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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 02/04/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 276/2024 promossa da:
(c. f. ), con l'avv. MARCO ZUFFADA Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
(c. f. ) CP_1 C.F._2
- Resistente contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento del ricorso con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio chiedendo al Parte_1 CP_1
Tribunale di disporre, in via d'urgenza ed inaudita alterna parte, l'assegnazione della casa coniugale alla Ricorrente, che la abiterà unitamente al figlio minore MA (16 anni), ordinando al Resistente
pagina 1 di 8 l'immediato allontanamento dalla casa coniugale e ponendo a carico dello stesso il pagamento dell'importo di € 250.00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso ed € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
nel merito: - di dichiarare la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore MA ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna e stabilendo che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente quando lo desidera, accordandosi direttamente con il ragazzo, stante l'età di MA, tenendo conto degli orari e impedimenti lavorativi del padre e delle esigenze personali e degli impegni scolastici ed extra – scolastici di MA ed infine, ponendo a carico del Resistente un importo a titolo di contributo al mantenimento di figlio e moglie di € 250,00 ciascuno, oltre al 50 % delle spese straordinarie occorrenti per il figlio minore, prevedendo altresì che la madre percepirà per intero l'assegno unico universale;
- lo scioglimento del matrimonio contratto dalle Parti con rito civile nel comune di NO Po (PV) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 7 – Parte I – anno 2009, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile dello stesso comune di annotare la relativa sentenza.
A sostegno della domanda, la Ricorrente deduceva che: - in data 31.10.2009, contraeva matrimonio con rito civile con il SI nel comune di NO Po (PV) e dalla loro unione nascevano due CP_1
figli, il 4.4.2005 e MA il 21.5.2008; - è maggiorenne ed è stato assunto, dal 14.7.2023, Per_1 Per_1
come apprendista presso la ditta Dea IA di , ove lavora anche il padre e Controparte_2 percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.200,00 netti e può, pertanto, ritenersi economicamente autosufficiente mentre il figlio più piccolo, MA, è ancora studente, all'ultimo anno delle medie;
- dal
1.6.2020, la dimora coniugale è stata fissata a Rivergaro (PC), in via Massimo d'Azeglio, n. 9 – Fraz.
Montechiaro dove la famiglia – vive in affitto insieme al padre della Ricorrente, SI Pt_1 CP_1
che è intestatario del contratto di locazione unitamente al SI - con il Persona_2 CP_1
passare degli anni, la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi è andata via via diminuendo fino a cessare del tutto nell'autunno 2022, per il verificarsi di due eventi. Il primo è la scoperta, da parte del SI , che la moglie è stata vittima di una c.d. truffa romantica mentre il secondo evento che CP_1 ha determinato il definitivo deteriorarsi dei rapporti fra i coniugi è l'interruzione, da parte del SI
, di ogni contributo alle necessità della famiglia, pur percependo regolare stipendio;
- al contrario, CP_1 la Ricorrente nell'autunno del 2022, ha cessato anche l'ultimo rapporto di lavoro e da quel momento non è più riuscita a reperire un nuovo impiego, pur essendosi impegnata nella ricerca attiva ed allo stato, può contare solo sulla pensione del SI (attualmente di € 1.064,44); - prima di tale Per_2
periodo, la Ricorrente, che ha la licenza media, ha sempre lavorato, seppur in modo discontinuo, con contratti a breve termine e a tempo parziale anche perché la stessa risulta essere invalida civile all'80%
pagina 2 di 8 e può svolgere solo attività a basso rischio infortunistico, evitando lavori in altezza e preferibilmente in part-time; - in considerazione della sua invalidità, dal maggio 2022, percepisce una prestazione economica dell' , che attualmente è pari ad € 230,86, in sostituzione della pensione d'inabilità che CP_3
percepiva precedentemente ed è intestataria di un libretto di deposito a risparmio presso Banca di
Piacenza soc. coop. per azioni sul quale viene accreditato l'assegno d'invalidità; inoltre, la Ricorrente è anche contitolare, unitamente al padre , di un conto corrente presso Crédit Agricole Italia S.p.a. Per_2
sul quale viene accreditata la pensione del SI e quando lavorava, venivano accreditati anche Per_2 gli stipendi della Ricorrente. Alla data del 29.1.2024, il saldo di questo conto è di € 122,66; - è, infine, proprietaria di una HYUNDAI Atos Prime, targata CZ370GX e non è proprietaria o comproprietaria di immobili, non ha partecipazioni societarie, non è titolare di conti deposito titolo né possiede altri strumenti finanziari d'investimento e non ha finanziamenti in corso;
