Sentenza 4 febbraio 1998
Massime • 3
Nel giudizio di corte d'assise la eventuale presenza in camera di consiglio dei giudici supplenti nelle fasi precedenti alla chiusura del dibattimento, presenza che può essere giustificata dalla necessità che essi, in ragione della decisione interlocutoria da adottare, si rendano permanentemente disponibili a sostituire, al bisogno, il giudice popolare assente o impedito, con piena e partecipata consapevolezza dell'oggetto del giudizio, non viola la segretezza della deliberazione, violazione da cui discenderebbe la nullità della stessa. Lo stesso art. 26 comma 2 della l. 10 aprile 1951 n. 287, stabilendo che i giudici popolari non possono essere sostituiti dopo la chiusura del dibattimento, segna l'invalicabile limite al di là del quale è inibita la presenza partecipata dei giudici aggiunti, divenuta inutile nel momento in cui, conclusasi l'istruttoria dibattimentale, deve passarsi alla fase della decisione finale, nel corso della quale nessuna sostituzione è possibile.
Quando l'imputato eccepisca la violazione di una norma processuale nello svolgimento del dibattimento e tale violazione non risulti chiaramente dai verbali, spetta a lui l'onere della prova della esistenza della violazione (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha disatteso il ricorso presentato dall'imputato il quale asseriva che i giudici popolari supplenti avevano partecipato alla deliberazione in camera di consiglio, non risultando tale presenza in modo chiaro dal verbale e non avendo addotto il ricorrente nessun elemento di fatto certo che confermasse la sua affermazione).
In materia di delitti aggravati per essere commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. e al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso di appartenenza di uno degli imputati, la contestazione dell'aggravante radica la competenza funzionale del Gip, e quindi del Gup presso il tribunale avente sede nel capoluogo del distretto ed è del tutto irrilevante che, successivamente, in fase di giudizio, per alcuni dei reati si sia proceduto previa separazione dei giudizi ed escludendo la ricorrenza della menzionata aggravante.
Commentario • 1
- 1. Processo penale a carico di minorenni: per il giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato la competenza spetta al giudice collegiale (Corte di…Giuseppe Ortolani · https://www.diritto.it/ · 20 maggio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/1998, n. 2892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2892 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI D'ASARO Presidente del 4/2/1998
Dott. LUCIANO DERIU Consigliere SENTENZA
Dott. FRANCESCO TRIFONE Consigliere N. 104
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA MILO Consigliere N. 29571/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
IP RC , nato a [...] il [...];
OR TO, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza 12.3.1997 della Corte d'Assise di Appello di Potenza. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto, Dottor Giuseppe Veneziano, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori, avvocati Nicola Buccico, Donato pace e Temistocle DO;
osserva
IN FATTO
Con sentenza n. 9/95 del 24.10.1995 la Corte d'Assise di Potenza dichiarava AR IP e ON RG colpevoli, in continuazione e in concorso, di omicidio pluriaggravato dalla premeditazione e dall'uso insidioso di sostanze venefiche commesso in Nova Siri tra il 25 e il 27/9/1989 in persona del tossicodipendente NO AL, cui al fine avevano scientemente e deliberatamente fornito un composto di eroina di inusitata ed eccessiva purezza, nonché di detenzione e spaccio di tale stupefacente e li condannava alla pena dell'ergastolo fondava la decisione sostanzialmente sulle dichiarazioni accusatorie di un collaborante, ritenute attendibili e variamente riscontrate.
Gl'imputati a mezzo dei rispettivi difensori gravavano d'appello la sentenza predetta.
La difesa del IP, in rito, censurava di nullità la sentenza 1/95 del 25.1.1995 e la coeva ordinanza con la quale la Corte d'Assise di Potenza aveva disposto in separazione del presente procedimento da altro relativo a delitti di criminalità organizzata e il suo rinvio al giudizio della Corte d'Assise di Potenza nonché altre successive ordinanze emesse in questo procedimento;
nel merito, si doleva della mancata concessione delle attenuanti generiche, rilevava la assoluta inattendibilità del collaborante e la contraddittorietà della motivazione laddove, sostenuta la volontarietà e la premeditazione dell'omicidio, si afferma quindi che gli imputati "volevano dare una lezione al AL": deduce l'insussistenza delle ritenute aggravanti e infine censurava di nullità la sentenza impugnata per omessa determinazione della pena relativa allo spaccio di stupefacenti. Il RG chiedeva di essere assolto perché il fatto non sussiste deducendo l'equivocità delle dichiarazioni accusatorie del collaborante, la loro interna illogicità e la loro incongruenza rispetto ad altre evidenziate risultanze processuali: la mancanza di prova sul nesso eziologico tra la droga asseritamente fornita dal IP e la dose assuntane dal natale: l'insussistenza della causale. In via di progressiva subordinazione chiedeva quindi l'assoluzione per non aver commesso il fatto, il riconoscimento della preterintenzionalità dell'omicidio e l'esclusione delle aggravanti contestate nonché le attenuanti generiche e della minima partecipazione oltreché, quanto al delitto di spaccio di stupefacenti, di quella del fatto lieve.
Successivamente e in udienza il difensore del RG, con l'adesione di quello del IP, eccepiva la nullità del dibattimento di primo grado perché del collegio giudicante aveva fatto parte in funzioni di giudice a latere il Dottor Carlo PA, che in precedenza e quale presidente aveva deciso delle richieste di riesame proposte dagl'imputati.
Con sentenza del 12.3.1997 la Corte d'Assise di Appello di Potenza, confermata in punto di responsabilità la decisione di primo grado, determinava in anno uno di reclusione la pena inflitta al IP per il delitto di spaccio, concedeva al RG le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e determinava la pena a costui inflitta per il reato continuato in anni sedici e mesi sette di reclusione, rigettando nel resto le impugnazioni.
Respinte con varia motivazione le eccezioni di nullità sollevate in rito dagli appellanti, riteneva infatti la discrasie delle dichiarazioni accusatorie, evidenziate dai difensori, modeste e utili anzi per dissipare l'avanzato sospetto di una concentrazione identificato ispiratore, così come in tema di riscontri negativi riteneva privi di significato e comunque irrilevanti nell'economia della vicenda il rinvenimento di altre bustine di cellofan con tracce di sostanze oleose e di altra modesta quantità di eroina nonché la possibilità che il AL avrebbe avuto di rivolgersi ad altri per acquistare lo stupefacente, comprato in quantità palesemente eccessive rispetto alle sue attuali risorse finanziarie, che secondo l'accusa lo avevano indotto a pagare la fornitura con dei monili. Del pari e sulla scorta di varie ragioni esposte in motivazione, mentre riteneva compatibili con le dichiarazioni dello TA le risultanze delle indagini autoptiche e inattendibili le dichiarazioni della AV e di altri testi vicini alla vittima, rileva che le dichiarazioni accusatorie "dettagliate, coerenti con gli altri elementi probatori in atti, non smentite da alcuna concreta emergenza dibattimentale", "nell'assenza di qualsivoglia motivo di rancore nei confronti del IP (con il quale....ha sempre mantenuto rapporti amichevoli che non hanno mai subito incrinature", rese da persona accusatasi contestualmente di gravi delitti ed espostasi al rischio di vendette trasversali, in effetti concretatosi in intimidazioni attestate da un referente ufficiale di polizia giudiziaria, confortate com'erano dagli evidenziati riscontri, comprovavano la responsabilità penale degli imputati in ordine ad entrambi i delitti loro ascritti.
A mezzo dei rispettivi difensori ricorrono per cassazione ambedue gl'imputati e chiedono l'annullamento della predetta sentenza per i motivi qui di seguito riassunti.
Per il RG l'avvocato Donato pace, denunzia 1- inosservanza degli artt. 178/c e 180 e 182 c.p.p. perché, come eccepito nell'udienza dibattimentale di secondo grado del 7.3.1997, del Collegio giudicante di primo grado aveva fatto parte il giudice Carlo PA, il quale aveva presieduto il Collegio del Tribunale investito dalla richiesta di riesame della ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di primo grado e di quella d'appello.
