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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4464 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 4423/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
sez. III civile, composta dai SIg.ri Magistrati:
dott. Rosaria MORRONE Presidente
dott. Stefano CELENTANO ConSIliere
dott. Sandro DE PAOLA Giudice Ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto d'appello datato il 18.11.2020,
da
” (P. iva m. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla via Diaz n. 35 P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Pianese (c.f. non comunicato), che la rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di appello
…………………………………………………...…………….APPELLANTE
contro
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata in Aversa (CE) alla via Salvo D'Acquisto n. 5 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Laudante (c.f. , che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta in appello
…………………………………………………………………...APPELLATA
^^^^^
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 690/2020, emessa dal Tribunale di
S. Maria C.V. il 4.3.2020 e pubblicata il 5.3.2020.
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione a comparire dinanzi al tribunale di S. Maria C.V. (CE),
citava in giudizio la ON Controparte_1 Pt_1 Parte_1
”, corrente in Aversa (CE), per sentire accogliere le seguenti
[...]
conclusioni: “ Voglia l'On.le Tribunale adito, G.U. deSInando , contrariis
rejectis:
-accertare e dichiarare inadempiente il SI. , titolare della Parte_1
ON , per le motivazioni di cui in narrativa;
Pt_1
-per l'effetto condannare il SI. titolare della Parte_1
ON Renault, alla restituzione della somma di €13.350,00 oltre
interessi in favore della SI.ra ; Controparte_1
-condannare il SI. titolare della Parte_1 Parte_1
al ristoro dei danni causati alla SI.ra a seguito del grave Controparte_1
inadempimento contrattuale in violazione dei propri obblighi di correttezza e
diligenza, ed in conseguenza della ritardata/non restituzione della somma di
€13.550,00 già versata dall'attrice;
-vittoria di spese , diritti ed onorari in favore del procuratore antistatario.”.
Deduceva a tal fine l'attrice di aver acquistato un veicolo Renault Megane dalla concessionaria Renault "Alberto De Gaetano", pagando la somma di €13.350,00, somma comprensiva anche delle spettanze per il passaggio di proprietà; evidenziava inoltre, stante la circostanza che la venditrice non aveva provveduto ad effettuare il relativo passaggio di proprietà in favore dell'acquirente, di aver riconsegnato il veicolo presso la suddetta concessionaria in data 7/11/2011, evento che sarebbe stato attestato da Pt_1
una ricevuta, ma che, poi, la convenuta non le avrebbe restituito la somma versata, configurando così un inadempimento contrattuale.
Si costituiva in giudizio la convenuta concessionaria la quale chiedeva Pt_1
il totale rigetto della domanda attorea, radicalmente contestando e negando il fatto storico. In particolare, negava in radice: a) di aver mai venduto il veicolo alla SI.ra ; b) di aver mai ricevuto la somma di €13.350,00 dalla stessa;
CP_1
c) di aver mai ricevuto dall'attrice la riconsegna di un veicolo, che non le aveva mai venduto e/o consegnato. Nel rito, la convenuta tempestivamente e formalmente disconosceva la ricevuta di riconsegna del 7/11/2011 sia nel contenuto che nella sottoscrizione.
Esperita l'istruttoria, sulle rassegnate conclusioni, il tribunale sammaritano emetteva la sentenza oggetto del presente gravame, a mezzo della quale accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando la convenuta al pagamento della somma di € 13.350,00, ma rigettando la domanda risarcitoria;
spese di lite a carico della convenuta. Motivava a tal fine il tribunale che la prospettazione dell'attrice era stata confermata dalla prova testimoniale,
considerata attendibile, raccolta nel corso del giudizio, onde era risultato che,
risolto per mutuo consenso il contratto di vendita dell'automobile, il pagamento del relativo prezzo era da considerarsi indebito. Avverso la suddetta sentenza propone appello la ON Renault De
Gaetano, a cui resiste Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I motivi di gravame proposti dall'appellante sono molteplici e possono così
riassumersi:
• Mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della CP_1
l'appellante sostiene che la domanda dell'attrice è rimasta priva di alcuna dimostrazione all'esito dell'istruttoria e delle difese della parte.
