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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/02/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2607/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2607/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORGONOVO Parte_1 C.F._1
WALTER, elettivamente domiciliato in Monza, via Italia 50 presso il difensore avv. BORGONOVO WALTER
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. Controparte_3 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione, così giudicare:
Nel merito
Per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa,
A) condannare il sig. in solido con la società a Controparte_3 Controparte_1 pagare all'ing. l'importo di euro 43.192,00 o il diverso importo, maggiore o minore, Parte_1
che sarà ritenuto di giustizia oltre agli interessi moratori dal dovuto al saldo;
B) condannare altresì il sig. in solido con la società Controparte_3 Controparte_2
a pagare all'ing. l'importo di euro 107.903,16 o il diverso importo,
[...] Parte_1
maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia oltre agli interessi moratori dal dovuto al saldo;
In ogni caso
pagina 1 di 6 Col favore di compensi e spese del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato a e a in data 17 marzo Controparte_1 Controparte_2
2021 e a in data 13 aprile 2021, conveniva in giudizio le società Controparte_3 Parte_1 [...]
e e chiedendo la condanna Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rispettivamente di e in solido tra loro, al pagamento della somma pari ad Controparte_3 CP_1
euro 43.192,00, oltre interessi moratori, di cui alle fatture nn. 3 e 6 del 29 marzo 2019 (doc. 16) a titolo di corrispettivo per l'attività di consulenza prestata, e di , in solido tra loro, Parte_2
della somma pari ad euro 107.903,16, oltre interessi moratori, di cui alle fatture nn. 1 del 1.3.2019; 2 del 19.2.2019 (doc. 18); 4 e 5 del 29.3.2019 (doc.17) a titolo di corrispettivo per l'attività di consulenza prestata.
A sostegno delle proprie pretese, deduceva di aver prestato, per oltre due anni a partire dal marzo del
2016, la propria attività di consulenza tecnica e commerciale nel campo della motoristica navale, effettuando svariati interventi tecnici, prestando assistenza dal punto di vista commerciale e di relazione con clienti e fornitori, nonché di riorganizzazione interna del personale delle società del gruppo, a favore di e delle società a lui facenti capo, sebbene amministrate da altri soggetti. CP_3
Secondo l'accordo con lo stesso concluso verbalmente, l'attore avrebbe dovuto percepire dalle società convenute, a titolo di compenso per l'attività prestata, il corrispettivo pari ad euro 3.000,00 al mese, oltre al rimborso delle spese sostenute. Egli, in particolare, assumeva di essersi recato, nel novembre
2017, ad a mettere in funzione tre motori venduti alla Micoperi S.p.A. sulla nave Seminole, Pt_3
senza che gli venisse corrisposto il compenso, né rimborsate le spese.
Nel corso del rapporto professionale l'attore afferma di aver ricevuto solamente la somma pari ad euro
20.000,00 liquidata a mezzo assegno, firmato dalla figlia del convenuto (doc. 8), a copertura delle fatture di cui al doc. 9.
I convenuti non si costituivano in giudizio e all'udienza del 24.09.2021 veniva dichiarata la contumacia della società Concessi i termini per memorie, la causa veniva istruita, oltre Controparte_1 che con le produzioni documentali dell'attore, mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei libri contabili obbligatori delle società convenute relativamente agli anni 2018-2020 e mediante espletamento di prove orali. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.
Parte Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di accertata la Controparte_4
regolarità della notifica anche nei confronti dei suddetti convenuti.
pagina 2 di 6 La causa trae origine da sei fatture emesse da per il totale di euro 151.095,16 (docc. 16, 17 e Pt_1
18) a fronte dell'attività che sostiene di avere prestato in virtù di un contratto d'opera professionale in essere con le controparti.
In diritto, il contratto di prestazione d'opera professionale prescinde da rigorismi di forma, non richiedendo la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, e qui sarebbe bastata “una semplice stretta di mano”, sicché la prova della sua stipulazione può essere fornita con qualsiasi mezzo. In assenza di un contratto scritto, nel caso di specie incombeva in capo all'attore l'onere di fornire la prova della fonte del credito azionato in giudizio, con particolare riguardo alle prestazioni commissionate e al corrispettivo pattuito, nonché alla corretta esecuzione delle prestazioni di cui richiede il pagamento.
