Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00877/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01126/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1126 del 2024, proposto da
Casa di Cura Prof. Dott. Luigi Cobellis S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Bartolo De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Fiorillo e Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ce.M.S.I. Capo Spartivento – Salerno - S.r.l. – Centro di Medicina Subacquea Iperbarica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della “Deliberazione del Direttore Generale dell’Asl Salerno n. 1661 del 28.11.2023 recante l’oggetto: D.G.R.C. N. 347 DEL 13/06/2023 “Misure straordinarie in favore del servizio sanitario regionale per fronteggiare gli incrementi dei costi delle fonti di energia. contributo una tantum per l’esercizio 2022” riconosciuto alle strutture private accreditate - presa d’atto” con annesso allegato, pubblicato sull’albo pretorio Asl Salerno in data 29.11.2023;
di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, e non conosciuto, con ampia riserva di motivi aggiunti ivi compresa la nota prot n. 5970 del 09.01.2024 di diniego da parte dell’UOC Assistenza Accreditata dell’Asl Salerno.
Visti il ricorso in riassunzione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. CC VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
Con atto notificato in data 27.03.2024 e depositato in pari data, la società ricorrente proponeva il rimedio straordinario avanti il Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, con cui si denegava l’agognato contributo stante la tardiva presentazione della domanda.
Dopo l’atto di opposizione e la richiesta di trasposizione effettuata dalla Asl Salerno, il ricorso veniva quivi riassunto, a mezzi di gravame essenzialmente deducendosi la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto plurimi profili, lamentandosi in particolare che di nessun termine sarebbe a parlarsi nella disciplina primaria; la fissazione di esso termine per la presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa, operata dalla delibera di Giunta Regionale della Campania n. 347/2023, violerebbe i principi di gerarchia della fonti; in ogni caso, si tratterebbe di termine meramente ordinatorio, la cui inosservanza giammai potrebbe precludere il conseguimento del contributo; violate sarebbero, altresì, le guarentigie procedimentali spettanti alla ricorrente, avendo la Asl intimata omesso di notificare il cd. “preavviso di rigetto” ex art. 10-bis l. 241/90; in ogni caso, il superamento del termine sarebbe stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, costituito dal blocco del sistema informatico, non imputabile alla scrivente struttura sanitaria.
Si costituiva la intimata Asl Salerno, rilevando in via liminare il difetto di giurisdizione di questo TAR, la inammissibilità per mancata impugnazione della presupposta delibera giuntale n. 347/23 ovvero per mancata notifica ai controinteressati, instando, comunque, per la reiezione del ricorso, comechè infondato.
La causa, alfine, illustrate le rispettive posizioni anche con scritto conclusionali e di replica, veniva introitata per la decisione all’esito della pubblica udienza del 24 marzo 2026.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
In appresso si riportano le previsioni primarie, siccome declinate dalla Regione, che tratteggiano i presupposti condizionanti la erogazione del contributo che ne occupa:
- “ le regioni e le province autonome di EN e di LZ possono riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalità richiamate nel comma 3 del presente articolo, un contributo una tantum, a valere sulle risorse ripartite con il decreto di cui al comma 4, non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022, a fronte di apposita rendicontazione, da parte della struttura interessata, dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo anno per le utenze di energia elettrica e gas, comunque ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale ” (art. 5, comma 5, d.l. 144/22, come convertito da l. 175/22);
- la regione Campania, con proprie delibere giuntali, riproducendo la disciplina primaria, ha solo provveduto, per quel che quivi viene in rilievo, a disciplinare la scansione procedimentale volta alla “ricezione” delle domande, non mai incidendo sui presupposti di fatto e di diritto condizionanti la erogazione del contributo, tutti immancabilmente foggiati nelle norme primarie.