ha, tuttavia, un debito di €
2.616,79 con Società Luce Gas, per mancato pagamento delle bollette ed ha, inoltre, in corso una rateizzazione con l' e alla data del 23.1.2024, deve ancora versare € 966,14 ed ha, altresì, in corso CP_3 una rateizzazione con l' per varie cartelle di pagamento Controparte_4 dall'importo di complessivo € 2.264,56, oltre interessi di mora e oneri di riscossione;
- CP_1
lavora, invece, presso la ditta Dea IA di Pochintesta Cristian, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e il suo reddito da lavoro dipendente è all'incirca di € 20.000,00 annui. Egli risulta, altresì, titolare di un proprio conto corrente presso Banca di Piacenza soc. coop. per azioni ed è proprietario di una vettura Toyota modello Corolla e comproprietario, in ragione di ½, di un immobile sito a NO Po (PV) in Località Cascina Cascinetta n. 2 così come di alcuni terreni sempre nel
Comune di NO Po.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del
Presidente di Sezione Civile del Tribunale di Piacenza del 21 febbraio 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, la quale ritenuti insussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte, fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 28 maggio
2024, assegnando alla Ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto alla Controparte ed al
Resistente termine per costituirsi in giudizio, udienza successivamente differita, su istanza della Parte ricorrente, all'udienza del 9 luglio 2024.
Alla predetta udienza, nonostante la ritualità della notifica, nessuno si costituiva per il Resistente e pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, veniva sentita la Ricorrente, la quale confermava le circostanze allegate in Ricorso ed il
Giudice delegato riservava la decisione. Con ordinanza in data 4 ottobre 2024, il Giudice emetteva i provvedimenti ex art 473 bis.15 c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di pagina 3 di 8 assunzione dei mezzi di prova, fissava per la discussione l'udienza del 19 dicembre 2024 che si svolgeva in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c..
Con note scritte depositate in data 18 dicembre 2025, la Difesa di parte ricorrente riferiva che la propria assistita aveva lasciato la casa coniugale e si era trasferita a vivere, unitamente al di lei padre ed al figlio MA, in un altro appartamento sempre nel comune di Rivergaro e pertanto, chiedeva di assegnare alla SIa unicamente l'arredo e il corredo della casa coniugale. Pt_1
Con ordinanza, in data 23 gennaio 2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
Ciò premesso, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda diretta a sentire pronunciare la separazione personale dei coniugi ed . Parte_1 CP_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave ed irrimediabile frattura del vincolo coniugale, avvalorata dal fatto che il marito, pur a seguito di regolare notifica e del tentativo della moglie di addivenire ad una soluzione condivisa della vicenda, non si costituito in giudizio, in un quadro familiare in cui è venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale tra i sin dall'autunno del 2022. Pt_2
A fronte di ciò, non vi è dubbio che si sia determinata tra i coniugi una situazione di impossibilità di prosecuzione della convivenza matrimoniale, che fonda la pronuncia di separazione personale.
Preliminarmente, si dà atto che nel corso del giudizio la Ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegnazione della casa coniugale, essendosi nel frattempo trasferita insieme al figlio minore MA ed al di lei padre in un'altra abitazione sempre nel comune di Rivergaro, per le ragioni meglio precisate in atti;
di talché, la domanda di “divisione” dell'arredo e corredo della casa familiare deve ritenersi inammissibile.
Circa il regime di affidamento del figlio minore della coppia, deve provvedersi in conformità alla richiesta della Parte ricorrente, disponendo l'affidamento del minore MA ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con la quale ha sempre vissuto anche dopo la fine della relazione tra i Genitori.
Come è noto, infatti, in materia di affidamento dei figli minori in caso di separazione, l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario tendenzialmente inderogabile, pure nel caso di grave conflittualità tra i genitori, in ossequio al principio della bigenitorialità, salvo che la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Quanto alla disciplina del diritto alla frequentazione padre-figlio, si prevede, in conformità alla richiesta di Parte ricorrente, che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio quando lo desidera,
pagina 4 di 8 accordandosi direttamente con lo stesso, tenendo conto degli impegni lavorativi del padre e degli impegni scolastici ed extra-scolastici di MA.