Il fatto che il committente – in ispecie secondo le prospettazioni attoree – non fosse, al CP_3
momento della conclusione dei contratti il beneficiario della prestazione, poiché era formalmente estraneo alle società convenute, dal momento che era amministrata dalla figlia mentre CP_1 Per_1
la S.G.M. dalla moglie , non assume rilevanza diretta: infatti, secondo un Persona_2 consolidato indirizzo giurisprudenziale “Obbligato al pagamento dell'onorario per l'opera professionale svolta è il committente che non necessariamente è anche il beneficiario della prestazione potendo l'incarico esser conferito da un terzo o soltanto da alcuni dei soggetti nel cui interesse la prestazione è svolta” (cfr. Cass. n. 19596/2004 cui è conforme Cass. n. 8/2017).
In assenza di contratto, per assolvere all'onere probatorio su di sé stesso incombente, reso Pt_1
ancora più gravoso dalla contumacia dei convenuti, si affida alla smisurata produzione documentale della corrispondenza intercorsa, riversata in atti con la seconda memoria, dalla quale non è stato in grado di estrarre una e-mail in cui le parti abbiano definito e accettato specificamente i termini contrattuali, ma che serve a dare il senso del “grande lavoro svolto” da cui presumere l'esistenza di un rapporto contrattuale (doc. n. 31, cartella denominata: “corrispondenza varia di attività svolta per
Part entrambe le società e ”). CP_1
Difficile non trarre da suddetta documentazione sufficienti indizi concordanti per non poter ignorare che fosse il dominus delle società e che si fosse effettivamente instaurato tra le parti un CP_3
rapporto contrattuale di fatto, in virtù del quale l'attore prestava attività di consulenza in favore delle società convenute di cui resta, però, arduo quantificare il compenso monetario.
Parte Per quanto riguarda il credito vantato dall'attore nei confronti in solido con la , vi sono, CP_3
però, i riscontri che si traggono dalle dichiarazioni dei testimoni e che Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
hanno tutti confermano che, nel periodo tra il 2016 e il 2018, prestava la propria opera Pt_1
professionale per le società convenute.
pagina 3 di 6 In particolare, ha riferito che si rapportava con lui sia al telefono, che via mail, che Tes_1 Pt_1
faceva riunioni presso la sede della società, che faceva incontri con i dipendenti, con i clienti, con in fornitori;
ha confermato l'attività indicata nelle fatture precisando, in particolare, che l'importo di oltre settantanovemila euro, di cui alla fattura n. 1 del 1.3.2019 (doc. 18), era stato confermato da CP_3
in sua presenza nei due incontri indicati nel capo di prova. In particolare, ha confermato che si Pt_1
era occupato dell'acquisto e della rivendita dei motori per la nave Seminole e che da quest'operazione
Parte era scaturito un guadagno per , nonché l'attività prestata da a per la messa in Pt_1 Pt_3
funzione dei motori sulla nave ed il conseguente collaudo.
La signora , ex dipendente in quanto pensionata ha anch'ella confermato Persona_3 CP_1
l'attività prestata da nel periodo 2016-2018 per e per le due sue società, precisando Pt_1 CP_3
che lo vedeva spesso nei loro uffici a fare riunioni con dipendenti, personale, clienti, fornitori. Ha confermato l'attività prestata da per la nave Seminole. Pt_1
Il teste ha confermato anche lui l'attività prestata da per e per le sue società fra Tes_3 Pt_1 CP_3
2016-2018 ed, in particolare, ha precisato che lo stesso si era occupato appunto della nave Seminole.
Infine, anche l'ultimo teste escusso, che è tecnico navale, ha confermato l'attività prestata da Pt_1
per la in quanto ha detto che avevano lavorato assieme sulla nave fino al collaudo. CP_5
Parte Infatti, per l'attività di consulenza svolta in favore di , a copertura di fatture da quest'ultima emesse (doc.9) aveva già ricevuto, a settembre 2017, un assegno di € 20.000,00 (doc.8) Pt_1 firmato da che costituisce una smentita documentale dell'atteggiamento di controparte Persona_4
che è arrivata perfino a negare di averlo mai conosciuto.