Orbene, la ricorrente agisce avanti questo TAR giustappunto lamentando l’illegittimo agere della Amministrazione che avrebbe frapposto, a suo dire, impedimenti e/o termini decadenziali ad una pretesa creditoria, di contro, condizionata solo ed esclusivamente alla certazione della sussistenza di presupposti indeclinabilmente foggiati nelle norme primarie; in tal guisa frustrando la realizzazione di “ un diritto riconosciuto per legge ai sensi dell'art. 5, comma 5 del decreto-legge n. 144/2022, convertito in legge n. 175/2022 e della conseguente scelta contenuta nella delibera di Giunta Regionale della Campania n. 347/2023 del contributo una tantum de quo concedibile alle strutture private accreditate ” (così, pag. 4, ricorso in riassunzione).
Non è, indi, in giuoco ex professo l’ an della pretesa, bensì il quomodo per la trasmissione della relativa richiesta, con la fissazione di un termine asseritamente frapposto contra legem dalla Amministrazione, e dalla cui inosservanza sarebbe disceso un effetto decedenziale.
Orbene, è evidente che il thema decidendum –siccome delimitato dalla causa petendi , ovvero dal petitum sostanziale foggiato nel ricorso- afferisce alla certazione della “ininfluenza” ovvero della “irrilevanza” degli “ostacoli procedimentali” interposti dalla Asl, comechè illegittimamente impedienti il conseguimento del bene della vita; bene delle vita condizionato, come del resto reputato anche dalla stessa ricorrente, al solo accertamento dei presupposti di fatto e di diritto foggiati nella norma di legge.
La pretesa azionata dalla ricorrente –e il diniego opposto dalla ASL sulla scorta di una asserita decadenza riveniente dal superamento di un termine procedimentale- concernono, indi, situazioni giuridiche soggettive già compiutamente tratteggiate e delineate dalle norme, senza che all’uopo residuino margini di autoritativo divisamento da parte della Amministrazione.
Ne discende il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del competente Giudice ordinario, d’innanzi al quale la controversia potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69.
E ciò tenuto altresì conto del fatto che la cognitio spetta al Giudice ordinario allorquando si verta in tema:
- non già di atti o provvedimenti amministrativi autoritativi, di esercizio del potere di programmazione sanitaria;
- bensì , come nella fattispecie in esame, di pretese patrimoniali costituenti mero esercizio di un diritto di credito, i cui presupposti di fatto e di diritto trovano nella legge la loro compiuta individuazione.
La controversia azionata risulta così rientrare nell’ambito della Giurisdizione ordinaria, non venendo in rilievo, nel caso di specie, un profilo legato all’esercizio, da parte della pubblica Amministrazione, di poteri discrezionali, bensì emergendo un mero diniego di una pretesa creditoria fondante su circostanze compiutamente “normate” e, dunque, suscettibili di mera certazione , all’interno di un rapporto di matrice e connotazione paritetica .
Militano nei generali sensi suesposti, le statuizioni ex professo rese in fattispecie analoghe, per cui “ in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie relative alle provvidenze economiche previste dall'art. 4, comma 5-bis, d.l. n. 34 del 2020, convertito con l. 77 del 2020, a favore delle strutture private accreditate che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, hanno dovuto sospendere la propria attività ordinaria, trattandosi di contributi previsti dalla legge sui quali l'amministrazione sanitaria mantiene esclusivamente funzioni di vigilanza, senza alcun potere discrezionale di apprezzamento del beneficio ” (Cass., SS.UU., 15404/24).
Trattasi di principi, peraltro, espressamente reiterati in materia affine a quella che ne occupa da questa Sezione, ancor di recente (TAR Campania, Salerno, 26 giugno 2025, n. 1228).
Le peculiari connotazioni della controversia, e la natura della pronunzia, inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia al Giudice ordinario dinanzi al quale il ricorso potrà essere eventualmente riassunto, ex art. 11 c.p.a., ai fini della translatio iudicii .
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
RL SS, Presidente
CC VA, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| CC VA | RL SS |
IL SEGRETARIO