Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2002, n. 11515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11515 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALE SSAZI LA CORTH SUI RE Oggetto Cossogiona SEZIONE TERZA CIVILE Meteri Sentenza di equite posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente CARBONE Vincenzo - R.G.N. 20867/99 A VITTORIA - Rel. Consigliere Cron. 29123 Dott. Paolo Consigliere Rep. Dott. Ernesto LUPO Dott. Roberto PREDEN Consigliere Ud. 09/05/02 SABATINI - Consigliere C.C. Dott. Francesco ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: ARPA AUTOLINEE REGIONALI ABRUZZESI SPA, con sede in Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Rodolfo De Laurentiis, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E FAA' DI BRUNO 4 presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA PERRUCCI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato CLORINDA PETROSEMOLO con studio in 66100 CHIETI CORSO MARRUCINO 36, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2002 ELIAN MOHAMED, 1081 QUATTRO FONTANE 16, presso lo studio dell'avvocato -1- EUGENIO PICOZZA, difeso dall'avvocato ANTONIO DI GIOVANNI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 470/99 del Giudice di pace di PESCARA, emessa il 21/07/99 e depositata il 22/07/99 (R.G. 2400/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto si rigetti il ricorso. -2- La Corte Premesso in fatto. 1. - Il giudice di pace di Pescara, con sentenza 22.7.1999, ha pronunciato sulla domanda di condanna al risarcimento del danno, che MO EL aveva proposto contro la società Arpa Autolinee regionali abruzzesi con la citazione notificata il 27.5.1999. La causa è stata decisa nella contumacia della convenuta. Il giudice di pace ha accolto la domanda. Queste le ragioni. L'attore era partito da Pescara per Roma a bordo di un autobus di linea della Arpa. L'autobus, a causa di un guasto meccanico, alle 9,05. Il era arrivato alle 9,40 e non, come stabilito, ritardo era da imputare а negligenza del gestore nella manutenzione del veicolo. L'attore aveva perduto il volo aereo per il Cairo, che sarebbe dovuto partire da Fiumicino e per il quale e partenza le 9,25 e le previsti come orari di imbarcoerano 10,25. 2. La Arpa ha proposto ricorso per cassazione.
3. MO EL ha resistito con controricorso, che ha - illustrato con memoria.
4. Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia esaminato in camera di consiglio e rigettato perché è stato proposto per ragioni che non rientrano tra i motivi per cui può essere cassata la sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità. 3 Ritenuto in diritto. y Il ricorso contiene due motivi.
1. a M Il primo denunzia vizi di violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli art. 2043 cod. civ. ed alla L. Reg. Abruzzo 23 luglio 1991, n. 40) il secondo difetti di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). La ricorrente sostiene che il guasto non era prevedibile ed era dipeso da forza maggiore;
spettava in ogni caso all'attore provare che era dipeso da difetto di manutenzione, ma nessuna prova era stata data né il giudice spiega come è giunto a ritenere provata la circostanza;
considera, inoltre, che se pure l'autobus fosse giunto in orario il viaggiatore non sarebbe mai stato in grado di raggiungere Fiumicino. - Il primo motivo in parte è manifestamente infondato, in 2. parte è inammissibile. La ragione per cui il giudice di pace ha accolto la domanda è che se è stabilito un orario di arrivo e il viaggiatore subisce un danno per il ritardo, di questo deve rispondere il vettore, se non prova che il ritardo è dipeso da una causa non imputabile a lui. Si tratta di regola affatto logica sul piano dell'equità. Dunque, siccome la ricorrente è rimasta contumace in primo ⚫ grado, da un lato il giudice di pace non doveva chiedere all'attore altra prova che non fosse quella del contratto di trasporto e del tempo stabilito per l'arrivo, dall'altro la convenuta non può lamentare che il giudice non abbia accertato come causa del guasto una forza maggiore non dedotta davanti a lui. Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato. La circostanza che il volo dovesse partire alle 10,25 e che l'ultimo orario per 1'imbarco fosse le 9,25 non era tale da rendere affatto priva di logica la decisione per cui, se fosse arrivato in orario a Roma, il viaggiatore avrebbe potuto non perdere l'aereo. Il giudice di pace si è fondato, evidentemente, su una ma esperienza, per cui si consente ai passeggeri in ritar di imbarcarsi anche un certo tempo dopo l'orario previsto. Dunque, la sentenza non presenta vizi di violazione di processuali nella valutazione delle prove. 3. - Il ricorso è rigettato. 4. - La ricorrente è condannata al pagamento delle spese del processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente а rimborsare a MO EL le spese processuali, che liquida 587,39. 550 dei quali per onorario di in complessivi Euro avvocato. Così deciso il giorno 9 maggio 2002, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. Il Presidente Il relatore ed estensore IONS 1. DIRETTORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Z Umberto Cicero A oggi, 0.2 AGO. 2002 S CAS 5 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA T E F R O amberto Cicero