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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/12/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 272/2012
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 272/2012
Oggi 16 dicembre 2025 alle ore 10.09 innanzi al dott. Mirko Intravaia, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. Irene Gambadauro;
Per parte convenuta e parte intervenuta l'avv. Claudia Soraci in sostituzione dell'avv. Francesco Chillemi;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
l'avv. Gambadauro eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'intervento del Condominio, in persona dell'amministratore, per carenza di autorizzazione dell'assemblea condominiale, in ragione di quanto prescritto dall'art. 1131 c.c.; chiede di dichiararsi la contumacia degli eredi di Persona_1 e;
si riporta agli atti processuali e agli scritti difensivi;
chiede la prosecuzione Persona_2 della prova sì come ammessa con ordinanza del 15.04.2022 ed insiste nell'accoglimento delle domande e il rigetto delle eccezioni di parte convenuta, con vittoria di spese e compensi;
l'Avv. Soraci si riporta integralmente alla propria posizione processuale e contesta le eccezioni di controparte, formalizzate solo all'odierna udienza poiché tardive ed infondate, atteso che la legittimazione del condominio è stata documentata;
contesta le difese avversarie, riportandosi alle domande e conclusioni anche istruttorie già formulate in corso di giudizio, e la prosecuzione della prova sì come ammessa con ordinanza del 15.04.2022, atteso che allo stato risultano escussi solo i testi di parte attrice, con conseguente lesione del diritto di difesa;
in subordine precisa le conclusioni riportandosi alle difese ed eccezioni già svolte e chiede il rigetto della domanda di parte attrice.
L'avv. Gambadauro rappresenta che l'odierna udienza è la prima utile al fine di eccepire l'inammissibilità dell'intervento del CP_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 1 di 11 N. R.G. 272/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 272/2012 promossa da:
C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Barcellona Pozzo di Gotto alla via Vicolo II Medici n. 18 presso lo studio dell'Avv. Irene Gambadauro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Attore
Contro
(C.F. (C.F. , CP_2 C.F._2 CP_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
), (C.F.: ), C.F._5 Controparte_6 C.F._6 [...]
(C.F. ), (C.F.: Parte_2 C.F._7 Parte_3
), (C.F.: ), C.F._8 Parte_4 C.F._9 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Parte_5 C.F._10 Parte_6
), , e (C.F.: C.F._11 Parte_7 Parte_8
), elettivamente domiciliati in Barcellona Pozzo di Gotto, via Mandanici n. 10, C.F._12 presso lo studio dell'Avv. Francesco Aurelio Chillemi, che li rappresentata e difende giusta procura in atti;
(in giallo i convenuti in integrazione, casomai ritenessi di fare un paragrafo a parte)
Convenuti
e
(C.F. ), (C.F. CP_7 C.F._13 CP_8
pagina 2 di 11 N. R.G. 272/2012
, (C.F. ) e C.F._14 CP_9 C.F._15 CP_10
(C.F. ); (C.F.
[...] C.F._16 Controparte_11
), (C.F.: ). C.F._17 Controparte_12 C.F._18
Convenuti contumaci
e nei confronti di
(C.F. ) in persona dell'amministratore e legale Controparte_13 P.IVA_1 rappresentante p.t. ((C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_14 C.F._19
Barcellona Pozzo di Gotto, Via Mandanici n. 10, presso lo studio dell'Avv. Francesco Aurelio
Chillemi, che li rappresentata e difende giusta procura in atti;
Terzo intervenuto
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
, e al fine di ottenere
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Persona_1 la risoluzione del contratto di appalto stipulato coi convenuti ed il risarcimento dei danni patrimoniali patiti, pari al complessivo importo di € 14.644,77.
Rappresentava che il 21.10.2009 concludeva contratto di appalto, avente ad oggetto i lavori meglio specificati nel computo metrico allegato alla citazione, con CP_2 CP_3 [...]
, e in qualità di proprietari delle rispettive unità CP_4 Controparte_5 Persona_1 immobiliari facenti parte del , situato in Barcellona Pozzo di Gotto, alla via Controparte_13
DO RO n. 41. Specificava che il corrispettivo per i lavori era stato concordato in € 116.562,28 oltre
IVA e che i lavori avrebbero dovuto essere avviati nel gennaio del 2011. Rappresentava ancora che nel dicembre del 2010, su richiesta dei medesimi committenti provvedeva a rimuovere, unitamente a tre operai, le parti pericolanti del prospetto principale dell'edificio (prospiciente su via DO RO) e di quelli laterali.
Dava atto di non essere stato successivamente contattato per dare avvio ai lavori appaltati e di avere pertanto messo in mora, ma senza esito, (quale capo-condomino) affinché il CP_3 desse esecuzione al contratto, versando l'acconto concordato (€ 17.484,342) e fissando la CP_1 data di inizio lavori.
Dato il perdurare dell'inadempimento dei committenti, esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione avviato innanzi alla Camera di commercio di Messina, come contrattualmente previsto pagina 3 di 11 N. R.G. 272/2012
(punto 22), chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto concluso tra le parti, nonché la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale patito, pari all'importo di € 14.644,77
(dato da € 11.656,22 per mancato guadagno in relazione ai lavori non avviati, € 440,00 per la manodopera impiegata nel mese di dicembre 2010, € 2.068,55 per gli elementi di ponteggio acquistati in previsione dello svolgimento dell'appalto ed € 480,00 per spese di mediazione), o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 21.05.2012, CP_2 CP_3 [...]
, e eccepivano la nullità, annullabilità e/o inefficacia CP_4 Controparte_5 Persona_1 del contratto, in considerazione della circostanza che i lavori appaltati inerivano manutenzione dell'intero , mentre alla stipula partecipavano solo alcuni dei condomini. Specificavano al CP_1 riguardo che i lavori appaltati non erano suscettibili di esecuzione a favore solo di alcuni appartamenti con esclusione di altri, pertanto in difetto della sottoscrizione di tutti i condomini, il contratto non poteva considerarsi validamente concluso.
