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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/11/2025, n. 4962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4962 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2980/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2980 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), (C.F. ) C.F._1 Parte_3 C.F._2
opponenti, con l'avv. Marcello Casazza
e
(C.F. ) quale mandataria di (C.F. CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
) P.IVA_3
opposta, con l'avv. Giancarlo Catavello
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 19.6.2025 e, perciò, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 96 ord., in data 5.1.2022 il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto alla debitrice principale (da ora, per brevità, , nonché ai fideiussori Parte_1 Pt_1 [...]
e , di pagare in solido, in favore CP_3 Controparte_4 Parte_2 Parte_3
pagina 1 di 10 della ricorrente (da ora , quale mandataria di la complessiva CP_1 CP_1 Controparte_2 somma di € 119.473,79=, oltre interessi e spese, “a titolo di canoni scaduti, come da estratto conto
(doc. 14)”, dovuta a seguito della risoluzione del contratto di leasing immobiliare contraddistinto dal n.
CS1487515 (già 185319), concluso in data 30.12.2003 da (da ora , poi Controparte_5 CP_5
incorporata in da ora con avente ad oggetto “un immobile in Controparte_6 CP_6 Pt_1 corso di ristrutturazione sito in Vigevano”; contratto risolto per inadempimento della utilizzatrice Pt_1
Avverso detto decreto, notificato alla sola il 27.1.2022, hanno proposto opposizione Pt_3 Pt_1
e la con atto di citazione notificato in data 8.7.2022. Parte_2 Pt_3
Gli opponenti hanno contestato sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria da CP_1
lamentando in particolare: i) la “carenza di legittimazione attiva di e, per essa, di Controparte_2
; ii) la “mancanza di prova scritta del credito”; iii) la “infondatezza della pretesa CP_1 creditoria”; iv) la “nullità della fideiussione” rilasciata da e;
v) la Parte_2 Parte_3
“decadenza e l'estinzione della garanzia fideiussoria”; vi) l'ulteriore “infondatezza della pretesa creditoria vantata da DV […] anche a valere quale exceptio doli nei confronti dell'odierna Opposta”.
Ciò premesso, hanno concluso, quanto a perché il tribunale volesse: i) in via preliminare, Pt_1
“revocare il decreto ingiuntivo n. 96/2022 emesso dal Tribunale di Brescia in data 05.01.2022 nei confronti di dichiarando la carenza di legittimazione di ad agire Parte_1 CP_1 nei confronti di ; ii) in via principale, “revocare il decreto ingiuntivo n. 96/2022 Parte_1
emesso dal Tribunale di Brescia in data 05.01.2022 nei confronti di rigettando Parte_1
integralmente le domande con esso proposte da siccome infondate, inammissibili e/o CP_1 improcedibili per tutte le ragioni di cui in narrativa”; iii) in via subordinata, “accertare e dichiarare la eventuale minor somma dovuta da in favore di che dovesse Parte_1 CP_1
risultare in esito al presente giudizio sulla base di tutte le ragioni di infondatezza della pretesa creditoria esposte in atti”.
Quanto ai fideiussori e , perché volesse: i) in via preliminare, “revocare il decreto Parte_2 Pt_3
ingiuntivo n. 96/2022 emesso dal Tribunale di Brescia in data 05.01.2022 nei confronti di
[...]
dichiarando la carenza di legittimazione di ad agire nei confronti di Parte_1 CP_1
e dei signori e ”; ii) in via principale, Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 2 di 10 “accertare e dichiarare la nullità, totale o parziale, delle fideiussioni asseritamente rilasciate dai signori e in data 30.12.2003 e delle relative integrazioni del Parte_2 Parte_3
01.10.2004 e 21.12.2007 (ns. doc. 8), e per l'effetto,
- Revocare il decreto ingiuntivo n. 96/2022 emesso dal Tribunale di Brescia in data 05.01.2022 nei confronti di e , rigettando integralmente le Parte_1 Parte_2 Parte_3
domande con esso proposte da ovvero, in caso di nullità parziale delle fideiussioni con CP_1
riferimento alle condizioni contrattuali di cui alle lettere b), d), f), g), l), o) e p), revocare in ogni caso il medesimo decreto ingiuntivo opposto per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957, co. 1, cod. civ.
- Revocare, in ogni caso, il decreto ingiuntivo n. 96/2022 emesso dal Tribunale di Brescia in data
05.01.2022 nei confronti di e , rigettando Parte_1 Parte_2 Parte_3
integralmente le domande con esso proposte da siccome infondate, inammissibili e/o CP_1 improcedibili per tutte le ragioni di cui in narrativa”; iii) in via subordinata, “accertare e dichiarare la eventuale minor somma dovuta dai signori e in favore di Parte_2 Parte_3 CP_1
che dovesse risultare in esito al presente giudizio sulla base di tutte le ragioni di infondatezza
[...] della pretesa creditoria esposte in atti”.
