Sentenza 30 settembre 2009
Massime • 1
Integra il tentativo di rapina anche il mero possesso di armi, pur se di fatto non utilizzate, in quanto l'univocità della condotta va apprezzata, senza tenere conto della distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi, nelle sue caratteristiche oggettive, così da verificare se sia tale da rivelare le finalità attraverso l'apprezzamento, secondo le regole di comune esperienza, della natura e dell'essenza degli atti compiuti e del contesto in cui si inseriscono.
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- 1. Tentativo e atti preparatori: una questione sempre apertaAndrea Giudici · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Un uomo si trova di fronte ad una banca: la conosce, ha compiuto tutti i sopralluoghi del caso, ha con sé armi ed alcuni strumenti volti al travisamento della persona. È tutto pronto, non gli resta che attendere il momento più propizio per decidersi ad entrare finalmente in azione, sta per commettere una rapina. Questo basta alla locale compagnia di carabinieri per intervenire: l'uomo si lancia in una precipitosa fuga, al termine della quale i militari riescono a trarlo in arresto. È un caso - si potrebbe dire - di scuola: il «classico» rapinatore sorpreso mentre ha concluso la fase di preparazione del delitto e non ha ancora avviato quella esecutiva. Nondimeno, l'ipotesi costituisce …
Leggi di più… - 2. La rapinahttps://www.studiocataldi.it/
Il delitto di rapina, inserito dal legislatore codicistico tra i reati contro il patrimonio, è previsto e punito dall'art. 628 del codice penale Cos'è la rapina Soggetti attivi e passivi Elemento oggettivo La violenza e la minaccia La condotta Elemento soggettivo Le aggravanti speciali Aspetti procedurali Cos'è la rapina La rapina è il reato commesso da "chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene" o da chi "adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o …
Leggi di più… - 3. Prova indiziaria e ragionevole dubbio (Cass. 25016/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 agosto 2022
Per indizio s'intende un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cd. sillogismo giudiziario: l'indizio è un elemento conoscitivo che, senza poter rappresentare in via diretta il fatto da provare, è dotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanze diverse, ma collegate sul piano logico con quella da dimostrare. Se dall'indizio è deducibile un'unica conseguenza, esso costituisce una prova logica compiuta ed in sè sufficiente nel senso che presenta una correlazione obbligata tra fatto ignoto e quello noto, al quale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/09/2009, n. 40702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40702 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 30/09/2009
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - N. 4055
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 19153/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO;
nei confronti di:
1) RI CA N. IL 05/05/1980;
avverso la sentenza n. 1029/2006 CORTE APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/12/2006;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GUGLIELMO PASSACANTANDO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 18 dicembre 2006, la Corte di Appello di Catanzaro, 1A sezione penale, in riforma della sentenza del Tribunale in sede, assolveva l'appellante ST UC dal delitto di concorso in tentata rapina aggravata ascrittogli al capo A) e per l'effetto rideterminava la pena, per i residui reati, in anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
La corte territoriale riteneva meritevole di accoglimento la doglianza relativa alla sussistenza del tentativo punibile in relazione al delitto di rapina ascritto, perché l'imputato, sebbene portasse con sè gli strumenti necessari per la consumazione di una rapina, non aveva ancora iniziato alcuna condotta tipica, tale non potendo considerarsi l'aver guardato dall'esterno dentro le finestre del locali della ETR.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore Generale della Repubblica, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 628 c.p. perché l'idoneità degli atti deve essere interpretata quale capacità potenziale, attitudine degli atti alla luce di una valutazione prognostica a contribuire in modo rilevante alla commissione di un delitto, attitudine da valutarsi ex ante, tenendo conto delle circostante in cui opera l'agente, delle modalità delle azioni, prescindendo dal contemporaneo inserimento di interventi esterni che abbiano impedito la realizzazione dell'evento. Nel caso in esame la Corte di appello: 1) ha svilito immotivatamente le precise risultanze del testimoniale, concorde nel ricordare l'atteggiamento intenzionale dei giovani notati nei pressi dell'agenzia ETR, la loro reazione nei confronti di chi li aveva notati e il rinvenimento dell'involucro, gettato dagli stessi sotto un'automobile, contenente un passamontagna e una pistola, funzionante, con matricola abrasa;
2) ha omesso di valutare le dichiarazioni del collaborante Di Napoli, ritenuto credibile dal Tribunale, previa rivisitazione critica del narrato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Integra il delitto di tentativo di rapina anche il mero possesso di anni, pur se di fatto non utilizzate, in quanto l'univocità dell'azione va apprezzata, senza tener conto della distinzione fra atti preparatori ed atti esecutivi, nelle sue caratteristiche oggettive, così da verificare se sia tale da rivelare la finalità attraverso l'apprezzamento, secondo le regole della comune esperienza, della natura e dell'essenza degli atti compiuti e del contesto in cui si inseriscono (Cass. Sez. 2, 10.2-9.6.2005 n. 21955;
abbandonata ormai la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, si ricorda che costituisce pacifico principio quello per cui gli atti possono ritenersi univoci ove, considerati in sè medesimi, per il contesto in cui si inseriscono, per la loro natura ed essenza, rivelino l'intenzione dell'agente, la canfigurabilità del fatto non può ritenersi esclusa solo perché il concreto obiettivo non è stato con assoluta certezza identificato);
Nel caso in esame, il Tribunale aveva spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto che l'obiettivo fosse costituito dagli offici cassa della ETR, sulla scorta della testimonianza dell'Isp. Mazzei, che la Corte territoriale trascura o svilisce, perché valorizza la circostanza che non sarebbe stata posta in essere alcuna frazione della condotta tipica, sicché l'inspicere nei locali da parte dei soggetti agenti, è stato considerato come dato neutro. Ma in tal modo ha frazionato le condotte rilevanti (detenzione di arma e di passamontagna da leggere in unione con l'Interesse dimostrato per gli uffici cassa dell'ETR)
Si impone quindi l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, che, nella piana libertà di salutazione propria del giudizio di merito, si attenga ai principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di tentata rapina e rinvia ad altra sezione della corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2009