• Difetto di legittimazione passiva e infondatezza nel merito della
domanda: la concessionaria nega di aver mai avuto rapporti commerciali con la di averle venduto l'autovettura in CP_1
questione, di aver ricevuto denaro o la restituzione del veicolo.
• Inutilizzabilità e inefficacia probatoria della ricevuta di riconsegna
della vettura: l'appellante critica la motivazione del giudice di primo grado, che ha ritenuto irrilevante la mancata istanza di verificazione della suddetta ricevuta datata 7.11.2011, avendo la difesa della Pt_1
tempestivamente e formalmente disconosciuta la medesima sia nel contenuto, sia nella sottoscrizione.
• Inammissibilità della prova per testi: parte appellante contesta la ritenuta ammissibilità della prova testimoniale effettuata dal giudice di prime cure, sostenendo che l'indebito, nella fattispecie, costituisce solo una conseguenza di un contratto di cui è stata contestata l'esistenza e non è stata fornita prova. La difesa della insomma, sostiene che Pt_1
andava provata l'esistenza stessa del fatto storico dedotto in giudizio e del contratto di compravendita, allegando quanto meno un principio di prova scritto.
• Inattendibilità e contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi:
l'appellante fa rilevare l'inattendibilità dei testi escussi, tutti legati da uno stretto grado di parentela con l'attrice. Inoltre, evidenzia la contraddittorietà delle relative dichiarazioni, con discordanze
SInificative sul mezzo di pagamento (contanti o assegni) e sulle modalità e il luogo di riconsegna dell'autovettura.
• Mancanza di prova sui 3 assegni menzionati nella diffida:
l'appellante solleva dubbi sulla ricostruzione dei fatti basandosi sulla lettera di costituzione in mora del 20/02/2012 (prodotta dalla CP_1
stessa); in questa lettera si legge che la aveva ritirato 3 assegni CP_1
per il rimborso del prezzo pagato, senza riferire della sorte dei suddetti titoli (se incassati, insoluti, girati, ecc.); sulla scorta di ciò, attesa la loro mancata produzione o offerta in cancelleria, l'azione – secondo la ricostruzione dell'appellante – doveva considerarsi inammissibile ai sensi dell'art. 58 del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge
Assegni).
• Erroneità e illogicità della motivazione del Tribunale sulla
"contestazione globale" del convenuto: l'appellante critica l'affermazione del Giudice di primo grado secondo cui la contestazione globale del convenuto, proprio perché totale, fosse "in sé generica".
Ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto trarre elementi a favore dell'infondatezza della domanda dalla mancata verificazione della scrittura e dalla non produzione degli assegni da parte dell'attrice. • Errata regolamentazione delle spese di lite: l'appellante contesta la condanna alle spese del primo grado, sostenendo che, avendo il
Tribunale accolto solo parzialmente la domanda dell'attrice (rigettando la richiesta di risarcimento del danno), le spese avrebbero dovuto essere compensate totalmente o parzialmente a causa della soccombenza reciproca.
I suddetti motivi di censura possono essere esaminati unitariamente attraverso una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie emerse in primo grado.
Im tale ottica, proprio valorizzando il principio cardine espresso dall'art. 2697
c.c., che onera colui che intende far valere un diritto di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento, questa Corte evidenzia che alcuni frammenti di prova orale, per di più contraddittoria, non possono portare alla conclusione di ritenere provata la domanda della in primo grado, onde le doglianze CP_1
mosse nel giudizio di secondo grado dalla vanno Parte_1
accolte.
Ma procedimento con ordine, evidenziando le falle dell'architrave probatorio della difesa dell'attrice in primo grado.
Innanzitutto, a fronte di specifica contestazione di parte convenuta, odierna appellante, la doveva provare di aver acquistato dalla CP_1 Parte_1
l'auto oggetto di contesa, ma di detta prova non vi è traccia. Eppure
[...]
usualmente l'acquisto di un'auto viene preceduto dalla formazione di una documentazione realizzata per iscritto, tipo preventivi, contratti, mail o altro,
ma nulla è stato depositato a tal fine nel processo.