In ogni caso, con condanna alle spese di lite.
si è costituita in giudizio contestando la fondatezza di tutti i motivi di opposizione e ha CP_1
concluso per il rigetto della stessa, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
ha chiesto, in ogni caso, la condanna dei tre opponenti al pagamento, in suo favore, della somma di € 119.473,79=, oltre interessi contrattuali dall'1.12.2020 al saldo, con vittoria di spese.
Nel corso dell'istruzione (verbale udienza 11.5.2023) le parti hanno confermato “l'intervenuta definizione della controversia quanto ai garanti e ”, chiedendo “l'assegnazione dei Parte_2 Pt_3 termini per le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. quanto alla posizione . Parte_1
In difetto di istanze istruttorie, la causa – istruita mediante produzione di documenti – è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.6.2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Opposizione proposta dai fideiussori e . Parte_2 Pt_3
pagina 3 di 10 Come accennato sub 1., all'udienza dell'11.5.2023 le parti hanno dato atto de “l'intervenuta definizione della controversia quanto ai garanti e ”. Parte_2 Pt_3
Va perciò dichiarata la cessazione della materia del contendere fra da un lato, e il e la Pt_1 Parte_2
, dall'altro. Pt_3
Ne deriva la revoca del decreto ingiuntivo, quanto ai soli garanti, con compensazione integrale delle spese del presente giudizio di opposizione.
Restano perciò assorbite le censure relative alla pretesa nullità (totale o parziale) delle fideiussioni prestate dal e dalla . Parte_2 Pt_3
3. Opposizione proposta da Pt_1
È del tutto pacifico in causa che il decreto ingiuntivo, ottenuto nei confronti della debitrice principale e dei suoi quattro fideiussori, è stato notificato alla sola Palazzo. Pt_1
Per giurisprudenza ormai costante, “in tema di procedimento d'ingiunzione, la parte contro la quale è stato emesso un decreto ingiuntivo non notificato o la cui notifica è giuridicamente inesistente può, decorso il termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., chiederne la declaratoria di inefficacia, attraverso lo speciale procedimento camerale di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c., ovvero proporre un'azione volta all'accertamento dell'inefficacia, anche mediante l'opposizione ex art. 645 c.p.c., purché sussista, quale condizione dell'azione, un interesse concreto ed attuale, che presuppone, applicando le regole generali del processo in tema di accertamento negativo di un diritto, l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità dello stesso” (così, anche di recente, Cass.
5361/2025, da cui è tratta la massima).
Nel caso in esame, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'opposizione CP_1 proposta da e, in ogni caso, per la condanna di quest'ultima al pagamento della minor somma di € Pt_1
89.473,79= (ridotta a seguito del pagamento effettuato dai garanti), oltre interessi.
Ne deriva la sussistenza di un interesse giuridicamente apprezzabile di all'accertamento negativo Pt_1
del credito azionato da nei suoi confronti. CP_1
pagina 4 di 10 Ciò premesso, rilevato che il decreto ingiuntivo non è stato notificato a nel rispetto del termine di Pt_1
sessanta giorni di cui all'art. 644 c.p.c., va dichiarata l'inefficacia dello stesso ai sensi della norma citata, restando a carico di le spese relative alla fase monitoria. CP_1
Resta in ogni caso da esaminare la fondatezza della pretesa comunque azionata da nel presente CP_1
giudizio di opposizione.
4. Individuazione del contratto per cui è causa.
ha chiarito, già in sede di ricorso monitorio, che il contratto stipulato da , CP_1 CP_5 contraddistinto dal numero 185319, è ora individuato (a seguito dell'incorporazione di in CP_5
dalla nuova sigla CS1487515. CP_6
L'esame dell'estratto conto prodotto dagli stessi opponenti (doc. n. 5) riporta il “codice cliente” n.
2551239 e il numero del contratto CS1487515; la riferibilità di tale estratto conto al contratto per cui è causa è poi rimasta priva di alcuna contestazione da parte di che ha anzi sollevato specifiche Pt_1
censure in ordine alle singole voci che risultano annotate a suo debito.
Sulla scorta di tale premessa, può quindi ritenersi provato che i due numeri sopra indicati identifichino il medesimo contratto, già stipulato da con e rinumerato a seguito dell'incorporazione della CP_5 Pt_1
originaria concedente.
5. “Carenza di legittimazione attiva di e, per essa, di – prova della Controparte_2 CP_1
cessione del credito.