2- Mancanza di motivazione perché il giudice dell'appello nella valutazione dei riscontri oggettivi alla chiamata in reità non ha "tenuto conto dei rilievi critici mossi con l'atto di impugnazione", così e in particolare ritenendo inattendibile la teste AV, le cui dichiarazioni circa l'epoca nella quale il AL si era disfatto dei monili asseritamente pagati per l'eroina riuscitagli fatale, trovavano conforto sia pure indiretto in quelle del di lui fratello e ritenendo viceversa credibile che il IP, agli arresti domiciliari in Nova Siri, si sia potuto recare a Taranto per minacciare costei, ospite dei parenti della vittima in occasione delle esequie. Nel contesto di quest'ultimo motivo denunzia altresì mancata assunzione di prova decisiva con riferimento alle "indicazioni validissime" che tre diverse e indicate persone "avrebbero potuto fornire ... sia in ordine agli oggetti d'oro che si assume il AL portasse addosso che in odine agli eventuali contatti" del AL col IP o con persone a costui vicine "la sera prima del fatto". Per il IP l'avvocato Emilio Nicola Buccico denunzia a) inosservanza degli artt. 178/c, 180 e 182 c.p.p. per fatti analoghi a quelli dedotti sub 1) dal difensore del RG. b) Vizio di motivazione in relazione al comma terzo e in parte al comma secondo dell'art. 192 c.p.p., in generale perché il giudice d'appello, invece di seguire l'itinerario argomentativo tracciato dall'art. 192/3 c.p.p. e ormai abbondantemente illustrato da consolidato orientamento giurisprudenziale, esaminando in primo luogo la credibilità del dichiarante, verificando quindi l'intrinseca consistenza e le connotazioni salienti delle dichiarazioni e procedendo infine all'esame di riscontri esterni, ha scelto di procedere ad "una confutazione slegata e frammentaria dei singoli aspetti", spesso attingendo "alla categoria della congettura se non dell'illazione" e ha rinviato totalmente alla sentenza di primo grado quanto ai riscontri oggettivi sebbene il ricorrente avesse in appello insistito sulla mancanza di riscontri specifici: in particolare b/1 perché ha ritenuto "modeste discrasie, peraltro subito corrette (pag. 21)" le contraddizioni afferenti le dichiarazioni accusatorie, laddove s'identifica l'esecutore prima nel RG, poi nel FA ed indi di nuovo nel RG, persone entrambe ben note allo TA;
b/2 perché, nella confessata ignoranza delle cadenze temporali d'uso e del grado di tossicodipendenza del AL si afferma -peraltro sul piano della mera possibilità- una congruenza ipotetica della fornitura alle esigenze del AL, si identifica l'eroina fornita dal IP con quella della bustina -stimata in quattro dosi a fronte dell'unica dose di cui parla lo TA- sul presupposto di un indimostrato monopolio di costui e sulla sola compatibilità accertata dal perito si ritiene che proprio detta eroina abbia causato l'esito letale, così di fatto omettendo di rispondere alle censure mosse in punto dalla difesa, che aveva dedotto "la assoluta incertezza sulla identità della dose con quella suppostamente fornita dal IP, sulla base della corretta valutazione di quanto rinvenuto (più dosi, più bustine);
b/3 perché il nesso di causalità tra la dose che determinò la morte e quella che sarebbe stata inviata dal IP è dedotta "alla stregua" di "una catena di proposizioni possibilistiche, incerte, quali quelle" sopra cennate;
b/4 perché la supposta impossibilità di stabilire con certezza l'ora del decesso del AL non consente di rilevare alcuna coincidenza delle indicazioni temporali fornite dallo TA con quelle fornite dai periti;
b/5 perché in ordine alla disponibilità dei monili da parte del natale in tempi immediatamente antecedenti la sua morte la Corte di merito ha senza convincenti spiegazioni ritenuto inattendibili i testi AL e AV;
b/6 perché in ordine alla minaccia di morte suppostamente portata a costei dal IP tutte e tre le ipotesi elaborate dal giudice di merito sono in radice viziate sul piano logico, essendo insostenibile che l'imputato, sottoposto al controllo dei Carabinieri, si sia potuto allontanare inosservato dal domicilio di sua detenzione per recarsi in altra provincia, avendo saputo, non si dice come, dell'arrivo della AV, non essendovi in sentenza alcuna specificazione di tempo e di luogo sia in ordine all'ipotizzato uso del telefono sia in ordine all'intervento di terzi;
b/7 perché la causale individuata dai giudici di merito perché di consistenza ove si consideri - e non è stato considerato nonostante specifiche censure sul punto genericamente richiamate in ricorso - che secondo la teste AV l'incontro del AL e del IP in casa di costui si era chiuso con una chiarificazione dei contrasti intercorsi;
b/8 perché il giudice di merito ha omesso di motivare in ordine alla denunziata illogicità della prova rappresentativa, al grado di assuefazione e di tolleranza proprio del AL e alla mancanza di certezze del IP circa tali condizioni.
c) Erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 586 c.p. perché, contrariamente a quanto se ne dice in sentenza dove si dà per notorio il dato di conoscenza, non è scientificamente provato che "l'assunzione di eroina di elevata purezza ha certamente effetti letali".
d) Erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 577/3 c.p. perché il proposito dal IP asseritamente dichiarato allo TA, che non ha precisato al riguardo ne' tempo ne' luogo ne' alcun altra circostanza, di affidare ad un sicario calabrese l'assassinio del AL e la decisione di inviargli eroina di elevata purezza non sono di per sè idonei a radicare in fatto la ritenuta premeditazione omicidiaria potrebbe esser venuta meno a seguito della chiarificazione sopra citata. e) Erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 577/2 c.p. perché nel caso di specie, in ragione della conoscenza che il AL aveva della sostanza assunta e della sua consegna senza mascherature, non si può ravvisare l'uso di mezzo insidioso e perché la sostanza somministrata non comporta normalmente la morte.
f) Erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis c.p. perché, se è vero che in soggetta materia il giudice "non è tenuto ad una analisi dettagliata di tutti i parametri indicati dell'art. 133 c.p." è pur vero che nel caso di specie l'"ideazione dell'omicidio viene collegata alla gravità del fatto che subisce così una doppia illogica valutazione". Sempre per il IP l'avvocato Temistocle DO, premessa istanza di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite fondata sui "contrasti motivazionali presenti nelle decisioni intervenute sul primo motivo di ricorso" afferente all'asserita partecipazione dei membri supplenti alle deliberazioni di camera di consiglio;
elencate le ordinanze contestualmente impugnate;
precisato che il ricorso tende, tra l'altro, all'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado nonché all'annullamento della sentenza 25.1.1995 con la quale la Corte d'Assise decise la separazione del presente procedimento da altri afferenti delitti di criminalità organizzata: in separati, ma non titolari paragrafi, ordinati nella sequenza qui di seguito utilizzata e densi di riferimenti a volte non ben precisati, spesso ripresi più volte e frammisti con riferimenti diversi in un contesto di non facile interpretazione, ma sempre e rigorosamente senza indicazione specifica del vizio di legittimità denunziato, espone quanto segue.
I
Nel primo paragrafo del ricorso, rilevato che secondo la letterale dizione dei verbali d'udienza il 13.2.1997 la Corte d'Assise d'Appello si ritirò "in Camera di Consiglio per deliberare, escludendo i Giudici Popolari Supplenti" mentre il successivo 6.3.1997 si ritirò "per deliberare unitamente ai Giudici Popolari Supplenti", denunzia che - si approvi o viceversa si disapprovi la soluzione in sentenza adottata dal giudice d'appello (il quale ha concluso per la necessaria presenza in camera di consiglio dei giudici supplenti (n.d.r.)) - l'una o l'altra delle due ordinanze è nulla per viziata composizione del Collegio e che il rilevato lato procedimentale comporta la nullità della sentenza impugnata. Segnala quindi che le soluzioni della questione adottate in proposito da questa Suprema Corte fondano su "motivazioni e argomentazioni sempre diverse e non univoche" e invoca l'intervento delle Sezioni Unite rilevando che la soluzione positiva, secondo lo studio, che riassume e fa proprio, di un giovane praticante procuratore e per le ragioni esposte in ricorso, non consentirebbe un corretto esercizio del potere di ricusazione dalla legge attribuito all'imputato, il quale in ipotesi verrebbe a sapere della partecipazione del supplente alla deliberazione solo dopo il compimento dell'atto e quindi tardivamente al fine, ove in verbale non sia data previa indicazione della composizione del collegio volta per volta chiamato a deliberare.
Ripropone infine pedissequamente, integralmente e sostanzialmente senza aggiunte le censure levate in appello circa la denunziata nullità della sentenza dichiarativa d'incompetenza, asseritamente deliberata anche col concorso del giudice aggiunto. II
Nel secondo paragrafo il ricorrente esamina l'ordinanza del 14.7.1995, con la quale il giudice di primo grado, "preso atto della dichiarazione di astensione da parte dei difensori e con l'accordo delle parti", fissava la nuova udienza del 19.9.1995, e ne rileva la surrettizia motivazione perché, trasferito ad altra sede extradistrettuale il dottor PA, giudice a latere, la Corte di Assise costituitasi con l'intervento del giudice LO, legittimamente nominato dal Presidente della Corte d'Appello di Potenza in temporanea sostituzione del giudice Michelini, disponeva un illegittimo rinvio quando "avrebbe dovuto dichiarare, in limine, la ragione per la quale il dottor PA era assente dal Collegio" e quindi "rinviare il processo a lunga scadenza, per consentire l'applicazione extradistrettuale del dottor PA, ovvero ... far presente" che per tale assenza "il processo non avrebbe potuto trovare conclusione e sarebbe dovuto cominciare ex novo con una Corte di Assise in diversa composizione". Il che a suo parere rende nulli "il rinvio del processo al 19.9.1995 per difetto di un'ordinanza, che mai più sarebbe dovuta essere motivata, così come in atti" e tutti gli atti successivi, compresa l'impugnata sentenza. Senza indicarne le ragioni, rileva quindi che il giudice LO, dato prima come legittimamente investito delle funzioni, non era "componente supplente della Corte di Assise di Potenza", per il che "occorre una particolare investitura, sicuramente manchevole a favore della Dott.ssa LO".
III
In questo paragrafo il ricorrente rileva che il provvedimento di applicazione extradistrettuale del giudice PA alla Corte d'Assise di Potenza intervenne e addirittura fu richiesto, non soltanto dopo l'udienza del 14.7.1995 ma anche dopo quella del 19.9.1995, nella quale era stato disposto altro rinvio a udienza fissa quando, verificatasi in seguito al trasferimento del giudice PA l'impossibilità di ricostituire il Collegio giudicante, si sarebbe dovuto disporre il rinvio del procedimento a nuovo ruolo. IV
Riproponendo censure già dedotte in appello e asseritamente non trattate nella motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente rileva che i delitti contestati, commessi tra il 25 e il 27.9.1989, rientravano "nella competenza funzionale del tribunale di Matera" e non potevano quindi "nella fase delle indagini preliminari trasmigrare ad altro giudice....per essere ritenuti fatti di mafia...con ogni conseguenziale trasmigrazione al Giudice Distrettuale Antimafia" e sostiene quindi che "solo il GUP presso il Tribunale di Matera avrebbe potuto disporre il rinvio a giudizio di IP AR alla competenza dell'Ecc.ma Corte di Appello (sic) di Potenza, non anche il GUP -giuridicamente inesistente- Antimafia presso il Tribunale di Potenza" e che quindi il giudice di primo grado "in limine, avrebbe dovuto rilevare la sua irrituale investitura a conoscere del processo" e "dichiarare la incompetenza funzionale per materia e per territorio del GUP di Potenza a conoscere il processo IP nei suoi capi d'imputazione". Contestando quindi le affermazioni del pubblico ministero d'udienza, da lui stesso riportate e secondo le quali i "reati sono stati contestati come commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art.416 bis del c.p. e al fine di agevolare l'associazione a cui si ritiene appartenere il IP", afferma che se tanto fosse stato rispondente a verità "l'aggravante sarebbe rimasta nella contestazione o al più l'Ecc.ma Corte di Assise di Potenza non avrebbe...separato i procedimenti".