La difesa della inoltre, doveva provare la circostanza dell'avvenuto CP_1
versamento del relativo prezzo, pari ad € 13.350,00, attraverso la produzione delle distinte di versamento o di bonifico (essendo la suddetta somma superiore al limite di pagamento in contanti dell'epoca), ma anche la suddetta prova non
è stata fornita. Questa circostanza risulta essere molto rilevante processualmente, atteso che trattasi della prova, volta a neutralizzare l'avversa contestazione sul punto, del versamento della somma della quale si chiede la restituzione nell'odierno processo.
Ed ancora: nessuna prova (sull'attendibilità delle deposizioni testimoniali appresso diremo) è stata fornita sulla riconsegna dell'automobile, attesa anche la inutilizzabilità, ai fini del decidere, della ricevuta di consegna datata
7.11.2012, sulla quale la difesa della a fronte dell'avverso CP_1
disconoscimento, non ne ha chiesto la verificazione in giudizio. Anche la circostanza della produzione in giudizio di un documento (sicuramente avente un grosso peso probatorio), del quale poi di fatto se ne preclude l'utilizzabilità,
non può che far sorgere seri sospetti in merito alla genuinità dello stesso.
Inoltre, atteso che nella nota datata 20.2.2012, realizzata, a firma dell'avv.
Laudante nell'interesse della si fa riferimento a n. 3 assegni CP_1
asseritamente consegnati dalla a titolo di restituzione Parte_1
del corrispettivo di vendita, era onere della parte attrice in primo grado depositare in giudizio gli assegni medesimi (anche in copia conforme) ovvero fornire dimostrazione della loro infruttuosa negoziazione attraverso agevoli documenti bancari, e ciò proprio in quanto il rilascio dei suddetti titoli era
SInificativo della volontà della controparte di restituire il prezzo di vendita dell'auto. Nessuna prova in tal senso è stata invece fornita nel processo. A ciò
si aggiunga, infine, che ove fosse vera la suddetta riferita circostanza dei n. 3
assegni, la non aveva la necessità, attraverso la presente iniziativa CP_1 giudiziaria, di procurarsi un titolo esecutivo nei confronti della controparte, ben potendo utilizzare i titoli esecutivi asseritamente posseduti ed immediatamente precettabili. Di contro, volendo intraprendere l'azione causale, così rinunziando ai benefici dell'astrattezza del titolo di credito, la era tenuta ad offrire CP_1
la restituzione del titolo a norma dell'art. 58 Legge 1736/1933, la cui ratio è
quella di evitare una duplicazione di azioni per la medesima pretesa.
Quindi, relativamente ai proposti fatti costitutivi della domanda, il supporto probatorio all'azione giudiziaria della risulta essere del tutto CP_1
mancante.
In detta ottica le due deposizioni, rese da persone legate da legami parentali con la appaiono poco SInificanti, atteso anche la contraddittorietà delle CP_1
stesse su aspetti non marginali della vicenda.
Il giudice di primo grado ha motivato sul punto in tal senso: “La prospettazione
della parte attrice è stata confermata dai testi escussi (cfr. dichiarazioni di
e , sentiti alla udienza del Testimone_1 Testimone_2
15.10.2014), i quali, seppure legati da rapporti di parentela con l'attrice (il
primo è il fratello, il secondo il cugino) hanno confermato con una
dichiarazione lineare le affermazioni della parte. La parte convenuta ritiene
che le dichiarazioni siano contraddittorie, ma tale contraddittorietà in parte
non emerge, perché le parti hanno affermato che l'autovettura fu restituita alla
concessionaria della parte convenuta ma non hanno specificato se tale
restituzione avvenne presso la casa dell'attrice o presso la sede della
concessionaria. L'unica contraddizione riguarda la modalità di pagamento se avvenne con assegni o in contanti. Il teste ha dichiarato che il CP_1
pagamento avvenne in contanti mentre il teste ha dichiarato che il Tes_2 pagamento avvenne con assegni, ma poi risentito a confronto con l'altro teste
ha dichiarato di non ricordare bene essendo trascorso molto tempo. Tale
contraddizione, a parere di questo giudicante non inficia la globale
attendibilità dei testi, che comunque hanno confermato che la somma di euro
13.350,00 fu corrisposta”.