Le risultanze istruttorie impongono di ritenere provata la cessione del credito per cui è causa da a mandante di CP_6 Controparte_2 CP_1
A fronte della contestazione dell'opponente, ha difatti prodotto copia del contratto di cessione CP_1
(doc. n. 1) e del relativo avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (doc. n. A/5).
L'esame del contratto di cessione conferma poi che il contratto n. 1487515, corrispondente al codice cliente n. 2551239 – Italia è ripetutamente richiamato (alle pagg. 137, 189, 238, 263, 284 e 340 del pagina 5 di 10 documento) e, in particolare, nell'allegato n. 1 al contratto, denominato “DOCUMENTO
IDENTIFICATIVO DEI CREDITI LEASING”.
Ne deriva che, sicuramente provata la stipula del contratto di cessione dei crediti in blocco invocata da deve ritenersi anche raggiunta la prova della inclusione del credito per cui è causa fra quelli CP_1
oggetto di cessione.
La proposizione, da parte di della domanda giudiziale nei confronti di vale poi quale CP_1 Pt_1
specifica notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, risultando perciò superate le ulteriori contestazioni sollevate da quanto alla mancata prova del completamento degli Pt_1
adempimenti pubblicitari ex art. 58 T.U.B.
6. Crediti azionati da CP_1
L'esame dell'estratto conto richiamato sub
4. conferma la natura eterogenea dei crediti oggetto della richiesta monitoria di che consistono – essenzialmente – in: i) canoni di leasing;
ii) rimborsi CP_1
spese varie (condominiali, manutenzione ordinaria, monitoraggio, aggiornamento documenti, recupero beni, ecc.); iii) “rivalsa IMU”.
La natura, come detto, eterogenea delle voci in esame ne impone l'esame separato.
6.1. Canoni di leasing.
Dall'esame dell'estratto conto citato emerge l'addebito degli importi per tre fatture e, più precisamente:
i) fattura n. 0751871 in data 30.11.2008, parzialmente insoluta per l'importo di € 2.117,10=; ii) fattura n. 0804795 in data 30.12.2008, insoluta per l'intero importo di € 9.817,09=; iii) fattura n. 0073479 in data 30.1.2009, insoluta per l'intero importo di € 9.817,09=.
Va condiviso l'assunto di parte opposta secondo cui il termine di prescrizione dei crediti in esame è quello ordinario decennale e non quello quinquennale invocato dagli opponenti, attesa la natura unitaria del credito derivante dal contratto di leasing, pur frazionato in rate periodiche.
pagina 6 di 10 Ciò posto, va in ogni caso rilevato che il contratto per cui è causa è stato risolto nell'anno 2009, tant'è che ha agito, in quell'anno, per ottenere la restituzione dell'immobile proprio sul presupposto CP_5
della intervenuta risoluzione del contratto.
Ne deriva che a quella data doveva ritenersi senz'altro scaduto il credito corrispondente alle rate scadute e non pagate, con conseguente decorso del termine di prescrizione.
L'art. 20, 4° comma, del contratto di leasing prevede difatti che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente potrà, fra l'altro, “richiedere il versamento immediato
[sia] degli importi corrispondenti ai canoni scaduti ed impagati con i relativi interessi moratori al tasso previsto”, stabilendo quindi l'immediata esigibilità del credito della società concedente – quantomeno – per canoni scaduti e non pagati;
risulta perciò smentito l'assunto di nella parte CP_1
in cui nega detta esigibilità osservando che “nel caso in esame il credito totale di addirittura CP_1 non si è ancora definitivamente cristallizzato in quanto il bene non è ancora stato venduto”.
In tale contesto, va in definitiva rilevato che:
a) il credito per rate scadute e non pagate risultava già definitivamente esigibile nell'anno 2009 per effetto della risoluzione del contratto;
b) l'azione cautelare promossa da nello stesso anno per il solo recupero del bene immobile non CP_5
ha efficacia interruttiva con riferimento ai crediti pecuniari derivanti dal contratto;
c) il primo valido atto interruttivo della prescrizione va perciò individuato nelle diffide (doc. n. A13 della opposta) inoltrate alla debitrice principale e ai suoi garanti nel giugno del 2021. Pt_1
Ne deriva la prescrizione del credito in esame per intervenuto decorso del termine decennale, restando assorbito l'esame delle ulteriori eccezioni e contestazioni sollevate da . Pt_1
6.2. Rimborsi spese varie (condominiali, manutenzione ordinaria, monitoraggio, aggiornamento documenti, recupero beni, ecc.).
pagina 7 di 10 In ossequio al principio della ragione più liquida, va rilevato che parte opposta, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha in alcun modo provato d'aver effettivamente sopportato le spese – di varia natura – di cui chiede il rimborso.
