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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/06/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 67/2023
PROMOSSA DA
(c.f. ), rappresentato e difeso per procura in atti, Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Rita Cicero (c.f. – , ed elettivamente domiciliato C.F._2 Email_1 presso il suo studio, in Lentini, Cortile Tribulato n. 14
APPELLANTE
CONTRO
(c. f. ), rappresentata e difesa, in forza di mandato in atti dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Faggella Pellegrino Antonio Christian, con domicilio eletto in Catania, in Viale Ionio n. 65, presso e nello studio dell'Avv. Alessandra Cerbino (C.F. , fax 093 1461752, P.E.C. C.F._3
Email_2
APPELLATA
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 30.4.2025, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 30 per il deposito di conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito di memorie di replica.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1055/2022, pubblicata in data 7.6.2022, il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 regolava le spese di lite secondo la soccombenza.
Per quanto ancora in questa sede rilevante, premesso che il decreto ingiuntivo era stato emesso per il pagamento del credito, vantato dalla banca, derivante dall'utilizzo di una carta revolving consegnata all'opponente a seguito della sottoscrizione, presso un esercizio commerciale della catena
[...]
di contratto credito al consumo finalizzato all'acquisto di un condizionatore, il primo CP_2 giudice rigettava, tra l'altro, il motivo di opposizione con cui il aveva eccepito la nullità del Pt_1 contratto di apertura di credito tramite l'utilizzo di carta revolving in quanto sottoscritto con soggetto – il commesso dell'esercizio commerciale presso cui aveva acquistato il condizionatore – privo della qualifica di intermediario finanziario abilitato ai sensi dell'art. 3, D. Lgs. 374/1999, perché “tale assunto deve ritenersi superato dalla dichiarazione riferita al contraente, che risulta averla espressamente sottoscritta, nella quale si legge “Prendo inoltre atto e concordo che Findomestic, in base a suoi criteri valutati, possa concedermi apertura di credito utilizzabile mediante una carta magnetizzata, rilasciata a mio nome” che denota di contro, come lo stesso contraente abbia individuato correttamente la Findomestic come mutuante del contratto di finanziamento sottoscritto”.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva chiedendone il rigetto. Controparte_1
Con ordinanza in data 10.7.2024 la Corte disponeva CTU “finalizzata ad accertare, sulla base della documentazione in atti, il saldo finale del rapporto instaurato tra le parti in forza dell'utilizzo della carta revolving per cui è causa facendo applicazione dei seguenti criteri: considerare l'ammontare del credito erogato a attraverso l'utilizzo, fatto dallo Parte_1 stesso, della carta revolving;
pagina 2 di 5 computare, sul credito erogato, i soli interessi al tasso legale, con esclusione di qualsiasi onere o spesa contrattualmente previsti;
detrarre da quanto dovuto alla finanziaria i pagamenti effettuati dal ”. Pt_1
In data 6.12.2024 veniva depositata la CTU.
All'udienza del 30.4.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo di gravame, che in quanto costituente ragione maggiormente liquida della decisione va subito esaminato, l'appellante ha criticato la parte della sentenza sopra riportata con cui il
Tribunale escludeva la nullità dell'apertura di credito utilizzabile tramite carta revolving per essere stato il contratto concluso attraverso soggetto privo della qualità di agente in attività finanziaria, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice: “La questione non riguarda
l'identità della controparte bensì il diverso contratto concluso. Infatti, per la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal D.lgs. n. 374/1999.
Detta prescrizione può essere derogata solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving, non configurando quest'ultimo un credito finalizzato (cfr. ex multis: A.B.F. - Collegio di Bari, decisione n. 5051/2019; A.B.F. - Collegio di Napoli, decisione n. 9474/2015).
Sul punto, non si può sottacere in ordine al comunicato della Banca d'Italia n. 313116/2010 con il quale è stato specificamente chiarito che, con riferimento alle carte di credito revolving, è vigente
l'obbligo degli intermediari finanziari di avvalersi di agenti in attività finanziaria ai fini della promozione e della conclusione di contratti revolving (le cui condizioni spesso non sono trasparenti), e non dei commessi di un negozio di elettrodomestici che si limitano a far firmare frettolosamente in un contesto affollato dei moduli che l'acquirente non ha modo di leggere né il commesso è in grado di spiegare.