Inoltre, con la prima memoria l'attore ha prodotto una fattura emessa da SGM a Micoperi S.p.A. nella quale, tra le varie voci fatturate, figurano “ore ing. ”, ovvero 57 ore lavorative al prezzo Pt_1 unitario di € 120 prestate dallo stesso attore (doc. 21).
Da quanto esposto discende che in ordine al quantum preteso vada operata una distinzione.
L'importo di cui alle fatture nn. 1 del 01.03.2019 e 2 del 29.03.2019 di cui al doc. n. 18, pari ad euro
82.334,64, la prima, ed euro 8.344,52, la seconda, va riconosciuto all'attore. Le fatture de quibus, infatti, si riferiscono alla c.d. commessa e in particolare, la prima fattura reca, quale CP_5 descrizione, “commissioni per la vendita di n. 3 ausiliari di bordo (commessa Micoperi)” e la seconda,
“Prestazioni professionali in qualità di commissioning engineer e assistenza di primo avviamento e collaudo gruppo a bordo del (commessa Micoperi) dal 09.11.2017 al 16.11.2017”. CP_5
Dette fatture trovano conferma sia nella presunzione di esistenza di un contratto d'opera tra le parti, sia nella prova raggiunta in ordine alla prestazione con esse fatturata, sia nella dimostrazione Parte dell'esecuzione della medesima prestazione ad opera di , sicchè la società , in solido con Pt_1
pagina 4 di 6 va condannata al pagamento della somma pari ad euro 90.679,16 di cui alle fatture Controparte_3
prodotte sub doc. 18), oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo.
Solo per detta cifra non ci si può fermare alla constatazione che la mera produzione in giudizio delle fatture non può costituire, nel giudizio di merito, piena prova del credito fatto valere in quanto, data la loro provenienza unilaterale, non sono documenti idonei a costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo costituire al massimo un mero indizio, oltre in quale non si può, invece,
Parte andare per le altre azionate nel presente giudizio, sia della (doc. 17), sia di (doc. 16). CP_6
Oltre a contenere una descrizione generica dell'attività svolta da , di cui dovrebbero costituire Pt_1
titolo per il pagamento, pari alla generica conferma che hanno trovato in sede di deposizione testimoniale, dette fatture non hanno trovato persuasivo riscontro come si auspicava di ottenere dall'ordine di esibizione delle scritture contabili in quanto queste non contengono registrazione alcuna delle fatture emesse da . Pt_1
Quand'anche si volesse ritenere non del tutto adempiuto l'ordine, alla luce dei rilievi formulati dalla difesa attorea a verbale dell'udienza del 15.3.2025, dall'inottemperanza si potrebbero legittimamente trarre solo argomenti di prova, in forza del disposto dell'art. 116 c.p.c., non certo un'implicita ammissione del fatto da provare.
Neppure sopperisce al difetto prima ancora che di prova, di allegazione, l'ingente produzione di documentazione che l'attore ha caricato su pennetta USB sub doc. 30 di cui si è limitato a fornire sommario indice dicendo che è “suddiviso in 5 macrocartelle relative alle seguenti attività svolte dall'ing. : Pt_1
1. assistenza per rinnovare fido per acquisto ricambi da PON POWER (30.1)
2. installazione nuovo server e ricerca nuovo contratto gestione linee telefoniche e internet (30.2)
3. ricerca ed acquisto programma gestionale per supportare attività gestione commesse (30.3)
4. riorganizzazione aziendale (30.4)
5. corrispondenza varia per sviluppo attività e ricerche motori per clienti (30.5)” senza compiere il realistico sforzo di dimostrare la conducenza anche di uno solo dei 77 smg (30.1), di una sola delle 68 mail (doc. 30.2), o delle oltre 155 e-mail (doc. 30.3), o delle 19 e-mail (doc. 30.4) o delle 42 mail (doc. 30.5) rispetto alla domanda di pagamento di € 43.192,00 azionata nei confronti di
Agrisani e di in solido. Controparte_1
A parte sortire l'effetto di ingenerare l'impressione “di quanto tempo, quanto lavoro e quanta fatica” siano state profuse da , non è dato cogliere lo scopo di tale esibizione aspecifica perché non è Pt_1
stato esposto negli scritti difensivi in che modo conduca a determinare l'importo preteso lasciando a chi pagina 5 di 6 legge di trarne, si ritiene inammissibilmente, le deduzioni o indicazioni che meglio crede (Cass. civ.
