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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 19/06/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 107/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 107/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. PONTONIO FIASCHI Parte_1
CHIARA ANNA MARIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Friuli 61 ricorrente nei confronti di:
Controparte_1 resistente contumace e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
parte intervenuta
AVV. n qualità di curatrice speciale della minore Controparte_2 Per_1 curatrice speciale
Conclusioni di parte ricorrente
“In via principale:
1. dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. Controparte_1
[...]
In via subordinata:
2. qualora codesto Tribunale non ritenga che vi siano i presupposti per la decadenza delle responsabilità genitoriale affidare in via super esclusiva alla madre, confermando il Per_1 collocamento presso di lei e la sua famiglia;
pagina 1 di 9
3. disporre che il padre sia obbligato a corrispondere la somma che il Tribunale riterrà di giustizia e comunque non inferiore ad Euro 200,00 mensili rivalutate annualmente secondo
l'indice Istat;
4. stabilire che il padre sia obbligato al versamento del 50% delle spese straordinarie individuate dalle Linee guida del Tribunale di Milano
5. con la rifusione delle spese di lite”
Conclusioni della curatrice speciale della minore
“1) Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. Controparte_1
[...]
2) Disporre l'obbligo a carico del padre di corrispondere alla sig.ra , Parte_1
a titolo di mantenimento ordinario della figlia minore una somma Persona_2 non inferiore ad Euro 250,00 mensili, con rivalutazione istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per , come da Protocollo della Corte Per_1
d'Appello di Milano attualmente in vigore”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda formulata dalla sig.ra nei Parte_1 confronti del sig. D di regolamentazione della responsabilità genitoriale concernente la figlia minore della coppia . Per_1
In particolare, con ricorso depositato in data 17.1.2024 la sig.ra ha chiesto la Parte_1 decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo al sig. l'affido Controparte_1 superesclusivo della minore alla madre con collocamento presso la stessa, il Per_1 versamento di un contributo paterno di euro 250,00 mensili per il mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie. A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- la ricorrente e il resistente intraprendevano nel 2010 una relazione sentimentale da cui nasceva il 23 ottobre 2011; Per_1
- la convivenza si interrompeva nell'aprile 2013;
- La ricorrente vive ora in Paullo mentre il resistente risulta residente in [...];
- In seguito le parti decidevano di regolamentare l'affido ed il mantenimento della figlia a mezzo di una scrittura privata, mai rispettata dal padre, che non versa il mantenimento dal
2018 e non vede la figlia dall'ottobre 2021;
pagina 2 di 9 - la ricorrente contraeva matrimonio in data 7 agosto 2020 con il sig con cui CP_3 convive dal 2016 nella casa a lui intestata;
- del padre naturale si perdevano le tracce risultando irreperibile;
- la nuova famiglia ha costruito una propria serenità e la ragazzina è tranquilla sentendosi accudita ed amata non solo dalla madre ma anche dal marito della stessa che considera come un padre;
- la ricorrente allo stato si trova in grande difficoltà nella gestione della figlia in quanto per permessi, cure mediche ed altre evenienze viene richiesta l'autorizzazione paterna;
- la sig.ra lavora come Colf presso una famiglia regolarmente Parte_1 assunta a tempo indeterminato, percependo una retribuzione pari a circa € 4.000,00 annue;
Del resistente non si hanno notizie.
Il resistente cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo è rimasto contumace ma è comparso personalmente in occasione della prima udienza, dichiarando quanto segue “di non aver sempre pagato puntualmente ma di aver pagato, poi ho avuto problemi con il lavoro.
Attualmente lavoro in un'impresa di pulizia con 25 ore settimanali, guadagno 800-900 euro al mese. Sono disposto a pagare gli arretrati, ma compatibilmente con le mie entrate economiche.
Ho due figli che hanno 3 anni e l'altro 5 mesi;
ho una nuova compagna che lavora in nero con
200 euro al mese, ma ha già una figlia in Perù e le manda i soldi;
io vivo nella casa di mia suocera, le pago 500 euro al mese e qualcosa anche per la luce e il gas;
sto cercando una nuova casa;
non vedo e non sento mia figlia dal 2019; mi ha anche detto che vuole cambiare Per_1 cognome;
io vorrei riprendere il rapporto con mia figlia, ma al momento non avrei una casa dove portarla. Adesso non riesco a pagare 250,00 euro, potrei pagare 150,00 euro al mese”, inoltre il sig. ha dichiarato di essere rintracciabile per le sottoscrizioni riguardanti la CP_1 minore.