Si tratta di un obbligo espressamente prescritto dall'art. 3 D.lgs. n. 374/1999 e dall'art. 3 del regolamento di cui al D.M. 13.12.2001 n. 485, evidentemente violati nella fattispecie in esame, con
pagina 3 di 5 conseguente nullità del relativo contratto”.
La banca appellata controdeduceva chiedendo il rigetto dell'appello.
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia fondato condividendosi appieno le ragioni da ultimo affermate Cass., sez. I, 13 maggio 2025, n. 12838, secondo cui: “Nella vigenza del d.g. n. 374 del
1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lg. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso
l ex art. 3, d.lg. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, comma 1, c.c.”, resa in fattispecie CP_3 esattamente sovrapponibile a quella per cui è causa.
In considerazione della nullità del contratto, è stata disposta la sopra indicata CTU volta a verificare l'eventuale ammontare del credito vantato dalla banca.
Tramite la detta CTU è stato accertato che in relazione all'apertura di credito da utilizzare tramite carta revolving per cui è causa nessun debito sussiste in capo al il quale piuttosto, Parte_1 avuto riguardo ai pagamenti effettuati (tutti prima della cessione del credito a , risulta Controparte_1 creditore di di € 3.139,42, non dovendosi considerare gli interessi attivi per Controparte_4 il mutuatario in difetto di domanda ed inclusa l'imposta di bollo sugli ee/cc che non sarebbe stata sostenuta in mancanza di attivazione del credito e di emissione degli ee/cc.
In definitiva, quindi, va accolto l'appello e riformata la sentenza impugnata con la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda azionata con il ricorso monitorio.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda pari ad € 7.333,25, oltre accessori.
Le spese di CTU vanno poste, in via definitiva, a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 67/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, n. 1055/2022, Parte_1 pubblicata in data 7.6.2022: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 661/2017 del 29.3.2017 e rigetta la domanda oggetto del ricorso per ingiunzione in data 16.3.2017; condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che Controparte_1 liquida, per ciascuno di essi, in € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
pagina 4 di 5 pone le spese di CTU, già separatamente liquidate, in via definitiva a carico di Controparte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 25 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 67/2023
PROMOSSA DA
(c.f. ), rappresentato e difeso per procura in atti, Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Rita Cicero (c.f. – , ed elettivamente domiciliato C.F._2 Email_1 presso il suo studio, in Lentini, Cortile Tribulato n. 14
APPELLANTE
CONTRO
(c. f. ), rappresentata e difesa, in forza di mandato in atti dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Faggella Pellegrino Antonio Christian, con domicilio eletto in Catania, in Viale Ionio n. 65, presso e nello studio dell'Avv. Alessandra Cerbino (C.F. , fax 093 1461752, P.E.C. C.F._3
Email_2
APPELLATA
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 30.4.2025, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 30 per il deposito di conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito di memorie di replica.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1055/2022, pubblicata in data 7.6.2022, il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 regolava le spese di lite secondo la soccombenza.
Per quanto ancora in questa sede rilevante, premesso che il decreto ingiuntivo era stato emesso per il pagamento del credito, vantato dalla banca, derivante dall'utilizzo di una carta revolving consegnata all'opponente a seguito della sottoscrizione, presso un esercizio commerciale della catena
[...]
di contratto credito al consumo finalizzato all'acquisto di un condizionatore, il primo CP_2 giudice rigettava, tra l'altro, il motivo di opposizione con cui il aveva eccepito la nullità del Pt_1 contratto di apertura di credito tramite l'utilizzo di carta revolving in quanto sottoscritto con soggetto – il commesso dell'esercizio commerciale presso cui aveva acquistato il condizionatore – privo della qualifica di intermediario finanziario abilitato ai sensi dell'art. 3, D. Lgs. 374/1999, perché “tale assunto deve ritenersi superato dalla dichiarazione riferita al contraente, che risulta averla espressamente sottoscritta, nella quale si legge “Prendo inoltre atto e concordo che Findomestic, in base a suoi criteri valutati, possa concedermi apertura di credito utilizzabile mediante una carta magnetizzata, rilasciata a mio nome” che denota di contro, come lo stesso contraente abbia individuato correttamente la Findomestic come mutuante del contratto di finanziamento sottoscritto”.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva chiedendone il rigetto. Controparte_1
Con ordinanza in data 10.7.2024 la Corte disponeva CTU “finalizzata ad accertare, sulla base della documentazione in atti, il saldo finale del rapporto instaurato tra le parti in forza dell'utilizzo della carta revolving per cui è causa facendo applicazione dei seguenti criteri: considerare l'ammontare del credito erogato a attraverso l'utilizzo, fatto dallo Parte_1 stesso, della carta revolving;
pagina 2 di 5 computare, sul credito erogato, i soli interessi al tasso legale, con esclusione di qualsiasi onere o spesa contrattualmente previsti;
detrarre da quanto dovuto alla finanziaria i pagamenti effettuati dal ”. Pt_1
In data 6.12.2024 veniva depositata la CTU.