Le valutazioni effettuate dal giudice di primo grado non appaiono condivisibili,
vedendo a minimizzare circostanze che, a parere di questa Corte, minano in radice l'attendibilità delle deposizioni suddette.
Infatti, per un verso, non può certamente essere sottaciuta la circostanza che i testi, seppur certi della restituzione dell'auto alla , non abbiano Parte_1
specificato – circostanza assolutamente primaria - se tale restituzione avvenne presso la casa dell'attrice o presso la sede della concessionaria. E' lo stesso giudice di primo grado – nello stralcio di sentenza sopra riportato - a dar atto di detta mancata specificazione, senza tuttavia trarne le dovute conseguenze in termini di certezza del fatto storico rappresentato.
Per altro verso, contraddizione anche rilevata dal giudice di primo grado ma minimizzata, i testi sono stati del tutto incerti in ordine alle modalità di pagamento – se avvenne con assegni o in contanti - della somma, poi richiesta in restituzione;
il teste ha dichiarato che il pagamento avvenne in CP_1
contanti mentre il teste ha dichiarato che il pagamento avvenne con Tes_2
assegni, ma poi risentito a confronto con l'altro teste ha dichiarato di non ricordare bene essendo trascorso molto tempo.
Quindi, dalla prova orale, è risultato assolutamente incerto sia il luogo di asserita consegna alla ON dell'auto Megane e sia le modalità di pagamento del prezzo dell'autovettura, ponendo le suddette incertezze derivanti dalla prova orali un'ombra sulla reale attendibilità degli stessi. Le suddette deposizioni, pertanto, anche attese le citate lacune probatorie esposte in precedenza, appaiono del tutto inconsistenti e del tutto inadatte a costituire un solido basamento per considerare dimostrare i fatti costitutivi della domanda attorea.
L'appello, quindi, deve essere accolto, con integrale modifica della sentenza impugnata e con rigetto dell'iniziativa giudiziaria proposta da CP_1
in primo grado.
[...]
L'accoglimento dell'impugnazione comporta la condanna della parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con liquidazione di una somma compresa tra i minimi ed i medi tariffari, salva la fase di trattazione del giudizio di appello, che viene liquidata ai minimi tariffari, tenuto conto della non particolare complessità della vicenda, liquidate -per il primo grado - in complessivi € 3.600,00 per competenze professionali (€ 600 per fase studio della controversia, € 500 per fase introduttiva, € 1.200 per fase di trattazione/istruttoria ed € 1300 per fase decisionale), e liquidate – per il giudizio di appello – in € 382,50 per esborsi ed € 3.622,00 per competenze professionali (€ 700 per fase studio della controversia, € 600 per fase introduttiva, € 922 per fase di trattazione/istruttoria ed € 1400 per fase decisionale); ai suddetti importi va aggiunto il 15 % sulle competenze professionali ex art. 2 DM 55/2014, l'Iva (se dovuta) ed il Cap come per legge,
con attribuzione al difensore antistatario.
p.q.m.
La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da ” avverso Parte_1 Parte_1 la sentenza n. 690/2020, emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. e pubblicata il
5.3.2020, in riforma integrale della sentenza impugnata, così dispone:
1. Accoglie l'appello, e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da in primo grado, avente ad oggetto la restituzione Controparte_1
della somma di € 13.350,00 oltre interessi;
2. Condanna al pagamento, in favore dell'appellante, Controparte_1
delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi
€ 3.600,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15 %, Iva (se dovuta) e Cap come per legge,
con attribuzione all'avv. Francesco Paolo Pianese, dichiaratosene antistatario;
3. Condanna al pagamento, in favore della controparte, Controparte_1
delle spese di lite del giudizio di appello, che liquida in complessivi €
382,50 per esborsi ed € 3.622,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15 %, Iva (se dovuta) e Cap
come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Paolo Pianese,
dichiaratosene antistatario.