In occasione della prima udienza del 23.4.2024 è stata altresì sentita la ricorrente la quale ha dichiarato quanto segue: “ho accettato l'accordo credendo che lui pagasse e vedesse mia figlia;
lui non ha mai rispettato l'accordo; fino ad agosto 2018 ha pagato qualcosa poi non ha mai dato niente;
chiamava sporadicamente, l'ultima a ottobre 2021, poi non si sono mai più
Per_1 sentiti;
non vuole più vederlo dal 2021, mi ha riferito di fatti che sono
Per_1 Per_1 capitati durante gli incontri paterni, ma non me li ha spiegati bene. Attualmente dice
Per_1 che non vuole vederlo. Mio marito lavora in una ditta come tecnico e guadagna circa 1.800,00 al mese. Sono stata sola a crescere;
lui di punto in bianco se n'è andato. Confermo di
Per_1 avere difficoltà nel firmare i documenti riguardanti , in quanto lui non è mai stato
Per_1 presente”; il difensore della ricorrente ha chiesto l'audizione della minore, eventualmente all'esito della nomina del curatore speciale. Con ordinanza dell'11.7.2024 il Giudice relatore ha disposto, in ragione della domanda di decadenza, la nomina ex art. 473-bis.8 c.p.c. quale curatore speciale della minore , dell'avv. concedendo termine per la
Per_1 Controparte_2 costituzione e fissando nuova udienza al 23.7.2024.
pagina 3 di 9 Con comparsa di costituzione depositata in data 19.7.2024 si è costituito il curatore speciale, con riserva di formulare le proprie conclusioni, nell'interesse della minore, nel prosieguo del procedimento.
In occasione dell'udienza del 23.7.2024 il curatore speciale della minore ha riferito di aver incontrato nella giornata di ieri la minore che è apparsa molto serena e decisa nel non voler vedere il padre e nel non voler turbare i propri equilibri, riportando episodi in cui ricorda del padre “con la birra”; il curatore ha chiesto che in via provvisoria venga disposto l'affido superesclusivo della minore alla madre con collocamento presso la stessa, al momento nulla sugli incontri paterni poiché non vede il padre da 5 anni;
contributo per il mantenimento di Per_1 euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie oppure 250,00 euro omnicomprensivi;
il curatore ha inoltre chiesto all'esito dell'emissione dei provvedimenti provvisori un termine di 30 giorni prima della prossima udienza per depositare memoria integrativa;
il difensore di parte ricorrente ha insistito come in atti.
Con ordinanza del 24.7.2024 il Giudice relatore ha assunto i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“
1- dispone in via provvisoria l'affido superesclusivo della figlia minore alla Per_1 madre, con collocamento presso la residenza materna;
2- nulla dispone allo stato sulle visite paterne;
3- incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di prendere in carico il nucleo familiare, individuando il miglior regime di affidamento e collocamento della minore, verificando la possibilità di riprendere – gradualmente e con le cautele necessarie – le visite paterne, riferendo altresì se sussistano i presupposti per una pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale in capo al sig. CP_1
4- invita i Servizi Sociali a riferire con urgenza eventuali situazioni di pregiudizio per la minore e di depositare relazione di aggiornamento almeno 10 giorni prima della prossima udienza;
5- dispone in via provvisoria che il padre versi alla madre a titolo di contributo per il mantenimento della minore la somma di euro 200,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
6- rinvia per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 26.11.2024 ore 12,00, concedendo al curatore speciale del minore termine sino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria integrativa.”
In occasione dell'udienza del 26.11.2024, il Giudice preso atto del mancato avvio dell'incarico da parte dei Servi Sociali, ha invitato gli stessi a prendere in carico con urgenza il nucleo familiare, secondo le indicazioni di cui al provvedimento del 24.7.2024, fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 28.1.2025.
Con relazione depositata in data 17.1.2025 i Servizi Sociali di Lodi, incaricati con riguardo al nucleo materno, hanno evidenziato quanto segue:
pagina 4 di 9 - La minore sembra non avere un legame affettivo forte con la figura paterna, evidenziando che i pochi ricordi che conserva sono confusi e carichi di sensazioni negative;
- Il fatto che non abbia avuto contatti con il padre dal 2019 e la sua affermazione Per_1 di non volerlo più vedere evidenziano ulteriormente la distanza emotiva e temporale che ormai separa la ragazza dalla figura paterna;
- Ad oggi la minore non avverte la necessità di riprendere la relazione, né considera utile un incontro che potrebbe riattivare conflitti o emozioni difficili da gestire;
- Il servizio è pienamente disponibile a sostenere nel caso dovesse emergere un Per_1 desiderio di incontrare il padre in futuro, ma ad oggi non si ravvedono condizioni sufficienti per poter sostenere la ragazza in tal senso.