S.U. sent. 01/02/2008, n. 2435).
Ne consegue, pertanto, che gli importi di cui alle ulteriori fatture n. 3 e n. 6 del 29.3.2019 (doc. 16); n.
4 e n. 5 del 29.3.2019 (doc. 17), azionate in questo giudizio, non vanno riconosciuti all'attore e che la domanda in parte qua debba essere rigettata.
Le spese di lite tra l'attore e e seguono la soccombenza e Controparte_2 Controparte_3
secondo le tariffe professionali di cui al DM. del 13.8.2022, n. 147, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00 si liquidano in: € 2.552,00 per la fase di studio;
€
1.628,00 per la fase introduttiva;
€ 5.670,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali e in € 759,00 per esborsi.
Le spese di lite, nei rapporti tra l'attore e obbligata in solido con Controparte_1 [...]
seguono la soccombenza e non vanno liquidate stante la contumacia della parte vittoriosa. CP_3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da , con atto di citazione Parte_1
notificato a e a in data 17 marzo 2021, quest'ultima già Controparte_1 Controparte_2
contumace, e a in data 13 aprile 2021, contrariis reiectis: Controparte_3
dichiara la contumacia di e Controparte_2 Controparte_3
in parziale accoglimento, condanna in Parte_4 Controparte_2
persona del legale rappresentate p.t., in solido, al pagamento in favore dell'attore, per le causali di cui in motivazione, dell'importo pari ad euro 90.679,16, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal giorno della scadenza delle singole fatture al saldo;
rigetta nel resto la domanda;
condanna e in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore Controparte_3 CP_7
liquidate in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 759,00 per esborsi.
Nulla sulle spese nei confronti di in solido con Controparte_1 Controparte_3
Genova, 25 febbraio 2025
Il giudice Barbara Romano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2607/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORGONOVO Parte_1 C.F._1
WALTER, elettivamente domiciliato in Monza, via Italia 50 presso il difensore avv. BORGONOVO WALTER
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. Controparte_3 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione, così giudicare:
Nel merito
Per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa,
A) condannare il sig. in solido con la società a Controparte_3 Controparte_1 pagare all'ing. l'importo di euro 43.192,00 o il diverso importo, maggiore o minore, Parte_1
che sarà ritenuto di giustizia oltre agli interessi moratori dal dovuto al saldo;
B) condannare altresì il sig. in solido con la società Controparte_3 Controparte_2
a pagare all'ing. l'importo di euro 107.903,16 o il diverso importo,
[...] Parte_1
maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia oltre agli interessi moratori dal dovuto al saldo;
In ogni caso
pagina 1 di 6 Col favore di compensi e spese del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato a e a in data 17 marzo Controparte_1 Controparte_2
2021 e a in data 13 aprile 2021, conveniva in giudizio le società Controparte_3 Parte_1 [...]
e e chiedendo la condanna Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rispettivamente di e in solido tra loro, al pagamento della somma pari ad Controparte_3 CP_1
euro 43.192,00, oltre interessi moratori, di cui alle fatture nn. 3 e 6 del 29 marzo 2019 (doc. 16) a titolo di corrispettivo per l'attività di consulenza prestata, e di , in solido tra loro, Parte_2
della somma pari ad euro 107.903,16, oltre interessi moratori, di cui alle fatture nn. 1 del 1.3.2019; 2 del 19.2.2019 (doc. 18); 4 e 5 del 29.3.2019 (doc.17) a titolo di corrispettivo per l'attività di consulenza prestata.
