Sentenza 13 aprile 2006
Massime • 1
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede l'inapplicabilità dei termini di prescrizione che risultino più brevi di quelli previgenti nei processi pendenti davanti alla Corte di cassazione, in quanto il legislatore, nell'ambito di un articolato regime transitorio, ha operato una ragionevole differenziazione fra gli imputati, in considerazione di un fattore oggettivo, rappresentato dalla diversa incidenza della modifica legislativa dei termini di prescrizione nel tempo e nei diversi stadi dell'accertamento penale, ponendo in essere tale modulazione senza revocare in dubbio il nucleo essenziale e fondamentale della garanzia offerta ai cittadini attraverso l'istituto della prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2006, n. 17915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17915 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 13/04/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 681
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 008750/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI MI IO, N. IL 21/03/1966;
avverso SENTENZA del 20/12/2004 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLONNESE ANDREA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Enrico Delehaye che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. FEDERICO PAOLO del Foro di Roma. OSSERVA
La Corte d'appello di Torino con sentenza 20.12.2004 confermava la decisione del Tribunale di Vercelli, in data 4.3.1999, con la quale Di RI CL era stato condannato alla pena di legge perché ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 479 c.p.. Era stato contestato che l'imputato, maresciallo dei carabinieri, formando una relazione di servizio nell'esercizio delle sue funzioni, aveva, nella stessa, falsamente attestato che ad una operazione di servizio presso un istituto bancario aveva partecipato anche il carabiniere Luca NI. Veniva accertato che la falsa attestazione era stata eseguita al fine di ottenere l'annullamento di una contravvenzione stradale, elevata al Di RI per aver parcheggiato la propria auto, in divieto di sosta, nei pressi della banca, volendo così giustificare la presenza della vettura in quel luogo. La Corte territoriale premetteva che l'imputato aveva presentato motivi nuovi, introducendo, con riferimento ad un punto della decisione non contestato nell'atto di impugnazione principale (cioè la falsità del contenuto della relazione di servizio), questioni volte a contrastare la prova del fatto.
Osservava, quindi, che ciò, ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4, non era consentito;
aggiungeva, tuttavia, che, ove si volesse ammettere, in conformità ad un orientamento giurisprudenziale minoritario, la possibilità di dedurre, con motivi nuovi, ragioni diverse da quelle poste a base dei motivi principali, le censure svolte nei motivi aggiunti non risultavano fondate. Propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato denunciando, nei primi due motivi violazione di legge sotto diversi profili.
Deduce, anzitutto, che le dichiarazioni rese dal carabiniere NI il 20.12.1996 presso la stazione dei Cabinieri di Sanità non potevano, ai sensi dell'art. 350 c.p.p., comma 7, essere utilizzate nel dibattimento.
Il NI infatti, pur non essendo stato iscritto nel registro degli indagati, era anch'egli autore del falso ed in tale contesto la norma indicata consente l'utilizzazione delle dichiarazioni nei limiti dell'art. 503 c.p.p., comma 3, cioè ai fini delle contestazioni. Sostiene quindi, nel secondo motivo, che anche le dichiarazioni rese dall'imputato al P.M. erano inutilizzabili per violazione del precetto di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, non essendo stato rivolto all'imputato il triplice avvertimento prescritto dalla norma indicata.
Nel terzo motivo deduce carenza ed illogicità di motivazione assumendo, in sostanza, che la relazione non era integralmente falsa, in quanto l'operazione presso la banca era stata effettivamente compiuta.
Nel quarto motivo denuncia erronea applicazione e difetto di motivazione con riguardo alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Sostiene al riguardo che - per effetto della concessione di circostanze attenuanti generiche, - era stata irrogata la pena di mesi otto di reclusione e, pertanto, il termine di prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p., risultava ormai spirato.