In occasione dell'udienza del 28.1.2025 il Giudice relatore ha disposto l'audizione della minore
, cui si è proceduto all'udienza del 28.3.2025. Per_1
Con relazione del 19.3.2025 i Servizi Sociali di Paullo hanno dato atto di aver contattato il padre, evidenziando quanto segue:
- emergono importanti fragilità paterne: il signor molto coinvolto dalle difficoltà CP_1 che hanno caratterizzato la propria storia personale, si è, di fatto, disinteressato nei confronti della figlia, venendo meno ai doveri genitoriali che la legge impone;
- L'assenza a qualsiasi iniziativa volta a ristabilire un rapporto, soprattutto di natura legale, dimostra un prolungato disinteresse e di fatto volontaria rinuncia al proprio ruolo genitoriale. Si ritiene pertanto, in considerazione della totale assenza di coinvolgimento e della mancata assunzione di responsabilità, opportuno valutare la richiesta della madre di pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor CP_1
- Nella situazione di il comportamento abbandonico del padre biologico ha Per_1 determinato un vuoto affettivo e relazionale che la minore ha colmato con nuove figure adulte di riferimento, come il marito della madre;
inoltre, la ragazza, ad oggi, esprime la volontà di proseguire il proprio futuro senza includervi il signor CP_1
- forzare il riavvicinamento potrebbe, inoltre, riattivare traumi o sensazioni negative legate al passato, peggiorando ulteriormente il suo stato emotivo e creando un ulteriore allontanamento dalla figura paterna;
- È quindi essenziale rispettare la sua volontà e garantire che ogni scelta venga fatta in un contesto di pieno rispetto dei suoi sentimenti e bisogni;
- Su tale punto si è espresso anche il signor che "rispetta" la posizione della figlia, CP_1 anche se dichiara di non voler rinunciare ai suoi diritti di padre e pertanto di non essere d'accordo sulla richiesta di decadenza della responsabilità presentata dalla signora nei suoi confronti.
In occasione dell'udienza del 28.3.2025 è stata sentita la minore la quale ha dichiarato Per_1 quanto segue “[…] Mi trovo bene con la mamma e anche con suo marito, che chiamo come AP, anche perché con me si comporta come un padre. L'ultima volta che ho visto il mio vero padre sarà stato prima del COVID, non ho mai avuto interesse dopo di rivederlo, mi è nato in [...]
pagina 5 di 9 naturale il mio disinteresse. Lui non mi ha più cercato da prima del COVID, non mi ha chiamato né scritto messaggi. E' proprio sparito. Sinceramente attualmente non ho la voglia di riapprocciare i rapporti con lui, perché io attualmente vivo oltre che con mia madre con suo marito che anche se non è mio padre naturale io chiamo AP. In passato quando vedevo mio padre lui alcune volte veniva, andavo a casa sua il fine settimana, poi non si è più presentato. Un giorno, quando facevo piscina, non mi ha accompagnata. Non voglio vederlo neanche se fosse lui a cercarmi, non vedo possibilità di riavvicinamento. Non mi sento delusa del passato, lui se ne è andato ed è arrivato il compagno di mia madre, che io considero come un padre. Quando lui è arrivato si è preso questo incarico, che nessuno gli ha chiesto, e si è preso cura di me in tutti i modi. Del periodo in cui vedevo e sentivo AP non ho molti ricordi, ho ricordi dei suoi cani, mi portava al parco;
non ho molti ricordi di lui, non mi ricordo neanche com'è fatto in faccia”. Successivamente le parti hanno chiesto la fissazione di udienza di rimessione della causa in decisione, con rinuncia ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.
2. Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale e sull'affido e collocamento della figlia
Per_1
Sia parte ricorrente che la curatrice speciale della minore hanno chiesto la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo al sig. CP_1
La domanda risulta meritevole di accoglimento concordemente alle indicazioni dei Servizi
Sociali.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi …” con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori.
Ai sensi dell'art. 337 quater c.c. “Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”. Per quanto attiene alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 330 c.c. “Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”. Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa l'inidoneità genitoriale del sig. discende da CP_1 una reiterata violazione dei doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale. In particolare, emerge dalle relazioni dei Servizi Sociali e dalle dichiarazioni della minore che:
- Successivamente all'interruzione della convivenza avvenuta nel 2013 del resistente si perdevano le tracce risultando irreperibile;
- Il resistente, nonostante le dichiarazioni rese nel corso della prima udienza, non ha mostrato una reale e fattiva collaborazione con il Servizio Sociale incaricato;
- In occasione della prima udienza lo stesso resistente ha dichiarato quanto segue “non vedo e non sento mia figlia dal 2019; mi ha anche detto che vuole cambiare Per_1
pagina 6 di 9 cognome;
io vorrei riprendere il rapporto con mia figlia, ma al momento non avrei una casa dove portarla”, così confermando di aver interrotto ogni contatto con la figlia da oltre
6 anni;
- Inoltre, come evidenziato dai Servizi Sociali, “emergono importanti fragilità paterne: il signor molto coinvolto dalle difficoltà che hanno caratterizzato la propria storia CP_1 personale, si è, di fatto, disinteressato nei confronti della figlia, venendo meno ai doveri genitoriali che la legge impone;
l'assenza a qualsiasi iniziativa volta a ristabilire un rapporto, soprattutto di natura legale, dimostra un prolungato disinteresse e di fatto volontaria rinuncia al proprio ruolo genitoriale”;
- Nella situazione di il comportamento abbandonico del padre biologico ha Per_1 determinato un vuoto affettivo e relazionale che la minore ha colmato con nuove figure adulte di riferimento, come il marito della madre;
inoltre, la ragazza, ad oggi, esprime la volontà di proseguire il proprio futuro senza includervi il signor (come peraltro CP_1 esplicitamente affermato dalla minore nel corso dell'audizione “Mi trovo bene con la mamma e anche con suo marito, che chiamo come AP, anche perché con me si comporta come un padre […] L'ultima volta che ho visto il mio vero padre sarà stato prima del COVID, non ho mai avuto interesse dopo di rivederlo, mi è nato in [...] naturale il mio disinteresse. Lui non mi ha più cercato da prima del COVID, non mi ha chiamato né scritto messaggi. E' proprio sparito. Sinceramente attualmente non ho la voglia di riapprocciare i rapporti con lui […] Non voglio vederlo neanche se fosse lui a cercarmi, non vedo possibilità di riavvicinamento […] non ho molti ricordi di lui, non mi ricordo neanche com'è fatto in faccia”;
- Come evidenziato dai Servizi incaricati, forzare il riavvicinamento potrebbe, inoltre, riattivare traumi o sensazioni negative legate al passato della minore, peggiorando ulteriormente il suo stato emotivo e creando un ulteriore allontanamento dalla figura paterna;
- Peraltro il sig. ha dichiarato di "rispettare" la posizione della figlia, anche se, a CP_1 fronte dell'opposizione alla richiesta di decadenza, non ha posto in essere alcuna iniziativa indicativa di un reale interesse nei confronti della figlia, compresa la mancata partecipazione nell'ambito del presente procedimento.