A sostegno delle proprie pretese, deduceva di aver prestato, per oltre due anni a partire dal marzo del
2016, la propria attività di consulenza tecnica e commerciale nel campo della motoristica navale, effettuando svariati interventi tecnici, prestando assistenza dal punto di vista commerciale e di relazione con clienti e fornitori, nonché di riorganizzazione interna del personale delle società del gruppo, a favore di e delle società a lui facenti capo, sebbene amministrate da altri soggetti. CP_3
Secondo l'accordo con lo stesso concluso verbalmente, l'attore avrebbe dovuto percepire dalle società convenute, a titolo di compenso per l'attività prestata, il corrispettivo pari ad euro 3.000,00 al mese, oltre al rimborso delle spese sostenute. Egli, in particolare, assumeva di essersi recato, nel novembre
2017, ad a mettere in funzione tre motori venduti alla Micoperi S.p.A. sulla nave Seminole, Pt_3
senza che gli venisse corrisposto il compenso, né rimborsate le spese.
Nel corso del rapporto professionale l'attore afferma di aver ricevuto solamente la somma pari ad euro
20.000,00 liquidata a mezzo assegno, firmato dalla figlia del convenuto (doc. 8), a copertura delle fatture di cui al doc. 9.
I convenuti non si costituivano in giudizio e all'udienza del 24.09.2021 veniva dichiarata la contumacia della società Concessi i termini per memorie, la causa veniva istruita, oltre Controparte_1 che con le produzioni documentali dell'attore, mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei libri contabili obbligatori delle società convenute relativamente agli anni 2018-2020 e mediante espletamento di prove orali. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.
Parte Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di accertata la Controparte_4
regolarità della notifica anche nei confronti dei suddetti convenuti.
pagina 2 di 6 La causa trae origine da sei fatture emesse da per il totale di euro 151.095,16 (docc. 16, 17 e Pt_1
18) a fronte dell'attività che sostiene di avere prestato in virtù di un contratto d'opera professionale in essere con le controparti.
In diritto, il contratto di prestazione d'opera professionale prescinde da rigorismi di forma, non richiedendo la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, e qui sarebbe bastata “una semplice stretta di mano”, sicché la prova della sua stipulazione può essere fornita con qualsiasi mezzo. In assenza di un contratto scritto, nel caso di specie incombeva in capo all'attore l'onere di fornire la prova della fonte del credito azionato in giudizio, con particolare riguardo alle prestazioni commissionate e al corrispettivo pattuito, nonché alla corretta esecuzione delle prestazioni di cui richiede il pagamento.
Il fatto che il committente – in ispecie secondo le prospettazioni attoree – non fosse, al CP_3
momento della conclusione dei contratti il beneficiario della prestazione, poiché era formalmente estraneo alle società convenute, dal momento che era amministrata dalla figlia mentre CP_1 Per_1
la S.G.M. dalla moglie , non assume rilevanza diretta: infatti, secondo un Persona_2 consolidato indirizzo giurisprudenziale “Obbligato al pagamento dell'onorario per l'opera professionale svolta è il committente che non necessariamente è anche il beneficiario della prestazione potendo l'incarico esser conferito da un terzo o soltanto da alcuni dei soggetti nel cui interesse la prestazione è svolta” (cfr. Cass. n. 19596/2004 cui è conforme Cass. n. 8/2017).
In assenza di contratto, per assolvere all'onere probatorio su di sé stesso incombente, reso Pt_1
ancora più gravoso dalla contumacia dei convenuti, si affida alla smisurata produzione documentale della corrispondenza intercorsa, riversata in atti con la seconda memoria, dalla quale non è stato in grado di estrarre una e-mail in cui le parti abbiano definito e accettato specificamente i termini contrattuali, ma che serve a dare il senso del “grande lavoro svolto” da cui presumere l'esistenza di un rapporto contrattuale (doc. n. 31, cartella denominata: “corrispondenza varia di attività svolta per
Part entrambe le società e ”). CP_1
Difficile non trarre da suddetta documentazione sufficienti indizi concordanti per non poter ignorare che fosse il dominus delle società e che si fosse effettivamente instaurato tra le parti un CP_3
rapporto contrattuale di fatto, in virtù del quale l'attore prestava attività di consulenza in favore delle società convenute di cui resta, però, arduo quantificare il compenso monetario.