Eccepivano altresì il loro difetto di legittimazione passiva in quanto, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto, legittimato passivo sarebbe stato il condominio e non i singoli condomini, così come peraltro inteso dallo stesso attore che con raccomandata del 07.02.2011 diffidava appunto il all'esecuzione dell'appalto. CP_1
Sotto altro profilo eccepiva la nullità del contratto di appalto per illiceità dell'oggetto, in quanto alla data del 21.10.2009, data in cui l'attore riceveva un consenso solo parziale all'esecuzione dei lavori, difettava la propedeutica concessione edilizia, richiesta dalla normativa di settore per le lavorazioni della stessa tipologia di quelle da eseguirsi.
In subordine eccepiva l'inammissibilità o improcedibilità dell'azione incoata, per mancato avveramento di condizione sospensiva contrattualmente prevista (l'art. 12 del contratto di appalto), ossia il previo rilascio dei provvedimenti amministrativi propedeutici all'esecuzione dei lavori (la ridetta concessione edilizia).
Contestavano l'ammontare del risarcimento richiesto non supportato del necessario supporto probatorio e comunque da contenersi nel limite del valore millesimale delle proprie unità abitative, contestando la richiesta della loro condanna in solido e rispetto al risarcimento per il complessivo valore delle opere non eseguite.
Chiedevano pertanto il rigetto della pretesa attorea, previa dichiarazione di nullità del contratto dedotto,
o in subordine dichiarare l'improcedibilità dell'azione per mancato avveramento della condizione sospensiva;
in ogni caso dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei convenuti. In subordine, per pagina 4 di 11 N. R.G. 272/2012
l'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'azione proposta, “dichiarare che la legittimazione passiva di ciascun convenuto è limitata alla quota di proprietà di ognuno di essi, anche all'esito della valorizzazione delle quote millesimali dell'intero agli stessi riferibili, e, per l'effetto, rideterminare la quota di risarcimento del danno da porre a carico di ognuno di essi senza applicazione di qualsivoglia vincolo di solidarietà passiva”, con vittoria di spese e compensi di lite.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e con ordinanza del 18.10.2016 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini del a cura di parte attrice. Controparte_13
Con memoria del 31.05.2017 (depositata in cancelleria il 01.06.2017), si costituivano , Controparte_6
, , , e Parte_3 Persona_2 Parte_4 Controparte_15 Pt_7
, i quali eccepivano preliminarmente l'improcedibilità dell'azione per mancato previo
[...] esperimento del procedimento di mediazione nei loro confronti, nonché la prescrizione dell'azione risarcitoria contro gli stessi avanzata, per decorso del termine quinquennale.
Precisavano al riguardo che non essendo firmatari di alcun contratto contro gli stessi si sarebbe potuta avanzare esclusivamente domanda di risarcimento del danno extracontrattuale, ormai prescritta alla data di notifica dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio. Deducevano dunque la loro carenza di legittimazione passiva sia rispetto alla domanda di risoluzione contrattuale, sia rispetto a quella di inadempimento in quanto come già evidenziato non sottoscrittori della stipula contrattuale intervenuta tra l'attore e gli originari convenuti, e per il resto riproducevano le medesime difese e conclusioni già rassegnate dagli originari convenuti, cui far conseguire l'integrale rigetto delle domande attoree con vittoria di spese e compensi di lite.
Successivamente, con memoria depositata telematicamente il 20.06.2017 si costituiva anche Pt_8
reiterando le identiche eccezioni e difese e conclusioni rassegnate dai convenuti in integrazione
[...] nella comparsa di costituzione del 31.05.2017 alla quale si rinvia.
I convenuti e benché regolarmente citati CP_16 CP_8 CP_9 CP_10 non si costituivano in giudizio.
Concessi nuovamente i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., a seguito della costituzione dei convenuti in integrazione, ed istruita la causa con l'interrogatorio formale dei convenuti (ud.
03.03.2020) e la prova per testi articolata da parte attrice (ud. 14.12.2022), all'udienza del 19.06.2024 il processo veniva dichiarato interrotto in ragione della morte dei convenuti e Persona_1 [...]
. Il procedimento veniva poi riassunto a cura di parte attrice con ricorso depositato in data Persona_2
08.10.2024. pagina 5 di 11 N. R.G. 272/2012
Con memoria del 15.09.2025 si costituiva infine il in persona del proprio Controparte_13 amministratore e legale rappresentante facendo proprie tutte le eccezioni, difese e conclusioni precedentemente spiegate dai singoli condomini.
Indi, all'udienza del 16.12.2025, precisate dalle parti le conclusioni come da verbale ed esaurita la discussione orale, la causa viene decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
Preliminarmente, priva di pregio giuridico risulta l'eccezione di improcedibilità dell'azione per previo mancato esperimento della procedura di mediazione nei confronti dei convenuti in integrazione
( Controparte_6 Parte_8 Controparte_17 Controparte_18 [...]
, (sia in proprio che quale erede-moglie del defunto Pt_3 Persona_2 Parte_4
), , e (quali figli-eredi del defunto Persona_3 Parte_5 Parte_7 Parte_6 [...]
, e in quanto se pur la causa era stata originariamente Per_3 CP_9 CP_10 intentata nei confronti dei soli condomini firmatari del contratto di appalto, risulta in atti che comunque la previa mediazione obbligatoria era stata esperita nei confronti di tutti i condomini (cfr. allegato n. 5 dell'atto di citazione).
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti la domanda avanzata da , titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, deve ritenersi parzialmente fondata e, pertanto, va accolta in forza e nei limiti della seguente motivazione.
Ed invero, l'attore ha chiesto la pronuncia della risoluzione del contratto di appalto sottoscritto da una parte dei condomini del sito in Barcellona Pozzo di Gotto, avente ad oggetto Controparte_13 lavori di manutenzione condominiale (tra cui a titolo non esaustivo si indicano: demolizione parapetti terrazzo e rifacimento pendenze e pavimentazione dello stesso, demolizione gocciolatoi balconi, rimozioni intonaco pareti balconi ecc…) per un corrispettivo pari ad € 116.562,28 oltre IVA.