Per quanto concerne, invece, le modalità di affido dei minori, la decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo alla sig.ra giustifica la concentrazione in capo alla madre (stabile e Pt_1 idonea figura di riferimento per la minore) della responsabilità genitoriale nonché il collocamento del minore presso la stessa.
Per quanto attiene alle visite paterne, nulla allo stato occorre disporre stante lo strenuo e consolidato rifiuto della minore di vedere il padre, nonché stante la mancanza di iniziative poste in essere dal padre indicative di un reale interesse a riprendere i rapporti con la minore.
pagina 7 di 9
3. Contributo paterno per il mantenimento della minore
La ricorrente ha chiesto a titolo di contributo paterno per il mantenimento della minore il versamento dell'importo di euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. La curatrice speciale del minore ha richiesto il versamento del maggiore importo di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio di confermare integralmente l'importo, statuito in sede di provvedimenti provvisori, e pari a euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
A tale conclusione il Collegio perviene valorizzando le seguenti circostanze:
- nonostante in sede di accordo del luglio 2017 le parti abbiano concordato un contributo paterno per il mantenimento di pari a euro 200,00, il resistente ha dichiarato di Per_1 percepire circa 800-900 euro mensili e di avere altri due figli e una compagna che percepisce 200,00 euro mensili, di vivere presso la casa della suocera e di sostenere spese abitative per euro 500,00; inoltre il resistente ha dichiarato di essere disponibile a pagare l'importo di euro 150,00;
- la ricorrente, invece, vive presso l'abitazione intestata al nuovo marito, sulle cui entrate economiche può contare (lo stesso percepisce una retribuzione di euro 1.800,00 mensili), inoltre la sig.ra percepisce una retribuzione pari a euro 350,00 mensili (doc. 5-7 Pt_1 parte ricorrente);
- i tempi di permanenza della minore sono esclusivamente presso la madre;
- nonostante la diversa condizione economica delle parti (più favorevole con riguardo alla figura materna), la pronuncia di decadenza non comporta il venir meno dell'obbligo paterno di contribuito al mantenimento della figlia;
- non si riscontrano sopravvenienze rispetto all'adozione dei provvedimenti provvisori;
- la stessa parte ricorrente ha ridotto in sede di precisazione delle conclusioni la propria richiesta di mantenimento da euro 250,00 a euro 200,00 mensili.
4. Spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, devono essere integralmente poste a carico di parte resistente. Per quanto attiene alle spese del curatore speciale del minore, ammesso al gratuito patrocinio, tenuto conto della totale soccombenza del resistente e dell'accoglimento della domanda di decadenza, le stesse devono essere interamente poste a carico di parte resistente con versamento diretto a favore dell'Erario. Anche le spese di lite del curatore speciale vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui ai d.m. 55/2014 e 147/2022 senza operare alcuna dimidiazione dei compensi. Infatti, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art.
pagina 8 di 9 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22017 del 11/09/2018 e Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11590 del 03/05/2019);
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti della minore in Per_1 capo al sig. e per l'effetto dispone che la responsabilità genitoriale con Controparte_1 riguardo alla figlia minore venga esercitata unicamente dalla madre;
2) dispone il collocamento della minore presso la madre;
3) nulla sulle visite paterne;
4) dispone che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della minore la somma di euro 200,00 al mese, rivalutati annualmente in conformità agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della
Corte d'Appello di Milano;
5) condanna parte resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
6) condanna parte resistente a rifondere le spese di lite sostenute dal curatore speciale del minore, complessivamente liquidate in euro 4.000,00 oltre il rimborso del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014 ed oneri accessori di legge, con versamento diretto a favore dell'Erario.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 19.6.2025
Il presidente dott.ssa Ada Cappello
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 107/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. PONTONIO FIASCHI Parte_1
CHIARA ANNA MARIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Friuli 61 ricorrente nei confronti di:
Controparte_1 resistente contumace e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
parte intervenuta
AVV. n qualità di curatrice speciale della minore Controparte_2 Per_1 curatrice speciale
Conclusioni di parte ricorrente
“In via principale:
1. dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. Controparte_1
[...]