Dal che il ricorrente deduce la nullità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, del decreto di rinvio a giudizio emesso da giudice funzionalmente incompetente.
V
Il ricorrente sostiene che il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare nullo ex art. 242 disp. attuaz. -norme transitorie- c.p.p. il decreto di archiviazione delle indagini sull'omicidio aperte a carico d'ignoti, emesso dal Giudice delle indagini preliminari e non dal giudice istruttore il 30.6.1990 e avrebbe dovuto disporre la rinnovazione parziale del dibattimento per accertare se per la riapertura delle indagini il p.m. si avvalse della procedura di cui all'art. 414 c.p. investendo della propria richiesta il competente G.i.p. di Matera, l'unico legittimato a riaprirle e al investire del processo la Corte d'Assise di Potenza.
VI
Il ricorrente, assumendo che la relativa soluzione investiva anche gl'interessi degli odierni ricorrenti trascurati nella decisione, ripropone in questa sede anche la questione di legittimità costituzionale, già sollevata davanti alla Corte di Assise di Potenza nell'interesse di altro assistito anteriormente alla separazione dei procedimenti e relativa agli artt. 51 comma 3 bis e 328 comma 1 bis c.p.p. in relazione all'art. 102 della Costituzione
perché, essendo la competenza della Procura Distrettuale determinata con riguardo alla data di inizio del procedimento e non già a quella di commesso reato, quanto ai delitti commessi, come quelli per i quali si procede, anteriormente all'entrata in vigore della legge istitutiva della Direzione Nazionale e delle Direzioni Distrettuali Antimafia, dette norme violano il principio del giudice precostituito per legge.
Fonda la rilevanza della questione in questa sede sulla duplice considerazione che essa non fu decisa d'ufficio dal Giudice di prima istanza e sull'interesse dell'imputato a dimostrare la "irritualità del decreto 4.10.94 dispositivo del giudizio, adottato da un GUP giuridicamente inconfigurabile -il GUP Antimafia-, oltre che funzionalmente incompetente a conoscere di un processo non suo, comunque non attribuibile alla sua competenza funzionale". VII
Il ricorrente, genericamente e con riserva di nuovi motivi o di note difensive censura il mancato accertamento di ufficio in ordine alla questione da lui dubitativamente sollevata sulla legittima assistenza legale del collaboratore di giustizia, che ha chiamato in reità l'imputato.
VIII
Il ricorrente ripropone anche la questione, già sollevata in appello, circa l'asserita nullità della sentenza di primo grado deliberata anche dal giudice PA, incompatibile per aver deciso sulle richieste di riesame proposte dagl'imputati, asserendo sull'autorità di due citate sentenze di questa Suprema Corte a Sezioni Unite, che la relativa eccezione -non proposta anteriormente perché solo allora intervenuta decisione della Corte Costituzionale aveva sanzionato l'incostituzionalità dell'art. 34/2 c.p.p. laddove non elencava la rilevata situazione d'incompatibilità- poteva tuttavia essere proposta essendo la predetta decisione della consulta applicabile ai processi in corso.
IX
Reso noto che il proprio assistito, condannato per altri delitti, è stato assolto dal reato di associazione di tipo mafioso dal Tribunale di Crotone e che la Corte d'Appello di Catanzaro ha assolto un certo Tolone, asserito fornitore di stupefacenti al IP, il difensore riporta in ricorso estesa parte dei motivi d'appello dedotti in quel procedimento per sostenere che lo stato di quasi permanente detenzione del proprio assistito escludeva l'attiva partecipazione richiesta dal delitto associativo, contestatogli sulle dichiarazioni accusatorie dello TA, e prosegue indi, riportando ampi stralci dei verbali, in una valutazione di merito delle acquisite risultanze tendente ad evidenziare le contraddizioni interne delle dichiarazioni accusatorie dello TA e i vizi di motivazione della sentenza, anche in punto di ravvisate aggravanti e di denegate attenuanti, sostanzialmente nei termini dedotti come sopra dall'altro difensore. Con note del 12.1.1998 l'avvocato DO sull'autorità di citato fermo giurisprudenziale in ordine alla persistente natura di atto pubblico del verbale redatto ex art. 136 c.p.p., rileva che i verbali relativi e di cui ai motivi sopra richiamati in sintesi non attestano l'avvenuto licenziamento dei Giudici popolari supplenti e deduce da tale circostanza che "i provvedimenti giurisdizionali di prima e di seconda istanza (ordinanze e sentenze) furono tutti adottati in composizione soprannumeraria" e quindi nulli.
Con note della settimana successiva segnala indi che la Corte d'Appello di Potenza ha assolto il proprio cliente ritenendo "prive di riscontri personalizzati esterni le dichiarazioni del Sig. TA" e ne inferisce che "quindi anche nel processo per omicidio le accuse di IP dovrebbero subire la sorte del cestino".
IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Dei numerosi motivi dedotti dai ricorrenti pare preliminare e assorbente l'esame delle censure in rito levate - prevalentemente, ma non esclusivamente - dall'avvocato DO nel ricorso a sua firma. E così, procedendo all'esame nell'ordine di loro proposizione, si osserva che secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte la violazione dell'art. 34 c.p.p., che prevede ipotesi d'incompatibilità del giudice determinante da atti compiuti nel procedimento, non dà luogo ad alcuna nullità, perché questa non è in alcun modo prevista in maniera specifica, così come richiede il principio di tassatività regolante la materia. Nè tale nullità può farsi discendere dal disposto dell'art. 178/a c.p.p.. L'incompatibilità a far parte di un collegio giudicante infatti non configura un difetto di capacità del giudice perché non incide su essa, ma costituisca solo motivo di ricusazione da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito. e ciò perché il difetto di capacità del giudice va inteso come mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non si estende quindi al difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio delle predette funzioni in un determinato procedimento (v. ex plirimis Cass. VI, 25.8.1995 n. 9092, ced 202316; Cass. I, 17.2.1996 n. 1907, ced 203800 e Cass., sez. un. 17.4.1996, D'Avino, ced. 204464).
Ne consegue che, in mancanza di ricusazione, il successivo riconoscimento - come da sentenza n. 371 della Corte Costituzionale - dell'illegittimità costituzionale dell'esclusione della causa d'incompatibilita denunziata dal novero delle ipotesi contenute nel ridetto art. 34 c.p.p. non può in alcun modo influenzare la decisione del procedimento nei successivi gradi, perché le sentenze della Corte Costituzionale, sebbene abbiano efficacia ex tunc, non riverberano i propri effetti sui rapporti processuali esauriti e sui gradi di giudizio ormai definiti (cfr. Cass. I, 19.12.1991 n. 4058, ced 189238 e le successive fino alla recente Cass. I 17.1.1996 n. 5995, ced 203341). Nel caso di specie non risulta ne', per vero, è stato dedotto dai ricorrenti che essi abbiano ricusato il giudice PA per aver conosciuto dei fatti nei procedimenti incidentali de liberate. La censura levata dal RG come sub 1 - in narrativa e dal IP, sub a) nonché sub VIII deve esser dunque rigettata.
Malfondata su presupposti di fatto desunti da un paio di verbali dell'udienza dibattimentale d'appello è la censura levata da uno dei difensori del IP, come sub I in narrativa.
Di vero, se la collocazione dell'espressione "unitamente ai Giudici popolari supplenti" subito dopo le parole "per deliberare" e non subito dopo le parole "la Corte si ritira" autorizzerebbe sotto il profilo sintattico il riferimento dell'espressione medesima al deliberare e non già al ritirarsi della Corte: è pur vero che l'egresso della Corte nel verbale di udienza del 3.6.1997 - l'unico citato dal ricorrente - non è direttamente collegato ad un immediato ingresso in camera di consiglio come avviene nel verbale del 13.2.1997 - esso pure riportato in ricorso per quel che qui ne concerne - laddove di tanto si dà espressamente atto mediante la collocazione delle parole "in camera di consiglio" subito dopo le parole "si ritira" e immediatamente prima delle parole "per deliberare escludendo i Giudici popolari supplenti". Alla stregua del verbale si può dunque ritenere che la Corte si sia ritirata dall'aula, ma non si sia immediatamente dopo riunita in camere di consiglio.
D'altra parte l'interpretazione sintattica dell'espressione contrasta fragorosamente non soltanto col protratto silenzio degl'interessati e dei loro esperti difensori, due dei quali non han fatto propria la censura nemmeno in questa sede;
ma anche con la singolarità di una difformità evidenziata per comparazione rispetto ad uno solo degli altri numerosi verbali relativi agli altri inevitabili ritiri del Collegio di merito, circostanze queste per le quali è legittimo interpretare il verbale esaminato come manifestazione isolata e anzi unica di scarsa capacità espressiva del suo redattore, il quale, così facendo, certamente intendeva segnalare l'allontanamento dell'aula di tutta la Corte d'Assise, compresi i Giudici popolari supplenti, e non già la partecipazione di costoro alla deliberazione, che in mancanza di prova contraria e in applicazione al caso concreto dell'art. 124 c.p.p. si deve ritenere adottata dai giudici di merito in ottemperanza all'obbligo di osservare le norme processuali, loro imposto anche a fini disciplinari dalla norma predetta.
