non si ravvisa alcuna irragionevolezza della presunzione di pericolosità desunta dalle condanne riportate dall’istante che integrano l’ipotesi di esclusione dalla procedura di regolarizzazione di cui alla lett. d) del comma 10 dell'art. 103 del d.l. n. 34 del 2010, ciò che preclude il placet all'emersione dal lavoro irregolare.
Di specifico disvalore è, in particolare, la condanna per i reati di cui all’art. 494, 624, 611 n.11 c.p. per essersi impossessato di un passaporto ed aver tentato di uscire dalla frontiera con documenti sottratti ad altra persona, con abuso dell’ospitalità; peraltro, si tratta di condotta di recidiva reiterata che, come indicato nella sentenza del Tribunale di Mantova n. -OMISSIS-, è denotativa della pericolosità sociale e della capacità delinquenziale del prevenuto, considerato anche che tali condotte venivano poste in essere in condizione di totale irregolarità dell’istante sul territorio nazionale, in quanto già gravato da condanna per delitti di falso e provvedimenti di espulsione ai quali non ha mai ottemperato.
Si tratta dunque di una causa ostativa prevista direttamente dalla legge, non irragionevole, rispetto alla quale l'amministrazione è tenuta alla mera applicazione del dato normativo e non può in alcun modo derogare alla decisione finale sulla base della situazione concreta riguardante il richiedente.
Si aggiunga che dall’esame degli atti di causa emerge che il ricorrente è gravato anche da procedimenti penali, tra cui quello per violazione dell’ordine di espulsione dal territorio nazionale di cui all’art. 14, comma 5 quater, del D.Lgs. n. 286 del 1998, condotta che disvela la pervicace volontà di rimanere in Italia in una posizione di irregolarità tale da sottrarlo ad ogni normale controllo; tale condotta, a sua volta, esclude qualsiasi contrasto dell’esercizio della discrezionalità del legislatore nella disciplina della regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno dello straniero con il parametro costituzionale di cui all’art. 3 Cost. (Corte cost., n. 172 del 2012).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge in ordine alla regolazione delle spese di giudizio che vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore dell’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
RA ER, Presidente
NL Di IT, Consigliere, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NL Di IT | RA ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.