In via subordinata:
2. qualora codesto Tribunale non ritenga che vi siano i presupposti per la decadenza delle responsabilità genitoriale affidare in via super esclusiva alla madre, confermando il Per_1 collocamento presso di lei e la sua famiglia;
pagina 1 di 9
3. disporre che il padre sia obbligato a corrispondere la somma che il Tribunale riterrà di giustizia e comunque non inferiore ad Euro 200,00 mensili rivalutate annualmente secondo
l'indice Istat;
4. stabilire che il padre sia obbligato al versamento del 50% delle spese straordinarie individuate dalle Linee guida del Tribunale di Milano
5. con la rifusione delle spese di lite”
Conclusioni della curatrice speciale della minore
“1) Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. Controparte_1
[...]
2) Disporre l'obbligo a carico del padre di corrispondere alla sig.ra , Parte_1
a titolo di mantenimento ordinario della figlia minore una somma Persona_2 non inferiore ad Euro 250,00 mensili, con rivalutazione istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per , come da Protocollo della Corte Per_1
d'Appello di Milano attualmente in vigore”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda formulata dalla sig.ra nei Parte_1 confronti del sig. D di regolamentazione della responsabilità genitoriale concernente la figlia minore della coppia . Per_1
In particolare, con ricorso depositato in data 17.1.2024 la sig.ra ha chiesto la Parte_1 decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo al sig. l'affido Controparte_1 superesclusivo della minore alla madre con collocamento presso la stessa, il Per_1 versamento di un contributo paterno di euro 250,00 mensili per il mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie. A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- la ricorrente e il resistente intraprendevano nel 2010 una relazione sentimentale da cui nasceva il 23 ottobre 2011; Per_1
- la convivenza si interrompeva nell'aprile 2013;
- La ricorrente vive ora in Paullo mentre il resistente risulta residente in [...];
- In seguito le parti decidevano di regolamentare l'affido ed il mantenimento della figlia a mezzo di una scrittura privata, mai rispettata dal padre, che non versa il mantenimento dal
2018 e non vede la figlia dall'ottobre 2021;
pagina 2 di 9 - la ricorrente contraeva matrimonio in data 7 agosto 2020 con il sig con cui CP_3 convive dal 2016 nella casa a lui intestata;
- del padre naturale si perdevano le tracce risultando irreperibile;
- la nuova famiglia ha costruito una propria serenità e la ragazzina è tranquilla sentendosi accudita ed amata non solo dalla madre ma anche dal marito della stessa che considera come un padre;
- la ricorrente allo stato si trova in grande difficoltà nella gestione della figlia in quanto per permessi, cure mediche ed altre evenienze viene richiesta l'autorizzazione paterna;
- la sig.ra lavora come Colf presso una famiglia regolarmente Parte_1 assunta a tempo indeterminato, percependo una retribuzione pari a circa € 4.000,00 annue;
Del resistente non si hanno notizie.
Il resistente cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo è rimasto contumace ma è comparso personalmente in occasione della prima udienza, dichiarando quanto segue “di non aver sempre pagato puntualmente ma di aver pagato, poi ho avuto problemi con il lavoro.
Attualmente lavoro in un'impresa di pulizia con 25 ore settimanali, guadagno 800-900 euro al mese. Sono disposto a pagare gli arretrati, ma compatibilmente con le mie entrate economiche.
Ho due figli che hanno 3 anni e l'altro 5 mesi;
ho una nuova compagna che lavora in nero con
200 euro al mese, ma ha già una figlia in Perù e le manda i soldi;
io vivo nella casa di mia suocera, le pago 500 euro al mese e qualcosa anche per la luce e il gas;
sto cercando una nuova casa;
non vedo e non sento mia figlia dal 2019; mi ha anche detto che vuole cambiare Per_1 cognome;
io vorrei riprendere il rapporto con mia figlia, ma al momento non avrei una casa dove portarla. Adesso non riesco a pagare 250,00 euro, potrei pagare 150,00 euro al mese”, inoltre il sig. ha dichiarato di essere rintracciabile per le sottoscrizioni riguardanti la CP_1 minore.
