Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/1998, n. 2892
CASS
Sentenza 4 febbraio 1998

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Massime3

Nel giudizio di corte d'assise la eventuale presenza in camera di consiglio dei giudici supplenti nelle fasi precedenti alla chiusura del dibattimento, presenza che può essere giustificata dalla necessità che essi, in ragione della decisione interlocutoria da adottare, si rendano permanentemente disponibili a sostituire, al bisogno, il giudice popolare assente o impedito, con piena e partecipata consapevolezza dell'oggetto del giudizio, non viola la segretezza della deliberazione, violazione da cui discenderebbe la nullità della stessa. Lo stesso art. 26 comma 2 della l. 10 aprile 1951 n. 287, stabilendo che i giudici popolari non possono essere sostituiti dopo la chiusura del dibattimento, segna l'invalicabile limite al di là del quale è inibita la presenza partecipata dei giudici aggiunti, divenuta inutile nel momento in cui, conclusasi l'istruttoria dibattimentale, deve passarsi alla fase della decisione finale, nel corso della quale nessuna sostituzione è possibile.

Quando l'imputato eccepisca la violazione di una norma processuale nello svolgimento del dibattimento e tale violazione non risulti chiaramente dai verbali, spetta a lui l'onere della prova della esistenza della violazione (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha disatteso il ricorso presentato dall'imputato il quale asseriva che i giudici popolari supplenti avevano partecipato alla deliberazione in camera di consiglio, non risultando tale presenza in modo chiaro dal verbale e non avendo addotto il ricorrente nessun elemento di fatto certo che confermasse la sua affermazione).

In materia di delitti aggravati per essere commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. e al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso di appartenenza di uno degli imputati, la contestazione dell'aggravante radica la competenza funzionale del Gip, e quindi del Gup presso il tribunale avente sede nel capoluogo del distretto ed è del tutto irrilevante che, successivamente, in fase di giudizio, per alcuni dei reati si sia proceduto previa separazione dei giudizi ed escludendo la ricorrenza della menzionata aggravante.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/1998, n. 2892
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2892
Data del deposito : 4 febbraio 1998

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