Del resto, come emerge anche da fermi giurisprudenziali citati nel corso a firma dell'avvocato DO, e consolidato orientamento di questa Suprema Corte che della partecipazione alla deliberazione fa piena prova il provvedimento firmato dal Presidente e dall'estensore. Si rileva infine che la presenza eventuale in camera di consiglio dei Giudici popolari supplenti - rectius dei giudici popolari aggiunti di cui all'art. 26 legge 10.4.1951 n. 287 - che certamente in ragione della loro appartenenza al Collegio non viola la segretezza della deliberazione, cui fa riferimento la sentenza n. 5318/1996 di questa Suprema Corte, Sez. I, citata in parte qua dal ricorrente, e che potrebbe essere, di volta in volta e a seconda delle decisioni da adottare, giustificata dalla necessità - pratica prima che formale - che essi si rendano permanentemente disponibili a sostituire al bisogno - in qualunque momento e con la piena e partecipata consapevolezza richiesta dal giudicare in re cognita - altro giudice popolare assente o impedito, è cosa ben diversa della partecipazione alla deliberazione, unico fatto da provare perché incidendo negativamente sulla perfezione del Collegio, determinerebbe la nullità della decisione adottata.
Tale interpretazione trova il proprio referente formale nell'art. 26/2 legge 10.4.1951 n. 287 di riordinamento dei giudizi di Assise, laddove, stabilendo che la sostituzione dei giudici popolari effettivi con quelli aggiunti "non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento", il legislatore ha segnato l'invalicabile limita al di là del quale non può e non deve estendersi la presenza partecipata e attenta dei giudici aggiunti, divenuta ormai inutile proprio perché, cessata l'attività istruttoria, si deve passare alla fase ultima della deliberazione, che il Collegio deve adottare al di fuori di qualsiasi suggestione esterna ala sua ordinaria composizione.
E se nel caso di specie, come dedotto in ricorso, non sembra potersi dire provata aliunde, ma soltanto presunta la mancata partecipazione alla discussione in camera di consiglio dei Giudici popolari supplenti, non preventivamente allontanati, è del pari irrefutabile che il ricorrente, sul quale ne incombeva l'onere e che non può fondare le proprie censure su un personalissimo dubbio interpretativo, non ha offerto ne' ha allegato prove atte a dimostrare, men che la partecipazione alla discussione dei predetti giudici, il loro effettivo e materiale ingresso e la loro permanenza nella camera di consiglio durante la deliberazione dell'ordinanza (v. Cass. V, 4.9.1993 n. 2605, ced 195843).
Del tutto accademica e irrilevante è poi la questione codicillare levata intorno all'asserita impossibilità di una tempestiva ricusazione del giudice aggiunto che, inopinatamente e all'insaputa dell'imputato interessato, dopo l'allontanamento dall'aula avesse sostituito un giudice assente. Secondo il letterale disposto dell'art. 31 legge 10.4.1951 n. 287 rispetto ai giudici popolari - a tutti e quindi anche agli aggiunti - si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione contenute negli articoli 61 e seguenti - oggi 34 e seguenti - del codice di rito.
Ne discende che, potendo e dovendo l'interessato ai sensi dell'art.38 c.p.p. proporre la propria dichiarazione di ricusazione anche nei confronti dei giudici aggiunti entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p., vale a dire in termini largamente anteriori all'ipotesi scolastica formulata in ricorso, il motivo dedotto è infondato anche sotto questo profilo.
Affermare poi, speculando sulla maldestra laconicità dello scritto, che la formulazione del verbale del 6.3.1997 è addirittura "tale da far ritenere che il Giudice nella sua collegialità ... non si sia ritirato in camera di consiglio e abbia pronunziato (si vorrebbe dire "deliberato, n.d.r.) la sua ordinanza ... in udienza" è del tutto apodittico, fuori dalla logica comune e sottilmente vessatorio sul piano logico-motivazionale essendo incomprensibile e comunque non spiegato in ricorso come la Corte di merito, che stava in aula di udienza, se ne sia collettivamente ritirata - "si ritira" sta scritto in verbale - restando tuttavia nella medesima aula.
Le censure svolte in ordine all'asserita nullità della sentenza dichiarativa della competenza e di quella di primo grado e fondate su ragioni analoghe a quelle sopra esaminate sono infine inammissibili perché - testualmente ripetitive dei motivi dedotti in appello , come lealmente avverte il ricorrente che li riporta tra virgolette - non tengono in conto alcuno e non sottopongono ad alcuna critica la decisione in punto del giudice d'appello, che alle pagine 10/11 della sentenza impugnata ha definito tali doglianze inammissibili per diversi ordini di motivi, tra i quali, a prescindere dalla conformità del deliberato sulla competenza al proprio consolidato orientamento, questa Suprema Corte ritiene quello afferente alla mancanza d'interesse asseritamente nulla "non ha spostato in alcun modo la competenza in ordine ai reati di omicidio e di detenzione e spaccio di stupefacente, per i quali gl'imputati sono stati giudicati e condannati dal loro giudice naturale", cioè dalla Corte di Assise di Potenza, nonché al fatto che, secondo quanto incontestatamente se ne dice in sentenza, furono proprio i difensori dei ricorrenti a sollecitare la separazione dei procedimenti.
Non ricorrono quindi in fattispecie le condizioni di legge per il rinvio del procedimento alle Sezioni Unite.
Col secondo motivo del ricorso a firma dell'avvocato DO si censura sostanzialmente non la decisione, ma la sua motivazione. Di vero, mentre non sussiste il presupposto giuridico dedotto a supporto della censura, vale a dire lo svolgimento di attività istruttoria, semplicemente perché attività istruttoria all'evidenza non è la verbalizzazione delle dichiarazioni di astensione dei medesimi difensori degl'imputati , che certamente non è finalizzata - com'è per definizione tal genere d'attività - alla decisione finale cui è ontologicamente volto il processo, è evidente che nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto proprio quello che lo stesso ricorrente ex ore suo dice giusto e opportuno, ha rinviato cioè "il processo a lunga scadenza , per consentire l'applicazione extradistrettuale del dottor PA".
Poiché, come si può dedurre anche dalle limitazione stabilite nell'art. 182 c.p.p. alla deducibilità delle nullità non assolute, il sistema processuale non è finalizzato al perseguimento di certezze metafisiche o di perfezioni accademiche, ma al conseguimento di risultati utili e rilevanti nel modo del fare, cioè nel mondo della prassi, la circostanza di fatto sopra evidenziata consente di superare per mancanza d'interesse ogni formalismo connesso o relativo alla correttezza di un provvedimento che, così com'è, ha consentito il conseguimento dello scopo pratico perseguito e a dire dello stesso ricorrente perseguendo (cfr. Cass. V, 13.4.1994 n. 4173, ced 197993). Quanto infine alla formazione del collegio deliberante in quel giorno, questa Corte nulla ha da osservare a fronte della contraddizione interna connotante in punto la censura laddove prima (pag. 35) si definisce "accertata con i documenti prodotti dal P.G. la legittimità della presenza dibattimentale della Dott.ssa LO all'udienza del 14.7.95", e dopo (pag. 39) si afferma che il "Collegio del 14.7.95 non poteva essere formato dalla Dott.ssa LO" a sostegno di quest'ultima affermazione dedicando - nel contesto di un ricorso esteso su novantun pagine - poche righe per chiarire che le procedure di scelta dei giudici popolari sono formali e che per "gli interessi occorre una particolare investitura, sicuramente manchevole a favore della Dott.ssa LO", ma non per chiarire se il predetto giudice fosse o non fosse stato ritualmente nominato dal Presidente della Corte d'Appello di Potenza ricorrendone le condizioni e nelle forme all'art. 8 della citata legge 10.4.1951 n. 287. - Circa il quarto motivo del ricorso a firma dell'avvocato DO, si rileva che, secondo l'inequivoca affermazione contenutane nella motivazione della sentenza impugnata i reati addebitati agl'imputati "furono contestati in relazione al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, posto che, al termine della originaria, lunghissima rubrica del decreto di citazione a giudizio è dato leggere: 'tutti reati sopra detti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. al fine di agevolare le attivita' delle associazioni previste da detto articolò". Mezzi questi e finalità che a sensi dell'inequivoco disposto dell'art. 51/3 bis c.p.p. nell'attuale formula comportano l'attribuzione delle funzioni di pubblico ministero al procuratore della Repubblica 'presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competentè".
E di contra alle negazioni contenute nel ricorso è opportuno e sufficiente rilevare che nell'ipotesi di legge le funzioni di giudice delle indagini preliminari di cui all'art. 328 c.p., a sensi dell'art. 15 D.L. 20.11.1991 n. 367, convertito con modificazioni nella legge 20.1.1992 n. 8, sono attribuite all'omologo giudice del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto: la competenza per tale via attribuita e di natura funzionale (cfr. Cass. II, 5.10.1994 n. 3707, ced 200270). Quanto al radicamento della competenza predetta, va rilevato che il criterio per stabilire quando e come si debba ritenere che un delitto sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste nell'art.416 bis c.p. o per agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso deve essere ancorato ad un fattore di carattere temporale e ad uno di natura funzionale. Sotto il primo profilo si deve considerare che nella fase iniziale delle indagini preliminari spesso si dispone solo di ipotesi da verificare, onde ai fini di determinare la competenza speciale è sufficiente la presenza di elementi indiziari, da sottoporre a verifica successiva. Sotto il secondo profilo si deve considerare che l'istituzione dell'ufficio di Procuratore Nazionale Antimafia risponde a finalità di coordinamento ritenute primarie in indagini per fatti di mafia, che presuppongono e comportano una più approfondita e completa conoscenza del fenomeno mafioso (Cass. I,
8.5.1993 n. 1086, ced 196900). Alla stregua della predetta aggravante, contestata nelle forme di cui alla sentenza impugnata;
fatta corretta applicazione al caso di specie delle norme di legge e dei principi di diritto sopra richiamati;
non si può fondatamente sostenere che i delitti addebitati agl'imputati rientrassero "nella competenza funzionale del Tribunale di Matera" - intendendosi certo dire nella competenza del giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale - e che essi non potessero quindi "nella fase delle indagini preliminari trasmigrare ad altro giudice... per essere ritenuti fatti di mafia" essendo "giuridicamente inesistente" il giudice dell'udienza preliminare antimafia, così come non si può sostenere che il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare la propria irrituale investitura dichiarando "l'incompetenza funzionale per materia e per territorio del GUP di Potenza".