Il ha prodotto in atti, a riprova della stipulazione dell'accordo, un contratto sottoscritto in data CP_9
21.10.2009 solo da alcuni condomini e precisamente dai convenuti CP_3 CP_5
, , e
[...] Controparte_4 Persona_1 CP_2
Occorre innanzitutto rilevare che le lavorazioni elencate nel contratto non afferisco ai soli immobili dei firmatari, ma pacificamente all'intero condominio e che, trattandosi di lavori riconducibili tra quelli di straordinaria amministrazione (per la tipologia di lavorazioni in sé e per l'impegno economico richiesto, pari ad oltre € 100.000,00), la relativa autorizzazione è rimessa alla competenza esclusiva dell'assemblea condominiale ex art. 1135 c.c.. In particolare, poi l'art. 1108 c.c. specifica che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione vanno deliberati dalla maggioranza dei partecipanti pagina 6 di 11 N. R.G. 272/2012
all'assemblea che rappresenti almeno i due terzi del valore complessivo del bene in comunione. Dal disposto della norma si ricava dunque che tali atti, sono sottratti alla semplice disposizione dell'amministratore del condominio, ove ci fosse, e che la loro deliberazione richiede l'approvazione a maggioranza qualificata.
Inoltre tenuto conto delle difese spiegate dall'attore, non pare superfluo premettere in diritto che ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava su chi vuol far valere un diritto in giudizio l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, pertanto incombe sull'attore l'onere di provare la conclusione del contratto e la sua validità, giacché agisce per la sua risoluzione, o ancora la mancanza di buonafede della controparte nella conduzione delle trattative, ove si voglia far valere una responsabilità precontrattuale di taluni condomini o del condominio.
Orbene, nel caso di specie sul punto l'attore si è limitato a rappresentare che i convenuti “nulla hanno riferito sulla delibera assembleare che ha preceduto il contratto di appalto per cui è causa” ed ancora che il condomino era intervenuta alla stipula contrattuale con “delega del CP_3 proprietario”, ossia con mandato dei condomini non firmatari” adducendo che “Al fine di ricostruire la volontà anche di questi ultimi, si rende necessario, pertanto, acquisire in giudizio le suddette deleghe.” (cfr. pag. 2 memorie 183 comma 6 c.p.c. n. 1 del 30.10.2017).
Tuttavia, a tali difese non sono poi seguite le corrispondenti istanze istruttorie finalizzate ad ottenere la produzione documentale richiamata. Invero nel contratto di appalto, unico documento versato in atti dall'attore sul punto, non si dà atto di nessuna delibera di approvazione dei lavori, per cui non vi è prova né che i condomini siano stati regolarmente convocati per deliberare i lavori, né che i lavori siano stati effettivamente deliberati ed in conclusione non risulta accertata la sussistenza di una valida manifestazione del consenso della controparte contrattuale del CP_9
Prive di pregio giuridico appaiono poi le difese spiegate dall'attore circa la vincolatività per la minoranza dei condomini (non firmatari), della volontà manifestata dalla loro maggioranza.
Innanzitutto, è bene ribadire che in assenza di valida deliberazione assembleare, nessun vincolo può sorgere a carico della minoranza dei condomini (v. art. 1105 c.c.), e comunque i condomini firmatari non integrano neppure la maggioranza legislativamente richiesta per la deliberazione dei lavori.
Infatti, come già detto, trattandosi di lavori oggetto dell'appalto di straordinaria amministrazione, la loro deliberazione avrebbe comunque richiesto il consenso di tanti condomini rappresentanti i due terzi del valore del bene (pari a 666,66 millesimi), mentre i firmatari rappresentano solo i 622,7 millesimi del valore del condominio (cfr. millesimi riportati in calce al contratto di appalto), ossia la maggioranza semplice e non la maggioranza dei due terzi. pagina 7 di 11 N. R.G. 272/2012
Né come anche sostenuto dall'attore, in assenza di prova di apposite deleghe, la volontà dei non firmatari poteva essere supplita o integrata dalla solo perché qualificatasi come capo CP_3 condomino, ancor di più in caso come questo (delibera di lavori di straordinaria amministrazione) che come già detto appartengono alla esclusiva competenza dell'assemblea ex art. 1135 c.c..
Pertanto, tenuto conto, come pacificamente affermato da entrambe le parti, che i lavori avrebbero dovuto interessare il nella sua interezza e che non risulta manifestato il consenso del CP_1 condominio alla stipulazione del contratto, il contratto di appalto va dichiarato nullo, con conseguente rigetto della domanda di risoluzione avanzata dal e, parimenti, in assenza di un valido contratto, CP_9 della domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale.
Segnatamente, non compete all'attore alcun risarcimento a tale titolo, né in termini di lucro cessante, ossia il mancato guadagno che gi sarebbe derivato dall'esecuzione del contratto di appalto, quantificato dallo stesso nell'importo di € 11.650,22 (interesse così detto positivo), né in termini di danno emergente, in relazione alle spese sostenute per l'acquisto degli elementi di ponteggio che Pt_9 avrebbe dovuto utilizzare in fase di esecuzione dei lavori, pari all'importo di € 2.068,55.
Ciò che invero può ritenersi accertato è che certamente sono intercorse trattative tra il ed i CP_9 condomini, presumibilmente arenatesi nell'ottobre del 2009, quando solo una parte dei condomini si determinava a sottoscrivere il contratto di appalto, tant'è che alla monca sottoscrizione non è poi seguito né il versamento del primo acconto di € 17.484,342 (cfr. pag. 7 contratto), né, successivamente, la comunicazione della data di inizio lavori.
Tenuto conto di ciò e della sussistenza della presentazione di una istanza risarcitoria, pare opportuno vagliare la sussistenza degli elementi costitutivi della diversa fattispecie della responsabilità precontrattuale. Con la precisazione che resta in ogni caso preclusa per questa via la possibilità di riconoscere in favore dell'attore la voce di risarcimento pari ad € 11.656,22, richiesti a titolo di mancato guadagno per la mancata esecuzione dei lavori, e ciò in quanto il c.d. interesse positivo attiene precipuamente alla responsabilità contrattuale, mentre in ambito di responsabilità precontrattuale può essere riconosciuto il risarcimento del solo interesse negativo, ossia il lucro cessante riconnesso alla perdita di ulteriori occasione lavorative sfumate per avere impegnato il proprio tempo e le proprie risorse in trattative rivelatesi inutili (sul punto ex multis Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 15147/2022 “In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente
(consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante
(perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato pagina 8 di 11 N. R.G. 272/2012
distolto), non essendo, viceversa, risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito”).
