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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI MARCO MARCO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 433/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Piazza Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da conclusioni rassegnate in atti
Resistente: come da conclusioni rassegnate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente – cui competeva la sospensione delle ritenute irpef ai sensi dell'art. 48, c.
1-bis, del d.l.
n. 189/2016, convertito con legge n. 229/2016 (“I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale,
a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23,24
e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.
Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”), perché residente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1
e 2 – ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 60% delle trattenute alla fonte sul reddito di lavoro dipendente operate dal sostituto d'imposta chiedendo la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle relative somme, oltre alla refusione delle spese di lite.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, l'accoglimento parziale con compensazione delle spese di lite.
L'agenzia delle Entrate ha allegato con memoria del 12.01.2026 di aver provveduto al riconoscimento della pretesa del ricorrente nella misura di € 3.184,00 oltre interessi e chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il ricorrente ha aderito alla richiesta della resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuta cessazione della materia del contendere comporta la declaratoria di estinzione del giudizio.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di Teramo dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Teramo nella Camera di consiglio del 14.01.2026.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI MARCO MARCO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 433/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Piazza Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da conclusioni rassegnate in atti
Resistente: come da conclusioni rassegnate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente – cui competeva la sospensione delle ritenute irpef ai sensi dell'art. 48, c.
1-bis, del d.l.
n. 189/2016, convertito con legge n. 229/2016 (“I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale,
a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23,24
e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.
Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”), perché residente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1
e 2 – ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 60% delle trattenute alla fonte sul reddito di lavoro dipendente operate dal sostituto d'imposta chiedendo la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle relative somme, oltre alla refusione delle spese di lite.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, l'accoglimento parziale con compensazione delle spese di lite.
L'agenzia delle Entrate ha allegato con memoria del 12.01.2026 di aver provveduto al riconoscimento della pretesa del ricorrente nella misura di € 3.184,00 oltre interessi e chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il ricorrente ha aderito alla richiesta della resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuta cessazione della materia del contendere comporta la declaratoria di estinzione del giudizio.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di Teramo dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Teramo nella Camera di consiglio del 14.01.2026.