Il fatto poi che l'aggravante predetta non sia "rimasta nella contestazione", discendendo per l'appunto dalla sua eliminazione la separazione dei procedimenti di disposta, secondo quanto incontestatamente se ne dice in sentenza, proprio in adesione "alle richieste della difesa degl'imputati IP e RG", è del tutto irrilevante al fine di dedurne, come il ricorrente vorrebbe, la mancata contestazione ai predetti in fase dibattimentale. In ordine al quinto motivo del ricorso a firma del ridetto avvocato DO si rileva che nel caso di specie non ricorre secondo le evidenziate risultanze - ne' il ricorrente indica - alcuna delle ipotesi di fatto, cui l'art. 242 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. ricollega il proseguimento del processo con le norme anteriormente vigenti, di guisa che la riapertura delle indagini ad opera del giudice delle indagini preliminari invece che ad opera del giudice istruttore e perfettamente rispondente al disposto di legge. Nè si vede perché mai e in base a quale norma di legge o semplice criterio di opportunità processuale il giudice di appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione del dibattimento al fine di accertare se avessero un qualche reale fondamento i dubbi circa la rituale riapertura delle indagini sull'omicidio, prospettati anche in questa sede, quando la tanto solerte difesa, che li ha avanzato, avrebbe potuto, anzi avrebbe dovuto scioglierli semplicemente compulsando, come di suo diritto ex art. 433/2 c.p.p., gli atti al fascicolo del pubblico ministero, attivandosi di conseguenza e dando al caso la dovuta concretezza escludente ogni incertezza sul dato di fatto e fondante doglianze ritualmente e correttamente avanzate. E poiché l'iscrizione per la prima volta nel registro delle notizie di reato dell'individuato autore di un delitto, dapprima iscritto a carico d'ignoti, non postula alcuna autorizzazione ex art. 414 c.p.p. alla riapertura delle indagini e segna l'inizio del procedimento a suo carico (v. da ultimo Cass. VI, notizia di decisione n. 26 del 18.11.1997, Esposito, ancora non massimata), le ragioni di diritto e le considerazioni sopra esposte denunziano a chiare lettere l'irrilevanza e quindi l'inammissibilità in questo procedimento della questione di legittimità costituzionale levata dal medesimo difensore come sub VI in narrativa, evidente essendo alla stregua del referente formale sopra citato l'insussistenza dei presupposti legali, cui la richiesta è in ricorso appoggiata, vale a dire la dedotta inconfigurabilità giuridica del "GUP antimafia" e la sua asserita incompetenza funzionale in ordine ad un omicidio e al connesso delitto di spaccio di stupefacenti, secondo l'originaria contestazione commessi nella ricorrenza di un aggravante determinante il loro passaggio alla competenza funzionale del giudice delle indagini preliminari del tribunale sedente nel capoluogo del distretto.
Giudice naturale precostituito per legge di qualsiasi imputato è infatti quello determinato in corretta applicazione della normativa processuale vigente all'inizio del procedimento nei suoi confronti. Nel caso di specie, peraltro, giudice naturale precostituito per legge era ed è rimasto quello che ha giudicato gl'imputati, vale a dire la Corte d'Assise di Potenza.
Il settimo motivo del ricorso DO è all'evidenza inammissibile perché anch'esso correlato ad ipotesi e non ancorato a dati di fatto da lui accertabili - ma non accertati - mediante semplice compulsazione del fascicolo del pubblico ministero. Inidonea ad invalidare di per se sola il giudizio di attendibilità del chiamante in reità, è irrilevante in questo processo la circostanza che il IP è stato assolto dalle altre imputazioni perché le dichiarazioni accusatorie del medesimo collaborante, come si dice nelle ultime note del suo difensore, sono state in quella sede ritenute "prive di riscontri personalizzati esterni", che certamente non toccava al dichiarante ricercare o fornire, si può ora passare all'esame delle questioni di merito, in larga misura coincidenti nei ricorsi presentati nell'interesse di entrambi gl'imputati.
In proposito pare utile e opportuna una qualche considerazione d'ordine generale.
A tal fine si evidenzia preliminarmente che l'inosservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza nel giudizio di legittimità in quanto sia sanzionata di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto all'art. 606/1/c.p.p. e che pertanto la violazione dell'art. 192 c.p.p., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata (Cass. I, 19.10.1993 n. 9392, CED 195306) in tanto assume rilievo in questa sede in quanto si traduca in mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Si chiarisce quindi in tema di valutazione della prova che il termine è usato dal legislatore tanto nella accezione di evento, atto, fatto, documento o esperimento idoneo, secondo la definizione di prova penale incidentalmente contenuta nell'art. 189 c.p.p., "ad assicurare l'accertamento dei fatti", quanto nell'accezione di contesto probatorio, come inequivocamente si deduce dal primo comma dell'art. 192: la "prova", che il giudice, definendo un qualsiasi procedimento, è chiamato a valutare secondo le modalità nella norma prescritte può essere unica infatti solo in ipotesi scolastiche, dato che per il disposto testuale dell'art. 187/1 c.p.p. sono "oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza". In altri termini la norma succitata dà veste formale ad una regola di comune esperienza, statuisce cioè che il luogo comune, ricorrente nelle aule di giustizia, secondo il quale i fatti parlano da soli, risponde a criteri di verità solo alla condizione che i fatti stessi, sottoposti prima ad analisi critica, ricostruiti indi ciascuno in sè alla stregua dei criteri dettati dalla legge processuale e posti infine in vicendevole rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che, di tutti e di ciascuno tenendo conto con rigore proporzionato al giudizio di probabilità o al giudizio di certezza, che segna e definisce le diverse fasi del procedimento, consenta attraverso la valutazione unitaria del contesto di attingere la verità processuale, cioè la verità limitata, umanamente accertabile e logicamente accettabile, del caso concreto. -
La corretta rilevazione di una contraddizione tra diverse prove o fonti di prova testimoniali o paratestimoniali va accertata inoltre tenendo ben presente che la rappresentazione della realtà - sempre difficile, come già evidenziato dagli storiografi greci del primo secolo, perché il teste, per preciso che sia, dovrà di necessità rappresentare uno dopo l'altro, secondo memoria gli consenta, persone, luoghi, oggetti ed eventi da lui percepiti nell'immediatezza contestuale del loro essere o del loro verificarsi e della loro reciproca posizione, statica o dinamica, ogni cambiamento della quale può determinare diversa percezione e diverso apprezzamento dei medesimi fatti - varia non soltanto in relazione all'angolo di osservazione, all'interesse soggettivo dell'osservatore, alle sue capacità di osservazione, memorizzazione ed efficace estrinsecazione, ma anche in ragione dell'istante nel quale i suoi organi sensoriali sono stati allertati da eventi in fase di svolgimento, di guisa che, mentre si devo ritenere sospette di preventivo accordo e di collusione dichiarazioni perfettamente concordanti non riguardanti un fatto semplice, non circostanziato e di immediata percezione, si devono di norma ritenere rispondenti al vero dichiarazioni contrastanti su aspetti marginali della vicenda narrata, ma concordanti sul nucleo centrale e rilevante di essa. La fondatezza delle censure levate dai ricorrenti in ordine alla motivazione della sentenza impugnata va valutata d'altra parte tenendo presente che sul piano formale il vizio di motivazione è configurabile soltanto con riguardo ad elementi di fatto che il giudice abbia trascurato o dei quali abbia dato una valutazione illogica o contraddittoria e non con riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Tali argomentazioni infatti, se sono fondate danno luogo al diverso motivo di censura della violazione di legge:
se non sono fondate, l'averle il giudice disatteso non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della decisione, che, se conforme al diritto, può al bisogno e in applicazione dell'art. 619/1 c.p.p. essere corretta (Cass. I, 17.1.1992 n. 4931, ced 188913 e Cass. V, 28.7.1992 n. 8411, ced 191488). L'errata valutazione del fatto non è compresa nella tassativa elencazione dell'art. 606 c.p.p. ed è quindi vizio inammissibile in questa sede di legittimità ove non si risolva nella manifesta illogicità della motivazione, che, secondo l'inequivoco disposto dell'art. 606 c.p.p. deve risultare dal testo del provvedimento impugnato e deve concretarsi in un difetto di coerenza razionale tra le premesse di fatto e di diritto, le argomentazioni sviluppate e le conclusioni attinte dal giudice.
Le censure fondanti su asseriti travisamenti del fatto conseguiti alla mancata considerazione di alcuni elementi di giudizio richiamati nei ricorsi, ma non emergenti dal testo del provvedimento impugnato sono quindi inammissibili in questa sede di legittimità. La formula dell'art. 606/1/e c.p.p., secondo la quale il vizio di motivazione può costituire motivo di ricorso solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità emergente dal testo del provvedimento impugnato, evidenzia infatti e chiaramente l'intento del legislatore di ricondurre il giudizio di cassazione alle esclusive funzioni di legittimità.