In ordine al mantenimento del figlio minore MA, in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento della prole in proporzione ai rispettivi redditi e capacità di lavoro, professionale e casalingo, si ritiene di confermare a carico del padre un assegno mensile di € 250,00 quale contributo per il mantenimento del figlio, da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per il figlio, individuate secondo le linee guida del C.N.F..
Si precisa che non si è provveduto all'ascolto del Minore in giudizio ritenuto dal Tribunale manifestamente superfluo.
Con riferimento al primo figlio della coppia, maggiorenne, che vive con la madre e secondo Per_1
quanto dalla stessa dichiarato, è economicamente autosufficiente, essendo stato assunto, in data
14.7.2023, come apprendista presso la ditta Dea IA di Pochintesta Cristian, con una retribuzione mensile di circa € 1.200,00 netti ed in favore del quale, pertanto, non è stato richiesto alcun assegno di mantenimento, si precisa che effettivamente la necessità di tenere conto della situazione di maggiore flessibilità del mercato del lavoro ha portato all'affermazione del principio secondo cui l'indipendenza economica del figlio maggiorenne, ai fini della cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, deve essere parametrata in base al criterio di relatività e al percorso scolastico della prole. Di conseguenza, anche un contratto a tempo determinato e un contratto di apprendistato possono condurre all'indipendenza economica, il primo se il compenso è adeguato e l'orizzonte temporale non troppo ristretto, il secondo in quanto sia finalizzato all'occupazione e all'inserimento con carattere di stabilità nel mercato del lavoro e gli fornisca, come nel caso di specie, un reddito consono.
Infine, deve essere riconosciuto a favore della Ricorrente un assegno di mantenimento a carico del
Resistente, dal momento che la stessa si trova in una condizione di svantaggio economico patrimoniale rispetto al marito e non è nelle condizioni di poter mantenere lo stesso tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio.
Orbene, chiari sono i presupposti previsti dall'art. 156 c.c. che devono sussistere affinché il Giudice conceda il richiesto assegno di mantenimento e questi sono essenzialmente tre: la non addebitabilità della separazione, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi.
Sul punto, la Cassazione, anche recentemente, rinforzando i principi già espressi, ha affermato che
“stante la sostanziale diversità che caratterizza il contributo a favore del coniuge separato, rispetto
pagina 5 di 8 all'assegno divorziale, il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione. Deriva da quanto precede, pertanto, che i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge - in assenza della condizione ostativa dell'addebito - sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cassazione Civile
Sez. I - 06/07/2022, n. 21392; Cassazione Civile Sez. I - 28/12/2021, n. 41797).
Applicando tali principi al caso di specie, risulta provata un'oggettiva difficoltà della moglie a mantenere lo stesso tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, così come ricostruito alla luce delle dichiarazioni rese dalla stessa - le quali non risultano contrastate da elementi di segno contrario, avendo il Resistente scelto di rimanere contumace - ed avuto riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi.
Come emerge dalla documentazione in atti, la Ricorrente, che ha la licenza media, attualmente è priva di occupazione lavorativa ed in passato, ha sempre lavorato, anche se in modo discontinuo, con contratti a breve termine e a tempo parziale ed è invalida civile all'80% e può svolgere solo attività a basso rischio infortunistico, tanto che percepisce una prestazione economica dell' in CP_3 considerazione della sua invalidità di circa € 230,00 mensili mentre il marito lavora con contratto a tempo indeterminato per la Ditta Dea IA e guadagna circa € 20.000,00 all'anno.
Ne consegue che la Ricorrente, anche a causa dei suoi problemi di salute, è titolare di redditi oggettivamente inferiori rispetto a quelli di cui risulta titolare il Resistente e si giustifica, pertanto, a favore della stessa, un assegno per il proprio mantenimento - seppure per un importo inferiore rispetto a quello richiesto -, potendosi ritenere provato, sulla base delle emergenze processuali, che la stessa non possa oggi mantenere un tenore di vita analogo a quello di cui ha fruito nell'arco della non breve vita matrimoniale.
Per tutto quanto esposto, ritiene il Tribunale che debba essere determinato in € 200,00 mensili il contributo che il Resistente deve ritenersi obbligato a versare alla moglie a titolo di contributo per il suo mantenimento, in via anticipata ed entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli ISTAT.