All'udienza del 30.4.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo di gravame, che in quanto costituente ragione maggiormente liquida della decisione va subito esaminato, l'appellante ha criticato la parte della sentenza sopra riportata con cui il
Tribunale escludeva la nullità dell'apertura di credito utilizzabile tramite carta revolving per essere stato il contratto concluso attraverso soggetto privo della qualità di agente in attività finanziaria, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice: “La questione non riguarda
l'identità della controparte bensì il diverso contratto concluso. Infatti, per la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal D.lgs. n. 374/1999.
Detta prescrizione può essere derogata solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving, non configurando quest'ultimo un credito finalizzato (cfr. ex multis: A.B.F. - Collegio di Bari, decisione n. 5051/2019; A.B.F. - Collegio di Napoli, decisione n. 9474/2015).
Sul punto, non si può sottacere in ordine al comunicato della Banca d'Italia n. 313116/2010 con il quale è stato specificamente chiarito che, con riferimento alle carte di credito revolving, è vigente
l'obbligo degli intermediari finanziari di avvalersi di agenti in attività finanziaria ai fini della promozione e della conclusione di contratti revolving (le cui condizioni spesso non sono trasparenti), e non dei commessi di un negozio di elettrodomestici che si limitano a far firmare frettolosamente in un contesto affollato dei moduli che l'acquirente non ha modo di leggere né il commesso è in grado di spiegare.
Si tratta di un obbligo espressamente prescritto dall'art. 3 D.lgs. n. 374/1999 e dall'art. 3 del regolamento di cui al D.M. 13.12.2001 n. 485, evidentemente violati nella fattispecie in esame, con
pagina 3 di 5 conseguente nullità del relativo contratto”.
La banca appellata controdeduceva chiedendo il rigetto dell'appello.
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia fondato condividendosi appieno le ragioni da ultimo affermate Cass., sez. I, 13 maggio 2025, n. 12838, secondo cui: “Nella vigenza del d.g. n. 374 del
1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lg. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso
l ex art. 3, d.lg. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, comma 1, c.c.”, resa in fattispecie CP_3 esattamente sovrapponibile a quella per cui è causa.
In considerazione della nullità del contratto, è stata disposta la sopra indicata CTU volta a verificare l'eventuale ammontare del credito vantato dalla banca.
Tramite la detta CTU è stato accertato che in relazione all'apertura di credito da utilizzare tramite carta revolving per cui è causa nessun debito sussiste in capo al il quale piuttosto, Parte_1 avuto riguardo ai pagamenti effettuati (tutti prima della cessione del credito a , risulta Controparte_1 creditore di di € 3.139,42, non dovendosi considerare gli interessi attivi per Controparte_4 il mutuatario in difetto di domanda ed inclusa l'imposta di bollo sugli ee/cc che non sarebbe stata sostenuta in mancanza di attivazione del credito e di emissione degli ee/cc.
In definitiva, quindi, va accolto l'appello e riformata la sentenza impugnata con la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda azionata con il ricorso monitorio.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda pari ad € 7.333,25, oltre accessori.
Le spese di CTU vanno poste, in via definitiva, a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 67/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, n. 1055/2022, Parte_1 pubblicata in data 7.6.2022: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 661/2017 del 29.3.2017 e rigetta la domanda oggetto del ricorso per ingiunzione in data 16.3.2017; condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che Controparte_1 liquida, per ciascuno di essi, in € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
pagina 4 di 5 pone le spese di CTU, già separatamente liquidate, in via definitiva a carico di Controparte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 25 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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