Napoli, li 26.2.2025
Il Presidente
Il Giudice Ausiliare est. (dr. Rosaria Morrone)
(dr. Sandro de Paola)
Ruolo Generale n. 4423/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
sez. III civile, composta dai SIg.ri Magistrati:
dott. Rosaria MORRONE Presidente
dott. Stefano CELENTANO ConSIliere
dott. Sandro DE PAOLA Giudice Ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto d'appello datato il 18.11.2020,
da
” (P. iva m. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla via Diaz n. 35 P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Pianese (c.f. non comunicato), che la rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di appello
…………………………………………………...…………….APPELLANTE
contro
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata in Aversa (CE) alla via Salvo D'Acquisto n. 5 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Laudante (c.f. , che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta in appello
…………………………………………………………………...APPELLATA
^^^^^
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 690/2020, emessa dal Tribunale di
S. Maria C.V. il 4.3.2020 e pubblicata il 5.3.2020.
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione a comparire dinanzi al tribunale di S. Maria C.V. (CE),
citava in giudizio la ON Controparte_1 Pt_1 Parte_1
”, corrente in Aversa (CE), per sentire accogliere le seguenti
[...]
conclusioni: “ Voglia l'On.le Tribunale adito, G.U. deSInando , contrariis
rejectis:
-accertare e dichiarare inadempiente il SI. , titolare della Parte_1
ON , per le motivazioni di cui in narrativa;
Pt_1
-per l'effetto condannare il SI. titolare della Parte_1
ON Renault, alla restituzione della somma di €13.350,00 oltre
interessi in favore della SI.ra ; Controparte_1
-condannare il SI. titolare della Parte_1 Parte_1
al ristoro dei danni causati alla SI.ra a seguito del grave Controparte_1
inadempimento contrattuale in violazione dei propri obblighi di correttezza e
diligenza, ed in conseguenza della ritardata/non restituzione della somma di
€13.550,00 già versata dall'attrice;
-vittoria di spese , diritti ed onorari in favore del procuratore antistatario.”.
Deduceva a tal fine l'attrice di aver acquistato un veicolo Renault Megane dalla concessionaria Renault "Alberto De Gaetano", pagando la somma di €13.350,00, somma comprensiva anche delle spettanze per il passaggio di proprietà; evidenziava inoltre, stante la circostanza che la venditrice non aveva provveduto ad effettuare il relativo passaggio di proprietà in favore dell'acquirente, di aver riconsegnato il veicolo presso la suddetta concessionaria in data 7/11/2011, evento che sarebbe stato attestato da Pt_1
una ricevuta, ma che, poi, la convenuta non le avrebbe restituito la somma versata, configurando così un inadempimento contrattuale.
Si costituiva in giudizio la convenuta concessionaria la quale chiedeva Pt_1
il totale rigetto della domanda attorea, radicalmente contestando e negando il fatto storico. In particolare, negava in radice: a) di aver mai venduto il veicolo alla SI.ra ; b) di aver mai ricevuto la somma di €13.350,00 dalla stessa;
CP_1
c) di aver mai ricevuto dall'attrice la riconsegna di un veicolo, che non le aveva mai venduto e/o consegnato. Nel rito, la convenuta tempestivamente e formalmente disconosceva la ricevuta di riconsegna del 7/11/2011 sia nel contenuto che nella sottoscrizione.
Esperita l'istruttoria, sulle rassegnate conclusioni, il tribunale sammaritano emetteva la sentenza oggetto del presente gravame, a mezzo della quale accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando la convenuta al pagamento della somma di € 13.350,00, ma rigettando la domanda risarcitoria;
spese di lite a carico della convenuta. Motivava a tal fine il tribunale che la prospettazione dell'attrice era stata confermata dalla prova testimoniale,
considerata attendibile, raccolta nel corso del giudizio, onde era risultato che,
risolto per mutuo consenso il contratto di vendita dell'automobile, il pagamento del relativo prezzo era da considerarsi indebito. Avverso la suddetta sentenza propone appello la ON Renault De
Gaetano, a cui resiste Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I motivi di gravame proposti dall'appellante sono molteplici e possono così
riassumersi:
• Mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della CP_1
l'appellante sostiene che la domanda dell'attrice è rimasta priva di alcuna dimostrazione all'esito dell'istruttoria e delle difese della parte.