Nessuna censura relativa ad accertamenti o apprezzamenti del fatto, cui il giudice di merito sia pervenuto mediante valutazione del materiale probatorio acquisito, e ' quindi prospettabile in questa sede sotto l'apparenza formale del controllo logico della motivazione perche' la verifica del cosidetto travisamento del fatto comporterebbe una rivisitazione di merito degli atti non consentita dalla legge in Cassazione (cfr. ex plurimis Cass III, 21.9.1993, n. 8580 ced 195167). D'altra parte l'obbligo di motivazione della sentenza viene soddisfatto allorché il giudice, valutati criticamente tutti gli elementi probatori, indichi con piena coerenza logico-giuridica quelli salienti dai quali ha tratto il proprio convincimento (cfr. Cass. VI, 26.6.1992, n. 7547, ced 190919). Del pari la dimostrazione del vizio di motivazione, che il ricorrente è tenuto a dare, nulla ha a che fare con la prospettazione di altra interpretazione o di altro itinerario argomentativo, in tesi ugualmente corretti sul piano logico. Ne consegue che, quando il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposto al suo esame, a nulla vale opporre che detti atti si prestano a diversa lettura o interpretazione, munite di uguale crisma di logicità (cfr. Cass. S.U., 14.12.1995 n. 30, ced 202903). E ancora, secondo i criteri di ermeneusi processuale risultanti in soggetta materia dal proprio consolidato orientamento, per una corretta valutazione della chiamata in correità a mente dell'art. 192/3 c.p.p. il giudice deve risolvere in primo luogo il problema dell'attendibilità del dichiarante in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti coi chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa di coautori e complici (S.U. 22.2.1993 n. 1653, CED 192465). Si terrà presente infine che, essendo la sentenza di appello volta secondo il disposto dell'art. 605/1 c.p.p. alla conferma o alla riforma di quella impugnata, il giudice dell'appello non è tenuto ad un'analitica motivazione della decisione quando questa sia confermativa di quella del primo giudice, essendo in proposito sufficiente che in motivazione siano richiamati gli argomenti giustificativi della statuizione (v. Cass. I, 18.7.1995 n. 8009, ced 202280).
Alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati si rileva quanto segue.
Il vizio di motivazione esposto in narrativa sub b) e dedotto in relazione alla sistematica della sentenza impugnata e malfondato da una parte sul presupposto inveridico di un mancato esame dell'attendibilità del chiamante in correità e dall'altra sulla denunziata parcellizzazione dell'esame condotto sui riscontri. È evidente infatti che il giudice d'appello, laddove condivida decisione e motivazione adottate da quello di primo grado, conformemente al principio di diritto sopra richiamato in apertura della parte motiva, così come non può limitarsi a richiamare quella motivazione e a ripeterne pedissequamente le argomentazioni dagli appellanti validamente attaccate tanto sul piano formale quanto su quello meramente razionale, non deve nemmeno ritrascriverla nella propria sentenza, ma deve spiegare perché non la ritenga infirmata dalle censure e dalle doglianze degl'imputati, che non siano ictu oculi infondate e irrilevanti nell'economia generale della decisione stessa.
È altrettanto evidente che in ipotesi del genere, quando tali doglianze investano, come in fattispecie, con mole inusitata e con foga qualche volta dispersiva, ogni aspetto della motivazione medesima per secondario o ininfluente che sia sulla decisione finale:
quando, in altri termini, i giudici d'appello siano obbligati ad esaminare doglianze sintetizzate in ben trentatrè punti diversi: è ovvio che il richiamo esplicito e immanente alla decisione di primo grado resto come sommerso e travolto dalla valanga delle doglianze e dalla loro confutazione.
A fronte di censure così numerose e articolate, correttamente dunque i giudici di merito si sono attenuti al partito di esaminarle una per una secondo l'ordine loro dato dai difensori medesimi, che della struttura della sentenza modellata su tale esigenza non hanno quindi motivo di lamentarsi.
Dicendo alle pagine 26 e 27 che l'attendibilità dello TA è rafforzata da specificati elementi di riscontro "ulteriori", tali qualificati in quanto diversi e successivi rispetto a quelli presi in considerazione dai giudici di primo grado, in giudici d'appello dimostrano infatti di aver fatto proprio e tenuto ben presente il giudizio di attendibilità da coloro espresso proprio sulla considerazione degli elementi di giudizio indicati dal consolidato orientamento di questa Suprema Corte.
E di vero nella sentenza di primo grado l'attendibilità del collaborante è stata valutata in primo luogo alla stregua del contesto generale, nel quale essa è inserita: delle di lui condizioni di vita come deducibili dalla sua dichiarata militanza nei gruppi criminali, che si contendevano il controllo territoriale della zona: della fonte diretta delle sue conoscenze;
della sua dichiarata partecipazione a svariate attività delittuose;
della sua consapevole e volontaria emarginazione dal mondo criminale, che gli era stato proprio;
della sua conseguente esposizione al pericolo di ritorsioni dirette e indirette, peraltro già attestatamente verificatesi;
dell'esclusione di ogni intento persecutorio;
della logica interna delle dichiarazioni, del loro dettaglio e della loro coerenza col panorama storico descritto.
Solo successivamente tale attendibilità è stata valutata alla stregua dei riscontri acquisiti.
Non si può quindi fondatamente affermare che in proposito i giudici di merito non hanno seguito la via maestra segnata dalla legge e dal consolidato orientamento giurisprudenziale.
Passando all'esame di più mirate censure, la Corte osserva che uno dei punti di forza utilizzati dalla difesa del IP per attaccare la credibilità del dichiarante è la circostanza che questi in uno dei molteplici verbali di sua escussione ha chiamato FA e non RG l'esecutore materiale della consegna dello stupefacente al AL.
Per vero il nome di FA, secondo quanto incontestatamente se ne dice nella sentenza di primo grado, ricorre sovente nelle dichiarazioni dello TA. Egli infatti, a dire di costui, provvedeva col RG alla consegna della droga personalmente tagliata dal IP e dal predetto ebbe incarico di uccidere RI NA AV, già convivente del AL, all'uopo recandosi a Milano, dove non potè eseguire la missione di morte perché la donna se ne era allontanata per partecipare ai funerali del predetto. I giudici di primo grado non hanno dato peso all'incongruenza, rilevata e richiamata in appello dalla difesa dl RG. A pagina dodici della sentenza, concludendo l'esame di attendibilità del dichiarante, hanno infatti messo in rilievo, tra l'altro, che le sue dichiarazioni sono "reiterate nel tempo e arricchite progressivamente di particolari e di aggiunte non contraddittorie tra loro" e ciò sebbene detta incongruenza, che evidentemente ritennero un lapsus irrilevante, fosse presente al loro spirito, come dimostra l'inciso parentetico di pagina ventuno ad essa dedicato, dove si dà atto che "dalle contestazioni della difesa sembra emerso che lo TA in un primo momento abbia parlato di FA ON, mentre nel succitato verbale precisa che la consegna era stata effettuata da gorgoglione ON, persona da lui ben conosciuta" e, secondo quanto se ne dice a pagina nove, incaricata della sua missione di morte alla presenza dello TA, che ne la vide ritornare consegnando al IP un braccialetto in oro e acciaio e una catenina in oro, quale controvalore dello stupefacente non potuto pagare dal AL in contante.
I giudici d'appello attribuiscono la discrepanza a mero errore ed escludono che essa possa esser ritenuta indice di mendacio del collaborante, "ove si consideri che quest'ultimo ha chiarito in modo logico e plausibile a dibattimento le ragioni, per cui in occasione dell'interrogatorio in data 06.10.92 indicò erroneamente il FA in luogo del RG" (pag. 21).
Tale spiegazione ha soddisfatto la difesa del predetto, la quale non ha riproposto in questa sede la censura già levata in appello, ma non la difesa del IP, che, facendola propria, l'ha riproposto in questa sede.
Il peso negativo di tale discrepanza è oggettivamente rilevante: ma potendo l'indicazione essere frutto di errore come ritenuto dai giudici di merito sulla base dei chiarimenti forniti dal collaborante;
pare evidente che la sua effettiva incidenza sul contesto probatorio deve essere valutata all'esito dell'esame condotto su tutti gli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.
Prima di inoltrarsi nell'esame delle altre censure levate dai ricorrenti in punto di motivazione val bene però riconsiderare che la motivazione della sentenza impugnata fonda essenzialmente su una chiamata in reità, da valutare, secondo il disposto dell'art. 192/3 c.p.p., unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.
