Art. 4.
Il collocamento a riposo anticipato previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , comporta una riduzione del limite di eta', ove prescritto ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, corrispondente alla meta' del periodo di maggiore anzianita' concesso al personale interessato ai sensi del medesimo comma.
Il dipendente che non raggiunga il minimo di eta' previsto per il conseguimento del diritto alla pensione, neppure con il beneficio di cui al precedente comma, e' trattenuto in servizio fino al compimento di tale termine di anzianita' abbreviato, e comunque non oltre il 31 dicembre 1979.
L'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , va concesso integralmente nelle misure uniche di sette o dieci anni fissate dalla norma, indipendentemente dall'anzianita' di servizio o dall'eta' del richiedente.
Il predetto aumento di servizio concesso in piu' opera, fino alla concorrenza di ciascun limite fissato dalle norme ordinarie, anche ai fini del compimento della anzianita' di servizio necessaria per conseguire il diritto a pensione, compreso l'eventuale trattamento integrativo a carico di gestioni speciali, ed opera per intero ai fini della liquidazione della indennita' di buonuscita e di previdenza, o della indennita' di anzianita' comunque, denominata.
Per il personale dipendente dagli enti indicati allo articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , i benefici derivanti dall'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge stessa operano ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita o di previdenza, o dell'indennita' di anzianita' comunque denominata nei limiti previsti dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 759 .
Il collocamento a riposo anticipato previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , comporta una riduzione del limite di eta', ove prescritto ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, corrispondente alla meta' del periodo di maggiore anzianita' concesso al personale interessato ai sensi del medesimo comma.
Il dipendente che non raggiunga il minimo di eta' previsto per il conseguimento del diritto alla pensione, neppure con il beneficio di cui al precedente comma, e' trattenuto in servizio fino al compimento di tale termine di anzianita' abbreviato, e comunque non oltre il 31 dicembre 1979.
L'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , va concesso integralmente nelle misure uniche di sette o dieci anni fissate dalla norma, indipendentemente dall'anzianita' di servizio o dall'eta' del richiedente.
Il predetto aumento di servizio concesso in piu' opera, fino alla concorrenza di ciascun limite fissato dalle norme ordinarie, anche ai fini del compimento della anzianita' di servizio necessaria per conseguire il diritto a pensione, compreso l'eventuale trattamento integrativo a carico di gestioni speciali, ed opera per intero ai fini della liquidazione della indennita' di buonuscita e di previdenza, o della indennita' di anzianita' comunque, denominata.
Per il personale dipendente dagli enti indicati allo articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , i benefici derivanti dall'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge stessa operano ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita o di previdenza, o dell'indennita' di anzianita' comunque denominata nei limiti previsti dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 759 .