Parte Per quanto riguarda il credito vantato dall'attore nei confronti in solido con la , vi sono, CP_3
però, i riscontri che si traggono dalle dichiarazioni dei testimoni e che Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
hanno tutti confermano che, nel periodo tra il 2016 e il 2018, prestava la propria opera Pt_1
professionale per le società convenute.
pagina 3 di 6 In particolare, ha riferito che si rapportava con lui sia al telefono, che via mail, che Tes_1 Pt_1
faceva riunioni presso la sede della società, che faceva incontri con i dipendenti, con i clienti, con in fornitori;
ha confermato l'attività indicata nelle fatture precisando, in particolare, che l'importo di oltre settantanovemila euro, di cui alla fattura n. 1 del 1.3.2019 (doc. 18), era stato confermato da CP_3
in sua presenza nei due incontri indicati nel capo di prova. In particolare, ha confermato che si Pt_1
era occupato dell'acquisto e della rivendita dei motori per la nave Seminole e che da quest'operazione
Parte era scaturito un guadagno per , nonché l'attività prestata da a per la messa in Pt_1 Pt_3
funzione dei motori sulla nave ed il conseguente collaudo.
La signora , ex dipendente in quanto pensionata ha anch'ella confermato Persona_3 CP_1
l'attività prestata da nel periodo 2016-2018 per e per le due sue società, precisando Pt_1 CP_3
che lo vedeva spesso nei loro uffici a fare riunioni con dipendenti, personale, clienti, fornitori. Ha confermato l'attività prestata da per la nave Seminole. Pt_1
Il teste ha confermato anche lui l'attività prestata da per e per le sue società fra Tes_3 Pt_1 CP_3
2016-2018 ed, in particolare, ha precisato che lo stesso si era occupato appunto della nave Seminole.
Infine, anche l'ultimo teste escusso, che è tecnico navale, ha confermato l'attività prestata da Pt_1
per la in quanto ha detto che avevano lavorato assieme sulla nave fino al collaudo. CP_5
Parte Infatti, per l'attività di consulenza svolta in favore di , a copertura di fatture da quest'ultima emesse (doc.9) aveva già ricevuto, a settembre 2017, un assegno di € 20.000,00 (doc.8) Pt_1 firmato da che costituisce una smentita documentale dell'atteggiamento di controparte Persona_4
che è arrivata perfino a negare di averlo mai conosciuto.
Inoltre, con la prima memoria l'attore ha prodotto una fattura emessa da SGM a Micoperi S.p.A. nella quale, tra le varie voci fatturate, figurano “ore ing. ”, ovvero 57 ore lavorative al prezzo Pt_1 unitario di € 120 prestate dallo stesso attore (doc. 21).
Da quanto esposto discende che in ordine al quantum preteso vada operata una distinzione.
L'importo di cui alle fatture nn. 1 del 01.03.2019 e 2 del 29.03.2019 di cui al doc. n. 18, pari ad euro
82.334,64, la prima, ed euro 8.344,52, la seconda, va riconosciuto all'attore. Le fatture de quibus, infatti, si riferiscono alla c.d. commessa e in particolare, la prima fattura reca, quale CP_5 descrizione, “commissioni per la vendita di n. 3 ausiliari di bordo (commessa Micoperi)” e la seconda,
“Prestazioni professionali in qualità di commissioning engineer e assistenza di primo avviamento e collaudo gruppo a bordo del (commessa Micoperi) dal 09.11.2017 al 16.11.2017”. CP_5
Dette fatture trovano conferma sia nella presunzione di esistenza di un contratto d'opera tra le parti, sia nella prova raggiunta in ordine alla prestazione con esse fatturata, sia nella dimostrazione Parte dell'esecuzione della medesima prestazione ad opera di , sicchè la società , in solido con Pt_1
pagina 4 di 6 va condannata al pagamento della somma pari ad euro 90.679,16 di cui alle fatture Controparte_3
prodotte sub doc. 18), oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo.
