Sentenza 7 ottobre 2005
Massime • 1
Non può essere concessa l'estradizione di un imputato minorenne, in presenza di una legislazione dello Stato richiedente che non assicuri, sul piano processuale e sostanziale, un trattamento giuridico differenziato e mitigato rispetto a quello riservato all'adulto, ostandovi le esigenze di tutela della condizione minorile, che nel nostro ordinamento assume rango di diritto fondamentale della persona, ai sensi dell'art. 31 Cost. (fattispecie in cui la richiesta di estradizione proveniva dal Governo della Repubblica di Romania).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2005, n. 41033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41033 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 07/10/2005
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 1622
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 11569/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AD DI;
avverso la sentenza del 16/12/2004 della Corte d'appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Leonasi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. GALASSO A. che ha concluso per annullamento senza rinvio. Udito il difensore avv. IMPARATO D..
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha dichiarato sussistere, nei confronti di AR AD DI, le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dal Governo della Repubblica di Romania per esecuzione della sentenza definitiva di condanna (anni due di reclusione) pronunziata dall'A.G. di quello Stato per il reato di rapina;
contestualmente ha rigettato la istanza di revoca della misura cautelare inframuraria già in corso.
2. Sulle varie questioni sollevate dalla difesa circa la minore età del ricorrente al momento del fatto la Corte territoriale osserva che "lo stesso è diventato maggiorenne prima della emissione del mandato di cattura internazionale" è che non può ravvisarsi violazione dei diritti fondamentali della persona nella circostanza che lo Stato straniero non preveda per il minore un complesso di norma di carattere processuale e sostanziale paragonabile a quello del nostro ordinamento.
3. Il ricorso per Cassazione proposto dal difensore svolge una serie di censure così riassumibili per quanto richiesto dall'art. 173 disp. att. c.p.p.: 1) nullità della sentenza pronunziata dalla Corte
d'appello in composizione ordinaria invece che dalla sezione specializzata per i minorenni;
2) violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p. in relazione a norme di legge ordinaria e di Costituzione per inesistenza nello Stato rumeno di un giudice specializzato "per i problemi" minorili, per essere stato giudicato il ricorrente da un tribunale ordinario (insieme con adulti), per non essere stata valutata da quel giudice la eventuale immaturità psichica del soggetto, perché non esistono nel sistema penitenziario rumeno istituti di pena riservati ai minori e distinti da quelli degli adulti;
3) inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 31 Cost., e di una serie di norme previste da convenzioni internazionali (ratificate dall'Italia), tra le quali quella di New York del 1989 sui diritti del fanciullo e le altre riguardanti il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (legge di ratifica n. 881/1977) e il Patto relativo ai diritti civili e politici firmato sempre a New York nel 1966, nonché le c.d. "regole di Pechino" sull'amministrazione della giustizia minorile;
4) illogicità della motivazione della sentenza impugnata là dove ha riguardo alla data del mandato di cattura anziché a quella del commesso reato. Nell'ultima parte del ricorso si lamenta la insussistenza delle esigenze cautelari, in particolare per quanto riguarda la misura di massimo rigore.
4. Alla precedente udienza del 09/06/2005 questa Suprema Corte ha deciso di assumere presso l'Autorità richiedente informazioni circa il trattamento normativo riservato in Romania agli imputati di età minore, provvedimento tempestivamente inoltrato dalla Cancelleria per le consuete vie, senza che fino al momento dell'udienza odierna (fissata anche per la imminente scadenza del termine di cui all'art. 714, comma 4, C.P.P.) abbia trovato risposta: È stata invece depositata dalla difesa ulteriore documentazione a sostegno dei propri assunti.
DIRITTO
5. Sono date pacifiche quelle riguardanti: la nascita (18/12/1982), il commesso reato (tra il 16 e il 17 giugno 1999); la sentenza di condanna 13/09/199).
6. Ciò posto, va subito detto che il primo motivo di ricorso non può essere condiviso, per quanto referenziato da un remoto precedente (sez. 1, CC. 25/02/1983, Sciacca, della quale non si conosce la motivazione) giacché il D.P.R. n. 448 del 1988 richiamato dal ricorrente riguarda, com'è noto, il "processo" a carico di imputati minorenni, mentre l'art. 49 cpv. Ord. giud. ancora, per principio generale, la competenza del tribunale per i minorenni (e di Conseguenza quella della corrispondente sezione della corte d'appello) a specifica previsione normativa. D'altronde la materia estradizionale si connota tradizionalmente per caratteri tecnico- giuridici che non riguardano minimamente le esperienze professionali proprie, soprattutto, della componente laica dell'organo collegiale specializzato, sicché non si ravvisa alcuna ragione di fare ricorso a questo.