Si aggiunga il tenore eccessivamente generico di molte delle fatture azionate, che impongono di condividere l'osservazione formulata da parte opponente, secondo cui “non è dato neppure comprendere l'effettivo oggetto di talune fatture”, che contengono una descrizione dei costi asseritamente sostenuti (vedi ad esempio “recupero spese varie immobiliare”, “rimborso spese monitoraggio”, “rimborso spese aggiornamento documenti”) del tutto indeterminata, risultando, in definitiva, del tutto carente la relativa allegazione.
Va perciò escluso il diritto di doValue di ripetere da tali pretesi costi. Pt_1
6.3. VA IMU.
agisce per il recupero dell'IMU pagata in relazione all'immobile già oggetto del contratto di CP_1
leasing per cui è causa per gli anni dal 2014 al 2020, invocando a tal fine la clausola n. 15 del contratto,
a norma della quale “spese, tasse ed imposte afferenti al presente contratto ed alle opere edili ad esso relative, nonché qualsiasi eventuale onere o tributo, diretto o indiretto, anche di cui le parti non abbiano al momento la possibilità di quantificare l'ammontare, inerenti o conseguenti anche in futuro sia alla sua conclusione, esecuzione e risoluzione, sia alla proprietà e all'impiego dell'oggetto della locazione, sono a carico esclusivo dell'utilizzatore che si obbliga a rimborsare il Concedente qualora questi abbia anticipato queste somme”, sottolineando come l'obbligo di rimborso in esame gravi sul soggetto utilizzatore anche in caso di risoluzione del contratto.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da trattandosi di IMU pagata a Pt_1 partire dall'anno 2014 e risultando, come anticipato, validamente interrotta la prescrizione mediante le diffide richiamate sub 6.1.
Rileva tuttavia il tribunale che la clausola contrattuale invocata da deve essere interpretata alla CP_1 luce del generale principio di buona fede stabilito dall'art. 1366 c.c., dovendosi in particolare escludere che, risolto il contratto, sia pure per inadempimento del soggetto utilizzatore, quest'ultimo possa pagina 8 di 10 ritenersi tenuto al rimborso delle imposte gravanti sulla società proprietaria del bene senza alcun limite temporale.
Ciò posto, va ribadito che il contratto di leasing per cui è causa è stato risolto nell'anno 2009 e che, nello stesso anno, la concedente aveva già ottenuto il provvedimento cautelare di restituzione CP_5
del bene (ordinanza del tribunale di Brescia in data 23.12.2009 – doc. n. 3 degli opponenti); è poi del tutto pacifico in causa che il bene è stato restituito nell'anno 2011 e che il credito per rivalsa IMU azionato da è relativo agli anni dal 2014 in poi. CP_1
In tale contesto, non ha provato in alcun modo (né per la verità nemmeno allegato) di essersi CP_1
diligentemente adoperata per la nuova allocazione del bene nel periodo di tempo non breve (circa tre anni) trascorso fra la data di recupero del bene e quella dalla quale richiede il preteso rimborso dell'IMU.
Ribadito pertanto il richiamo al criterio ermeneutico di cui all'art. 1366 c.c., resta escluso che CP_1 possa pretendere il rimborso dell'IMU versata nel periodo in esame.
7. Riepilogo.
In conclusione, dichiarata cessata la materia del contendere fra i garanti e e Parte_2 Pt_3
l'opposta il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti dei primi va revocato, con CP_1
compensazione integrale delle spese di lite fra tali parti.
Va poi accolta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo e, per l'effetto, va dichiarata Pt_1
l'inefficacia del provvedimento monitorio – mai notificato a – ai sensi dell'art. 644 c.p.c. Pt_1
Nel merito vanno respinte tutte le domande proposte da quale mandataria di CP_1 Controparte_2
nei confronti di per le ragioni indicate, restando assorbita ogni ulteriore questione. Pt_1
8. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute CP_1
da per il presente giudizio di opposizione, che si liquidano (riconosciuti i valori medi per tutte le Pt_1
pagina 9 di 10 fasi per le cause di valore da € 52.000,01= ad € 260.000,00=) in € 406,50= per spese ed € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere fra gli opponenti e e Parte_2 Parte_3
l'opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo di questo tribunale n. 96 ord. in CP_1
data 5.1.2022 pronunciato nei confronti dei due garanti;
- accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo citato e, per Parte_1
l'effetto, ne dichiara l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. nei confronti di questa;
- rigetta tutte le domande proposte da quale mandataria di nei CP_1 Controparte_2
confronti di Parte_1
- compensa per intero le spese di lite fra gli opponenti e e Parte_2 Parte_3
l'opposta CP_1
- condanna al pagamento, in favore di della somma di € 406,50= CP_1 Parte_1
per spese ed € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 17.11.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2980 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), (C.F. ) C.F._1 Parte_3 C.F._2
opponenti, con l'avv. Marcello Casazza
e
(C.F. ) quale mandataria di (C.F. CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
) P.IVA_3
opposta, con l'avv. Giancarlo Catavello
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 19.6.2025 e, perciò, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 96 ord., in data 5.1.2022 il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto alla debitrice principale (da ora, per brevità, , nonché ai fideiussori Parte_1 Pt_1 [...]