Pertanto, la valutazione della sussistenza di una responsabilità precontrattuale riguarda esclusivamente la riconoscibilità del risarcimento riconnesso all'acquisto del materiale da cantiere.
In particolare, stabilisce l'art. 1338 c.c. che, “la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto”. In altri termini, in ipotesi di invalidità del contratto, la parte non inadempiente ha diritto di vedersi risarcire il danno patito per avere confidato “senza sua colpa” nella validità del contratto.
Tuttavia, nel caso di specie, l'invalidità del contratto di appalto poteva dirsi manifestamente conoscibile, essendo conseguenza della mancata sottoscrizione di tutti i condomini, circostanza nota ad ambo le parti.
Come già detto non è circostanza contestata che i lavori avrebbero riguardato l'intero condominio, pertanto, in assenza di delibera assembleare di autorizzazione dei lavori e della mancata firma di tutti i contraenti l'attore non poteva ragionevolmente confidare nella validità del contratto.
Tra l'altro, essendo riportata in calce al contratto di appalto versato in atti dall'attore, la “Tabella per il calcolo del valore millesimale di proprietà generale”, l'attore avrebbe anche potuto valutare agevolmente il valore delle quote di proprietà dei partecipanti alla stipula, al fine di verificare, come era suo onere, la sussistenza della maggioranza (due terzi) legislativamente richiesta per l'autorizzazione dei lavori de quo.
In conclusione, tutte le circostanze esposte portano senza dubbio ad escludere un affidamento incolpevole del nella validità del contratto, con conseguente rigetto dell'istanza risarcitoria CP_9 avanzata.
Per ciò che concerne invece le spese di manodopera pari all'importo di € 440,00, l'attore ha riferito che su incarico degli originari convenuti (i firmatari , CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
e , nel mese di dicembre del 2009 si era recato presso il Controparte_5 Persona_1
unitamente a tre operai, al fine di rimuovere le parti pericolanti dei prospetti Controparte_13 principale e laterali del palazzo, per poi eseguire gli ulteriori lavori allo stesso asseritamente contrattualmente appaltati nel mese di gennaio del 2010.
In realtà all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non ha trovato riscontro, la circostanza che le parti avessero concordato l'inizio dei lavori a gennaio 2010, anticipando a dicembre i lavori più urgenti. pagina 9 di 11 N. R.G. 272/2012
Nessun riferimento in tal senso si rinviene nel contratto di appalto depositato in atti, ossia nell'unico documento in cui (in assenza di ulteriori accordi) doveva essere trasfuso l'intero regolamento Tes contrattuale;
né sul punto possono ritenersi probanti le sole dichiarazioni rese sul punto dal teste
(dipendente del , sentito all'udienza del 14.12.2022, e ciò non solo per il divieto posto
[...] CP_9 dall'art. 2721 c.c. alla prova tramite testimoni del contratto o, come nel caso di specie, di sua clausola;
ma anche tenuto conto della genericità delle dichiarazioni rese. Il teste infatti nel riferire di avere udito il discutere “con dei condomini” “circa l'esecuzione dei lavori alla facciata, successivamente al CP_9
ossia a gennaio 2011” non ha specificato nè tra chi è intervenuto il colloquio (quale dei CP_7 condomini), ma neppure tra quanti soggetti (erano presenti due, tre, cinque condomini..), né ha fornito ulteriori elementi tali da mettere in relazione i lavori compiuti a dicembre con quelli alla facciata ed al terrazzo contenuti nel contratto di appalto.
Per ciò che concerne i lavori urgenti, necessari alla eliminazione di parti pericolanti dei prospetti a tutela dell'incolumità dei condomini e dei terzi circolanti sulla pubblica via, non risulta in atti la relativa delibera di approvazione;
pertanto, gli stessi vanno posti a carico di chi li ha commissionati.
In assenza di specifica contestazione sul punto da parte dei convenuti può ritenersi accertato ex art. 115
c.p.c. sia il conferimento dell'incarico ad opera dei condomini firmatari, sia l'effettivo compimento dei lavori ed il loro costo. Tra l'altro il compimento dei lavori, risulta vieppiù confermato anche all'esito dell'istruttoria espletata.
In particolare i convenuti e uditi in sede di interrogatorio formale Persona_1 CP_2 all'udienza del 12.03.2020, hanno confermato la circostanza di cui al n. 1 la lettera a) delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. del 29.11.2017 di parte attrice, ossia che “nel mese di Dicembre 2010 per quattro ore ed in un'unica giornata l'attore appaltatore, unitamente a tre Parte_1 operai si è recato presso il fabbricato ubicato in Barcellona PG, via DO RO numero 41, per eseguire i lavori di rimozione delle parti pericolanti del prospetto principale parentesi su via DO
RO parentesi e di quelli laterali del medesimo fabbricato”. Medesima circostanza veniva confermata anche dal teste sentito all'udienza del 14.12.2022. Tes_1
Va pertanto riconosciuta in favore dell'attore la refusione delle spese “per la manodopera impiegata nel mese di dicembre del 2009” dallo stesso quantificate nell'importo di € 440,00 da porre in solido a carico dei committenti, salva ogni iniziativa ai sensi dell'art. 1134 c.c..
Quanto alle ulteriori questioni sollevate dalle parti, deve farsi applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, pagina 10 di 11 N. R.G. 272/2012
senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.” (ex multis: Cass. S.U. n. 9936/2014; Cass. Sez. Un. N. 26242-3/2014; Cass. n. 363/2019; Cass.
n. 9370/2018; Cass., sez. lav., 26 settembre 2019, n. 24093).
In ragione del principio ermeneutico sopra richiamato, la superiore statuizione nel merito determina l'assorbimento di ogni ulteriore sollevata dalle parti.