7. Fondati risultano invece, al di là dei richiami normativi non sempre ordinati, gli ulteriori due motivi e di conseguenza l'ultimo. 8. È stato già affermato nella giurisprudenza di questa Corte (sez. 1^, CC. 25/05/1987, Sciacca;
sez. 6^, CC. 19/01/2004, P.G./Spika) il principio che non può essere concessa estradizione - ostandovi le esigenze di tutela della condizione minorile che nel nostro ordinamento (art. 31 Cost.), assume rango di diritto fondamentale della persona - in presenza di legislazione straniera che non assicura, sul piano processuale e sostanziale, un trattamento giuridico differenziato (e mitigato) rispetto a quello riservato all'adulto. Sul piano delle normative specifiche opportunamente si ricordano - proprio nella sentenza citata da ultimo e dalla quale non c'è motivo di discostarsi, viste le conformi conclusioni dello stesso P.G. di udienza - l'art. 14.4 del Patto internazionale (ratif. con L. 25/10/1977 n. 881) relativo ai diritti civili e politici, che prevede il divieto di estradizione per il minorenne destinato a essere giudicato come un adulto, in condizioni di imputabilità presunta (cioè senza alcun accertamento sul grado di maturità psichica) sol che abbia raggiunto una certa età e con la prospettiva di esecuzione della pena detentiva eventualmente infintagli in un istituto comune di adulti. Analoghi principi si leggono nelle c.d. "Regole di Pechino" (adottate nell'Assemblea generale dell'O.N.U. (risoluz. N. 33 del 29/11/1985) e nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 18 aprile 1988, oltre che nell'art. 37, lett. c) della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (ratif. con L. 27/05/1999, n. 176), pure richiamata dal ricorrente.. D'altronde,
già da tempo la Corte costituzionale (sent. n. 128/1987) ha sottolineato l'esigenza che il necessario trattamento particolare del minore passi sia attraverso la dimostrazione della capacità di intendere e di volere, sia (quando per legge risulti inevitabile l'assoggettamento a pena detentiva) per un sistema penitenziario capace di garantire al deviante concrete prospettive di recupero.
9. Nel caso di specie - a prescindere dal non rassicurante silenzio mantenuto su questi punti dallo Stato richiedente - risulta dalla sentenza di condanna: a) che il AR fu giudicato insieme con imputati maggiorenni, quindi da un giudice ordinario è con rito non differenziato (che esista o non in quel Paese un organo specializzato); b) che di nessun particolare accertamento si fa cenno nel documento quanto a una possibile verifica in concreto delle condizioni di imputabilità; c) che neanche vi è accenno alla circostanza che un di lui genitore (o persona che ne faccia le veci) abbia avuto notizia del procedimento in corso, quanto meno ai fini della scelta del difensore. Risulta viceversa - dalla certificazione del Collegio degli Avvocati di Succava da ultimo prodotta dalla difesa, atto al quale comunque è da assegnare un valore - che in Romania sono istituiti soltanto dei penitenziari comuni, con la particolarità che i minori vengono "raggruppati nella stessa stanza".
10. Deriva da questo quadro che l'ordinamento romeno si pone, per la parte che qui interessa, in contrasto coi diritti fondamentali riguardanti la condizione minorile, mentre i due argomenti usati dalla Corte d'appello in risposta ai rilievi difensivi sono il primo (data del mandato di cattura) incongruo, il secondo inappropriato, perché è vero che i sistemi processuali dello Stato richiedente e di quello richiesto non debbono necessariamente coincidere (Cosa evidentemente inesigibile, vista la diversità delle politiche legislative) ma nel caso all'esame si parla di altro. 11. Non potendosi quindi far luogo alla estradizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, mentre l'estradando va immediatamente rimesso in libertà per il venir meno del titolo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza. Ordina che BA AD DI sia immediatamente rimesso in libertà se non detenuto per altro. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 626 C.P.P. e art. 203 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2005