e , di pagare in solido, in favore CP_3 Controparte_4 Parte_2 Parte_3
pagina 1 di 10 della ricorrente (da ora , quale mandataria di la complessiva CP_1 CP_1 Controparte_2 somma di € 119.473,79=, oltre interessi e spese, “a titolo di canoni scaduti, come da estratto conto
(doc. 14)”, dovuta a seguito della risoluzione del contratto di leasing immobiliare contraddistinto dal n.
CS1487515 (già 185319), concluso in data 30.12.2003 da (da ora , poi Controparte_5 CP_5
incorporata in da ora con avente ad oggetto “un immobile in Controparte_6 CP_6 Pt_1 corso di ristrutturazione sito in Vigevano”; contratto risolto per inadempimento della utilizzatrice Pt_1
Avverso detto decreto, notificato alla sola il 27.1.2022, hanno proposto opposizione Pt_3 Pt_1
e la con atto di citazione notificato in data 8.7.2022. Parte_2 Pt_3
Gli opponenti hanno contestato sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria da CP_1
lamentando in particolare: i) la “carenza di legittimazione attiva di e, per essa, di Controparte_2
; ii) la “mancanza di prova scritta del credito”; iii) la “infondatezza della pretesa CP_1 creditoria”; iv) la “nullità della fideiussione” rilasciata da e;
v) la Parte_2 Parte_3
“decadenza e l'estinzione della garanzia fideiussoria”; vi) l'ulteriore “infondatezza della pretesa creditoria vantata da DV […] anche a valere quale exceptio doli nei confronti dell'odierna Opposta”.
Ciò premesso, hanno concluso, quanto a perché il tribunale volesse: i) in via preliminare, Pt_1
“revocare il decreto ingiuntivo n. 96/2022 emesso dal Tribunale di Brescia in data 05.01.2022 nei confronti di dichiarando la carenza di legittimazione di ad agire Parte_1 CP_1 nei confronti di ; ii) in via principale, “revocare il decreto ingiuntivo n. 96/2022 Parte_1
emesso dal Tribunale di Brescia in data 05.01.2022 nei confronti di rigettando Parte_1
integralmente le domande con esso proposte da siccome infondate, inammissibili e/o CP_1 improcedibili per tutte le ragioni di cui in narrativa”; iii) in via subordinata, “accertare e dichiarare la eventuale minor somma dovuta da in favore di che dovesse Parte_1 CP_1
risultare in esito al presente giudizio sulla base di tutte le ragioni di infondatezza della pretesa creditoria esposte in atti”.
Quanto ai fideiussori e , perché volesse: i) in via preliminare, “revocare il decreto Parte_2 Pt_3
ingiuntivo n. 96/2022 emesso dal Tribunale di Brescia in data 05.01.2022 nei confronti di
[...]
dichiarando la carenza di legittimazione di ad agire nei confronti di Parte_1 CP_1
e dei signori e ”; ii) in via principale, Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 2 di 10 “accertare e dichiarare la nullità, totale o parziale, delle fideiussioni asseritamente rilasciate dai signori e in data 30.12.2003 e delle relative integrazioni del Parte_2 Parte_3
01.10.2004 e 21.12.2007 (ns. doc. 8), e per l'effetto,
- Revocare il decreto ingiuntivo n. 96/2022 emesso dal Tribunale di Brescia in data 05.01.2022 nei confronti di e , rigettando integralmente le Parte_1 Parte_2 Parte_3
domande con esso proposte da ovvero, in caso di nullità parziale delle fideiussioni con CP_1
riferimento alle condizioni contrattuali di cui alle lettere b), d), f), g), l), o) e p), revocare in ogni caso il medesimo decreto ingiuntivo opposto per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957, co. 1, cod. civ.
- Revocare, in ogni caso, il decreto ingiuntivo n. 96/2022 emesso dal Tribunale di Brescia in data
05.01.2022 nei confronti di e , rigettando Parte_1 Parte_2 Parte_3
integralmente le domande con esso proposte da siccome infondate, inammissibili e/o CP_1 improcedibili per tutte le ragioni di cui in narrativa”; iii) in via subordinata, “accertare e dichiarare la eventuale minor somma dovuta dai signori e in favore di Parte_2 Parte_3 CP_1
che dovesse risultare in esito al presente giudizio sulla base di tutte le ragioni di infondatezza
[...] della pretesa creditoria esposte in atti”.