• Difetto di legittimazione passiva e infondatezza nel merito della
domanda: la concessionaria nega di aver mai avuto rapporti commerciali con la di averle venduto l'autovettura in CP_1
questione, di aver ricevuto denaro o la restituzione del veicolo.
• Inutilizzabilità e inefficacia probatoria della ricevuta di riconsegna
della vettura: l'appellante critica la motivazione del giudice di primo grado, che ha ritenuto irrilevante la mancata istanza di verificazione della suddetta ricevuta datata 7.11.2011, avendo la difesa della Pt_1
tempestivamente e formalmente disconosciuta la medesima sia nel contenuto, sia nella sottoscrizione.
• Inammissibilità della prova per testi: parte appellante contesta la ritenuta ammissibilità della prova testimoniale effettuata dal giudice di prime cure, sostenendo che l'indebito, nella fattispecie, costituisce solo una conseguenza di un contratto di cui è stata contestata l'esistenza e non è stata fornita prova. La difesa della insomma, sostiene che Pt_1
andava provata l'esistenza stessa del fatto storico dedotto in giudizio e del contratto di compravendita, allegando quanto meno un principio di prova scritto.
• Inattendibilità e contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi:
l'appellante fa rilevare l'inattendibilità dei testi escussi, tutti legati da uno stretto grado di parentela con l'attrice. Inoltre, evidenzia la contraddittorietà delle relative dichiarazioni, con discordanze
SInificative sul mezzo di pagamento (contanti o assegni) e sulle modalità e il luogo di riconsegna dell'autovettura.
• Mancanza di prova sui 3 assegni menzionati nella diffida:
l'appellante solleva dubbi sulla ricostruzione dei fatti basandosi sulla lettera di costituzione in mora del 20/02/2012 (prodotta dalla CP_1
stessa); in questa lettera si legge che la aveva ritirato 3 assegni CP_1
per il rimborso del prezzo pagato, senza riferire della sorte dei suddetti titoli (se incassati, insoluti, girati, ecc.); sulla scorta di ciò, attesa la loro mancata produzione o offerta in cancelleria, l'azione – secondo la ricostruzione dell'appellante – doveva considerarsi inammissibile ai sensi dell'art. 58 del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge
Assegni).
• Erroneità e illogicità della motivazione del Tribunale sulla
"contestazione globale" del convenuto: l'appellante critica l'affermazione del Giudice di primo grado secondo cui la contestazione globale del convenuto, proprio perché totale, fosse "in sé generica".
Ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto trarre elementi a favore dell'infondatezza della domanda dalla mancata verificazione della scrittura e dalla non produzione degli assegni da parte dell'attrice. • Errata regolamentazione delle spese di lite: l'appellante contesta la condanna alle spese del primo grado, sostenendo che, avendo il
Tribunale accolto solo parzialmente la domanda dell'attrice (rigettando la richiesta di risarcimento del danno), le spese avrebbero dovuto essere compensate totalmente o parzialmente a causa della soccombenza reciproca.
I suddetti motivi di censura possono essere esaminati unitariamente attraverso una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie emerse in primo grado.
Im tale ottica, proprio valorizzando il principio cardine espresso dall'art. 2697
c.c., che onera colui che intende far valere un diritto di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento, questa Corte evidenzia che alcuni frammenti di prova orale, per di più contraddittoria, non possono portare alla conclusione di ritenere provata la domanda della in primo grado, onde le doglianze CP_1
mosse nel giudizio di secondo grado dalla vanno Parte_1
accolte.
Ma procedimento con ordine, evidenziando le falle dell'architrave probatorio della difesa dell'attrice in primo grado.
Innanzitutto, a fronte di specifica contestazione di parte convenuta, odierna appellante, la doveva provare di aver acquistato dalla CP_1 Parte_1
l'auto oggetto di contesa, ma di detta prova non vi è traccia. Eppure
[...]
usualmente l'acquisto di un'auto viene preceduto dalla formazione di una documentazione realizzata per iscritto, tipo preventivi, contratti, mail o altro,
ma nulla è stato depositato a tal fine nel processo.