In ragione delle questioni trattate e della reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 272/2012, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- condanna , e gli eredi CP_2 CP_3 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 di al pagamento, in favore di dell'importo di € Persona_1 Parte_1
440,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Barcellona Pozzo di Gotto, 16.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Elisa Imbesi, addetta all'Ufficio per il Processo.
pagina 11 di 11
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 272/2012
Oggi 16 dicembre 2025 alle ore 10.09 innanzi al dott. Mirko Intravaia, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. Irene Gambadauro;
Per parte convenuta e parte intervenuta l'avv. Claudia Soraci in sostituzione dell'avv. Francesco Chillemi;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
l'avv. Gambadauro eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'intervento del Condominio, in persona dell'amministratore, per carenza di autorizzazione dell'assemblea condominiale, in ragione di quanto prescritto dall'art. 1131 c.c.; chiede di dichiararsi la contumacia degli eredi di Persona_1 e;
si riporta agli atti processuali e agli scritti difensivi;
chiede la prosecuzione Persona_2 della prova sì come ammessa con ordinanza del 15.04.2022 ed insiste nell'accoglimento delle domande e il rigetto delle eccezioni di parte convenuta, con vittoria di spese e compensi;
l'Avv. Soraci si riporta integralmente alla propria posizione processuale e contesta le eccezioni di controparte, formalizzate solo all'odierna udienza poiché tardive ed infondate, atteso che la legittimazione del condominio è stata documentata;
contesta le difese avversarie, riportandosi alle domande e conclusioni anche istruttorie già formulate in corso di giudizio, e la prosecuzione della prova sì come ammessa con ordinanza del 15.04.2022, atteso che allo stato risultano escussi solo i testi di parte attrice, con conseguente lesione del diritto di difesa;
in subordine precisa le conclusioni riportandosi alle difese ed eccezioni già svolte e chiede il rigetto della domanda di parte attrice.
L'avv. Gambadauro rappresenta che l'odierna udienza è la prima utile al fine di eccepire l'inammissibilità dell'intervento del CP_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 1 di 11 N. R.G. 272/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 272/2012 promossa da:
C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Barcellona Pozzo di Gotto alla via Vicolo II Medici n. 18 presso lo studio dell'Avv. Irene Gambadauro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Attore
Contro
(C.F. (C.F. , CP_2 C.F._2 CP_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
), (C.F.: ), C.F._5 Controparte_6 C.F._6 [...]
(C.F. ), (C.F.: Parte_2 C.F._7 Parte_3
), (C.F.: ), C.F._8 Parte_4 C.F._9 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Parte_5 C.F._10 Parte_6
), , e (C.F.: C.F._11 Parte_7 Parte_8
), elettivamente domiciliati in Barcellona Pozzo di Gotto, via Mandanici n. 10, C.F._12 presso lo studio dell'Avv. Francesco Aurelio Chillemi, che li rappresentata e difende giusta procura in atti;
(in giallo i convenuti in integrazione, casomai ritenessi di fare un paragrafo a parte)
Convenuti
e
(C.F. ), (C.F. CP_7 C.F._13 CP_8
pagina 2 di 11 N. R.G. 272/2012
, (C.F. ) e C.F._14 CP_9 C.F._15 CP_10
(C.F. ); (C.F.
[...] C.F._16 Controparte_11
), (C.F.: ). C.F._17 Controparte_12 C.F._18
Convenuti contumaci
e nei confronti di
(C.F. ) in persona dell'amministratore e legale Controparte_13 P.IVA_1 rappresentante p.t. ((C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_14 C.F._19
Barcellona Pozzo di Gotto, Via Mandanici n. 10, presso lo studio dell'Avv. Francesco Aurelio
Chillemi, che li rappresentata e difende giusta procura in atti;
Terzo intervenuto
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
, e al fine di ottenere
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Persona_1 la risoluzione del contratto di appalto stipulato coi convenuti ed il risarcimento dei danni patrimoniali patiti, pari al complessivo importo di € 14.644,77.
Rappresentava che il 21.10.2009 concludeva contratto di appalto, avente ad oggetto i lavori meglio specificati nel computo metrico allegato alla citazione, con CP_2 CP_3 [...]
, e in qualità di proprietari delle rispettive unità CP_4 Controparte_5 Persona_1 immobiliari facenti parte del , situato in Barcellona Pozzo di Gotto, alla via Controparte_13
DO RO n. 41. Specificava che il corrispettivo per i lavori era stato concordato in € 116.562,28 oltre
IVA e che i lavori avrebbero dovuto essere avviati nel gennaio del 2011. Rappresentava ancora che nel dicembre del 2010, su richiesta dei medesimi committenti provvedeva a rimuovere, unitamente a tre operai, le parti pericolanti del prospetto principale dell'edificio (prospiciente su via DO RO) e di quelli laterali.
Dava atto di non essere stato successivamente contattato per dare avvio ai lavori appaltati e di avere pertanto messo in mora, ma senza esito, (quale capo-condomino) affinché il CP_3 desse esecuzione al contratto, versando l'acconto concordato (€ 17.484,342) e fissando la CP_1 data di inizio lavori.
Dato il perdurare dell'inadempimento dei committenti, esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione avviato innanzi alla Camera di commercio di Messina, come contrattualmente previsto pagina 3 di 11 N. R.G. 272/2012
(punto 22), chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto concluso tra le parti, nonché la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale patito, pari all'importo di € 14.644,77
(dato da € 11.656,22 per mancato guadagno in relazione ai lavori non avviati, € 440,00 per la manodopera impiegata nel mese di dicembre 2010, € 2.068,55 per gli elementi di ponteggio acquistati in previsione dello svolgimento dell'appalto ed € 480,00 per spese di mediazione), o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 21.05.2012, CP_2 CP_3 [...]
, e eccepivano la nullità, annullabilità e/o inefficacia CP_4 Controparte_5 Persona_1 del contratto, in considerazione della circostanza che i lavori appaltati inerivano manutenzione dell'intero , mentre alla stipula partecipavano solo alcuni dei condomini. Specificavano al CP_1 riguardo che i lavori appaltati non erano suscettibili di esecuzione a favore solo di alcuni appartamenti con esclusione di altri, pertanto in difetto della sottoscrizione di tutti i condomini, il contratto non poteva considerarsi validamente concluso.