In ogni caso, con condanna alle spese di lite.
si è costituita in giudizio contestando la fondatezza di tutti i motivi di opposizione e ha CP_1
concluso per il rigetto della stessa, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
ha chiesto, in ogni caso, la condanna dei tre opponenti al pagamento, in suo favore, della somma di € 119.473,79=, oltre interessi contrattuali dall'1.12.2020 al saldo, con vittoria di spese.
Nel corso dell'istruzione (verbale udienza 11.5.2023) le parti hanno confermato “l'intervenuta definizione della controversia quanto ai garanti e ”, chiedendo “l'assegnazione dei Parte_2 Pt_3 termini per le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. quanto alla posizione . Parte_1
In difetto di istanze istruttorie, la causa – istruita mediante produzione di documenti – è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.6.2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Opposizione proposta dai fideiussori e . Parte_2 Pt_3
pagina 3 di 10 Come accennato sub 1., all'udienza dell'11.5.2023 le parti hanno dato atto de “l'intervenuta definizione della controversia quanto ai garanti e ”. Parte_2 Pt_3
Va perciò dichiarata la cessazione della materia del contendere fra da un lato, e il e la Pt_1 Parte_2
, dall'altro. Pt_3
Ne deriva la revoca del decreto ingiuntivo, quanto ai soli garanti, con compensazione integrale delle spese del presente giudizio di opposizione.
Restano perciò assorbite le censure relative alla pretesa nullità (totale o parziale) delle fideiussioni prestate dal e dalla . Parte_2 Pt_3
3. Opposizione proposta da Pt_1
È del tutto pacifico in causa che il decreto ingiuntivo, ottenuto nei confronti della debitrice principale e dei suoi quattro fideiussori, è stato notificato alla sola Palazzo. Pt_1
Per giurisprudenza ormai costante, “in tema di procedimento d'ingiunzione, la parte contro la quale è stato emesso un decreto ingiuntivo non notificato o la cui notifica è giuridicamente inesistente può, decorso il termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., chiederne la declaratoria di inefficacia, attraverso lo speciale procedimento camerale di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c., ovvero proporre un'azione volta all'accertamento dell'inefficacia, anche mediante l'opposizione ex art. 645 c.p.c., purché sussista, quale condizione dell'azione, un interesse concreto ed attuale, che presuppone, applicando le regole generali del processo in tema di accertamento negativo di un diritto, l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità dello stesso” (così, anche di recente, Cass.
5361/2025, da cui è tratta la massima).
Nel caso in esame, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'opposizione CP_1 proposta da e, in ogni caso, per la condanna di quest'ultima al pagamento della minor somma di € Pt_1
89.473,79= (ridotta a seguito del pagamento effettuato dai garanti), oltre interessi.
Ne deriva la sussistenza di un interesse giuridicamente apprezzabile di all'accertamento negativo Pt_1
del credito azionato da nei suoi confronti. CP_1
pagina 4 di 10 Ciò premesso, rilevato che il decreto ingiuntivo non è stato notificato a nel rispetto del termine di Pt_1
sessanta giorni di cui all'art. 644 c.p.c., va dichiarata l'inefficacia dello stesso ai sensi della norma citata, restando a carico di le spese relative alla fase monitoria. CP_1
Resta in ogni caso da esaminare la fondatezza della pretesa comunque azionata da nel presente CP_1
giudizio di opposizione.
4. Individuazione del contratto per cui è causa.
ha chiarito, già in sede di ricorso monitorio, che il contratto stipulato da , CP_1 CP_5 contraddistinto dal numero 185319, è ora individuato (a seguito dell'incorporazione di in CP_5
dalla nuova sigla CS1487515. CP_6
L'esame dell'estratto conto prodotto dagli stessi opponenti (doc. n. 5) riporta il “codice cliente” n.
2551239 e il numero del contratto CS1487515; la riferibilità di tale estratto conto al contratto per cui è causa è poi rimasta priva di alcuna contestazione da parte di che ha anzi sollevato specifiche Pt_1
censure in ordine alle singole voci che risultano annotate a suo debito.
Sulla scorta di tale premessa, può quindi ritenersi provato che i due numeri sopra indicati identifichino il medesimo contratto, già stipulato da con e rinumerato a seguito dell'incorporazione della CP_5 Pt_1
originaria concedente.
5. “Carenza di legittimazione attiva di e, per essa, di – prova della Controparte_2 CP_1
cessione del credito.