In occasione della prima udienza del 23.4.2024 è stata altresì sentita la ricorrente la quale ha dichiarato quanto segue: “ho accettato l'accordo credendo che lui pagasse e vedesse mia figlia;
lui non ha mai rispettato l'accordo; fino ad agosto 2018 ha pagato qualcosa poi non ha mai dato niente;
chiamava sporadicamente, l'ultima a ottobre 2021, poi non si sono mai più
Per_1 sentiti;
non vuole più vederlo dal 2021, mi ha riferito di fatti che sono
Per_1 Per_1 capitati durante gli incontri paterni, ma non me li ha spiegati bene. Attualmente dice
Per_1 che non vuole vederlo. Mio marito lavora in una ditta come tecnico e guadagna circa 1.800,00 al mese. Sono stata sola a crescere;
lui di punto in bianco se n'è andato. Confermo di
Per_1 avere difficoltà nel firmare i documenti riguardanti , in quanto lui non è mai stato
Per_1 presente”; il difensore della ricorrente ha chiesto l'audizione della minore, eventualmente all'esito della nomina del curatore speciale. Con ordinanza dell'11.7.2024 il Giudice relatore ha disposto, in ragione della domanda di decadenza, la nomina ex art. 473-bis.8 c.p.c. quale curatore speciale della minore , dell'avv. concedendo termine per la
Per_1 Controparte_2 costituzione e fissando nuova udienza al 23.7.2024.
pagina 3 di 9 Con comparsa di costituzione depositata in data 19.7.2024 si è costituito il curatore speciale, con riserva di formulare le proprie conclusioni, nell'interesse della minore, nel prosieguo del procedimento.
In occasione dell'udienza del 23.7.2024 il curatore speciale della minore ha riferito di aver incontrato nella giornata di ieri la minore che è apparsa molto serena e decisa nel non voler vedere il padre e nel non voler turbare i propri equilibri, riportando episodi in cui ricorda del padre “con la birra”; il curatore ha chiesto che in via provvisoria venga disposto l'affido superesclusivo della minore alla madre con collocamento presso la stessa, al momento nulla sugli incontri paterni poiché non vede il padre da 5 anni;
contributo per il mantenimento di Per_1 euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie oppure 250,00 euro omnicomprensivi;
il curatore ha inoltre chiesto all'esito dell'emissione dei provvedimenti provvisori un termine di 30 giorni prima della prossima udienza per depositare memoria integrativa;
il difensore di parte ricorrente ha insistito come in atti.
Con ordinanza del 24.7.2024 il Giudice relatore ha assunto i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“
1- dispone in via provvisoria l'affido superesclusivo della figlia minore alla Per_1 madre, con collocamento presso la residenza materna;
2- nulla dispone allo stato sulle visite paterne;
3- incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di prendere in carico il nucleo familiare, individuando il miglior regime di affidamento e collocamento della minore, verificando la possibilità di riprendere – gradualmente e con le cautele necessarie – le visite paterne, riferendo altresì se sussistano i presupposti per una pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale in capo al sig. CP_1
4- invita i Servizi Sociali a riferire con urgenza eventuali situazioni di pregiudizio per la minore e di depositare relazione di aggiornamento almeno 10 giorni prima della prossima udienza;
5- dispone in via provvisoria che il padre versi alla madre a titolo di contributo per il mantenimento della minore la somma di euro 200,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
6- rinvia per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 26.11.2024 ore 12,00, concedendo al curatore speciale del minore termine sino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria integrativa.”
In occasione dell'udienza del 26.11.2024, il Giudice preso atto del mancato avvio dell'incarico da parte dei Servi Sociali, ha invitato gli stessi a prendere in carico con urgenza il nucleo familiare, secondo le indicazioni di cui al provvedimento del 24.7.2024, fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 28.1.2025.
Con relazione depositata in data 17.1.2025 i Servizi Sociali di Lodi, incaricati con riguardo al nucleo materno, hanno evidenziato quanto segue:
pagina 4 di 9 - La minore sembra non avere un legame affettivo forte con la figura paterna, evidenziando che i pochi ricordi che conserva sono confusi e carichi di sensazioni negative;
- Il fatto che non abbia avuto contatti con il padre dal 2019 e la sua affermazione Per_1 di non volerlo più vedere evidenziano ulteriormente la distanza emotiva e temporale che ormai separa la ragazza dalla figura paterna;
- Ad oggi la minore non avverte la necessità di riprendere la relazione, né considera utile un incontro che potrebbe riattivare conflitti o emozioni difficili da gestire;
- Il servizio è pienamente disponibile a sostenere nel caso dovesse emergere un Per_1 desiderio di incontrare il padre in futuro, ma ad oggi non si ravvedono condizioni sufficienti per poter sostenere la ragazza in tal senso.