Eccepivano altresì il loro difetto di legittimazione passiva in quanto, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto, legittimato passivo sarebbe stato il condominio e non i singoli condomini, così come peraltro inteso dallo stesso attore che con raccomandata del 07.02.2011 diffidava appunto il all'esecuzione dell'appalto. CP_1
Sotto altro profilo eccepiva la nullità del contratto di appalto per illiceità dell'oggetto, in quanto alla data del 21.10.2009, data in cui l'attore riceveva un consenso solo parziale all'esecuzione dei lavori, difettava la propedeutica concessione edilizia, richiesta dalla normativa di settore per le lavorazioni della stessa tipologia di quelle da eseguirsi.
In subordine eccepiva l'inammissibilità o improcedibilità dell'azione incoata, per mancato avveramento di condizione sospensiva contrattualmente prevista (l'art. 12 del contratto di appalto), ossia il previo rilascio dei provvedimenti amministrativi propedeutici all'esecuzione dei lavori (la ridetta concessione edilizia).
Contestavano l'ammontare del risarcimento richiesto non supportato del necessario supporto probatorio e comunque da contenersi nel limite del valore millesimale delle proprie unità abitative, contestando la richiesta della loro condanna in solido e rispetto al risarcimento per il complessivo valore delle opere non eseguite.
Chiedevano pertanto il rigetto della pretesa attorea, previa dichiarazione di nullità del contratto dedotto,
o in subordine dichiarare l'improcedibilità dell'azione per mancato avveramento della condizione sospensiva;
in ogni caso dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei convenuti. In subordine, per pagina 4 di 11 N. R.G. 272/2012
l'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'azione proposta, “dichiarare che la legittimazione passiva di ciascun convenuto è limitata alla quota di proprietà di ognuno di essi, anche all'esito della valorizzazione delle quote millesimali dell'intero agli stessi riferibili, e, per l'effetto, rideterminare la quota di risarcimento del danno da porre a carico di ognuno di essi senza applicazione di qualsivoglia vincolo di solidarietà passiva”, con vittoria di spese e compensi di lite.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e con ordinanza del 18.10.2016 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini del a cura di parte attrice. Controparte_13
Con memoria del 31.05.2017 (depositata in cancelleria il 01.06.2017), si costituivano , Controparte_6
, , , e Parte_3 Persona_2 Parte_4 Controparte_15 Pt_7
, i quali eccepivano preliminarmente l'improcedibilità dell'azione per mancato previo
[...] esperimento del procedimento di mediazione nei loro confronti, nonché la prescrizione dell'azione risarcitoria contro gli stessi avanzata, per decorso del termine quinquennale.
Precisavano al riguardo che non essendo firmatari di alcun contratto contro gli stessi si sarebbe potuta avanzare esclusivamente domanda di risarcimento del danno extracontrattuale, ormai prescritta alla data di notifica dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio. Deducevano dunque la loro carenza di legittimazione passiva sia rispetto alla domanda di risoluzione contrattuale, sia rispetto a quella di inadempimento in quanto come già evidenziato non sottoscrittori della stipula contrattuale intervenuta tra l'attore e gli originari convenuti, e per il resto riproducevano le medesime difese e conclusioni già rassegnate dagli originari convenuti, cui far conseguire l'integrale rigetto delle domande attoree con vittoria di spese e compensi di lite.
Successivamente, con memoria depositata telematicamente il 20.06.2017 si costituiva anche Pt_8
reiterando le identiche eccezioni e difese e conclusioni rassegnate dai convenuti in integrazione
[...] nella comparsa di costituzione del 31.05.2017 alla quale si rinvia.
I convenuti e benché regolarmente citati CP_16 CP_8 CP_9 CP_10 non si costituivano in giudizio.
Concessi nuovamente i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., a seguito della costituzione dei convenuti in integrazione, ed istruita la causa con l'interrogatorio formale dei convenuti (ud.
03.03.2020) e la prova per testi articolata da parte attrice (ud. 14.12.2022), all'udienza del 19.06.2024 il processo veniva dichiarato interrotto in ragione della morte dei convenuti e Persona_1 [...]
. Il procedimento veniva poi riassunto a cura di parte attrice con ricorso depositato in data Persona_2
08.10.2024. pagina 5 di 11 N. R.G. 272/2012
Con memoria del 15.09.2025 si costituiva infine il in persona del proprio Controparte_13 amministratore e legale rappresentante facendo proprie tutte le eccezioni, difese e conclusioni precedentemente spiegate dai singoli condomini.
Indi, all'udienza del 16.12.2025, precisate dalle parti le conclusioni come da verbale ed esaurita la discussione orale, la causa viene decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
Preliminarmente, priva di pregio giuridico risulta l'eccezione di improcedibilità dell'azione per previo mancato esperimento della procedura di mediazione nei confronti dei convenuti in integrazione
( Controparte_6 Parte_8 Controparte_17 Controparte_18 [...]
, (sia in proprio che quale erede-moglie del defunto Pt_3 Persona_2 Parte_4
), , e (quali figli-eredi del defunto Persona_3 Parte_5 Parte_7 Parte_6 [...]
, e in quanto se pur la causa era stata originariamente Per_3 CP_9 CP_10 intentata nei confronti dei soli condomini firmatari del contratto di appalto, risulta in atti che comunque la previa mediazione obbligatoria era stata esperita nei confronti di tutti i condomini (cfr. allegato n. 5 dell'atto di citazione).
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti la domanda avanzata da , titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, deve ritenersi parzialmente fondata e, pertanto, va accolta in forza e nei limiti della seguente motivazione.
Ed invero, l'attore ha chiesto la pronuncia della risoluzione del contratto di appalto sottoscritto da una parte dei condomini del sito in Barcellona Pozzo di Gotto, avente ad oggetto Controparte_13 lavori di manutenzione condominiale (tra cui a titolo non esaustivo si indicano: demolizione parapetti terrazzo e rifacimento pendenze e pavimentazione dello stesso, demolizione gocciolatoi balconi, rimozioni intonaco pareti balconi ecc…) per un corrispettivo pari ad € 116.562,28 oltre IVA.