Le risultanze istruttorie impongono di ritenere provata la cessione del credito per cui è causa da a mandante di CP_6 Controparte_2 CP_1
A fronte della contestazione dell'opponente, ha difatti prodotto copia del contratto di cessione CP_1
(doc. n. 1) e del relativo avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (doc. n. A/5).
L'esame del contratto di cessione conferma poi che il contratto n. 1487515, corrispondente al codice cliente n. 2551239 – Italia è ripetutamente richiamato (alle pagg. 137, 189, 238, 263, 284 e 340 del pagina 5 di 10 documento) e, in particolare, nell'allegato n. 1 al contratto, denominato “DOCUMENTO
IDENTIFICATIVO DEI CREDITI LEASING”.
Ne deriva che, sicuramente provata la stipula del contratto di cessione dei crediti in blocco invocata da deve ritenersi anche raggiunta la prova della inclusione del credito per cui è causa fra quelli CP_1
oggetto di cessione.
La proposizione, da parte di della domanda giudiziale nei confronti di vale poi quale CP_1 Pt_1
specifica notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, risultando perciò superate le ulteriori contestazioni sollevate da quanto alla mancata prova del completamento degli Pt_1
adempimenti pubblicitari ex art. 58 T.U.B.
6. Crediti azionati da CP_1
L'esame dell'estratto conto richiamato sub
4. conferma la natura eterogenea dei crediti oggetto della richiesta monitoria di che consistono – essenzialmente – in: i) canoni di leasing;
ii) rimborsi CP_1
spese varie (condominiali, manutenzione ordinaria, monitoraggio, aggiornamento documenti, recupero beni, ecc.); iii) “rivalsa IMU”.
La natura, come detto, eterogenea delle voci in esame ne impone l'esame separato.
6.1. Canoni di leasing.
Dall'esame dell'estratto conto citato emerge l'addebito degli importi per tre fatture e, più precisamente:
i) fattura n. 0751871 in data 30.11.2008, parzialmente insoluta per l'importo di € 2.117,10=; ii) fattura n. 0804795 in data 30.12.2008, insoluta per l'intero importo di € 9.817,09=; iii) fattura n. 0073479 in data 30.1.2009, insoluta per l'intero importo di € 9.817,09=.
Va condiviso l'assunto di parte opposta secondo cui il termine di prescrizione dei crediti in esame è quello ordinario decennale e non quello quinquennale invocato dagli opponenti, attesa la natura unitaria del credito derivante dal contratto di leasing, pur frazionato in rate periodiche.
pagina 6 di 10 Ciò posto, va in ogni caso rilevato che il contratto per cui è causa è stato risolto nell'anno 2009, tant'è che ha agito, in quell'anno, per ottenere la restituzione dell'immobile proprio sul presupposto CP_5
della intervenuta risoluzione del contratto.
Ne deriva che a quella data doveva ritenersi senz'altro scaduto il credito corrispondente alle rate scadute e non pagate, con conseguente decorso del termine di prescrizione.
L'art. 20, 4° comma, del contratto di leasing prevede difatti che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente potrà, fra l'altro, “richiedere il versamento immediato
[sia] degli importi corrispondenti ai canoni scaduti ed impagati con i relativi interessi moratori al tasso previsto”, stabilendo quindi l'immediata esigibilità del credito della società concedente – quantomeno – per canoni scaduti e non pagati;
risulta perciò smentito l'assunto di nella parte CP_1
in cui nega detta esigibilità osservando che “nel caso in esame il credito totale di addirittura CP_1 non si è ancora definitivamente cristallizzato in quanto il bene non è ancora stato venduto”.
In tale contesto, va in definitiva rilevato che:
a) il credito per rate scadute e non pagate risultava già definitivamente esigibile nell'anno 2009 per effetto della risoluzione del contratto;
b) l'azione cautelare promossa da nello stesso anno per il solo recupero del bene immobile non CP_5
ha efficacia interruttiva con riferimento ai crediti pecuniari derivanti dal contratto;
c) il primo valido atto interruttivo della prescrizione va perciò individuato nelle diffide (doc. n. A13 della opposta) inoltrate alla debitrice principale e ai suoi garanti nel giugno del 2021. Pt_1
Ne deriva la prescrizione del credito in esame per intervenuto decorso del termine decennale, restando assorbito l'esame delle ulteriori eccezioni e contestazioni sollevate da . Pt_1
6.2. Rimborsi spese varie (condominiali, manutenzione ordinaria, monitoraggio, aggiornamento documenti, recupero beni, ecc.).
pagina 7 di 10 In ossequio al principio della ragione più liquida, va rilevato che parte opposta, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha in alcun modo provato d'aver effettivamente sopportato le spese – di varia natura – di cui chiede il rimborso.