La difesa della inoltre, doveva provare la circostanza dell'avvenuto CP_1
versamento del relativo prezzo, pari ad € 13.350,00, attraverso la produzione delle distinte di versamento o di bonifico (essendo la suddetta somma superiore al limite di pagamento in contanti dell'epoca), ma anche la suddetta prova non
è stata fornita. Questa circostanza risulta essere molto rilevante processualmente, atteso che trattasi della prova, volta a neutralizzare l'avversa contestazione sul punto, del versamento della somma della quale si chiede la restituzione nell'odierno processo.
Ed ancora: nessuna prova (sull'attendibilità delle deposizioni testimoniali appresso diremo) è stata fornita sulla riconsegna dell'automobile, attesa anche la inutilizzabilità, ai fini del decidere, della ricevuta di consegna datata
7.11.2012, sulla quale la difesa della a fronte dell'avverso CP_1
disconoscimento, non ne ha chiesto la verificazione in giudizio. Anche la circostanza della produzione in giudizio di un documento (sicuramente avente un grosso peso probatorio), del quale poi di fatto se ne preclude l'utilizzabilità,
non può che far sorgere seri sospetti in merito alla genuinità dello stesso.
Inoltre, atteso che nella nota datata 20.2.2012, realizzata, a firma dell'avv.
Laudante nell'interesse della si fa riferimento a n. 3 assegni CP_1
asseritamente consegnati dalla a titolo di restituzione Parte_1
del corrispettivo di vendita, era onere della parte attrice in primo grado depositare in giudizio gli assegni medesimi (anche in copia conforme) ovvero fornire dimostrazione della loro infruttuosa negoziazione attraverso agevoli documenti bancari, e ciò proprio in quanto il rilascio dei suddetti titoli era
SInificativo della volontà della controparte di restituire il prezzo di vendita dell'auto. Nessuna prova in tal senso è stata invece fornita nel processo. A ciò
si aggiunga, infine, che ove fosse vera la suddetta riferita circostanza dei n. 3
assegni, la non aveva la necessità, attraverso la presente iniziativa CP_1 giudiziaria, di procurarsi un titolo esecutivo nei confronti della controparte, ben potendo utilizzare i titoli esecutivi asseritamente posseduti ed immediatamente precettabili. Di contro, volendo intraprendere l'azione causale, così rinunziando ai benefici dell'astrattezza del titolo di credito, la era tenuta ad offrire CP_1
la restituzione del titolo a norma dell'art. 58 Legge 1736/1933, la cui ratio è
quella di evitare una duplicazione di azioni per la medesima pretesa.
Quindi, relativamente ai proposti fatti costitutivi della domanda, il supporto probatorio all'azione giudiziaria della risulta essere del tutto CP_1
mancante.
In detta ottica le due deposizioni, rese da persone legate da legami parentali con la appaiono poco SInificanti, atteso anche la contraddittorietà delle CP_1
stesse su aspetti non marginali della vicenda.
Il giudice di primo grado ha motivato sul punto in tal senso: “La prospettazione
della parte attrice è stata confermata dai testi escussi (cfr. dichiarazioni di
e , sentiti alla udienza del Testimone_1 Testimone_2
15.10.2014), i quali, seppure legati da rapporti di parentela con l'attrice (il
primo è il fratello, il secondo il cugino) hanno confermato con una
dichiarazione lineare le affermazioni della parte. La parte convenuta ritiene
che le dichiarazioni siano contraddittorie, ma tale contraddittorietà in parte
non emerge, perché le parti hanno affermato che l'autovettura fu restituita alla
concessionaria della parte convenuta ma non hanno specificato se tale
restituzione avvenne presso la casa dell'attrice o presso la sede della
concessionaria. L'unica contraddizione riguarda la modalità di pagamento se avvenne con assegni o in contanti. Il teste ha dichiarato che il CP_1
pagamento avvenne in contanti mentre il teste ha dichiarato che il Tes_2 pagamento avvenne con assegni, ma poi risentito a confronto con l'altro teste
ha dichiarato di non ricordare bene essendo trascorso molto tempo. Tale
contraddizione, a parere di questo giudicante non inficia la globale
attendibilità dei testi, che comunque hanno confermato che la somma di euro
13.350,00 fu corrisposta”.
