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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/07/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 03/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 160/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DI NOIA SILVIA e l'avv. VERGINE EGIDIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'Assegno Unico per la figlia inabile, a far data da marzo 2022 e per il prosieguo;
− Dichiarare il diritto in favore della stessa alla corresponsione dell'Assegno Unico a far data da marzo 2022 fino ad aprile 2023, mensilità ad CP_ oggi ancora non corrisposte, per un importo totale pari ad euro 2.648,80; − Condannare l' a corrispondere alla ricorrente la somma spettante per arretrati, con interessi maturati e maturandi.
L' ha chiesto: “Dichiarare la cessazione della materia del contendere”, deducendo che dopo CP_1 le opportune verifiche, essendo la figlia riconosciuta titolare di pensione Persona_1
d'invalidità e accompagnamento in seguito ad RG N R.G N 3531/19, si è provveduto a Pt_2 riesaminare la domanda con il pagamento degli arretrati da Marzo 2022 al 28/02/2023.
Nelle note scritte, la ricorrente ha aderito a tale richiesta, insistendo per la condanna alle spese.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto dalle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto dagli atti risulta che – come dedotto dalla ricorrente nelle note scritte – tutte le somme richieste nel ricorso introduttivo del giudizio sono state corrisposte alla ricorrente con più accrediti dal 17 luglio 2024 al 27 agosto 2024 e, pertanto, è venuto meno l'interesse ad agire.
1 Come richiesto dalla ricorrente, le spese di lite devono essere poste a carico dell secondo CP_1 soccombenza virtuale, in quanto la liquidazione della prestazione è avvenuta dopo la notifica del ricorso. Nella liquidazione delle spese si è tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 04/01/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l al pagamento delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 900,00 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA.
Lecce, lì 08/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 03/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 160/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DI NOIA SILVIA e l'avv. VERGINE EGIDIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'Assegno Unico per la figlia inabile, a far data da marzo 2022 e per il prosieguo;
− Dichiarare il diritto in favore della stessa alla corresponsione dell'Assegno Unico a far data da marzo 2022 fino ad aprile 2023, mensilità ad CP_ oggi ancora non corrisposte, per un importo totale pari ad euro 2.648,80; − Condannare l' a corrispondere alla ricorrente la somma spettante per arretrati, con interessi maturati e maturandi.
L' ha chiesto: “Dichiarare la cessazione della materia del contendere”, deducendo che dopo CP_1 le opportune verifiche, essendo la figlia riconosciuta titolare di pensione Persona_1
d'invalidità e accompagnamento in seguito ad RG N R.G N 3531/19, si è provveduto a Pt_2 riesaminare la domanda con il pagamento degli arretrati da Marzo 2022 al 28/02/2023.
Nelle note scritte, la ricorrente ha aderito a tale richiesta, insistendo per la condanna alle spese.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto dalle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto dagli atti risulta che – come dedotto dalla ricorrente nelle note scritte – tutte le somme richieste nel ricorso introduttivo del giudizio sono state corrisposte alla ricorrente con più accrediti dal 17 luglio 2024 al 27 agosto 2024 e, pertanto, è venuto meno l'interesse ad agire.
1 Come richiesto dalla ricorrente, le spese di lite devono essere poste a carico dell secondo CP_1 soccombenza virtuale, in quanto la liquidazione della prestazione è avvenuta dopo la notifica del ricorso. Nella liquidazione delle spese si è tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 04/01/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l al pagamento delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 900,00 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA.
Lecce, lì 08/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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