Con motivi aggiunti solleva questione di legittimità costituzionale della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, nella parte in cui prevede l'esclusione dell'applicazione della nuova disciplina in particolare ai processi pendenti davanti alla Corte di Cassazione, per contrasto con l'art. 3 Cost.. Deve, per ragioni di priorità logica, essere esaminata anzitutto la questione di costituzionalità della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3 ("modifiche al codice penale ed alla L. 26 luglio 1975, n.354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione"), secondo cui non si applicano i termini di prescrizione che risultano più brevi di quelli previgenti nei processi già pendenti in primo grado, ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché nei processi già pendenti in grado d'appello o avanti alla Corte di Cassazione, "per contrasto col principio di uguaglianza e di parità di trattamento, nonché del principio di razionalità e ragionevolezza dell'impianto legislativo".
La questione è manifestamente infondata in quanto il legislatore, nell'ambito di un articolato regime transitorio, ha operato una ragionevole differenziazione fra gli imputati, in considerazione di un fattore oggettivo, rappresentato dalla diversa incidenza della modifica legislativa dei termini di prescrizione nel tempo e nei diversi stadi dell'accertamento penale, ponendo in essere tale modulazione senza "revocare in dubbio" il nucleo essenziale e fondamentale della garanzia offerta ai cittadini attraverso l'istituto della prescrizione (Cass. Sez. 6^, 12.12.2005, Marcantonini).
I motivi - che costituiscono riproposizione di analoghe censure avanzate in appello e motivatamente disattese - sono privi di fondamento ed il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
Con riguardo ai primi due motivi di impugnazione deve premettersi che la Corte territoriale aveva precisato che la falsità della relazione di servizio era risultata provata dalle dichiarazioni dell'imputato, delle quali era stata data lettura ai sensi dell'art. 513 c.p.p., non avendo la difesa consentito all'esame dello stesso e dalle deposizioni rese al dibattimento dai carabinieri Nuzzo e Rubino. Questi ultimi avevano attestato che il carabiniere NI il giorno 9.9.1996 era comandato in caserma per la pulizia delle armi, come risultava dal "memoriale" di servizio. I predetti avevano poi riferito di aver appreso dal NI che egli non si era recato in banca col maresciallo, il quale lo aveva indotto a firmare la falsa relazione.
In tale contesto la Corte aveva correttamente opinato che vi era prova testimoniale diretta sulla circostanza che il NI era in servizio in caserma nel pomeriggio a partire dalle 13,30 (e non dal mattino, come indicato nella relazione di servizio) e testimonianze de relato sulle dichiarazioni rese dal carabiniere NI. Ciò premesso, deve osservarsi che erroneamente il ricorrente deduce che le dichiarazioni del NI, per la posizione processuale dello stesso, erano inutilizzabili.
Poiché le parti avevano rinunciato all'audizione del NI "anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 195 c.p.p.", cioè proprio in ordine alla utilizzabilità delle testimonianze indirette rese dai testi, quanto riferito ed acquisito restava utilizzabile ai fini probatori.
Relativamente al secondo motivo è sufficiente osservare - come già rilevato dai giudici d'appello - che anche le dichiarazioni rese dal Di RI al P.M. in data 18.1.97 ed ammissive di responsabilità, erano utilizzabili senza necessità di rinnovo dell'istruzione probatoria, ancorché rese senza il triplice avvertimento previsto dall'art. 64 c.p.p., introdotto dalla L. 1 marzo 2001, n. 63. Infatti, in forza della disposizione di cui alla citata legge, art. 26, comma 2, la rinnovazione dell'esame è prevista solo se il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari. Con riguardo al terzo motivo deve rilevarsi che, contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata ha puntualmente esplorato la falsità del contenuto della relazione, che era diretta a provare "un'operazione di controllo della quale non vi è prova", essendo risultato che l'imputato si era recato in banca da solo, in borghese e fuori dall'orario di servizio, mentre la falsa attestazione della presenza del carabiniere mirava ad accreditare il compimento di un'operazione di servizio, al fine di ottenere l'annullamento dell'infrazione stradale.
L'ultima ragione di doglianza è priva di ogni fondamento. Nel computo dei termini di prescrizione, in forza della disposizione di cui all'art. 157 c.p., comma 2, la riduzione della pena, per le accordate attenuanti generiche, deve valutarsi nella misura minima e cioè in giorni uno.
Pertanto il termine massimo di prescrizione, per il reato contestato, che prevede la pena di anni sei di reclusione, è di anni 15 ed andrà a maturare il 13.11.2011.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2006