Il ha prodotto in atti, a riprova della stipulazione dell'accordo, un contratto sottoscritto in data CP_9
21.10.2009 solo da alcuni condomini e precisamente dai convenuti CP_3 CP_5
, , e
[...] Controparte_4 Persona_1 CP_2
Occorre innanzitutto rilevare che le lavorazioni elencate nel contratto non afferisco ai soli immobili dei firmatari, ma pacificamente all'intero condominio e che, trattandosi di lavori riconducibili tra quelli di straordinaria amministrazione (per la tipologia di lavorazioni in sé e per l'impegno economico richiesto, pari ad oltre € 100.000,00), la relativa autorizzazione è rimessa alla competenza esclusiva dell'assemblea condominiale ex art. 1135 c.c.. In particolare, poi l'art. 1108 c.c. specifica che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione vanno deliberati dalla maggioranza dei partecipanti pagina 6 di 11 N. R.G. 272/2012
all'assemblea che rappresenti almeno i due terzi del valore complessivo del bene in comunione. Dal disposto della norma si ricava dunque che tali atti, sono sottratti alla semplice disposizione dell'amministratore del condominio, ove ci fosse, e che la loro deliberazione richiede l'approvazione a maggioranza qualificata.
Inoltre tenuto conto delle difese spiegate dall'attore, non pare superfluo premettere in diritto che ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava su chi vuol far valere un diritto in giudizio l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, pertanto incombe sull'attore l'onere di provare la conclusione del contratto e la sua validità, giacché agisce per la sua risoluzione, o ancora la mancanza di buonafede della controparte nella conduzione delle trattative, ove si voglia far valere una responsabilità precontrattuale di taluni condomini o del condominio.
Orbene, nel caso di specie sul punto l'attore si è limitato a rappresentare che i convenuti “nulla hanno riferito sulla delibera assembleare che ha preceduto il contratto di appalto per cui è causa” ed ancora che il condomino era intervenuta alla stipula contrattuale con “delega del CP_3 proprietario”, ossia con mandato dei condomini non firmatari” adducendo che “Al fine di ricostruire la volontà anche di questi ultimi, si rende necessario, pertanto, acquisire in giudizio le suddette deleghe.” (cfr. pag. 2 memorie 183 comma 6 c.p.c. n. 1 del 30.10.2017).
Tuttavia, a tali difese non sono poi seguite le corrispondenti istanze istruttorie finalizzate ad ottenere la produzione documentale richiamata. Invero nel contratto di appalto, unico documento versato in atti dall'attore sul punto, non si dà atto di nessuna delibera di approvazione dei lavori, per cui non vi è prova né che i condomini siano stati regolarmente convocati per deliberare i lavori, né che i lavori siano stati effettivamente deliberati ed in conclusione non risulta accertata la sussistenza di una valida manifestazione del consenso della controparte contrattuale del CP_9
Prive di pregio giuridico appaiono poi le difese spiegate dall'attore circa la vincolatività per la minoranza dei condomini (non firmatari), della volontà manifestata dalla loro maggioranza.
Innanzitutto, è bene ribadire che in assenza di valida deliberazione assembleare, nessun vincolo può sorgere a carico della minoranza dei condomini (v. art. 1105 c.c.), e comunque i condomini firmatari non integrano neppure la maggioranza legislativamente richiesta per la deliberazione dei lavori.
Infatti, come già detto, trattandosi di lavori oggetto dell'appalto di straordinaria amministrazione, la loro deliberazione avrebbe comunque richiesto il consenso di tanti condomini rappresentanti i due terzi del valore del bene (pari a 666,66 millesimi), mentre i firmatari rappresentano solo i 622,7 millesimi del valore del condominio (cfr. millesimi riportati in calce al contratto di appalto), ossia la maggioranza semplice e non la maggioranza dei due terzi. pagina 7 di 11 N. R.G. 272/2012
Né come anche sostenuto dall'attore, in assenza di prova di apposite deleghe, la volontà dei non firmatari poteva essere supplita o integrata dalla solo perché qualificatasi come capo CP_3 condomino, ancor di più in caso come questo (delibera di lavori di straordinaria amministrazione) che come già detto appartengono alla esclusiva competenza dell'assemblea ex art. 1135 c.c..
Pertanto, tenuto conto, come pacificamente affermato da entrambe le parti, che i lavori avrebbero dovuto interessare il nella sua interezza e che non risulta manifestato il consenso del CP_1 condominio alla stipulazione del contratto, il contratto di appalto va dichiarato nullo, con conseguente rigetto della domanda di risoluzione avanzata dal e, parimenti, in assenza di un valido contratto, CP_9 della domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale.
Segnatamente, non compete all'attore alcun risarcimento a tale titolo, né in termini di lucro cessante, ossia il mancato guadagno che gi sarebbe derivato dall'esecuzione del contratto di appalto, quantificato dallo stesso nell'importo di € 11.650,22 (interesse così detto positivo), né in termini di danno emergente, in relazione alle spese sostenute per l'acquisto degli elementi di ponteggio che Pt_9 avrebbe dovuto utilizzare in fase di esecuzione dei lavori, pari all'importo di € 2.068,55.
Ciò che invero può ritenersi accertato è che certamente sono intercorse trattative tra il ed i CP_9 condomini, presumibilmente arenatesi nell'ottobre del 2009, quando solo una parte dei condomini si determinava a sottoscrivere il contratto di appalto, tant'è che alla monca sottoscrizione non è poi seguito né il versamento del primo acconto di € 17.484,342 (cfr. pag. 7 contratto), né, successivamente, la comunicazione della data di inizio lavori.
Tenuto conto di ciò e della sussistenza della presentazione di una istanza risarcitoria, pare opportuno vagliare la sussistenza degli elementi costitutivi della diversa fattispecie della responsabilità precontrattuale. Con la precisazione che resta in ogni caso preclusa per questa via la possibilità di riconoscere in favore dell'attore la voce di risarcimento pari ad € 11.656,22, richiesti a titolo di mancato guadagno per la mancata esecuzione dei lavori, e ciò in quanto il c.d. interesse positivo attiene precipuamente alla responsabilità contrattuale, mentre in ambito di responsabilità precontrattuale può essere riconosciuto il risarcimento del solo interesse negativo, ossia il lucro cessante riconnesso alla perdita di ulteriori occasione lavorative sfumate per avere impegnato il proprio tempo e le proprie risorse in trattative rivelatesi inutili (sul punto ex multis Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 15147/2022 “In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente
(consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante
(perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato pagina 8 di 11 N. R.G. 272/2012
distolto), non essendo, viceversa, risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito”).