Tali altri elementi di prova, nel linguaggio curiale solitamente definiti riscontri, sono ordinariamente di natura indiziaria, sono cioè di per sè soli, per legge come principio di ragione, inidonei a provare alcunché. A tenore del principio affermato in via generale nella proposizione principale del secondo comma dell'art. 192 c.p.p., l'indizio è infatti, di per sè e isolatamente considerato, inidoneo ad assicurare l'accertamento dei fatti: altro significato non può essere infatti attribuito all'espressione "l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi". Il principio è sul piano razionale ancorato all'equivocità ontologicamente propria degl'indizi, che, secondo la logica corrente ordinariamente ispirata al generalissimo principio di causalità - sul quale fonda il procedimento conoscitivo in qualsiasi ramo dello scibile - possono esser posti in rapporto di causalità diretta o inversa, con una molteplicità o, al limite, con una duplicità di cause o di effetti. Proprio perciò l'indizio acquista valenza probatoria solo se e quando ricorra l'eccezione espressa dal legislatore nella proposizione subordinata costituente con la principale la disposizione di legge succitata, vale a dire quando plurimi indizi, riferibili ciascuno in sè e partitamente considerato ad una molteplicità di cause o di effetti, possano esser tutti significativamente riferiti ad una sola causa o ad un solo effetto loro comune (cfr. Cass. I, 1.3.1993, n. 354). Dalla natura ontologicamente equivoca degl'indizi, che tali non sono e assurgono al ragno di prove se collegabili ad una sola causa o ad un solo effetto, discende per linea diretta l'inutilità di un esame parcellare e frammentario di essi, che volto a dimostrare la loro riferibilità a cause o ad effetti diversi, finisce per dimostrare soltanto che essi hanno la natura loro propria. Tale esame diventa invece utile se seguito - e nel caso di specie non lo è quello condotto dai ricorrenti - da una sintesi finale che, di tutti e di ciascun indizio dando conto in tutte le relazioni possibili, ne disveli la concordante e - anche sul piano formale - significativa riconducibilità - ovvero, come nell'interesse degli odierni ricorrenti - l'impossibilità di ricondurli ad una sola causa o ad un solo effetto, per tale via dimostrando l'insostenibilità dell'interpretazione loro data di giudici di merito. - Passando ora all'esame delle altre censure levate nei vari ricorsi e seguendo l'ordine di quello in proposito più circostanziato dell'avvocato Buccico a partire dalla censura riassunta in narrativa sub b/2, la Corte ritiene che il contesto indiziario preso in esame dai giudici di merito nella parte di motivazione censurata vada apprezzato e valutato alla stregua delle dichiarazioni del collaborante e del quadro di riferimento da esse segnato, come risultante dalla sentenza impugnata e per la parte qui di seguito richiamata non contrastato nei ricorsi degli imputati. Tale contesto, oltre che da fatti e circostanze di minore rilevanza, è connotato dall'inserimento del IP nel traffico degli stupefacenti;
dalla collaborazione prestatagli per le consegne da ON FA e dal coimputato RG;
dalla contrapposizione e dalla guerra per bande ingaggiata da gruppi e sottogruppi criminali diversi per il controllo di tale traffico sul territorio ritenuto di propria pertinenza;
da attentati mortali e dal coinvolgimento del IP e dello stesso collaborante in due scontri a fuoco con gruppi avversi, dei quali facevano parte partenti della vittima;
dal rinvenimento in casa del IP di un fucile indicato dal collaborante;
dal sospetto sempre più cocente nutrito dal IP nei confronti del tossicodipendente AL, da lui non rifornito in esclusiva e ritenuto un traditore, che aveva fornito informazioni e munizioni al gruppo criminale avverso;
da un colloquio, di chiarimento fra i due, avvenuto - a dire della teste AV - nella casa del IP, poco prima della morte del AL;
dalla causa della morte di costui, accertatamente avvenuta per assunzione di un'eccessiva quantità di eroina;
dal rinvenimento sul luogo di morte di una bustina contenente ancora mg. 77 di un miscuglio di eroina al 27%, vale a dire in percentuale superiore al 25%, ritenuta sicura soglia di mortalità dai periti, secondo le dichiarazioni riportatene a pagina 14 della sentenza di primo grado.
In tale contesto, a dire del dichiarante, matura il proposito del IP, pratico nel taglio degli stupefacenti, di uccidere il AL, fornendogli eroina maltagliata, contenente cioè un'eccessiva percentuale di principi attivi, proposito attuato quando ne dà l'occasione una richiesta di fornitura del AL, il quale, non disponendo di contante, paga una catenina d'oro e con un braccialetto di acciaio e oro, da lui incontestatamente posseduti e non rinvenuti accanto al suo cadavere ne' nella sua abitazione.
Pare al Collegio che in tale contesto perdono consistenza i rilievi e i dubbi legittimamente formulati dalla difesa circa la presenza sul luogo di morte del AL di due bustine contenenti "tracce di sostanza oleose", non determinate - e, si osserva, certamente non riferibili all'eroina, che consistenza oleosa non ha, a differenza dell'hashish secondo il consulente, rinvenuto in tracce sul medesimo coltello usato dal morto per prepararsi l'eroina, mediante gl'incontestati risultati autoptici accertata causa della sua morte - e circa lo stato di tossicodipendenza, il livello di assunzione compatibile e la sua quantità fornita, che nel caso di specie doveva, di necessità e per non destare sospetti, essere rapportata al valore dei monili dati n pagamento, certamente superiore ad una normale dose da strada.
Vero è altresì che, come si sostiene dal ricorrente, non provata "la identificazione della eroina letale con quella della carta stagnola": ma è pur vero che ad integrare i riscontri richiesti dalla legge a conferma delle dichiarazioni ritenute attendibili di un chiamante in reità non e necessaria alcuna prova ne' tampoco risolutiva, ma solo elementi di prova, connotazione questa che certamente non può essere disconosciuta al fatto in esame, singolarmente e per molteplici aspetti coincidente con la narrazione del collaborante.
E in tale contesto non pare nemmeno criticabile l'affermazione dei giudici d'appello, censurata in ricorso d'illogicità, secondo la quale "l'abbondante quantità di eroina fatta recapitare ben si concilia con il piano diabolico". Di vero e al di là del rilievo sucennato circa la necessità che il valore dell'eroina fornita rispondesse al valore dei monili dati in pagamento;
mentre dall'incontroversa circostanza che non risultano agli atti invii di eroina successivi a quello addebitato agl'imputati si deduce agevolmente l'identificazione del residuo di eroina rinvenuto con quella dell'ultimo invio addebitato al IP, non si può escludere che l'abbondante - e non la "grande", come si dice in ricorso - disponibilità induca un tossicodipendente - inconsapevole e indotto dal suo stesso stato a non sospettare della trappola mortale apprestatagli dal suo abituale fornitore - ai consumi sovrabbondanti, cui l'insolita abbondanza sia stata per maggior sicurezza dell'esito preordinata.
Analoghe considerazioni impongono di ritenere infondata la censura sub b/3 immediatamente susseguente in ordine alla motivazione sul nesso di causalità, che certamente non è contenuto nelle poche righe della sentenza richiamate dal ricorrente, dichiaratamente volte alla confutazione di un argomento difensivo, in quella sede avanzato peraltro dalla difesa del RG, ma va desunto dalla dichiarazione accusatoria dello TA, esplicita in proposito e corroborata dalle risultanze peritali, dai riscontri evidenziati nella sentenza di primo grado e dalla confutazioni nella sentenza d'appello argomentate per dimostrare l'infondatezza degli appelli proposti dagl'imputati.
La censura sub b/4 è inammissibile per genericità constando essenzialmente di un rinvio al testo della sentenza. Essa peraltro è malfondata su una contraddizione inesistente. Non si può infatti ravvisare alcuna insanabile contraddizione tra deduzioni estemporanee, come quelle che il medico necroscopo trae dalla visita esterna del cadavere per determinare l'ora di morte, e deduzioni ponderate come quelle che i periti settori traggono con più estese osservazioni - richieste dall'applicazione di metodiche di ricerca e di ritrovati scientifici e consentite dalla comodità dei loro gabinetti di studio - dalla massa di dati offerti dalla dissezione del cadavere, incomparabilmente più abbondante di quella offerta dall'ispezione esterna.
D'altra parte, contrariamente a quanto se ne deduce dal ricorrente, non è vero nemmeno che i giudici di appello hanno in tali risultanze ravvisato alcuna coincidenza significativa, rettamente ritenuta indeducibile "da una supposta impossibilità di stabilire 'con certezza l'orario del decesso'", vero essendo viceversa che essi, per dare congrua risposta alla doglianza in punto levata dalla difesa del RG e dall'altro difensore del IP, si sono assai più banalmente limitati a controllare, anche con ricorso ad altri elementi di giudizio in sentenza specificati, e a constatare quindi la compatibilità tra la narrazione dello TA e l'epoca accertata di morte del AL.
Generico e pertanto inammissibile è altresì il motivo di ricorso riassunto in narrativa sub b/5 perché non vi si esplicita dove, come e perché la valutazione delle prove sia errato quanto alle deposizioni dei testo EL AL e RI C. AV in ordine alla disponibilità dei monili sucennati da parte del AL NO in epoca immediatamente antecedente la sua morte (pagg. 24/26 sent.). Nè il motivo è in proposito integrato dalle deduzioni contenute nell'altro ricorso per il IP o in quello proposto per il RG sub 2), del tutto generico sul punto.
In ordine al motivo sub b/6 del ricorso per il IP e, ancora, al motivo sub 2) del ricorso per RG, va rilevato anzitutto che secondo quanto incontestabilmente risulta dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, la AV, come ammise "dopo varie tergiversazioni e non ricorso", 1^) era ben al corrente, come ella stessa ha dichiarato, dei disguidi tra il suo convivente e il IP;
2^) sapeva, come disse, di una "sparatoria che avrebbero avuto .... direttamente o con qualcuno della famiglia"; 3^) aveva accompagnato il convivente almeno una volta nella casa del IP, dal quale era quindi ben conosciuta;
4^) la gravità dei disguidi era tale che, iniziata fra i due la discussione, lei per invito avutone era uscita dall'abitazione; 5^) fu per volontà del AL che ella si recò con lui in casa del IP, donde fu poco dopo costretta ad uscir fuori da sola.
Rilevato incidentalmente che - dovendo il AL essere consapevole dei motivi reali della sua visita al IP e dell'impossibilità che la sua convivente assistesse all'incontro - quest'ultima circostanza sicura del suo ingresso nella casa del IP, il Collegio osserva che la AV ha tuttavia negato quel che il fratello del suo convivente aveva detto prima ai Carabinieri e che infine confermò in dibattimento, cioè che AL NO fino a pochi giorni prima della morte era in possesso dei monili a dire dello TA consegnati tramite il RG al IP in pagamento dell'eroina vendutagli. La circospetta e reticente condotta processuale e la patente contraddittorietà di alcuna delle sue dichiarazioni con quelle del fratello del suo convivente ben fondano dunque il giudizio d'inattendibilità espresso dai giudici di merito in ordine alle sue dichiarazioni laddove, contrariamente a quanto asserito dallo TA, ha negato di essere stata minacciata dal IP.