***
pagina 6 di 8 Quanto, invece, alla domanda di scioglimento del matrimonio, come noto, il D.Lgs. n. 10 ottobre 2022,
n. 149, ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Segnatamente, nel libro secondo (dedicato al processo di cognizione), all'interno del Titolo IV bis
(Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie), Sezione II (dedicata ai
"procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni") del Capo II, l'art.47-bis.49 ( Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ), così recita : "Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'artico/o 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis. 11, primo comma. Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274.
La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti".
E' la stessa relazione illustrativa al Dlgs n. 149/2022 che suggerisce di trovare la ratio della predetta norma in un risparmio di “energie processuali”, tenuto conto che tra le domande conseguenti proponibili dalla parte in caso di separazione giudiziale o divorzio contenzioso, molte sono tra loro perfettamente corrispondenti e sovrapponibili e altre, pur distinte, necessitano di analoghi accertamenti istruttori (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n.28727).
In applicazione dei principi generali, la trattazione della domanda di divorzio è però condizionata al passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi con il decorso del termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi a seconda che la separazione sia stata consensuale o giudiziale), in assenza di riconciliazione tra i coniugi.
Ne consegue che la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi con rito civile nel comune di NO Po (PV) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 7 –
Parte I – anno 2009 non è procedibile prima del decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. n.
pagina 7 di 8 898/70; di talché, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi
12 mesi dall'udienza di comparizione personale delle Parti dinanzi al Giudice delegato – fissi udienza di comparizione delle parti al fine di provvedere in ordine alla domanda di divorzio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
- affida in maniera condivisa il minore MA ad entrambi i genitori, con residenza abituale presso la madre, prevedendo che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio MA quando lo desidera, accodandosi direttamente con il figlio, in considerazione dell'età dello stesso, tenuto conto degli impegni lavorativi del padre e degli impegni scolastici ed axtra-scolastici del Minore;
- pone a carico del Resistente il versamento di un assegno mensile di € 250,00 quale contributo per il mantenimento del figlio minore MA, da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso, individuate secondo le linee guida del C.N.F;
- pone a carico di il versamento dell'assegno mensile di € 200,00 a favore della Ricorrente, CP_1
da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- provvede, come da separata ordinanza, per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia.
Così deciso in Piacenza, il 1° aprile 2024
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 276/2024 promossa da:
(c. f. ), con l'avv. MARCO ZUFFADA Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
(c. f. ) CP_1 C.F._2
- Resistente contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento del ricorso con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio chiedendo al Parte_1 CP_1
Tribunale di disporre, in via d'urgenza ed inaudita alterna parte, l'assegnazione della casa coniugale alla Ricorrente, che la abiterà unitamente al figlio minore MA (16 anni), ordinando al Resistente
pagina 1 di 8 l'immediato allontanamento dalla casa coniugale e ponendo a carico dello stesso il pagamento dell'importo di € 250.00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso ed € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
nel merito: - di dichiarare la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore MA ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna e stabilendo che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente quando lo desidera, accordandosi direttamente con il ragazzo, stante l'età di MA, tenendo conto degli orari e impedimenti lavorativi del padre e delle esigenze personali e degli impegni scolastici ed extra – scolastici di MA ed infine, ponendo a carico del Resistente un importo a titolo di contributo al mantenimento di figlio e moglie di € 250,00 ciascuno, oltre al 50 % delle spese straordinarie occorrenti per il figlio minore, prevedendo altresì che la madre percepirà per intero l'assegno unico universale;
- lo scioglimento del matrimonio contratto dalle Parti con rito civile nel comune di NO Po (PV) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 7 – Parte I – anno 2009, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile dello stesso comune di annotare la relativa sentenza.
A sostegno della domanda, la Ricorrente deduceva che: - in data 31.10.2009, contraeva matrimonio con rito civile con il SI nel comune di NO Po (PV) e dalla loro unione nascevano due CP_1
figli, il 4.4.2005 e MA il 21.5.2008; - è maggiorenne ed è stato assunto, dal 14.7.2023, Per_1 Per_1
come apprendista presso la ditta Dea IA di , ove lavora anche il padre e Controparte_2 percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.200,00 netti e può, pertanto, ritenersi economicamente autosufficiente mentre il figlio più piccolo, MA, è ancora studente, all'ultimo anno delle medie;
- dal
1.6.2020, la dimora coniugale è stata fissata a Rivergaro (PC), in via Massimo d'Azeglio, n. 9 – Fraz.