Le valutazioni effettuate dal giudice di primo grado non appaiono condivisibili,
vedendo a minimizzare circostanze che, a parere di questa Corte, minano in radice l'attendibilità delle deposizioni suddette.
Infatti, per un verso, non può certamente essere sottaciuta la circostanza che i testi, seppur certi della restituzione dell'auto alla , non abbiano Parte_1
specificato – circostanza assolutamente primaria - se tale restituzione avvenne presso la casa dell'attrice o presso la sede della concessionaria. E' lo stesso giudice di primo grado – nello stralcio di sentenza sopra riportato - a dar atto di detta mancata specificazione, senza tuttavia trarne le dovute conseguenze in termini di certezza del fatto storico rappresentato.
Per altro verso, contraddizione anche rilevata dal giudice di primo grado ma minimizzata, i testi sono stati del tutto incerti in ordine alle modalità di pagamento – se avvenne con assegni o in contanti - della somma, poi richiesta in restituzione;
il teste ha dichiarato che il pagamento avvenne in CP_1
contanti mentre il teste ha dichiarato che il pagamento avvenne con Tes_2
assegni, ma poi risentito a confronto con l'altro teste ha dichiarato di non ricordare bene essendo trascorso molto tempo.
Quindi, dalla prova orale, è risultato assolutamente incerto sia il luogo di asserita consegna alla ON dell'auto Megane e sia le modalità di pagamento del prezzo dell'autovettura, ponendo le suddette incertezze derivanti dalla prova orali un'ombra sulla reale attendibilità degli stessi. Le suddette deposizioni, pertanto, anche attese le citate lacune probatorie esposte in precedenza, appaiono del tutto inconsistenti e del tutto inadatte a costituire un solido basamento per considerare dimostrare i fatti costitutivi della domanda attorea.
L'appello, quindi, deve essere accolto, con integrale modifica della sentenza impugnata e con rigetto dell'iniziativa giudiziaria proposta da CP_1
in primo grado.
[...]
L'accoglimento dell'impugnazione comporta la condanna della parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con liquidazione di una somma compresa tra i minimi ed i medi tariffari, salva la fase di trattazione del giudizio di appello, che viene liquidata ai minimi tariffari, tenuto conto della non particolare complessità della vicenda, liquidate -per il primo grado - in complessivi € 3.600,00 per competenze professionali (€ 600 per fase studio della controversia, € 500 per fase introduttiva, € 1.200 per fase di trattazione/istruttoria ed € 1300 per fase decisionale), e liquidate – per il giudizio di appello – in € 382,50 per esborsi ed € 3.622,00 per competenze professionali (€ 700 per fase studio della controversia, € 600 per fase introduttiva, € 922 per fase di trattazione/istruttoria ed € 1400 per fase decisionale); ai suddetti importi va aggiunto il 15 % sulle competenze professionali ex art. 2 DM 55/2014, l'Iva (se dovuta) ed il Cap come per legge,
con attribuzione al difensore antistatario.
p.q.m.
La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da ” avverso Parte_1 Parte_1 la sentenza n. 690/2020, emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. e pubblicata il
5.3.2020, in riforma integrale della sentenza impugnata, così dispone:
1. Accoglie l'appello, e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da in primo grado, avente ad oggetto la restituzione Controparte_1
della somma di € 13.350,00 oltre interessi;
2. Condanna al pagamento, in favore dell'appellante, Controparte_1
delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi
€ 3.600,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15 %, Iva (se dovuta) e Cap come per legge,
con attribuzione all'avv. Francesco Paolo Pianese, dichiaratosene antistatario;
3. Condanna al pagamento, in favore della controparte, Controparte_1
delle spese di lite del giudizio di appello, che liquida in complessivi €
382,50 per esborsi ed € 3.622,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15 %, Iva (se dovuta) e Cap
come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Paolo Pianese,
dichiaratosene antistatario.
Napoli, li 26.2.2025
Il Presidente
Il Giudice Ausiliare est. (dr. Rosaria Morrone)
(dr. Sandro de Paola)