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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4133 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 26364/2024 cui è riunito il procedimento n.
4274/2024
TRA
nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 difesi dall'avv. DI MONDA GIUSEPPE;
RICORRENTE
E
difeso dagli avv.ti Capannolo e Capasso;
CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/12/24 i ricorrenti hanno esposto che in data 11/07/19 veniva presentata istanza per l'accertamento sanitario dell'invalidità civile chiedendo il riconoscimento dello status di persona portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, co.
3, Legge 104/92, ma che la domanda non ha avuto esito positivo non essendo intervenuta la visita dell'istante.
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. concludeva nel senso della sussistenza dei requisiti per la condizione di disabilità grave con decorrenza da febbraio 2024. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Intervenuto il decesso della , gli eredi agiscono contestando Per_1
l'esito della perizia e chiedendo la retrodatazione del riconoscimento alla data della domanda.
Il procedimento per ATP veniva pertanto riunito al presente, in applicazione analogica dell'art. 274 c.p.c.
La parte convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso in opposizione è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma
1 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio
2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012.
Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.).
Tale, o meglio, tali plurime finalità devono pertanto costituire, ad avviso del giudice adito, i necessari parametri cui deve essere informata l'interpretazione del testo normativo.
Tanto premesso, la disposizione richiamata stabilisce quanto segue:
«[I]. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile., presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
[II]. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
[III]. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la
2 prescrizione.
[IV]. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
[V]. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
[VI]. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
[VII]. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente
è inappellabile».
Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti, l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio-economico, il legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per l'accertamento giudiziale di questi due distinti presupposti, altrettanti giudizi: un primo procedimento, pregiudiziale ed a carattere necessario, previsto ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 445 bis, finalizzato esclusivamente (per le ragioni che si specificheranno di seguito) alla verifica (ovviamente previo scrutinio dell'esistenza di un concreto interesse ad agire per il conseguimento di un diritto: Cass. Sez L Sentenza n. 8932 del 05/05/2015; Sez L Sentenza n.
8533 del 27/04/2015) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, ed a sua volta suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase e fase, eventuale, di opposizione); un distinto ed autonomo procedimento, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione cui l'accertamento sanitario era preordinato, da ritenersi esperibile solo una volta che l'accertamento sanitario oggetto del primo
3 procedimento sia divenuto definitivo. Tale secondo giudizio, infatti, secondo quanto prescritto dal legislatore, deve essere necessariamente (a pena di improcedibilità) preceduto da un accertamento tecnico preventivo sul requisito sanitario che costituisce il presupposto clinico (fattuale) del diritto invocato.
E, considerato che nella casistica giurisprudenziale il fattore di maggior conflitto è costituito dalla contestazione in ordine al requisito sanitario, la scissione nei due distinti giudizi deve ritenersi aderente alla ratio deflattiva, nella misura in cui, una volta risolto, con un procedimento snello e di più rapida definizione, il contrasto sul requisito sanitario, nell'ottica legislativa tale definizione è idonea ad impedire l'ulteriore ricorso alla tutela giurisdizionale, e segnatamente ad impedire l'attivazione del giudizio ordinario, destinato all'accertamento del diritto “finale”; fermo restando che l'accertamento sanitario può essere rimesso in discussione, ma esclusivamente mediante il ricorso alla seconda fase di opposizione, limitato, secondo quanto si dirà appresso, alla sola denuncia di vizi che inficiano il percorso logico-procedimentale che ha condotto al predetto accertamento (in questi sensi v. Cass. Sez.
6-L
Sentenza n. 6084 del 17/03/2014; Sez 6-L Sentenza n. 6085 del 17/03/2014;
Sez L Sentenza n. 9876 del 09/04/2019).
Ora, dalla previsione, per il giudizio instaurato, a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», che il ricorso introduttivo contenga «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione», si evince che a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Nella specie, i ricorrenti non chiariscono quale sia l'interesse ad agire per la retrodatazione di un riconoscimento che non determina la corresponsione di benefici economici diretti, bensì esclusivamente la predisposizione di misure volte al sostegno del disabile, nella specie peraltro deceduto nel settembre 2024.