Montechiaro dove la famiglia – vive in affitto insieme al padre della Ricorrente, SI Pt_1 CP_1
che è intestatario del contratto di locazione unitamente al SI - con il Persona_2 CP_1
passare degli anni, la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi è andata via via diminuendo fino a cessare del tutto nell'autunno 2022, per il verificarsi di due eventi. Il primo è la scoperta, da parte del SI , che la moglie è stata vittima di una c.d. truffa romantica mentre il secondo evento che CP_1 ha determinato il definitivo deteriorarsi dei rapporti fra i coniugi è l'interruzione, da parte del SI
, di ogni contributo alle necessità della famiglia, pur percependo regolare stipendio;
- al contrario, CP_1 la Ricorrente nell'autunno del 2022, ha cessato anche l'ultimo rapporto di lavoro e da quel momento non è più riuscita a reperire un nuovo impiego, pur essendosi impegnata nella ricerca attiva ed allo stato, può contare solo sulla pensione del SI (attualmente di € 1.064,44); - prima di tale Per_2
periodo, la Ricorrente, che ha la licenza media, ha sempre lavorato, seppur in modo discontinuo, con contratti a breve termine e a tempo parziale anche perché la stessa risulta essere invalida civile all'80%
pagina 2 di 8 e può svolgere solo attività a basso rischio infortunistico, evitando lavori in altezza e preferibilmente in part-time; - in considerazione della sua invalidità, dal maggio 2022, percepisce una prestazione economica dell' , che attualmente è pari ad € 230,86, in sostituzione della pensione d'inabilità che CP_3
percepiva precedentemente ed è intestataria di un libretto di deposito a risparmio presso Banca di
Piacenza soc. coop. per azioni sul quale viene accreditato l'assegno d'invalidità; inoltre, la Ricorrente è anche contitolare, unitamente al padre , di un conto corrente presso Crédit Agricole Italia S.p.a. Per_2
sul quale viene accreditata la pensione del SI e quando lavorava, venivano accreditati anche Per_2 gli stipendi della Ricorrente. Alla data del 29.1.2024, il saldo di questo conto è di € 122,66; - è, infine, proprietaria di una HYUNDAI Atos Prime, targata CZ370GX e non è proprietaria o comproprietaria di immobili, non ha partecipazioni societarie, non è titolare di conti deposito titolo né possiede altri strumenti finanziari d'investimento e non ha finanziamenti in corso;
ha, tuttavia, un debito di €
2.616,79 con Società Luce Gas, per mancato pagamento delle bollette ed ha, inoltre, in corso una rateizzazione con l' e alla data del 23.1.2024, deve ancora versare € 966,14 ed ha, altresì, in corso CP_3 una rateizzazione con l' per varie cartelle di pagamento Controparte_4 dall'importo di complessivo € 2.264,56, oltre interessi di mora e oneri di riscossione;
- CP_1
lavora, invece, presso la ditta Dea IA di Pochintesta Cristian, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e il suo reddito da lavoro dipendente è all'incirca di € 20.000,00 annui. Egli risulta, altresì, titolare di un proprio conto corrente presso Banca di Piacenza soc. coop. per azioni ed è proprietario di una vettura Toyota modello Corolla e comproprietario, in ragione di ½, di un immobile sito a NO Po (PV) in Località Cascina Cascinetta n. 2 così come di alcuni terreni sempre nel
Comune di NO Po.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del
Presidente di Sezione Civile del Tribunale di Piacenza del 21 febbraio 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, la quale ritenuti insussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte, fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 28 maggio
2024, assegnando alla Ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto alla Controparte ed al
Resistente termine per costituirsi in giudizio, udienza successivamente differita, su istanza della Parte ricorrente, all'udienza del 9 luglio 2024.
Alla predetta udienza, nonostante la ritualità della notifica, nessuno si costituiva per il Resistente e pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, veniva sentita la Ricorrente, la quale confermava le circostanze allegate in Ricorso ed il
Giudice delegato riservava la decisione. Con ordinanza in data 4 ottobre 2024, il Giudice emetteva i provvedimenti ex art 473 bis.15 c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di pagina 3 di 8 assunzione dei mezzi di prova, fissava per la discussione l'udienza del 19 dicembre 2024 che si svolgeva in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c..