In occasione dell'udienza del 28.1.2025 il Giudice relatore ha disposto l'audizione della minore
, cui si è proceduto all'udienza del 28.3.2025. Per_1
Con relazione del 19.3.2025 i Servizi Sociali di Paullo hanno dato atto di aver contattato il padre, evidenziando quanto segue:
- emergono importanti fragilità paterne: il signor molto coinvolto dalle difficoltà CP_1 che hanno caratterizzato la propria storia personale, si è, di fatto, disinteressato nei confronti della figlia, venendo meno ai doveri genitoriali che la legge impone;
- L'assenza a qualsiasi iniziativa volta a ristabilire un rapporto, soprattutto di natura legale, dimostra un prolungato disinteresse e di fatto volontaria rinuncia al proprio ruolo genitoriale. Si ritiene pertanto, in considerazione della totale assenza di coinvolgimento e della mancata assunzione di responsabilità, opportuno valutare la richiesta della madre di pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor CP_1
- Nella situazione di il comportamento abbandonico del padre biologico ha Per_1 determinato un vuoto affettivo e relazionale che la minore ha colmato con nuove figure adulte di riferimento, come il marito della madre;
inoltre, la ragazza, ad oggi, esprime la volontà di proseguire il proprio futuro senza includervi il signor CP_1
- forzare il riavvicinamento potrebbe, inoltre, riattivare traumi o sensazioni negative legate al passato, peggiorando ulteriormente il suo stato emotivo e creando un ulteriore allontanamento dalla figura paterna;
- È quindi essenziale rispettare la sua volontà e garantire che ogni scelta venga fatta in un contesto di pieno rispetto dei suoi sentimenti e bisogni;
- Su tale punto si è espresso anche il signor che "rispetta" la posizione della figlia, CP_1 anche se dichiara di non voler rinunciare ai suoi diritti di padre e pertanto di non essere d'accordo sulla richiesta di decadenza della responsabilità presentata dalla signora nei suoi confronti.
In occasione dell'udienza del 28.3.2025 è stata sentita la minore la quale ha dichiarato Per_1 quanto segue “[…] Mi trovo bene con la mamma e anche con suo marito, che chiamo come AP, anche perché con me si comporta come un padre. L'ultima volta che ho visto il mio vero padre sarà stato prima del COVID, non ho mai avuto interesse dopo di rivederlo, mi è nato in [...]
pagina 5 di 9 naturale il mio disinteresse. Lui non mi ha più cercato da prima del COVID, non mi ha chiamato né scritto messaggi. E' proprio sparito. Sinceramente attualmente non ho la voglia di riapprocciare i rapporti con lui, perché io attualmente vivo oltre che con mia madre con suo marito che anche se non è mio padre naturale io chiamo AP. In passato quando vedevo mio padre lui alcune volte veniva, andavo a casa sua il fine settimana, poi non si è più presentato. Un giorno, quando facevo piscina, non mi ha accompagnata. Non voglio vederlo neanche se fosse lui a cercarmi, non vedo possibilità di riavvicinamento. Non mi sento delusa del passato, lui se ne è andato ed è arrivato il compagno di mia madre, che io considero come un padre. Quando lui è arrivato si è preso questo incarico, che nessuno gli ha chiesto, e si è preso cura di me in tutti i modi. Del periodo in cui vedevo e sentivo AP non ho molti ricordi, ho ricordi dei suoi cani, mi portava al parco;
non ho molti ricordi di lui, non mi ricordo neanche com'è fatto in faccia”. Successivamente le parti hanno chiesto la fissazione di udienza di rimessione della causa in decisione, con rinuncia ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.
2. Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale e sull'affido e collocamento della figlia
Per_1
Sia parte ricorrente che la curatrice speciale della minore hanno chiesto la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo al sig. CP_1
La domanda risulta meritevole di accoglimento concordemente alle indicazioni dei Servizi
Sociali.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi …” con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori.
Ai sensi dell'art. 337 quater c.c. “Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”. Per quanto attiene alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 330 c.c. “Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”. Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa l'inidoneità genitoriale del sig. discende da CP_1 una reiterata violazione dei doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale. In particolare, emerge dalle relazioni dei Servizi Sociali e dalle dichiarazioni della minore che:
- Successivamente all'interruzione della convivenza avvenuta nel 2013 del resistente si perdevano le tracce risultando irreperibile;
- Il resistente, nonostante le dichiarazioni rese nel corso della prima udienza, non ha mostrato una reale e fattiva collaborazione con il Servizio Sociale incaricato;
- In occasione della prima udienza lo stesso resistente ha dichiarato quanto segue “non vedo e non sento mia figlia dal 2019; mi ha anche detto che vuole cambiare Per_1
pagina 6 di 9 cognome;
io vorrei riprendere il rapporto con mia figlia, ma al momento non avrei una casa dove portarla”, così confermando di aver interrotto ogni contatto con la figlia da oltre
6 anni;
- Inoltre, come evidenziato dai Servizi Sociali, “emergono importanti fragilità paterne: il signor molto coinvolto dalle difficoltà che hanno caratterizzato la propria storia CP_1 personale, si è, di fatto, disinteressato nei confronti della figlia, venendo meno ai doveri genitoriali che la legge impone;
l'assenza a qualsiasi iniziativa volta a ristabilire un rapporto, soprattutto di natura legale, dimostra un prolungato disinteresse e di fatto volontaria rinuncia al proprio ruolo genitoriale”;
- Nella situazione di il comportamento abbandonico del padre biologico ha Per_1 determinato un vuoto affettivo e relazionale che la minore ha colmato con nuove figure adulte di riferimento, come il marito della madre;
inoltre, la ragazza, ad oggi, esprime la volontà di proseguire il proprio futuro senza includervi il signor (come peraltro CP_1 esplicitamente affermato dalla minore nel corso dell'audizione “Mi trovo bene con la mamma e anche con suo marito, che chiamo come AP, anche perché con me si comporta come un padre […] L'ultima volta che ho visto il mio vero padre sarà stato prima del COVID, non ho mai avuto interesse dopo di rivederlo, mi è nato in [...] naturale il mio disinteresse. Lui non mi ha più cercato da prima del COVID, non mi ha chiamato né scritto messaggi. E' proprio sparito. Sinceramente attualmente non ho la voglia di riapprocciare i rapporti con lui […] Non voglio vederlo neanche se fosse lui a cercarmi, non vedo possibilità di riavvicinamento […] non ho molti ricordi di lui, non mi ricordo neanche com'è fatto in faccia”;
- Come evidenziato dai Servizi incaricati, forzare il riavvicinamento potrebbe, inoltre, riattivare traumi o sensazioni negative legate al passato della minore, peggiorando ulteriormente il suo stato emotivo e creando un ulteriore allontanamento dalla figura paterna;
- Peraltro il sig. ha dichiarato di "rispettare" la posizione della figlia, anche se, a CP_1 fronte dell'opposizione alla richiesta di decadenza, non ha posto in essere alcuna iniziativa indicativa di un reale interesse nei confronti della figlia, compresa la mancata partecipazione nell'ambito del presente procedimento.