In proposito, la questione del decesso dell'assistita pare non essere neppure presa in considerazione dalla difesa degli eredi, i quali insistono sulla retrodatazione del riconoscimento, per conto di una persona che non può più beneficiare di alcuno tra i benefici contemplati dalla legge. Né la retrodatazione potrebbe beneficiare agli eredi della persona disabile, i quali non potrebbero comunque usufruire più di alcuno tra i benefici
4 indiretti parimenti ivi contemplati (es. art. 33 l. 104/92).
In ogni caso, quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. In questi sensi, è stato chiarito che qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004). Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle
5 conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza
n. 4254 del 20/02/2009).
Nella specie, il c.t.u. ha evidenziato di non disporre di elementi per poter far retrodatare il riconoscimento, tenuto conto della documentazione esaminata e soprattutto del carattere chiaramente e strutturalmente ingravescente delle patologie diagnosticate.
Il c.t.u., in sede di osservazioni alle note controdeduttive, evidenziava altresì «che la presenza o meno di una specifica patologia non può determinare la necessità di un intervento assistenziale permanente e continuativo, bensì è indispensabile conoscerne l'espressione clinica e
l'impatto che essa può avere sull'autonomia personale. A tale proposito, è chiaramente espresso in perizia che l'istante, all'atto della visita, era solo al limite della non autonomia... che le patologie croniche, da cui era affetta l'istante, hanno una evoluzione più o meno rapida ma sempre progressiva».
Tenuto conto che l'accertamento tecnico preventivo si è concluso in senso sia pure parzialmente favorevole alla de cuius, e considerato che non è stato possibile procedere all'omologa in quella sede, stante il manifestato dissenso, si deve dare risposta al quesito se sia possibile procedere all'omologa in questa sede, stante l'evidente vuoto normativo sul punto.
Ora, per le ragioni esposte in precedenza, ed avallate dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, è del tutto evidente che se questa fase di opposizione deve intendersi limitata al solo accertamento del requisito sanitario, e se in pendenza di tale giudizio deve ritenersi tuttora impedita la procedibilità del giudizio ordinario così come deve ritenersi impedito il corso dell'iter volto all'accertamento degli ulteriori requisiti socioeconomici ai fini del pagamento della prestazione, che deve avvenire entro il termine di 120 giorni dalla notifica agli enti competenti del provvedimento di omologa, è altrettanto evidente che è necessario attribuire al provvedimento conclusivo di questa fase di opposizione i medesimi effetti che la legge attribuisce al decreto di omologa, affinché la definitiva conclusione della fase dell'accertamento sanitario (sia che, in assenza di dissenso, sia stata direttamente omologata la c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, sia che, proposto il dissenso, sia stato instaurato il giudizio di opposizione) sfoci sempre in un provvedimento produttivo dei soli effetti giuridici che consentono, una volta risolto il problema dell'accertamento sanitario, di dare avvio all'ulteriore corso dell'iter procedimentale amministrativo ai fini del riconoscimento del diritto cui l'accertamento era finalizzato.
La perizia va pertanto omologata conformemente alle conclusioni rassegnate dal c.t.u., nel senso che la andava riconosciuta portatrice di Per_1
6 disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 104/92 dal febbraio
2024.
Il ricorso in opposizione va invece respinto.
Tenuto conto della assoluta novità delle questioni trattate, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese di c.t.u., demandata ad un separato decreto, va in questa sede ricordato che essa si sottrae al regime delle spese di lite, atteso che, secondo quanto già rilevato dalla
Cassazione, in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23133 del 12/11/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
23586 del 15/09/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28094 del 30/12/2009).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione;
- omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze contenute nella c.t.u., e dichiara la portatrice di disabilità Per_1 grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 104/92 dal febbraio 2024, per gli effetti previsti dall'art. 445 bis comma 5 c.p.c.;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Napoli, 27/05/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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