Si aggiunga il tenore eccessivamente generico di molte delle fatture azionate, che impongono di condividere l'osservazione formulata da parte opponente, secondo cui “non è dato neppure comprendere l'effettivo oggetto di talune fatture”, che contengono una descrizione dei costi asseritamente sostenuti (vedi ad esempio “recupero spese varie immobiliare”, “rimborso spese monitoraggio”, “rimborso spese aggiornamento documenti”) del tutto indeterminata, risultando, in definitiva, del tutto carente la relativa allegazione.
Va perciò escluso il diritto di doValue di ripetere da tali pretesi costi. Pt_1
6.3. VA IMU.
agisce per il recupero dell'IMU pagata in relazione all'immobile già oggetto del contratto di CP_1
leasing per cui è causa per gli anni dal 2014 al 2020, invocando a tal fine la clausola n. 15 del contratto,
a norma della quale “spese, tasse ed imposte afferenti al presente contratto ed alle opere edili ad esso relative, nonché qualsiasi eventuale onere o tributo, diretto o indiretto, anche di cui le parti non abbiano al momento la possibilità di quantificare l'ammontare, inerenti o conseguenti anche in futuro sia alla sua conclusione, esecuzione e risoluzione, sia alla proprietà e all'impiego dell'oggetto della locazione, sono a carico esclusivo dell'utilizzatore che si obbliga a rimborsare il Concedente qualora questi abbia anticipato queste somme”, sottolineando come l'obbligo di rimborso in esame gravi sul soggetto utilizzatore anche in caso di risoluzione del contratto.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da trattandosi di IMU pagata a Pt_1 partire dall'anno 2014 e risultando, come anticipato, validamente interrotta la prescrizione mediante le diffide richiamate sub 6.1.
Rileva tuttavia il tribunale che la clausola contrattuale invocata da deve essere interpretata alla CP_1 luce del generale principio di buona fede stabilito dall'art. 1366 c.c., dovendosi in particolare escludere che, risolto il contratto, sia pure per inadempimento del soggetto utilizzatore, quest'ultimo possa pagina 8 di 10 ritenersi tenuto al rimborso delle imposte gravanti sulla società proprietaria del bene senza alcun limite temporale.
Ciò posto, va ribadito che il contratto di leasing per cui è causa è stato risolto nell'anno 2009 e che, nello stesso anno, la concedente aveva già ottenuto il provvedimento cautelare di restituzione CP_5
del bene (ordinanza del tribunale di Brescia in data 23.12.2009 – doc. n. 3 degli opponenti); è poi del tutto pacifico in causa che il bene è stato restituito nell'anno 2011 e che il credito per rivalsa IMU azionato da è relativo agli anni dal 2014 in poi. CP_1
In tale contesto, non ha provato in alcun modo (né per la verità nemmeno allegato) di essersi CP_1
diligentemente adoperata per la nuova allocazione del bene nel periodo di tempo non breve (circa tre anni) trascorso fra la data di recupero del bene e quella dalla quale richiede il preteso rimborso dell'IMU.
Ribadito pertanto il richiamo al criterio ermeneutico di cui all'art. 1366 c.c., resta escluso che CP_1 possa pretendere il rimborso dell'IMU versata nel periodo in esame.
7. Riepilogo.
In conclusione, dichiarata cessata la materia del contendere fra i garanti e e Parte_2 Pt_3
l'opposta il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti dei primi va revocato, con CP_1
compensazione integrale delle spese di lite fra tali parti.
Va poi accolta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo e, per l'effetto, va dichiarata Pt_1
l'inefficacia del provvedimento monitorio – mai notificato a – ai sensi dell'art. 644 c.p.c. Pt_1
Nel merito vanno respinte tutte le domande proposte da quale mandataria di CP_1 Controparte_2
nei confronti di per le ragioni indicate, restando assorbita ogni ulteriore questione. Pt_1
8. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute CP_1
da per il presente giudizio di opposizione, che si liquidano (riconosciuti i valori medi per tutte le Pt_1
pagina 9 di 10 fasi per le cause di valore da € 52.000,01= ad € 260.000,00=) in € 406,50= per spese ed € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere fra gli opponenti e e Parte_2 Parte_3
l'opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo di questo tribunale n. 96 ord. in CP_1
data 5.1.2022 pronunciato nei confronti dei due garanti;
- accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo citato e, per Parte_1
l'effetto, ne dichiara l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. nei confronti di questa;
- rigetta tutte le domande proposte da quale mandataria di nei CP_1 Controparte_2
confronti di Parte_1
- compensa per intero le spese di lite fra gli opponenti e e Parte_2 Parte_3
l'opposta CP_1
- condanna al pagamento, in favore di della somma di € 406,50= CP_1 Parte_1
per spese ed € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 17.11.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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