Per quanto concerne, invece, le modalità di affido dei minori, la decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo alla sig.ra giustifica la concentrazione in capo alla madre (stabile e Pt_1 idonea figura di riferimento per la minore) della responsabilità genitoriale nonché il collocamento del minore presso la stessa.
Per quanto attiene alle visite paterne, nulla allo stato occorre disporre stante lo strenuo e consolidato rifiuto della minore di vedere il padre, nonché stante la mancanza di iniziative poste in essere dal padre indicative di un reale interesse a riprendere i rapporti con la minore.
pagina 7 di 9
3. Contributo paterno per il mantenimento della minore
La ricorrente ha chiesto a titolo di contributo paterno per il mantenimento della minore il versamento dell'importo di euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. La curatrice speciale del minore ha richiesto il versamento del maggiore importo di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio di confermare integralmente l'importo, statuito in sede di provvedimenti provvisori, e pari a euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
A tale conclusione il Collegio perviene valorizzando le seguenti circostanze:
- nonostante in sede di accordo del luglio 2017 le parti abbiano concordato un contributo paterno per il mantenimento di pari a euro 200,00, il resistente ha dichiarato di Per_1 percepire circa 800-900 euro mensili e di avere altri due figli e una compagna che percepisce 200,00 euro mensili, di vivere presso la casa della suocera e di sostenere spese abitative per euro 500,00; inoltre il resistente ha dichiarato di essere disponibile a pagare l'importo di euro 150,00;
- la ricorrente, invece, vive presso l'abitazione intestata al nuovo marito, sulle cui entrate economiche può contare (lo stesso percepisce una retribuzione di euro 1.800,00 mensili), inoltre la sig.ra percepisce una retribuzione pari a euro 350,00 mensili (doc. 5-7 Pt_1 parte ricorrente);
- i tempi di permanenza della minore sono esclusivamente presso la madre;
- nonostante la diversa condizione economica delle parti (più favorevole con riguardo alla figura materna), la pronuncia di decadenza non comporta il venir meno dell'obbligo paterno di contribuito al mantenimento della figlia;
- non si riscontrano sopravvenienze rispetto all'adozione dei provvedimenti provvisori;
- la stessa parte ricorrente ha ridotto in sede di precisazione delle conclusioni la propria richiesta di mantenimento da euro 250,00 a euro 200,00 mensili.
4. Spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, devono essere integralmente poste a carico di parte resistente. Per quanto attiene alle spese del curatore speciale del minore, ammesso al gratuito patrocinio, tenuto conto della totale soccombenza del resistente e dell'accoglimento della domanda di decadenza, le stesse devono essere interamente poste a carico di parte resistente con versamento diretto a favore dell'Erario. Anche le spese di lite del curatore speciale vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui ai d.m. 55/2014 e 147/2022 senza operare alcuna dimidiazione dei compensi. Infatti, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art.
pagina 8 di 9 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22017 del 11/09/2018 e Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11590 del 03/05/2019);
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti della minore in Per_1 capo al sig. e per l'effetto dispone che la responsabilità genitoriale con Controparte_1 riguardo alla figlia minore venga esercitata unicamente dalla madre;
2) dispone il collocamento della minore presso la madre;
3) nulla sulle visite paterne;
4) dispone che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della minore la somma di euro 200,00 al mese, rivalutati annualmente in conformità agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della
Corte d'Appello di Milano;
5) condanna parte resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
6) condanna parte resistente a rifondere le spese di lite sostenute dal curatore speciale del minore, complessivamente liquidate in euro 4.000,00 oltre il rimborso del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014 ed oneri accessori di legge, con versamento diretto a favore dell'Erario.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 19.6.2025
Il presidente dott.ssa Ada Cappello
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