Per una più completa risposta alla censura si potrebbe aggiungere che, secondo le dichiarazioni dello TA, la AV doveva di necessità sapere di essere stata cercata in Milano dal FA. Solo da suoi familiari infatti questi avrebbe potuto sapere che ella era scesa a sud per partecipare ai funerali del AL.
L'evidente connessione argomentativa impone a questo punto la trattazione del terzo motivo del ricorso del RG, laddove si censura la Corte territoriale perché "immotivatamente ha rigettato anche la richiesta di assunzione di prova decisiva, come poteva essere quella" di indicate persone informate sui fatti, le quali "avrebbero potuto fornire indicazioni validissime sia in ordine agli oggetti d'oro.....che in ordine agli eventuali contatti" intrattenuti dal AL col IP "la sera prima del fatto".
Al riguardo va rilevato in primo luogo che non risulta ne' dal ricorso ne' dalla sentenza impugnata la presentazione in primo grado di una lista di testi, comprendente quelli indicati nell'impugnazione e la specificazione delle relative posizioni, come sopra indicate solo genericamente.
Ne consegue che l'imputato non può dolersi in cassazione della mancata assunzione di una prova asseritamente decisiva sia perché essa non è stata dedotta tempestivamente e nelle forme di legge previste agli artt. 468 e 493/3 c.p.p. (cfr. Cass. III, 2.121993 n. 11034, rv. 195942) sia perché, potendo il AL disporre dei monili anche se non li portava sulla propria persona e potendo la richiesta di fornitura essere stata avanzata precedentemente o indirettamente al IP, la prova dedotta non era decisiva, come si assume in ricorso, non risultando determinate per un esito diverso dal processo (v. Cass. I 28.4.1994 n. 4836, rv 198620). Sotto il profilo della denegata rinnovazione parziale del dibattimento si osserva che, secondo i primi due commi dell'art. 603 c.p.p., nella cui previsione l'ipotesi di fatto trova il proprio referente formale, alla rinnovazione parziale del dibattimento si fa luogo soltanto "se il giudice la ritiene assolutamente necessaria" ai fini del decidere.
La disposizione, fondata sull'ordinaria completezza dell'indagine probatoria esperita nel dibattimento di primo grado - presunzione questa coerentemente correlata nel sistema accusatorio alla contestuale presenza davanti al giudice di tutte le parti coinvolte su posizioni di parità nello scontro dialettico, del quale il processo si sostanzia - subordina la rinnovazione del dibattimento alla condizione che il giudice, cui demanda ogni valutazione in proposito, la percepisca e la valuti come necessaria a superare un ostacolo all'accertamento della verità del caso concreto, altrimenti insormontabile.
La discrezionalità dell'apprezzamento, dalla legge in ipotesi rimesso al giudice di merito, determina su altro versane l'incensurabilità in sede di legittimità di una valutazione correttamente motivata (cfr. ex plurimus Cass. I, 8.7.1991, n. 7329, rv. 187756 e Cass. I, 4.2.1994, n. 1309, rv. 197 247). Nel caso di specie, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il giudice di merito alle pagine 23 e 24 della sentenza impugnata, con motivazione ampia, coerente, inattaccabile e di fatto inattaccata sul piano della logica e della conformità del diritto, ha spiegato le ragioni per le quali doveva "essere, conseguentemente, disattesa la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento per l'escussione dei testi indicati, apparendo possibile, allo stato degli atti, la decisione sul punto".
La censura è dunque sotto ogni aspetto infondata.
Circa le possibilità di movimento del IP va rilevato in generale che i controlli di polizia sul rispetto degli arresti domiciliari sono tanto efficaci quanto desumibile dalla miriade di notizie di reato relative a reati di evasione giornalmente e notoriamente pervenienti negli uffici di procura e va rilevato in particolare che gli arresti domiciliari del IP, a dire di un ufficiale di polizia giudiziaria sentito al riguardo, non hanno impedito intimidazioni e minacce a parenti dello TA e a costui di persona (pag. 11 della sentenza di primo grado) di guisa che non appare contrario alla logica che giudici di merito, chiamati a valutare la credibilità di un collaborante su tanti aspetti riscontrata e quella di una teste di constatata reticenza, abbiano dato credito a quella del primo. Le circostanze sopra evidenziate escludono d'altra parte che il IP non conoscesse la AV, come sostiene in ricorso la difesa del RG. A prescindere infatti da quanto dichiarato da lei stessa in ordine alla sua visita in casa del IP, secondo le norme di comune esperienza si deve ritenere infatti che, in ragione della sua convivenza col AL, ella fosse nota non soltanto al IP, ma a tutta la cerchia delle persone frequentate dal convivente, tra costoro compreso quel FA a dire del collaborante partito su ordine del IP per Milano addirittura per ucciderla e non già per intimidirla semplicemente.
Quanto alla censura sub b/7 va rilevato che, mentre i cosidetti incontri di pacificazione, notoriamente e secondo l'inveterato stile dei malavitosi precedono assai spesso sanguinosi regolamenti di conti, l'asserita chiarificazione dei contrasti intercorsi non poteva constare alle AV, fatta allontanare come sopra e inesperta di affari di rilievo criminale, se non de relato. cioè dalle tranquillanti parole del suo convivente e che ad ogni modo, per le ragioni sopra esposte, la teste non è stata ritenuta di per sè credibile.
Nel contesto motivazionale suo proprio la causa omicidiaria non appare in alcun modo infirmata sul piano della congruenza e della logicità dalle sue dichiarazioni in proposito.
Il denunziato vizio di motivazione non sussiste nemmeno in relazione a quanto dedotto sub b/8.
Non sussiste dal punto di vista pratico per la semplice ragione che se, come dichiarato dai periti di ufficio, una concentrazione di principi attivi dell'eroina al di sopra del 25% nella sostanza drogante assunta è sicuramente letale, il IP, che secondo quanto se ne dice incontestatamente in altra parte delle sentenze di merito tagliava da sè l'eroina venduta, doveva esser sicuro di conseguire l'effetto letale perseguito fornendo al AL, qualunque si fosse il suo grado di dipendenza e di acquisita tolleranza, un composto contenente un concentrazione di principi attivi del 27%. Non sussiste sul piano formale perché, secondo un principio valido in relazione a tutti i vizi di motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che anzi attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono ritenersi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. V, 28.7.1992 n. 8411, ced 191488). Analoghe considerazioni consentono di superare siccome infondata la censura levata sub c) in tema di asserita ricorrenza in fattispecie di un ipotesi di morte come conseguenza di altro delitto. Nel contesto risultante come sopra perde di significato e appare frutto di mero errore, non rilevato alla lettura del verbale, la designazione del FA dal collaborante fatta una volta al posto del RG. Le funzioni di corrieri della droga loro ordinariamente e indifferentemente affidate dal IP e le funzioni straordinarie loro affidate di procurare con diversi mezzi la morte del AL e della sua convivente;
l'approfondita conoscenza che di entrambi aveva lo TA;
l'ampiezza della narrazione di costui coinvolgente numerosissime persone ed episodi criminosi diversissimi e la crisi esistenziale ineluttabilmente connaturata alla svolta, che con le dichiarazioni rese imprimeva alla propria vita, spiegano norme di comune esperienza nelle dichiarazioni non rispondenti al vero, ma meditatamente costruite e studiate a tavolino, e assai meno raro in quelle rese secondo la propria e individuale memorizzazione dei fatti, alla stregua delle proprie capacità espressive, delle proprie mutevoli condizioni di spirito e finanche del grado di attenta partecipazione all'attività di verbalizzazione.
In ordine alla censura levata come sopra sub d) basterà rilevare che, mentre le premeditazione risalta inconfutabile dagli elementi di giudizio acquistati e man mano evidenziati o esaminati come sopra, non potendosi negare che la protratta riflessione per scegliere tra le diverse alternative escogitate il modo meno pericoloso di commettere il delitto comporta la premeditazione dello stesso;
non risulta per niente provato, come sopra già rilevato, che l'incontro avvenuto fra il AL e il IP abbia comportato una effettiva pacificazione e quindi l'interruzione della premeditazione e non abbia invece fatto parte di un piano sottilmente preordinato e tendente appunto a rassicurare la vittima predestinata e ad indurla ad abbassare la guardia e a fidarsi anche in ordine alla bontà della merce a fornirgli.
Analogamente e quanto alla censura levata sub e) mentre non si può escludere la tossicità dell'eroina sol perché, come l'arsenico, presa in dosi minime non comporta la morte immediata dell'assuntore, del parti non si può negare la callidità dello strumento usato giacché la conoscenza dell'eroina da parte del AL certamente non metteva costui, come chiunque altro, in condizione di valutarne ad occhio il contenuto di principi attivi frammisto nel miscuglio fornitogli, mentre il suo stato di tossicodipendenza lo induceva viceversa ad utilizzare senza troppe sottilizzazioni l'eroina pervenuta alla sua disponibilità.
Va infine recisamente rigettata la censura levata in tema di denegate attenuanti generiche dall'uno e dall'altro difensore del IP attesocché l'ideazione e la gravità del delitto sono state dai giudici di merito considerate nel contesto di altri esplicitati elementi di giudizio per marcare "la personalità incline al delitto" dell'imputato e la sua crudeltà, che unitamente alle altre incensurate ragioni ivi esposte adeguatamente radicano in fato e legittimano in diritto la decisione in punto dei giudici di merito. Inammissibili, irrilevanti o infondate le censure levate dai ricorrenti, i ricorsi devono esser dunque rigettati.
P.Q.M.
dichiara inammissibili perché irrilevanti le dedotte questioni di legittimità costituzionale;
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 1998