Solo per detta cifra non ci si può fermare alla constatazione che la mera produzione in giudizio delle fatture non può costituire, nel giudizio di merito, piena prova del credito fatto valere in quanto, data la loro provenienza unilaterale, non sono documenti idonei a costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo costituire al massimo un mero indizio, oltre in quale non si può, invece,
Parte andare per le altre azionate nel presente giudizio, sia della (doc. 17), sia di (doc. 16). CP_6
Oltre a contenere una descrizione generica dell'attività svolta da , di cui dovrebbero costituire Pt_1
titolo per il pagamento, pari alla generica conferma che hanno trovato in sede di deposizione testimoniale, dette fatture non hanno trovato persuasivo riscontro come si auspicava di ottenere dall'ordine di esibizione delle scritture contabili in quanto queste non contengono registrazione alcuna delle fatture emesse da . Pt_1
Quand'anche si volesse ritenere non del tutto adempiuto l'ordine, alla luce dei rilievi formulati dalla difesa attorea a verbale dell'udienza del 15.3.2025, dall'inottemperanza si potrebbero legittimamente trarre solo argomenti di prova, in forza del disposto dell'art. 116 c.p.c., non certo un'implicita ammissione del fatto da provare.
Neppure sopperisce al difetto prima ancora che di prova, di allegazione, l'ingente produzione di documentazione che l'attore ha caricato su pennetta USB sub doc. 30 di cui si è limitato a fornire sommario indice dicendo che è “suddiviso in 5 macrocartelle relative alle seguenti attività svolte dall'ing. : Pt_1
1. assistenza per rinnovare fido per acquisto ricambi da PON POWER (30.1)
2. installazione nuovo server e ricerca nuovo contratto gestione linee telefoniche e internet (30.2)
3. ricerca ed acquisto programma gestionale per supportare attività gestione commesse (30.3)
4. riorganizzazione aziendale (30.4)
5. corrispondenza varia per sviluppo attività e ricerche motori per clienti (30.5)” senza compiere il realistico sforzo di dimostrare la conducenza anche di uno solo dei 77 smg (30.1), di una sola delle 68 mail (doc. 30.2), o delle oltre 155 e-mail (doc. 30.3), o delle 19 e-mail (doc. 30.4) o delle 42 mail (doc. 30.5) rispetto alla domanda di pagamento di € 43.192,00 azionata nei confronti di
Agrisani e di in solido. Controparte_1
A parte sortire l'effetto di ingenerare l'impressione “di quanto tempo, quanto lavoro e quanta fatica” siano state profuse da , non è dato cogliere lo scopo di tale esibizione aspecifica perché non è Pt_1
stato esposto negli scritti difensivi in che modo conduca a determinare l'importo preteso lasciando a chi pagina 5 di 6 legge di trarne, si ritiene inammissibilmente, le deduzioni o indicazioni che meglio crede (Cass. civ.
S.U. sent. 01/02/2008, n. 2435).
Ne consegue, pertanto, che gli importi di cui alle ulteriori fatture n. 3 e n. 6 del 29.3.2019 (doc. 16); n.
4 e n. 5 del 29.3.2019 (doc. 17), azionate in questo giudizio, non vanno riconosciuti all'attore e che la domanda in parte qua debba essere rigettata.
Le spese di lite tra l'attore e e seguono la soccombenza e Controparte_2 Controparte_3
secondo le tariffe professionali di cui al DM. del 13.8.2022, n. 147, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00 si liquidano in: € 2.552,00 per la fase di studio;
€
1.628,00 per la fase introduttiva;
€ 5.670,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali e in € 759,00 per esborsi.
Le spese di lite, nei rapporti tra l'attore e obbligata in solido con Controparte_1 [...]
seguono la soccombenza e non vanno liquidate stante la contumacia della parte vittoriosa. CP_3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da , con atto di citazione Parte_1
notificato a e a in data 17 marzo 2021, quest'ultima già Controparte_1 Controparte_2
contumace, e a in data 13 aprile 2021, contrariis reiectis: Controparte_3
dichiara la contumacia di e Controparte_2 Controparte_3
in parziale accoglimento, condanna in Parte_4 Controparte_2
persona del legale rappresentate p.t., in solido, al pagamento in favore dell'attore, per le causali di cui in motivazione, dell'importo pari ad euro 90.679,16, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal giorno della scadenza delle singole fatture al saldo;
rigetta nel resto la domanda;
condanna e in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore Controparte_3 CP_7
liquidate in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 759,00 per esborsi.
Nulla sulle spese nei confronti di in solido con Controparte_1 Controparte_3
Genova, 25 febbraio 2025
Il giudice Barbara Romano
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