Con note scritte depositate in data 18 dicembre 2025, la Difesa di parte ricorrente riferiva che la propria assistita aveva lasciato la casa coniugale e si era trasferita a vivere, unitamente al di lei padre ed al figlio MA, in un altro appartamento sempre nel comune di Rivergaro e pertanto, chiedeva di assegnare alla SIa unicamente l'arredo e il corredo della casa coniugale. Pt_1
Con ordinanza, in data 23 gennaio 2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
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Ciò premesso, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda diretta a sentire pronunciare la separazione personale dei coniugi ed . Parte_1 CP_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave ed irrimediabile frattura del vincolo coniugale, avvalorata dal fatto che il marito, pur a seguito di regolare notifica e del tentativo della moglie di addivenire ad una soluzione condivisa della vicenda, non si costituito in giudizio, in un quadro familiare in cui è venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale tra i sin dall'autunno del 2022. Pt_2
A fronte di ciò, non vi è dubbio che si sia determinata tra i coniugi una situazione di impossibilità di prosecuzione della convivenza matrimoniale, che fonda la pronuncia di separazione personale.
Preliminarmente, si dà atto che nel corso del giudizio la Ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegnazione della casa coniugale, essendosi nel frattempo trasferita insieme al figlio minore MA ed al di lei padre in un'altra abitazione sempre nel comune di Rivergaro, per le ragioni meglio precisate in atti;
di talché, la domanda di “divisione” dell'arredo e corredo della casa familiare deve ritenersi inammissibile.
Circa il regime di affidamento del figlio minore della coppia, deve provvedersi in conformità alla richiesta della Parte ricorrente, disponendo l'affidamento del minore MA ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con la quale ha sempre vissuto anche dopo la fine della relazione tra i Genitori.
Come è noto, infatti, in materia di affidamento dei figli minori in caso di separazione, l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario tendenzialmente inderogabile, pure nel caso di grave conflittualità tra i genitori, in ossequio al principio della bigenitorialità, salvo che la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Quanto alla disciplina del diritto alla frequentazione padre-figlio, si prevede, in conformità alla richiesta di Parte ricorrente, che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio quando lo desidera,
pagina 4 di 8 accordandosi direttamente con lo stesso, tenendo conto degli impegni lavorativi del padre e degli impegni scolastici ed extra-scolastici di MA.
In ordine al mantenimento del figlio minore MA, in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento della prole in proporzione ai rispettivi redditi e capacità di lavoro, professionale e casalingo, si ritiene di confermare a carico del padre un assegno mensile di € 250,00 quale contributo per il mantenimento del figlio, da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per il figlio, individuate secondo le linee guida del C.N.F..
Si precisa che non si è provveduto all'ascolto del Minore in giudizio ritenuto dal Tribunale manifestamente superfluo.
Con riferimento al primo figlio della coppia, maggiorenne, che vive con la madre e secondo Per_1
quanto dalla stessa dichiarato, è economicamente autosufficiente, essendo stato assunto, in data
14.7.2023, come apprendista presso la ditta Dea IA di Pochintesta Cristian, con una retribuzione mensile di circa € 1.200,00 netti ed in favore del quale, pertanto, non è stato richiesto alcun assegno di mantenimento, si precisa che effettivamente la necessità di tenere conto della situazione di maggiore flessibilità del mercato del lavoro ha portato all'affermazione del principio secondo cui l'indipendenza economica del figlio maggiorenne, ai fini della cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, deve essere parametrata in base al criterio di relatività e al percorso scolastico della prole. Di conseguenza, anche un contratto a tempo determinato e un contratto di apprendistato possono condurre all'indipendenza economica, il primo se il compenso è adeguato e l'orizzonte temporale non troppo ristretto, il secondo in quanto sia finalizzato all'occupazione e all'inserimento con carattere di stabilità nel mercato del lavoro e gli fornisca, come nel caso di specie, un reddito consono.
Infine, deve essere riconosciuto a favore della Ricorrente un assegno di mantenimento a carico del
Resistente, dal momento che la stessa si trova in una condizione di svantaggio economico patrimoniale rispetto al marito e non è nelle condizioni di poter mantenere lo stesso tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio.
Orbene, chiari sono i presupposti previsti dall'art. 156 c.c. che devono sussistere affinché il Giudice conceda il richiesto assegno di mantenimento e questi sono essenzialmente tre: la non addebitabilità della separazione, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi.
