Articolo 85 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 84Articolo 86
Versione
4 aprile 1972
Art. 85.
Alle spese di cui al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1972, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 4 aprile 1972