Pertanto, la valutazione della sussistenza di una responsabilità precontrattuale riguarda esclusivamente la riconoscibilità del risarcimento riconnesso all'acquisto del materiale da cantiere.
In particolare, stabilisce l'art. 1338 c.c. che, “la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto”. In altri termini, in ipotesi di invalidità del contratto, la parte non inadempiente ha diritto di vedersi risarcire il danno patito per avere confidato “senza sua colpa” nella validità del contratto.
Tuttavia, nel caso di specie, l'invalidità del contratto di appalto poteva dirsi manifestamente conoscibile, essendo conseguenza della mancata sottoscrizione di tutti i condomini, circostanza nota ad ambo le parti.
Come già detto non è circostanza contestata che i lavori avrebbero riguardato l'intero condominio, pertanto, in assenza di delibera assembleare di autorizzazione dei lavori e della mancata firma di tutti i contraenti l'attore non poteva ragionevolmente confidare nella validità del contratto.
Tra l'altro, essendo riportata in calce al contratto di appalto versato in atti dall'attore, la “Tabella per il calcolo del valore millesimale di proprietà generale”, l'attore avrebbe anche potuto valutare agevolmente il valore delle quote di proprietà dei partecipanti alla stipula, al fine di verificare, come era suo onere, la sussistenza della maggioranza (due terzi) legislativamente richiesta per l'autorizzazione dei lavori de quo.
In conclusione, tutte le circostanze esposte portano senza dubbio ad escludere un affidamento incolpevole del nella validità del contratto, con conseguente rigetto dell'istanza risarcitoria CP_9 avanzata.
Per ciò che concerne invece le spese di manodopera pari all'importo di € 440,00, l'attore ha riferito che su incarico degli originari convenuti (i firmatari , CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
e , nel mese di dicembre del 2009 si era recato presso il Controparte_5 Persona_1
unitamente a tre operai, al fine di rimuovere le parti pericolanti dei prospetti Controparte_13 principale e laterali del palazzo, per poi eseguire gli ulteriori lavori allo stesso asseritamente contrattualmente appaltati nel mese di gennaio del 2010.
In realtà all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non ha trovato riscontro, la circostanza che le parti avessero concordato l'inizio dei lavori a gennaio 2010, anticipando a dicembre i lavori più urgenti. pagina 9 di 11 N. R.G. 272/2012
Nessun riferimento in tal senso si rinviene nel contratto di appalto depositato in atti, ossia nell'unico documento in cui (in assenza di ulteriori accordi) doveva essere trasfuso l'intero regolamento Tes contrattuale;
né sul punto possono ritenersi probanti le sole dichiarazioni rese sul punto dal teste
(dipendente del , sentito all'udienza del 14.12.2022, e ciò non solo per il divieto posto
[...] CP_9 dall'art. 2721 c.c. alla prova tramite testimoni del contratto o, come nel caso di specie, di sua clausola;
ma anche tenuto conto della genericità delle dichiarazioni rese. Il teste infatti nel riferire di avere udito il discutere “con dei condomini” “circa l'esecuzione dei lavori alla facciata, successivamente al CP_9
ossia a gennaio 2011” non ha specificato nè tra chi è intervenuto il colloquio (quale dei CP_7 condomini), ma neppure tra quanti soggetti (erano presenti due, tre, cinque condomini..), né ha fornito ulteriori elementi tali da mettere in relazione i lavori compiuti a dicembre con quelli alla facciata ed al terrazzo contenuti nel contratto di appalto.
Per ciò che concerne i lavori urgenti, necessari alla eliminazione di parti pericolanti dei prospetti a tutela dell'incolumità dei condomini e dei terzi circolanti sulla pubblica via, non risulta in atti la relativa delibera di approvazione;
pertanto, gli stessi vanno posti a carico di chi li ha commissionati.
In assenza di specifica contestazione sul punto da parte dei convenuti può ritenersi accertato ex art. 115
c.p.c. sia il conferimento dell'incarico ad opera dei condomini firmatari, sia l'effettivo compimento dei lavori ed il loro costo. Tra l'altro il compimento dei lavori, risulta vieppiù confermato anche all'esito dell'istruttoria espletata.
In particolare i convenuti e uditi in sede di interrogatorio formale Persona_1 CP_2 all'udienza del 12.03.2020, hanno confermato la circostanza di cui al n. 1 la lettera a) delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. del 29.11.2017 di parte attrice, ossia che “nel mese di Dicembre 2010 per quattro ore ed in un'unica giornata l'attore appaltatore, unitamente a tre Parte_1 operai si è recato presso il fabbricato ubicato in Barcellona PG, via DO RO numero 41, per eseguire i lavori di rimozione delle parti pericolanti del prospetto principale parentesi su via DO
RO parentesi e di quelli laterali del medesimo fabbricato”. Medesima circostanza veniva confermata anche dal teste sentito all'udienza del 14.12.2022. Tes_1
Va pertanto riconosciuta in favore dell'attore la refusione delle spese “per la manodopera impiegata nel mese di dicembre del 2009” dallo stesso quantificate nell'importo di € 440,00 da porre in solido a carico dei committenti, salva ogni iniziativa ai sensi dell'art. 1134 c.c..
Quanto alle ulteriori questioni sollevate dalle parti, deve farsi applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, pagina 10 di 11 N. R.G. 272/2012
senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.” (ex multis: Cass. S.U. n. 9936/2014; Cass. Sez. Un. N. 26242-3/2014; Cass. n. 363/2019; Cass.
n. 9370/2018; Cass., sez. lav., 26 settembre 2019, n. 24093).
In ragione del principio ermeneutico sopra richiamato, la superiore statuizione nel merito determina l'assorbimento di ogni ulteriore sollevata dalle parti.
In ragione delle questioni trattate e della reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 272/2012, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- condanna , e gli eredi CP_2 CP_3 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 di al pagamento, in favore di dell'importo di € Persona_1 Parte_1
440,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Barcellona Pozzo di Gotto, 16.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Elisa Imbesi, addetta all'Ufficio per il Processo.
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