Sul punto, la Cassazione, anche recentemente, rinforzando i principi già espressi, ha affermato che
“stante la sostanziale diversità che caratterizza il contributo a favore del coniuge separato, rispetto
pagina 5 di 8 all'assegno divorziale, il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione. Deriva da quanto precede, pertanto, che i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge - in assenza della condizione ostativa dell'addebito - sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cassazione Civile
Sez. I - 06/07/2022, n. 21392; Cassazione Civile Sez. I - 28/12/2021, n. 41797).
Applicando tali principi al caso di specie, risulta provata un'oggettiva difficoltà della moglie a mantenere lo stesso tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, così come ricostruito alla luce delle dichiarazioni rese dalla stessa - le quali non risultano contrastate da elementi di segno contrario, avendo il Resistente scelto di rimanere contumace - ed avuto riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi.
Come emerge dalla documentazione in atti, la Ricorrente, che ha la licenza media, attualmente è priva di occupazione lavorativa ed in passato, ha sempre lavorato, anche se in modo discontinuo, con contratti a breve termine e a tempo parziale ed è invalida civile all'80% e può svolgere solo attività a basso rischio infortunistico, tanto che percepisce una prestazione economica dell' in CP_3 considerazione della sua invalidità di circa € 230,00 mensili mentre il marito lavora con contratto a tempo indeterminato per la Ditta Dea IA e guadagna circa € 20.000,00 all'anno.
Ne consegue che la Ricorrente, anche a causa dei suoi problemi di salute, è titolare di redditi oggettivamente inferiori rispetto a quelli di cui risulta titolare il Resistente e si giustifica, pertanto, a favore della stessa, un assegno per il proprio mantenimento - seppure per un importo inferiore rispetto a quello richiesto -, potendosi ritenere provato, sulla base delle emergenze processuali, che la stessa non possa oggi mantenere un tenore di vita analogo a quello di cui ha fruito nell'arco della non breve vita matrimoniale.
Per tutto quanto esposto, ritiene il Tribunale che debba essere determinato in € 200,00 mensili il contributo che il Resistente deve ritenersi obbligato a versare alla moglie a titolo di contributo per il suo mantenimento, in via anticipata ed entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli ISTAT.
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pagina 6 di 8 Quanto, invece, alla domanda di scioglimento del matrimonio, come noto, il D.Lgs. n. 10 ottobre 2022,
n. 149, ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Segnatamente, nel libro secondo (dedicato al processo di cognizione), all'interno del Titolo IV bis
(Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie), Sezione II (dedicata ai
"procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni") del Capo II, l'art.47-bis.49 ( Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ), così recita : "Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'artico/o 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis. 11, primo comma. Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274.
La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti".
E' la stessa relazione illustrativa al Dlgs n. 149/2022 che suggerisce di trovare la ratio della predetta norma in un risparmio di “energie processuali”, tenuto conto che tra le domande conseguenti proponibili dalla parte in caso di separazione giudiziale o divorzio contenzioso, molte sono tra loro perfettamente corrispondenti e sovrapponibili e altre, pur distinte, necessitano di analoghi accertamenti istruttori (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n.28727).
In applicazione dei principi generali, la trattazione della domanda di divorzio è però condizionata al passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi con il decorso del termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi a seconda che la separazione sia stata consensuale o giudiziale), in assenza di riconciliazione tra i coniugi.
Ne consegue che la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi con rito civile nel comune di NO Po (PV) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 7 –
Parte I – anno 2009 non è procedibile prima del decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. n.
pagina 7 di 8 898/70; di talché, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi
12 mesi dall'udienza di comparizione personale delle Parti dinanzi al Giudice delegato – fissi udienza di comparizione delle parti al fine di provvedere in ordine alla domanda di divorzio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
- affida in maniera condivisa il minore MA ad entrambi i genitori, con residenza abituale presso la madre, prevedendo che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio MA quando lo desidera, accodandosi direttamente con il figlio, in considerazione dell'età dello stesso, tenuto conto degli impegni lavorativi del padre e degli impegni scolastici ed axtra-scolastici del Minore;
- pone a carico del Resistente il versamento di un assegno mensile di € 250,00 quale contributo per il mantenimento del figlio minore MA, da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso, individuate secondo le linee guida del C.N.F;
- pone a carico di il versamento dell'assegno mensile di € 200,00 a favore della Ricorrente, CP_1
da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- provvede, come da separata ordinanza, per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia.
Così deciso in Piacenza, il 1° aprile 2024
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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